Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
che il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;
che sono state espletate le formalità stabilite dall’art. 60 del citato D.Lgs. n. 104/2010;
Rilevato:
che con il presente gravame, notificato in data 22.3.2011, si censura la determinazione dirigenziale 20.1.2011, n. 69, notificata il 21.1.2011, recante ordine di immediata sospensione dei lavori, consistenti in una tettoia in profilati di alluminio, sulla quale sono stati montati pannelli fotovoltaici;
che, ai sensi dell’art. 73, comma 3, del D.Lgs. n. 2 luglio 2010, n. 104, è stato dato avviso al difensore della parte presente, dandone atto a verbale, della possibilità di porre a fondamento della decisione del ricorso "una questione rilevata d’ufficio";
Ritenuto che, infatti, il gravame sia inammissibile, per difetto di interesse;
Considerato:
che, in proposito, occorre richiamare l’art. 27, comma 3, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., il quale statuisce che la sospensione dei lavori ha effetto fino all’adozione ed alla notifica dei provvedimenti definitivi sanzionatori, che deve avvenire "entro quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione dei lavori";
che la richiamata previsione normativa comporta che, una volta trascorsi 45 giorni dall’adozione del provvedimento di sospensione dei lavori, esso non produce più effetti;
che, al riguardo, il dies a quo per la decorrenza del termine di efficacia di 45 giorni è rappresentato proprio dalla data di adozione dell’ordinanza di sospensione lavori, come si ricava testualmente dalla citata disposizione, il che è comprensibile, se si tiene conto che detto termine è riferito all’Amministrazione e non già al destinatario degli effetti;
che, pertanto, la proposizione del ricorso è avvenuta quando ormai l’odierna ricorrente non poteva più subire alcun nocumento dal provvedimento che ne costituisce l’oggetto e trarre alcun vantaggio dal suo eventuale accoglimento;
Ritenuto:
che il ricorso stesso, essendo mancante della necessaria condizione dell’azione dell’interesse a ricorrere, debba essere dichiarato inammissibile;
che, per quanto concerne le spese, i diritti e gli onorari di difesa, siano sussistenti i presupposti per la loro integrale compensazione tra le parti;
Tenuto conto:
che la ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con deliberazione dell’apposita Commissione n. 250/2011 del 1° febbraio 2011;
che dalle considerazioni supra svolte emerge la manifesta inammissibilità dello stesso ricorso, vale a dire che la ricorrente ha agito in giudizio, quanto meno, con colpa grave, ben potendo la stessa avere agevolmente la consapevolezza di tale inammissibilità, ove avesse impiegato anche una ridotta diligenza nel valutare gli effetti ex lege del provvedimento di sospensione dei lavori;
Ritenuto:
che possa, quindi, ritenersi che la stessa, nel proporre il ricorso, abbia agito senza osservare la occorrente cautela, sempre esigibile da parte di tutti, per questo trovandosi nella condizione di chi "non intellegit quod omnes intellegunt";
che, pertanto, il Collegio debba fare applicazione dell’art. 136 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (sulle spese di giustizia, nella parte riferita al patrocinio a spese dello Stato), in base al quale il provvedimento di ammissione al patrocinio è revocato dal magistrato che procede, per quanto qui occorre, "se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave";
Considerato che tale conclusione trae conforto, altresì, dalla ordinanza della Corte Costituzionale n. 220 del 17 luglio 2009, nella parte in cui, connettendo gli articoli 122 e 136, secondo comma, del cennato d.P.R. n. 115 del 2002, è messo in evidenza che il legislatore ha previsto sia una valutazione ex ante del requisito della non manifesta infondatezza (da compiersi al momento della presentazione della domanda, con rigetto della stessa nei casi in cui, sin dall’origine, l’istante voglia far valere una pretesa palesemente infondata), sia la revoca, ex post, della ammissione al beneficio quando, a seguito del giudizio, risulta provato che la persona ammessa abbia agito o resistito con mala fede o colpa grave;
Ritenuto che, pertanto, debba essere revocata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, concessa, in favore della Sig.ra M.G.S., in relazione al presente ricorso, dall’apposita Commissione in data 1° febbraio 2011, giusta deliberazione n. 250/2011;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Dispone la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, concessa, in favore della ricorrente, in relazione al ricorso in epigrafe, dall’apposita Commissione con deliberazione n. 250/2011 del 1° febbraio 2011.
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