Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-11-2011) 24-11-2011, n. 43395

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 14/4/10 il Tribunale di Torino, in esito a giudizio abbreviato, condannava I.J., con le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva e l’aggravante dello stato di clandestinità contestato per il reato sub B ( art. 61 c.p., n. 11- bis), la continuazione e la diminuente del rito, alla pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione per i reati (acc. in (OMISSIS)) di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter. (capo A) e art. 6, comma 3. (capo B).

Ricorreva per cassazione la difesa (ex art. 569 c.p.p.), deducendo violazione di legge per la mancata assoluzione, per giustificato motivo (essendo assente nel nostro ordinamento una norma che obblighi lo straniero a portare con sè un documento di identità), dal reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3. All’udienza fissata per la discussione le parti presenti concludevano come in rubrica.

La sentenza impugnata va annullata senza rinvio in ordine ad entrambi i reati sub A e B perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Il 25/12/10 hanno acquisito efficacia diretta nell’ordinamento giuridico interno dello Stato italiano gli artt. 15 e 16 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16/12/08, 2008/115/CE, e inoltre è sopravvenuto l’arresto giurisdizionale della Corte di giustizia della Unione europea, Sezione 1, 28/4/11, nel procedimento C-61/11 PPU, che ha statuito nel senso che le succitate disposizioni sovra-ordinate non consentono la "normativa di uno Stato membro .. che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo"; con la conseguenza che ai giudici penali dello Stato italiano, membro della Unione, spetta di "disapplicare ogni disposizione del decreto legislativo n. 286/1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115", tenendo anche "debito conto del principio della applicazione retroattiva della legge più mite il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri".

In virtù del principio di diritto fissato da questa stessa Sezione di questa S.C., "la inammissibilità del ricorso per cassazione in ragione della manifesta infondatezza dei motivi o per altra causa non impedisce di rilevare, a norma dell’art. 129 c.p.p., la mancata previsione del fatto come reato, in conseguenza dell’inapplicabilità delle norme nazionali incompatibili colla normativa comunitaria" (Cass., 7, 6/3/08, sent. n. 21579, Boujlaib, rv. 239960), sicchè deve farsi luogo, immediatamente e in questa stessa sede, in osservanza delle disposizioni tabellari, all’annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata con la formula de qua. Ciò per il reato sub A. Allo stesso modo per il reato sub B (di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3), in conformità della sentenza di questa Suprema Corte a Sez. Un. n. 16453 del 24/2/11 (rv. 249546, Alacev), che ha affermato l’applicabilità della norma ai soli soggiornanti regolari nel territorio dello Stato, con la conseguente abolitio criminis per i soggiornanti irregolari a seguito delle modifiche alla norma stessa introdotte dalla L. 15 febbraio 2009, n. 94 (art. 1, comma 22, lett. h). Nel caso, inoltre, è contestata l’aggravante della clandestinità ( art. 61 c.p., n. 11-bis), dichiarata illegittima con sentenza della Corte Costituzionale n. 249 del 9/6/10 (massima n. 34820).

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i fatti non sono previsti dalla legge come reato.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 06-07-2012, n. 11384 Imposta di pubblicità e affissioni

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Svolgimento del processo

Pubbliemme Pubblicità s.r.l. propose ricorso avverso avvisi di accertamento in rettifica emessi a titolo d’imposta comunale sulla pubblicità per l’anno 1997.

L’adita commissione provinciale accolse il ricorso, ritenendo tardivi gli accertamenti, con decisione, che in esito all’appello del Comune, fu confermata dalla commissione regionale.

I giudici di appello così motivarono: " … ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 8, commi 3 e 4, e art. 10, comma 1, si deve confermare che la data di scadenza della notificazione degli atti impugnati è il 31.12.1998. Nel merito, la proroga fino al 31.12.1999 riguarda il pagamento dell’imposta previsto dall’art. 8, comma 3, e non si riferisce ai termini dei due anni stabiliti per l’accertamento dall’art. 10, comma 1, e dall’art. 8, comma 4, che fa decorrere l’accertamento dal 1 gennaio, nella fattispecie dal 1.1.1997, per concludersi il 31.12.1998. Solo entro questi termini il Comune può esercitare il proprio diritto impositivo e di accertamento. Non rileva, quindi, per il computo del termine di decadenza, il rapporto relativo al pagamento dell’imposta che ha una sua diversa natura rispetto all’accertamento della base imponibile".

Avverso la decisione di appello, il Comune ha proposto ricorso per cassazione in unico motivo.

La società contribuente ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso, il Comune denunciando violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 8, comma 3, e art. 10 – propone il seguente quesito di diritto: " … se il termine decadenziale di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 10 a comprensivo anche della proroga prevista dal precedente art. 8, comma 3dello stesso decreto o se, invece, le due disposizioni debbano essere interpretate distintamente, ciascuna in relazione al proprio ambito di operatività".

Il ricorso va disatteso.

Invero – vertendosi in tema di ricorso per cassazione avverso sentenza di appello pubblicata dopo l’1.3.2006 e prima del 4.7.2009 (cfr. Cass. 22578/09) – occorre, prioritariamente rispetto ogni altra valutazione, rilevare l’inammissibilità della censura proposta dal Comune, per violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c., in tema di quesito di diritto.

Occorre, invero, rilevare che, ai sensi della disposizione indicata il quesito conclusivo – dovendo assolvere la funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale – non può essere meramente generico e teorico ma deve essere calato nella fattispecie concreta, per mettere la Corte in grado poter comprendere dalla sua sola lettura, l’errore asseritamente compiuto dal giudice a quo e la regola applicabile (v. Cass. s.u. 3519/08).

Tanto premesso in linea di principio, deve, peraltro, rilevarsi, in concreto, che il quesito di cui è corredato il motivo di ricorso proposto dalla società contribuente si esaurisce, in contrasto con il suesposto criterio, in mera petizione di principio della cui fondatezza si chiede conferma a questa Corte.

In disparte l’esposto assorbente rilievo, deve, peraltro, rilevarsi che il criterio cui si è dichiaratamente attenuto il giudice di appello e specificamente censurato dal Comune ricorrente, appare conforme alla giurisprudenza di questa Corte che ha reiteratamente precisato che "in tema di imposta comunale sulla pubblicità, la decadenza del comune dall’esercizio del potere impositivo si verifica, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 10, dopo il decorso di due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata; sicchè, in caso di omessa dichiarazione, il dies a quo del termine biennale di decadenza va identificato nel momento del sorgere dell’obbligo della dichiarazione, il quale nasce, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 8, appena prima di iniziare la pubblicità, senza che possa essere invocato il disposto del comma quarto del medesimo art. 8 – secondo il quale, in ipotesi di omessa dichiarazione, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell’anno in cui è stata accertata – atteso che la decorrenza cui detta norma si riferisce attiene unicamente alla misura del tributo che l’omittente è tenuto a versare (cfr. Cass. 5486/08, 19250/03, 14483/03).

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone il rigetto del ricorso.

Per la natura della controversia e tutte le peculiarità della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre l’integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso; compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Napoli Sez. V, Sent., 20-01-2011, n. 391

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Svolgimento del processo
Premette F.S. – già dipendente della ex U.S.L. n. 41, con la qualifica di Infermiere Professionale, transitato all’Azienda Ospedaliera (A.O.) X, con sede in Napoli, alla X – di essere stato sospeso dal servizio ai sensi dell’art. 91 del D.P.R. n. 3/1957 con decorrenza dal 25.3.1992 in ragione della misura cautelare disposta a suo carico dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lucca poiché indiziato di reato nell’ambito di indagini svolte dalla locale Autorità Giudiziaria.
Aggiunge che, con sentenza n. 19 del 25.1.1993 del predetto Tribunale, confermata con sentenza n. 128 del 18.1.1994 della Corte di Appello di Firenze, era stato riconosciuto colpevole del reato previsto dagli artt. 73 D.P.R. n. 309/1990 e 110 cod. pen. (detenzione di sostanze stupefacenti) con condanna a sei anni di reclusione, alla multa di lire 40 milioni ed alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ma che, rimesso in stato di libertà per buona condotta in data 14.3.1997, doverosamente comunicato all’Ufficio Personale dell’A.O. X, l’esito delle citate sentenza (trasmettendone copia autentica), con raccomandata del 22.3.1997, aveva chiesto di essere riammesso in servizio.
Aggiunge, ancora, che, per il notevole danno economico che stava subendo, per sé e la propria famiglia, per la circostanza che, dal mese di aprile 1997, l’Amministrazione aveva sospesa il pagamento delle retribuzione mensile dovutagli, in data 14.5.1998, aveva notificato un atto con cui aveva diffidato il Direttore Generale dell’A.O. X a riammetterlo in servizio con efficacia dal mese di aprile 1997 ed a corrispondergli gli assegni familiari e la retribuzione a lui spettanti.
Tanto premesso e preso atto che, con la determinazione n. 475 dell’11.6.1998 in epigrafe, il Direttore Generale dell’A.O. X, in esecuzione delle predette sentenze di condanna (tra l’altro) all’interdizione perpetua dai Pubblici Uffici, aveva dichiarata, a decorrere dall’1.1.1995, la sua decadenza dall’impiego, F.S., con il ricorso in esame – notificato il 22.7.1998 e depositato il giorno 27 successivo – ha impugnato, innanzi a questo Tribunale, la predetta determinazione.
Ha chiesto, altresì, l’accertamento del suo diritto alla riammissione in servizio con effetto dal 25.3.1997, previa dichiarazione di cessazione della sospensione cautelare disposta in data 25.3.1992 ed alla corresponsione della retribuzione dovuta per legge a far data dal 25.3.1997, con la conseguente condanna dell’intimata Azienda al pagamento delle relative somme.
A sostegno del gravame l’interessato ha dedotto le seguenti censure.
1) Violazione della L. n. 241/1990, in particolare artt. 7 e 10, per violazione del principio del giusto procedimento e di trasparenza dell’attività amministrativa, essendogli stata preclusa la partecipazione al procedimento fin dall’inizio per non avere ricevuto alcuna previa comunicazione dell’avvio del procedimento contenente l’indicazione del nominativo del responsabile del procedimento e dell’ufficio competente per l’istruttoria.
2) Violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 per omessa motivazione. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, non risultando esplicitata la motivazione dell’impugnato provvedimento ed indicato in virtù di quale disposizione legislativa o norma sarebbe stato applicato nei suoi confronti l’istituto della decadenza dall’impiego.
3) Invalidità per inesatta e falsa applicazione dell’istituto della decadenza dall’impiego. Violazione di legge (art. 127 D.P.R. n. 3/1957; art. 15 L. n. 55/1999; L. n. 19/1990. Violazione dell’art. 56 del C.C.N.L. per i dipendenti della Sanità Pubblica). Eccesso di potere. Al riguardo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 9 della L. n. 19/1990 che avrebbe abrogato l’istituto della destituzione di diritto (permanendo una tale sanzione unicamente per gli amministratori rivestenti cariche pubbliche elettive), nonché dell’art. 56 del C.C.N.L. per il personale della Sanità pubblica che avrebbe disapplicato tutte le norme previgenti incompatibili con quelle del contratto in quanto tali da consentire la destituzione di diritto, invocando l’applicazione degli artt. 29 e 30 del C.C.N.L. Sanità che, in linea con l’art. 59 del D.L. vo n. 29/1993, prevederebbe il procedimento disciplinare obbligatorio ed il relativo codice da applicarsi in ciascuno dei casi espressamente previsti.
4) Invalidità per omissione del procedimento disciplinare. Violazione dell’art. 59 D.L. vo n. 29/1993. Violazione degli artt. 29 e 30 del C.C.N.L. per i dipendenti della Sanità Pubblica. Eccesso di potere. Al riguardo parte ricorrente assume l’illegittimità dell’impugnato provvedimento di decadenza per essere stato disposto senza che preventivamente fosse stato iniziato e concluso il procedimento disciplinare previsto obbligatoriamente dalla rubricata normativa, non avendo l’intimata Azienda "dalla data di conoscenza della sentenza" avviato il predetto procedimento con la contestazione degli addebiti entro i termini rigorosamente previsti dalla normativa, decorrenti dalla conoscenza da parte dell’A.O. X delle sentenze penali pronunciate nei confronti del F..
5) Violazione dei principi di legalità, di imparzialità e di buona amministrazione. Violazione degli artt. 24, 97, 113 Cost., essendo stati violati tutti i principi fondamentali dell’attività amministrativa, non essendo state osservate, nel caso di specie le norme indicate nei motivi precedenti e valutati i diritti del ricorrente che ne subirebbe un danno notevole e rilevante.
6) Violazione dell’art. 9 L. n. 19/1990, invocando la revoca di diritto della sospensione cautelare per decorso del termine quinquennale previsto dalla rubricata norma,con conseguente diritto alla riammissione un servizio e pagamento del trattamento economico dovuto per legge.
L’intimata Azienda Ospedaliera si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso, sì come in fondato.
Con ordinanza n. 316 del 25 agosto 1998 la Sezione aveva riservato positiva valutazione all’istanza cautelare e con la successiva ordinanza n. 71 del 28 gennaio 2010 aveva disposto incombenti istruttori.
Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2010 il ricorso è stato ritenuto in decisione.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è infondato.
2. La Sezione con ordinanza n. 71 del 28 gennaio 2010 disponeva incombenti istruttori da porsi a carico della medesima A.O. X, nella persona del Dirigente l’Ufficio Affari Generali e Personale.
In particolare, con tale ordinanza, considerato che, nel disporsi con la impugnata determinazione la decadenza dall’impiego del F. a decorrere dall’1.1.1995, si prendeva atto che "l’istante risulta essere stato sospeso dal servizio ed a tutt’oggi non è stato riammesso in attività" e vista l’ordinanza cautelare n. 316 del 25 agosto 1998, di sospensione dell’efficacia della predetta determinazione, riteneva necessario, ai fini del decidere, conoscere se, a seguito ed in esecuzione della predetta ordinanza, l’A.O. X avesse disposto la riassunzione in servizio del dipendente ed, in caso di mancata riammissione, documentate controdeduzioni in merito, alla luce dei motivi di gravame, nonché degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo personale del dipendente in base ai quali era stato emanato l’atto impugnato.
In esecuzione del predetto incombente istruttorio in data 30 luglio 2010 risulta depositata in giudizio, unitamente alla documentazione richiesta, la nota prot. n. 13481 del 29 luglio 2010, a firma del Direttore del Servizio, nella quale si rappresenta che: "Risulta dagli atti la circostanza che l’A.O. X non ha disposto la riammissione in servizio del ricorrente, in esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 316/98 che aveva sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato, poiché tale provvedimento di decadenza dall’impiego deve ritenersi, viceversa, allo stato, pienamente legittimo ed efficace, rilevato che, in accoglimento del ricorso in appello a suo tempo proposto dalla resistente Azienda (ric. n. 10063/98 r.g.), il Consiglio di Stato ha riformato la richiamata ordinanza del T.A.R. Campania, respingendo, con ord. V sez. n. 2422/98, l’istanza di sospensiva proposta in primo grado nei confronti del provvedimento in argomento".
3. L’esito della disposta istruttoria avvalora l’infondatezza della seconda, della terza e della quarta censura che, afferendo ad un’unica linea logicoargomentativa, possono trattarsi congiuntamente.
4. Nella terza censura parte ricorrente, invocando il principio di tassatività delle sanzioni disciplinari, richiama l’art. 9 della L. n. 19/1990, che avrebbe abrogato l’istituto della destituzione di diritto (con normativa confermata dal C.C.N.L. della Sanità che all’art. 56 avrebbe disapplicato tutte le norme contrattuali previgenti compatibili con la destituzione di diritto), invocando la tempestiva attivazione dell’obbligatorio procedimento disciplinare previsto dagli artt. 29 e 30 del suddetto contratto, in linea con l’art. 59 del D.L. vo n. 29/1993.
5. La censura è infondata.
6. Deve, al riguardo, rilevarsi come secondo consolidata orientamento giurisprudenziale, peraltro successivo alla L. n. 19/1990, l’Azienda Ospedaliera resistente non poteva che prendere atto degli effetti automatici e preclusivi della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici comminata dal giudice penale con la conseguente impossibilità giuridica della permanenza del F. negli organici della predetta Azienda.
Secondo la giurisprudenza appena richiamata: " Non occorre l’instaurazione del procedimento disciplinare per l’irrogazione della sanzione della destituzione del pubblico dipendente, condannato dal giudice penale, nel caso in cui alla condanna segua l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, operante indipendentemente dai contrari provvedimenti dell’amministrazione " (C.di S., sez. IV, 9 dicembre 2002, n. 6669 e C. di S., sez. VI, 28 settembre 2001, n. 51639); " Il provvedimento con cui il Capo della Polizia decreta la decadenza dal servizio di un dipendente della Polizia di Stato, in seguito al passaggio in giudicato di sentenza penale di condanna a cinque anni di reclusione, in applicazione dell’art. 28, comma 2, cod. pen., secondo cui l’interdizione perpetua dai pubblici uffici priva il condannato di ogni pubblico ufficio e della qualità di pubblico ufficiale, non è sanzione disciplinare espulsiva avente carattere automatico, ma costituisce semplice (e necessitata) presa d’atto della intervenuta applicazione della pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici: da ciò discende la inapplicabilità, alla fattispecie in questione, dell’art. 9, L. n. 19 del 1990 " (T.A.R. Veneto, sez. I, 1 ottobre 2002, n. 5936).
7. Nota il Collegio come l’allontanamento del dipendente dai pubblici uffici, rappresenta null’altro che una conseguenza inevitabile della sanzione accessoria dell’interdizione disposta dal giudice penale in sede di condanna, senza che l’allontanamento in parola debba trovare fondamento in una specifica disposizione che lo contempli, per modo che, a tale riguardo, alcun rilievo può avere la previsione – invocata da parte ricorrente – di cui all’art. 9 della L. n. 19/l990, che abroga ogni contraria disposizione di legge che prevedesse la destituzione di diritto del pubblico dipendente a seguito di condanna penale.
Ne consegue anche l’infondatezza della seconda censura nella quale il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990 per omessa individuazione nell’impugnato provvedimento della norma che legittimerebbe la disposta decadenza.
8. Infondata è anche la quarta censura in cui è stata dedotta la violazione dell’art. 59 D.L. vo n. 29/1993 e, relativamente ai dipendenti della Sanità Pubblica, degli artt. 29 e 30 del C.C.N.L., per essere stato disposto l’impugnato provvedimento di decadenza senza che preventivamente fosse stato iniziato e concluso il procedimento disciplinare obbligatoriamente previsto dalla rubricata normativa.
In contrario basterà rilevare che nella recente sentenza n. 7734 del 2.11.2010 del Consiglio di Stato, Sez. IV, si è affermato che l’amministrazione, in presenza di una sentenza penale di condanna con irrogazione della pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, non può far altro che disporre la cessazione dal servizio del dipendente pubblico condannato, con un provvedimento che non ha carattere né costitutivo, né discrezionale, ma che è vincolato ed è dichiarativo di uno status conseguente al giudizio penale definitivo nei confronti del dipendente (Cfr. anche Sez. IV, 9 dicembre 2002, n. 6669).
Invero, come riconosciuto anche dalla difesa di parte ricorrente, il contraddittorio procedimentale con l’interessato si impone qualora l’Amministrazione procedente, nel corretto esercizio della propria potestà discrezionale debba valutare l’eventuale applicazione della misura più appropriata alla gravità del fatto ed, in concreto, alla responsabilità dell’incolpato, alla pericolosità sociale del condannato ed al recupero morale dell’interessato; esigenze, queste, che non si rinvengono nel caso di specie laddove la sanzione della destituzione consegue automaticamente alla pena accessoria alla sentenza di condanna penale dell’interdizione perpetua dai pubblici.
9. Ne deriva la fondatezza anche della prima censura, nella quale stata dedotta la violazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per non essere stata preclusa all’interessato la garanzia del giusto procedimento di legge, attraverso l’invio della comunicazione di avvio del procedimento.
Invero l’esito ineluttabile e necessitato della sanzione espulsiva, quale conseguenza dell’interdizione perpetua del dipendente da tutti i pubblici uffici, rendeva del tutto inutile e pletorica la sua partecipazione al procedimento, atteso che il "contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato", con la conseguente irrilevanza del vizio lamentato dall’interessato giusta la previsione di cui all’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990.
10. Inammissibile è, invece, il quinto motivo di violazione dei principi di legalità, di imparzialità, di buona amministrazione e di tutti i principi fondamentali dell’attività amministrativa, nonché degli artt. 24, 97, 113 Cost., trattandosi di una critica che appare generica ed indistinta non indicandosi gli specifici profili della lamentata violazione, ed, inoltre, testualmente, ripetitiva dei precedenti motivi di gravame.
11. Infondata è, infine, l’ultima censura nella quale parte ricorrente invoca la riammissione in servizio in virtù della revoca di diritto della sospensione cautelare per decorso del termine quinquennale previsto dall’art. 9 L. n. 19/1990 alla data del 25.3.1997, con il conseguente diritto alla retribuzione a decorrere da tale data.
Tuttavia, come riconosciuto dal medesimo ricorrente, l’assunto presuppone l’illegittimità ed il conseguente annullamento dell’impugnato provvedimento di decadenza, mentre, nel caso di specie, da quanto si è andato esponendo, si è appalesata la piena legittimità e doverosità del provvedimento di decadenza, la qual cosa traendo seco la legittimità anche della disposta sospensione cautelare dal servizio, quale anticipazione dell’allontanamento dal servizio, poi, definitivamente confermata dal provvedimento di decadenza.
12. In definitiva il ricorso è infondato e, quindi, deve essere respinto.
13. Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare fra le parti le spese giudiziali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Quinta Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 8005/1998 R.G.) proposto da F.S., lo respinge.
Compensa fra le parti le spese, le competenze e gli onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Cernese, Presidente FF, Estensore
Gabriele Nunziata, Consigliere
Sergio Zeuli, Primo Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Ord., (ud. 21-04-2010) 01-07-2010, n. 24818

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Con ordinanza 23/12/09 il Tribunale di Foggia rigettava l’istanza di riesame avanzata nell’interesse di B.A. avverso il sequestro probatorio delle armi, da lui legalmente detenute, disposto il 19/11/09 dal Pm nei suoi confronti per il reato di trasferimento senza denuncia all’autorità di Ps del luogo di custodia delle armi stesse. Ciò, a giudizio del tribunale, in forza dell’evidente configurabilità del reato contestato (la denunzia in atti del 17/7/87 indicava un luogo di custodia – in (OMISSIS) – diverso da quello verificato).

Ricorreva per cassazione la difesa del B.. Premessi i fatti (lo stesso interessato in occasione di un controllo aveva avvisato i CC che le armi da lui detenute – due fucili da caccia, una pistola 7,65 e munizionamento vario – si trovavano, come si erano sempre trovate, nella sua azienda agricola di località (OMISSIS)), si osservava come in nessuna delle denunce del B. – ed a far tempo dal (OMISSIS) (erroneo il riferimento al (OMISSIS), data della sola licenza del porto di fucile) – mai era stato indicato (e neppure richiesto) il luogo di custodia delle armi, laddove (OMISSIS) era semplicemente l’indirizzo del denunciante. Il luogo di effettiva custodia era noto ai CC, che più volte si erano recati per il controllo nella masseria senza nulla obiettare.

Chiedeva quindi l’annullamento dell’ordinanza impugnata per insussistenza del reato e in ogni caso per totale assenza di colpa, anche ai sensi dell’art. 5 c.p.. All’udienza camerale fissata per la discussione, non comparsa la parte ricorrente, il PG chiedeva il rigetto del ricorso.

Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto inammissibile (art. 606 c.p.p., comma 3). L’indirizzo fornito di (OMISSIS), infatti, non poteva identificare, in assenza di ulteriori indicazioni da parte del denunciante, che il luogo della detenzione (a maggior ragione se coincidente con l’indirizzo). Il reato è formale e non rilevano le rappresentate situazioni soggettive di pretesa buona fede. Sul detentore grava in permanenza un preciso dovere di denuncia della effettiva ubicazione delle armi detenute: "L’oggettività giuridica del reato di omessa denuncia previsto dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 38 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e 58 del relativo regolamento di esecuzione è identificabile nell’esigenza di rendere noto all’autorità di p.s. il luogo in cui sono detenute le armi, in modo da consentire i necessari controlli. Ne discende che la denuncia di trasferimento delle armi, proprio perchè indispensabile a soddisfare l’interesse protetto dalla norma incriminatrice, costituisce oggetto di un dovere la cui operatività non cessa nell’atto stesso in cui non viene adempiuto, ma si protrae nel tempo fino a quando l’obbligato non abbia comunicato all’autorità la nuova località in cui l’arma è stata trasferita: correlativamente, la consumazione del reato ha inizio con l’omessa denuncia e cessa solo quando, con il venir meno dell’inerzia del soggetto, sia eliminata la situazione antigiuridica attraverso l’esecuzione del comportamento prescritto dalla legge" (Cass., 1, sent. n. 2775 del 16/1/98, rv. 210000, Turriano).

L’eventuale comunicazione orale relativa al trasferimento delle armi legittimamente detenute (o al diverso luogo di detenzione rispetto a quanto risultante dalla denuncia) non è sufficiente, in quanto – come prescritto dal combinato disposto degli artt. 15 e 58 regolamento cit. T.U.L.P.S. – la denuncia deve essere presentata per iscritto (Cass., 1, sent. n. 8757 dell’1/6/95, rv. 202601, Caiazza).

Quanto all’esimente della buona fede, nelle contravvenzioni essa può essere causa di esclusione della responsabilità penale solo quando l’agente provi di avere voluto osservare la legge e di avere a tale scopo compiuto quanto era necessario, in modo che la violazione appaia determinata da inevitabile errore, che si identifica con la forza maggiore o il caso fortuito (Cass., 6, sent. n. 8154 del 28/5/73, rv. 125505, Vinti).

E pur dopo l’intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 364 del 1998:

"L’ignoranza dovuta ad errore nell’interpretazione della norma penale non può essere considerata inevitabile quando tale interpretazione sia tutt’altro che confusa e caotica, non sia oggetto di particolari difficoltà e l’errore circa l’esistenza e la portata della disposizione incriminatrice possa essere evitato con la normale diligenza" (Cass., 1, sent. n. 3601 del 28/9/92, rv. 192538, Paparo).

Nel caso in esame il soggetto ha colpevolmente trascurato di adeguare alla realtà di fatto le indicazioni contenute nella denuncia da lui stesso formulata o – il che è lo stesso – ha colpevolmente fornito e mantenuto indicazioni non rispondenti alla realtà.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una congrua somma alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.