Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-12-2010) 21-02-2011, n. 6434

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 12 febbraio 2009, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Napoli il 6 luglio 2006 alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 600 di multa ciascuno nei confronti di C.R. e M. R., dichiarati colpevoli del delitto di tentata rapina. Gli imputati erano stati tratti in arresto dai Carabinieri nei pressi di una tabaccheria, mentre il C. si apprestava ad armarsi di una pistola giocattolo, priva del tappo rosso, custodita nell’autovettura alla cui guida si trovava il M., il quale confessava il suo intento in sede di convalida dell’arresto. Propone ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, deducendo:

1) vizio di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per erronea valutazione delle risultanze processuali, in assenza di attività idonee per la commissione della rapina;

2) vizio di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) per non avere la Corte rivisitato la vicenda motivando la decisione;

3) vizio di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per motivazione contraddittoria se non carente sui motivi di gravame e per la mancata concessione del beneficio della non menzione.
Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono infondati e devono essere rigettati.

I motivi di ricorso concernono, sia pure sotto diversi profili, la idoneità degli atti compiuti dagli imputati al fine della configurabilità del tentativo di rapina. Ebbene, certamente integra il tentativo di rapina anche il mero possesso di armi, pur se di fatto non utilizzate, in quanto l’univocità della condotta va apprezzata nelle sue caratteristiche oggettive, così da verificare se sia tale da rivelarne le finalità attraverso la valutazione, secondo le regole di comune esperienza, della natura e dell’essenza degli atti compiuti e del contesto in cui si inseriscono (Sez. 2, 30 settembre 2009, n. 40702, Cristiano, rv. 245123).

Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha così ricostruito il contesto dell’azione: "i prevenuti sono stati tratti in arresto dai C.C. del Nucleo Operativo nei pressi della tabaccheria (OMISSIS) mentre si preparavano a compiere l’azione delittuosa loro contestata, immediatamente frustrata dal pronto intervento dei militari intervenuti mentre il C. si apprestava ad armarsi della pistola giocattolo posta sotto sequestro, priva del tappo rosso e custodita nella Fiat Punto alla cui guida si trovava il M.".

A ciò si aggiunga la confessione resa dal M. in sede di convalida dell’arresto, non ritrattata e pienamente utilizzabile anche in considerazione della scelta del rito abbreviato.

Anche sul punto della mancata concessione del beneficio della non menzione la sentenza impugnata ha fornito specifica motivazione, basando il diniego sulle modalità dell’azione criminosa, nè, d’altro canto, il ricorrente specifica in alcun modo la sua doglianza.

Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con la conseguenza della condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 02-03-2011, n. 1349 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente gravame la ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 27 n. 4 del r. d. 26 giugno 1924 n. 1054 (testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), per ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione intimata, scaturente dal giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Catania, con cui le è stato riconosciuto l’indennizzo di cui alla L. n.89/2001, con la condanna al pagamento del danno non patrimoniale per Euro 9.501,00, delle spese di giudizio per Euro 540,00 oltre IVA e CPA, oltre agli interessi legali dalla maturazione del diritto sino al soddisfo.

La suddetta sentenza, depositata in atti, munita di formula esecutiva risulta essere stata notificata dalla ricorrente il 10.3.2009.

Con un atto di diffida e messa in mora ritualmente notificato la ricorrente ha chiesto la corresponsione delle suddette somme entro 120 gg..

L’amministrazione intimata si è costituita solo formalmente in giudizio.

Alla camera di consiglio del 1.2.2011, la causa è stata quindi chiamata e assunta in decisione.

– 1. In linea preliminare si deve osservare che risultano rispettate le formalità di rito; nel regime precedente al c.p.a., l’esecuzione in sede amministrativa ex art. 27, n. 4 del r.d. 26 giugno 1924 n. 1054 delle sentenze di altri giudici, in alternativa all’esecuzione forzata, necessitava che queste fossero ritualmente passate in giudicato ai sensi dell’art. 91 r.d. 17 agosto 1907 n. 642.

Nel caso, la ricorrente ha versato in atti la certificazione del 26.6.2010 del cancelliere di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c. con cui si attesta che non sono stati proposti, nei termini di legge, appelli o ricorsi per cui il decreto è ritualmente passato in giudicato.

Di qui la piena ammissibilità del gravame.

– 2. Nel merito si osserva che esattamente la parte ricorrente chiede che venga dichiarato l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione alle statuizioni contenute nel decreto meglio specificato in epigrafe, con il quale era stato riconosciuto il suo diritto ad ottenere il pagamento dell’indennizzo di cui alla L. n.89/2001, attesa la mancata corresponsione delle somme spettanti in base alla sentenza di cui si chiede l’esecuzione.

In assenza di contrarie deduzioni dell’Amministrazione non costituitasi nel giudizio, ed al cospetto, quindi, di una sentenza di condanna, devono senz’altro essere adottate le misure richieste dall’avente diritto, onde ovviare all’inadempimento.

Va dichiarato, dunque, l’obbligo del Ministero della Giustizia intimata di eseguire il giudicato, ed a tale scopo di corrispondere alla parte ricorrente gli importi ancora dovuti.

All’uopo si fissa il termine di gg. novanta (90) dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza con l’avvertenza che, in difetto di tale adempimento si provvederà alla nomina di un Commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato, con onorari e spese a carico del Ministero.

In conclusione il ricorso deve essere accolto.

Le spese, che seguono la soccombenza, sono liquidate dal seguente dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta):

1. accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto dichiara l’obbligo dell’Amministrazione intimata di ottemperare il giudicato di cui in epigrafe.

2. condanna in conseguenza il Ministero della Giustizia al pagamento — entro il termine di gg. novanta (90) dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza rispettivamente: del danno non patrimoniale per Euro 9.501,00; – delle spese legali e di giudizio per Euro 540,00 oltre IVA e CPA, oltre agli interessi legali dalla maturazione del diritto sino al soddisfo;

3. condanna la predetta Amministrazione al pagamento delle spese di questo giudizio che vengono liquidate in Euro 800,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 06-06-2011, n. 12241 Onorari

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Svolgimento del processo

Con citazione notificata l’11 settembre 1993 M.A. convenne davanti al Tribunale di Genova G.F. per sentirla condannare al pagamento di L. 13.664.400 oltre accessori per residuo corrispettivo per prestazioni di geometra come da parcella liquidata dall’ordine.

La convenuta contestò la pretesa e svolse riconvenzionale per la risoluzione del contratto d’opera e per danni.

Assunte prove ed espletata ctu il Tribunale, con sentenza 985/2003, accolse la domanda con la condanna della convenuta al pagamento di Euro 6014,25 oltre interessi e spese, decisione confermata in appello, salvo che per l’importo degli onorari liquidati, sul presupposto che al ctu era stato demandato di accertare le prestazioni eseguite, eventuali duplicazioni del progetto di liquidazione, la corretta esecuzione dell’incarico, il corrispettivo dovuto, quesiti cui si era data risposta ricostruendo i fatti storici, senza sostanziali eccezioni dopo il deposito dell’elaborato.

Ricorre la G. con quattro motivi, illustrati da memoria, resiste controparte.
Motivi della decisione

Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata esposizione del fatto, che, invece, è sufficientemente dedotto. Col primo motivo si denunziano violazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115, 116 c.p.c., vizi di motivazione perchè la Corte di appello, pur riconoscendo che la ctu non è mezzo di prova in se stessa, può tradursi in fonte oggettiva di prova quando tenda ad accertare dati di fatto che richiederebbero conoscenza di specifiche cognizioni tecniche. Col secondo motivo si lamentano violazione degli artt. 61, 101, 156, 157, 191 e 194 c.p.c. e vizi di motivazione perchè la Corte di appello riconosce la possibile illegittimità dell’operato del ctu circa la ricezione di documenti e non considera che la difesa aveva immediatamente contestato la violazione del contraddittorio.

Col terzo motivo si lamentano violazione degli artt. 61,191, 194 c.p.c. e vizi di motivazione circa il difetto di motivazione della sentenza di primo grado sulle contestazioni alla ctu.

Col quarto motivo si lamentano violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. e vizi di motivazione per il rigetto della domanda riconvenzionale della G., ritenuta la genericità del mezzo di impugnazione.

Le censure non meritano accoglimento.

Come dedotto in sentenza, al ctu era stato demandato di accertare le prestazioni eseguite, eventuali duplicazioni del progetto di liquidazione, la corretta esecuzione dell’incarico, il corrispettivo dovuto, quesiti cui si era data risposta ricostruendo i fatti storici, senza sostanziali eccezioni dopo il deposito dell’elaborato.

Col presente ricorso, a prescindere dalla contestuale deduzione di vizi di violazione di legge e di motivazione in contrasto con la necessaria specificità dei mezzi di impugnazione, i primi due motivi richiamano correttamente la sentenza circa il valore probatorio relativo della ctu e le modalità di acquisizione dei documenti ma danno luogo a mere manifestazioni di dissenso senza superare l’affermazione della risposta ai quesiti proposti e della assenza di contestazioni dopo il deposito dell’elaborato, limitandosi a sostenere solis verbis tale contestazione senza indicare quando e come ciò sia avvenuto.

In particolare in ordine al primo motivo va rilevato che la sentenza, alle pagine otto e nove, ha dedotto che la ctu, pur non essendo in se stessa, almeno nel disegno codicistico, un mezzo di prova, può legittimamente tradursi in fonte oggettiva di prova se ed in quanto tenda ad accertare dati di fatto la cui rilevazione esiga specifiche cognizioni tecniche. Ed il giudice di primo grado aveva implicitamente dimostrato di ritenere che l’assunzione di informazioni e l’esame di documenti da parte del consulente avessero assolto la funzione di fonti di cognizione e di ricostruzione di fatti storici e non di espedienti sostitutivi del mancato adempimento dell’onere della prova.

In ordine al secondo motivo va osservato che la sentenza, a pagina nove, ha affermato che se è vero che il ctu non può ricevere dalle parti documenti che non siano stati ritualmente prodotti in causa (escludendo, tuttavia, la violazione del contraddittorio tecnico), è altrettanto vero che tutte le nullità configurabili in relazione a violazioni del diritto di difesa hanno carattere relativo e ricevono sanatoria, ai sensi dell’art. 157 c.p.c., comma 2, nella prima udienza utile successiva al deposito della relazione.

Anche il terzo motivo è generico avendo la sentenza di appello compiutamente riferito dei quesiti proposti al ctu e delle risposte date mentre il quarto contesta la deduzione della sentenza circa la non specificità del mezzo di impugnazione senza, tuttavia, riportare analiticamente la doglianza proprio in violazione dell’art. 112 c.p.c. invocato.

Alla cassazione della sentenza si può giungere solo quando la motivazione sia incompleta, incoerente ed illogica e non quando il giudice del merito abbia valutato i fatti in modo difforme dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 14 febbraio 2003 n. 2222).

In definitiva, il ricorso va interamente rigettato, con la conseguente condanna alle spese.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2200,00, di cui 2000,00 per onorari, oltre accessori.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 31-03-2011, n. 2010 Atti amministrativi diritto di accesso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1). Con il ricorso n. 10166 del 2009, proposto al Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, la s.r.l. S.E.C., in persona del legale rappresentante, impugnava il diniego tacito dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, formatosi in ordine all’istanza volta ad ottenere l’accesso a tutti i documenti amministrativi del procedimento conclusosi con il verbale di accertamento ispettivo nei confronti della ditta C.L., notificato alla s.r.l. S.E.C. in quanto obbligata in solido e contenente la diffida al pagamento della sanzione per alcune inadempienze.

L’interessata lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 24 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e della determinazione del Commissario straordinario dell’INPS n. 1951 in data 16 febbraio 1994, nonché eccesso di potere sotto diversi profili e difetto di motivazione, precisando che l’interesse all’accesso deriva dalla necessità di difendere i propri diritti ed interessi nell’ambito del procedimento sopra richiamato.

La società chiedeva, quindi, la condanna dell’Amministrazione all’esibizione dei documenti richiesti ed al risarcimento del danno conseguente al diniego.

Con la sentenza in epigrafe, il TAR dichiarava il ricorso in parte improcedibile, in parte lo respingeva.

Avverso la predetta sentenza, ha proposto appello la s.r.l. S.E.C., chiedendo in sua riforma l’accoglimento del ricorso di primo grado.

Gli istituti previdenziali intimati si sono costituiti in resistenza.

L’I.N.A.I.L., in particolare, eccepiva l’inammissibilità di ogni domanda di esibizione documentale formulata nei suoi confronti, per non aver formato oggetto di appello la statuizione del primo giudice recante la declaratoria di improcedibilità del ricorso nei confronti dell’ Istituto, che aveva debitamente reso ostensibile l’unico documento nella sua disponibilità, consistente nel verbale di accesso ispettivo della Direzione provinciale del lavoro.

La causa è stata assunta in decisione alla camera di consiglio del 22 febbraio 2011.

2). Rileva preliminarmente il Collegio che l’appellante si è limitata alla riedizione nei confronti dell’ I.N.A.I.L. della domanda di accesso documentale così come articolata in prime cure, senza contestare la statuizione di parziale improcedibilità del Tribunale.

Ciò determina l’inammissibilità dell’impugnativa in parte "de qua", in base al principio che l’atto di appello deve indirizzarsi in via primaria avverso le specifiche statuizioni della sentenza del primo giudice, e non limitarsi alla sola riproposizione delle domande articolate in primo grado ed in quella sede disattese (exmultis Cons. Stato, Sez. VI, n. 4300 del 9 settembre 2008).

2.1). L’appello, nella parte in cui è indirizzato nei confronti dell’I.N.P.S., è fondato e deve essere accolto.

Come ha osservato questo Consiglio di Stato in recenti decisioni riguardanti la medesima ricorrente (cfr. Sezione Sesta, 16 febbraio 2010, n. 9102 e n. 9103), qui espressamente richiamate ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 74 del codice di giustizia amministrativa, deve essere considerato prevalente il diritto di difesa, che la società appellante intende tutelare attraverso la conoscenza della documentazione necessaria a chiedere l’accertamento della legalità dell’operato dell’Amministrazione, rispetto ad esigenze di tutela della riservatezza attinente all’esigenza di preservare l’identità di dipendenti autori delle dichiarazioni che hanno determinato i provvedimenti sanzionatori.

Nella fattispecie, è pacifico che gli autori delle dichiarazioni non sono dipendenti della ricorrente, ma della società responsabile in via principale: le esigenze di tutela dei lavoratori, correttamente evidenziate dal TAR, non ostano all’accesso, poiché l’appellante non può che fare un uso secundum legem dei relativi dati, non potendoli comunicare alla società datrice di lavoro, e comunque risponderebbe solidalmente con questa, nel caso di ritorsioni o di altri comportamenti illeciti.

Poiché non emergono, né sono state addotte, ragioni per discostarsi dai propri precedenti, la Sezione dunque ritiene di accogliere l’appello, sicché, in riforma della sentenza impugnata deve, in conseguenza, ordinarsi all’I.N.P.S. di consentire l’accesso alla documentazione richiesta dalla società istante, ovviamente con tutte le cautele necessarie a salvaguardare l’anonimato dei lavoratori che hanno reso le dichiarazioni nel corso del procedimento ispettivo.

3. Gli indirizzi non univoci della giurisprudenza nella materia "de qua" escludono che sia avvenuta una violazione grave e manifesta della normativa di settore, e dunque la configurabilità di una condotta colposa dell’ amministrazione che possa dare ingresso alla pretesa risarcitoria ribadita in appello.

4. Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti spese e onorari per i due gradi di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie in parte

l’appello in epigrafe n. 10740 del 2010 e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ordina all’ I.N.P.S. di consentire l’ accesso documentale nei limiti e con le modalità indicati in motivazione..

Respinge la domanda risarcitoria, riproposta in secondo grado.

Compensa fra le parti spese ed onorari per i due gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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