Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 18-03-2011) 08-07-2011, n. 26765 Cause di non punibilità, di improcedibilità, di estinzione del reato o della pena

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 26 maggio 2010 il GUP presso il Tribunale di Padova, applicava su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., la pena anni quattro e mese uno di reclusione ed Euro 19.000,00 di multa nei confronti di D.L.M. in relazione al reato continuato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis allo stesso contestato. Con la medesima sentenza il GUP disponeva anche la confisca di quanto in sequestro e la distruzione dello stupefacente.

Ricorre avverso la detta sentenza l’imputato a mezzo del proprio difensore fiduciario deducendo violazione di legge ( art. 129 c.p.p.) ed omessa motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di cause di non punibilità.

Deduce ancora violazione della legge penale sub art. 240 c.p. in relazione alla disposta confisca di alcuni oggetti (telefono cellulare, forbici e coutter) non suscettibili di confisca obbligatoria, denunciando difetto assoluto di motivazione sul punto.

Il ricorso è inammissibile con riguardo al primo motivo per manifesta infondatezza avendo il GUP – nell’escludere la sussistenza di specifiche cause di non punibilità – richiamato specifici elementi che dimostravano il coinvolgimento in termini penalmente rilevanti dell’imputato per entrambi gli episodi contestatigli sia facendo riferimento alla flagranza del reato di illecita detenzione dello stupefacente con riguardo al capo A), sia alle dichiarazioni di soggetti acquirenti della sostanza stupefacente da potere dell’imputato, con riferimento alla condotta espressamente enunciata al capo B).

Peraltro va ricordato che – in tema di sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. l’obbligo di motivazione in riferimento alle eventuali cause che giustificano il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. viene soddisfatto senza necessità di ricorrere a motivazioni articolate, bastando far sintetico richiamo a tutti quegli elementi ritenuti preclusivi alla applicabilità dell’art. 129 c.p.p..

Va, invece ritenuto fondato il secondo motivo in quanto in tema di sentenza di patteggiamento la disposizione prevista dall’art. 445 c.p.p. consente al giudice di procedere alla confisca solo laddove sia prevista la sua obbligatorietà: il che è certamente da escludere, in assenza di specifica motivazione per quegli oggetti per i quali l’obbligatorietà della confisca non ricorra, come è accaduto nel caso di specie relativamente alle forbici, al coutter ed al telefono cellulare.

Sul punto si impone allora l’annullamento con rinvio al Tribunale di Padova per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Padova – limitatamente alla confisca del telefoni cellulare, delle forbici e del coutter – per nuovo esame; dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 16-12-2011, n. 27141 Fatture Presupposti del tributo

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Svolgimento del processo

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

Il giorno 3.11.2006 è stato notificato alla "C.D.S. srl", un ricorso dell’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma – sez. staccata di Latina descritta in epigrafe (depositata 20.9.2005) che ha rigettato l’appello dell’Agenzia avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Latina n. 597/07/2002 che aveva accolto il ricorso della società contribuente contro avviso di rettifica parziale concernente IVA per l’anno 1998.

Non ha svolto attività difensiva la società contribuente.

La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 21.4.2011, in cui il PG ha concluso per V accoglimento del ricorso.

2. I fatti di causa.

Nel corso di una verifica in data 28.4.2000 la GdF ha rilevato l’indebita detrazione di IVA correlata alla fattura n. (OMISSIS) emessa dalla ICOM srl e contabilizzata dalla odierna intimata, nella quale era riportata la causale "acconto forniture", forniture che non risultavano essere state effettuate alla data dell’avvenuto accesso.

Detto rilievo ha costituito ragione per l’adozione di un avviso parziale di rettifica che è stato impugnato dalla società contribuente. La decisione della CTP di Latina, favorevole alla contribuente, è stata appellata avanti alla CTR di Roma, che ha disatteso l’appello.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della Commissione Tributaria Regionale, oggetto del ricorso per cassazione, è motivata nel senso che non vi era stata alcuna violazione delle norme che disciplinano l’emissione e l’utilizzazione delle fatture, ed in particolare del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 4 che prevede che l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo fatturato, qualora venga emessa fattura anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi.

4. Il ricorso per cassazione.

Il ricorso per cassazione è sostenuto con unico motivo d’impugnazione e – previa indicazione del valore della causa in Euro 46.481,00 – si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese processuali.

Motivi della decisione

5. Il motivo d’impugnazione.

Il motivo unico d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: "Violazione di legge per erronea applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 1 e art. 19".

La ricorrente evidenzia che la fattura qui in argomento risultava relativa al pagamento di "acconti di una fornitura di merce", nel mentre la contribuente aveva allegato in ricorso di primo grado di avere assunto l’impegno con la ICOM di ricevere una fornitura di merce anticipandone in parte la fatturazione ed il pagamento per l’ammontare di Euro 232.405,60. Non emergeva però alcuna seria giustificazione per il pagamento anticipato di una fornitura che non risultava poi essere mai stata effettuata, nonostante il tempo intercorso tra la data di emissione della fattura ((OMISSIS)) e la data dell’accesso della GdF ((OMISSIS)).

Alla luce di questi fatti, l’applicazione da parte della Commissione Regionale dell’art. 6, comma 4 dianzi menzionato (che contempla "un’ipotesi residuale") appariva erronea, poichè a mente del comma 1 di detta disposizione l’imposta diviene detraibile per il soggetto acquirente il bene solo allorquando venga effettuata la consegna del bene stesso, atteso che altrimenti il costo non risulta "documentabile" sotto il profilo dell’inerenza all’attività esercitata. La società qui intimata avrebbe dovuto infatti (a fronte di una fornitura di merce poi mai avvenuta) sollecitare l’emissione di una nota di variazione in diminuzione e ciò non avendo fatto non aveva titolo a detrarre l’IVA corrisposta, in relazione ad un pagamento in acconto che non aveva un riscontro nella conclusione della transazione commerciale.

La censura è infondata e deve essere disattesa.

Nella sua nuova versione risultante dalla modifica introdotta dal D.Lgs. n. 313 del 1997, art. 6 il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6 è divenuto pienamente conforme alle previsioni dell’art. 10 della sesta direttiva europea in materia di IVA, sicchè esprime il principio generale per cui l’imposta diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate, secondo le disposizioni dei primi quattro commi dello stesso articolo.

Per quanto concerne le cessioni di beni mobili, di cui qui si tratta, alla regola principale prevista dal comma 1 (secondo cui la cessione imponibile si considera effettuata al momento della consegna o spedizione dei beni) si contrappone però una limitazione di ordine altrettanto generale prevista dal comma 4 secondo cui: "Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento, ad eccezione del caso previsto al comma 2, lett. d-bis)".

Detta limitazione introduce il principio secondo cui nel caso di anticipato pagamento o di anticipata fatturazione dell’acquisto il contenuto economico dell’operazione si considera già – in tutto o in parte – realizzato, sicchè si concretizza così il presupposto non solo per l’esigibilità dell’imposta ma anche per la detraibilità da parte del cessionario dell’imposta addebitatagli dal cedente ed indicata nelle relative fatture.

Quindi, la fatturazione o il pagamento del corrispettivo della cessione (totale o parziale che sia), per quanto antecedente alla consegna o spedizione dei beni, è elevato dalla menzionata regola ad elemento di per sè costitutivo dell’operazione tassabile, indipendentemente dal fatto che la consegna dei beni avvenga poi effettivamente. La sola fatturazione ed il solo pagamento costituiscono insomma presupposto fiscalmente sufficiente di perfezionamento dell’operazione, sia pure limitatamente all’importo pagato o fatturato.

Rispetto alle regole dianzi riassunte, nessuna deviazione appare contenuta nella condotta adottata dalla parte oggi intimata – e cioè, secondo la narrativa dei fatti che emerge dalla sentenza impugnata e dal ricorso introduttivo del presente grado, l’avere contabilizzato in detrazione l’IVA in corrispondenza alla data di emissione della fattura – sicchè non vi è dubbio che la pronuncia qui impugnata ha fatto corretta applicazione delle norme di legge e non merita censura.

D’altronde, la disciplina della variazione in diminuzione – che la parte ricorrente ha indirettamente richiamato affermando che sarebbe spettato alla odierna intimata di emettere una "nota di variazione in diminuzione, a fronte di una fornitura di merce mai avvenuta – è esplicitamente una previsione di genere facoltativo, sicchè è da escludersi che sussistesse un obbligo (previsto da norma diversa da quelle che la ricorrente ha indicato come parametro del vizio qui valorizzato) violato dalla intimata medesima e rilevante ai fini della decisione della presente controversia.

Non resta a questa Corte che rigettare integralmente il ricorso dell’Agenzia. Nulla sulle spese, atteso che la intimata non si è costituita.

P.Q.M.

la Corte respinge il ricorso. Nulla sulle spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 15-09-2011, n. 5152 orte di Cassazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La presente controversia ha ad oggetto l’impugnativa delle delibere dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG), attuative dei compiti di vigilanza ad essa attribuiti per garantire l’osservanza del divieto di traslazione sui prezzi al consumo della maggiorazione IRES introdotta dall’art. 81, comma 16, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, e s.m.i..

In applicazione della citata disciplina legislativa l’AEEG adottava la delibera n. 91/08 del 4 luglio 2008, recante "Disposizioni urgenti in materia di vigilanza sul rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione d’imposta di cui all’art. 81, comma 18, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112".

Con tale atto l’Autorità stabiliva che, per assicurare che gli operatori economici assoggettati alla maggiorazione di imposta non traslassero il predetto onere sui prezzi al consumo, fosse necessario che gli stessi non aumentassero i propri margini operativi lordi unitari con riferimento ai prodotti relativi ai settori individuati dall’art. 81, comma 16, del d.l. 2008 n. 112, "salvo i casi in cui tali aumenti siano giustificati da variazioni nella struttura dei costi o da situazioni particolari adeguatamente motivate".

Al fine di verificare le variazioni dei margini operativi lordi unitari e di esercitare una vigilanza efficace sulla puntuale osservanza del divieto di traslazione della maggiorazione d’imposta, l’AEEG disponeva che, ai sensi dell’art. 2, comma 20 lett. a), l. 14 novembre 1995, n. 481, le imprese assoggettate all’addizionale dovessero trasmettere all’Autorità medesima entro il 31 luglio 2008 l’ultimo bilancio di esercizio disponibile, nonché, se disponibili, le relazioni trimestrali e semestrali del primo semestre 2008 e i documenti di budget relativi al 2008, oltreché una dichiarazione contenente i valori dei margini operativi lordi unitari relativi a ciascun prodotto dei settori di cui all’art. 81, comma 16, d.l. n. 112 del 2008 riferiti all’anno 2007 e al primo semestre 2008.

L’Autorità si riservava di dettare con successivi provvedimenti una disciplina organica delle informazioni e dei documenti che le imprese destinatarie passive dell’addizionale dovevano inviarle con cadenza regolare, nonché eventuali ulteriori adempimenti necessari per verificare il rispetto del divieto di traslazione; e quindi adottava la delibera n. 47/08 del 1 agosto 2008, recante "Istituzione di un gruppo di lavoro e di un nucleo operativo per lo svolgimento della funzione di vigilanza di cui alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 4 luglio 2008 arg/com 91/08".

In esito al procedimento di consultazione attivato con documento del 25 settembre 2008, l’AEEG adottava la delibera n. 109/08 dell’11 dicembre 2008, recante "Criteri e modalità di verifica del rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione d’imposta di cui all’art. 81, comma 18, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133" e tesa ad affinare e semplificare i criteri di svolgimento delle funzioni di vigilanza, prevedendo (i) un’autoassunzione di responsabilità da parte degli organi amministrativi e di controllo delle imprese assoggettate a vigilanza in ordine al rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione IRES; (ii) l’adozione di un sistema di verifica basato su più livelli di approfondimento mediante l’individuazione di un indicatore di primo livello che consentisse di concentrare l’analisi solo su alcuni dei soggetti interessati secondo criteri più specifici da stabilire in futuro; (iii) la semplificazione delle modalità di raccolta dei dati contabili richiesti alle imprese al fine di poter operare la valutazione di primo livello attraverso la predisposizione di tabelle di semplice compilazione, dalle quali emergessero i costi ed i ricavi per prodotto o famiglia di prodotti necessari alla determinazione del margine di contribuzione diretto, oppure i prezzi al consumo relativi ai prodotti per i quali fosse già in essere il monitoraggio per le altre amministrazioni.

Con la medesima delibera n. 109/08 l’Autorità ordinava dunque agli operatori assoggettati al potere di vigilanza ex art. 81, comma 18, d.l. n. 112 del 2008, quanto segue:

– di inviare all’Autorità, entro il 15 marzo 2009, una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale e dagli organi societari di controllo, attestante di aver adottato e attuato decisioni e disposizioni gestionali dirette ad escludere la possibilità di traslazione sui prezzi al consumo della maggiorazione di imposta di cui all’art. 81, comma 16, del d.l. 2008 n. 112, di averle portate a conoscenza del personale funzionalmente interessato e di non aver accertato casi di violazione delle medesime da parte del suddetto personale (articolo 2);

– di inviare, entro 30 giorni dall’approvazione, il bilancio di esercizio unitamente all’eventuale bilancio consolidato, indicando l’importo corrispondente all’addizionale di cui all’art. 81, comma 16, del d.l. 2008 n. 112 (articolo 3);

– di compilare con cadenza semestrale le tabelle di cui all’allegato A della delibera medesima provvedendo alla relativa trasmissione entro 60 giorni dalla scadenza di ciascun semestre, con la precisazione che i dati riferiti a costi e ricavi devono essere coerenti con il conto economico di riferimento (articolo 4.1., 4.2.);

– di motivare le eventuali variazioni positive del margine di contribuzione semestrale quale risultante dalle tabelle compilate rispetto al semestre precedente l’entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008 (articolo 4.3.).

La delibera n. 109/08 prevedeva poi che, in alternativa alla trasmissione delle tabelle afferenti i margini di contribuzione per prodotto o famiglia di prodotti, le compagnie petrolifere e le società commerciali rientranti nel campione statistico "Prezzo Italia", di cui alla rilevazione del Ministro per lo sviluppo economico, potevano trasmettere, con periodicità trimestrale, gli stessi dati sui prezzi di vendita inviati al suddetto Ministero, suddivisi in prezzi al netto delle imposte e prezzi finali, con obbligo di motivazione in caso di variazione positiva dello "stacco" del singolo operatore rispetto allo "stacco UE’, relativo ai corrispondenti trimestri precedenti l’entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008.

2. Il T.a.r. per la Lombardia, con la sentenza in epigrafe, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla società E. R. M. s.p.a. avverso le delibere dell’AEEG n. 91/08 del 4 luglio 2008, n. 47/08 del 1 agosto 2008 e n. 109/08 dell’11 dicembre 2008, provvedeva come segue:

(i) escludeva che i compiti di vigilanza attribuiti all’AEEG dal citato art. 81, comma 18, d.l. n. 112 del 2008 involgessero poteri regolatori del mercato e potessero direttamente condizionare la determinazione del prezzo o sanzionare aumenti ricollegabili all’eventuale traslazione della maggiorazione d’imposta, ritenendo che gli stessi assolvessero a mere finalità conoscitive funzionali alla presentazione della relazione al Parlamento prevista dalla citata disposizione legislativa;

(ii) respingeva l’eccezione del difetto di giurisdizione sollevata dagli intervenienti ad opponendum (Movimento per la difesa del cittadino, Federconsumatori – Federazione nazionale consumatori e utenti, Adiconsum – Associazione difesa consumatori e ambiente, Gestore dei Servizi Elettrici – Gse s.p.a., A. U. s.p.a.), secondo cui la controversia rientrava nell’ambito di giurisdizione delle commissioni tributarie, rilevando che le disposizioni in esame consideravano il fenomeno della traslazione d’imposta esclusivamente sotto un angolo visuale degli effetti economici, non già in funzione dell’adempimento dell’obbligo tributario;

(iii) respingeva l’eccezione del difetto d’integrità del contraddittorio nei confronti della Presidenza del Consiglio, pure sollevata dagli intervenienti ad opponendum, escludendo che detto organo potesse considerarsi alla stregua di litisconsorte necessario nella controversia de qua;

(iv) respingeva, poi, l’eccezione di carenza d’interesse a ricorrere avverso la delibera n. 109/2008, sollevata dalle parti resistenti e intervenienti sotto il profilo che non vi era contenuta alcuna misura sanzionatoria o pregiudizievole degli interessi delle imprese destinatarie, ritenendo che i poteri di vigilanza dell’AEEG, sebbene privi di natura regolatoria e/o sanzionatoria, fossero comunque suscettibili di ledere gli interessi delle imprese attraverso l’emanazione di ordini istruttori, lo svolgimento di attività valutative e l’inclusione in una sorta di black list lesiva della loro reputazione commerciale, col conseguente condizionamento negativo della libertà d’impresa alla formazione del prezzo dei prodotti dei settori di mercato rientranti nell’ambito applicativo della fattispecie normativa;

(v) in accoglimento dell’eccezione – pure sollevata dagli intervenienti, nonché dall’Avvocatura generale dello Stato – d’improcedibilità del ricorso proposto avverso la delibera n. 91/08, per essere quest’ultima rimasta sostituita dalla delibera n. 109/08, la quale aveva interamente revisionato i criteri di accertamento del divieto di traslazione, dichiarava l’improcedibilità dei ricorsi principali proposti avverso la delibera n. 91/08;

(vi) accoglieva il motivo di ricorso dedotto avverso la delibera n. 109/08, nella parte in cui, all’articolo 2, prescriveva la trasmissione di una dichiarazione di aver adottato le misure gestionali dirette ad escludere la possibilità di traslazione sui prezzi al consumo della maggiorazione d’imposta, ritenendo che l’AEEG con tale determinazione avesse superato i confini del potere di vigilanza alla stessa attribuito dal comma 18 del citato art. 81, a funzione meramente conoscitiva per la presentazione della relazione al Parlamento, ed escludendo l’esistenza di un potere repressivo o di prevenzione della traslazione d’imposta, annullando di conseguenza l’articolo 2 della delibera;

(vii) respingeva tutti gli altri motivi di ricorso (dedotti in via principale e per motivi aggiunti), ivi comprese le censure di incostituzionalità e di illegittimità per contrasto col diritto comunitario, sollevate dalle ricorrenti;

(viii) dichiarava le spese di causa interamente compensate fra tutte le parti.

3. Avverso tale sentenza interponeva appello principale la società ricorrente in primo grado, deducendo i seguenti motivi:

a) l’erroneo rigetto delle censure di violazione di legge e incompetenza sotto i profili di mancato rispetto della riserva di legge e della tassatività dei poteri attribuiti all’AEEG, anche in relazione alla loro esorbitanza dai settori dell’energia elettrica e del gas, e all’estensione al settore dei prodotti petroliferi, nonché l’erroneità della sentenza con riferimento all’ambito di applicazione dell’art. 2, comma 20 lett. a), l. 14 novembre 1995, n. 481;

b) l’erroneo rigetto delle censure di violazione di legge ed eccesso di potere per l’imposizione agli operatori del settore dell’onere di giustificare in modo adeguato ogni variazione positiva del margine di contribuzione, sanzionato (giusta previsione della gravata deliberazione n. 109/08) ai sensi dell’art. 2, comma 20, lett. a) l. 14 novembre 1995, n. 481, in contrasto con l’art. 23 Cost., peraltro con l’introduzione illegittima di una presunzione di violazione del divieto di traslazione nei casi di variazione del differenziale unitario fra costi e ricavi per prodotti o famiglia di prodotti (c.d. margine di contribuzione diretto) o del differenziale fra lo "stacco UE’ e quello del singolo operatore (per le imprese rientranti nel campione statistico "Prezzo Italia"), nonché violando del principio di irretroattività;

c) l’erroneo declaratoria d’irrilevanza e di manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 81, commi 16 e 18, d.l. n. 112 del 2008, sotto vari profili;

d) l’erroneo rigetto delle censure di illegittimità comunitaria della norma citata e delle delibere impugnate, per contrasto con gli artt. 8 e 101 (già 3 e 81) del Trattato CE derivante dall’alterazione delle normali dinamiche competitive e dalla tendenziale cristallizzazione dei prezzi e dei margini correnti, con conseguente creazione di ostacoli autoritativi alla diversificazione delle politiche commerciali delle imprese attive nei settori interessati.

4. Costituendosi in giudizio, l’AEEG e il Ministero dell’economia e delle finanze contestavano la fondatezza degli appelli principali e proponevano appello incidentale avverso le statuizioni ad essi sfavorevoli, di cui sopra sub 2.(ii), 2.(iv) e 2.(vi), deducendo i seguenti motivi:

a) l’erroneo rigetto dell’eccezione di carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando le controversie nell’ambito di cognizione delle commissioni tributarie;

b) l’erronea reiezione dell’eccezione di carenza d’interesse a ricorrere avverso la delibera n. 109/08, limitandosi la stessa a richiedere alla imprese del settore l’invio di informazioni e documenti, senza irrogare sanzione alcuna, con conseguente assenza di qualunque valenza lesiva;

c) l’erronea ricostruzione dell’ambito di estensione dei poteri attribuiti all’AEEG dall’art. 81, comma 18, d.l. n. 112 del 2008 e il conseguente erroneo annullamento parziale della delibera n. 109/08, sulla base di un’inammissibile interpretazione sostanzialmente abrogatrice della previsione normativa attributiva all’AEEG del compito di vigilanza sull’osservanza del divieto di traslazione della maggiorazione d’imposta sui prezzi al consumo.

Gli appellanti incidentali chiedevano dunque in parte qua la riforma delle impugnate sentenze e l’integrale rigetto del ricorsi in primo grado proposto dall’appellante principale.

5. Si costituivano altresì gli intervenienti ad opponendum in primo grado (Movimento per la difesa del cittadino, Federconsumatori – Federazione nazionale consumatori e utenti, Adiconsum – Associazione difesa consumatori e ambiente, Gestore dei Servizi Energetici – Gse s.p.a., A. U. s.p.a.), contestando la fondatezza dell’appello principale e chiedendone il rigetto, ed aderendo all’appello incidentale proposto dall’AEEG e dal Ministero dell’economia e delle finanze, chiedendone l’accoglimento.

6. Previo deposito e scambio di memorie difensive, nelle quali veniva affrontata anche la questione dell’improcedibilità dell’appello incidentale in relazione al giudicato formatosi sulla statuizione d’annullamento parziale della delibera n. 109/08, contenuta nella sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia n. 4042/2009 del 17 giugno 2009, non impugnata (l’eccezione di giudicato è stata sollevata nella parallela causa d’appello iscritta sub n. 528 del 2010, ma è stata ripresa anche nell’ambito del presente giudizio, formando oggetto di discussione tra le parti, sicché al riguardo si è potuta dispiegare appieno la garanzia del contraddittorio), all’odierna udienza di discussione veniva rilevato che identico giudicato si era formato sulle sentenze nn. 4043/2009, 4045/2009, 4047/2009, 4049/2009, 4050/2009, 4052/2009 e 4053/2009 dello stesso T.a.r. per la Lombardia, tutte pubblicate il 17 giugno 2009. All’esito della discussione, le cause sono state trattenute in decisione.

7. Procedendo in ordine logico alla disamina delle varie questioni devolute a questo Collegio, si rileva che i primi giudici correttamente hanno affermato la giurisdizione del giudice amministrativo ed escluso la giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi degli artt. 2 e 7, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e s.m.i., in quanto:

– secondo l’orientamento consolidato della Consulta e della Corte regolatrice la giurisdizione del giudice tributario è ravvisabile nelle sole ipotesi in cui la controversia abbia ad oggetto immediato e diretto la contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa avanzata dall’amministrazione finanziaria o dei relativi accessori normativamente individuati, ossia l’an o il quantum di un particolare tributo, di modo che la stessa sia imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto controverso (v. Corte Cost. 14 marzo 2008, n. 64; Corte Cost. 14 maggio 2008, n. 130; Cass. Civ., Sez. Un., 15 maggio 2007, n. 11077; Cass. Civ., Sez. Un., 10 agosto 2005, n. 16776);

– nel caso di specie, il ricorso impugnatorio ha ad oggetto immediato e diretto le delibere, con le quali l’AEEG ha dettato le disposizioni in materia di vigilanza sul rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione d’imposta di cui all’art. 81 del d.l. n. 112 del 2008 e stabilito criteri e modalità di verifica del rispetto di tale divieto, esulanti dal rapporto tributario avente ad oggetto l’addizionale IRES e il concreto contenuto della pretesa fiscale (sia in punto di an che in punto di quantum), nonché funzionali al controllo dell’osservanza di un divieto che non incide né sull’esistenza né sull’ammontare dell’obbligazione tributaria;

– il divieto di traslazione dell’addizionale d’imposta, sul quale l’AEEG è chiamata a vigilare, non riguarda direttamente le parti del rapporto tributario, ossia l’amministrazione finanziaria e i soggetti passivi dell’addizionale, i quali sono comunque obbligati a versare il tributo all’erario secondo la disciplina dell’IRES, ma le parti di un diverso rapporto, di natura privatistica, intercorrente tra i soggetti passivi dell’addizionale e i consumatori finali, al cui corretto svolgimento è preordinato il potere di vigilanza attribuito all’AEEG ed esercitato con le gravate delibere, della cui legittimità si discute nei presenti giudizi, sicché anche sotto un profilo soggettivo connotante le parti del rapporto dedotto in giudizio si esula dall’ambito della giurisdizione tributaria;

– sotto il profilo dei limiti interni posti ai poteri cognitori del giudice tributario, quest’ultimo a norma dell’art. 7, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e s.m.i., potrebbe conoscere degli atti generali (quali, nel caso di specie, le delibere nn. 91/08 e 109/08; sulla natura di tali delibere, v. infra sub 8.), rilevanti ai fini decisori del rapporto tributario solo incidenter tantum, in funzione della loro eventuale disapplicazione, mentre giammai potrebbe procedere al loro annullamento quale richiesto dalle società ricorrenti in primo grado, sicché anche alla luce della natura dell’azione principale di annullamento esperita nei presenti giudizi non può che affermarsi la giurisdizione del giudice amministrativo.

Per le esposte ragioni, in reiezione del primo motivo dell’appello incidentale proposto dall’AEEG e dal Ministero dell’economia e delle finanze, va confermata la pronuncia del T.a.r., affermativa della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla presente controversia.

Il motivo d’appello incidentale appena esaminato, che investe la pronuncia reiettiva dell’eccezione di giurisdizione, si sottrae all’eccezione di giudicato di cui infra sub 8., attesa l’inidoneità delle pronunce dei giudici di merito (siano essi ordinari o speciali) su una questione di riparto di giurisdizione ad assurgere ad efficacia di giudicato esterno, in quanto nel nostro ordinamento l’unico giudice investito del potere di risolvere le questioni di giurisdizione con efficacia vincolante per ogni giudice (sia esso ordinario o speciale) è la Corte di Cassazione (arg. ex artt. 382, comma 1, c.p.c., 65 ord. giud. e 111, comma 3, Cost.).

8. Quanto all’eccezione di giudicato opposta al motivo d’appello incidentale di cui sopra sub 4.c) – eccezione che, sebbene sollevata in una causa parallela, ha formato oggetto di trattazione tra le parti anche nel presente giudizio, sia nelle memorie difensive, sia in sede di discussione orale, talché la stessa, peraltro rilevabile anche d’ufficio, ha trovato rituale ingresso, essendosi al riguardo dispiegato in modo pieno il contraddittorio delle parti -, giova premettere che la delibera n. 109/08, costituente espressione di un potere amministrativo di vigilanza, con il suo contenuto dispositivo generale, unitario e inscindibile, riconducibile al modello di azione amministrativa basato sulla regolazione, non si rivolge a destinatari determinati, ma a un gruppo indeterminato di destinatari non individuabili a priori, appartenenti alle categorie individuate dall’art. 81 d.l. n. 112 del 2008, sicché presenta natura di atto amministrativo generale a contenuto unitario e inscindibile.

Sul piano processuale, dalla natura generale, unitaria e inscindibile del contenuto e degli effetti degli atti amministrativi generali discende che il loro annullamento in sede giudiziale determina il venir meno degli effetti nei confronti di tutti i destinatari, compresi quelli rimasti estranei alla controversia.

Pertanto, in applicazione dei principi che governano l’individuazione dei limiti soggettivi del giudicato amministrativo di annullamento di atti amministrativi generali, i soggetti destinatari di un atto generale per essi pregiudizievole, rimasti estranei al giudizio, potranno invocare (naturalmente, entro i limiti oggettivi della statuizione di annullamento, di cui si dirà appresso), nei confronti dell’amministrazione resistente rimasta soccombente, il giudicato di annullamento formatosi nei confronti di quest’ultima su ricorso di altro soggetto cointeressato.

Infatti, per un verso, la sentenza di annullamento, di contenuto costitutivo, opera necessariamente, nei rapporti sostanziali, nei confronti di tutti i soggetti su cui direttamente o indirettamente la modificazione giuridica è in grado di agire, non potendo i limiti soggettivi della caducazione di un atto amministrativo non coincidere con quelli dell’atto caducato, e, per altro verso, l’amministrazione resistente rimasta soccombente nel pregresso giudizio, nei cui confronti opera l’eccezione di giudicato, ha avuto modo di svolgere, con piena garanzia del diritto al contraddittorio, tutte le proprie difese nell’ambito del giudizio definito con efficacia di giudicato.

Posto pertanto l’intervenuto annullamento giudiziale, con sentenze efficaci erga omnes (e dunque anche nei confronti delle parti dei presenti giudizi), ormai passate in giudicato, dell’art. 2 della delibera n. 109/08, s’impone la declaratoria d’improcedibilità in parte qua – ossia, con riguardo al motivo sub 4.c), con la precisazione che il motivo sub 4.b) è assorbito, limitatamente al citato articolo 2 oggetto di annullamento, dall’accoglimento dell’eccezione di giudicato – dell’appello incidentale proposto dall’AEEG e dal Ministero dell’economia e delle finanze, precluso dal giudicato.

9. Il motivo dell’appello incidentale sub 4.b), relativamente alle parti della delibera n. 109/08 non colpite dalla statuizione di annullamento – dunque, in relazione a tutti gli articoli diversi dall’articolo 2 -, è infondato nel merito, avendo i primi giudici correttamente affermato la sussistenza di un interesse attuale e concreto a ricorrere in capo alle società ricorrenti, destinatarie degli obblighi d’informazione, di trasmissione della documentazione contabile e di giustificazione di eventuali aumenti dei prezzi ivi stabiliti, incidenti in senso pregiudizievole e lesivo sulla loro sfera giuridica e dunque indubbiamente idonei a radicare l’interesse a ricorrere in sede giurisdizionale.

10. Passando all’esame dei motivi degli appelli principali, si osserva che infondati sono i motivi d’appello sub 3.a) e 3.b), tra di loro connessi e da esaminare congiuntamente.

In primo luogo, l’attribuzione legislativa all’AEEG, ex art. 81, comma 18, d.l. n. 112 del 2008, dei compiti di vigilanza sull’osservanza del divieto di traslazione dell’addizionale d’imposta nei settori definiti dal precedente comma 16 del citato art. 81, implica, per necessità logicogiuridica – pena un’inammissibile interpretazione abrogatrice della disposizione contenuta nel comma 18 -, l’attribuzione alla stessa Autorità della competenza a dispiegare i poteri previsti dall’art. 2, comma 20, l. 14 novembre 1995, n. 481, anche nei settori in esame, con conseguente estensione della rispettiva sfera di competenza, sorretta da adeguata previsione normativa, a settori ulteriori e diversi da quello dell’energia elettrica e del gas, sicché infondate sono le eccezioni d’incompetenza, di violazione della riserva di legge e del principio di tassatività in materia di disciplina dei poteri amministrativi, sollevate dall’appellante.

Premesso che l’imposizione degli obblighi informativi e giustificativi agli operatori dei settori interessati dal divieto, contenuta nella delibera n. 109/08 (escluso l’articolo 2, su cui v. sopra sub 8.), trova dunque idoneo fondamento normativo nel combinato disposto degli artt. 81, comma 18, d.l. n. 112 del 2008, e 2, comma 20 lett. a), l. 14 novembre 1995, n. 481, osserva il Collegio che la previsione dell’onere motivazionale, contenuta nell’articolo 4.3 della delibera medesima per le ipotesi di variazione del differenziale unitario fra costi e ricavi per prodotti o famiglia di prodotti (c.d. margine di contribuzione diretto) o del differenziale fra lo "stacco UE’ e quello del singolo operatore (per le imprese rientranti nel campione statistico "Prezzo Italia"), non si risolve affatto in una presunzione di violazione del divieto di traslazione, rappresentando detta variazione solo un primo criterio di selezione delle imprese, sulle quali compiere accertamenti più approfonditi, il cui esito eventualmente positivo, secondo i principi generali che presiedono alla distribuzione dell’onere della prova nei procedimenti lato sensu sanzionatori, va in ogni caso dimostrato dall’Autorità procedente.

Né è ravvisabile la lamentata eccedenza dei mezzi adottati rispetto alle finalità perseguite dalla misura in esame, non potendosi il metodo utilizzato dall’Autorità, anche quanto ai criteri di accertamento adottati, ritenere irragionevole o sproporzionato, essendo esso per contro del tutto congruente con i compiti di vigilanza alla medesima assegnati dal legislatore.

Si aggiunga che gli obblighi di informazione imposti agli operatori di mercato toccati dalla normativa in esame non equivalgono all’introduzione di un meccanismo di controllo generalizzato sulla formazione dei prezzi e alla preclusione di qualsiasi variazione di prezzo dei prodotti dei settori di mercato interessati, ma sono finalizzati alla cernita delle imprese, sulle quali condurre un’indagine più approfondita al fine di accertare l’eventuale violazione del divieto di traslazione dell’addizionale d’imposta sui prezzi al consumo, mentre il riferimento degli elementi di fatto oggetto dei criteri valutativi, sulla cui base compiere tale selezione, a un dato momento storico è immanente al riferimento temporale della nuova normativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, senza che vi si possano scorgere la lamentata incidenza illegittima sulla libertà d’impresa e la dedotta violazione del principio d’irretroattività.

11. Il motivo d’appello sub 3.c), con cui l’appellante principale lamenta l’erronea declaratoria di irrilevanza e, in parte, di manifesta infondatezza, delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 81, commi 16 e 18, d.l. n. 112 del 2008, per contrasto con gli artt. 3, 23, 41, 53, 77 e 97 Cost., è infondato.

Infatti, le sollevate questioni di costituzionalità devono ritenersi manifestamente infondate (con assorbimento di ogni altra questione dedotta col motivo in esame), in quanto:

– il ricorso alla decretazione d’urgenza appare sorretto dai presupposti dell’eccezionale necessità e urgenza, integrati dall’eccezionale impennata dei prezzi del petrolio nell’anno 2008, giustificativi della misura in esame;

– l’individuazione della cerchia dei soggetti incisi dalla maggiorazione d’imposta e dal correlativo divieto di traslazione, sia per quanto concerne il criterio della loro attinenza alla filiera energetica, sia per quanto riguarda il criterio quantitativo del superamento di una determinata soglia di fatturato, sia, infine, per quanto attiene al correttivo di prevalenza dell’attività energetica per le imprese operanti anche in settori diversi, non appare inficiata dai denunziati vizi di irragionevolezza, arbitrarietà e disparità di trattamento, costituenti i limiti della discrezionalità legislativa nella determinazione degli oneri tributari in relazione alla capacità contributiva delle imprese del settore, apparendo per contro rispettosa del principio di progressività della capacità contributiva sancito dall’art. 53 Cost., a prescindere dal rilievo che le norme in esame lasciano comunque immutate la base impositiva dell’IRES, limitandosi a introdurre un’addizionale d’imposta in un determinato settore strategico dell’economia nazionale, ritenuto dal legislatore, secondo una valutazione discrezionale non eccedente i limiti dell’irragionevolezza e dell’arbitrarietà, fonte tendenziale di margini di profitto di particolare entità, giustificativi della maggiorazione tributaria correlata al divieto di traslazione sui prezzi al consumo, in funzione redistributiva dei costi derivanti dall’impatto dell’aumento del prezzo del greggio sull’intero assetto economicosociale del Paese.

12. Parimenti infondato è il motivo d’appello sub 3.d), teso a riproporre le censure di contrasto delle disposizioni in esame con il diritto comunitario.

Premesso che si può prescindere dal rinvio pregiudiziale obbligatorio ex art. 267 (già art. 234) del Trattato CE nei casi, in cui la corretta applicazione del diritto comunitario s’imponga con tale evidenza da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio sulla soluzione da dare alla questione sollevata, rileva il Collegio che nel caso di specie ricorre siffatta ipotesi di evidente e manifesta infondatezza delle questioni di illegittimità comunitaria sollevate dalle odierne appellanti principali.

Deve, segnatamente, escludersi, il dedotto contrasto con gli artt. 8 e 101 (già artt. 3 e 81) del Trattato CE, sollevato sotto i profili dell’asserita alterazione delle normali dinamiche competitive, della tendenziale cristallizzazione dei prezzi e dei margini correnti, e della conseguente creazione di ostacoli autoritativi alla diversificazione delle politiche commerciali delle imprese attive nei settori interessati dalla normativa in esame. Infatti, in disparte il rilievo, di per sé dirimente, che l’art. 101 (già art. 81) del Trattato CE riguarda esclusivamente i comportamenti anticoncorrenziali adottati dalle imprese di propria iniziativa e non già gli effetti distorsivi della concorrenza eventualmente derivanti da normative nazionali, si osserva che al divieto di traslazione della maggiorazione IRES sui prezzi finali, contrariamente a quanto assunto dalle odierne appellanti, non consegue alcuna cristallizzazione dei prezzi e margini correnti al momento dell’entrata in vigore della nuova normativa, rimanendo le imprese libere a formare i prezzi secondo le proprie strategie commerciali (salva l’osservanza del citato divieto, funzionale a garantire l’effettività della finalità redistributiva delle disposizioni in esame) e costituendo – come sopra esposto – il criterio della variazione del margine di contribuzione mero strumento di controllo di "primo livello" per la cernita delle imprese da assoggettare a indagini più approfondite onde escludere un’eventuale traslazione sul prezzo finale, senza involgere una determinazione autoritativa dei prezzi.

Né è ravvisabile un eventuale contrasto con gli artt. 107 e 108 (già artt. 87 e 88) del Trattato CE in tema di divieto di aiuti di stato, in quanto:

– l’introduzione della maggiorazione IRES costituisce espressione della potestà normativa in materia di imposte dirette, rientrante nella competenza esclusiva degli Stati Membri, e la misura tributaria adottata è giustificata dalla logica interna del sistema tributario nazionale, improntato alla progressività dell’imposta e alla logica redistributiva del sistema medesimo in generale, e dell’addizionale de qua in particolare;

– trattasi di misura generale di politica economica, la quale non è diretta a sostenere e/o favorire, neppure indirettamente, una certa attività o una certa tipologia d’impresa, e l’unico effetto, che vi potrebbe scaturire in termini di sopportazione di maggiori costi in conseguenza del maggior onere tributario abbinato al divieto di traslazione, trova la sua autonoma e autosufficiente ratio giustificatrice nell’evidenziata finalità redistributiva immanente alla misura fiscale in esame, improntata al criterio di progressività, sicché va esclusa qualsiasi efficienza selettiva della misura stessa, per gli effetti di cui agli artt. 107 e 108 del Trattato CE.

17. Considerato l’esito della causa, connotata dalla soccombenza reciproca delle parti, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del presente grado interamente compensate fra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), respinge l’appello principale, in parte respinge e in parte dichiara improcedibile l’appello incidentale e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza; dichiara le spese del presente grado interamente compensate fra tutte le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 25-01-2012, n. 1010

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 28/5/2009 la Corte d’Appello di Napoli, in accoglimento del gravame interposto dalla società Si.Mer F.lli Gentile di S. Gentile & c. s.a.s. e in parziale riforma della sentenza Trib. Napoli n. 2223/07, respingeva la domanda di declaratoria di nullità della clausola di aumento del canone contenuta nel contratto di locazione ad uso diverso da abitazione avente ad oggetto l’immobile sito in Napoli, via S. Cosmo Fuori Porta, nei suoi confronti proposta dalla conduttrice società Leone Immacolata s.r.l..

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito quest’ultima propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.

Resiste con controricorso la società Si.Mer F.lli Gentile di S. Gentile & c. s.a.s..

Motivi della decisione

Con il 1^ motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 2^ motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 291, 415 e 421 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 3^ motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, artt. 32 e 79 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorso è inammissibile, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’art. 366-bis c.p.c. dispone che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 l’illustrazione di ciascun motivo deve a pena di inammissibilità concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede allora che con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed avere indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto.

Il quesito di diritto deve essere in particolare specifico e riferibile alla fattispecie (v. Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), risolutivo del punto della controversia – tale non essendo la richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità (v. Cass., 3/8/2007, n. 17108), e non può con esso invero introdursi un tema nuovo ed estraneo (v.

Cass., 17/7/2007, n. 15949).

Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, a completamento della relativa esposizione esso deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria ( art. 366-bis c.p.c.).

Al riguardo, si è precisato che l’art. 366-bis c.p.c. rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione "specificamente destinata" (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

Orbene, i quesiti recati dai motivi del ricorso con i quali si denunzia vizio di violazione di norme di diritto f risultano formulati in modo invero difforme rispetto allo schema sopra delineato, non recando la sintetica indicazione degli aspetti di fatto rilevanti, del modo in cui il giudice li ha decisi, nè l’espressione della diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso avrebbe dovuto essere viceversa risolto, appalesandosi invero altresì privi di decisività e sforniti di collegamento tale da consentire di individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360), non consentendo di poter circoscrivere la pronuncia nei limiti di un relativo accoglimento o rigetto, a fortiori in presenza di motivo come nella specie altresì carente di autosufficienza (cfr. in particolare Cass., 23/6/2008, n. 17064).

E’ d’altro canto da escludersi la configurabilità di una formulazione del quesito di diritto implicita nella formulazione dei motivi di ricorso, avendo Cass., Sez. Un., 26/3/2007, n. 7258 precisato che una siffatta interpretazione si risolverebbe invero nell’abrogazione tacita della norma.

Senza sottacersi, da un canto, che come questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo il mancato esame da parte del giudice, sollecitato dalla parte, di una questione puramente processuale (come, nella specie, della nullità della sentenza per omessa pronunzia in ordine all’eccezione di mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza) non può dar luogo a vizio di omessa pronunzia, il quale attiene al mancato esame delle sole domande di merito, e non può assurgere quindi a causa autonoma di nullità della sentenza, potendo profilarsi al riguardo una nullità (propria o derivata) della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c., in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte (v. Cass., Cass., 19/6/1997, n. 5482, e, conformemente, Cass., 23/1/2009, n. 1701).

Per altro verso, che in base a principio consolidato in giurisprudenza di legittimità l’omesso esame di una domanda e la pronunzia su domanda non proposta, nel tradursi nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sono deducibili con ricorso per cassazione esclusivamente quale error in procedendo ex art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (cfr. Cass., 29/9/2006, n. 21244; Cass., 5/12/2002, n. 17307;

Cass., 23/5/2001, n. 7049) (nullità della sentenza e del procedimento) (v. Cass., Sez. un., 14/1/1992, n. 369; Cass., 25/9/1996, n. 8468), e non anche sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e a fortiori, del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come invero prospettato dall’odierna ricorrente (v. in particolare Cass., 4/6/2007, n. 12952; Cass., 22/11/2006, n. 24856; Cass., 26/1/2006, n. 1701).

Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, a i completamento della relativa esposizione esso deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria ( art. 366-bis c.p.c.). Al riguardo, si è precisato che l’art. 366-bis c.p.c. rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione "specificamente destinata" (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

Orbene, nel caso i motivi con i quali si denunzia vizio di motivazione non recano la "chiara indicazione" – secondo lo schema e nei termini più sopra indicati- delle relative "ragioni", inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte, con interpretazione che si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (cfr. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), a fortiori non consentita in presenza di formulazione come detto nella specie altresì carente di autosufficienza.

I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 1.300,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.