Corte Costituzionale, Sentenza n. 155 del 2004, In tema di locazioni, proroga della sospensione degli sfratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

1.–– Il Tribunale di Firenze, con ordinanza emessa il 3 gennaio 2003, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 42, secondo comma, e 111, primo (recte: secondo) comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122 (Disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2002, n. 185.

Premette il giudice a quo che in un procedimento di opposizione all’esecuzione (in corso dinanzi a lui) relativa a convalida di sfratto pronunziata in data 11 marzo 1993 per la scadenza del 30 giugno 1991, per la quale 1’esecuzione era stata fissata all’11 marzo 1994 e successivamente, in base all’art. 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nuovamente fissata, con intervento della forza pubblica, per il giorno 2 aprile 2003, il conduttore-opponente – deducendo di essere ultrasessantacinquenne e di non disporre di un reddito sufficiente per prendere in locazione altra abitazione – aveva invocato la sospensione delle esecuzioni per rilascio prevista inizialmente dall’art. 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e prorogata fino al 30 giugno 2003 dall’art. 1, comma 1, del d.l. n. 122 del 2002, convertito, con modificazioni, nella legge n. 185 del 2002.

Il Tribunale specifica di aver ritenuto l’istanza meritevole di accoglimento e di aver sospeso l’esecuzione fino al 30 giugno 2003, aggiungendo di aver già sollevato, con ordinanza del 26 aprile 2002, analoga questione in relazione all’art. 1 del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2002, n. 14, che prorogava fino al 30 giugno 2002 la sospensione a suo tempo disposta dall’art. 80, comma 22, della legge n. 388 del 2000.

Dopo aver precisato, in punto di rilevanza, che il possesso dei requisiti anagrafici e reddituali in capo all’opponente risulta documentalmente provato, per cui la richiesta opposizione dovrebbe trovare accoglimento se non fosse dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma impugnata, il giudice a quo richiama il contenuto della propria precedente ordinanza di remissione, osservando innanzitutto come la norma determini una ingiustificata disparità di trattamento fra esecutanti, in quanto penalizza coloro che agiscono nei confronti di conduttori appartenenti alle categorie svantaggiate di cui al citato art. 80, comma 22, della legge n. 388 del 2000, posto che delle esigenze abitative dei soggetti più deboli non dovrebbero farsi carico i locatori, bensì i Comuni.

Inoltre, osserva il remittente, la circostanza che la sospensione di cui al d.l. n. 450 del 2001, convertito, con modificazioni, nella legge n. 14 del 2002, fosse già la terza del genere (in precedenza vi erano state quelle disposte dall’art. 80, comma 22, della legge n. 388 del 2000 e dall’art. 1 del decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2001, n. 332), in tal modo protraendo il periodo sospensivo complessivamente a diciotto mesi (senza considerare le sospensioni in precedenza previste dall’art. 6 della legge n. 431 del 1998), se da un lato aggravava già prima il sospetto di illegittimità costituzionale sotto il profilo dell’art. 3 Cost., dall’altro contribuiva ad evidenziare il contrasto della normativa in esame con gli artt. 24 e 42 Cost.; a fortiori il dubbio di illegittimità costituzionale della norma ora impugnata, che da ultimo ha prorogato la sospensione al 30 giugno 2003, risulta ancor più grave in considerazione del fatto che la durata della sospensione (inizialmente prevista in giorni centottanta) è stata portata a ben due anni e mezzo: e ciò non consentirebbe di qualificare come straordinaria e contenuta in un periodo di tempo ragionevole la sospensione stessa.

Quanto all’art. 42 della Costituzione, rileva il Tribunale come le misure vincolistiche si giustifichino soltanto in ragione del loro carattere straordinario e temporaneo, che sarebbe viceversa escluso dalla loro continua reiterazione, espressione questa di una tendenza legislativa ad utilizzare lo strumento della sospensione come ordinaria soluzione del problema degli alloggi.

Il giudice a quo osserva poi che un ulteriore consolidamento della tendenza legislativa a rendere difficoltosa, se non impossibile, l’esecuzione degli sfratti a carico di conduttori anziani o handicappati (ovvero che annoverino nel nucleo familiare soggetti in tali condizioni) potrebbe penalizzare costoro nella ricerca di un’abitazione da prendere in locazione, per l’ovvia preferenza accordata dai locatori ai soggetti non protetti.

Il Tribunale prospetta infine il contrasto della norma impugnata con il principio di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 della Costituzione che non potrebbe non riferirsi anche al processo esecutivo.

2.–– E’ intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l’inammissibilità, ovvero per l’infondatezza della questione. Tali conclusioni sono state ribadite in una memoria depositata nell’imminenza della camera di consiglio, ove si sottolinea come la norma impugnata sia dettata a tutela di specifiche categorie di conduttori meritevoli di una speciale protezione e di diritti costituzionalmente garantiti, il cui valore dovrebbe essere bilanciato con quelli espressi dagli evocati parametri costituzionali.

Considerato in diritto

1.–– Il Tribunale di Firenze dubita della legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122 (Disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2002, n. 185, in quanto, nel prorogare fino al 30 giugno 2003 la sospensione delle procedure esecutive di rilascio a carico dei conduttori appartenenti alle categorie protette, risulterebbe lesivo degli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 42, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione. Secondo il giudice a quo la norma impugnata introdurrebbe un’ingiustificata disparità di trattamento in danno di chi agisca nei confronti di conduttori appartenenti alle dette categorie svantaggiate rispetto agli altri locatori procedenti nei confronti della generalità dei conduttori, paralizzerebbe sostanzialmente la tutela esecutiva, comprimerebbe il diritto di proprietà ed infine comprometterebbe il principio di ragionevole durata del processo.

2.–– La questione non è fondata.

Questa Corte è stata investita della medesima questione, sollevata dallo stesso Tribunale con riguardo al previgente art. 1 del d.l. n. 450 del 2001, convertito, con modificazioni, nella legge n. 14 del 2002 (che aveva prorogato fino al 30 giugno 2002 la sospensione a suo tempo disposta dall’art. 80, comma 22, della legge n. 388 del 2000). Nella recente sentenza n. 310 del 2003, la Corte ha osservato come il legislatore, pur dovendo farsi carico delle esigenze di coloro che si trovano in particolari situazioni di disagio, anche attraverso agevolazioni, non possa tuttavia «indefinitamente limitarsi, per di più senza alcuna valutazione comparativa, a trasferire l’onere relativo in via esclusiva a carico del privato locatore, che potrebbe trovarsi in identiche o anche peggiori situazioni di disagio».

Tale ordine di considerazioni è stato sottolineato, da ultimo, nella sentenza n. 62 del 2004, ove si è rilevato che «la sospensione automatica delle procedure per il tempo fissato dalla legge risponde alla logica del (nominalmente) cessato regime c.d. vincolistico», anche in ragione del fatto che l’art. 80, comma 22, della legge n. 388 del 2000 non esaurisce la sua efficacia allo scadere dei centottanta giorni dalla sua entrata in vigore ma mira ad avviare un meccanismo permanente di reperimento da parte dei Comuni di immobili da destinare a persone bisognose soggette a sfratti, e che è altrettanto indubbio che i successivi provvedimenti di proroga investono la norma in tutta la sua portata “permanente”.

In particolare, la Corte ha affermato, nella prima sentenza citata, che la sospensione in argomento può trovare giustificazione soltanto se incide sul diritto alla riconsegna dell’immobile «per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato». Infatti la violazione di alcune delle norme costituzionali evocate ed il pregiudizio dei diritti che esse tutelano sono tanto più gravi in quanto non soltanto non è prevista alcuna comparazione tra la condizione del conduttore e quella del locatore, ma neppure è stabilita alcuna congrua misura che, addossando alla collettività l’onere economico inerente alla protezione degli inquilini appartenenti alle categorie svantaggiate, allevii il sacrificio dei locatori.

Si osserva tuttavia che la citata sentenza n. 310 del 2003 è cronologicamente successiva all’ultimo dei provvedimenti di proroga della sospensione de qua, adottato con il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 200, che ha differito al 30 giugno 2004 il termine di cui alla norma impugnata. Sicché i rilievi di cui sopra, che vanno qui integralmente ribaditi, non hanno potuto spiegare effetti sulle scelte del legislatore. Ove queste ultime dovessero ulteriormente seguire la logica fin qui adottata non potrebbero sottrarsi alle proposte censure d’illegittimità costituzionale (v. sentenza n. 89 del 1984), anche in considerazione del vulnus che il protrarsi delle proroghe arreca al principio della ragionevole durata del processo e alla coerenza dell’ordinamento (v. sentenza n. 108 del 1986).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122 (Disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2002, n. 185, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 42, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 2004.

Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2004.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 22-09-2010) 14-01-2011, n. 739 Falsità

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con sentenza in data 25 febbraio 2009 la Corte d’Appello di Catania, confermando la decisione assunta dal locale Tribunale, ha riconosciuto P.R. responsabile del reato di cui al D.P.R. n. 445 del 2000, art. 46, lett. e) e art. 76 in relazione all’art. 483 c.p., per avere in una dichiarazione sostitutiva di certificazione, al fine di fruire di un colloquio col detenuto T.B., falsamente attestato di esserne la moglie.

Ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, per il tramite del difensore, affidandolo a un solo motivo. Con esso sostiene l’innocuità del falso, essendo riconosciuto dalla legge il diritto ai colloqui anche per il convivente more uxorio.

Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.

La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato il principio a tenore del quale l’innocuità della falsificazione non deve essere valutata con riferimento all’uso che dell’atto falso venga fatto, ma avendo invece riguardo alla idoneità o meno dell’atto a ledere l’interesse pubblico alla genuinità del documento (Cass. 19 giugno 2008 n. 38720); con ciò si vuoi dire che il falso è innocuo soltanto quando l’infedele attestazione in esso contenuta è del tutto irrilevante ai fini del significato dell’atto e del suo valore probatorio (Cass. 7 novembre 2007 n. 3564).

La fattispecie qui rassegnata non corrisponde al paradigma del falso innocuo, così come testè precisato, dal momento che l’attestazione del vincolo coniugale fra la dichiarante e il detenuto T. B. ha dato luogo alla formazione della prova di un fatto non rispondente al vero; e a nulla giova obiettare che il diritto al colloquio sarebbe spettato alla P. anche se avesse attestato nella dichiarazione la realtà di un mero rapporto di convivenza, anzichè di coniugio: poichè la lesione della pubblica fede si è realizzata per effetto della mendace dichiarazione, rilasciata nei modi di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 46, lett. e) indipendentemente dall’uso concreto al quale era destinata.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 18-01-2011) 02-02-2011, n. 3865 Costruzioni abusive Demolizione di costruzioni abusive Reati edilizi

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ordinanza in data 24.9.2009 la Corte di Appello di Bari rigettava la richiesta di annullamento dell’ordine di demolizione e conseguentemente di revoca dell’ingiunzione di demolizione emessa in data 2.4.2002 dal P.G. relativamente al manufatto edilizio abusivo sito in (OMISSIS), in esecuzione della sentenza 1.2.1991, irrevocabile il 17.2.1991, nei confronti di S.G..

Rilevava la Corte territoriale che l’istanza proposta dagli eredi del S.G. non potesse essere accolta, non ricorrendo i presupposti per il rilascio della concessione in sanatoria.

2) Ricorrono per cassazione L.N. e P. A., a mezzo del difensore, denunciando la violazione ed erronea applicazione della normativa vigente in tema di esercizio di poteri spettanti all’Autorità amministrativa.

L’atto di concessione in sanatoria rientra nei poteri della P.A. e non può essere sindacato o disapplicato dal giudice ordinario;

in ogni caso erroneamente la Corte di Appello, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha ritenuto che la concessione in sanatoria, rilasciata ricorrendo i presupposti di cui alla L. n. 326 del 2003, fosse illegittima.

Con il secondo motivo denunciano la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla L. n. 724 del 1994, art. 39.

Il manufatto condonato consta di due unità immobiliari distinte ed autonome, per cui correttamente sono state presentate due separate istanze di condono.

Non risulta, quindi, superato il limite massimo di volumetria di metri cubi 750; in ogni caso tale limite non riguarda il piano seminterrato che è destinato ad uso non residenziale.

3) Il ricorso è manifestamente infondato.

3.1) E’ pacifico che l’ordine di demolizione debba intendersi emesso allo stato degli atti, sicchè anche il giudice dell’esecuzione deve verificare il permanere della compatibilità dell’ordine in questione con atti amministrativi.

E’, però, altrettanto indubitabile che il rilascio di permesso in sanatoria non determini automaticamente la revoca dell’ordine di demolizione o di riduzione in pristino, dovendo il giudice, comunque, accertare la legittimità sostanziale del titolo sotto il profilo della sua conformità alla legge ed eventualmente disapplicarlo ove siano insussistenti i presupposti per la sua emanazione (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 3^, n. 144 del 30.1.2003 -P-M-c/o Ciavarella).

3.1.1) La Corte territoriale, con argomentazioni, ampie ed articolate in fatto ed in diritto, ha ritenuto che la concessione in sanatoria rilasciata dal Comune di Andria fosse illegittima.

Dopo aver richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 302 del 23 luglio 1996 ed evidenziato che uno stesso soggetto legittimato non può utilizzare separate domande di sanatoria per aggirare il limite di volumetria previsto dalla L. n. 724 del 1994, art. 39 hanno rilevato i giudici di merito che l’immobile oggetto della richiesta di condono era "unico".

Anche sulla base della disposta perizia hanno accertato che i due diversi piani in cui si articolava l’edificio non integravano due distinte unità immobiliari.

L’unicità della costruzione emergeva, infatti, in modo inequivocabile dal fatto che i due piani erano fra loro intercomunicanti per mezzo di una scala interna in muratura e dalla circostanza che unica era l’impiantistica per l’intera costruzione.

Si trattava quindi di un "unicum costruttivo e funzionale".

Non era consentita, conseguentemente, alcuna deroga al limite massimo di cubatura di 750 metri cubi.

Come ribadito costantemente da questa Corte, infatti, in materia di condono edilizio ogni edificio deve intendersi come un complesso unitario che fa capo ad un unico soggetto legittimato e le istanze di oblazione eventualmente presentate in relazione alle singole unità immobiliari che compongono tale edificio devono essere riferite ad un’unica concessione in sanatoria che riguarda l’edificio nella sua totalità.

Ciò in quanto la ratio della norma è di non consentire l’elusione del limite legale di consistenza dell’opera per la concedibilità della sanatoria attraverso la considerazione delle singole parti in luogo all’intero complesso edificatorio (Cass. pen. Sez. 3^, 26.4.1999 n. 8584; Cass. pen. Sez. 3^, n. 20161 del 19.4.2005).

Non è ammissibile pertanto il condono edilizio di una costruzione quando la richiesta di sanatoria sia presentata frazionando l’unità immobiliare in plurimi interventi edilizi (Cass. pen. sez. 3^ 23.6.2005 n. 33796 – Brigante).

La Corte territoriale ha, inoltre, accertato la destinazione ad uso residenziale del piano seminterrato, in considerazione della tipologia strutturale dell’immobile.

Ed ha evidenziato in proposito che non è sufficiente che uno dei comproprietari ( S.R.) abbia dichiarato una destinazione perchè essa sia effettivamente propria dell’immobile; nè è sufficiente che il proprietario destini l’immobile a supporto della sua attività agricola.

E’ necessario, invece, il ricorso del duplice presupposto che l’immobile ricada in zona prevista dal piano regolatore come agricola e che esso abbia un diretto collegamento con la conduzione del fondo su cui insiste.

Tali presupposti non ricorrono palesemente, dal momento che la zona non è agricola e che la particella catastale su cui sorge l’immobile è interamente occupata dal fabbricato e non vi è alcun fondo.

Con motivazione ineccepibile, adeguata ed immune da vizi logici, la Corte di merito ha quindi ritenuto l’unitarietà dell’immobile e la destinazione del pieno seminterrato ad uso residenziale.

Tale motivazione non è, conseguentemente, sindacabile in questa sede di legittimità.

I ricorrenti, peraltro, in modo meramente assertivo, si limitano a dedurre una situazione di fatto diversa da quella accertata dal G.E..

3.2) Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle Ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in Euro 1.000,00 ciascuno, ai sensi dell’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-12-2010) 21-02-2011, n. 6457 Sequestro

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A seguito di decreto di perquisizione e sequestro emesso dal P.M. di Novara il 3.4.2010, il 10.10.2010 erano stati sottoposti a sequestro probatorio la somma di Euro 13.200,00 in contanti, molteplici assegni bancari, molti dei quali firmati per traenza da terzi, postdatati e senza indicazione del beneficiario, ad eccezione di un solo assegno postdatato al 30.6.2010, dell’importo di Euro 32.000,00 emesso in favore di E.E. (indagato nel presente procedimento, in concorso, per usura continuata) svariati carnet di assegni già emessi per vari pagamenti, identificabili attraverso le matrici, con alcuni assegni ancora integri in bianco ma già firmati per traenza da soggetti diversi dall’indagato, documentazione cartacea varia, per lo più bancaria e contabile, rinvenuti nella cassetta di sicurezza in uso all’ E. presso l’UCB ag. di Milano Stradivari e nel suo portafoglio, il tutto meglio specificato nel verbale di perquisizione e sequestro.

Avverso il provvedimento presentava richiesta di riesame E. E. che chiedeva l’annullamento o la revoca del sequestro contestando la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza atti a giustificare la misura cautelare adottata e la qualità di corpo del reato o di cose pertinenti al reato di quanto sequestrato, poichè di legittima provenienza in udienza i difensori eccepivano la carente motivazione del decreto di sequestro e la mancata convalida ex art. 355 c.p.p., comma 2 da parte del P.M. del sequestro eseguito dalla P.G. su cose diverse da quelle indicate nel decreto di perquisizione e sequestro.

Con ordinanza in data 1.6.2010 il Tribunale di Novara in funzione di Giudice del Riesame confermava i provvedimenti indicati sulla scorta dell’esistenza del fumus delicti a carico di E.E., impiegato bancario presso la Unicredit di Como, in ordine al reato di usura in danno dell’imprenditore R.P., così come emergeva dagli atti d’indagine svolti, consistiti in particolare in intercettazioni telefoniche, del rapporto di pertinenzialità tra le cose sequestrate ed il reato e delle esigenze probatorie in quanto il provvedimento cautelare appariva necessario a finalità di accertamento del reato.

Ricorrono per cassazione i difensori dell’ E. deducendo: 1) Nullità del decreto di perquisizione e sequestro in relazione agli artt. 268 e 324 c.p.p. per violazione del diritto di difesa. Lamenta il ricorrente la nullità della misura cautelare perchè si fonda su intercettazioni telefoniche delle quali non sono stati depositati nè i brogliacci, nè i supporti magnetici richiesti dalla difesa. Il P.M. non solo si era, infatti, limitato a depositare, dopo la notifica del sequestro, presso la cancelleria del Tribunale, ai sensi dell’art. 324 co 3 c.p.p. l’informativa del 18.5.2010 dei CC di Arona contenente un estratto di alcune conversazioni intercorse tra il ricorrente e R.P., ma aveva anche respinto l’istanza della difesa che aveva chiesto il rilascio di copia dei nastri magnetici e delle trascrizioni richiamate dal P.M. nella memoria a supporto del sequestro sul presupposto che si trattava di atti non depositati. Si doleva inoltre della genericità della contestazione che impediva l’esercizio di un effettivo diritto di difesa;

2) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) e c) in relazione all’art. 644 c.p. e art. 250 c.p.p.. Sosteneva che il Tribunale, pur a fronte di un notevole sforzo motivazionale, non era riuscito a colmare la genericità dei decreti di perquisizione e sequestro ed aveva acriticamente aderito alla tesi dell’accusa. Contestava l’erroneità dell’ipotesi di reato formulata a carico del ricorrente.

3) Violazione degli artt. 355, 250 e 255 c.p.p. per mancata convalida del sequestro nella parte in cui è stato effettuato dalla P.G. su delega del P.M. su beni non indicati specificatamente nel provvedimento di perquisizione.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

Com’è noto, la Corte Costituzionale, con sentenza dell’8-10 ottobre 2008, n. 336, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 268 c.p.p., nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l’esecuzione dell’ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate.

Le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 20300/2010 hanno puntualizzato che, al fine di porre il pubblico ministero nella possibilità di adempiere il proprio obbligo, è necessario che la richiesta venga proposta in tempo utile rispetto alle cadenze temporali indicate dalle norme processuali. Se quella cadenza temporale non è possibile ragionevolmente osservare, per essere ad esempio stata la richiesta proposta in tempo non utile ad essere assolta, il tribunale del riesame deve comunque decidere alla stregua degli atti trasmessigli nel termine impostogli dalla legge.

Ciò detto non può non rilevarsi che nel caso in esame la richiesta è stata avanzata dal difensore dopo che il Tribunale del Riesame aveva deciso. La richiesta è infatti dell’11.6.2010 e la decisione è intervenuta l’1.6.2010.

Così come non può non evidenziarsi in ordine alla lamentata genericità della contestazione che la perquisizione ed il sequestro probatorio sono mezzi di ricerca della prova che intervengono sulla notitia criminis, in una fase iniziale e fluida delle indagini, in cui sovente non può ancora essere formulata una vera imputazione, neppure in forma provvisoria, con la conseguenza che per valutare la legittimità del provvedimento cautelare, come correttamente ha fatto il Tribunale del Riesame, deve solo verificarsi se il fatto concreto, così come ipotizzato, corrisponda all’astratta fattispecie tipica.

Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

Sul punto, deve ricordarsi che questa corte ha esattamente definito il potere del giudice del riesame attraverso due pronunce delle sezioni unite, che, proprio in tema di sequestro probatorio, da un lato hanno riconosciuto a tale giudice il compito di verificare "l’astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato" (Sez. Un. n. 20 del 29/11/1994, P.M. in proc. Ceolin, rv. 199172), e dall’altro hanno precisato che esula da tale compito il potere di esercitare "una verifica in concreto della fondatezza" della tesi accusatoria, sicchè quel giudice "non deve instaurare un processo nel processo" (Sez. Un. n. 23 del 29/01/1997, Bassi, rv. 206657).

In sintesi il giudice del riesame, sulla base del fatto contestato dal Pubblico Ministero, deve controllare l’astratta configurabilità giuridica del reato, ma non può giudicare la concreta sussistenza del reato ipotizzato e tanto meno la colpevolezza dell’indagato o dell’imputato. Insomma non può instaurare un processo di merito nell’ambito del procedimento incidentale.

Non significa però che il giudice deve accettare comunque la prospettazione giuridica del Pubblico Ministero in ordine alla astratta configurabilità del reato, anche quando questa appare insussistente, sol perchè potrà essere definitivamente esclusa dal giudice di merito. Così opinando, si attribuirebbe al Pubblico Ministero il potere di stabilire il fumus commissi delicti senza alcun vaglio giurisdizionale, sino al processo di merito, con la conseguenza che – in tema di sequestro probatorio – il giudice del riesame dovrebbe riconoscere il fumus boni iuris della misura processuale anche quando difettasse l’astratta configurabilità del reato.

Nel caso di specie, il tribunale del riesame nel compiere il controllo di legalità che gli spetta, non si è limitato a "prendere atto" della tesi accusatoria, ma, senza spingersi sino a una verifica in concreto della sua fondatezza, ha valutato che tutti gli elementi di fatto rappresentati gli consentivano di sussumere l’ipotesi formulata in quella tipica.

Anche il terzo motivo è manifestamente infondato.

In tema di sequestro probatorio l’attività della P.G. necessita di convalida ex art. 355 c.p.p. ogni qualvolta il decreto del P.M. non indichi l’oggetto specifico della misura, ma contenga un generico richiamo "a quanto rinvenuto": ciò in quanto siffatta indeterminatezza rimette alla discrezionalità degli operanti l’individuazione del presupposto fondamentale del sequestro e, cioè, della qualificazione dei beni come "corpo" e/o "pertinenza" del reato, per la quale attività, non definitiva, è richiesto un controllo dell’autorità giuridiziaria. In sostanza la ratio della preventiva determinazione delle cose da sequestrare nel decreto di cui all’art. 253 c.p.p. sta nell’esigenza di circoscrivere l’attività di ricerca della prova da parte della P.G. nell’ambito di attività meramente esecutiva, non essendo previsto un successivo controllo dell’A.G.. In tale prospettiva è stato precisato, con argomentazioni condivise dal Collegio, che il decreto di perquisizione del pubblico ministero, che pure non indichi cose specifiche, ma le individui per genere con riferimento alla loro natura, destinazione e pertinenza al reato, è autorizzazione sufficiente per il sequestro di quelle rinvenute che abbiano tali caratteri, di talchè deve escludersi in proposito che si tratti di attività d’iniziativa della polizia giudiziaria, soggetta a convalida (Cass. pen., Sez. 5, 02/04/2003, n. 18418). Invero, altro è il generico riferimento a "quanto rinvenuto" in sede di perquisizione, altra è l’indicazione di un genere di cose, che attraverso la specificazione di elementi fattuali, desunti dalla già acquisita notizia di reato, consenta di delimitare l’apposizione del vincolo a quelle cose che, nell’ambito di quel genus, risultino avere le caratteristiche preventivamente indicate dal P.M., senza alcuna valutazione discrezionale da parte degli operatori di P.G..

Facendo applicazione degli indicati principi al caso di specie, osserva il Collegio che – contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente – il P.M. non si è limitato ad una generica indicazione di pertinenza di quanto (eventualmente) rinvenuto in sede di perquisizione, ma ha fornito un elenco dettagliato delle cose da ricercare e sottoporre a vincolo (agende, appunti, lettere titoli di credito, assegni, documentazione bancaria) Si tratta di indicazioni che appaiono idonee a individuare con sufficiente certezza l’oggetto specifico del sequestro e a circoscrivere in termini precisi l’attività di ricerca ed acquisizione da parte della P.G., sottraendola a qualsiasi scelta discrezionale degli operanti. Va precisato che – proprio perchè il sequestro costituisce un mezzo di ricerca della prova – non appare illegittimo neppure il riferimento, contenuto nel decreto di perquisizione e sequestro, ad ogni tipo di documentazione relativa ai rapporti personali e patrimoniali fra R.P., i coindagati o terzi, da considerarsi parti offese dei reati di usura, ben potendo il sequestro probatorio essere disposto in situazioni di incompletezza degli elementi acquisiti in ordine alla rilevanza penale della condotta, comunque, riferibile ad un’ipotesi di reato già individuata.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

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