Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-12-2010) 22-03-2011, n. 11296 Reato continuato e concorso formale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 2.5.2008, il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, dichiarò L.B.M. responsabile dei reati di cui agli artt. 81, 648, 494 e 485 c.p., e unificati i reati sotto il vincolo della continuazione – concessa l’attenuante del danno di particolare tenuità – lo condannò alla pena di anni due mesi tre di reclusione ed Euro 4500,00 di multa.

Avverso tale pronunzia propose gravame l’imputato, lamentando l’eccessività della pena di cui chiedeva la riduzione previa applicazione dell’ipotesi lieve di cui all’art. 648 cpv c.p. e concessione delle attenuanti generiche, e la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 9.3.2009, confermava la decisione di primo grado.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo, la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per l’illogicità e la contraddittorietà delle motivazioni in ordine alla mancata concessione delle attenuanti richieste in appello.

Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.

Il ricorso è fondato su motivi non specifici per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di specificità, conducente, ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), nell’inammissibilità (Cass. Sez. 4^ n. 5191/2000 Rv. 216473).

Premesso che, in tema di ricettazione, perchè possa trovare applicazione l’ipotesi prevista dal capo verso dell’art. 648, è necessario che la cosa ricettata sia di valore economico irrilevante o scarsamente rilevante, restando comunque impregiudicata la facoltà del giudice, pur in presenza di un valore modesto, di escludere il "fatto di particolare tenuità", prendendo in esame gli ulteriori elementi di valutazione della vicenda ed in particolare ogni altra circostanza, idonea a delineare la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole (Cass. Sez. 2^, n. 11113/1996), e che non è ammessa duplice valutazione dell’entità del danno ai fini della concessione sia dell’attenuante comune ( art. 62 c.p., n. 4) che di quella speciale della ricettazione (art. 648 cpv. c.p.) (Cass.S.U. sent. n. 35535/2007 Rv. 236914), rileva il Collegio che, con motivazione congrua ed esente da evidenti vizi logici, la Corte territoriale ha illustrato le ragioni per le quali, sulla scorta delle risultanze processuali, ha ritenuto congrua la pena irrogata dal primo giudice, ed immeritevole l’imputato della concessione di ulteriori attenuanti in aggiunta a quella già concessa, in considerazione delle circostanze e modalità di svolgimento dei fatti e della capacità a delinquere dell’imputato, desunta dai numerosi precedenti a suo carico.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-06-2011, n. 14400 ICI

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getto.
Svolgimento del processo

Con sentenza n. 102/3/2005 depositata il 24.2.2006 e non notificata, la C.T.R. della Basilicata, decidendo sull’appello proposto da T.R.A., ha confermato la sentenza della C.T.P. di Matera che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso quattro avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti dai Comune di Grottole per ICI relativa agli anni 1997,1998, 1999 e 2000.

A sostegno della decisione il giudice del gravame, premesso che gli atti impositivi riguardavano un ex Convento sottoposto a vincolo con decreto del Ministro dei Beni Culturali, ha dedotto che: 1) il proprietario non aveva presentato denunzia di possesso dell’immobile;

2) questo non risultava accatastato, per cui il Comune, rilevato il volume del fabbricato e individuata la categoria di appartenenza ("B") aveva accertato l’imposta applicando la disciplina relativa ai fabbricati non iscritti in catasto; 3) gli avvisi di accertamento risultavano completi di adeguata motivazione, integrata anche con l’allegazione di "una esposizione della Determinazione della rendita presunta per locali assimilabili nella categoria catastale "B" – ex Convento dei Cappuccini"; 4) la decadenza del Comune era da escludersi applicandosi all’ipotesi di omessa presentazione della denuncia ICI il più lungo termine quinquennale, e non quello triennale invocato dalla ricorrente.

Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso il contribuente articolando quattro motivi, all’accoglimento dei quali si è opposto il Comune con controricorso.

Con successiva nota, debitamente notificata alla controparte, il ricorrente ha depositato copia autentica della sentenza, passata in giudicato, emessa dalla C.T.P. di Matera nei suoi confronti, in senso a lui favorevole, relativamente agli avvisi di accertamento notificati da Comune con riferimento al medesimo immobile, per gli anni 2001, 2002, e 2003.

Con ulteriore memoria difensiva l’intimato ha eccepito l’inammissibilità del controricorso, perchè tardivo.

All’udienza del 26 maggio 2011 la Corte ha deciso come da dispositivo, deliberando la redazione della sentenza con motivazione semplificata.
Motivi della decisione

Preliminarmente rileva la Corte doversi ritenere l’inammissibilità del controricorso perchè tardivo, risultando la procedura notificatola aver avuto inizio soltanto il 28.9.2007, rispetto a ricorso notificato il 16.4.2007.

Deve inoltre ritenersi l’irrilevanza del giudicato invocato con il documento depositato successivamente al ricorso, in quanto fondato sul disposto della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 337 non applicabile al caso di specie perchè successivo agli avvisi di accertamento di cui trattasi.

Analogamente irrilevanti, anche perchè nuove ed irritualmente introdotte nel processo, risultano infine le circostanze di fatto dedotte con la seconda memoria, alla quale peraltro nessuna documentazione risulta allegata.

Ciò premesso il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

1. Con il primo motivo denuncia il ricorrente il vizio di nullità della sentenza ( art. 360 c.p.c., n. 4) per omessa pronuncia in ordine alla domanda di annullamento degli atti impositivi, così come distintamente proposta, sia per carenza del potere impositivo del Comune in assenza della preventiva determinazione della rendita catastale dell’immobile da parte dell’Amministrazione Finanziaria, sia per difetto di motivazione in ordine ai vari parametri utilizzati per il calcolo dei valore del fabbricato (assegnazione della cat. B, ratio del riferimento al volume e ai metri cubi, del riferimento alla rendita presunta, della riduzione applicata per inagibilità dell’immobile, dei calcoli effettuati).

Con il secondo motivo deduce altresì il T., sia pur attraverso un più articolato sommario richiamo anche ai vizi di omessa pronuncia e violazione di legge, il vizio di motivazione della sentenza, con riferimento al mancato esame da parte del giudicante delle doglianze esposte in ricorso in ordine ai criteri di determinazione della rendita applicati dal Comune.

Le censure, ricollegandosi la seconda a quanto in buona sostanza già lamentato nella seconda parte del primo motivo, possono essere opportunamente esaminate congiuntamente e risultano tutte destituite di fondamento.

Quanto alla omessa pronuncia sulla questione relativa alla carenza del potere impositivo del Comune, deve infatti rilevarsi che la domanda della contribuente risulta dalla sentenza vagliata dal giudicante e decisa in senso sfavorevole con l’implicito riferimento alla previsione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 4 laddove si afferma che "Allo stato l’immobile non risulta accatastato e tale atto ha indotto il Comune ad accertare l’imposta applicando la disciplina relativa ai fabbricati non iscritti in catasto …" (così come del resto ben compreso dalla stessa ricorrente, come facilmente può evincersi da quanto dedotto in conclusione del terzo motivo di ricorso a proposito della soluzione in diritto adottata dal giudicante).

Per quanto invece relativo alla problematica inerente il preteso difetto di motivazione degli atti impugnati, agevole è replicare che il giudice del gravame ha espressamente escluso il vizio denunciato, facendo richiamo tra l’altro all’esplicazione dei contenuti impositivi degli accertamenti, riportata nei documenti agli stessi allegati, e non essendo esso tenuto ad occuparsi singolarmente ed espressamente di tutti i profili di doglianza esposti dalla parte, ma unicamente a esporre, con congrua motivazione, immune da vizi logici, le ragioni del suo convincimento così come maturato attraverso una valutazione complessiva della fattispecie sottoposta al suo vaglio.

Esigenza questa ampiamente soddisfatta nel caso di specie, posto che, dopo il riferimento al già citato D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 comma 4 e quindi al criterio della "rendita dei fabbricati similari", del quale più innanzi più ampiamente si dirà, la C.T.R. si è fatto carico di ripercorre il procedimento seguito dal Comune per la liquidazione dell’imposta con il richiamo alla categoria di appartenenza dell’immobile, che non poteva che essere la "B" trattandosi di un convento, e pertanto di immobile a destinazione ordinaria per uso di alloggi collettivi; al volume del fabbricato, e quindi ai metri cubi, essendo questo il parametro di riferimento previsto dalla normativa sul catasto per la determinazione della rendita degli immobili rientranti nella categoria "B"; alla rendita catastale presunta, evidentemente calcolata alla stregua di quella prevista per immobili similari, sulla base di ulteriori criteri, espressamente indicati negli atti impugnati, e o addirittura favorevoli alla contribuente (come nel caso della riduzione prevista per gli immobili inagibili), o solo genericamente contestati (come nel caso del volume complessivo del fabbricato).

2 . Con il terzo motivo denuncia ancora il ricorrente violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 nonchè del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, del D.P.R. n. 1142 del 1949, della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 58 e della L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 336 e 337 lamentando il vizio della sentenza conseguente al mancato annullamento degli atti impositivi per carenza di potere del Comune in ordine alla determinazione della categoria e della rendita catastale del fabbricato, siccome attività devolute alla esclusiva competenza dell’Agenzia del Territorio, e necessariamente preliminari alla liquidazione dell’ICI da parte dei Comuni.

Anche questo motivo è palesemente infondato, contrastando con la chiara lettera del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 comma 4 che, per i fabbricati diversi da quelli indicati nel comma 3 (come incontestabilmente è nel caso di specie) non iscritti in catasto, o per i quali sono intervenute variazioni permanenti tali da influire sulla rendita catastale, espressamente prevede che il valore, ai fini del calcolo della base imponibile per la liquidazione dell’ici, sia determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.

E che nel caso di specie si tratti di fabbricato non iscritto in catasto, così che ricorrano tutti i presupposti per l’applicazione della citata norma, è questione di fatto risolta positivamente dal giudice di merito in sentenza, con accertamento non censurabile in sede di legittimità, e peraltro addirittura confermato dalla stessa ricorrente nell’atto di appello, secondo quanto risulta dalla trascrizione fattane dalla difesa nel ricorso in esame (v. sub quarto motivo di appello: "… Il Comune riconosce, anzi ne fa elemento fondativo del potere impositivo, che il fabbricato non risulta iscritto in catasto …").

Il contribuente con la doglianza in esame mostra di confondere l’attribuzione, anche provvisoria, di rendita catastale, che esula dai compiti dei Comuni, con il procedimento di determinazione della base imponibile previsto dalla normativa sull’ICI per il caso di fabbricato non iscritto in catasto, e che consente invece ai Comuni di calcolare il valore dell’immobile, e quindi la base imponibile, con riferimento alla rendita catastale di "altri" similari immobili.

Onde la correttezza anche su questo punto dell’impugnata sentenza.

3 . Con il quarto e ultimo motivo denuncia il ricorrente il vizio di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11 con riferimento al capo della sentenza relativo alla eccepita decadenza del Comune.

Anche tale doglianza è infondata dovendosi condividere quanto in proposito dedotto dal giudice di merito, e cioè che, trattandosi nella specie di omessa presentazione della denuncia lei, il termine di decadenza applicabile relativamente al potere di accertamento del Comune è quello quinquennale previsto nell’ultima parte dell’art. 11, comma 2 cit. e non quello triennale invocato dalla parte.

Al riguardo è appena il caso di rilevare che la regolare presentazione da parte del contribuente della denuncia lei relativa al terreno agricolo, non rileva ai fini del procedimento di applicazione dell’imposta sul fabbricato.

4 . La soccombenza impone la condanna del ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, limitatamente alla discussione in udienza del ricorso.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del Comune di Grottole delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 400,00 di cui Euro 100,00 per spese vive, oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 20-07-2011, n. 15884 danno non patrimoniale Giudicato penale

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Roma condannava V.F. ed Il Messaggero s.p.a., in solido, a pagare a S.F. e all’ Agenzia di stampa Axel, di cui era direttore responsabile, a titolo di risarcimento danni morali 30.000,00 Euro per la pubblicazione dell’articolo del (OMISSIS); Il Messaggero a pagare Euro 35.000,00 per gli articoli del (OMISSIS);

l’Agenzia Nazionale Stampa Associata s.r.l. Euro 36.000,00 per il comunicato del (OMISSIS). Interponevano appello quest’ultima, V.F., il Messaggero s.p.a. e S.F., in proprio e nella qualità di procuratore di C.G., proprietaria dell’Agenzia di Stampa Axel. Con sentenza del 10 dicembre 2007 la Corte di appello di Roma accoglieva l’appello della società Ansa e parzialmente della s.p.a. Il Messaggero sulle seguenti considerazioni: 1) il lancio di questa Agenzia del (OMISSIS) era espressione del diritto di cronaca perchè la notizia rispondeva ai parametri di verità, interesse pubblico, contenutezza dell’esposizione, essendo limitato a riferire l’effettiva apertura di un’indagine penale da parte del sostituto procuratore della Repubblica Sa.Gi. sulla società tecnica Axel, facente capo a S.F., e delle indagini del vicequestore Ca. a seguito di numerose denunce presentate da studi professionali per intercettazioni di messaggi trasmessi via fax, senza esprimere giudizi riferibili alla colpevolezza di S. e alle sue doti morali o professionali, con l’unica imprecisione relativa alla circostanza che la denuncia era una soltanto, inidonea in quanto tale a snaturare l’oggettività della vicenda, mentre era ininfluente la doglianza di violazione del segreto delle indagini nè sussisteva la manipolazione delle sue dichiarazioni per non esser stata riferita la sua ironia sul numero degli agenti impiegati nell’operazione nel comunicato del successivo (OMISSIS), avendo l’Ansa invece, nel rispetto del diritto della difesa, riferito la – protesta di innocenza di S. in relazione all’unica denuncia presentata da un legale del Banco di Roma e le sue critiche sulla vicenda e riportato le sue dichiarazioni di immunità da procedimento penale per calunnia nei confronti di un magistrato o relativi al Sismi, notizie riferite da alcuni quotidiani;

2) l’articolo pubblicato dal Messaggero in data (OMISSIS), anonimo, si limitava a riportare la notizia, non risultata falsa, del rinvio a giudizio di S., titolare di un’agenzia giornalistica denominata Axel, per intercettazione illecita; perciò S. doveva restituire Euro 17.500,00;

3) il danno morale e alla reputazione del S. in proprio e nella qualità era stato correttamente liquidato con criteri equitativi valutando la sua qualità professionale di docente, la natura dei fatti attribuitigli e la diffusione del quotidiano Il Messaggero, mentre il danno patrimoniale dallo stesso richiesto non sussisteva mancando la prova all’epoca di effettivi incarichi all’Università Statale di (OMISSIS), mentre per la perdita derivante dalla mancata vendita di diritti televisivi e cinematografici le lettere prodotte soltanto indicative di progetti accantonati in relazione alla vicenda giudiziaria e quindi il corrispondente appello di costui, le cui doglianze erano generiche, era da respingere.

Ricorre per cassazione S.F. in proprio e nella qualità di unico erede di sua madre, C.G.. Resiste l’Ansa. Il ricorrente ha depositato memoria e note di udienza.
Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo di ricorso deduce: "Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3" e conclude il motivo con il seguente quesito: "1) l’art. 651 c.p.p. stabilendo che una sentenza penale passata in giudicato precluda qualsiasi nuova indagine da parte del giudice civile relativamente all’accertamento del fatto e della sua illiceità penale è da intendersi cogente anche a seguito di sentenze che si concludono con l’accertamento dell’illiceità penale dei fatti, ma con una prescrizione del reato commesso, e con un’assoluzione per difetto di imputazione dei rinviati a giudizio?;

2) Un fatto già giudicato in sede penale può esser nuovamente e difformemente valutato dal giudice civile in assenza di qualsiasi fatto nuovo sopravveniente?".

Il motivo è manifestamente infondato.

Ed infatti, in tema di giudicato, la disposizione di cui all’art. 651 cod. proc. pen. (così come quelle degli artt. 652, 653 e 654 c.p.p.) costituisce un’eccezione al principio dell’autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perchè il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente; ne consegue, altresì, che, nel caso da ultimo indicato – estinzione per prescrizione – il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione (Cass. 16559/2005, 22200/2010, S.U. 1768/2011).

Pertanto la Corte di merito aveva il potere – dovere di rivalutare autonomamente i fatti per stabilirne la loro pretesa illiceità alla luce dei consolidati principi di legittimità sul diritto di cronaca – e cioè la verità oggettiva dei fatti riferiti, non inficiata da inesattezze valutate inidonee, nel contesto della notizia, a determinarne o aggravarne la valenza diffamatoria Cass. 22190/2009;

l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto (cosiddetta pertinenza); la correttezza formale; dell’esposizione (cosiddetta continenza) – e perciò la censura va respinta.

2.1.- Con il secondo motivo deduce: "Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5" e conclude per quanto attiene l’Ansa, con il seguente quesito "Posto che per avallare le false accuse mosse al S. e all’Axel la notizia vera di una inchiesta giudiziaria a loro carico non solo è stata farcita da particolari del tutto inventati, ma sono state accuratamente omesse tutte quelle notizie che avrebbero svelato il complotto in atto – quali il contenuto di varie interrogazioni parlamentari (v. all. 5 e 6) e la stessa più volte ribadita verità dei fatti – la deliberata omissione di notizie favorevoli ad un imputato, e fra queste compresa la sua assoluzione per non aver commesso il fatto, unitamente all’invenzione di particolari del tutto falsi e destinati ad avallare l’accusa, costituisce, o meno, grave voluta e continuata diffamazione di qualsiasi cittadino in quanto tale ed un’ aggravante della diffamazione operata"?. Il motivo è parte inammissibile, parte infondato. E’ infatti inammissibile nella parte in cui afferma che la notizia dell’inchiesta giudiziaria era accompagnata da particolari inventati senza però indicare quali onde consentire a questa Corte di apprezzare la rilevanza e la decisività della lamentata omessa motivazione su di essi e sul contenuto dell’articolo nella sua interezza, sì da renderlo idoneo ad alterarne sostanzialmente il significato, o a renderlo capzioso, mentre è manifestamente infondato nella parte in cui ritiene ravvisabile la diffamazione per non esser stata divulgato il successivo esito della vicenda giudiziaria, poichè in tema di esercizio del diritto di cronaca giudiziaria, la verità di una notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste ogniqualvolta il fatto narrato sia correlato a quello accaduto, non potendo richiedersi al giornalista di dimostrare la fondatezza delle decisioni assunte in sede giudiziaria e dovendo, d’altra parte, il criterio della verità della notizia essere riferito agli sviluppi di indagine e istruttori quali risultano al momento della pubblicazione dell’articolo, e non già a quanto successivamente accertato in sede giurisdizionale (Cass. 5657/2010).

2.2- In relazione al capo di decisione concernente Il Messaggero pone invece il seguente quesito: "1) La voluta e continuata pubblicazione di notizie del tutto inveritiere e destinate ad avallare l’accusa, unitamente alla altrettanto palese e determinata omessa pubblicazione di particolari che renderebbero evidente anche all’opinione pubblica la strumentalità delle accuse mosse, consente al giudicante di esaminare ogni singolo articolo come a sè stante o, al contrario, deve esser ravvisato nel sopra descritto comportamento un’aggravante della diffamazione operata? 2) L’affermazione di un giudicante che, in contrasto con due giudicati penali, un giudicato civile ed i documenti in atti afferma un fatto contrario al vero, come nella sentenza de qua l’affermazione che l’articolo del Messaggero del (OMISSIS) non contenga fatti inveritieri costituisce o meno una colpa grave del magistrato? Il motivo è inammissibile.

Posto infatti che la censura non contesta l’accertamento dei giudici di appello secondo i quali l’articolo del (OMISSIS) si limitava a divulgare la notizia, vera, che il S. era stato rinviato a giudizio per intercettazione illecita dell’agenzia Axel di cui era direttore responsabile, la mancanza dell’indicazione dei "particolari" rivelatori delle alterazioni e dei travisamenti idonei a svelare la strumentante del rinvio a giudizio per chiunque e che il giornalista avrebbe omesso di pubblicare e i giudici di valutare, comporta che la prima parte della doglianza è apodittica e generica.

La seconda parte è invece manifestamente infondata per le ragioni esposte in relazione al primo motivo.

2.3- "In quanto alla valutazione dei danni" il ricorrente conclude le censure con i seguenti quesiti: 1) Non motivare le ragioni per le quali si nega un’integrazione del danno morale richiesto e per di più su presupposti errati, costituisce o meno la fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5?; 2) Negare l’esistenza di danni patrimoniali riconosciuti da precedenti giudicati penali e civili, basando le proprie motivazioni su fatti in contrasto con i documenti in atti, costituisce o meno motivo di annullamento della sentenza e una colpa grave del giudicante?; 3) Nel caso in cui l’esistenza di danni patrimoniali venga riconosciuta, ma questi siano di difficile quantificazione, come nel caso de quo, è ammessa la loro liquidazione da parte del giudicante ex art. 1226 c.c. e qualora detta liquidazione benchè richiesta, non avvenga, costituisce motivo di cassazione della sentenza? Le doglianze sono inammissibili.

Infatti quanto alla prima non riassume le censure, che la sentenza di appello ha qualificato "generiche", mosse alla sentenza di primo grado sulla quantificazione equitativa della somma risarcitoria del danno morale, sì che nessun vizio di motivazione può esser configurabile nell’aver la Corte di merito affermato la congruità del risarcimento; quanto alla seconda manca qualsiasi sintetico riassunto del contenuto dei giudicati penali e civili e dei documenti in atti sul danno patrimoniale da correlare al vizio di motivazione denunciato (art. 366 bis cod. proc. civ. ratione temporis applicabile); quanto alla terza i giudici di appello non hanno affermato la difficoltà di quantificare i danni patrimoniali addotti per mancato incarico di docenza universitaria ovvero per non percepiti diritti di vendita di spettacoli televisivi e cinematografici, ma ne hanno ritenuta l’insufficienza probatoria della loro esistenza.

Concludendo il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di cassazione che liquida in complessive Euro 3200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 01-09-2011, n. 17989 Revocatoria fallimentare

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Svolgimento del processo

Con citazione dell’11 giugno 1994 il curatore del fallimento della cooperativa a r.l. Giardino d’infanzia, dichiarato dal Tribunale di Siracusa, convenne davanti al medesimo Tribunale la Sicilcassa s.p.a. per ottenere la revoca, ai sensi della L. Fall., art. 61, di pagamenti per complessive L. 645.514.960.

La banca convenuta resistette, quindi nel 1997 fu posta in liquidazione coatta amministrativa e la curatela attrice provvide alla riassunzione del processo sia nei confronti dei commissari liquidatori, sia nei confronti del Banco di Sicilia s.p.a., cessionario delle attività e delle passività della banca ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 90 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia), i quali si costituirono in giudizio.

I commissari liquidatori eccepirono preliminarmente l’improcedibilità della domanda ai sensi del D.Lgs. cit., art. 83, comma 3.

Il Tribunale accolse la domanda, revocò i pagamenti e condannò il Banco di Sicilia al rimborso della corrispondente somma, con gli interessi legali dalla data della citazione, condizionando la condanna all’ammissione del relativo credito al passivo della liquidazione coatta amministrativa.

I commissari liquidatori della Sicilcassa proposero appello, cui resistette il curatore del fallimento attore proponendo anche appello incidentale per ottenere la rivalutazione monetaria sulla somma riconosciutagli. Il Banco di Sicilia rimase contumace.

La Corte di Catania respinse entrambi i gravami. Osservò (per quanto ancora rileva):

che il conflitto tra la L. Fall., art. 24 e art. 52 – o, quanto alla liquidazione coatta amministrativa di banche, il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 83 – deve essere risolto nel senso che, mentre il tribunale che ha dichiarato il fallimento attore in revocatoria resta competente a decidere, nelle forme ordinarie, circa l’inefficacia o meno dell’atto oggetto della domanda, le pronunzie consequenziali alla dichiarazione d’inefficacia spettano al tribunale competente per l’accertamento del passivo della procedura concorsuale convenuta;

che era infondata la tesi dell’appellante, secondo cui i pagamenti non erano revocabili essendo stati eseguiti da terzi debitori della cooperativa in forza di mandati irrevocabili all’incasso dalla stessa rilasciati alla banca ben oltre il periodo sospetto: infatti non si trattava di pagamenti spontanei, bensì di pagamenti coattivi ottenuti dalla banca perseguendo la cooperativa con procedure esecutive presso terzi suoi debitori e rinunciando ad avvalersi dei mandati;

che la scientia decoctionis era ricavabile da una serie di circostanze, quali, tra le altre, le stesse modalità del pagamento;

che la censura riguardante la condanna agli interessi sulle somme oggetto di revocatoria era inanimissibile perchè immotivata.

I commissari liquidatori della Sicilcassa hanno quindi proposto ricorso per cassazione per quattro motivi, cui la curatela fallimentare ha resistito con controricorso illustrato anche da memoria. Il Banco di Sicilia non ha svolto difese.
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 83 violazione di norme sulla competenza e vizio di motivazione. Si lamenta che la Corte d’appello abbia escluso l’improcedibilità della domanda, nonchè l’eccezione di incompetenza del tribunale che aveva dichiarato il fallimento attore, in applicazione di una giurisprudenza di legittimità formatasi con riguardo al fallimento e alla liquidazione coatta amministrativa in generale, e non con specifico riferimento alla liquidazione coatta amministrativa delle banche. Per quest’ultima vige infatti la disciplina speciale, nonchè successiva alla L. Fall., di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, il quale all’art. 83, comma 3, stabilisce che "contro la banca in liquidazione non può essere promossa nè proseguita alcuna azione" (fatte salve le opposizioni a stato passivo, le insinuazioni tardive di credito e le contestazioni sul bilancio finale di liquidazione, rendiconto finanziario e piano di riparto finale) e che "per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il Tribunale del luogo in cui la banca ha sede legale", quindi nella specie il Tribunale di Palermo.

1.1. – Il motivo è infondato.

1.1.1. – Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che, qualora il convenuto in revocatoria fallimentare sia dichiarato fallito nelle more del giudizio, quest’ultimo prosegue davanti al tribunale del pregresso fallimento, al quale il curatore ha proposto la domanda revocatoria, atteso che il conflitto ravvisabile tra L. Fall., art. 24, (secondo cui il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere delle azioni che ne derivano) e L. Fall., art. 52, (per il quale, aperto il fallimento, ogni credito deve essere accertato secondo le norme previste per l’insinuazione e la verificazione dello stato passivo) dev’essere risolto nel senso che, mentre il tribunale che ha dichiarato il fallimento del debitore che ha compiuto l’atto pregiudizievole ai creditori resta competente a decidere l’inefficacia (o meno) dell’atto, le pronunzie di pagamento o di restituzione, conseguenziali alla dichiarazione d’inefficacia, competono al tribunale che ha dichiarato il fallimento del terzo, secondo le modalità stabilite per l’accertamento del passivo e dei diritti dei terzi (Cass. 2746/1963). Il medesimo principio è stato poi ritenuto applicabile anche nel caso che il convenuto in revocatoria sia assoggettato a liquidazione coatta amministrativa, per il rinvio contenuto nella L. Fall., art. 201, comma 1, art. 52, comma 2. (Cass. 7583/1994).

I ricorrenti negano l’estensibilità di detto principio anche alla liquidazione coatta amministrativa di istituti di credito, ostandovi il richiamato art. 83, comma 3, T.U.B. cit.

1.1.2. – L’ostacolo, però, non sussite. Nulla, infatti, autorizza a ritenere che tale norma deroghi anche alla previsione di cui alla L. Fall., art. 24.

In realtà lo stesso art. 83, comma 3, cit., riproduce al suo interno, e precisamente fra le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo, il conflitto fra la L. Fall., art. 52 e art. 24 già individuato dalla giurisprudenza sopra richiamata e risolto come si è visto. Anche nel nell’art. 83 T.U.B., comma 3 invero, accanto alla previsione – analoga a quella dell’art. 52, cit. – di esclusività delle vie interne alla procedura di liquidazione per l’accertamento delle pretese nei confronti della liquidazione stessa, contenuta nel primo periodo, vi è la previsione – analoga a quella dell’art. 24, cit. – della esclusività del foro della procedura stessa per le azioni civili derivanti dalla liquidazione esercitate dal liquidatore.

Questo conflitto non viene risolto dall’art. 83, e comunque non viene risolto nel senso voluto dai ricorrenti. Basti pensare all’ipotesi in cui l’azione revocatoria fallimentare sia esercitata da una banca in liquidazione coatta amministrativa – davanti al tribunale della sua sede, ai sensi del secondo periodo dell’art. 83, comma 3, cit. – contro un’altra banca che, nelle more, venga a sua volta sottoposta alla medesima procedura. In tale ipotesi, disciplinata esclusivamente dall’art. 83, comma 3, cit., e per la quale dunque non può valere il criterio della prevalenza della norma speciale successiva, su cui fanno leva i ricorrenti, non si sarebbe in grado di indicare alcuna ragione per la quale la disposizione del primo periodo del comma in questione debba prevalere su quella del secondo.

Se, dunque, la nuova disposizione di legge non risolve diversamente il conflitto, resta valida la soluzione già indicata dalla giurisprudenza sopra richiamata.

Vanno aggiunte, per concludere sul punto, due ulteriori considerazioni. Anzitutto, che è priva di consistenza l’eccezione di illegittimità costituzionale della soluzione qui accolta, per violazione dell’art. 47 Cost., sollevata dai ricorrenti senza alcuna specificazione o motivazione. In secondo luogo, che sono del tutto inconferenti i richiami fatti dai medesimi ricorrenti a precedenti decisioni di questa Corte (Cass. 13374/1999, 15478/2000, 15825/2000) – peraltro stravolgendone il reale significato – riguardanti la procedura (ordinaria davanti al pretore del lavoro o speciale secondo il rito dell’accertamento del passivo fallimentare) da seguire per l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento intimato dall’imprenditore poi fallito: con riguardo all’impugnativa di licenziamento, infatti, non viene in considerazione il principio di cui alla L. Fall., art. 24 relativo alle azioni derivanti dal fallimento esercitate dal curatore, e dunque neppure il conflitto di cui si è detto sopra.

2. – Con il secondo motivo, denunciando violazione della L. Fall., art. 67, e vizio di motivazione, si ripropone la tesi della non revocabilità dei pagamenti in quanto derivanti da mandati irrevocabili all’incasso, rilasciati in epoca non sospetta, integranti sostanzialmente cessioni di credito.

2.1. – Il motivo è inammissibile perchè non viene censurata la ratio della decisione della Corte d’appello – della quale non si da nemmeno atto – secondo cui si trattava di pagamenti coattivi ottenuti dalla banca mediante procedure esecutive presso terzi e rinunziando ad avvalersi dei mandati all’incasso.

3. – Con il terzo motivo, denunciando nuovamente violazione della L. Fall., art. 67, e vizio di motivazione, si censura l’accertamento della sussistenza del requisito della scientia decoctionis.

3.1. – Il motivo è inammissibile, perchè i ricorrenti si limitano a contrapporre agli elementi indiziari valorizzati dalla Corte d’appello altri elementi – quali l’ottimistica relazione che accompagnava il bilancio sociale, pur deficitario, del 1990, e il fatturato per centinaia di milioni nei confronti dì enti pubblici che la cooperativa cedeva al sistema bancario – da essi ritenuti prevalenti, e dunque non superano la soglia della mera rivalutazione del materiale probatorio, ossia delle critiche di puro merito.

4. – Il quarto motivo, con cui si denuncia vizio di motivazione, riguarda la condanna agli interessi sulla somma da rimborsare. Si lamenta che la Corte d’appello non abbia considerato che potevano essere posti a carico della Sicilcassa soltanto gli interessi maturati sino alla data in cui la stessa fu sottoposta a liquidazione coatta amministrativa.

4.1. – Anche questo motivo è inammissibile, perchè non viene censurata la effettiva ratio della decisione della Corte d’appello sugli interessi, consistente nella inammissibilità del relativo motivo di gravame.

5. – Il ricorso va in conclusione respinto. La novità e complessità della questione posta con il primo motivo giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate fra le parti le spese processuali.

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