Cass. civ. Sez. I, Sent., 01-04-2011, n. 7579 Effetti del fallimento per i creditori

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Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Campobasso, con sentenza n. 285 depositata il 10 novembre 2004 e notificata l’8 marzo 2005, a conferma di precedente decisione del Tribunale di Isernia, ha accolto la domanda proposta con citazione dell’8.9.97 dal curatore del fallimento V.C.L. nei confronti della società Edilizia Venafrana, volta ad ottenere la declaratoria d’inefficacia del pagamento eseguito in L. 216.554,614 a favore di quest’ultima dal Comune di Filignano, in qualità di terzo esecutato. La società convenuta aveva pignorato presso l’ente le somme da esso dovute al V. a titolo di corrispettivo per l’esecuzione di opere oggetto di un precedente contratto d’appalto, e, dunque, secondo l’attore, alla data del pagamento, avvenuto con mandato emesso nel periodo sospetto n. 647 del 3.11.95, era consapevole della crisi irreversibile in cui versava l’obbligato, conclamata anche da numerosi protesti ed altre procedure esecutive.

La società Edilizia Venafrana ha impugnato questa decisione con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Il curatore fallimentare ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

1.- Il primo motivo, con cui si denuncia violazione di norme di diritto, pone la questione, che si assume erroneamente risolta dal giudice d’appello, se la nullità della citazione si estenda alla procura apposta a margine della stessa, per lo stretto nesso funzionale esistente tra l’atto ed il negozio giuridico, sì che la rinnovazione della citazione postula il rilascio di altro mandato al difensore.

Il controricorrente deduce infondatezza del mezzo. Il motivo è privo di fondamento.

La Corte d’appello ha escluso che la nullità dell’atto di citazione notificato in data 8.9.97 si fosse trasmessa alla procura ad litem ivi apposta a margine e richiamata nel successivo atto di citazione rinnovato, siccome rappresenta negozio autonomo, prius temporale e logico dell’attività svolta dal difensore. Tale decisione è immune dall’errore denunciato in quanto ha risolto la questione controversa a lume del principio consolidato (cfr. per tutte Cass. n. 10231/2010), secondo cui l’invalidità dell’atto di citazione non travolge la procura speciale validamente rilasciata a margine od in calce allo stesso atto di citazione, ma, "coerentemente con le esigenze di speditezza del processo civile, conserva una sua specifica identità negoziale ed una sua autonomia logica e giuridica, desumibili anche dalla varietà delle modalità di conferimento indicate nell’art. 82 cod. proc. civ., nonchè dal rilievo che, dal mero dato della localizzazione della procura, non può farsi derivare il restringimento degli ampi poteri che con essa la parte conferisce al difensore, estesi al compimento di tutte le attività volte al conseguimento della tutela giudiziaria, e dunque inerenti non solo al compimento degli atti introduttivi ma anche alla conduzione e prosecuzione del giudizio, ivi compresa, ove necessario, la rinnovazione della citazione nell’ipotesi di nullità oltre che la definizione della lite".

Il principio, da cui non vi è ragione di discostarsi ed al quale ineccepibilmente i giudici di merito si sono attenuti, va riaffermato in questa sede ed alla sua luce il motivo, che non ne sollecita rivisitazione attraverso convincenti argomenti di confutazione, devesi respingere.

2.- Il secondo motivo denuncia violazione della L. Fall., art. 24.

Pone la questione di diritto se la competenza inderogabile a conoscere dell’azione revocatoria esperita dalla curatela fallimentare si appartenga al Tribunale fallimentare.

Il controricorrente deduce infondatezza anche di questa censura, ribadendo che la lite giudiziaria è stata correttamente trattata dal tribunale in composizione monocratica.

Il motivo è infondato.

Il giudice d’appello ha sostenuto che il Tribunale ha trattato, e quindi deciso regolarmente la causa in composizione monocratica, non riservata alla trattazione collegiale. La sezione fallimentare, peraltro, non rappresenta sezione specializzata bensì semplice ripartizione interna all’ufficio giudiziario.

La censura indirizzata avverso questa statuizione è manifestamente infondata.

La Sezione fallimentare, come ha ben detto il giudice d’appello, è espressione dell’organizzazione interna del Tribunale (cfr. Cass. n. 21217-1990) e non già un ufficio autonomo, munito di propria competenza. Se perciò la causa è instaurata davanti al Tribunale che ha dichiarato il fallimento, non invalida l’atto di citazione nè lo stesso giudizio il fatto che il giudice adito nel Tribunale stesso non sia indicato nella sua sezione fallimentare.

Il motivo deve perciò essere rigettato.

3.- Il terzo motivo prospetta in un primo profilo vizio di motivazione in ordine al requisito della scientia decotionis, errata valutazione degli elementi probatori acquisiti al bagaglio istruttorio, malgoverno delle norme applicabili che prescrivono la conoscenza effettiva e non potenziale della condizione di dissesto del debitore, che, in quanto tale, non può concretare mera situazione psicologica. Si contesta che la prova della sussistenza di protesti pubblicati prima dell’atto revocando, avente valore solo indiziario, ne dimostri la conoscenza effettiva e si lamenta che occorreva piuttosto indicare, attraverso puntuale motivazione, il veicolo attraverso il quale detta conoscenza potesse essere raggiunta in concreto. Si assume infine che sarebbe stata agevolmente percepibile la prova della inscientia decotionis per il fatto che essa ricorrente aveva eseguito forniture in favore dell’impresa Vernieri, proprio per l’appalto concluso col Comune di Filignano, il cui corrispettivo ammontava all’ingente importo di L. 400.000.000.

In altro profilo deduce l’irrevocabilità del pagamento controverso siccome coattivo e non volontario.

Il controricorrente deduce l’infondatezza anche di questo motivo.

La decisione impugnata sostiene che la prova della scientia decotionis era emersa alla luce dello stesso esperimento della procedura esecutiva, attivata dalla creditrice per conseguire il pagamento del suo credito, sintomatico dell’assunzione di informazioni sulla situazione economica della debitrice, dunque dell’esistenza di protesti cambiari pubblicati a suo carico, procedure esecutive in corso, ed istanze di fallimento già proposte.

La censura indirizzata avverso questo passaggio logico è inammissibile.

Il tessuto motivazionale che sorregge l’approdo rende conto della pluralità degli elementi di valutazione considerati, di cui ha precisato la gravità – per il grado di convincimento che ciascuno di tali fatti è idoneo a produrre, la precisione – nel senso che ha giustificato il ragionamento probabilistico – e la concordanza- siccome univocamente convergenti nella dimostrazione del fatto ignoto. La sintesi conclusiva tratta dal loro esame ha convalidato la conoscibilità da parte della convenuta dello stato d’insolvenza della società debitrice, stato non potenziale ma concreto ed effettivo. La tecnica argomentativa con cui si critica questo iter logico sulla base della lettura atomistica delle circostanze riferite, enucleando dal complessivo bagaglio probatorio alcuni dati e proponendo rivisitazione dell’indagine sul contesto indiziario in cui si collocano, per un verso è errata, poichè segmenta gli elementi indiziari secondo canone contrario al dettato dell’art. 2729 c.c., in forza del quale i dati sintomatici devono essere valutati sicuramente in maniera analitica ma anche e soprattutto in collegamento, per altro verso è inammissibile, perchè rimette in discussione, per contestarne ovvero avvalorare la specifica efficacia di fonte indiretta di prova, le singole circostanze illustrate e ne sollecita apprezzamento nel merito in questa sede precluso.

Nell’ulteriore profilo riferito, il motivo è infondato. La questione di diritto posta dalla censura va risolta alla luce del consolidato orientamento che ha affermato la revocabilità del pagamento, ottenuto dal creditore mediante esperimento di procedura esecutiva individuale, nella specie espropriazione presso terzi. E’ indubbio che siffatto pagamento, se risalente al periodo sospetto, realizza il soddisfacimento del creditore procedente, seppur in forma coattiva, in senso assolutamente analogo a quello attuato liberamente dallo stesso debitore insolvente (v. Cass. nn. 6291/1998, 1611/2000, 463/2006, 4709/2006). Ciò che rileva ai fini della sua revocabilità non è l’atteggiamento psicologico che lo sorregge (dunque se sia frutto di libera scelta del debitore ovvero prescinda dalla sua volontà) ma l’effetto che esso procura sulla integrità della garanzia patrimoniale, cui procura lesione, atteso il suo valore comunque preferenziale, compromettendo per l’effetto la par condicio creditorum. Tutto ciò premesso il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidandole in Euro 3.000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. III, Sent., 02-03-2011, n. 1278 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto notificato il 23 marzo 2009 e depositato in data 24 marzo del 2009, la società B.D. s.r.l. ha proposto appello per l’annullamento e/o la riforma, previa sospensione, della sentenza n. 183 del 17 dicembre del 2008, depositata in data 22 gennaio 2009, con la quale il T.A.R. Lombardia – Sezione I ha accolto il ricorso presentato da D.M.S. s.r.l. avverso gli atti della gara indetta dalla Regione Lombardia ed aggiudicata alla B.D. s.r.l. stessa concernente l’affidamento del servizio di elaborazione dati per la valutazione esterna della qualità in coagulazione, con fornitura di plasmilotto 6.

Con ordinanza n. 2285 del 5 maggio 2009, depositata in pari data, la Sezione V di questo Consiglio ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo che " non appare dubbia – ad un primo esame – la fondatezza del ricorso di I grado, cui l’appello cautelare non ha opposto argomenti che inducano alla riforma della sentenza appellata".

La Regione Lombardia ha proceduto alla rinnovazione degli atti della predetta gara e la B.D. s.r.l., con nota dell’11 gennaio 2011, ha dichiarato che è venuto meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio, per cui il ricorso proposto in epigrafe deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 15-03-2011, n. 2348 impresa agricola

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza parziale del 14 gennaio 2011, n. 330, la Sezione, dopo aver ricostruito in punto di fatto la controversia, ha respinto il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio mentre, con riferimento alle restanti censure, ha chiesto al Comune di Longone Sabino di depositare le relazioni redatte in esecuzione delle ordinanze collegiali n. 1501 del 19 novembre 2009 e n. 649 del 16 aprile 2010, perché risultate non integre dopo il passaggio in decisione della causa alla precedente udienza pubblica del 7 dicembre 2010.

Il Comune resistente ha adempiuto all’incombente istruttorio in data 8 febbraio 2011 e, pertanto, la causa può essere definita nel merito.

2. Prima, tuttavia, di procedere all’esame delle restanti censure, è opportuno ribadire i tratti salienti della vicenda. In particolare:

– la ricorrente, nel luglio del 2006, si è attivata per ottenere il titolo (dapprima con la presentazione della D.I.A., poi con la richiesta di autorizzazione) idoneo a procedere all’ampliamento dell’attività agrituristica già autorizzata nel 2001, con l’avvio cioè dell’ulteriore attività di ricettività ed ospitalità con ristorazione (per un numero non inferiore a 300 posti al giorno);

– il Comune di Longone Sabino, con il provvedimento impugnato (n. 3545 del 19 ottobre 2006), ha sospeso, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge n. 96 del 2006, l’attività agrituristica svolta dalla ricorrente. In particolare, la sospensione è stata disposta in ragione delle irregolarità, ritenute gravi dal Comune resistente, riscontrate nell’attività svolta dalla ricorrente, con particolare riferimento alla composizione della stalla ed alle colture presenti in azienda, risultate difformi rispetto a quanto indicato nel Piano di utilizzazione aziendale del 1° dicembre 2005;

– altresì, la sospensione di cui al provvedimento impugnato, secondo quanto si desume per relationem dal richiamato verbale dei NAS di Viterbo del 27 luglio 2006, è stata disposta anche in ragione della difformità riscontrata tra gli interventi edilizi (in particolare, gli impianti igienici) realizzati presso l’Azienda ricorrente rispetto a quelli risultanti dall’allegato alla D.I.A. presentata il 15 luglio 2006.

3. Passando alle restanti doglianze non esaminate con la sentenza parziale del 14 gennaio 2011, n. 330, va in via preliminare osservato che il secondo, terzo e quarto motivo (ovvero quelli ancora da esaminare) possono essere trattati congiuntamente in quanto attengono a profili diversi di un’unica censura (ovvero l’errata valutazione da parte del Comune resistente in ordine alle presunte difformità – gravi – rilevate nell’ambito dell’Azienda ricorrente tali da far dubitare della sussistenza dei presupposti per l’esercizio dell’attività agrituristica).

3.1 Sul punto, va evidenziato che le gravi irregolarità riscontrate dal Comune resistente hanno riguardato, in particolare, due aspetti:

– il primo relativo alla situazione delle colture e del bestiame presenti in azienda ed, in particolare, alla difformità tra la situazione riscontata alla data di adozione del provvedimento impugnato e quella derivante dal Piano di utilizzazione aziendale del 2005 (desumibile anche dall’istanza del 25 luglio 2006);

– il secondo riguardante la difformità edilizia riscontrata con riferimento all’immobile della ricorrente dove viene svolta l’attività agrituristica.

Deve darsi atto, altresì, della circostanza che, successivamente all’adozione del provvedimento impugnato, la ASL di Rieti, con nota del 27 novembre 2006, ha segnalato al Comune resistente alcune difformità dell’immobile con le prescrizioni igienico – sanitarie (anche in relazione al profilo strutturale dei locali) tali da inibire il prosieguo dell’attività (rilevando, in particolare, la mancata installazione di idonei dispositivi antimosche nella cucina e di armadietti individuali per il personale, nonché la mancata realizzazione di un servizio igienico al piano seminterrato per i dipendenti).

3.2 Ora, posto che non è revocabile in dubbio che le difformità rilevate e sintetizzate nel provvedimento impugnato giustifichino l’adozione del provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge n. 96 del 2006, va, tuttavia, rilevato che, come emerge anche dalle risultanze depositate in giudizio in seguito alle ordinanze istruttorie della Sezione, almeno le difformità di carattere igienico – sanitario risultano superate.

Ed invero, la ASL di Rieti, anche durante l’ultimo sopralluogo del 28 maggio 2010, ha dato atto che la ricorrente si è adeguata alle prescrizioni igienico – sanitarie dettate nel novembre 2006 procedendo all’installazione dei dispositivi antimosche nella cucina, degli armadietti per il personale ed alla realizzazione di un servizio igienico al piano seminterrato per i dipendenti.

3.3 Ciò nonostante permangono gli ulteriori elementi di difformità evidenziati nella motivazione del provvedimento impugnato con riferimento alle colture esistenti in azienda e alla composizione della stalla, in relazione alle quali non risultano rispettate le previsioni contenute nel Piano di utilizzazione aziendale del 1° dicembre 2005 e nemmeno il rapporto di connessione tra attività agricola ed agrituristica di cui all’art. 2 della L.R. n. 36 del 1997 e all’art. 4 della legge n. 96 del 2006 (secondo cui i pasti e le bevande devono essere costituiti per almeno il 35% di prodotti e materie prime ricavate in azienda e le ore dedicate all’attività agrituristica non devono superare quelle impiegate per lo svolgimento dell’attività agricola).

Con riferimento alla composizione della stalla, è risultato, invero, da sopralluoghi del Comune del 10 ottobre 2006 e – da ultimo – del 26 aprile 2010, che il numero e la tipologia di animali presenti in azienda, oltre a non coincidere con quanto indicato nel Piano di utilizzazione aziendale del 2005 e nella stessa istanza della ricorrente del 25 luglio 2006, non rispettano la percentuale prevista dalla citata L.R. n. 36 del 1997 e dalla legge n. 96 del 2006 che regolano, come detto, il rapporto di connessione tra attività agricola ed agrituristica.

È stato, in particolare, riscontrato che, a fronte di una dichiarazione iniziale di 22 bovini, 6 ovini e un equino (di cui al Piano di utilizzazione aziendale del 2005), poi rettificata in difetto con l’istanza del 25 luglio 2006 (secondo cui, in azienda, erano mediamente presenti 16 bovini, 2 suini ed 1 equino), il sopralluogo del 10 ottobre 2006 (effettuato quindi circa due mesi e mezzo dopo) ha rilevato la presenza di 2 polli, 2 conigli, un cavallo, 6 bovini a stabulazione fissa e 2 a stabulazione libera.

Se si considera, poi, che il cavallo è adibito alla attività strumentale delle passeggiate all’esterno dell’azienda, riesce difficile immaginare che la predetta composizione della stalla possa contribuire a rispettare la percentuale fissata dalla legge, peraltro per un’azienda che, nel luglio 2006, ha avviato la procedura (di cui al contenzioso in esame) per estendere l’attività recettiva e di ospitalità con ristorazione (per un numero non inferiore a 300 posti al giorno).

Tale difformità, peraltro, non risulta ancora colmata se si considera che, durante il sopralluogo del 26 aprile 2010 da parte dei tecnici comunali (come disposto con ordinanza della Sezione n. 649 del 16 aprile 2010), il bestiame presente in azienda era composto da soli 14 bovini da carne, di cui 11 allo stato brado e 3 a stabulazione fissa.

Lo stesso vale con riferimento alle colture presenti nell’azienda della ricorrente.

Ed invero, i rilievi (non smentiti) effettuati dal Comune nell’ottobre 2006 (20,63 ettari di pascolo, 1,7 ettari di bosco ceduo, 0,3 ettari di castagneto, 0,07 di orto tradizionale, 0,08 di frutteto, 0,2 di seminativo) hanno riscontrato la diversità rispetto a quanto indicato dalla ricorrente nel Piano di utilizzazione del 2005 e nella stessa istanza del 25 luglio 2006 di autorizzazione all’estensione dell’attività agrituristica.

Anche in questo caso, la ricorrente non ha dato prova della rispondenza delle colture presenti in azienda alle predette previsioni legislative che regolano l’attività agrituristica.

Né la situazione risulta mutata alla stregua della documentazione depositata in giudizio in esito alle ordinanze istruttorie della Sezione.

Ed invero, per quanto riguarda le colture presenti in azienda, la stessa ricorrente dà atto che, solo nel mese di maggio 2010, è stato piantato un orto. Tale dato, peraltro, conferma quanto è emerso dalla relazione del tecnico agronomo Laudati (depositata in giudizio il 2 febbraio 2010) dalla quale si ricava che, alla data del sopralluogo dell’aprile 2010, non è stata rilevata, in nessuno dei terreni dell’azienda, alcuna attività di lavorazione dei campi.

Peraltro, non può non rilevarsi come, con riferimento alla sussistenza di superficie coltivata, l’affermazione della ricorrente (secondo cui a fine maggio sarebbe stato piantato un orto) si basa, in via esclusiva, sulla produzione fotografica di parte dalla quale non emerge l’estensione (che la ricorrente afferma corrispondere a circa 1.000 mq.), né la tipologia delle colture ivi presenti.

Al riguardo, non può quindi essere smentito che, fino ad ora, non risultano ancora rimosse quelle gravi carenze e irregolarità che avevano portato all’adozione del provvedimento di sospensione impugnato e che, in applicazione dell’art. 6, comma 2, della legge n. 96 del 2006, giustificano la permanenza dell’atto inibitorio fino alla loro rimozione da parte dell’azienda interessata, previa verifica da parte del Comune resistente.

In altre parole, può affermarsi che, allo stato attuale, l’attività agrituristica non si pone in termini di necessaria complementarietà con quella agricola e ciò risulta ancora più evidente in ragione dell’incremento che la ricorrente vuole attuare con l’estensione dell’attività di cui alla richiesta del luglio 2006.

Lo stesso calcolo delle ore di lavoro svolte all’interno dell’azienda effettuato dalla ricorrente non è in grado di smentire le predette risultanze non conformi alla normativa vigente.

Ed invero, la ricorrente, a fronte delle analitiche osservazioni contenute nella relazione del 26 maggio 2010 del Dott. Laudati relativamente al rapporto di connessione tra le ore lavorate con riferimento all’attività agricola e quelle riferite all’attività agrituristica (per le quali, secondo il tecnico, non sussiste il rapporto di connessione imposto dall’art. 2 della L.R. n. 36/1997), si è limitata ad osservare che il periodo di utilizzo delle camere da letto (connesse all’attività agrituristica) non sarebbe stato costante e che parte dei posti letto (8) era da inquadrare nella categoria "ospitalità in appartamenti" e quindi sottoposta ad un impegno lavorativo minore rispetto alla c.d. "ospitalità in camera".

Le controdeduzioni della ricorrente non risultano convincenti rispetto ai calcoli analitici contenuti nella predetta relazione anche perché, pur accedendo alla tesi della ricorrente (secondo cui il periodo di lavoro per l’attività agrituristica ammonterebbe a circa 253 gg. giornate lavorative annue invece delle 299,99 calcolate dal tecnico comunale), il tempo dedicato all’attività agrituristica sarebbe comunque superiore a quello dell’attività agricola (gg. 185,7), in contrasto con l’allora vigente art. 2, comma 2, della citata L.R. n. 36/97.

3.4 Ciò posto, diventa superfluo indagare sulla conformità edilizia del complesso immobiliare dell’azienda (secondo elemento di difformità che ha portato all’adozione del provvedimento impugnato), anche se non può essere sottaciuto che il Comune resistente, in data 29 maggio 2009, ha comunque rilasciato alla ricorrente il permesso di costruire in sanatoria n. 2/2009.

Vero è che, nonostante il rilascio di tale titolo, l’amministrazione comunale afferma che le superfici ivi indicate non sono riferibili alle strutture oggetto della richiesta di sanatoria.

Al riguardo, va però rilevato che, a fronte dell’esistenza del predetto permesso di costruire in sanatoria, eventuali difformità ora riscontrate dal Comune resistente (anche con riferimento alla necessità per la ricorrente di dotarsi del nulla osta sismico e di un nuovo parere igienico sanitario della ASL per la stalla che non rispetterebbe le norme per lo smaltimento delle acque reflue) possono essere fatte valere attraverso l’attivazione dei poteri di autotutela e di vigilanza che, fino ad ora, non risultano esercitati dall’amministrazione né cristallizzati in uno specifico provvedimento.

3.5 In ogni caso, ciò non smentisce il permanere, nella attività condotta dalla ricorrente, di gravi difformità che giustificano, allo stato, l’adozione del provvedimento impugnato e non consentono di ritenere cessata la materia del contendere (come vorrebbe la ricorrente).

In ragione di ciò, il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso introduttivo del giudizio risultano infondati.

4. Allo stesso modo, vanno respinte le censure contenute nei motivi aggiunti essendo sufficiente, al riguardo, richiamare quanto già esposto al precedente punto 3..

5. In conclusione, il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti vanno respinti.

6. Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, anche in ragione dell’evoluzione della vicenda e di quanto emerso nell’accertamento della situazione di fatto (in parte, come detto, anche favorevole alla ricorrente).
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 11-01-2011) 05-04-2011, n. 13692 Violenza sessuale

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Roma con ordinanza emessa in data 27.8.2010 ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in data 22.7.2010 dal GIP presso il Tribunale di Roma nei confronti di V.I., indagato per il reato di violenza sessuale commesso in data antecedente e prossima al (OMISSIS) ai danni della minore M.P.C..

Il difensore dell’indagato ha proposto, ricorso per cassazione, ex art. 311 c.p.p., per i seguenti motivi:

1. violazione di legge ed illogicità o carenza della motivazione con riferimento all’eccezione di incompetenza territoriale: l’ordinanza è stata emessa dal giudice territorialmente incompetente, infatti l’unico capo di imputazione ascritto al V., attiene fatti che si sarebbero svolti "….in luogo ignoto, verosimilmente in un albergo nella zona del cassinate ed in epoca immediatamente antecedente e prossima al 23.5.2010". Pertanto competente era il GIP c/o il Tribunale di Cassino, ove la posizione del V., dovrebbe essere trasferita, mentre non sarebbe condivisibile l’affermazione fatta propria dal Tribunale del riesame che ritiene che la violenza sessuale sia stata compiuta dal ricorrente per eseguire gli altri reati ai sensi dell’art. 12 c.p.p., lett. c);

2. illogicità o carenza di motivazione in relazione all’art. 272 c.p.p., in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato; tali vizi emergerebbero non solo dal testo del provvedimento impugnato – già censurato innanzi al riesame – ma anche da altri atti del procedimento, quali i verbali di assunzione di informazioni rese al P.M. da M.P.C. e M. J.C.. Infatti i giudici hanno ritenuto attendibile la narrazione della persona offesa, in quanto riscontrata da elementi non in grado, invece, di avere tale valenza, quali il riconoscimento fotografico del V., della pizzeria e degli appartamenti nella disponibilità dell’indagato, nonchè le dichiarazioni rese da M.J.C., mentre sono state omesse alcune affermazioni di tale teste. Non ci sarebbe nessuna motivazione sul fatto che ci fu una contrattazione per la prestazione sessuale tra l’indagato e la presunta persona offesa, pertanto non sussiste la violenza sessuale. Il giudice de liberiate avrebbe travisato gli elementi di prova agli atti, senza alcun riscontro sia di natura obiettiva che logica circa il fatto che V.I. fosse al corrente delle vessazioni subite dalla M. da parte dei suoi connazionali.

3. illogicità della motivazione anche in merito alle asserite sussistenti esigenze cautelari e conseguente violazione dell’art. 275 c.p.p., comma 3. Il tribunale non avrebbe indicato da quali elementi di fatto venga desunta la probabilità che il ricorrente abbia intimidito la persona offesa, nè da quali si deduca il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede. I giudici non hanno tenuto conto dello stato di assoluta incensuratezza, della assenza di pendenze penali, dell’età avanzata del ricorrente (quasi settantenne), e della grave cardiopatia di cui è affetto (che rende inverosimile una qualsivoglia condotta violenta), nè delle modalità e circostanze del fatto che inducono a ritenere l’episodio connotato da caratteri di eccezionalità;

pertanto le esigenze cautelari possono essere fronteggiato anche mediante l’applicazione di una misura diversa da quella di massimo rigore. L’inadeguatezza degli arresti domiciliari può essere ritenuta soltanto quando elementi specifici, inerenti al fatto, alle motivazioni di esso ed alla personalità del soggetto indichino quest’ultimo come propenso all’inosservanza dell’obbligo di non allontanarsi dal domicilio a fini criminosi.
Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso non è fondato. Il Tribunale ha evidenziato con motivazione congrua il fatto che il reato di violenza sessuale per cui si procede a carico del ricorrente risulta connesso ex art. 12 c.p.p., lett. c) con altri relativi allo sfruttamento della prostituzione minorile (artt. 600, 601 e 600 bis c.p.), per cui ricade nella competenza della DDA prevista per i reati di cui all’art. 51 c.p.p., comma 3 bis.

Anche in relazione al secondo motivo di ricorso, in riferimento alla sussistenza dei gravi indizi, si evidenzia che l’ordinanza ha espressamente fatto rinvio all’ampia disamina svolta nell’ordinanza del G.I.P. circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, richiamando l’orientamento di questa Corte (Sez. 3, n. 41569 del 12/11/2007, Verdesan, Rv. 237903 e Sez. 5, n. 16587 del 29/4/2010, Pm in proc. De Lorenzo, Rv. 246875) ed ha svolto anche un’autonoma valutazione circa l’attendibilità del racconto della minore, supportato e riscontrato da numerosi elementi, seppure sintetico nella narrazione circa le modalità della violenza.

Invece il terzo motivo di ricorso è, in parte, fondato.

Va innanzitutto osservato che i giudici hanno posto in evidenza la sussistenza di esigenze probatorie che giustificherebbero la restrizione in custodia cautelare in carcere (dovendosi accertare i rapporti tra il V. e gli sfruttatori) senza esplicitare per quali ragioni tali esigenze non possano essere tutelate anche da una misura cautelare di tipo diverso.

E’ opportuno ricordare che l’adeguatezza esclusiva della custodia in carcere, per quanto specificamente riguarda le esigenze di prevenzione di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c), può essere affermata solo quando elementi specifici, inerenti al fatto, alle motivazioni di esso ed alla personalità del soggetto indichino quest’ultimo come propenso all’inosservanza degli obblighi connessi ad una diversa misura, (in tal senso Sez. 1, n. 30561 del 30/7/2010, Micelli, Rv. 248322).

Di contro, il Tribunale del riesame si è limitato a richiamare il pericolo di reiterazione nel reato, ritenendolo sussistente anche in riferimento alla misura degli arresti domiciliari, senza chiarire come in tale situazione il ricorrente possa sfruttare le medesime condizioni che gli hanno consentito di perpetrare la violenza in danno della minorenne rumena. Per cui sotto questo profilo la novazione dell’ordinanza risulta insufficiente e deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Roma per un nuovo esame.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza Impugnata con rinvio al Tribunale di Roma, in punto di adeguatezza della misura.

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