T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, 07-07-2010, n. 23193 CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con D.M. in data 21.11.2008, pubblicato in G.U. 4° serie speciale n. 93 del 28.11.2008 è stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 907 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato, ai sensi dell’art. 16 della L. n. 226/2004 ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo.

La ricorrente ha partecipato alla procedura ma, con verbale del 22.09.2009, è stata riconosciuta "non idonea al servizio di Polizia" per carenza dei requisiti psico fisici previsti dal D.M. 30.06.2003 n. 198.

Con il ricorso in epigrafe, inizialmente proposto al TAR Sicilia, Catania, e poi pervenuto a questo Tar a seguito di proposizione di regolamento di competenza, ha impugnato il predetto provvedimento di non idoneità e ha prospettato i seguenti motivi di diritto:

1). Mancata e/o falsa applicazione del bando di concorso; sviamento; eccesso di potere per mancanza e/o inidoneità degli accertamenti medici sul visus posseduto dalla ricorrente; carenza di motivazione, eccesso di potere per erroneità dei presupposti e per travisamento dei fatti.

Con ord. n. 568/2009 il Tar Sicilia, Catania, al quale il ricorso è stato originariamente proposto, ha accolto la domanda incidentale di sospensione e ha ordinato un riesame.

In data 25.1.2010 si sono svolti i nuovi accertamenti che hanno acclarato l’idoneità della ricorrente.

In data 15.2.2010 la ricorrente ha depositato atto di costituzione davanti a questo TAR e, in data 25.2.1010, ha depositato atto di motivi aggiunti.

In data 24.2.2010 controparte ha depositato memoria e documenti.

Infine, la ricorrente ha depositato ultima memoria difensiva il 22.4.2010 (nella quale, tuttavia, non dà atto degli intervenuti nuovi accertamenti sanitari favorevoli).

Tanto premesso, il ricorso è fondato e deve essere accolto considerando che:

– con la predetta ord. n. 568/2009 il Tar Sicilia, Catania, al quale il ricorso è stato originariamente proposto, ha accolto la domanda incidentale di sospensione e ha ordinato un riesame;

– in data 25.1.2010 si sono svolti i nuovi accertamenti che hanno acclarato l’idoneità della ricorrente.

La giurisprudenza ha – pacificamente – ritenuto che i giudizi delle commissioni mediche non sono sottratti alla verifica da parte del giudice amministrativo in sede di legittimità, almeno quando si prospettino affetti da contraddittorietà o illogicità o irrazionalità o quando emerga una incompleta o non corretta assunzione dei fatti.

Peraltro, recentemente la Sezione (cfr., sentenza Tar Lazio, I ter, nn.5542/2006 e 2692/2006) ha affermato che "nel caso di concorso e di accertamenti sanitari deve essere temperata la regola per cui la legittimità di un provvedimento amministrativo va valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione. In particolare, quest’ultimo può ritenersi superato qualora – a seguito di nuova verificazione disposta dal Tar – siano risultati infondati i presupposti assunti originariamente a fondamento del provvedimento di esclusione dal concorso e il nuovo esito favorevole – cui l’originario ricorrente ha partecipato in virtù di misura cautelare – può costituire elemento sostitutivo/integrativo di valutazione dell’idoneità attitudinale".

Per le dette ragioni, il ricorso e i successivi motivi aggiunti si appalesano fondati e devono essere accolti con la conseguenziale statuizione di annullamento dei provvedimenti impugnati (decreto di non idoneità e graduatoria in parte qua del concorso).

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione I ter, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e i successivi motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere

Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. II 09-11-2005 (06-10-2005), n. 40807 ATTI PROCESSUALI – TRADUZIONE DEGLI ATTI – interprete – nomina – Imputato che dimostri di comprendere il loro significato

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Svolgimento del processo

Con sentenza pronunciata in data 12 marzo 2004, il Tribunale di Roma dichiarava S. T. colpevole dei delitti di sequestro di persona e lesioni personali, e lo condannava, ritenute le attenuanti generiche e la continuazione, applicata la diminuente per il rito abbreviato, alla pena di undici anni e due mesi di reclusione, con l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e l’interdizione legale per la durata della pena. Il difensore dell’imputato proponeva appello avverso tale decisione deducendo: – la nullità dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, ex articolo 415 bis c.p.p., dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, ex articolo 419, stesso codice, nonché del decreto di rinvio a giudizio e di tutti gli atti successivi, in relazione all’articolo 143 c.p.p.; – la nullità della sentenza, per violazione dell’articolo 525, comma 2, c.p.p.; – la nullità dei provvedimenti adottati nell’udienza del 19 novembre2003, per violazione dell’articolo 143, c.p.p.; – l’inutilizzabilità delle conversazioni telefoniche intercettate e trascritte, con incarico in data 20 novembre 2003, per mancanza del decreto autorizzativo; – la mancata derubricazione del delitto di cui all’articolo 630 Cp, in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni o, al più, in quello di cui all’articolo 605 Cp.

La Corte territoriale dichiarava infondate tutte le censure proposte con i motivi di appello, sia processuali che di merito, confermando integralmente la sentenza impugnata. In particolare la Corte di appello, dopo aver rigettato le eccezioni in rito, prendeva in considerazione la diversa ricostruzione dei fatti operata dal difensore dell’imputato che aveva sostenuto che la condotta del S. poteva integrare, al più, il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni o quello di sequestro di persona previsto dall’articolo 605 Cp, senza alcuna finalità estortiva non potendo considerarsi "ingiusto" il profitto perché la somma di denaro richiesta per la liberazione della parte lesa non rappresentava altro che il "rimborso" delle spese che la madre della donna sequestrata aveva sostenuto in Ucraina per mantenere e curare il figlio della stessa parte lesa. La Corte territoriale, ricostruita l’intera vicenda processuale con l’analisi degli esami dei testi, dell’imputato, della parte lesa e considerati gli altri elementi offerti dall’istruzione dibattimentale, riteneva che la tesi prospettata dall’imputato, peraltro considerata poco verosimile, non fosse in alcun modo provata e, per l’effetto, confermava integralmente, la sentenza di primo grado.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo: – inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (articoli 178, lettera c), e articolo 143), in relazione all’articolo 606, comma 1, lettera c), c.p.p., con riferimento: 1) alla disciplina prevista dagli articoli 415 bis, 419 e 429 c.p.p., 2) al mancato intervento dell’interprete all’udienza del 19 novembre 2003, con relativa nullità di tutti gli atti conseguenti; – inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (articoli 179 e 525, comma 2, c.p.p., con riferimento al mutamento del collegio giudicante, alla mancata rinnovazione degli atti, con conseguente nullità di tutti gli atti successivi e conseguenti), in relazione all’articolo 606, comma l, lettera c), c.p.p.; – inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (articoli 267, 268 e 271, c.p.p., con riferimento alle conversazioni telefoniche intercettate e trascritte in data 20 novembre 2003), in relazione all’articolo 606, comma 1, lettera c), c.p.p.; – inosservanza e erronea applicazione della legge penale e conseguente carenza e illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento (articoli 521 c.p.p., nonché 630, 393 e 605, e 43 Cp), in relazione all’articolo 606, comma l, lettera b) ed e), c.p.p..

Quanto al primo motivo il ricorrente ritiene erronea la lettura operata dalla Corte territoriale, con riferimento all’articolo 143 c.p.p.; la garanzia dell’assistenza dell’interprete deve, infatti, ad avviso del ricorrente, necessariamente ricomprendere non solo gli atti orali, come affermato nella sentenza impugnata, ma anche tutti gli altri atti del procedimento qualora si accerti la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell’imputato. Sul punto, da un lato, viene richiamata la sentenza della Corte costituzionale 10/1993, dalla quale si coglierebbe il citato principio e, dall’altro, si sottolinea che la giurisprudenza di legittimità, della quale vengono riportate alcune decisioni, dopo iniziali oscillazioni, si sarebbe ormai stabilizzata nel senso suggerito dalla Corte regolatrice (viene richiamata, tra le altre, Cassazione, Su, 5052/03, Z.), affermando, altresì, che anche l’ordinanza di custodia cautelare nei confronti dello straniero che non conosce la lingua italiana deve essere tradotta nella lingua dallo stesso conosciuta.

Quanto al secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la nullità per la mancata nomina di un interprete, degli atti compiuti nell’udienza del 19 novembre 2003, durante la quale era stata ascoltata una microcassetta contenente colloqui tra l’imputato e la parte lesa, era stato letto il capo d’imputazione ed erano state ammesse le prove: l’accordo delle parti, richiamato in motivazione dalla Corte territoriale come fonte di legittimazione dei predetti provvedimenti, si riferiva infatti, assume la difesa, solo all’audizione della microcassetta e non anche alle altre attività compiute nella stessa udienza.

Quanto al terzo motivo il ricorrente deduce la nullità degli atti posti in essere all’udienza del 24 ottobre 2003, essendo stati adottati da un collegio diversamente composto rispetto a quello che ha poi deliberato la sentenza.

Quanto al quarto motivo di ricorso il ricorrente deduce la nullità delle conversazioni telefoniche intercettate e trascritte in data 20 novembre 2003, trattandosi di registrazioni effettuate all’insaputa dell’interlocutore e contestualmente «captate alla presenza e con l’intervento di organi di polizia»: le registrazioni de quibus avrebbero natura di vere e proprie intercettazioni che, diversamente dall’ipotesi di conversazioni tra presenti, captate da uno degli interlocutori, esigerebbero il rispetto della disciplina di cui agli articoli 266 e segg., c.p.p..

Quanto al quinto motivo di gravame, il ricorrente ripropone la tesi, già sostenuta davanti la Corte territoriale, che la condotta degli imputati integrerebbe la fattispecie di cui all’articolo 393 Cp, o, al più, quella di cui all’articolo 605 Cp e non già quella più grave contestata in rubrica. Soggiunge il ricorrente che la motivazione della sentenza della Corte di appello, sul punto della qualificazione giuridica dei fatti, sarebbe carente e del tutto illogica perché, da un lato, avrebbe richiamato integralmente e fatto proprie, ai fini della decisione, le dichiarazioni delle parti offese e, dall’altro, avrebbe invece riportato solo parzialmente la dichiarazioni dell’imputato e dei testi della difesa, alle quali non sarebbe stato dato il giusto credito: in particolare la sentenza non avrebbe approfondito congruamente, come sarebbe stato necessario, le motivazioni offerte dall’imputato, fin dall’udienza di convalida, a giustificazione della propria condotta, approfondimento che avrebbe comportato una ben diversa valutazione dei fatti e una loro diversa qualificazione giuridica. Infine, il ricorrente sostiene che il dolo specifico richiesto per integrare il reato di sequestro di persona sarebbe, nella specie, del tutto assente: il comportamento del soggetto attivo del reato sarebbe contrassegnato dalla volontà di realizzare un profitto "giusto", consistente, infatti, nella volontà di rimborsare la madre della parte lesa, per le spese sostenute per la cura e il mantenimento del di lei figlio.

Alla pubblica udienza del 6 ottobre 2005, il Pg concludeva per il rigetto del ricorso mentre il difensore dell’imputato ne chiedeva raccoglimento sviluppando le argomentazioni già illustrate con i motivi del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Quanto al primo motivo (nullità dell’avviso ex articolo 415bis e di tutti gli atti conseguenti, ivi comprese le sentenze di primo e di secondo grado, per mancata traduzione degli atti nella lingua dell’imputato), il ricorrente richiama i principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza interpretativa di rigetto n. IO del 1993, principi che sarebbero stati recepiti dalla successiva giurisprudenza di legittimità. Questo collegio condivide pienamente il principio fondamentale affermato dalla Corte costituzionale nella richiamata sentenza e cioè che «il diritto dell’imputato ad essere immediatamente informato, nella lingua da lui conosciuta, della natura e dei motivi dell’imputazione contestatagli, deve essere considerato un diritto soggettivo perfetto, direttamente azionabile» e che, di conseguenza, non può essere condiviso l’assunto che l’articolo 143 c.p.p. vada configurato come norma di stretta interpretazione che tollera come uniche eccezioni alla regola dell’utilizzazione dell’interprete per gli atti orali, solo quelle espressamente previste dallo stesso codice di rito (articoli 109, comma 2, e 169, comma 3, c.p.p.).

l’articolo 143 c.p.p. va infatti interpretato, conformemente al dictum della citata sentenza, come una clausola generale «destinata a espandersi e a specificarsi, nell’ambito dei fini normativamente riconosciuti, di fronte al verificarsi delle varie esigenze concrete che lo richiedano, quali il tipo di atto cui la persona sottoposta al procedimento deve partecipare ovvero il genere di ausilio di cui la stessa abbisogna»; essendo peraltro finalizzato a garantire all’imputato che non parla la lingua italiana di "comprendere l’accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa" «è suscettibile di un?applicazione estensibile a tutte le ipotesi in cui l’imputato, ove non potesse giovarsi dell’ausilio di un interprete, sarebbe pregiudicato nel suo diritto di partecipare effettivamente allo svolgimento del processo penale» (ancora: Corte costituzionale, sentenza 10/1993).

Ciò posto, va però altresì affermato che l’efficacia operativa dell’articolo 143 c.p.p., è ovviamente subordinata al verificarsi di una condizione essenziale e cioè l’accertamento dell’ignoranza della lingua italiana da parte dell’imputato. Ne consegue che ai fini dell’applicazione dell’articolo 143, c.p.p., deve risultare in modo inequivocabile che lo straniero ignori la lingua italiana (Cassazione, Su, 12/2000, J.; Cassazione, Su, 5052/03, Z.): la disposizione de qua va pertanto interpretata nel senso che presupposto indefettibile per la sua applicazione è che risulti dagli atti la non conoscenza o la difficoltà di comprensione della lingua italiana da parte dell’imputato.

Nel caso di specie, nessuna violazione del diritto di difesa si è determinata in quanto, come peraltro sottolineato dallo stesso ricorrente, il Tribunale di Roma aveva accertato la conoscenza della lingua italiana da parte dell’imputato e, per l’effetto, l’insussistenza dell’obbligo di traduzione degli atti.

Il giudice di merito aveva certamente tratto argomenti di valutazione dagli atti espletati nella fase delle indagini preliminari (interrogatorio dell’imputato in sede di udienza di convalida, ordinanza di custodia cautelare, la cui traduzione non risulta sia stata richiesta dalla difesa), atti avverso i quali nessun rilievo, a quanto è dato conoscere, era stato sollevato. Inoltre, il Tribunale, nel rigettare l’eccezione di nullità dell’avviso ex articolo 415 bis per mancata traduzione dell’atto nella lingua nota all’imputato, aveva affermato, sulla base degli atti esibiti dal Pm ed esaminati ai soli fini di valutare la fondatezza dell’eccezione, che l’imputato aveva conversato telefonicamente con un cittadino italiano (Z.), che si era espresso in lingua italiana con il suo datore di lavoro (D. C.) e che dimorava stabilmente in Italia da circa due anni (cfr. verbale di udienza in data 24 ottobre 2003).

Tali considerazioni, unitamente al fatto che l’imputato aveva «dimostrato di conoscere anche il russo essendo si avvalso della prestazione di un interprete di lingua russa alle udienze preliminari del 20 marzo 2003, del 17 aprile 2003 e del 12 giugno 2003, senza nulla eccepire ed avendo anche in data odierna partecipato all ?udienza con l’assistenza di un interprete che ha espressamente dichiarato di comprendere ma di non parlare l’ucraino e di aver conferito in lingua russa e polacca con l’imputato venendo da questi compreso», determinavano il Tribunale a ritenere positivamente accertata la conoscenza della lingua italiana da parte dell’imputato: trattandosi di argomentazioni corrette, del tutto prive di vizi logici, l’accertamento dell’ignoranza della lingua italiana non può essere richiesto in sede di legittimità.

Questa Corte ha infatti affermato che «l’accertamento della conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero costituisce un?indagine di mero fatto il cui esito, se riferito dal giudice di merito con argomentazioni esaustive e concludenti, sfugge al sindacato di legittimità» (Cassazione, Su, 12/2000, J.).

Le censure indicate nel secondo e nel terzo motivo di ricorso, tra loro collegate, possono essere congiuntamente decise. Quanto alla eccezione di nullità della sentenza per violazione del principio di immutabilità del giudice ex articolo 525, comma 2, c.p.p., è sufficiente rilevare che, all’udienza del 24 ottobre 2003, l’unica attività processuale compiuta dal collegio diversamente composto, è stata quella di rigettare un?eccezione di nullità dell’avviso ex articolo 415 bis: la decisione sulla richiesta di giudizio abbreviato, presentata nella stessa udienza, è stata infatti adottata, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, nella successiva udienza del 19 novembre 2003, dal collegio che ha poi provveduto a deliberare la sentenza. Orbene, è principio costantemente affermato da questa Corte che la regola dell’immutabilità del giudice riguarda solo l’effettivo svolgimento dell’attività dibattimentale, con particolare riferimento alle acquisizioni probatorie, restandone esclusa l’attività relativa a procedimenti ordinatori mirati solo all’ordinato svolgimento del processo senza alcuna valenza sul giudizio (Cassazione, Sezione prima, 35669/03, P.): in altre parole, il principio di cui all’articolo 525, comma 2, c.p.p., trova applicazione solo con riferimento «all’esame delle acquisizioni probatorie funzionali alla decisione, a ogni attività istruttoria destinata allo stesso scopo e all’assunzione delle richieste e delle conclusioni delle parti» (cfr, sul punto, anche Corte così., sentenza 484/95).

Nessuna nullità si è, pertanto, nella specie, verificata.

Quanto all’eccezione di nullità degli atti compiuti all’udienza del 19 novembre 2003 per mancata nomina dell’interprete va rilevato che l’ascolto della cassetta registrata è stato effettuato con "l’accordo delle parti" e, quanto al resto (lettura del capo d’imputazione, indicazione e ammissione delle prove), la relativa nullità (a regime intermedio) risulta sanata ai sensi dell’articolo 182, comma 2, c.p.p., non risultando che la parte presente – che peraltro aveva prestato espressamente il consenso all’ascolto della cassetta registrata – abbia rilevato o eccepito alcunché.

Quanto al quarto motivo in rito – dedotta nullità delle conversazioni telefoniche intercettate e trascritte in data 20 novembre 2003, in quanto, effettuate all’insaputa dell’interlocutore e «captate alla presenza e con l’intervento di organi di polizia», avrebbero richiesto il rispetto della procedura prevista dagli articoli 266 e segg., c.p.p. – questo collegio ritiene condivisibili tal une recenti pronunce di questa Corte (Cassazione, sez. seconda, 42486/02, M.; Cassazione, sez. prima, 30082/02, A.) nelle quali si è affermata la legittimità e, quindi, la piena utilizzabilità, anche in assenza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, dei colloqui registrati su nastro magnetico da uno degli interlocutori, a nulla rilevando né che la registrazione sia stata da lui effettuata su richiesta della polizia giudiziaria né che egli stesso agisca utilizzando materiale da questa fornito. Poiché, nella specie, uno degli interlocutori non solo aveva consentito, ma addirittura richiesto la captazione, non si ravvisa quella occulta presa di conoscenza di conversazioni che intercorrono tra soggetti individuati ma del tutto inconsapevoli che impone la rigorosa regolamentazione del codice di rito a garanzia della segretezza delle conversazioni.

Infine, quanto al merito (quinto motivo di gravame), il ricorrente ripropone la tesi, già sostenuta davanti la Corte territoriale, che la condotta degli imputati avrebbe potuto integrare, a tutto concedere, la fattispecie di cui all’articolo 393 Cp, o, al più, quella di cui all’articolo 605 Cp: in altre parole, il ricorrente propone un?altra interpretazione dei fatti rispetto a quella operata dai primi giudici, prospettando una diversa, e per esso ricorrente ritenuta più adeguata, valutazione delle risultanze processuali e affermando che quella operata dalla Corte territoriale sarebbe palesemente erronea perché avrebbe valorizzato solo gli elementi a carico dell’imputato, senza tener conto di quelli a favore. Ritiene, viceversa, questo collegio che la motivazione della sentenza della Corte di appello, sia in punto di qualificazione giuridica che di ricostruzione dei fatti, sia del tutto coerente e priva dei connotati di illogicità manifesta attribuitile nel ricorso. l’illogicità o la carenza della motivazione come vizio denunciabile, deve peraltro essere evidente e cioè di spessore tale da risultare immediatamente percepibile esulando dai poteri di questa Corte, quello di una "rilettura", come richiesto dal ricorrente, degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione. Tale valutazione è, in via esclusiva, affidata al giudice di merito e non spetta certo al giudice di legittimità sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di secondo grado quando, come nella specie, tale valutazione sia stata operata dalla Corte territoriale con completa indicazione degli elementi di prova dai quali ha tratto il proprio convincimento, con scelte coerenti sul piano logico e prendendo in considerazione tutte le risultanze probatorie acquisite agli atti del processo. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 07-02-2011, n. 2957 Ricorso

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

La controversia ha ad oggetto la domanda, proposta dal Comune nei confronti della società convenuta, di restituzione degli immobili facenti parte del complesso turistico la Maddalena concessi in comodato gratuito. La S.n.C. Villaggio turistico "La Maddalena" di Pessolano Carmine e C. ed il P. in proprio chiedevano il rigetto della pretesa, eccependo il difetto di legittimazione attiva del Comune, in quanto terzo rispetto al contratto, stipulato dal Consorzio Bonifica Gallitello, nonchè la mancanza di prova della proprietà dei beni da parte del Comune stesso.

L’adito Tribunale ha accolto la domanda, affermando la legittimazione attiva del Comune, avendo esso agito all’epoca come mandante dello stipulante Consorzio di bonifica. L’appello della società e del P., che reiteravano le eccezioni proposte in primo grado, veniva dichiarato inammissibile, non avendo investito la motivazione addotta dal primo giudice nel respingere l’eccezione di carenza di legittimazione attiva del Comune.

Propongono ricorso per cassazione la società ed il P. in proprio, sulla base di un unico motivo, illustrato con memoria, nel quale, denunziando violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, lamentano che erroneamente la Corte d’appello avrebbe ritenuto mancanti i motivi specifici dell’impugnazione, in quanto essi appellanti, ritenendo che presupposto fondamentale dell’azione restitutoria fosse l’effettiva titolarità dei beni, hanno insistito su tale questione, censurando la sentenza di primo grado nella parte in cui tale impostazione non era stata accolta, non deducendo nulla in ordine alla questione del mandato tra Comune e Consorzio stipulante, in quanto questa, nella loro impostazione, è assorbita dalla problematica sul difetto di prova della titolarità dei beni. Chiedono, pertanto, di verificare se l’indicazione dei motivi di appello di cui all’art. 342 c.p.c., possa dirsi validamente ed integralmente soddisfatta tramite l’articolazione di una censura il cui contenuto sia del tutto incompatibile con la motivazione che sorregge la sentenza impugnata.

Il Comune resiste con controricorso, illustrato con memoria, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso – per inidoneità del quesito di diritto, generico e scollegato al caso di specie ed allo stesso contenuto del motivo – e, comunque, rigettarlo stante la sua genericità ed infondatezza.

La censura è inammissibile. Quanto alla formulazione del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., va ribadito che esso deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie. E’, pertanto, inammissibile il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata, disposizione di legge (Cass. n. 19769/08). Nella specie, il quesito non è idoneamente formulato rispetto all’esposizione del motivo, che deduce violazione di legge: il ricorrente si limita a richiedere l’affermazione di una propria tesi, senza, tuttavia, accompagnare tale affermazione con la sintetica specificazione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, nè della regola di diritto applicata da detto giudice.

Il mezzo, inoltre, è formulato in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in quanto non risulta riportato in ricorso il gravame di cui si assume l’adeguata specificità. Infatti, deve ribadirsi che, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità dell’appello, per difetto di specificità, ha l’onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (Cass. n. 21621/07; 20405/06; 1020/06;

14450/05).

Peraltro, anche ove fosse stato ritualmente dedotto, non è riscontrabile alcun vizio logico nè giuridico nella statuizione impugnata: la questione della titolarità del diritto di proprietà sugli immobili non rappresenta l’antecedente logico-giuridico della questione della ritenuta sussistenza di un rapporto di mandato tra il Comune e l’originario Consorzio comodante, perchè tale sussistenza rappresenta proprio l’argomentazione con cui i giudici di appello hanno respinto la tesi sostenuta dai convenuti in primo grado, sicchè la stessa avrebbe dovuto essere specificamente censurata indicando le ragioni volte ad incrinarne il fondamento logico e giuridico (Cass. n. 9244/07; 20261/06; 5445/06; 24817/05; 10991/03).

La prova della titolarità dei beni non è antecedente logico- giuridico dell’azione di restituzione proposta dal Comune, trattandosi di azione di natura personale, con cui la parte attrice non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna dei beni, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell’avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa (tra le molte, v. Cass. 1929/09, in motivazione;

4416/07; 14135/05).

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-03-2011, n. 5216 Opposizione al valore di stima dei beni espropriati

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 10 ottobre 2001 la DALVE s.r.l. conveniva dinanzi alla Corte d’appello di Bologna la Provincia di RIMINI ed il Comune di RICCIONE, opponendosi alla stima di terreni edificabili di sua proprietà, della superficie complessiva di mq.

2905, espropriati per la realizzazione di una scuola pubblica.

Esponeva che la relativa indennità era stata determinata dalla giunta comunale di Riccione, in via provvisoria, nella somma di L. 109.200.000, pari a L. 35.000 al mq.; e, in via definitiva, dalla commissione provinciale per la determinazione dei valori agricoli medi di Rimini in L. 144.637.272 – o in L. 241.062.120 in caso di cessione volontaria.

Si costituiva ritualmente la sola provincia di Rimini, eccependo la congruità della stima e comunque l’applicazione della riduzione del 40% di cui alla L. 8 agosto 1992, n. 359, art. 5 bis (Misure urgenti per il risanamento alla finanza pubblica).

Il comune di Riccione restava invece contumace.

Nel corso dell’istruttoria era espletata consulenza tecnica d’ufficio.

Con sentenza 17 novembre 2004 la Corte d’appello di Bologna, ritenuta la natura edificabile dell’area, liquidava in Euro 436.516,72 l’indennità di esproprio e in Euro 217.196,82 l’indennità di occupazione legittima: ritenuta inapplicabile la riduzione del 40%, data la palese inadeguatezza dell’indennità provvisoria di L. 109.200.000, il cui rifiuto dalla società proprietaria appariva, dunque, giustificato.

Avverso la sentenza, notificata il 19 gennaio 2005, la Provincia di Rimini proponeva ricorso per cassazione, articolato in due motivi e notificato il 21 marzo 2005; cui faceva seguito una memoria illustrativa, ex art. 378 cod. proc. civ. Deduceva:

1) la violazione della L. 8 agosto 1992, n. 359, art. 5 bis, e la carenza di motivazione nella riconosciuta natura edificatoria dei terreni, che pure erano inclusi nella zona per attrezzature generali- scuole superiori nel nuovo piano regolatore del 1984;

2) la violazione della medesima norma e la carenza di motivazione nella determinazione dell’indennità di esproprio, senza prendere in considerazione il valore di aree omogenee a quelle espropriate.

Resisteva con controricorso la Dalve s.r.l.

Il comune di Riccione non svolgeva attività difensiva.

All’udienza del 17 Gennaio 2011 il Procuratore generale ed il difensore della ricorrente precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.
Motivi della decisione

Con il primo motivo la Provincia di Rimini deduce la violazione della L. 8 agosto 1992, n. 359, art. 5 e la carenza di motivazione nella riconosciuta natura edificatoria dei terreni.

Il motivo è fondato.

Dalla stessa sentenza si evince che il piano regolatore generale del 1984 inseriva le aree in questione in una zona adibita ad "attrezzature generali … scuole superiori". Appare quindi privo di adeguata motivazione il successivo passaggio argomentativo che assegna ai terreni espropriati vocazione pienamente edificatoria:

implicitamente riconoscendo natura espropriativa al vincolo sopra enunciato, come se incidesse su singoli immobili in funzione, non già di una generale destinazione di zona, di natura conformativa, bensì di una localizzazione lenticolare dell’opera pubblica da realizzare (un liceo scientifico).

Manca, in effetti, un adeguato corredo argomentativo a tale snodo della motivazione. Nè si può contrastare la doglianza facendo riferimento all’inammissibilità di contestazioni alla consulenza tecnica d’ufficio che non siano state tempestivamente formulate dinanzi al giudice di merito. Nel caso in esame, infatti, il salto logico emerge dalla stessa motivazione; e non v’è quindi bisogno di risalire all’atto istruttorie presupposto (la consulenza tecnica d’ufficio), di cui il giudice abbia, in ipotesi, recepito le conclusioni in base ad una relatio formale.

Irrilevante, in senso preclusivo, è la posizione assunta dall’ente territoriale dinanzi alla Commissione provinciale di Rimini – fase autonoma rispetto al giudizio di opposizione alla stima (che non è una mera impugnazione dell’atto amministrativo: Cass. 13 Gennaio 2011, n. 716; Cass., sez. 1, 28 Febbraio 2006, n. 4388); come pure l’eventuale tardività della contestazione della natura edificabile del terreno (comunque sollevata dalla Provincia di Rimini), trattandosi di un elemento costitutivo della fattispecie, oggetto dell’accertamento officioso del giudice.

Resta assorbito il secondo motivo di ricorso.

La sentenza deve essere quindi cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese della fase di legittimità.
P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese della fase di legittimità.

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