T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 10-05-2011, n. 3998 Interesse a ricorrere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità stabilite dall’art. 60 del citato D.Lgs. n. 104/2010;

Rilevato:

che con il presente gravame, notificato in data 22.3.2011, si censura la determinazione dirigenziale 20.1.2011, n. 69, notificata il 21.1.2011, recante ordine di immediata sospensione dei lavori, consistenti in una tettoia in profilati di alluminio, sulla quale sono stati montati pannelli fotovoltaici;

che, ai sensi dell’art. 73, comma 3, del D.Lgs. n. 2 luglio 2010, n. 104, è stato dato avviso al difensore della parte presente, dandone atto a verbale, della possibilità di porre a fondamento della decisione del ricorso "una questione rilevata d’ufficio";

Ritenuto che, infatti, il gravame sia inammissibile, per difetto di interesse;

Considerato:

che, in proposito, occorre richiamare l’art. 27, comma 3, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., il quale statuisce che la sospensione dei lavori ha effetto fino all’adozione ed alla notifica dei provvedimenti definitivi sanzionatori, che deve avvenire "entro quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione dei lavori";

che la richiamata previsione normativa comporta che, una volta trascorsi 45 giorni dall’adozione del provvedimento di sospensione dei lavori, esso non produce più effetti;

che, al riguardo, il dies a quo per la decorrenza del termine di efficacia di 45 giorni è rappresentato proprio dalla data di adozione dell’ordinanza di sospensione lavori, come si ricava testualmente dalla citata disposizione, il che è comprensibile, se si tiene conto che detto termine è riferito all’Amministrazione e non già al destinatario degli effetti;

che, pertanto, la proposizione del ricorso è avvenuta quando ormai l’odierna ricorrente non poteva più subire alcun nocumento dal provvedimento che ne costituisce l’oggetto e trarre alcun vantaggio dal suo eventuale accoglimento;

Ritenuto:

che il ricorso stesso, essendo mancante della necessaria condizione dell’azione dell’interesse a ricorrere, debba essere dichiarato inammissibile;

che, per quanto concerne le spese, i diritti e gli onorari di difesa, siano sussistenti i presupposti per la loro integrale compensazione tra le parti;

Tenuto conto:

che la ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con deliberazione dell’apposita Commissione n. 250/2011 del 1° febbraio 2011;

che dalle considerazioni supra svolte emerge la manifesta inammissibilità dello stesso ricorso, vale a dire che la ricorrente ha agito in giudizio, quanto meno, con colpa grave, ben potendo la stessa avere agevolmente la consapevolezza di tale inammissibilità, ove avesse impiegato anche una ridotta diligenza nel valutare gli effetti ex lege del provvedimento di sospensione dei lavori;

Ritenuto:

che possa, quindi, ritenersi che la stessa, nel proporre il ricorso, abbia agito senza osservare la occorrente cautela, sempre esigibile da parte di tutti, per questo trovandosi nella condizione di chi "non intellegit quod omnes intellegunt";

che, pertanto, il Collegio debba fare applicazione dell’art. 136 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (sulle spese di giustizia, nella parte riferita al patrocinio a spese dello Stato), in base al quale il provvedimento di ammissione al patrocinio è revocato dal magistrato che procede, per quanto qui occorre, "se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave";

Considerato che tale conclusione trae conforto, altresì, dalla ordinanza della Corte Costituzionale n. 220 del 17 luglio 2009, nella parte in cui, connettendo gli articoli 122 e 136, secondo comma, del cennato d.P.R. n. 115 del 2002, è messo in evidenza che il legislatore ha previsto sia una valutazione ex ante del requisito della non manifesta infondatezza (da compiersi al momento della presentazione della domanda, con rigetto della stessa nei casi in cui, sin dall’origine, l’istante voglia far valere una pretesa palesemente infondata), sia la revoca, ex post, della ammissione al beneficio quando, a seguito del giudizio, risulta provato che la persona ammessa abbia agito o resistito con mala fede o colpa grave;

Ritenuto che, pertanto, debba essere revocata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, concessa, in favore della Sig.ra M.G.S., in relazione al presente ricorso, dall’apposita Commissione in data 1° febbraio 2011, giusta deliberazione n. 250/2011;
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Dispone la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, concessa, in favore della ricorrente, in relazione al ricorso in epigrafe, dall’apposita Commissione con deliberazione n. 250/2011 del 1° febbraio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-03-2011) 25-05-2011, n. 20875

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 9-6-2006 del Giudice di Pace di Messina, riformata dal Tribunale di Messina che concedeva alle imputate la non menzione della condanna, G.G. e A.C. erano ritenute responsabili del reato di ingiuria in danno di S.H. G., la sola G. anche del reato di minaccia in danno della stessa, reati (OMISSIS), e condannate alla pena di legge nonchè, in forma generica, al risarcimento del danno in favore della parte civile.

L’avv. Giuseppe Amendolia ha proposto ricorso per cassazione nell’interesse delle imputate formulando cinque motivi di gravame.

1) Violazione dell’art. 337 c.p.p., comma 4 in relazione all’art. 420 c.p.p., essendo la querela in data 7-7-2003, a firma H. G.S., indirizzata al comando stazione CC di Ganzirri, priva dell’attestazione di ricezione, di ratifica e dell’identificazione della querelante, pur in presenza della sigla del ricevente.

2) Violazione dell’art. 192 c.p.p.; carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento del fatto, in relazione all’affermazione di responsabilità della A., avendo il giudicante ritenuto inattendibili i testi G., V.E. e A. G. – i quali avevano escluso che la prevenuta avesse pronunciato ingiurie -, solo perchè in contrasto con la p.o. e con la figlia di questa V.E., le cui dichiarazioni avrebbero dovuto essere valutate con cautela stante la pendenza di cause civili tra le parti.

3) Stesso tipo di doglianza in relazione all’affermazione di responsabilità della G. per il reato di minaccia, sostanziatasi nella frase "vengo qua d’estate per darvi fastidio", priva di effetto intimidatorio e da contestualizzare nei cattivi rapporti di vicinato.

4) Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle esimenti di cui all’art. 599 c.p., nonostante i testi Ar., G. e V.E. avessero parlato di ingiurie e diverbio reciproci.

5) Vizio di motivazione in ordine agli argomenti, del tutto apodittici, utilizzati dal giudice di secondo grado per rigettare l’appello.
Motivi della decisione

1) Il primo motivo è infondato. La querela depositata da H. G.S. presso il comando stazione CC. di Ganzirri, presenta, oltre alla sottoscrizione della querelante, il timbro dell’ufficio e la sigla del ricevente, idonei a dar conto dell’avvenuta ricezione dell’atto. Quanto all’identificazione della querelante, non occorre, per giurisprudenza di questa corte, l’attestazione di essa, essendone sufficiente l’avvenuta effettuazione, nella specie implicita nell’apposizione del timbro e della sigla da parte del ricevente (Cass. 43712/2010, 44409/2008, 31980/2008).

2) e 3) Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili in quanto con essi, sotto l’apparente doglianza di vizio motivazionale, si sollecita in realtà una diversa valutazione del compendio probatorio, riservata al giudice di merito e dunque preclusa, se adeguatamente motivata, nel presente giudizio, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Le sentenze di merito hanno invero dato conto, con motivazione intrinsecamente logica e coerente, delle ragioni dell’affermazione di responsabilità tanto della A. per il reato di ingiuria, quanto della G. per il reato di minaccia, essendo da escludere la ravvisabilità del vizio di travisamento della prova alla sola stregua della citazione virgolettata, contenuta nel ricorso, di brandelli di deposizioni testimoniali che, per quanto significativi, non possono essere interpretati fuori dal contesto in cui sono inseriti, che questa corte non conosce e non può valutare.

4) e 5) Del pari inammissibili gli altri motivi. Il quarto in quanto la doglianza relativa al mancato riconoscimento delle esimenti di cui all’art. 599 c.p., non proposta con i motivi d’appello, è preclusa ex art. 606 c.p.p., comma 3, u.p.. Il quinto per assoluta aspecificità.

Il ricorso va quindi disatteso con conseguente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

La corte rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 06-04-2011) 08-06-2011, n. 22820 Indulto

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Svolgimento del processo

Il PG presso la CdA di Ancona ricorre per cassazione avverso la sentente in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Ancona ha condannato M.F. e K.M. alla pena ritenuta di giustizia, riconoscendo ciascuno di loro colpevole del delitto ex art. 497 bis c.p..

Il giudice in questione ha anche dichiarato la pena inflitta ai due imputati interamente condonata ai sensi della L. n. 241 del 2006.

Il ricorrente deduce violazione di legge, atteso che i due reati sono contestati come commessi in data (OMISSIS), laddove l’art. 1 della Legge sopra indicata prevede che l’indulto sia concesso per i reati commessi entro la data del 2.5.2006.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi indicati dall’impugnante PG. Invero, l’indulto è inapplicabile in quanto i fatti sono posteriori al dies ad quem indicato nel provvedimento di clemenza.

La sentenza impugnata va dunque annullata quanto all’applicazione dell’indulto, ma, poichè gli imputati potrebbero eventualmente godere di altri benefici e in particolare di quello della sospensione condizionale, l’annullamento va disposto con rinvio per la insostituibile valutazione di merito.

Trattandosi di ricorso per saltum, giudice di rinvio è quello di secondo grado, vale a dire la CdA di Ancona.
P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni inerenti i benefici con rinvio alla Corte di appello di Ancona per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 07-11-2011, n. 23028 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

E.L., con ricorso alla Corte d’appello di Napoli proponeva, ai sensi della L. n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata del giudizio in materia di lavoro pubblico instaurato dinanzi al T.A.R. Campania nel novembre 1994.

La Corte d’appello, con decreto depositato il 11 dicembre 2008, ritenuta una durata ragionevole di tre anni, liquidava a titolo di danno non patrimoniale per la ulteriore durata irragionevole di 10 anni e 5 mesi del giudizio presupposto la somma di Euro 10.493,00 oltre interessi legali e metà delle spese del procedimento.

Avverso tale decreto hanno proposto ricorso a questa Corte sia il Ministero Economia e Finanze con atto notificato il 9 marzo 2009, sia l’ E. con atto notificato il 7 ottobre 2009, cui ha resistito il Ministero con controricorso.

Motivi della decisione

1.- Si impone innanzitutto, ex art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei due ricorsi, proposti avverso il medesimo provvedimento.

2. Il ricorso proposto dall’Amministrazione si articola in tre motivi.

Con i primi due si censura la liquidazione dell’indennizzo in Euro 1.000,00 per anno di ritardo rispetto alla durata ragionevole, denunciando, con il primo, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 in base all’assunto secondo cui, in caso di pretesa di modesta entità, azionata in un ricorso collettivo, e in presenza di un evidente disinteresse della parte, il giudice debba discostarsi dai criteri di determinazione della riparazione applicati dalla Corte europea riferiti ai casi standard; e con il secondo l’insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione.

Con il terzo motivo, si censura la statuizione di rigetto della eccezione, sollevata dalla ricorrente Amministrazione, di prescrizione del diritto all’equa riparazione, denunciando la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2934, 2935 e 2946 cod. civ..

2.1 Il primo motivo è privo di fondamento. La corte di merito ha, liquidando l’indennizzo nella misura di Euro 1000,00 per anno di ritardo, rettamente considerato i criteri di determinazione della riparazione applicati dalla Corte europea, applicando il parametro di base alla luce delle "obiettive connotazioni, oggettive e soggettive, del caso in esame": ha dunque implicitamente ritenuto l’insussistenza nella specie di circostanze tali da giustificare uno scostamento da tale parametro di base. La critica che la ricorrente muove a tale valutazione discrezionale – quella cioè di non essere aderente al caso specifico in esame, per l’omessa considerazione di alcune circostanze – non è, da un lato, sussumibile nell’ambito della denuncia di un vizio di violazione di legge (la corte di merito si è conformata ai criteri di determinazione applicati dalla Corte europea: cfr. S.U. n. 1340/2004) essendo piuttosto riferita ad una errata ricognizione della fattispecie concreta in esame; dall’altro non rispetta il criterio di autosufficienza, non contenendo il ricorso alcuna specifica indicazione, tantomeno riproduzione, delle risultanze istruttorie, il cui esame sarebbe stato omesso da parte del giudice di merito, idonee a fondare una diversa valutazione.

2.2 Il secondo motivo è inammissibile, per difetto di una sintesi adeguata, richiesta dall’art. 366 bis cod. proc. civ., da applicarsi nella specie in ragione della data di deposito del provvedimento impugnato (dicembre 2008).

2.3 Il terzo motivo è infondato, alla luce dell’orientamento di questa Corte, espresso con la sentenza n. 27719/2009 e ribadito da numerose altre successive (tra le tante n. 3325/2010; n. 20564/2010;

n. 478/2011), secondo il quale la L. n. 89 del 2001, art. 4 nella parte in cui prevede la facoltà di agire per l’indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il relativo termine di prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto dal medesimo art. 4 per la proposizione della domanda. Orientamento che il collegio condivide, sia perchè inammissibile – per incoerenza sistematica e concettuale – sarebbe un concorso simultaneo di termini di decadenza e di prescrizione correlati alla medesima attività richiesta, sia perchè, ove pure si ritenesse il contrario, il concreto funzionamento della prescrizione estintiva sarebbe reso oltre modo incerto dalla incertezza della data di maturazione del diritto, da accertarsi ex post sulla base della determinazione della ragionevole durata del giudizio alla stregua dei criteri all’uopo previsti dalla legge.

2.4 Il rigetto del ricorso si impone dunque.

3. Il ricorso proposto dall’ E. si articola in cinque motivi.

3.1 Con i primi tre motivi è denunciata erronea e falsa applicazione di legge ( L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 6, p.1 C.E.D.U.) in relazione al rapporto tra norme nazionali e la C.E.D.U. come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, ed omessa decisione di domande ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; art. 112 c.p.c..

Secondo l’istante, una volta accertata la violazione del termine ragionevole, la liquidazione dell’equo indennizzo dovrebbe effettuarsi, applicando la normativa C.E.D.U. secondo la giurisprudenza della Corte europea e disapplicando la L. n. 89 del 2001, art. 2 che con essa contrasti, in relazione non già al tempo eccedente la ragionevole durata bensì all’intera durata del processo, ed in misura non inferiore a Euro 1000-1.500 per anno.

Nella specie peraltro il decreto non avrebbe sufficientemente motivato in ordine alla mancata osservanza di detti parametri. I motivi quarto e quinto denunciano violazione e falsa applicazione di legge ( artt. 91 e 92 cod. proc. civ.) in relazione alla illegittima compensazione per metà delle spese processuali nonostante l’accoglimento della domanda, nonchè vizio di motivazione sul punto ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

3.2 I primi tre motivi, da esaminare congiuntamente perchè giuridicamente e logicamente connessi, sono infondati.

3.3 Quanto al rapporto tra le norme nazionali (in particolare, la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3) e la CEDU, deve in primo luogo escludersi che l’eventuale contrasto tra tali normative possa essere risolto semplicemente con la "non applicazione" della norma interna.

Fermo il principio enunciato dalle S.U. (n. 1338 del 2004), in virtù del quale il giudice italiano, chiamato a dare applicazione alla L. n. 89 del 2001, deve interpretarla in modo conforme alla CEDU per come essa vive nella giurisprudenza della Corte europea, va precisato come tale dovere operi entro i limiti in cui detta interpretazione conforme sia resa possibile dal testo della stessa L. n. 89 del 2001:

qualora ciò non fosse possibile, ovvero il giudice dubitasse della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale interposta, dovrebbe investire la Corte Costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell’art. 117 Cost., comma 1 (cfr. Corte Cost. sentenze nn. 348 e n. 349 del 2007). D’altra parte, la compatibilità della normativa nazionale con gli impegni internazionali assunti dalla Repubblica Italiana con la ratifica della CEDU va verificata con riguardo alla complessiva attitudine della L. n. 89 del 2001 ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto ad una ragionevole durata del processo: come la stessa Corte europea ha riconosciuto, la limitazione, prevista dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 dell’equa riparazione al solo periodo di durata irragionevole del processo, di per sè non esclude tale complessiva attitudine della legge stessa (cfr. Cass. n. 16086/2009; n. 10415/2009; n. 3716/2008).

Rettamente dunque la Corte di merito ha seguito la modalità di calcolo dell’indennizzo prevista dall’art. 2 citato, facendo peraltro espresso richiamo ai principii qui esposti. 3.4 Quanto alla liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale, va ribadito che la Corte di merito, riconoscendo al ricorrente a tale titolo la somma di Euro 1.000,00 per anno di durata irragionevole, non si è discostato dal parametro base europeo, facendo riferimento alle obiettive connotazioni del caso in esame, sulle quali ha fondato la sua valutazione. Ha dunque, nel rispetto dello standard della CEDU ed esponendo congrua motivazione, validamente esercitato la sua discrezionalità nella determinazione dell’indennizzo, che nessun argomento del ricorso impone e consente di derogare in melius. 3.5 Anche i restanti due motivi, da esaminare congiuntamente perchè giuridicamente e logicamente connessi, sono infondati, in quanto: a) le spese del procedimento non sono state poste a carico della parte totalmente vittoriosa, bensì compensate per metà; b) la Corte di merito ha legittimamente esercitato tale facoltà discrezionale, rimessa al suo prudente apprezzamento, esponendo specifica motivazione (facente riferimento alla natura della controversia ed alla oggettiva disputabilità delle questioni trattate) non illogica nè contraddittoria (cfr. Cass. n. 24531/2010).

4. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, li rigetta entrambi e compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.