T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 20-04-2011, n. 3492 stranieri

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verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Con il presente ricorso il ricorrente ha impugnato il decreto della Questura di Roma con il quale si dispone il diniego di conversione del suo permesso di soggiorno per minore età a permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Nel caso di specie il Questore di Roma ha respinto l’istanza richiamando la normativa in materia di minori non accompagnati, di cui al comma 1 e 1 bis dell’art. 32 d.lgs. n. 286 del 1998, che richiede il compimento di un percorso, almeno biennale, di integrazione sociale e civile presso una struttura appositamente dedicata.

Sulla questione relativa alla conversione del permesso di soggiorno per minore età a permesso di soggiorno per lavoro o attesa occupazione al momento del raggiungimento della maggiore età, la giurisprudenza consolidata (cfr. tra le tante, Cons. Stato Sez. VI 18/8/2010 n. 5883) formatasi sulla base del testo dell’art. 32 del D.Lgs. 286/98 prima della modifica apportata con la L. 15/7/09 n. 94 aveva sostenuto che:

a) alla luce dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 198 del 1998, l’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 va interpretato nel senso che il permesso di soggiorno al compimento della maggiore età può essere rilasciato non soltanto quando l’interessato è stato sottoposto ad affidamento amministrativo o giudiziario ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 184 del 1983, ma anche a tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti c.c. (Sez. VI: 24 aprile 2009, n. 2425; 23 marzo 2009, n. 1710);

b) tale conclusione non è smentita dall’introduzione nell’art. 32 del comma 1 bis (ed 1ter) ai sensi della legge n. 189 del 2002, riferendosi il comma 1 e il comma 1bis a due fattispecie distinte: il primo, a quella dei minori sottoposti ad affidamento o a tutela, il secondo, a quella dei "minori stranieri non accompagnati", che versano in una diversa situazione e per i quali il legislatore ha richiesto il requisito dell’ammissione al "progetto di integrazione sociale e civile", dovendosi da ciò trarre la conclusione che i requisiti previsti dai due commi sono alternativi e non cumulativi (Sez. VI, 13 aprile 2005, n. 1681);

c) il minore sottoposto a tutela dispone del requisito per poter ottenere il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 32, comma 1, del D.Lgs. 286/98 se non vi ostano i requisiti di cui agli artt. 4 comma 3 e 5 comma 5 dello stesso D.Lgs. n. 286/98.

Ne consegue che – facendo applicazione dei suddetti principi – affermati dalla giurisprudenza con riferimento al testo dell’art. 32 del D.Lgs. n. 286/98 anteriore alla modifica normativa intervenuta con la L. 15 luglio 2009 n. 94 – il ricorrente disporrebbe dei requisiti per poter richiedere la conversione del permesso di soggiorno, in quanto minore sottoposto a tutela con provvedimento del giudice tutelare del Tribunale di Roma del 14/11/09.

La sua posizione sarebbe quindi disciplinata dal primo comma dell’art. 32 del D.Lgs. n. 286/98 in quanto egli non rientrerebbe nel novero dei cosiddetti "minori stranieri non accompagnati".

Con la L. 15 luglio 2009 n. 94, pubblicata sulla G.U. del 24 luglio 2009 n. 170, il Legislatore ha modificato il testo dell’art. 32 commi 1 e 1 bis prevedendo anche per i minori affidati ai sensi dell’art. 2 della L. n. 184/83, ovvero sottoposti a tutela, la possibilità di conversione del permesso di soggiorno per minore età alla condizione della previa ammissione – per un periodo non inferiore a due anni – in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato

e dunque estendendo anche alla suddetta categoria il medesimo regime prima esistente per i "minori stranieri non accompagnati".

La Questura di Roma ha applicato al caso di specie il testo novellato dell’art. 32 del D.Lgs. 286/98.

Pertanto, dopo aver rilevato che il ricorrente – nato il 12/1/92 – è entrato in Italia in data 3/5/09, che ha ottenuto il provvedimento di tutela in data 14/11/09 ed il permesso di soggiorno per minore età il 29/12/09 con scadenza 12/1/10, data di compimento della maggiore età, ha dichiarato che il ricorrente non dispone dei requisiti per ottenere la conversione del permesso di soggiorno non essendo stato ammesso per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale gestito da un ente pubblico o privato, ed ha quindi respinto la sua istanza.

Lamenta il ricorrente l’illegittimità del provvedimento per erronea applicazione dell’art. 32 del D.Lgs. 286/98.

La censura è fondata.

Il Consiglio di Stato, con riferimento alla prima modifica apportata con la L. 189/02 all’art. 32 del D.Lgs. 286/98, che aveva previsto per i minori non accompagnati la conversione del permesso di soggiorno da minore età a lavoro solo a condizione dell’ammissione al percorso di integrazione sociale e civile di due anni, aveva rilevato che "Detti requisiti non possono essere richiesti nei confronti di chi, pur avendo fatto domanda di permesso di soggiorno successivamente alla entrata in vigore dei menzionati commi, non abbia avuto a disposizione – a partire da tale momento – il tempo minimo necessario per maturarli. Diversamente opinando, infatti, la legge avrebbe un’applicazione retroattiva" (cfr. Cons. Stato Sez. VI 27 giugno 2007 n. 3690).

Lo stesso Consiglio di Stato, con la successiva decisione della Sesta Sezione n. 2951/09 ha ribadito "l’impossibilità di applicare la norma a soggetti che abbiano compiuto la maggiore età prima della sua entrata in vigore ovvero entro i successivi due anni" in quanto altrimenti la norma avrebbe efficacia retroattiva in quanto imporrebbe ai minori stranieri un adempimento impossibile (cfr. Cons. Stato Sez. VI n. 2951/09).

Con riferimento alla novella introdotta con la L. n. 94/09, lo stesso Consiglio di Stato in sede cautelare, con ordinanza n. 4232/10, ha ribadito quanto già dichiarato con riferimento alla modifica apportata con la L. 189/02: i nuovi requisiti non possono essere richiesti nei confronti di chi, pur avendo fatto domanda di permesso di soggiorno successivamente all’entrata in vigore della modifica normativa, non abbia avuto a disposizione – a partire da tale momento – il tempo minimo necessario per maturarli. Diversamente opinando, infatti, la legge avrebbe un’applicazione retroattiva.

Non rientrando il ricorrente nelle condizioni previste ai fini della applicazione della nuova disciplina il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato ai fini della rinnovata valutazione della sua istanza ai sensi del testo previgente dell’art. 32 comma 1 del D.Lgs. 286/98.

Quanto alle spese di lite sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 10-05-2011, n. 4091 Abilitazione all’insegnamento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con ricorso notificato in data 1 giugno 2001, la sig.ra G.F. impugnava il provvedimento in epigrafe con il quale era stata esclusa dalla sessione riservata di esami di abilitazione all’insegnamento nella scuola materna, indetta con O.M. n. 153 del 15 giugno 1999, integrata dalla O.M. n. 33 del 7 febbraio 2000.

L’esclusione era stata disposta perché il servizio era stato prestato per l’insegnamento della religione; tanto in applicazione dell’ultimo comma dell’art. 2 di detta Ordinanza n. 153/99, ai sensi del quale: "I servizi prestati nell’insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica non sono validi ai fini dell’ammissione alla sessione riservata in quanto non prestati su posti di ruolo né relativi a classi di concorso".

Dopo avere illustrato la normativa primaria (art. 2, comma 4, legge n. 124/1999) e regolamentare di riferimento (precitate ordinanze ministeriali), e dopo avere riferito di avere partecipato alla sessione riservata di esami a seguito della riapertura dei termini di presentazione delle domande disposta dalla ordinanza del 2000, precisava la deducente che, con ricorso n. 5371/2001, aveva già impugnato l’O.M. n. 153/1999 nella parte in cui erano stati ritenuti non validi, ai fini dell’ammissione all’esame di abilitazione de quo, i servizi svolt, in tutto o in parte, come insegnante di religione cattolica.

Eccepiva – in buona sostanza – l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 4, della legge n. 124/1999, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui, prevedendo quale requisito di ammissione solo un servizio prestato in insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso, esclude dalla sessione medesima i docenti che, quali incaricati annuali, hanno svolto la richiesta esperienza didattica, in tutto o in parte, nell’insegnamento della religione cattolica.

Riferiva di non ignorare che la Sezione, con ordinanza n. 524 del 3 giugno 1996, aveva già sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 11 della legge n. 417/1989, nella parte in cui avevano escluso dalla sessione riservata dagli esami di abilitazione i docenti di religione, e che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 343 del 22 luglio 1999, aveva ritenuto non fondata la questione. Soggiungeva però che la Corte non potrebbe non apprezzare la palese irragionevolezza e ingiustizia operata nei riguardi degli insegnanti di religione, posto che con l’art. 2 comma 4 della legge n. 124/99, è stata ritenuta valida come titolo di ammissione l’esperienza didattica in sé, in qualsiasi insegnamento comunque maturata (purché in base ad idoneo titolo di studio), a prescindere dall’ordine e grado di scuola in cui detta esperienza è stata acquisita.

1.2.- Resistevano al ricorso le amministrazioni intimate depositando documentazione.

1.3.- Alla udienza pubblica del 14 aprile 2011, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2.- Il ricorso attiene a fattispecie già delibata dalla Sezione in senso difforme alle tesi sostenute in ricorso (cfr., tra le altre, sent. 29 settembre 2010, n. 32586); esso va pertanto respinto qui ribadendosi le argomentazioni già svolte in subiecta materia.

2.1.- Va significativamente premesso che il ricorso cui la ricorrente ha fatto riferimento (ric. n. 14624/1999) è stato respinto dalla Sezione con sentenza n. 12337 del 1 dicembre 2003, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4058 del 19 giugno 2009.

Con la decisione del giudice d’appello è stato ribadito che l’O.M. n. 153 del 15 giugno 1999, nella parte in cui stabilisce che i servizi di insegnamento della religione cattolica non sono utili ai fini della maturazione del requisito di anzianità didattica prescritto per l’ammissione alla sessione di abilitazione è conforme al dettato legislativo di cui all’art. 2 comma 4, l. n. 124 del 1999 e non incorre nei denunciati profili di incostituzionalità per violazione degli art. 3 e 97 cost.; che di conseguenza il provvedimento di esclusione dalla sessione riservata di esami di abilitazione per l’insegnamento nelle scuole statali, il cui contenuto è vincolato alla disciplina sui requisiti di ammissione dettata dalla predetta ordinanza, si sottrae ad ogni dedotto vizio di invalidità in via derivata.

Si è anche affermato, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, che la non fondatezza della questione nei termini formulati con il ricorso all’esame era comunque desumibile dai contenuti della riferita pronuncia della Corte Costituzionale n. 343/1999.

Tanto alla stregua delle seguenti proposizioni argomentative che, in quanto pienamente condivisibili, si ritiene opportuno riportare:

– la pronuncia della Corte Costituzionale si riferisce formalmente agli articoli 2 e 11 del D.L. 6.11.1989, n. 357 (norme in materia di reclutamento del personale della scuola), convertito in legge dall’art. 1, comma 1 della legge 27.12.1989, n. 417, nella parte in cui tali disposizioni disciplinavano l’ammissione a concorsi per soli titoli di docenti, che avessero "prestato servizio per almeno trecentosessanta giorni, anche non continuativi, nel triennio precedente…per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo, svolti sulla base del titolo di studio richiesto per l’accesso ai ruoli, nonché per insegnamenti relativi a classi di concorso"(art. 2 cit., comma 10, lettera b);

– in rapporto a tale normativa, si erano, sì sviluppati indirizzi giurisprudenziali non univoci, per quanto attiene alla necessità che il servizio in questione fosse stato prestato con riferimento alla medesima materia oggetto della perseguita abilitazione, o anche a materie non corrispondenti, purché affini o quanto meno richiedenti lo stesso titolo di studio (cfr., per il principio, Cons. St., sez. VI, 24.7.1998, n. 1103, 10.7.1996, n. 939, 20.6.1996, n. 844, 20.5.1995, n. 492, 7.9.1994, n. 1344 e 16..1993, n. 246);

– non è da tale profilo, tuttavia, che la Corte ha fatto discendere il rigetto della questione di costituzionalità, sollevata sulla base di argomentazioni del tutto simili a quelle oggetto del presente giudizio. Nella ricordata sentenza n. 343/1999, infatti, si sottolinea come l’esperienza didattica – ritenuta "elemento di qualificazione professionale, da verificare in sede di esame" – sia stata da parte della giurisprudenza identificata con quella della specifica classe di abilitazione, alla quale si intendeva essere ammessi, o quanto meno di classi affini, tali da giustificare comunque una "verifica semplificata della professionalità, in sessioni riservate di esame o di concorso";

– la circostanza che logicamente – alla luce dei principi costituzionali – è stata ritenuta preclusiva della possibile assimilazione dell’esperienza degli insegnanti di religione, a quella degli altri docenti, risulta essere comunque corrispondente non al mero carattere non affine della materia religiosa, rispetto a quella oggetto di altre discipline, ma all’assoluta peculiarità di posizione di tali insegnanti, i cui profili di qualificazione professionale sono determinati dall’autorità scolastica, d’intesa con la Conferenza Episcopale Italiana;

– in definitiva, sia pure in presenza di una motivazione estremamente sintetica, non sembra ipotizzabile che la Corte Costituzionale avrebbe assunto una diversa decisione qualora (come affermato dagli appellanti in quel gravame) fosse stato oggetto di esame l’art. 2, comma 4 della legge n. 124/1999, in quanto tale norma ammetterebbe una più ampia "intercambiabilità" dell’esperienza didattica, idonea a consentire l’accesso alla sessione riservata di cui trattasi;

– l’elemento discriminante, ai fini della ragionevolezza del testo legislativo e della coerenza del medesimo con principi di buona amministrazione, infatti, appare riconducibile alla considerazione della pregressa attività didattica quale indice di esperienza, giustificativo di modalità agevolate di accesso stabile nei ruoli docenti, solo ove tale attività fosse stata svolta secondo regole dettate dallo Stato, nonché in corrispondenza di materie, individuate dallo Stato stesso come parte del processo formativo della pubblica istruzione (garantita dall’art. 33 della carta costituzionale, tenuto conto anche della piena libertà di credo religioso, di cui al precedente art. 3 della medesima carta);

– l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, viceversa, corrisponde non a scelte squisitamente didattiche, ma ad un impegno assunto dallo Stato rispetto ad altro Ente sovrano, al cui magistero resta direttamente connessa una dottrina – il cui apprendimento è comunque facoltativo – ritenuta attinente al patrimonio storico e culturale del popolo italiano, con modalità di selezione del personale docente del tutto peculiari, dovendo l’idoneità del medesimo essere riconosciuta dalla competente autorità ecclesiastica, non estranea nemmeno alla scelta dei testi di apprendimento e ad altre modalità organizzative, per finalità di approfondimento e diffusione dell’ortodossia cattolica (artt. 2 e 3 D.P.R. n. 751/1985 cit.; cfr. anche, Cons. St., sez. VI, 27.8.1988, n. 1006);

– un siffatto percorso formativo, i cui contenuti morali e culturali giustificano la pari dignità del relativo personale docente, rispetto a quello addetto ad altre discipline, nell’ambito di quanto attenga allo svolgimento dell’anno scolastico, senza che ciò possa razionalmente escludere una diversa valutazione dell’esperienza didattica in questione, in rapporto a normative eccezionali di favore, attraverso le quali l’amministrazione intenda – come nel caso di specie – agevolare l’immissione nei ruoli di personale precario, che sia stato reclutato e abbia svolto attività di insegnamento secondo le regole dettate dallo Stato stesso, per finalità strettamente inerenti alla formazione culturale e scientifica degli studenti.

Va poi conclusivamente soggiunto che l’elaborazione giurisprudenziale è coralmente orientata nel ritenere – come del resto da ultimo affermato da questa Sezione con sentenza 13 aprile 2010, n. 6669 – che l’insegnamento della religione cattolica non può considerarsi pienamente equiparato agli altri insegnamenti rivestendo, i soggetti abilitati ad impartirlo, una peculiare posizione di status in ragione dei differenziati profili di abilitazione professionale richiesti, delle distinte modalità di nomina e di accesso ai compiti didattici, nonché della specificità dell’oggetto dell’insegnamento. Trattasi di peculiare posizione che non trova corrispondenza nella dotazione di organico dei ruoli ordinari, traendo fonte il relativo rapporto di lavoro da incarichi annuali e senza collegamento con altre classi di concorso; requisiti, invece, richiesti dall’art. 2 comma 4, l. n. 124 del 1999 ai fini della maturazione dell’anzianità didattica occorrente per l’ammissione alla sessione riservata di abilitazione (CdS, VI, 19 giugno 2009, n. 4043; id., 13 luglio 2007, n. 3715; id. 4 aprile 2007, n. 1515; id., 27 settembre 2005, n. 5645).

2.2.- Alla stregua delle svolte considerazioni il ricorso va respinto.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-03-2011) 25-05-2011, n. 20967 Alimenti

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 9/2/10 la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava la sentenza 15/3/06 del Tribunale di Taranto che, con le circostanze attenuanti generiche, condannava A. S. alla pena di 4 mesi di reclusione e 51,00 Euro di multa per il reato di commercio di sostanze alimentari nocive ( art. 444 c.p.).

Il 6/3/04 nel corso di un servizio di controllo finalizzato alla repressione della vendita o detenzione di prodotti ittici vietati, la GdF di Taranto verificava, presso il ristorante (OMISSIS) gestito dall’imputato, la presenza di 20 kg di cozze nere prive del bollino di stabulazione, conservate in un frigorifero sito sul retro dell’esercizio (il prodotto veniva immediatamente sottoposto a sequestro e distrutto mediante utilizzo di candeggina).

Poi l’azione penale e le sentenze conformi di primo e secondo grado.

Ricorreva per cassazione la difesa dell’ A., deducendo vizio di motivazione: il giudice di appello aveva motivato richiamandosi in modo apodittico e ripetitivo alla sentenza di primo grado, senza rispondere alle specifiche censure dell’appellante.

In tal modo, omettendo anche la ricostruzione storica del fatto, aveva eluso l’obbligo motivazionale che gli competeva.

Chiedeva l’annullamento.

Alla pubblica udienza di discussione il PG chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso (nessuno compariva per il ricorrente).

Il ricorso è inammissibile.

Esso è innanzitutto generico ( art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), perchè non specifica in alcun modo i punti della sentenza censurati nè le doglianze contenute nell’atto di appello che sarebbero rimaste senza risposta.

In ogni caso la sentenza impugnata è correttamente e congruamente motivata: il prodotto (la cui immediata distruzione è certificata dal verbale) è stato rinvenuto nel frigo situato su retro del ristorante dell’imputato e la sua mancata sottoposizione al procedimento di "stabulazione" emergeva dall’assenza del relativo bollino sanitario.

L’eventualità (peraltro solo ipotetica perchè contraria alle segnalate circostanze di fatto) che le cozze potessero venire bollite prima di essere somministrate non elimina l’illecito, trattandosi pacificamente di reato di pericolo.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue per legge ( art. 616 c.p.p.) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una congrua sanzione pecuniaria.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di 1.000,00 Euro alla Cassa delle Ammende.

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Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-02-2011) 08-06-2011, n. 22819

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.L., condannato con sentenza del 4 febbraio 2010 dal giudice di pace di Palermo alla pena di legge, nonchè al risarcimento del danno patito dalla parte civile, per i reati di ingiurie, lesioni volontarie e danneggiamento in danno di D.B. R., proponeva appello avverso detta sentenza. Il Tribunale di Palermo, consapevolmente discostandosi dall’orientamento consolidato di questa Corte, convertiva l’impugnazione in ricorso con ordinanza del 9 novembre 2010, osservando che con l’atto di gravame non era stato espressamente impugnato anche il capo relativo alle statuizioni civili, come previsto dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 37.

La suddetta ordinanza va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo per la celebrazione del giudizio di appello.

Infatti erronea è l’affermazione del Tribunale monocratico quando osserva che al caso di specie non sarebbe applicabile il dettato dell’art. 574 c.p.p., comma 4 per il solo motivo che il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 37 è successivo; l’apodittica affermazione trascura infatti di considerare che il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 2 prescrive che nel processo davanti al giudice di pace si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel codice di procedura penale, con le esclusioni dettagliatamente previste dalla seconda parte del comma 1 della suddetta norma, tra le quali non rientra il caso in esame.

Nel caso di specie pertanto, considerato che l’impugnazione del M. è volta a contestare l’affermazione della responsabilità penale, ai sensi dell’art. 574 cod. proc. pen., comma 4 essa estende i suoi effetti alle statuizioni civili ( Sez. V n. 33545 del 21.9.06 Rv. 235226; Sez. 5 n. 38733 del 20.6.08 Rv 242024;

Sez. 5 n. 7063 del 20.1.09 Rv 243234; Sez. 2 n. 5576 del 21.1.09 Rv 243288; Sez. 4 n. 41816 del 10.7.09 Rv 245454; Sez. 2 n. 10344 del 23.2.010 Rv 246618).
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio l’ordinanza del Tribunale di Palermo del 9.11.010 e, riqualificata l’impugnazione come appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Palermo per indizio di secondo grado.

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