T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, Sent., 06-10-2011, n. 1485 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Parte istante contesta la misura del canone come discendente dalla qualificazione del periodo di effettivo utilizzo dell’area posto a fondamento della pretesa del Comune e del conseguente adeguamento della polizza fideiussoria, pretesa avanzata in assenza di adeguata istruttoria circa la reale consistenza delle aree occupate, prevedendo il comma 251 della l. n. 296/97, sostitutivo dell’art. 3, comma 4, della legge n. 494/1993, che i canoni annui…devono essere rapportati, ove non vi siano strutture permanenti oltre la durata della concessione, all’effettiva utilizzazione se questa è inferiore all’anno.

La difesa erariale sollevava preliminarmente l’eccezione di difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia relativa alla determinazione dell’esatto ammontare dei canoni dovuti all’amministrazione, non coinvolgente l’esercizio da parte di quest’ultima di poteri autoritativi, e come tale devoluta al giudice ordinario.

Nel merito la difesa resistente controdeduceva a tutte le doglianze esposte in ricorso, concludendo per la sua reiezione.

All’udienza del 30 marzo 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

L’eccezione di difetto di giurisdizione è fondata, trattandosi di fattispecie rientrante, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 1034/1971, nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario.

La norma, come noto, dispone infatti che restano comunque attribuite alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria le controversie concernenti "indennità, canoni ed altri corrispettivi" dovuti per effetto dei rapporti di concessione di beni pubblici.

La fattispecie in esame, con la quale si contesta la quantificazione del canone demaniale e l’adeguamento della garanzia fidejussoria prestata dalla ricorrente in relazione al canone non versato in quanto calcolato erroneamente in rapporto al periodo di reale utilizzo, attiene unicamente al computo dell’ammontare del canone dovuto, risultando quindi evidente che nella fattispecie non viene in discussione la legittimità dei poteri esercitati dall’amministrazione in ordine alla corretta qualificazione del rapporto concessorio, il che comporterebbe la devoluzione della controversia al giudice amministrativo, trattandosi di esercizio di poteri autoritativi sul rapporto concessorio sottostante.

In realtà, valutato l’oggetto della controversia, trattasi unicamente di questione attinente alla determinazione del calcolo della somma da corrispondere da parte del concessionario in rapporto all’esatta percentuale di utilizzo dell’area demaniale occupata, con ciò evidenziandosi una questione avente contenuto esclusivamente patrimoniale, rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario.

Ribadito, quindi, che nella specie la controversia non coinvolge la verifica dell’azione amministrativa del Comune intimato sull’intera economia del rapporto concessorio, bensì unicamente la questione, di carattere esclusivamente patrimoniale, relativa all’esatto ammontare del canone o altro corrispettivo dovuto, assorbite le ulteriori eccezioni preliminari, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito a favore del giudice ordinario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del D.lgs. n. 104/2010.

Sussistono giusti motivi, attesa la non univoca giurisprudenza esistente in tema di giurisdizione, per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione a favore dell’autorità giudiziaria ordinaria, davanti alla quale il presente giudizio potrà essere riproposto nei termini ed agli effetti di cui all’art. 11 del D.lgs. n. 104/2010.

Compensa tra le parti le spese e competenze del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 02-11-2011, n. 5844 Indennità di espropriazione Questioni di legittimità costituzionale

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Svolgimento del processo

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, sez. II, con la sentenza n. 86 del 24 gennaio 2005, ha accolto la domanda di risarcimento del danno proposta dai ricorrenti in primo grado nei confronti del Comune di Nuoro, a seguito dell’intervenuto annullamento giurisdizionale dei decreti di espropriazione e delle presupposte deliberazioni di proroga dei termini espropriativi, con l’illecita occupazione temporanea e definitiva delle aree impiegate nella realizzazione delle opere di urbanizzazione del rione Badu "e Carros, di cui alle deliberazioni della Giunta Municipale di Nuoro nn. 322 e 324 del 5 marzo 1991 e n. 1126 del 18 ottobre 1991.

Il TAR ha, così, condannato il Comune di Nuoro al pagamento della relativa somma, da calcolare con i parametri di cui al comma 7bis all’art. 5bis, d.l. 11 luglio 1992, n. 333, conv. in l. 8 agosto 1992, n. 359 (comma ora abrogato dall’art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell’art. 2, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185), sulla base del valore venale di Euro 122,32 a mq, attualizzato sulla base degli indici Istat al 1.1.1996, data di passaggio della proprietà dei terreni occupati in capo al Comune, oltre alla rivalutazione monetaria.

Con sentenza n. 6010 del 2 ottobre 2009, questa Sezione dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice adito.

La predetta sentenza veniva annullata dalla Cassazione civile, Sez. Un., con sentenza 12 gennaio 2011, n. 509, con la quale si statuiva che appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo l’azione risarcitoria per occupazione usurpativa consequenziale all’annullamento di atti del procedimento espropriativo: ciò perché le azioni risarcitorie per vicende di occupazione appropriativa, dovute a comportamenti riconducibili all’esercizio, ancorché illegittimo, del pubblico potere, rientrano nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Alla medesima conclusione si deve addivenire qualora l’azione risarcitoria venga proposta in un momento successivo rispetto a quello in cui si è chiesto l’annullamento di atti del procedimento espropriativo ritenuti illegittimi, come nella specie.

L’appello veniva quindi riassunto dagli originari appellanti.

Parte appellante riproponeva, quindi, la sua impugnazione sulla base di tre motivi.

Con il primo chiedevano la condanna del Comune di Nuoro al pagamento di una somma "commisurata al pieno valore di mercato dei tratti di area occupati", dovendosi considerare la fattispecie in giudizio non come occupazione "appropriativa", bensì come occupazione "usurpativa".

Con il secondo, censuravano la pronuncia del primo Giudice per la mancata disapplicazione delle norme nazionali (art. 3, comma 65, della Legge n. 662/1996) in contrasto con le disposizioni internazionali in materia di diritti umani fondamentali, quali la tutela della proprietà privata.

Con il terzo lamentavano l’insufficiente liquidazione delle spese del giudizio, a fronte del valore economico ed alla complessità giuridica della controversia.

Il Comune di Nuoro, a propria volta, proponeva controricorso e appello incidentale, con atto notificato in data 8 luglio 2005 e depositato in data 13 luglio 2005, nella parte in cui ha disatteso le osservazioni formulate contro la determinazione del valore di mercato dei beni, nonché nella parte in cui ha ritenuto irrilevante la mancata presentazione della dichiarazione ICI.

Si rilevava, inoltre, che il TAR aveva omesso di rilevare che i parametri e dati tecnici utilizzati dal CTU in primo grado non hanno coinciso con quelli adottati da altro CTU (Geom. Pinna Giovanni Battista) nel giudizio di opposizione alla stima avanti alla Corte d’Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, avente ad oggetto le medesime aree, al fine della determinazione dell’Indennità dl occupazione temporanea.

Secondo l’appellante incidentale il TAR avrebbe dovuto anche apprezzare che la residua proprietà dei ricorrenti in primo grado si sarebbe incrementata per effetto della realizzazione dell’opera.

Sempre secondo l’appellante incidentale meriterebbe di una riforma il capo di sentenza con il quale il TAR ha riconosciuto la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. Infine, la reciproca soccombenza avrebbe dovuto comportare una differente regolamentazione delle spese di giudizio, e quanto meno la loro integrale compensazione.

All’udienza pubblica del 12 luglio 2011 la causa veniva trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Rileva il Collegio che, nel caso di specie, il Comune di Nuoro nel 1991 ha proceduto alla occupazione di urgenza di alcuni terreni di proprietà dei ricorrenti per la realizzazione di opere di urbanizzazione, in base a progetti approvati nello stesso anno 1991, con efficacia ex lege di dichiarazione di pubblica utilità, con delibere della Giunta Municipale di Nuoro, che fissavano per le espropriazioni, quale termine ultimo, il 31 dicembre 1995.

Detti termini erano stati prorogati con distinte delibere prima fino al 31 ottobre 1996 e poi fino al 20 novembre 1996, e le aree erano state espropriate con due decreti del Presidente della Giunta Regionale Sarda; essendo state le delibere di proroga ed i decreti di esproprio annullati dal TAR Sardegna con sentenze del 1999 passate in giudicato, le opere di urbanizzazione, iniziate nel periodo di occupazione legittima, erano state ultimate, in conseguenza dell’annullamento degli atti summenzionati, dopo il compimento del termine (31 dicembre 1995), di occupazione legittima.

Da quanto precede risulta, pertanto, che le opere di urbanizzazione sono state iniziate in una situazione di occupazione legittima ed in conseguenza delle sentenze del TAR del 1999 sono state concluse in una situazione, in conseguenza dell’effetto retroattivo delle pronunce di annullamento di delibere di proroga dei termini e dei provvedimenti espropriativi, da ritenersi illegittima.

Il Collegio deve precisare, preliminarmente, che la distinzione tra occupazione appropriativa ed usurpativa (quella realizzata in assenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità), invocata dagli appellanti per ottenere una diversa misura del risarcimento del danno, ha perso di significato sia con riferimento alla giurisdizione (nel senso che residuano al giudice ordinario le sole ipotesi in cui ab origine manchi del tutto una dichiarazione di pubblica utilità dell’opera) che alla decorrenza del termine di prescrizione trattandosi nei due casi di un illecito permanente come affermato dalla più recente giurisprudenza amministrativa (aderendo alle argomentazioni svolte in più occasioni dalla Corte europea dei diritti umani e, di recente, Cons. St., sez. IV, 27 giugno 2007 n. 3752, 16 novembre 2007, n. 5830 e 30 novembre 2007, n. 6124).

L’unico elemento di differenziazione ancora esistente riguarda invero l’individuazione del dies a quo di commissione dell’illecito posto che, in caso di occupazione usurpativa, esso va fatto decorrere dal momento dell’immissione in possesso da parte dell’amministrazione mentre, in caso di occupazione appropriativa, dalla scadenza del termine di occupazione legittima del terreno (ciò rileva al fine di individuare il momento in cui misurare il valore venale ai fini della quantificazione del risarcimento del danno).

Peraltro, in tema di risarcimento del danno da occupazione espropriativa, qualora il danno sia stato liquidato secondo il criterio riduttivo di cui all’art. 5 bis, comma 7 bis, d.l. 11 luglio 1992 n. 333, convertito, con modificazioni, in l. 8 agosto 1992 n. 359, introdotto dall’art. 3, comma 65, l. 23 dicembre 1996 n. 662, soltanto la mancata impugnazione di tale capo della sentenza da parte del privato si traduce in acquiescenza alla relativa pronuncia, con la conseguenza che l’impugnazione del medesimo capo da parte dell’Amministrazione non rende applicabili nel giudizio d’appello gli effetti della sentenza della Corte cost. n. 349 del 2007 (cfr. Cassazione civile, sez. I, 5 luglio 2010, n. 15835).

Nel caso di specie, invece, gli appellanti hanno specificamente impugnato la sentenza di prime cure per tale motivo, con la conseguenza che, in questo giudizio, avente ad oggetto il risarcimento del danno conseguente alla occupazione e trasformazione irreversibile di un fondo senza titolo, la qualificazione della domanda risarcitoria da parte del giudice in primo grado come di accessione invertita non esclude l’ammissibilità di una riqualificazione della stessa in occupazione usurpativa da parte del giudice di appello, anche tenuto conto che la differenza pratica tra le due forme di illecito si è quasi dissolta dopo le sentenze della Corte cost. n. 348 e 349 del 2007 (cfr. Cassazione civile, sez. I, 16 luglio 2010, n. 16750).

In altre parole, la sentenza della Corte costituzionale 24 ottobre 2007, n. 349 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 5bis, comma 7bis, d.l. n. 333 del 1992, convertito con modificazioni dalla l. n. 359 del 1992, introdotto dall’art. 3 comma 65 l. n. 662 del 1996, in quanto non prevedeva un risarcimento del danno da occupazione acquisitiva da parte della p.a. pari al valore venale del bene deve ritenersi direttamente applicabile al caso di specie, a prescindere dalla qualificazione dell’occupazione in termini di occupazione acquisitiva o usurpativa.

Infatti, poiché le sentenze della Corte costituzionale sono retroattive e hanno quindi efficacia anche rispetto ai rapporti antecedenti che non siano, ovviamente, esauriti per il fatto di essere regolati da provvedimenti ormai passati in giudicato, il giudice chiamato a risolvere le controversie relative, appunto, alla quantificazione del danno da occupazione acquisitiva, deve tenere conto della citata sentenza della Corte costituzionale (e, peraltro, della successiva normativa che risulta essere confermativa della stessa) anche se successiva all’occupazione, a meno che le statuizioni relative alla regolamentazioni relative al rapporto tra la p.a. occupante e il soggetto che ha subito l’occupazione medesima non risultino coperte da giudicato.

L’applicabilità del precedente criterio di liquidazione, infatti, vulnera i principi del giusto processo e della parità delle parti e violerebbe l’art. 117, comma 1, Cost., in relazione agli artt. 6 della CEDU ed 1 del Primo Protocollo, poiché la sua applicabilità ai giudizi in corso e la misura dalla stessa stabilita per la quantificazione del danno da occupazione acquisitiva lederebbe il diritto di proprietà, ponendosi in contrasto con i citati art. 6 ed 1, come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, con conseguente violazione di obblighi internazionali assunti dallo Stato (cfr. Corte costituzionale, 14 marzo 2008, n. 66).

Pertanto, si deve ritenere che, in tema di risarcimento danni da esproprio, con la pronuncia n. 349 del 2007, la Consulta ha ora abrogato il meccanismo indennitario anche per le occupazioni illegittime anteriori al 30 settembre 2006, per modo che al proprietario deve essere corrisposto il risarcimento del danno, rapportato al pregiudizio arrecato per la perdita di proprietà del bene, ossia al valore venale dello stesso.

Risulta, pertanto, irrilevante stabilire se il Comune di Nuoro abbia o meno provato che la "sede stradale in grado di essere percorsa" fosse stata già realizzata entro il 31 dicembre 1995 e se la "consumazione" della "irreversibile trasformazione" possa o meno collocarsi alla data di ultimazione dei lavori, cioè al 20 maggio 1996 (lotti 1618) ed al 2 giugno 1996 (lotti 1921), determinando, in entrambi i casi, un periodo di occupazione temporanea illecita di cinque mesi.

Infatti, come detto, dopo la sentenza della Consulta n. 349 del 2007, il meccanismo indennitario anche per le occupazioni illegittime anteriori al 30 settembre 2006 è inapplicabile e al proprietario deve essere corrisposto il risarcimento del danno, rapportato al pregiudizio arrecato per la perdita di proprietà del bene, ossia al valore venale dello stesso.

Con la conseguenza che, nella specie, si deve condannare il Comune di Nuoro al pagamento, in favore degli appellanti, in proporzione alle rispettive quote di comproprietà, a titolo di risarcimento per la definitiva illecita sottrazione delle aree per cui è causa, avvenuta per le opere di cui ai lotti 16 e 18, alla data di ultimazione dei lavori, avvenuta il 20 maggio 1996, mentre per le aree impiegate nelle opere di cui ai lotti 19 e 21, alla data del 2 giugno 1996, all’integrale valore venale del bene.

Inoltre, devono essere valutati "i danni morali" richiesti dall’appellante sulla base del nuovo art. 42bis del T.U. Espropriazione n. 327/2001, introdotto dall’art. 34 della cd. "Manovra economica 2011" ( D.L. 6 luglio 2011, n. 98), il quale, reintroducendo l’istituto dell’acquisizione sanante, prevede anche che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, anche con riferimento ai fatti antecedenti (comma 8 del predetto art. 42bis).

Il riferimento al danno non patrimoniale in tale disposizione costituisce disposizione innovativa, che impone la necessità di opportuna considerazione anche in sede di risarcimento del danno per illecita occupazione; danno patrimoniale che il Collegio ritiene di poter equitativamente determinare, ai sensi dell’art. 1226 c.c., in complessivi euro 50.000,00, atteso anche il valore complessivo del risarcimento.

Trattandosi di obbligazione derivante da illecito extracontrattuale, e quindi di debito di valore, tali somme, determinate con riferimento alla data della trasformazione irreversibile del bene, devono essere rivalutate equitativamente all’attualità sulla base degli indici Istat.

Si impone, inoltre, il riconoscimento del danno da lucro cessante, costituito dalla perdita della possibilità di far fruttare la somma stessa; tale danno, avuto riguardo al tempo trascorso ed al graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, può liquidarsi in via equitativa nella misura degli interessi legali sulle somme rivalutate anno per anno a decorrere dalla data dell’illecito, in applicazione della sentenza 17 febbraio 1995, n. 1712 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui deve escludersi che la base del calcolo dei suddetti interessi possa essere quella della somma rivalutata al momento della liquidazione se gli interessi vengono fatti decorrere dal momento del fatto illecito, perché con tali modalità si attribuirebbe al creditore un valore cui egli non ha diritto.

A tale somma, naturalmente, dovrà essere detratto quanto già eventualmente pagato dal Comune di Nuoro allo stesso titolo, da imputarsi, alle date di effettivo accreditamento a ciascun destinatario, secondo le regole di cui all’art. 1194, comma 2, c.c.; tale somma dovrà, quindi, essere ripartita su ciascuno degli appellanti, in ragione delle rispettive quote di proprietà.

L’appello, pertanto, nei termini e nei limiti indicati, merita accoglimento.

E’ inammissibile, invece, la censura concernente la tassabilità della somma corrisposta a titolo di risarcimento danno, trattandosi di un effetto giuridico conseguente alla condanna che, peraltro, sfugge anche alla giurisdizione di questo giudice.

L’appello incidentale è, invece, infondato.

Si deve, infatti, rilevare che l’appellante incidentale fonda il proprio ragionamento in relazione ad una C.T.U. svolta in un altro, separato, giudizio svoltosi tra diverse parti, di fronte al Giudice Ordinario.

Il Collegio ritiene che tale consulenza tecnica sia in opponibile: il principio che le prove raccolte in una siano utilizzabili anche in altra causa (cd. efficacia riflessa del giudicato) può riguardare, al più, le prove, ma non gli strumenti di ausilio del giudice, come la CTU, che non sono qualificabili come prove.

In ogni caso, come acutamente rilevano gli appellanti, la C.T.U. del Geom. Dore (Doc. 3 depositato dal Comune di Nuoro col proprio controricorso) svolta nella causa civile promossa dalla comproprietaria Sig.ra M. G. G. non conferma affatto le tesi dell’appello incidentale.

L’argomento secondo cui le aree per cui è causa sarebbero state "prive di volumetria" o, comunque "assimilabili ad aree cortilizie", sono disattese anche dal predetto C.T.U. Dore, che ha accertato che le aree erano comprese in un piano particolareggiato, con indice di edificabilità territoriale di 3,82 mc/mq (pag. 6 della relazione Dore, doc. 3 depositato dal Comune di Nuoro con il "controricorso").

Inoltre, la stima del valore di mercato fatta dal C.T.U. Dore (da pag. 11 a pag. 13 della sua relazione), non si pone affatto in contrasto con quella fatta dal C.T.U. Trincas nel primo grado di questo giudizio, salvo che il C.T.U. Dore ha assunto un costo al 1996 di costruzione di fabbricato di Lire 350.000 per metro cubo, non indicando alcuna fonte, anziché Lire 400.000/mc accertate dal C.T.U. Trincas, che ha invece citato espressamente la fonte (ISTAT), apparendo quest’ultima stima ben più credibile, corrispondendo ad un costo per metro quadrato di superficie abitabile di Lire 1.200.000.

Peraltro, correttamente si sottolinea che il C.T.U. Dore ha collocato temporalmente la propria stima al 1° gennaio 1996, mentre il C.T.U. Trincas l’ha collocata alla fine del mese di maggio 1996: tra le due date vi è, quindi, una differenza comprensibile di valori ISTAT del 1,5385% (Doc. 13 appellante).

Né, secondo il Collegio è apprezzabile la residua proprietà dei ricorrenti in primo grado, che si sarebbe incrementata per effetto della realizzazione dell’opera, atteso che tale dato, per uniforme orientamento giurisprudenziale, è stato da sempre ritenuto neutro rispetto alla quantificazione del danno da occupazione illegittima.

Infine, quanto al capo di sentenza con il quale il TAR ha riconosciuto la rivalutazione monetaria e gli interessi legali e al capo relativo alla regolamentazione delle spese di giudizio, si deve ribadire che il riconoscimento del danno da lucro cessante, costituito dalla perdita della possibilità di far fruttare la somma stessa, avuto riguardo al tempo trascorso ed al graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, può liquidarsi in via equitativa nella misura degli interessi legali sulle somme rivalutate anno per anno a decorrere dalla data dell’illecito, in applicazione della sentenza 17 febbraio 1995, n. 1712 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui deve escludersi che la base del calcolo dei suddetti interessi possa essere quella della somma rivalutata al momento della liquidazione se gli interessi vengono fatti decorrere dal momento del fatto illecito, perché con tali modalità si attribuirebbe al creditore un valore cui egli non ha diritto.

Conclusivamente, alla luce del complesso delle argomentazioni svolte, si deve ritenere parzialmente fondato l’appello, che deve essere accolto nei limiti sopra indicati, con conseguente riforma della sentenza di primo grado, e ritenere infondato l’appello incidentale che, invece, deve essere rigettato.

Le spese sono liquidate come in dispositivo in ragione dei plurimi gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il C. di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza impugnata accoglie l’appello come in epigrafe proposto nei limiti e nei sensi della motivazione.

Respinge l’appello incidentale.

Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio in favore degli appellanti, spese che liquida in euro 40.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 06-07-2011) 19-10-2011, n. 37758

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Il P.M. presso il Tribunale di Sulmona, in data 7.12.2009 chiedeva al GIP l’archiviazione del procedimento penale n. 219/09 nei confronti di I.T., indagato per il reato di cui all’art. 609 bis c.p.. Assumeva il P.M. che, dalle indagini era emerso che gli unici atti di violenza sessuale rilevanti penalmente erano quelli posti in essere nel (OMISSIS), in ordine ai quali la querela, proposta solo in data 24.2.2009, doveva però ritenersi tardiva.

Con atto depositato in data 18 marzo 2010 D.A., parte offesa del reato, proponeva formale opposizione alla richiesta di archiviazione del P.M. Il GIP, con decreto del 18.3.2010, ritenuta inammissibile ex art. 410 c.p.p. l’opposizione (essendo i temi di indagine proposti assolutamente irrilevanti ai fini dell’esercizio dell’azione penale) disponeva l’archiviazione del procedimento.

2) Ricorre per cassazione la D., a mezzo del difensore procuratore speciale, denunciando la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa per mancata fissazione dell’udienza camerale.

Il GIP ha disposto "de plano" l’archiviazione, fondando la sua decisione su una indebita prognosi di infondatezza ovvero di non utilità degli articolati temi di indagini prospettati in sede di opposizione.

3) Il ricorso è fondato.

3.1) L’art. 410 c.p.p., comma 2 prevede che se l’opposizione proposta avverso la richiesta di archiviazione del P.M., è inammissibile e la notizia di reato è infondata, il giudice dispone l’archiviazione con decreto motivato.

A norma del successivo comma 3 del medesimo art. 410 c.p.p., al di fuori dei casi previsti dal comma 2 (se cioè l’opposizione non viene dichiarata inammissibile o la notizia di reato infondata (con conseguente emanazione di decreto di archiviazione motivato), il GIP deve provvedere a norma dell’art. 409, commi 2, 3, 4, e 5.

E’ consentita quindi l’emanazione del decreto di archiviazione "de plano" nel caso di inammissibilità dell’opposizione e di infondatezza della notizia di reato.

3.1.1) Nonostante alcune decisioni in senso contrario, ritiene il Collegio di aderire alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui il giudizio di ammissibilità dell’opposizione ex art. 410 c.p.p., comma 2 deve riguardare soltanto la pertinenza e la specificità degli atti di indagine richiesti e non invece la capacità dei mezzi di prova proposti (cfr. ex multis Cass. pen. Sez. 6 n. 40638 del 23.9.2003 – Giuliano; conf. Cass. sez. 4, 10.10.2001 – Bic; Cass. sez. 6 n. 19618 del 19.3.2004; Cass. sez. 6 n. 40583 del 29.5.2008).

La disciplina dettata dall’art. 410, commi 1 e 2 ha introdotto, invero, un meccanismo idoneo ad impedire istanze di prosecuzione delle indagini pretestuose o dilatorie, fornendo in tali ipotesi al giudice lo strumento per adottare immediatamente il decreto di archiviazione (cfr. sent. Corte Cost. n. 95/1997).

Quando, invece, le indagini siano pertinenti e specifiche il giudice non può impedire l’instaurazione del contraddittorio. Dal combinato disposto dell’artt. 410 c.p.p., comma 3 e art. 409 c.p.p., comma 2 risulta chiaramente che, a seguito dell’opposizione alla richiesta di archiviazione, la "regola" è l’instaurazione del contraddittorio e che soltanto nelle due ipotesi tassative di cui all’art. 409 c.p.p., comma 2 è consentito provvedere de plano.

Non può, quinti, il GIP anticipare, inaudita altera parte, valutazioni di merito in relazione alla fondatezza delle indagini suppletive richieste o effettuare una prognosi dell’esito delle investigazioni.

3.2) Il GIP ha motivato il decreto di archiviazione sulla base della irrilevanza ed inutilità della testimonianza del marito della querelante, della inutilità dell’accertamento sui turni e gli orari di servizio dell’indagato e delle autovetture di servizio utilizzate, e sulla non necessità di rinnovo od estensione della consulenza tecnica espletata.

Essendo, indubitabilmente, l’espletamento dei temi di indagini proposti pertinente, il giudizio sulla rilevanza dell’opposizione non poteva che svolgersi nel contraddittorio, non potendo il GIP anticipare, con decreto de plano, valutazioni sulla rilevanza ed utilità dei temi di indagine prospettati.

3.3.) Sussistendo la denuncia violazione di legge, il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Sulmona per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Sulmona per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-05-2012, n. 7373

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Svolgimento del processo

Con ordinanza n. 27953 del 2008, la Corte di cassazione ha cassato, con rinvio, la sentenza della CTR della Calabria con cui erano stati annullati gli avvisi d’accertamento emessi dal Comune di Tiriolo nei confronti di G.T. relativi ad ICI per gli anni 1999- 2001, affermando il principio secondo cui la qualità edificatoria di un’area doveva essere desunta dalla qualificazione attribuita dal PRG adottato dal Comune, indipendentemente dalla sua approvazione da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi, e ritenendo assorbito il denunciato vizio di motivazione.

La CTR della Calabria, con sentenza n. 58/6/10, depositata il 17.3.2010, giudicando in sede di rinvio su riassunzione del Comune e senza costituzione della G., ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo la stima del suolo priva di giustificazione oggetti va, in accoglimento dell’eccezione in tal senso svolta dalla contribuente nel ricorso introduttivo del giudizio.

Per la cassazione della sentenza, ricorre il Comune di Tiriolo in base a due motivi, la contribuente non ha depositato difese.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 394 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR pronunciato in riferimento ad eccezioni che l’intimata, non costituitasi nel giudizio di rinvio, non aveva riproposto. Il giudizio di rinvio, prosegue il ricorrente, non può considerarsi una mera prosecuzione del processo che ha dato luogo alla sentenza cassata, costituendone, invece, una rinnovazione, nell’ambito della quale la parte è onerata di formulare le proprie conclusioni. Col secondo motivo, deducendo la violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c., il ricorrente eccepisce la formazione del giudicato nonchè "l’acquiescenza totale o parziale" sui motivi di ricorso svolti dalla contribuente in primo grado ed in appello, sui quali i giudici del merito non si erano pronunciati, e che non erano stati da lei riproposti con ricorso incidentale nell’ambito del giudizio di legittimità conclusosi con l’ordinanza di questa Corte n. 27953 del 2008.

Il secondo motivo, che, per la sua priorità giuridica, va esaminato per primo, è infondato: la citata ordinanza con la quale, in accoglimento del ricorso del Comune sulla questione relativa alla natura edificatoria dei terreni, è stata cassata la sentenza d’appello, ha disposto il rinvio della causa per le ulteriori "determinazioni di merito", ritenute dunque, ancora, valutabili, in applicazione (implicita) del principio secondo il quale la parte vittoriosa in appello non ha l’onere di proporre ricorso incidentale per far valere in sede di legittimità le domande o le eccezioni non accolte dal giudice di merito – rispetto alle quali le questioni sollevate col ricorso principale siano pregiudiziali o preliminari o alternative – in quanto, in mancanza di una norma analoga a quella di cui all’art. 346 c.c., l’accoglimento del ricorso principale comporta la possibilità, pur in mancanza di quello incidentale, che tali domande o eccezioni siamo riproposte nel successivo giudizio di rinvio (cfr. Cass. n. 12728 del 2010). Il primo motivo è, invece, fondato. Il giudizio di rinvio non è, infatti, configurabile quale continuazione di quello in esito al quale è stata emessa la decisione impugnata, ma come una nuova, autonoma, fase del giudizio.

E’, pertanto, necessaria una nuova costituzione delle parti, con l’osservanza delle norme relative a tale atto, e la mancata costituzione di una di esse ne comporta la contumacia, anche se la stessa parte si era costituita nelle precedenti fasi del giudizio (cfr. Cass. n. 15489 del 2000). A tanto, va aggiunto che il principio della disponibilità dell’oggetto del processo comporta che, anche in sede di riassunzione innanzi al giudice di rinvio, la parte possa limitare le proprie domande, non riproponendone una o alcune tra quelle formulate nella precedente fase di merito, sicchè il detto giudice non può, senza incorrere in vizio di ultrapetizione, emettere una statuizione, in assenza di specifica riproposizione della relativa domanda innanzi a lui. Ed infatti, se è preclusa alle parti dall’art. 394 c.p.c., comma 3, la possibilità di adottare conclusioni diverse rispetto a quelle prese nel giudizio di merito nel quale fu pronunciata la sentenza cassata (salvo il caso, qui non ricorrente, che la stessa sentenza di cassazione ne determini la necessità) rimane la facoltà per le stesse di scegliere se insistere o meno in tutte le conclusioni in precedenza rassegnate (Cass. n. 1754 del 2007). Da tali principi consegue che la valutazione della questione relativa alla correttezza della stima del suolo edificabile -non riproposta dalla contribuente rimasta contumace in sede di rinvio- è stata effettuata dal giudice di rinvio in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La sentenza va, per l’effetto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può esser decisa nel merito, col rigetto del ricorso della contribuente. Si ravvisano giusti motivi, in considerazione della novità delle questioni affrontate, per compensare, interamente, tra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso della contribuente. Spese compensate.

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