Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-07-2011) 09-08-2011, n. 31688 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- Con sentenza 26.1/9.2.2011 la Corte di Cassazione – sesta Sezione penale- annullava con rinvio l’ordinanza 25.10 2010 del tribunale di Roma che,in sede di appello ex art. 310, confermava l’ordinanza, datata 13.7.2010, del gip presso lo stesso tribunale di rigetto dell’istanza di revoca della misura cautelare in carcere nei confronti di V.W. indagato dei delitti p. e. dal D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73, 74 e 80.

-2- Il V. era stato ritenuto responsabile per aver ricevuto, nella sua qualità di soggetto addetto al deposito della documentazione per lo sdoganamento di bauli provenienti dal Sud- America, carichi di cocaina e, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, addetto anche al ritiro della merce ed al trasporto dello stupefacente, tramite un terzo auto – trasportatore tale P. R., anch’ egli indagato. La Corte di Cassazione aveva annullato la predetta ordinanza rilevando che il giudice di merito non aveva per nulla risposto ai rilievi difensivi, sintetizzabili come di seguito: a) l’indizio costituito dai collegamenti del prevenuto con il coindagato P.R. si era depotenziato una volta annullata l’ordinanza cautelare a carico di quest’ ultimo per il delitto di cui all’art. 74 Legge Stupefacenti, per la non gravità degli indizi; b) il V. non aveva alcuna autorizzazione al ritiro dei colli, ma solo aveva provveduto in tre occasioni al deposito della documentazione necessaria per il ritiro della merce senza aver potuto controllare il contenuto dei bauli; c) sempre il V. non aveva avuto cognizione della falsità dei documenti di identità dei destinatari della merce.

-3- In seguito all’annullamento con rinvio il tribunale di Roma, con ordinanza 18/30.5.2011, ribadiva il pregresso provvedimento del gip, datato 13.7.2010, rilevando che nelle tre occasioni in cui l’imputato ha prestato la sua attività per il ritiro della merce – il 9.6, l’8- 9 e il 7.12.2009- si era presentato, allegati alla delega per il ritiro dei bauli, con falsi documenti relativi ai destinatari della merce, tali F.F., per conto della società Disco Rosso", per le prime due spedizioni, e tale C., apponendo per conto di quest’ ultimo la sua firma per il ritiro della merce, F. e C. risultanti persone inesistenti. Ed ancora i giudici del rinvio sottolineavano la forza indiziante della circostanza relativa al versamento da parte dell’imputato della somma significativa di 625 Euro, operato per il ritardato ritiro di una spedizione precedente a quella del 9.6.2009. Ancora i giudici di merito rimarcavano il fatto della ostinata negazione del prevenuto sulla identità dei reali destinatari della merce, in specie con riferimento alle persone responsabili della società Disco Rosso. A fronte di tali risultanze i giudici del rinvio non hanno ritenuto rilevante il fatto che il coindagato P.R. fosse stato scarcerato per insufficienza di indizi, pur rilevando il suo collegamento con altri sodali della associazione e pur rimarcando il fatto della sua attività di trasportatore.

-4- Ricorre l’imputato avverso l’ordinanza 18/30.5.2011 denunciando l’omessa considerazione e motivazione sui punti già sottolineati dalla sentenza di rinvio, rimarcando il fatto che egli non aveva avuto alcun incarico per il ritiro delle merci, ma solo incarico a depositare la documentazione necessaria per l’effettivo ritiro da parte di altri, che non poteva rappresentarsi la falsità dei documenti presentati e relativi alle persone destinatane delle merci, la cui non conoscenza era giustificata dal fatto che egli effettuava mensilmente circa 300-400 operazioni per cui non poteva tenere a mente l’identità di coloro che lo incaricavano della presentazione dei documenti per lo sdoganamento delle merci provenienti dall’estero.

-5- Il ricorso va rigettato, tenuto conto che le carenze motivazionali avvertite dal giudice di legittimità sono state affrontate, bene o male sul piano delle valutazioni proprie dei giudici del fatto, ma comunque in modo tale da sfuggire alle critiche, peraltro non certo rivolte con i motivi di ricorso, di manifesta illogicità della motivazione giudiziale. Così la scarcerazione del coindagato P.R. non ha inciso più di tanto sulla coerenza e congruità del discorso giustificativo giudiziale a fronte della sottolineatura recisa di ulteriori circostanze per nulla considerate dai motivi di ricorso: il pervicace silenzio in merito agli effettivi destinatari dei bauli pieno zeppi di cocaina, la ignoranza della cui identità per ben tre spedizioni difficilmente è prospettabile a fronte poi del versamento della somma di Euro 625 – circostanza per nulla considerata nei motivi di ricorso – per consentire il ritiro ritardato della merce, la firma per conto del sedicente Ca., previa ancora una volta la esibizione di un documento fasullo, per il ritiro effettivo della merce. Un silenzio su circostanze così rilevanti ha un significato indiziario, sul piano del valore della probabilità, che deve trovare solo nel prosieguo del processo verifiche che valgano a sminuirne la serietà e gravità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 07-10-2011, n. 7802 Esclusioni dal concorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Avvertite le stesse parti circa la possibilità di definire il giudizio in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorrente ha chiesto l’annullamento della nota prot. n. MDGMIL120027449 del 24 gennaio 2011, a firma del Capo reparto, con cui si comunica la mancata ammissione del ricorrente al concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 4 guardiamarina in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo del genio navale della Marina Militare, indetto con decreto interdirigenziale n. 233/10 del 25 novembre 2010, ed, ove occorra ed in parte qua, del bando;

Considerato che il ricorrente contesta tale esclusione, motivata con il superamento del limite massimo di età di 34 anni prescritto dall’art. 2, comma 2, lett. b) numero 2) del bando, deducendo la violazione e falsa applicazione del bando e di legge, ed eccesso di potere sotto vari profili, osservando che alla data di scadenza del bando lo stesso non aveva ancora superato il trentaquattresimo anno di età, avendo 34 anni, 4 mesi circa e non avendo compiuto il trentacinquesimo anno, essendo nato il 9 agosto 1976;

Il Collegio, richiamando una recente sentenza (n. 4 del 4 gennaio 2011) di questa Sezione, ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto per le seguenti considerazioni.

Generalmente, in tema di requisiti per la partecipazione ai concorsi, allorquando la legge ricollega il verificarsi di determinati effetti (quali la perdita di un requisito di ammissione al concorso stesso) al compimento di una data età, essi decorrono dal giorno successivo a quello del genetliaco, sicchè il limite d’età fissato dalla norma deve intendersi superato quando ha inizio, dal giorno successivo al compimento, il relativo anno (Consiglio di Stato, sez. V, 14 settembre 2009, n. 4478).

Tuttavia, questo indirizzo interpretativo va seguito nei casi in cui sia chiaramente e puntualmente enunciato nel bando che gli anni considerati quale limite massimo di età del candidato per la partecipazione alla procedura selettiva siano effettivamente (e interamente) "compiuti".

La medesima regola ermeneutica non può trovare sicura e immediata applicazione nei diversi casi in cui, invece, il bando di concorso faccia riferimento, semplicemente, ad un determinato numero di anni, senza spiegare che tale età deve essere totalmente "compiuta".

In tali casi, infatti, il limite massimo di età, riferito ad un determinato numero di anni, può essere inteso in senso diverso.

Al fine di evitare equivoci, è preferibile fare riferimento ad un determinato numero di anni "compiuti". Questa precisa formula linguistica è utilizzata, fra l’altro, proprio dalla normativa generale tradizionale, che collega effetti giuridici a determinate età: si veda, per esempio, l’articolo 2 del codice civile, secondo cui la "maggiore età" (e la conseguente capacità di agire) "è fissata al compimento del diciottesimo anno". Evidentemente, la norma avrebbe avuto un ben diverso significato qualora fosse stata utilizzata un’altra formula, quale, per ipotesi, la seguente: "la maggiore età è fissata dopo i 18 anni di età" (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 5 marzo 2009, n. 1284).

Nella fattispecie è la stessa disposizione evocata dall’Amministrazione a sostegno del provvedimento di esclusione che depone a favore della tesi di parte ricorrente in quanto l’art.2, secondo comma, lettera b) n. 2 del bando di concorso stabilisce quale requisito di partecipazione non aver superato il 34° anno di età per gli appartenenti alle categorie di cui al precedente comma 1, lettere a) d) ed e), tra cui va ricompreso il ricorrente.

Nel caso di specie non rilevano, per computare l’età, le frazioni di anni calcolate in giorni o in mesi, e, quindi, dopo il trentaquattresimo compleanno l’interessato ha ancora un’età di 34 anni e la conserva fino al momento in cui "compie" 35 anni. Solo a partire da tale data, infatti, l’interessato acquista un’età pari a 35 anni: superiore a quella di 34 (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 26 maggio 2004, n. 10169).

Tale lettura del bando di concorso risulta, peraltro, in linea con il significato che, normalmente, si attribuisce agli anni di età nello stesso linguaggio comune: nessuno, infatti, dubita che una persona abbia 34 anni, fino al compimento del suo 35° compleanno.

In ogni caso, è evidente che la descritta formulazione del bando era idonea a creare un fondato affidamento in capo ai candidati di età compresa tra i 34 e i 35 anni compiuti. Pertanto, l’Amministrazione avrebbe dovuto applicare il principio che impone di privilegiare, tra le possibili interpretazioni di clausole non univoche, quella che permette la più ampia partecipazione alla selezione, e, nella specie, individuare il superamento dell’anno massimo prescritto (alla data del 6 gennaio 2011) nell’avvenuto compimento del successivo, ritenendo, per l’effetto, rituale la partecipazione alla procedura del ricorrente che versava nelle condizioni indicate.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di esclusione del ricorrente dal concorso.

Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione del ricorrente dal concorso.

Condanna l’Amministrazione resistente a corrispondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 02-11-2011, n. 8392 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

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Svolgimento del processo

Premesso che, a seguito del ricorso ex lege n. 89/2001 per violazione del termine di ragionevole durata del procedimento, la Corte di Appello di Roma, con decreto reso in Camera di Consiglio il 9 marzo 2009 e depositato il 27 novembre 2009, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento delle somme sopra indicate, soggiunge il ricorrente che tale provvedimento, non impugnato, ha acquisito autorità ed efficacia di res judicata.

Ancorchè debitamente notificato ai sensi dell’art. 1 del d.l. 669/1996 convertito in legge 30/1997, l’Amministrazione intimata ha omesso alcun adempimento al giudicato come sopra formatosi.

Sostiene il ricorrente la sussistenza dei presupposti per l’esperibilità del ricorso per l’ottemperanza; e chiede, pertanto, che l’adito organo di giustizia, in accoglimento del proposto mezzo di tutela, ordini al Ministero della Giustizia di adottare gli atti necessari per la piena e conforme esecuzione del giudicato formatosi sul suindicato decreto emesso dalla Corte di Appello di Roma; e, in particolare:

– dichiari l’inottemperanza del Ministero della Giustizia al giudicato formatosi sul predetto decreto della Corte di Appello di Roma;

– assegni un termine di trenta giorni al predetto Ministero per disporre il pagamento in favore del ricorrente medesimo – procuratore distrattario nel giudizio camerale di cui alla legge 89/2001 – della somma complessiva di Euro di Euro 995,60 (onorari liquidati Euro 550,00; competenze liquidate Euro 350,00; rimborso spese forfettarie Euro 50,00; CPA Euro 15,00, I.V.A. Euro 78,00; a detrarre ritenuta d’acconto 20% pari ad Euro 190,00), nonché delle spese successive propedeutiche per il rilascio dell’attestazione passaggio in giudicato del decreto, necessario presupposto di proponibilità e procedibilità nel giudizio di ottemperanza, e delle spese di notifica, tutte quantificate in Euro 82,00 (marche da bollo n. 6 x 10,62; marca da bollo n. 1 da Euro 7,08 + spese di notifica Euro 5,60 x 2); oltre ad interessi fino al soddisfo secondo le modalità previste dal titolo esecutivo e come quantifìcato nei rispettivi atti di precetto;

– nomini fin da ora, per il caso di perdurante inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.

L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla Camera di Consiglio del 12 ottobre 2011.

Motivi della decisione

Constatata la ritualità del gravame e la fondatezza della pretesa con esso fatta valere in giudizio dalla parte ricorrente – atteso che, sulla base delle depositate evidenze documentali il decreto indicato in narrativa non risulta, allo stato, aver ricevuto esecuzione – non può esimersi l’adito giudice amministrativo dal disporre l’accoglimento del mezzo di tutela all’esame.

Dispone per l’effetto la Sezione che il Ministero della Giustizia, nella persona del Ministro p.t., provveda a dare piena ed integrale esecuzione al decreto precedentemente indicato e reso dalla Corte d’Appello di Roma; e, per l’effetto, provveda alla corresponsione degli importi dettagliati in narrativa in favore dell’odierno ricorrente.

Ove a tanto la suindicata Autorità ministeriale non provveda entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente decisione, i relativi adempimenti verranno posti in essere, nella qualità di Commissario ad acta, dal Direttore Generale p.t. della Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani del Ministero della Giustizia (personalmente o a mezzo di dirigente dal medesimo designato), entro il successivo termine di giorni 60 (sessanta).

È, invece, preclusa ogni determinazione in esito alla richiesta, dal procuratore di parte ricorrente verbalmente formulata all’odierna Camera di Consiglio, concernente l’applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cpa, atteso che la relativa richiesta si rivela inammissibile in ragione dell’omessa attivazione del necessario contraddittorio processuale.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, così dispone:

– ORDINA al Ministero della Giustizia, nella persona del Ministro p.t., di dare piena ed integrale esecuzione al decreto precedentemente indicato, provvedendo alla corresponsione degli importi come sopra specificati;

– DISPONE che, ove l’Amministrazione non ottemperi a quanto sopra indicato entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, a tanto provveda, nella qualità di Commissario ad acta, il Direttore Generale p.t. della Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani del Ministero della Giustizia; al quale, personalmente o a mezzo di dirigente dal medesimo designato, è demandato il compimento degli adempimenti di cui sopra nell’ulteriore termine di giorni 60 (sessanta);

– CONDANNA il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., al pagamento delle spese della presente procedura, per complessivi Euro 500,00 (euro cinquecento/00), in favore del ricorrente.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 22-06-2011) 19-10-2011, n. 37903

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 24-1-2011 il Tribunale di Palermo – Sez. Riesame – rigettava l’appello proposto dal difensore di D.T. R., avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale, in data 15 dicembre 2010, ed a scioglimento della riserva formulata all’udienza camerale, in data 24 gennaio 2011,con la quale il Collegio aveva rigettato istanza proposta dall’imputata ai fini della restituzione di beni.

Nella specie il Tribunale aveva rigettato la richiesta di restituzione evidenziando che non risultava dimostrata dagli istanti l’appartenenza dei beni, che erano stati peraltro oggetto di confisca nella sentenza emessa nel giudizio di primo grado.

Innanzi al Tribunale – Sez. Riesame la difesa aveva reiterato la richiesta di restituzione, rilevando che non risultava dimostrata la relazione tra i beni in sequestro e i reati per i quali era intervenuta la sentenza, evidenziando altresì l’assenza delle esigenze probatorie.

Il Tribunale del Riesame aveva rigettato l’appello avverso detta ordinanza, rilevando che in data 21 gennaio 2010 il Tribunale aveva emesso sentenza di condanna a carico degli imputati ed aveva disposto la confisca dei beni in sequestro, tra i quali quelli oggetto della istanza di restituzione.

Rilevava altresì che secondo giurisprudenza (ordinanza di questa Corte – Sez. 5^, 21-6-2005) era preclusa la restituzione di beni sottoposti al sequestro probatorio, se tali beni erano assoggettabili a confisca.

Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo la omessa motivazione in relazione alla censura di illegittimo mantenimento del vincolo del sequestro, essendo venute meno le esigenze probatorie.

2 Inoltre deduceva la violazione dell’art. 324 c.p.p., comma 7 e art. 257 c.p.p. e art. 240 c.p..

A riguardo rilevava che i beni sequestrati erano stati sottoposti al vincolo cautelare in occasione dell’arresto di L.P.S., e che erano oggetti per i quali non ricorrevano esigenze probatorie, non trattandosi di cose pertinenti al reato ovvero di corpi di reato – il ricorso deve ritenersi privo di fondamento.

Invero, nella specie la difesa ricorrente deduce la violazione dell’art. 324 c.p.p., comma 7 e art. 257 c.p.p. nonchè art. 240 c.p. sulla base del presupposto della appartenenza dei beni sottoposti a sequestro e successivamente confiscati, a D.T.R., beni sequestrati in occasione dell’arresto di L.P.S., che si assumono avulsi dal rapporto di pertinenza ai reati ascritti al prevenuto, onde sarebbero state assenti le esigenze cautelari che legittimavano il sequestro e i presupposti della misura di sicurezza prevista dall’art. 240 c.p..

Tali assunti, tuttavia, non risultano essere stati dimostrati innanzi ai giudici di merito, non essendo stata accertata la titolarità dei beni caduti in sequestro all’atto dell’arresto del L.P. (il quale a sua volta ne aveva chiesto la restituzione, come si evince dal provvedimento del Tribunale in data 18-12-2010, di rigetto della istanza proposta nell’interesse di L.P.C. e D.T. R..

Pertanto, le argomentazioni difensive restano in questa sede prive di sostegno addotto dal ricorrente difensore, che non richiama documentazione attestante la legittima titolarità e la legittima provenienza dei beni di cui avanza richiesta di restituzione.

Diversamente resta avulsa da vizi di legittimità la confisca disposta dal Tribunale, che è misura prevista per legge, in relazione ai beni sequestrati a carico dell’imputato, che sia soggetto a condanna per i reati ascrittigli.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONE QUINTA PENALE, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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