Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-05-2011, n. 9748 Provvedimenti impugnabili per Cassazione Liquidazione delle spese

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Svolgimento del processo

Il P.M. presso il Tribunale di Forlì con ricorso 11/7/2006 chiese l’interdizione di B.G. ma il Tribunale adito, con sentenza del 26.2.2008, rigettò il ricorso disponendo la liquidazione delle spese di giudizio ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 131 e 145.

Dopo la sentenza di merito, che ebbe a rigettare l’azione del P.M. e disposto in tal modo la liquidazione delle spese del convenuto, da G. e B.M. (quest’ultimo fratello dell’interdicendo) è stata quindi chiesta la liquidazione delle spese allo stesso Tribunale che aveva deciso sulla domanda ma il Tribunale la ha negata con ordinanza del 6/7/2009 sulla base dell’assunto per il quale la ordinaria sequenza procedimentale (decreto di liquidazione – passaggio in giudicato della sentenza di interdizione – verifica ed accertamento con decreto – eventuale ripetizione del non spettante) sarebbe stata non praticabile, posto che nella intrapresa fase liquidatoria ben si sarebbe potuto anticipare il momento della verifica successiva e pertanto ben si sarebbe potuta chiedere l’attestazione del requisito reddituale, con la conseguenza per la quale, non adempiutosi nella specie a tal richiesta, ben si sarebbe potuto rigettare la richiesta di liquidazione stessa.

Contro tale ordinanza ha proposto ricorso B.G. denunziando in tre motivi – ed in assenza di alcuna difesa del P.M. intimato – violazioni di legge, in particolare lamentando la abnorme pretesa del giudice del merito di pretendere la documentazione preventiva della condizione reddituale del richiedente.
Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che, se la soluzione attinta dal giudice del merito è di assai dubbio rigore, sussiste una radicale ragione di inammissibilità del ricorso.

Il Tribunale è stato infatti adito per ottenere la liquidazione degli onorari quali spese da anticiparsi dall’erario ( D.P.R. n. 115 del 2002, art. 131, comma 4, lett. A e art. 83, comma 1, come modificato dalla L. n. 25 del 2005, art. 3) e contro il relativo decreto di pagamento (o contro il rifiuto di adottarlo, come nella specie) era data opposizione al Capo dell’Ufficio competente ai sensi dell’art. 170 del predetto decreto Presidenziale, la cui ordinanza sarebbe stata ricorribile innanzi alle sezioni civili della Cassazione (S.U. 19161 del 2009).

Ed infatti l’opposizione D.P.R. 115 del 2002, ex art. 170, è rimedio generale contro tutti i decreti in materia di liquidazione, che non sono provvedimenti definitivi e decisori ma mere liquidazioni o rifiuti di liquidazione, ed è quindi esperibile necessariamente contro un decreto del "magistrato" del procedimento che la rifiuti (ancorchè identificatesi come nella specie nel tribunale in composizione collegiale). Si richiama al proposito la statuizione di Cass. 24070 del 2010 (vd. anche Cass. 18204 del 2008).

Da tali premesse consegue che, pur denunziando un indebito rifiuto di liquidazione, il ricorrente odierno non poteva far ricorso ex art. 111 Cost., avverso un decreto non definitivo ma doveva opporsi innanzi al Presidente del Tribunale, avverso la cui ordinanza avrebbe potuto proporre ricorso innanzi a questa Corte.

Non è luogo a regolare spese.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 03-06-2011, n. 12136 Pensione

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Svolgimento del processo

T.G., avvocato iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (qui di seguito, per brevità, indicata anche come Cassa) dal 1957, cancellatosi in data 1.1.1981 e nuovamente iscrittosi nell’anno 1988, ebbe riconosciuta l’ammissione alla pensione diretta con decorrenza dal 1.1.1993. Dolendosi del criterio utilizzato per la liquidazione della pensione, il T., con ricorso del 18.11.1998, evocò in giudizio la Cassa, assumendo, per quanto ancora qui specificamente rileva, che, nell’applicazione della L. n. 576 del 1980, art. 2 come modificato dalla L. n. 141 del 1992, non avrebbe dovuto tenersi conto, nell’ambito dei quindici anni solari precedenti la maturazione della pensione, delle annualità in cui egli non era stato iscritto e per le quali il suo reddito professionale era stato nudo, tanto che l’entità del trattamento liquidatogli si era ridotta al minimo pensionabile. Il Giudice adito respinse la domanda e la Corte d’Appello di Roma, con sentenza non definitiva in data 27.4.2006 – 16.1.2007, rigettò il motivo di impugnazione svolto dal T. in ordine al criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ritenendo la correttezza dell’interpretazione resa dall’Ente previdenziale alla stregua dell’inequivoco significato letterale della norma di riferimento.

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale T. G. ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo e illustrato con memoria.

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.
Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione della L. n. 576 del 1980, art. 2 come modificato dalla L. n. 141 del 1992, assumendone l’errata interpretazione e formulando il seguente quesito di diritto: "Dica l’Ecc.ma Corte che la L. n. 576 del 1980, art. 2 come modificata dalla L. n. 141 del 1992, nella parte in cui stabilisce che la pensione è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione all’1,75% della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall’iscritto ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF, risultanti dalle dichiarazioni relative ai 15 anni solari anteriori alla maturazione della pensione, deve essere inteso nel senso che gli anni da considerare a ritroso rispetto al momento del raggiungimento dell’età pensionabile, debbano necessariamente essere quelli in cui l’avente diritto è stato effettivamente iscritto all’Albo e abbia versato contributi alla cassa e che pertanto i 15 anni solari anteriori, cui si riferisce l’ultima parte della norma in questione, devono necessariamente intendersi come anche non continuativi e che tale interpretazione è l’unica conforme al principio di uguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., in quanto l’interpretazione contraria determinerebbe una palese ingiustizia e disparità di trattamento di situazioni equivalenti, comprimendo il diritto del professionista a percepire una pensione calcolata esclusivamente in base ai periodi in cui il medesimo ha effettivamente versato contributi alla Cassa, è stato effettivamente iscritto all’Albo ed è stato effettivamente titolare di reddito professionale". Deve rilevarsi l’inconferenza ai fini del decidere della normativa introdotta con il regolamento della Cassa Forense pubblicato nel 2009 e richiamato dal ricorrente nella memoria illustrativa, atteso che la disciplina ivi dettata per la determinazione della quota base della pensione di vecchiaia (art. 4) è espressamente riferita a coloro i quali maturino i requisiti dal 1 gennaio dell’anno successivo all’approvazione de regolamento e non è quindi applicabile, ratione temporis, alla prestazione previdenziale di che trattasi, maturata nel 1993. 2. La norma della cui interpretazione si controverte ( L. n. 576 del 1980, art. 2, comma 1, come sostituito dalla L. n. 141 del 1992, art. 1), così recita: "La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e sempre che l’iscritto non abbia richiesto il rimborso di cui all’art. 21, comma 1. La pensione è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione all’1,75 per cento della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall’iscritto ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione".

Il primo periodo stabilisce dunque le condizioni soggettive ed oggettive per l’erogazione detta pensione, mentre il secondo fissa i criteri per il calcolo del trattamento.

Risulta di piana evidenza dalla lettura de testo legislativo che in tale ultimo secondo periodo – rilevante ai fini del decidere – è assente qualsivoglia elemento sintattico che giustifichi l’assunto del ricorrente inteso a stabilire un collegamento tra le "dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione dei diritto a pensione" (sulla base delle quali devono essere individuati i dieci più elevati redditi professionali) e gli anni "di effettiva iscrizione e contribuzione", che vengono in considerazione solo come fattore a cui riferire ("per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione") la prevista percentuale della media dei ridetti più elevati redditi professionali.

Per contro è assolutamente inequivoca, stante il significato proprio delle parole usate, la locuzione "quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione", indicante semplicemente le annualità (non necessariamente anche di effettiva iscrizione e contribuzione) antecedenti l’epoca di maturazione del diritto.

3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nell’ipotesi in cui l’interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l’interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, merce l’esame complessivo del testo, della mens legis, specie se, attraverso siffatto procedimento, possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma si come inequivocabilmente espressa dal legislatore;

soltanto qualora la lettera della norma medesima risulti ambigua (e si appalesi altresì infruttuoso il ricorso al predetto criterio ermeneutico sussidiario), l’elemento letterale e l’intento del legislatore, insufficienti in quanto utilizzati singolarmente, acquistano un ruolo paritetico in seno al procedimento ermeneutico, si che il secondo funge da criterio comprimario e funzionale ad ovviare all’equivocità de testo da interpretare, potendo, infine, assumere rilievo prevalente rispetto all’interpretazione letterale soltanto nel caso, eccezionale, in cui l’effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibile con il sistema normativo, non essendo consentito all’interprete correggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono nell’ipotesi in cui ritenga che tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica cui la norma stessa è intesa (cfr, Cass., n. 5128/2001; nonchè, in applicazione di tali principi, ex plurimis, Cass., nn. 12081/2003; 3382/2009). Ai suddetti principi si è sostanzialmente attenuta la Corte territoriale, le cui conclusioni non restano perciò scalfite dalla diversa e inaccoglibile opzione ermeneutica prospettata dal ricorrente.

4. I dubbi di illegittimità costituzionale sollevati dal ricorrente sono manifestamente infondati, poichè, a fine di individuare una eventuale lesione del principio di uguaglianza, non possono essere prese in considerazione situazione tra foro dissimili (come si verifica, secondo quanto prospettato dal ricorrente, comparando la posizione del professionista che abbia maturato 30 anni d’anzianità contributiva entro il 50 anno di età e che abbia successivamente optato per la cessazione dell’attività professionale con quella di coloro che abbiano mantenuto l’iscrizione fino al compimento del 65 anno), dovendo peraltro rilevarsi che, nella ricorrenza dei prescritti requisiti soggettivi e oggettivi, è comunque previsto che "La misura della pensione non può essere inferiore a otto volte il contributo minimo soggettivo a carico dell’iscritto nell’anno solare anteriore a quello di decorrenza della pensione" ( L. n. 576 del 1980, ari. 2, comma 3, come modificato dalla L. n. 141 del 1992, ari. 2, comma 3).

5. In definitiva il ricorso va rigettato, con enunciazione del seguente principio di diritto: "Nell’interpretazione della L. n. 576 del 1980, art. 2, comma 1, come sostituito dalla L. n. 141 del 1992, art. 1, stante inequivoco significato proprio delle parole usate, la locuzione "quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione" indica le annualità, non necessariamente anche di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa di previdenza, antecedenti l’epoca di maturazione del diritto". Non è luogo a provvedere sulle spese ai sensi dell’art. 152 disp. att c.p.c., nel testo, applicabile ratione temporis alla presente controversia, vigente anteriormente alla modifica introdotta dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, convertito in L. n. 326 del 2003.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

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Cons. Stato Sez. V, Sent., 31-03-2011, n. 1970 Aggiudicazione dei lavori Contratto di appalto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza n. 2855/2010 il Tar per il Piemonte ha accolto il ricorso proposto dalla L. e C. s.r.l., in proprio e quale mandataria dell’Ati con A.C. s.r.l., annullando l’aggiudicazione della gara d’appalto di lavori indetta dal comune di Monleale per la sistemazione di un movimento franoso e dichiarando inefficace il contratto d’appalto stipulato con la T. s.r.l..

La T. s.r.l. ha proposto ricorso in appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati.

La L. e C. s.r.l., in proprio e quale mandataria dell’Ati con A.C. s.r.l., si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso e proponendo appello incidentale.

Il comune di Monleale si è costituito in giudizio, chiedendo l’accoglimento dell’appello.

Con ordinanza n. 5293/2010 questa Sezione ha accolto la richiesta di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.

All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

2. In via preliminare si deve rilevare la non utilizzabilità delle ultime memorie depositate dalla L. s.r.l. e dalla T. s.r.l. (questione prospettata dal Collegio alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm.).

La memoria della L. è stata depositata in data 28 febbraio 2011, oltre la scadenza anche del termine per il deposito delle repliche di dieci giorni liberi prima dell’udienza, previsto dall’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. e dimezzato ai sensi dell’art. 119; i termini previsti dall’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. sono termini perentori, che non possono essere superati sul semplice accordo delle parti, essendo il deposito tardivo di memorie e documenti ammesso in via del tutto eccezionale nei soli casi di dimostrazione (del tutto insussistente nel caso di specie) della estrema difficoltà di produrre l’atto nei termini di legge (art. 54, comma 1, cod. proc. amm.).

Parimenti tardiva è la memoria della T., depositata il 25 febbraio 2011, in quanto tale deposito è avvenuto nel rispetto del termine (abbreviato) previsto per le repliche (dieci giorni liberi), ma non del termine (sempre abbreviato) di quindici giorni liberi, previsto dall’art. 73, comma 1, per le memorie.

E’ evidente che la novità di un ulteriore termine per le repliche, introdotta dal codice del processo amministrativo, ha la funzione di consentire alle parti di replicare alle memorie degli avversari e di evitare l’inconveniente del vecchio sistema, in cui alle difese esposte solo nell’ultima memoria (che a volte contiene le uniche argomentazioni difensive di controparte) era possibile replicare solo oralmente in udienza.

Tuttavia, tale ratio consente di utilizzare il termine per le repliche solo quando la controparte ha depositato una memoria finale nel termine di trenta giorni (quindici nel rito abbreviato), previsto dall’art. 73, comma 1; nel caso di specie, la controparte sostanziale di T. non ha depositato alcuna memoria finale e non vi era, quindi, alcuna memoria cui dover replicare.

3. Passando al merito del giudizio, si rileva che la controversia attiene al contestato esito di una procedura di gara indetta dal comune di Monleale per l’affidamento dei lavori di sistemazione di un movimento franoso.

Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso, ritenendo che l’offerta dell’aggiudicataria T. dovesse essere esclusa per una presunta commistione tra offerta tecnica ed economica; in particolare, secondo il Tar l’aggiudicataria avrebbe illegittimamente incluso nelle proposte migliorative, di cui al criterio B.2 dell’art. IX del Disciplinare di gara, anche l’indicazione del valore delle migliorie a suo carico, violando le prescrizioni della legge di gara che escludevano l’inserimento di qualsiasi informazione di natura economica tra le "ulteriori soluzioni migliorative". La commistione che ne è scaturita, di elementi tecnici con l’offerta economica avrebbe influenzato la valutazione della stessa offerta tecnica operata dalla Commissione aggiudicatrice, violando la par condicio.

L’appellante contesta tale statuizione e sostiene che il bando consentiva la proposizione dell’offerta come da essa redatta e che gli elementi forniti erano utili proprio alla valutazione delle consentite migliorie, senza alcuna commistione tra offerta tecnica ed economica.

Il motivo è fondato.

In primo luogo si rileva che il disciplinare di gara ha previsto la possibilità di presentare migliorie rispetto al progetto sia in relazione ai materiali da costruzione (B.1 – 10 punti), sia per soluzioni migliorative dal punto di vista tecnico, qualitativo e manutentivo (B.2 – 30 punti).

Il concorrente doveva illustrare entrambe le tipologie di migliorie mediante documentazione tecnica, relazioni illustrative e ogni documento ritenuto idoneo.

Per le migliorie "B.1"il disciplinare di gara precisava che il concorrente doveva "predisporre un’analisi dettagliata dell’incidenza del costo dei materiali proposti indicando – se necessario, trattandosi di sostituzione di materiale previsto in progetto – in relazione alla singola voce di computo metrico il maggior o minor costo relativo e riformulando, di conseguenza, la corrispondente voce di elenco prezzi".

Relativamente alle migliorie di cui al par. B.1., i concorrenti erano, quindi, tenuti a menzionare i valori economici delle varie voci di elenco prezzi come eventualmente riformulate per effetto delle proposte migliorie e siffatta indicazione non integrava l’offerta economica, come concordemente riconosciuto dalle parti.

Per le migliorie "B.2" era prevista in via generaòe la illustrazione delle stesse mediante idonei documenti, al fine anche di precisare per ogni proposta le ragioni tecniche alla base delle scelte e l’idoneità delle soluzioni al fine di garantire l’efficienza del progetto.

Il giudice di primo grado ha tratto dal mancato riferimento alla possibile indicazione di importi, valori economici e prezzi un divieto in tal senso, che sarebbe stato violato dall’offerta dell’aggiudicataria.

In realtà, l’esistenza di un divieto posto a pena di esclusione non può ricavarsi dal mero silenzio della disposizione del disciplinare e avrebbe dovuto richiedere una clausola espressa, qui invece mancante.

Contrariamente a quanto sostenuto dal Tar, le richiamate disposizioni del disciplinare vanno intese nel senso che per la migliorie B.1 era imposta l’analisi dettagliata dei costi, mentre per quelle B.2 non vi era tale obbligo, fermo restando che i concorrenti erano liberi di supportare le proprie proposte migliorative, con ogni idoneo documento, compreso il computo metrico estimativo inerente le migliorie.

Il valore economico delle migliorie era necessario elemento di valutazione per quelle sub B.1 e possibile elemento di valutazione, in relazione al carattere delle proposte, per quelle sub B.2 e in entrambi i casi restava profilo distinto e autonomo rispetto all’offerta economica, con esclusione quindi di qualsiasi commistione tra i due elementi.

Non è pertinente il richiamo fatto da entrambe le parti e dal Tar alla decisione del Consiglio di Stato n. 3575/09, che affronta il profilo della valutazione del computo metrico estimativo della parte necessaria dell’offerta, e non delle migliorie, come nel caso di specie.

Deve, quindi, ritenersi che l’offerta dell’aggiudicataria T. sia stata correttamente ammessa a valutazione e, con riguardo alla affrontata questione delle migliorie, non presentava alcun elemento di contrasto con il disciplinare e non doveva essere esclusa.

4. La riforma sul punto dell’impugnata sentenza impone di procedere all’esame dei motivi assorbiti in primo grado e riproposti in appello dalla L..

Tali motivi sono privi di fondamento per le seguenti ragioni:

a) il disciplinare di gara non poneva un limite quantitativo alle migliorie proponibili e, sotto tale profilo, deve essere ritenuto del tutto legittimo, rientrando nella potestà della stazione appaltante limitare, o meno, il peso delle migliorie e essendo comunque tutti i concorrenti stati posti nelle medesimi condizioni di formulare ogni tipo di miglioria, con il solo vincolo della strumentalità "o" della complementarietà rispetto al progetto (le migliorie dovevano essere o complementari o strumentali al progetto ed erroneamente la L. deduce l’assenza di tali elementi dal solo importo delle migliorie, senza fornire adeguata dimostrazione della asserita estraneità delle migliorie rispetto all’originario progetto);

b) anche l’asserita non valutabilità delle migliorie offerte dalla T. è affermata in modo apodittico senza alcuna dimostrazione e senza fornire elementi idonei a provare che le migliorie offerte dalla L. meritavano un punteggio superiore e idoneo a sovvertire l’esito della gara;

c) la scelta del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa rientra nella discrezionalità della stazione appaltante, al pari del peso da attribuire ai singoli elementi dell’offerta, compreso il prezzo, non sussistendo alcun concreto elemento per ritenere nel caso di specie tali elementi illogici (si deve ribadire, anche con riguardo alla questione del peso attribuito al prezzo e al criterio di raffronto tra i diversi prezzi offerti, che pure in questo caso tutti i concorrenti erano stati posti nelle medesime condizioni al fine di valutare in che modo articolare la propria offerta).

5. L’accoglimento del ricorso in appello principale rende improcedibile l’appello incidentale, proposto dalla L. con riguardo a questioni, ora divenute irrilevanti, inerenti il subentro nel contratto e il risarcimento del danno.

6. In conclusione, il ricorso in appello principale deve essere accolto e, in riforma dell’impugnata sentenza, va respinto il ricorso di primo grado; l’appello incidentale della L. deve, invece, essere dichiarato improcedibile.

Alla soccombenza seguono le spese del giudizio, sussistendo i presupposti per la compensazione delle spese tra le parti e il comune di Monleale, che non è parte appellante.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado.

Condanna la ricorrente di primo grado alla rifusione, in favore della T. s.r.l., delle spese di giudizio, liquidate nella complessiva somma di Euro 8.000,00, oltre Iva e C.P., compensando le spese tra le parti e il comune.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 20-04-2011, n. 3477 Silenzio-accoglimento, silenzio-rifiuto e silenzio-rigetto della pubblica Amministrazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che il presente giudizio è stato instaurato ai sensi dell’art. 117 del D. Lgs. n. 104/2010 ed ha ad oggetto il silenzio serbato dall’Amministrazione intimata a fronte dell’istanza del ricorrente volta al conseguimento di ulteriori rimborsi, rispetto a quelli già disposti, su quanto versato a titolo di ritenuta d’acconto sulle erogazioni prestate in favore degli Ispettori di Cooperative;

Considerato che la possibilità, prevista dal citato art. 117 del d. lgs. n. 104/2010, di impugnare dinanzi al giudice amministrativo il silenzio serbato dalla pubblica amministrazione, costituendo uno strumento meramente processuale, non determina una ulteriore ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;

Ritenuto, quindi, che anche in queste ipotesi, la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo deve essere verificata alla luce della natura della pretesa sostanziale cui si riferisce la dedotta inerzia dell’amministrazione e che il rimedio processuale avverso il silenzio non può essere attivato il giudice amministrativo sia privo di giurisdizione in ordine al rapporto sostanziale (cfr. Cons. Stato V, 17.9.2010 n. 6947; IV, 27.2.2008 n. 741);

Ritenuto che il rapporto sostanziale cui afferisce il silenzio, contro il quale insorge l’odierno ricorrente, ha natura tributaria, avendo ad oggetto un’istanza di rimborso di somme trattenute dall’amministrazione intimata a titolo di ritenuta d’acconto su somme di sua spettanza, e come tale appartiene alla giurisdizione tributaria ai sensi dell’art. 2 del d. lgs. n. 546/1992;

Ritenuto infatti che detta disposizione normativa, come sostituita dall’art. 12 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, ha comportato, per ormai pacifica giurisprudenza (da ultimo Cons. Stato IV, 19.3.2009 n. 1645), la trasformazione della giurisdizione tributaria in giurisdizione a carattere generale, riguardante ogni controversia inerente uno specifico rapporto tributario, restandone escluse soltanto le controversie introdotte dall’impugnazione di un atto a carattere generale;

Ritenuto conclusivamente che il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito e ch le spese di giudizio possono essere interamente compensate fra le parti in ragione della definizione della controversia su una questione preliminare;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Compensa spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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