Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 05-05-2010) 01-07-2010, n. 24803 ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 17.12.2008 la Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia di primo grado resa in esito a rito abbreviato, così statuiva in ordine alle posizioni che ancora interessano in questa sede di legittimità:

– B.N.A. – colpevole del reato di cui al capo A della rubrica e così condannato, in concorso di generiche equivalenti, alla pena di anni 3 di reclusione;

– C.J. – colpevole dei reati di cui ai capi A, O, Q, BB, CC, FF, e così condannato, in concorso di generiche equivalenti e ritenuta la continuazione, alla pena di anni 6, mesi 9 e giorni 10 di reclusione, di cui anni 3 condonati ex L. n. 241 del 2006;

– I.S. – colpevole dei reati di cui ai capi A, D, E, O, Q, e così condannato, ritenuta la continuazione, alla pena di anni 6, mesi 9 e giorni 10 di reclusione, di cui anni 3 condonati ex L. n. 241 del 2006;

– E.A. – colpevole dei reati di cui ai capi A, N, BB, CC, e così condannato, in concorso di generiche equivalenti e ritenuta la continuazione, alla pena di anni 6 e mesi 10 di reclusione, di cui anni 3 condonati ex L. n. 241 del 2006;

– O.I. – colpevole dei reati di cui A, N, EE, e così condannato, in concorso di generiche prevalenti e, per la collaborazione, dell’attenuante ex L. n. 203 del 1991, art. 8, ritenuta la continuazione, alla pena di anni 3, mesi 9 e giorni 10 di reclusione, di cui mesi 8 condonati ex L. n. 241 del 2006;

– T.N. – colpevole dei reati di cui ai capi A, F, G, H, O, Q, T, U, BB, CC, e così condannato, in concorso di generiche prevalenti e ritenuta la continuazione, alla pena di anni 5, mesi 6 e giorni 20 di reclusione, di cui anni 3 condonati ex L. n. 241 del 2006;

– I.N. – colpevole dei reati di cui ai capi A, B, K, N, R, S (esclusa a la contestata ricettazione), V, W, X, Y, BB, CC, GG, e così condannato, in concorso di generiche equivalenti e ritenuta la continuazione, alla pena di anni 8 e mesi 11 di reclusione, di cui anni 2 e mesi 11 condonati ex L. n. 241 del 2006.

I predetti imputati venivano anche condannati alle pene accessorie di legge.

L’ I. veniva condannato altresì al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile U.P., parte lesa del tentato omicidio di cui sub B. 1.1 – Il processo ha riguardato associazioni tra nigeriani emigrati in Italia e fatti specifici riconducibili a quel contesto. Il filone investigativo riversato nel presente contenitore processuale ha riguardato molti imputati, sette dei quali ricorrono ora a questa Corte di legittimità. A) – L’anzidetta sentenza affronta dapprima il reato associativo contestato a tutti gli imputati nella forma e nei termini di cui all’art. 416 bis c.p. (capo A di entrambi i procedimenti riuniti); sintetizzando ampiamente, si tratta di società originate tra gli studenti universitari del Paese d’origine, trasformatesi poi in società segrete e quindi trasferite in vari Paesi europei, tra cui l’Italia, in connessione al fenomeno dell’emigrazione. In particolare si rilevava – sulla base anche di numerose e conformi deposizioni – la sussistenza di due similari associazioni operanti nella zona di competenza, la "(OMISSIS)" (cui partecipava, tra gli odierni ricorrenti, il B.N.A.) e la "(OMISSIS)" (cui partecipavano gli altri ricorrenti).

Trattavasi di organizzazioni strutturate, con vincolo segreto, collegate alla casa madre in (OMISSIS), connotate dall’aggressività e dalla prevaricazione, pronte ad intervenire in forme violente in favore degli associati o contro chi non intendesse subire le imposizioni; il potere di intimidazione si estendeva anche ai familiari dei soggetti passivi residenti in (OMISSIS); l’associazione disponeva di armi, sia bianche che da fuoco; si doveva riscontrare così anche diffusa e radicata omertà. Era pacifica -continuava la sentenza torinese – la finalità di commettere un indeterminato numero di delitti specie violenti per affermare siffatta supremazia, mentre si evidenziavano anche ulteriori finalità, specie quella di accentrare il lucro economico dalle attività svolte dai connazionali, quali la prostituzione e la droga, o la percezione di somme quali dovute contribuzioni. Tanto rilevato (sulla base di dichiarazioni di componenti della comunità nigeriana, di qualche ammissione di imputati, di esiti delle intercettazioni, di servizi di polizia, ecc.) riteneva dunque anche il giudice di secondo grado – così respingendo le relative doglianze degli imputati appellanti- che le associazioni in parola ("(OMISSIS)" e "(OMISSIS)") costituissero associazioni per delinquere di stampo mafioso, possedendo esse tutte le caratteristiche che l’art. 416 bis c.p. richiede per tale particolare forma criminosa da ritenere non riconducibile solo alle storiche e già note consorterie operanti nel territorio italiano (che in tal senso costituiscono solo un archetipo normativo). Passava poi la sentenza ad esaminare le posizioni dei singoli imputati in relazione alla contestata partecipazione associativa, indicando per ognuno le fonti di prova che giustificavano il convincimento di consapevole intraneità al gruppo criminale (tra cui, per quel che qui interessa, la confessione dell’ E. di avere avuto l’iniziazione nel 2004).

B) – L’impugnata sentenza esamina poi i singoli reati specifici contestati agli imputati, oggetto dell’appello. Qui saranno ovviamente ricordati, in assoluta sintesi, solo i fatti che interessano gli odierni ricorrenti.

– Capo B (v. ff. 43 e segg.) : (per il connesso capo C è stata dichiarata la maturata prescrizione) tentato omicidio di U.P. e O.A. commesso il (OMISSIS) davanti alla discoteca (OMISSIS); il folto gruppo di aggressori, tra cui è riconosciuto l’ I., intendeva punire l’ U. (ora parte civile) che si era rifiutato di assoggettarsi; l’ O. era intervenuto a difesa dell’ U.; entrambi venivano colpiti con armi da punta e taglio e con bottiglie rotte, cagionando gravi lesioni potenzialmente mortali;

– Capi D ed E (v. ff. 49 e segg.) : ferimento di tale Og. e connesso porto ingiustificato di coltello, fatti del (OMISSIS), fuori del negozio (OMISSIS) della vittima. L’imputato I. (che era con altri due) è riconosciuto dalla vittima e raggiunto da altre prove confluenti, tra cui intercettazioni: l’ Og., già oggetto di minacce, è punito con l’aggressione cruenta per punizione decisa da membri dell’organizzazione per precedenti contrasti;

– Capi F, G e H (v. ff. 51 e segg.) : rapina e ferimento ai danni di tali Ob. ed E., e connesso porto ingiustificato di coltello, fatti del (OMISSIS), nei pressi della discoteca (OMISSIS).

L’imputato T.N. è raggiunto dalle dichiarazioni delle parti lese che l’hanno riconosciuto e dall’esito di intercettazioni;

– Capo K (v. ff. 54 e segg.): detenzione illegale di una pistola, accertato il (OMISSIS) ed è connessa ai fatti di cui ai precedenti capi. L’imputato I. è raggiunti dal tenore di una non equivoca conversazione telefonica nella quale assumeva di detenere una pistola;

– Capo N (v. ff. 55 e segg.): tentata rapina ad un corriere porta valori, il (OMISSIS).

Gli imputati O., I. e E. sono raggiunti dalle intercettazioni telefoniche e da servizi di polizia. L’ O. non aveva contestato la sua responsabilità per questo fatto;

– Capi O e Q (v. ff. 57 e segg.) : tentato omicidio di O.J.P. e connesso reato di porto ingiustificato di armi bianche (assoluzione per il reato sub P). Si tratta dell’aggressione compiuta da un gruppo di nigeriani il (OMISSIS), ancora alla discoteca (OMISSIS), per la quale gli imputati C., T. ed I. sono raggiunti dai riconoscimenti della parte lesa, dagli esiti delle intercettazioni, da alcune deposizioni, e dalle riduttive ammissioni dei predetti imputati sia pur negazione di responsabilità;

– Capo R (v. f, 63 e segg.): utilizzo fraudolento di carte di credito addebitato all’ I. (assoluzione per la ricettazione di cui al capo S) in concorso; prove consistenti in numerose telefonate nelle quali si ammette l’uso illecito delle carte non proprie;

– Capi T ed U (v. ff. 66 e segg.) incendi di un negozio e di un’autovettura, entrambi di nigeriani, la notte sul (OMISSIS), commessi a scopo punitivo, ascritti all’imputato T. sulla base di numerose eloquenti telefonate e della stessa ammissione del predetto, sia pure limitata all’incendio del negozio;

– Capi V, W, X, Y (v. ff. 68 e segg.) rapina ai danni di Os.Os., lesioni ai danni dello stesso e detenzione e porto illegale di un’arma comune da sparo, nonchè danneggiamento dell’auto del predetto, data alle fiamme, in (OMISSIS); l’imputato I. è raggiunto dal riconoscimento ad opera della vittima corroborato da esiti di intercettazioni e da dati di generica;

– Capi BB e CC (v. ff. 70 e segg.) tentato omicidio di J.J. e connesso reato di porto ingiustificato di armi bianche, in Torino il (OMISSIS); trattasi dell’esecuzione da parte degli (OMISSIS) della presa decisione di colpire uno degli (OMISSIS) posta in essere da un numeroso gruppo tra cui gli imputati I., T., E. e C.; la responsabilità di costoro è basata sul riconoscimento ad opera della vittima, sulle intercettazioni telefoniche e sulle dichiarazioni ammissorie in fatto da parte di I. e di T. (quest’ultimo sulla riunione deliberativa).

Anche il C. non aveva contestato la responsabilità in fatto;

– Capo EE (v. ff. 77 e segg.) detenzione di cocaina addebitata a Os.Ir., sulla base di intercettazioni (l’imputato d’accordo con un maresciallo dei Carabinieri organizzò un trasporto di 66 gr. di cocaina);

– Capo FF (v. f. 79) : resistenza e lesioni a P.U. commessa da C. al momento del suo arresto, in (OMISSIS);

– Capo GG (v. ff. 79 e segg.): varie false dichiarazioni sulla propria identità commesse da I..

2. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per Cassazione i seguenti imputati che motivavano i rispettivi gravami deducendo:

2.1 – B.N.A.: carenza di motivazione in ordine al reato associativo di tipo mafioso, mancandone i requisiti (in particolare la prevaricazione a fini specifici) essendo invece irrilevante la segretezza; difetto della disponibilità di armi.

2.2 – C.J.: a) non era configurabile il reato associativo di tipo mafioso, trattandosi di un fenomeno associativo (di matrice latinoamericana) ai soli fini della difesa di una minoranza;

b) carenza di motivazione in ordine ai fatti specifici di cui ai capi O), Q), BB) e CC); egli aveva partecipato genericamente ad un’aggressione senza volontà di concorrere nel tentato omicidio.

2.3 – I.S.: a) quanto al reato sub A, difetto di motivazione per avere la Corte territoriale ripetuto pedissequamente le argomentazioni della prima sentenza senza prendere in considerazione le varie deduzioni difensive sul punto; in particolare egli aveva ben spiegato di essere solo genericamente a conoscenza della realtà del gruppo segreto, ma dall’esterno e di non averne mai fatto parte; in tal senso le prove raccolte confortano tale suo assunto; i fatti specifici ascritti confermano una sua partecipazione occasionale e non da intraneo; b) quanto al capo D, inidonea e superficiale analisi della vicenda, specie in funzione della dedotta legittima difesa; c) quanto al capo O, le dichiarazioni del gestore della discoteca e le conversazioni intercettate avrebbero dovuto convincere dell’estraneità di esso ricorrente all’accoltellamento dell’ Om., le cui dichiarazioni a suo carico devono essere frutto di un equivoco perchè non trovano riscontro in altri deposti dei presenti; d) insufficienza di motivazione in ordine al diniego delle chieste generiche, nonostante l’atteggiamento collaborativo ed una posizione complessiva meno pesante di coimputati con maggior carico di condanne o con posizione di certo più rilevante all’interno dell’organizzazione; e) doversi dichiarare la maturata estinzione per prescrizione del reato di cui al capo E. 2.4 – E.A.: a) difetto di motivazione in ordine al reato associativo, sul quale non sono state esaminate le deduzioni difensive circa le difformità tra le associazioni mafiose allignate in Italia ed il gruppo nigeriano ispirato a diverse logiche; b) difetto di motivazione in ordine al reato sub BB. 2.5 – Os.Ir.: a) errata qualificazione dell’associazione in questione quale associazione di stampo mafioso, diversa essendo per nascita, natura ed evoluzione; si tratta piuttosto di associazione segreta assimilabile, in (OMISSIS), a quelle di tipo massonico; la Commissione parlamentare antimafia, che aveva indagato il fenomeno della mafia nigeriana in Italia nel 1996, non ne fa più cenno nella relazione del 2006; le finalità di carattere economico non sono sufficienti a qualificare il reato; fatti di intimidazione sono legati ad episodi singoli e non all’associazione in quanto tale; non era emerso un contesto omertoso; le rivalità interne erano dovute principalmente alle diversità etniche di origine; ciò non consentiva di ritenere integrata la consapevole partecipazione all’associazione in generale; b) mancata assoluzione per il reato in materia di droga di cui sub EE, essendo stato richiesto da un carabiniere e comunque ritenendo soggettivamente di agire lecitamente.

2.6 – T.N.: a) quanto al capo A, l’estensione della punibilità ex art. 416 bis c.p. alle associazioni anche straniere, introdotta con L. n. 125 del 2008, imponeva di ritenere l’efficacia innovativa della riforma, aspetto erroneamente negato dalla sentenza impugnata; b) quanto ai reati sub F, G, H: inaffidabilità delle deposizioni, non coerenti, dei testi Ob. ed E., con motivazione incongrua sul punto; c) quanto ai capi BB e CC : carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla riunione deliberativa alla quale esso imputato aveva ammesso di essere stato presente senza però essere rimasto coinvolto nella votazione finale; d) carenza di motivazione in ordine al diniego della diminuente specifica ex L. n. 203 del 1991, art. 8, nonostante l’apporto conoscitivi fornito.

2.7 – I.N.: a) inutilizzabilità delle dichiarazioni del giornalista U.C. e del pastore pentecostale Og.Jo. che non riferiscono la fonte delle proprie notizie; b) insussistenza di un’associazione a delinquere di stampo mafioso, per difetto dei requisiti dell’omertà e dei fini illeciti da conseguire; mancata risposta alle deduzioni difensive in proposito; c) insussistenza dell’aggravante della dotazione di armi, insufficienza della motivazione sul punto; d) insussistenza di elementi d’accusa in ordine al duplice tentato omicidio di cui al capo B; insufficiente motivazione sul punto; e) omessa motivazione in ordine alla derubricazione di tale reato in lesioni, avendo egli partecipato solo alla prima fase (pugno) ed essendosi subito dopo allontanato.

Motivi della decisione

3. I ricorsi, tutti infondati, devono essere rigettati con ogni dovuta conseguenza di legge.

3.1 – Per ragioni di opportunità vanno esaminati i vari motivi di ricorso, attinenti i profili oggettivi e soggettivi del reato associativo, siccome comuni agli imputati.

Deve dapprima essere affrontato il tema della configurabilità oggettiva della contestata -e dai giudici di merito ritenuta- associazione per delinquere di stampo mafioso, tema proposto da tutti i ricorrenti (ad eccezione dello I.). Tutte le deduzioni in tal senso avanzate sono infondate.

In primo luogo deve essere confermata, in quanto largamente confortata dalle acquisizioni probatorie, l’affermazione della Corte territoriale (che sul punto convalidava quella resa in prime cure) in merito alla riscontrata sussistenza degli elementi qualificanti il reato in parola. Ed invero non è contestabile il giudizio in fatto che i due gruppi oggetto di indagine -"(OMISSIS)" ed "(OMISSIS)"- si caratterizzassero, per la loro struttura e nelle modalità operative, in maniera corrispondente ai requisiti previsti dall’art. 416 bis c.p., (sul punto si rimanda a quanto illustrato a ff. 21 e segg. della sentenza impugnata, sopra sintetizzato al 1.1.A):

– forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo; -condizione di assoggettamento ed omertà che ne consegue; – gestione e controllo delle attività economiche; – il tutto commettendo delitti finalizzati agli intenti comuni, in particolare diretti a conservare e rafforzare l’imposto predominio socio-territoriale (ambientale) e, con ciò, la vitalità dell’associazione stessa.

La concreta ricorrenza, per quanto riguarda le associazioni in esame, di elementi in fatto tali da sostenere le ridette qualifiche, non è discutibile in questa sede, trattandosi di motivazione logica e coerente alle risultanze tutte di causa, peraltro largamente riscontrabili nel complesso dei fatti oggetto di indagine.

Non c’è dubbio poi – venendo ora all’ulteriore profilo dedotto – che il reato di cui all’art. 416 bis c.p. possa essere commesso anche da partecipi ad associazioni criminali, anche a matrice non locale, diverse da quella storicamente inverata in una regione d’Italia (che ne costituisce solo il prototipo). Premesso che non è in discussione l’impero della legge penale nell’ambito del territorio dello Stato, è errata la prospettazione difensiva secondo cui l’art. 416 bis c.p. potrebbe essere applicato solo alle associazioni mafiose quali conosciute in un determinato, e limitato, ambito storico-geografico.

In tal senso basterà riflettere come il reato, fin dalla sua introduzione nell’ordinamento penalistico, con la L. 13 settembre 1982, n. 646, sia stato concepito – e soprattutto normativamente caratterizzato – in funzione di "un’associazione di tipo mafioso" (v. comma 1 art. in parola), a sottolineare che la mafia storica siciliana era solo il tipo (o l’archetipo) di un reato chiaramente e decisamente applicabile ad ogni associazione delinquenziale che ne riproducesse le caratteristiche strutturali essenziali. Il dato è ribadito in modo quanto mai chiaro dal fondamentale comma 3 che, proprio nel delineare le indefettibili caratteristiche strutturali che l’associazione deve possedere, qualifica ancora l’associazione punibile ex art. 416 bis c.p. come di tipo mafioso. Ed infine, fin dall’introduzione della norma (che ha avuto successivi rimaneggiamenti, per lo più indotti da spinte contingenti), l’art. 416 bis c.p., u.c., prevede che il reato valga anche nei confronti della camorra e delle altre associazioni comunque localmente denominate, a fugare dubbi analoghi a quelli qui riproposti dalle difese. Si tratta di tecnica legislativa discutibile (ed infatti ampiamente criticata in dottrina), ma di non equivoco significato sostanziale complessivo. Quanto qui si sostiene è stato già acquisito nella giurisprudenza di questa Corte che ha, invero, legittimato l’applicazione del reato in esame ad associazioni di tipo mafioso diverse da quelle storiche italiane, anche a matrice straniera (cfr. Cass. Pen. Sez. 6, n. 35914 in data 30.05.2001, Rv. 221245, Hsiang Khe e altri). L’esame di tale indirizzo giurisprudenziale, che precede la novella di cui alla L. 24 luglio 2008, n. 125 (che ha introdotto l’inciso "anche straniere" all’art. 416 bis c.p., u.c.), porta a concludere che tale ultimo intervento legislativo ha semplicemente inteso adeguare la normativa al dato giurisprudenziale già acquisito, al fine di chiarirla, non certo introdurre un elemento di novità di carattere ampliativo. In conclusione, sul punto, deve essere pertanto respinta quella tesi difensiva che, sul rilievo trattarsi nella fattispecie di fatti precedenti alla citata L. n. 125 del 2008, richiede assoluzione per presunta non punibilità dei fatti stessi al momento della loro realizzazione storica (l’imputazione sub A è formulata con contestazione aperta, da ritenere chiusa con la sentenza di primo grado emessa il 09.10.2007). Infine, a conclusiva conferma degli assunti qui elaborati, deve essere ricordato come nella specifica vicenda -e dunque con la forza del caso specifico- già questa Corte (peraltro significativamente in epoca precedente alla ridetta L. n. 125 del 2008) ebbe a respingere il ricorso dell’imputato Os.Ir., odierno ricorrente, contro la pronuncia del Tribunale del riesame di Torino in tema di custodia cautelare: egli contestava proprio, tra l’altro, la configurabilità del reato ex art. 416 bis c.p. rispetto ad un’associazione (quella denominata "(OMISSIS)") di matrice straniera e diversa da quelle italiane storicamente mafiose, ricevendo rigetto e dunque risposta di convalida alla prospettazione accusatoria (cfr. Cass. Pen. Sez. 5, n. 28894 in data 27.02.2007, ric. Os.Ir.).

Vanno altresì respinti tutti i motivi dei ricorsi che contestano profili motivazionali che attingono aspetti, anche strutturali, delle due associazioni in parola, in particolare quelli che intendono negare l’omertà e la prevaricazione, ovvero la segretezza e l’accaparramento economico. Trattasi di questioni già avanzate nelle sedi di merito e già respinte con argomentazioni logiche e coerenti che devono essere qui convalidate. In proposito risulta illuminante rifarsi alle specifiche dichiarazioni dello I. che ha apportato conoscenze davvero qualificanti in relazione ai riti di iniziazione, alle violenze di verifica, al giuramento, al vincolo di segretezza, alle gerarchie, ai ruoli assegnati. Anche le deduzioni difensive in merito all’aggravante della dotazione di armi devono cedere a fronte degli specifici accertamenti trasfusi nelle decisioni dei giudici del merito (v. a f. 34 della sentenza impugnata), come emerge dai vari fatti violenti, dalle dichiarazioni di alcuni imputati e dalle effettuate intercettazioni. Altrettanto è a dire in ordine al profilo degli accaparramenti economici (si va dalle taglie imposte ai negozi, alle imposizioni in ambito di stupefacenti e prostituzione, fino a vere proprie contribuzioni). E’ di tutta evidenza, quindi, l’ingiustificata riduttività di quelle affermazioni difensive che intendono ricondurre le indagate associazioni criminali nigeriane di tipo mafioso, operanti in Italia, a semplici gruppi di difesa delle minoranze ovvero a conventincole di tipo massonico. La difesa dell’ O. si riporta agli esiti delle Commissioni parlamentari che hanno indagato i fenomeni mafiosi rilevando come la relazione del 2006, a differenza di quella del 1996, non parli più del fenomeno della mafia nigeriana in Italia. Il dato, in sè, non è significativo, posto che il periodo di riferimento nella presente, concreta vicenda sia il periodo 2003-2007, mentre il riscontro di carattere sostanziale che si ha nella relazione precedente è – di contro- di non secondaria rilevanza.

Nessuno degli odierni ricorrenti (eccetto lo I.), che tanto insistono sulla mancanza di caratteristiche mafiose delle associazioni in parola, contesta il proprio inserimento, e dunque la partecipazione attiva, del resto ampiamente dimostrata in sede di merito.

Le doglianze dello I. (che è stato prodigo di notizie sulle associazioni in questione, e che invece contesta il proprio soggettivo inserimento) non hanno pregio e comunque, attenendo ad accertamenti in fatto, non hanno spazio in questa sede di legittimità. Va ricordato, invero, come lo I. sia raggiunto in tal senso dalle dichiarazioni di vari soggetti (sei) e da intercettazioni, sia partecipe di alcuni reati-fine di particolare rilevanza (in quanto espressione proprio della mafiosità del gruppo; vendetta contro avversari), sia stato riconosciuto dall’ Id., sia portatore di conoscenze interne (v. la sentenza impugnata alle pgg. 36-37). Il suo gravame non considera, all’evidenza, i vari livelli di inserimento. Esso va dunque respinto.

In definitiva, devono essere respinti tutti i motivi di ricorso, su profili oggettivi e soggettivi, in ordine al reato associativo.

3.2 – Sono prive di pregio tutte le ulteriori deduzioni dei ricorrenti in merito a tutti gli altri reati riconosciuti ai vari imputati (dovendosi ricordare come il B. sia stato condannato solo per il reato associativo, sopra già esaminato).

3.2.1 – Il C. denuncia la condanna per i reati specifici sub O), Q), BB), CC) -non quello sub FF)- censurando la motivazione dei giudici di merito in modo assolutamente generico quanto apodittico (prospettando in modo vago ed autoreferenziale una sua minore e poco consapevole partecipazione). Si tratta di due tentati omicidi sui quali – di contro – è ampio e concludente il coacervo probatorio (come sopra sintetizzato) secondo le logiche e coerenti motivazioni dei giudici di merito: riconoscimenti ed intercettazioni in particolare ed alcune dichiarazioni ammissorie. La logica dell’aggressione di gruppo, inserita nelle dinamiche associative (cui anche il C. partecipava), e le modalità esecutive escludono in radice la ora prospettata minore consapevolezza dell’intento maggiore (attentare alla vita delle parti lese). Tali deduzioni, peraltro inammissibilmente in fatto, sono dunque in sè improponibili.

3.2.2 – Lo I. propone ricorso per i reati di cui ai capi D) ed O) prospettando, anch’egli, questioni largamente in fatto (v. sopra sub 2.3). Per tali delitti questo imputato è raggiunto da indiscutibile compendio probatorio, correttamente e coerentemente oggetto di logica motivazione da parte della Corte territoriale, che ben regge a tali del tutto infondate censure. Gli spunti difensivi qui riproposti sono stati tutti, invero, già oggetto di approfondita disamina da parte dei giudici del merito, ivi compresa la ribadita prospettazione di un’inesistente legittima difesa (su tale punto v. le convincenti argomentazioni a ff. 50-51 della sentenza impugnata).

Quanto al capo O), appaiono insuperabili i plurimi riconoscimenti, tra cui quello diretto, in aula, ad opera della parte lesa (v. f. 63 della sentenza impugnata). Anche il motivo di ricorso in ordine alle negate generiche è del tutto infondato, attesa la motivazione sul punto (v. f. 90 della sentenza d’appello) che privilegia, nella valutazione discrezionale del giudice del merito, numero e gravità dei reati commessi, negativa personalità, capacità a delinquere, attitudine alla violenza, nonchè precedenti giudiziari (per false generalità, in materia di stupefacenti e contro la persona).

Trattasi di motivazione corretta e coerente, come tale incensurabile in questa sede. In ordine al capo E) -porto ingiustificato di un coltello- non può pronunciarsi estinzione per prescrizione, comunque maturata dopo la sentenza d’appello per l’intervenuta sospensione (v. f. 51), posto che tale reato non è oggetto di ricorso nel merito, e dunque si è già formato giudicato sul punto (v. Cass. Pen. SS.UU. n. 32 in data 22.11.2000, Rv. 217266, De Luca; Cass. Pen. SS.UU. n. 33542 in data 27.06.2001, Rv. 219531, Cavatela).

3.2.3 – L’ E. produce ricorso, oltre che per il già esaminato reato associativo in generale, solo per il delitto di tentato omicidio di cui sub BB). Nulla dunque deduce in ordine al reato di cui al capo N) per cui pure ha riportato condanna. Il ricorso, quanto al suddetto reato sub BB) è del tutto generico ed aspecifico, limitandosi a teoriche ed indistinte censure di insufficienza motivazionale assolutamente svincolate dalla concreta fattispecie. Di contro deve rilevarsi come la motivazione dell’impugnata sentenza sia, sul punto e sulla posizione, quanto mai approfondita e diffusa (v. ff. 70 e segg.), essendo questo ricorrente raggiunto da un complesso probatorio del tutto convincente (riconoscimento, intercettazioni, dichiarazioni di altri partecipi, ecc). Il ricorso è dunque del tutto infondato anche sul predetto reato specifico.

3.2.4 – L’ O., che converge il ricorso quasi esclusivamente sul reato associativo, si duole poi anche della condanna in ordine al reato in materia di droga di cui al capo EE). Nessuna deduzione viene proposta, invece, quanto al reato di cui sub N) per cui pure egli ha riportato condanna. Il ricorso, in merito al suddetto reato relativo alla movimentazione di sei ovuli di cocaina, è privo di pregio.

Pacifico ed ammesso essendo il fatto, deve rilevarsi come la convinzione soggettiva di questo imputato di agire lecitamente (perchè sollecitato dai Carabinieri) è, all’evidenza, irrilevante così come la prospettazione di avere poca dimestichezza con le leggi italiane in materia. Le finalità di frode (far attribuire al fratello detenuto il merito dell’operazione) escludono le qui riproposte prospettive di buona fede, come correttamente ed esaustivamente motivato dalla Corte territoriale (v. ff. 78-79). Il costrutto accusatoria va quindi convalidato. Il ricorso è infondato sul punto.

3.2.5 – Il T. produce motivi di ricorso in ordine ai reati specifici di cui ai capi F), G), H), BB), CC), nonchè in merito al diniego della diminuente ex L. n. 203 del 1991, art. 8.

Tutte tali doglianze sono infondate.- Quanto ai reati connessi all’aggressione a tali Ob. ed E. (capi F, G ed H), il ricorrente ripropone argomenti e tesi già motivatamente disattesi dai giudici del merito. Le deduzioni in ordine alle presunte discrasie delle parti lese, comunque del tutto marginali, sono state già esaminate nei precedenti gradi di giudizio e respinte con motivazioni corrette e coerenti. Peraltro si tratta di aspetti che non incidono sulla partecipazione dell’anzidetto imputato, raggiunto dai riconoscimenti ed ammissorio in ordine alla sua presenza (anche se deduce mera passività al fatto, versione peraltro contrastante con la sua richiesta, avanzata in sede d’appello, di aver agito per legittima difesa). Quanto al tentato omicidio di cui ai capi BB) e CC), i labili motivi di ricorso intendono riprodurre la tesi -già respinta dai giudici del merito con motivazione ineccepibile- di una sua partecipazione alla riunione deliberativa depurata della votazione finale. A parte la totale autoreferenzialtà dell’assunto, deve ricordarsi come la riunione in questione (tenuta a (OMISSIS)) costituì la risposta degli (OMISSIS) a precedente aggressione portata dagli (OMISSIS), deliberò una mobilitazione generale e si consolidò in un giuramento. Nessuno dei presenti fu contrario, la risposta doveva essere adeguata (v. dichiarazioni 26.01.2007 dello stesso T.). E’ dunque del tutto evidente la strumentalità delle odierne deduzioni. Quanto, infine, alla doglianza in ordine al diniego dell’attenuante speciale di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8, proposta con riguardo al solo reato associativo, il ricorso è destituito di fondamento. I giudici del merito (v. ff. 92-93 della sentenza impugnata) hanno rilevato un suo apprezzabile apporto informativo in ordine all’organizzazione criminosa in questione, tanto da giustificare la concessione delle attenuanti generiche prevalenti, ma non tale da configurare un decisivo contributo per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione dei loro autori; è stato ritenuto rilevante in senso negativo, poi, l’atteggiamento complessivo non pienamente collaborativo in ordine alla propria posizione nei vari reati. Anche sul punto l’impugnata decisione risulta ineccepibile.

Il ricorso del T. va dunque rigettato.

3.2.6 – L’ I. svolge una questione di carattere processuale e doglianze specifiche in ordine al solo reato di cui al capo B).

Quanto alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni del giornalista U. e del pastore pentecostale Og., per non avere costoro rivelato le fonti delle proprie conoscenze, occorre rilevare come i loro contributi siano stati utili alla comprensione del quadro generale socio-ambientale, per scienza diretta qualificata, ma non siano stati utilizzati -in senso tecnico processuale- per la decisione di condanna, fondata (come sopra si è ricordato) su un complesso probatorio assai ampio e completo che ben potrebbe essere privato di tali deposizioni senza nulla perdere in conclusività.

In ordine poi al reato di duplice tentato omicidio di cui al capo B), le doglianze qui riproposte – già correttamente respinte dai giudici dell’appello – non hanno pregio. L’imputato ha ammesso di avere dato un pugno in faccia alla vittima, ma non solo non si è dissociato dalla pedissequa aggressione armata, ma successivamente l’ha rivendicata in varie conversazioni intercettate a conferma che il gruppo degli (OMISSIS) che egli capitanava costituiva un commando organizzato e predisposto all’attacco (per punire l’ U. che si era rifiutato di far parte del gruppo). L’impugnata sentenza, dunque, ben motiva sul punto, con riferimento alle deposizioni accusatorie (le due parti lese e la teste B.), alla parziale ammissione dell’imputato, all’unitarietà funzionale del gruppo, al contenuto delle telefonate intercettate, alle tipiche modalità esecutive, ed infine alla logica dell’assalto punitivo, proprio in relazione a quella volontà di prevaricazione caratteristica dell’associazione criminale, già sopra illustrata. In tal senso è del tutto inaccettabile la rinnovata deduzione in ordine alla mancata derubricazione, in suo favore, del duplice tentato omicidio in lesioni personali, sull’irrealistico presupposto di una sua partecipazione limitata alla prima fase (di contro la sentenza impugnata individua il pugno da lui dato come "l’ordine per l’inizio dell’aggressione": v. f. 46). In tal senso ogni motivo di gravame anche di questo imputato deve essere rigettato.

4. Alla completa reiezione delle impugnazioni consegue ex lege, in forza del disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna di tutti i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 257 del 2004 SICUREZZA PUBBLICA Stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

1. – Il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di San Donà di Piave, con ordinanza emessa il 3 dicembre 2002, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui non prevede l’obbligatorietà della traduzione del decreto di espulsione notificato allo straniero nella sua lingua madre, ovvero in una lingua che risulti, in base ad elementi certi, a lui conosciuta, per violazione degli artt. 3 e 13 della Costituzione.

Il giudice a quo è investito del giudizio nei confronti di uno straniero, arrestato per il reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo).

Il rimettente, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, osserva che la disposizione impugnata, nel prevedere che il decreto di espulsione possa essere notificato al cittadino extracomunitario anche se redatto in una lingua diversa da quella conosciuta (e cioè in inglese, francese o spagnolo), introduce una presunzione iuris et de iure in materia di libertà personale, nella quale le presunzioni non sono ammesse, entrando esse in conflitto con i principi di legalità e tassatività della legge penale. In base a detta presunzione di conoscenza, prosegue l’ordinanza, vi è la possibilità che una persona venga arrestata e sottoposta a restrizione della libertà personale senza che la stessa abbia cognizione precisa dei motivi del provvedimento e delle disposizioni di legge violate, in quanto l’esistenza del reato dipende dal non aver adempiuto le prescrizioni di un atto amministrativo redatto in una lingua non conosciuta.

Sempre secondo il giudice a quo, ritenere che lo straniero possa comprendere il significato di un atto di tale importanza solo perché lo stesso è stato redatto in una delle lingue più diffuse costituisce una presunzione inammissibile in diritto penale ed in contrasto con i principi di eguaglianza (art. 3 Cost.), legalità (art. 13 Cost.) e tassatività della legge penale.

Ad avviso del rimettente occorre considerare l’ipotesi di scuola di un decreto di espulsione notificato ad un non vedente, indipendentemente dalla sua lingua o nazionalità, senza che l’atto venga preventivamente tradotto in caratteri a lui comprensibili e cioè in alfabeto braille; in tal caso non sarebbe possibile presumere che egli ne abbia avuto ugualmente cognizione, magari perché gli è stato letto e tradotto oralmente nella sua lingua madre. Allo stesso modo, sempre secondo il rimettente, si deve ritenere che ai fini dell’applicazione di norme che prevedono la restrizione della libertà personale come conseguenza diretta della violazione di disposizioni contenute in provvedimenti dell’autorità, vi è la necessità che l’interessato abbia compreso pienamente le prescrizioni contenute nell’atto notificatogli.

2. – E’ intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare la questione inammissibile o infondata.

Secondo l’Avvocatura, l’esigenza di porre lo straniero nella condizione di conoscere il contenuto del provvedimento di espulsione viene soddisfatta dalla previsione della traduzione in una lingua dallo stesso conosciuta e, solo ove ciò non sia possibile (ad es. quando manchi l’individuazione del paese di provenienza dello straniero o delle lingue a lui note, ovvero in caso di lingua rara o per il comportamento reticente dell’interessato), con la traduzione in lingua francese, inglese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall’interessato, ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.

Dopo aver ricordato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 227 del 2000, ha affermato che la garanzia della effettiva conoscibilità dell’atto viene assicurata, “nell’inevitabile limite del possibile”, dalla traduzione nella lingua conosciuta o comunque in una delle lingue internazionalmente più diffuse e più accessibili al destinatario, la difesa erariale ricorda come tale previsione soddisfi le condizioni previste anche dall’art. 6 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo del 1950 e dall’art. 14 del patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966.

Sottolinea ancora l’Avvocatura che la traduzione deve essere fatta nella lingua effettivamente conosciuta dallo straniero, e non in quella nazionale del Paese di provenienza, ciò al fine di consentirgli di esercitare in concreto il suo diritto di difesa e di contestare il contenuto di un provvedimento che egli abbia potuto comprendere.

Sempre secondo la difesa erariale, la stessa permanenza dello straniero sul territorio italiano costituirebbe indizio della possibilità per lo stesso di capire il significato del provvedimento di espulsione, ciò che non costituisce, come invece ritiene il rimettente, una presunzione iuris et de iure di conoscenza, quanto una mera presunzione iuris tantum, suscettibile di essere confutata attraverso l’esercizio del diritto di difesa.

3. – Con due ordinanze di contenuto identico, emesse rispettivamente il 13 marzo 2003 ed il 22 maggio 2003, il Tribunale di Pescara ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 7, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui limita la necessità di tradurre l’ordine di espulsione in una lingua conosciuta allo straniero, consentendo la traduzione in una lingua – inglese, francese o spagnolo – non conosciuta dall’intimato, per violazione dell’art. 27 Cost.

In entrambi i giudizi il rimettente è investito della decisione sulla convalida dell’arresto, per violazione dell’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, di due cittadini stranieri ai quali era stato intimato di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni dalla notifica di decreti di espulsione redatti in italiano e tradotti in inglese, lingua che i due arrestati (assistiti all’udienza da interpreti madrelingua) dichiaravano di non conoscere.

Secondo il giudice a quo, nei casi in esame nulla consente di affermare che il questore che ha emesso l’intimazione abbia omesso la traduzione nelle lingue conosciute dagli arrestati; al contrario gli atti acquisiti fanno ritenere che la scelta della traduzione nella lingua inglese sia stata fatta nell’esercizio legittimo di una specifica facoltà attribuita dalla legge all’autorità amministrativa, quando ricorrano condizioni di pratica impossibilità di traduzione nella lingua materna.

Ad avviso del giudice rimettente la disposizione censurata viola l’art. 27 Cost. poiché, in contrasto col principio costituzionale della personalità della responsabilità penale, consente la formulazione dell’ordine amministrativo la cui violazione concreta il reato, pur quando la comprensione del significato dell’intimazione e delle conseguenze della sua violazione è preclusa allo straniero.

4. – E’ intervenuto in entrambi i giudizi di legittimità costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare le questioni inammissibili o infondate.

Osserva preliminarmente l’Avvocatura che, dalla sintetica esposizione contenuta nelle due ordinanze, non si ricavano elementi atti a collegare la disposizione impugnata con i profili di violazione dell’art. 27 Cost., dal momento che gli stranieri arrestati non rispondono né per fatti altrui, né per fatti loro estranei, ma della violazione di un provvedimento che è stato loro comunicato in una lingua comunque facilmente traducibile.

Rileva ancora la difesa erariale che lo straniero colpito da ordine di espulsione ha la possibilità di adire direttamente il tribunale, ai sensi dell’art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998, per far valere in quella sede anche l’eventuale vizio di forma relativo alla comunicazione del provvedimento e che la conseguenza dell’inosservanza dell’ordine resta sempre e soltanto l’espulsione, sia pure aggravata dal trasferimento coattivo alla frontiera.

Quanto alla scelta del legislatore di non estendere a tutti gli idiomi della terra la traduzione degli atti relativi agli stranieri, la stessa deriva da evidenti ragioni pratiche; il legislatore ha trovato un “equilibrato compromesso” indicando le lingue maggiormente diffuse a livello mondiale, scelta questa non solo italiana, se si considera la proposta di direttiva del Consiglio dell’Unione europea, che reca norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo, il cui art. 5 prevede obblighi di informazione per iscritto e, “per quanto possibile”, in una lingua che il richiedente comprende.

5. – Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 31 marzo 2003, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 7, e dell’art. 14, comma 5-bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui non prescrivono la traduzione nella lingua del destinatario del provvedimento prefettizio di espulsione e del provvedimento del questore che intima l’allontanamento, per violazione dell’art. 24 Cost.

Il rimettente è investito del giudizio di convalida dell’arresto di un cittadino ucraino che si è reso inadempiente all’ordine del questore che gli intimava di lasciare il territorio nazionale entro cinque giorni, provvedimento che era stato tradotto in inglese, lingua che l’arrestato sostiene di non conoscere, avendo egli una limitata conoscenza solo della lingua francese.

Il giudice a quo, dopo aver descritto la fattispecie concreta sottoposta al suo esame e dopo aver riportato parte della motivazione della sentenza della Corte n. 198 del 2000, rileva che la legge n. 189 del 2002 ha modificato profondamente la disciplina dell’espulsione dello straniero, facendo seguire all’inottemperanza dell’ordine di allontanamento una sanzione penale.

Secondo il rimettente il principio della concreta conoscibilità da parte dell’interessato degli effetti del provvedimento espulsivo va inteso in modo rigoroso, ciò che implica la traduzione del provvedimento nella lingua del destinatario, non essendo sufficiente il ricorso, in caso di impossibilità, alle lingue più diffuse.

Ad avviso del giudice a quo, le conseguenze penali dell’inottemperanza al provvedimento fanno sì che l’omessa previsione dell’obbligo di traduzione integri la violazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., in quanto l’interessato potrebbe subire conseguenze penali anche senza colpa.

Quanto alla rilevanza della questione, il Tribunale di Milano osserva che nel procedimento a quo non sarebbe possibile riconoscere la buona fede e la non colpevolezza dell’imputato sul solo presupposto che non egli non abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento di espulsione.

6. – Anche in questo giudizio di legittimità costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare la questione manifestamente infondata.

Osserva l’Avvocatura che il diritto di difesa costituzionalmente garantito non viene conculcato, in quanto allo straniero viene richiesto unicamente di informarsi del contenuto di un provvedimento che lo riguarda e che gli viene comunicato in una lingua facilmente traducibile, tanto che il suo comportamento colposo ben può integrare gli estremi della contravvenzione prevista dalla legge.

Secondo la difesa erariale la scelta del legislatore di non estendere l’obbligo di traduzione in tutte le lingue deriva da incontestabili e giustificate ragioni pratiche, pervenendo ad un equilibrato compromesso tra esigenze di conoscenza e adozione delle lingue maggiormente diffuse a livello mondiale.

Inoltre, l’amministrazione si troverebbe in estrema difficoltà se fosse prevista la redazione di un atto, per sua natura urgente, in lingue per le quali non esistono, in ipotesi, traduttori facilmente disponibili.

Ricorda infine l’Avvocatura che la scelta del legislatore italiano trova conferma nella proposta di direttiva del Consiglio dell’Unione europea recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo che prevede obblighi di informazione scritta e, “per quanto possibile”, in una lingua compresa dal richiedente.

Considerato in diritto

1. – Tutti i rimettenti dubitano della legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui non prevede l’obbligo di tradurre il decreto di espulsione notificato allo straniero nella sua lingua madre, ovvero in una lingua che risulti dallo stesso effettivamente conosciuta, e, ove ciò non sia possibile, consente invece la traduzione del provvedimento in lingua francese, inglese o spagnola.

Secondo il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di San Donà di Piave, la disposizione viola gli artt. 3 e 13 della Costituzione, prevedendo un’inammissibile presunzione di conoscenza da parte dello straniero della lingua in cui è redatto il provvedimento di espulsione, in contrasto con quanto contenuto nei principi di eguaglianza, legalità e tassatività che presiedono alla legge penale.

Per il Tribunale di Pescara la disposizione impugnata viola l’art. 27 Cost., perché consente che il provvedimento di espulsione, dalla cui violazione discende un illecito penale, sia fonte di responsabilità penale anche quando è certo che la comprensione del significato dell’intimazione è preclusa allo straniero per ragioni linguistiche.

Il Tribunale di Milano, oltre a censurare la disposizione citata, dubita della legittimità costituzionale anche dell’art. 14, comma 5-bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui non prescrive la traduzione del provvedimento del questore che intima l’allontanamento, entro cinque giorni, dal territorio nazionale, nella lingua effettivamente conosciuta dall’intimato, per violazione dell’art. 24 Cost.; secondo il rimettente l’omessa previsione dell’obbligo di traduzione in una lingua effettivamente conosciuta dallo straniero impedisce a questi l’esercizio del diritto di difesa e può consentire che dalla condotta discendano conseguenze penali anche senza colpa.

2. – Tutte le ordinanze di rimessione censurano, sotto profili in parte diversi, disposizioni eguali o connesse del d.lgs. n. 286 del 1998; i giudizi di legittimità costituzionale vanno quindi riuniti per essere decisi con un’unica sentenza.

3. – Preliminarmente, sotto il profilo dell’ammissibilità, va rilevato che l’ordinanza del Tribunale di Venezia, sezione distaccata di San Donà di Piave, risulta priva di un’idonea descrizione della fattispecie concreta; in particolare, il rimettente non dà atto né della nazionalità né della lingua madre dello straniero, non precisa se questi sia, in ipotesi, nella condizione di comprendere un’altra lingua fra quelle indicate dalla disposizione impugnata (inglese, francese o spagnola), né precisa in quale lingua sia stato tradotto il provvedimento di espulsione dalla cui violazione discenderebbe il reato contestato.

Questa Corte ha più volte affermato che le questioni di legittimità costituzionale sollevate con ordinanze prive di motivazione sulla rilevanza, o che contengono un’insufficiente descrizione della fattispecie concreta all’esame del giudice a quo, non consentono un’adeguata valutazione della rilevanza e sono quindi inammissibili (cfr., fra le ultime, le ordinanze n. 293 del 2003, n. 141 del 2003 e n. 61 del 2002).

La questione sollevata dal Tribunale di Venezia, sezione distaccata di San Donà di Piave, deve essere pertanto dichiarata manifestamente inammissibile.

4. – Le censure svolte nelle altre ordinanze, del Tribunale di Pescara e del Tribunale di Milano, si appuntano sulla ritenuta necessità che il provvedimento di espulsione, che viene comunicato allo straniero unitamente all’indicazione delle modalità di impugnazione, venga sempre tradotto in una lingua da questi effettivamente conosciuta. Secondo i rimettenti non sarebbe sufficiente, in caso di impossibilità di traduzione nella lingua effettivamente conosciuta dallo straniero, l’utilizzazione di una delle lingue maggiormente diffuse previste dalla legge (francese, inglese o spagnola), perché in tal caso si determinerebbe la presunzione di conoscenza dell’atto amministrativo, dalla cui violazione discende la commissione del reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo).

5. – Le questioni non sono fondate nei termini di seguito precisati.

Le previsioni legislative di cui alle disposizioni censurate, relative all’obbligo di traduzione dei provvedimenti riguardanti l’ingresso, il soggiorno e l’espulsione dello straniero “in una lingua a lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola”, rispondono a criteri ragionevolmente funzionali, e nella loro necessaria astrattezza idonei a garantire che, nella generalità dei casi, gli atti della pubblica amministrazione concernenti questa materia siano conoscibili dai destinatari, nel loro contenuto e in ordine alle possibili conseguenze derivanti dalla loro violazione.

Le disposizioni impugnate si limitano a regolare doverosamente le modalità attraverso le quali il contenuto del provvedimento di espulsione è, nella maggior parte dei casi, conoscibile dallo straniero, e l’art. 3 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), al comma 3 stabilisce che, se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari redatti nella lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dallo stesso interessato.

La valutazione in concreto dell’effettiva conoscibilità dell’atto spetta ai giudici di merito, i quali devono verificare se il provvedimento abbia raggiunto o meno il suo scopo, traendone le dovute conseguenze in ordine alla sussistenza dell’illecito penale contestato allo straniero.

Ciò è confermato dalla giurisprudenza di questa Corte che, già chiamata a giudicare della legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998 nella parte in cui non consente l’opposizione tardiva avverso il decreto prefettizio di espulsione dello straniero quando questi, senza sua colpa, non abbia avuto conoscenza del suo esatto contenuto, ha affermato che “è devoluta alla giurisdizione di merito la valutazione se nella vicenda in esame possa considerarsi conseguito lo scopo dell’atto, che è quello di consentire al destinatario il pieno esercizio del diritto di difesa: ciò postula che il provvedimento di espulsione sia materialmente portato a conoscenza dell’interessato, o gli sia comunicato con modalità che ne garantiscano in concreto la conoscibilità” (sentenza n. 198 del 2000). Ed ancora che, ferma l’esigenza che il contenuto del provvedimento sia effettivamente conoscibile, “affinché possano operare le ulteriori scansioni del procedimento previsto dalla legge, ove tale conoscibilità non vi sia occorrerà che il giudice, facendo uso dei suoi poteri interpretativi dei principi dell’ordinamento, ne tragga una regola congruente con l’esigenza di non vanificare il diritto di azione in giudizio, come del resto risulta dalla giurisprudenza dei giudici di merito i quali – per l’ipotesi in esame e sempre che la comunicazione dell’atto non abbia comunque raggiunto lo scopo – hanno ritenuto l’inefficacia del provvedimento non tradotto in lingua comprensibile e la sua inidoneità a far decorrere il termine per il ricorso. Possibilità interpretative di questo genere non sono affatto escluse dalla disposizione sottoposta a controllo, la quale risulta pertanto esente dal vizio di costituzionalità che le viene imputato” (sentenza n. 227 del 2000).

Nel confermare tale precedente orientamento questa Corte ritiene che spetti ai giudici di merito, di fronte ai casi concreti ed usando dei loro poteri, anche ufficiosi, di accertamento, verificare se l’atto ha raggiunto o meno lo scopo per il quale è preordinato ed in particolare se il provvedimento di espulsione sia stato tradotto in una lingua conosciuta o conoscibile dallo straniero. E ancora che, effettuate tali valutazioni, i giudici traggano le debite conseguenze, alla luce dei principi dell’ordinamento, in ordine alla sussistenza dell’illecito penale contestato allo straniero.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 13 della Costituzione, dal Tribunale di Venezia, sezione distaccata di San Donà di Piave, con l’ordinanza in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 7, e 14, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di Pescara e dal Tribunale di Milano con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 luglio 2004.

Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2004.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 03-12-2010) 17-01-2011, n. 1009

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

G.M., tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, in data 11.2.2010, della Corte di Appello di Torino con cui veniva confermata la sentenza 12.2.2004 del Tribunale di Vercelli che lo aveva condannato alla pena di un mese di reclusione ed Euro 100,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 110-648 c.p. (per avere acquistato, in concorso con tale C. F., giudicato separatamente, n. 250 listelli di alluminio di provenienza furtiva).

Il ricorrente deduceva:

1) erronea interpretazione dell’art. 648 c.p. in relazione all’art. 712 c.p., posto che, nel caso di specie, la natura dei beni in libero commercio e le circostanze della vendita, non consentivano di ravvisare la consapevolezza dell’imputato sulla provenienza furtiva dei beni stessi; 2)erronea valutazione delle prove, avendo i giudici di merito configurato la malafede dell’imputato nel fatto che l’acquisto del materiale in questione era stato effettuato senza alcun tipo di documentazione scritta, non tenendo conto che il Guccio aveva effettuato l’acquisto da due sconosciuti, condotta che poteva integrare il reato di cui all’art. 712 c.p., per violazione del dovere di cautela e diligenza da parte del G.; 3) manifesta illogicità della motivazione in punto di accertamento dell’elemento soggettivo del reato di ricettazione , avuto riguardo al fatto che la vendita da parte de G. era avvenuta in luoghi in cui era conosciuto, circostanza che escludeva la sussistenza del dolo; 4) violazione del principio del ragionevole dubbio, ex art. 533 c.p.p, tenuto conto che, secondo i fatti accertati, era configurabile un comportamento negligente, ma non la malafede dell’imputato.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha dato conto della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione, evidenziando che l’imputato aveva ammesso di aver venduto il materiale di provenienza furtiva. Ha, peraltro, disatteso la tesi difensiva, secondo cui il G. lo avrebbe ricevuto da due sconosciuti e lo avrebbe venduto per conto dello zio, C. F., rilevando, con motivazione esente da vizi di manifesta illogicità, la inattendibilità di detta versione dei fatti, posto che l’acquisto era stato fatto in difetto di ogni documentazione scritta; in conformità alla giurisprudenza in materia della S.C. è stato inoltre, correttamente ravvisato il dolo della ricettazione con riferimento alla mancanza di valide indicazioni sulle modalità di ricezione della merce, circostanza rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Cass. n. 2436/97). La prospettata valutazione alternativa dei tatti e delle prove comporta, quindi, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21-12-2010) 02-02-2011, n. 3850 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza del 16,4.2009 la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Cassino, in composizione monocratica, con la quale M.G.D., previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, comma 5, era stato condannato alla pena di mesi 8 di reclusione ed Euro 2.200,00 di multa per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 ascritti ai capi a) e b), unificati sotto il vincolo della continuazione; pena sospesa alle condizioni di legge.

Rilevava la Corte territoriale che la prova della cessione della sostanza stupefacente emergeva dalle dichiarazioni dei militari operanti, confermate da quelle degli acquirenti (pienamente utilizzabili, trattandosi di soggetti non indagati); era irrilevante, invece, che la cessione fosse avvenuta dietro corrispettivo o gratuitamente.

Il quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto era, poi, idoneo a determinare effetti stupefacenti in soggetti non abituali assuntori.

2) Ricorre per Cassazione il M., denunciando, con il primo motivo, la inutilizzabilità ex art. 63 c.p.p., comma 2 delle dichiarazioni del P. e del Pa., i quali, inseguiti, perquisiti e condotti presso la Caserma dei CC, avrebbero dovuto essere sentiti con le garanzie difensive, a prescindere dal fatto che fossero o meno formalmente indagati (dovendosi dare rilievo alla qualità oggettivamente attribuibile al soggetto nel momento in cui rende le dichiarazioni). Con il secondo motivo denuncia la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, non avendo la Corte territoriale tenuto conto che il brig. T. aveva escluso di aver intercettato il M. nell’atto della cessione della sostanza stupefacente; nè ha tenuto conto che, in ordine al materiale rinvenuto nell’abitazione, si prospettavano questione di inutilizzabilità ex art. 350 c.p.p., comma 6 e, comunque, di irrilevanza (trattandosi di bilancia per uso alimentare); ha omesso, infine, di valutare la prospettazione difensiva in relazione alla inefficacia farmacologica della sostanza. Con il terzo motivo denuncia la inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e del sistema tabellare di cui al D.M. di riferimento, nonchè la mancanza di motivazione; il dato quantitativo implicitamente valorizzato in sentenza non raggiunge neppure la soglia di una dose drogante (tutt’al più rientra nella previsione di cui all’art. 75, in quanto compatibile con il fabbisogno dell’imputato).

3) Il ricorso è infondato.

3.1) E’ pacifico che la qualità di indagato si assume anche quando un soggetto venga a trovarsi sostanzialmente in tale condizione, pur non risultando iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all’art. 335 c.p.p..

A norma dell’art. 63 c.p.p., comma 2, infatti, se la persona doveva essere sentita fin dall’inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate. La norma non distingue tra dichiarazioni sollecitate e dichiarazioni spontanee, nè limita l’inutilizzabilità alle dichiarazioni di imputato o di indagato interessato o a quelle di imputato o di indagato in reato connesso e, neppure alle dichiarazioni di chi abbia già la veste formale di imputato o di indagato.

La giurisprudenza di questa Corte deve ritenersi ormai consolidata, a partire dalla decisione a sezioni unite del 1996, che, risolvendo il contrasto in precedenza esistente, ha affermato che le dichiarazioni della persona, che fin dall’inizio avrebbe dovuto essere sentita come indagata o imputata, sono inutilizzabili ex art. 63 c.p.p., comma 2, anche nei confronti dei terzi, quando questi assumono la veste di coimputati dello stesso reato o di imputati di reato connesso o collegato. La "ratio" è evidente: nel momento in cui il soggetto rende dichiarazioni accusatorie nei confronti di altri che si trovano in una posizione processuale in qualche modo legata alla propria (concorso nel reato, attribuzione di reato connesso o collegato), può riferire circostanze che per l’intima connessione e l’interdipendenza tra il fatto proprio e quello altrui, possono coinvolgere la sua responsabilità ed indurlo, anche per questo solo motivo, ad esercitare il diritto al silenzio (cfr. Cass. sez. un. 9.10.1996 – dep.13.1.1997- Campanelli ed altri).

Le sezioni unite di questa Corte, in relazione alla "posizione" dell’acquirente di modiche quantità di sostanze stupefacenti, hanno, poi, affermato il condivisibile principio che quando non siano emersi elementi indizianti di uso non personale, il predetto "deve essere sentito, nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti, essendo irrilevante, a tal fine, che egli possa essere soggetto a sanzione amministrativa per l’uso personale" (cfr. Cass. sez. un. n. 21832 del 22.2.2007-Morea). Il Pa. ed il P., acquirenti di una dose di sostanza stupefacente per loro uso personale, correttamente sono stati sentiti come persone informate sui fatti e, pertanto, le loro dichiarazioni sono pienamente utilizzabili.

Tali dichiarazioni, in una a quelle dei carabinieri operanti, costituiscono la prova indiscutibile dell’avvenuta cessione di sostanza stupefacente da parte del M. (irrilevante, come sottolinea la Corte, è che la sostanza stupefacente sia stata o meno ceduta gratuitamente).

3.2) I giudici di merito (cfr. anche sent. Tribunale) desumono, poi, la destinazione allo spaccio anche dell’altra sostanza rinvenuta addosso al M. dalla avvenuta contestuale cessione al Pa. e al P. e dalla divisione in dosi, nonchè dal rinvenimento nell’abitazione di materiale utilizzato per la preparazione delle dosi medesime (trattandosi di corpo di reato, è utilizzabile a prescindere dal fatto che il sequestro sia avvenuto su indicazione del soggetto indagato, per cui improprio è il richiamo all’art. 350 c.p.p., comma 6).

3.3) Quanto all’effetto drogante della sostanza sequestrata, la Corte di merito ha rilevato, sulla base della consulenza tecnica, che il quantitativo trovato è sufficiente a determinare effetti stupefacenti specialmente in soggetti che non siano abituali assuntori. E’, secondo la giurisprudenza più recente di questa Corte, "il reato di cessione di sostanze stupefacenti è configurabile anche in relazione a dosi inferiori a quella media singola di cui al D.M. 11 aprile 2006, con esclusione soltanto di quelle condotte afferenti a quantitativi di stupefacente talmente tenui da non poter indurre, neppure in maniera trascurabile, la modificazione dell’assetto neuropsichico dell’utilizzatore" (cfr.

Cass. pen. sez. 4 n. 21814 del 12.5.2010).

Infatti, in tema di sostanze stupefacenti, il raggiungimento della soglia drogante non è necessario per la configurazione della fattispecie criminosa di detenzione a fini di spaccio" (Cass. pen. sez. 4 n. 32317 del 3.7.2009).
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.