Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 26-01-2012, n. 1099 Prescrizioni e decadenze

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata del 28.11.2006 la Corte d’appello di Caltanissetta confermava la statuizione di primo grado, con cui era stata accolta l’opposizione proposta da M.F., avverso la cartella di pagamento concernente contributi Inps per il periodo dal 1984 al 1995, ritenendo che si fosse maturata la prescrizione quinquennale.

La Corte disattendeva la tesi dell’Inps sul fatto che la prescrizione era stata interrotta con tre atti rispettivamente in data 3.8.95, 9.8.95 e 12.8.95, sul rilievo che gli avvisi di ricevimento depositati non erano riferibili ad atti aventi valenza interruttiva, perchè questi non erano stati depositati.

Avverso detta sentenza l’Inps ricorre con un motivo.

Resistono con controricorso gli eredi M., che hanno anche depositato memoria.

La Montepaschi Serit spa è rimasta intimata.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso si denunzia difetto di motivazione per non avere considerato che, alle ricevute di ritorno delle raccomandate, erano stati allegati i modelli base utilizzati dall’Istituto, con i dati anagrafici, le somme richieste e dei tabulati.

Si eccepisce in controricorso che non vi è illustrazione del fatto controverso e che i documenti non sono stati depositati.

Il ricorso è infondato.

In primo luogo sussiste violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., ed infatti, essendo stato dedotto difetto di motivazione, manca il momento di sintesi prescritto da questa disposizione; è stato infatti affermato (Cass. Sez. U, n. 20603 del 01/10/2007, seguita da numerose altre conformi) che "In tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè secondo l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità";

Nè è stato indicato dal ricorrente dove e quando documenti inviati sarebbero stati depositati (nella memoria di costituzione di primo grado si assume di avere depositato gli atti interruttivi, ma essi non figurano nell’elenco del fascicolo di parte a suo tempo depositato).

Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese della parte costituita seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese a favore dei contro ricorrenti liquidate in Euro 30,00, per esborsi e duemila Euro per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.. Nulla per le spese della Montepaschi Serit.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 29-02-2012, n. 3131 Divisione

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Svolgimento del processo

1. – Con atto di citazione del 9 novembre 1982, i fratelli L. e B.M. convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Vicenza la sorella B.M.T. e l’altro fratello B.R., chiedendo che si procedesse alla divisione dei beni caduti in successione a seguito della morte del loro padre B. C., avvenuta il (OMISSIS), secondo il testamento olografo da questo redatto, pubblicato il 21 maggio 1982.

Gli attori chiesero con tale atto che a B.R. fosse ordinato di collazionare il fondo "(OMISSIS)" di (OMISSIS), acquistato con denari del padre, e di rendere il conto per la gestione dell’azienda agricola paterna dal 1979 con la relativa divisione degli utili.

Si costituì in giudizio B.M.T. non opponendosi alla domanda, ma chiedendo la collazione in natura anche di altri immobili in (OMISSIS) – costituiti da sei negozi – solo formalmente intestati rispettivamente ai predetti R., L. e B.M., in quanto acquistati con denaro del padre, nonchè il saldo attivo di un determinato libretto bancario.

B.R., costituendosi a sua volta, chiese il rigetto della domanda degli attori sia sotto il profilo della collazione del fondo "(OMISSIS)", sia sotto quello del rendiconto e del calcolo dei diritti maturati in conseguenza della comunione familiare; chiese, invece, l’accoglimento della domanda di divisione ereditaria, precisando che gli sarebbe spettata la metà dei beni costituenti l’impresa agricola familiare, compreso il credito vantato nei confronti di B.C., attualmente dell’eredità, relativo all’utile dell’acquisto di un immobile in (OMISSIS) che avrebbe fruttato lire 250 milioni, non conferite nella comunione dallo stesso B. C..

2. – Sulla scorta del progetto divisionale predisposto dal c.t.u. ed accettato da tutte le parti, escluso B.R., il Tribunale adito, con sentenza non definitiva del 20 dicembre 1999, dispose la collazione degli immobili indicati nell’atto di citazione e nella comparsa di costituzione di B.M.T. ed ordinò alle parti di rendere il conto della gestione dei beni caduti in successione dal giorno dell’apertura della stessa, rimettendo le parti davanti al giudice istruttore per l’udienza di discussione del conto e per le successive operazioni divisionali.

All’udienza dell’11 ottobre 2002 si costituirono in giudizio Ce., L. e C.C., eredi di B.M. T., deceduta nelle more del giudizio; alla medesima udienza questi ultimi nonchè L. e B.M. dichiararono di accettare il progetto divisionale nel frattempo aggiornato in relazione all’eventuale mutamento dei valori intervenuti medio tempore, alle decisioni rese nella sentenza non definitiva ed alle risultanze delle diverse rese dei conti.

Con sentenza definitiva del 4 giugno 2003 il Tribunale di Vicenza dispose lo scioglimento delle comunioni tra gli attori ed i convenuti sugli immobili in comproprietà e, a tal fine, approvò il progetto divisionale redatto dal c.t.u. nella relazione del 12 giugno 2002, assegnando a ciascun condividente la quota immobiliare come descritta ed individuata nella predetta relazione, con i valori ivi indicati e con l’obbligo di versare – ed il diritto di percepire – i conguagli in denaro se e come previsti e determinati; dispose poi la costituzione delle servitù necessarie alla normale utilizzazione degli assegni e, inoltre, ai fini attuativi delle assegnazioni, con spese ripartite pro quota, l’effettuazione dei tipi di frazionamento e le volture catastali e le trascrizioni – anche delle servitù – presso il competente ufficio immobiliare; condannò B.R. a rilasciare agli altri condividenti, liberi da persone e cose, i beni da lui detenuti e facenti parte degli assegni spettanti agli altri coeredi, ed accertò che, all’esito della resa dei conti fra i coeredi per il godimento dei beni ereditari alla data del 31 dicembre 2002, B.R. era debitore di lire 80.640.745, B. M. era creditore di lire 60.554.982, gli eredi di B.L. (essendo quest’ultimo nel frattempo deceduto) erano creditori di lire 75.257.177, e gli eredi di B.M.T. erano debitori di lire 55.171.414, con obbligo di provvedere al pagamento dei suddetti importi.

3. – Avverso le predette sentenze B.R. propose impugnazione, cui resistettero gli eredi sia di B.M. T. sia di B.L., formulando entrambi anche degli appelli incidentali condizionati.

La Corte di appello di Venezia con sentenza del 5 febbraio 2008 rigettò il gravame.

4. – Per la cassazione di tale sentenza B.R. propose un ricorso articolato in undici motivi, cui P.G., E., S., N., Ma. e B.M. (i primi cinque quali eredi di B.L.), da un lato, e Ce., L. e C.C., dall’altro, resistettero con separati controricorsi, formulando entrambi anche un ricorso incidentale articolato in un unico motivo.

5. – Questa Corte, con la sentenza n. 25773 del 9 dicembre 2009, resa in esito all’udienza pubblica del 30 settembre 2009, riuniti i ricorsi, ha accolto il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso principale, ha rigettato il primo motivo e dichiarato assorbiti gli altri, ha accolto i ricorsi incidentali, cassando la sentenza impugnata in relazione all’accoglimento dei suddetti motivi del ricorso principale e dei ricorsi incidentali, e rinviato la causa anche per la pronuncia sulle spese del giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.

6. – Per la revocazione della sentenza di questa Corte B. R. ha proposto ricorso, con atto notificato il 30 aprile ed il 12 maggio 2010, sulla base di un motivo, con cui si lamenta l’errore di fatto occorso nel dichiarare l’assorbimento dei motivi da otto ad undici del ricorso per cassazione.

Hanno resistito, con separati atti di controricorso, Cr.

C. ed altri e P.G. con B.E. ed altri.

7. – Depositata dal consigliere relatore la relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ. e prodotte memorie da tutte le parti, la Corte, con ordinanza interlocutoria 20 giugno 2011, n. 13554, all’esito dell’adunanza camerale, ha rinviato la causa alla pubblica udienza, rilevando che il ricorso non appare senz’altro inammissibile, con quell’evidenza che è richiesta per una pronuncia in camera di consiglio.

8. – In prossimità dell’udienza pubblica il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.

Motivi della decisione

1. – Come rilevato nel Ritenuto In fatto, con la sentenza n. 25773 del 2009 questa Corte ha, tra l’altro, accolto i motivi secondo e terzo del ricorso principale per cassazione di B.R..

Giova riepilogare le censure articolate con quei motivi di ricorso e le ragioni del relativo accoglimento.

Con il secondo motivo, B.R., deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 737 cod. civ., premesso che il fondo "(OMISSIS)" era stato acquistato in due tempi, una prima metà il 6 aprile 1978 con atto per notaio Andriolo, la seconda metà il 14 gennaio 1980 con atto per notaio Feriani, e che la censura proposta riguardava soltanto la seconda di tali compravendite, assumeva come fatto pacifico in causa che il suddetto atto fu concluso dall’esponente non solo senza il consenso del padre, ma anzi contro la sua volontà, come rilevato da L. e B.M. nell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado; e sosteneva pertanto che il secondo atto di acquisto non poteva configurarsi in radice come donazione indiretta.

Con il terzo mezzo, il medesimo ricorrente, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio, affermava che la sentenza impugnata non aveva offerto alcuna argomentazione in relazione alla compravendita del 14 gennaio 1980, come emergeva dal rilievo che essa, nella parte in cui aveva esaminato l’acquisto del fondo "(OMISSIS)", si era richiamata alla dichiarazione del 3 marzo 1978 (con la quale B. R. avrebbe ammesso di aver acquistato il fondo suddetto con denaro del padre), anteriore di due anni all’acquisto della seconda metà di tale immobile; pertanto nessuna motivazione era stata fornita in ordine alla configurabilità della compravendita in oggetto quale donazione indiretta, nè sotto il profilo dell’animus demandi, nè sotto quello del pagamento del relativo prezzo da parte del padre.

Nella sentenza di questa Corte, l’accoglimento di tali due motivi è affidato alla seguente motivazione: "Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono fondate.

Premesso che, come dedotto dal ricorrente principale a pag. 16 del suo ricorso, egli nell’atto di appello aveva espressamente fatto riferimento all’atto di acquisto della seconda metà del fondo "(OMISSIS)" del 14 gennaio 1980, specificando che le stesse controparti avevano escluso "la partecipazione al negozio preliminare del B.C. in quanto le parti danno atto nell’esposto di citazione che il preliminare era intercorso fra il solo B. R. e le venditrici" (pag. 29 dell’atto di appello), si deve rilevare che tale specifica questione – attinente alla configurabilità o meno come donazione indiretta di B.C. in favore del figlio B.R. dell’acquisto da parte di quest’ultimo della seconda metà del fondo "(OMISSIS)" – non è stata assolutamente esaminata dal giudice di appello, che invero non ha fatto alcun riferimento all’avvenuto acquisto di tale immobile con due autonomi atti avvenuti a distanza di quasi due anni l’uno dall’altro; del resto l’unico elemento addotto dalla sentenza impugnata a sostegno della qualificazione dell’acquisto del fondo "(OMISSIS)" come donazione indiretta è costituito dalla scrittura del 3 marzo 1978 con la quale B.R. avrebbe ammesso che il bene suddetto era stato acquistato con denaro del padre; ed è di per sè incomprensibile (nè la sentenza impugnata ha offerto alcun chiarimento in proposito) come tale dichiarazione possa essere estesa ad un atto di acquisto ad essa successivo di quasi due anni. In definitiva l’evidenziata carenza motivazionale della sentenza impugnata in relazione ad una questione ritualmente sottoposta al suo esame da parte dell’appellante comporta un riesame di tale aspetto della controversia dinanzi al giudice di rinvio". 2. – La sentenza n. 25773 del 2009 ha anche accolto, del ricorso principale, il quarto ed il quinto motivo, relativi alla qualificazione come donazione indiretta di B.C. al figlio R. dell’atto di acquisto dei due negozi in (OMISSIS), da quest’ultimo effettuato l’11 febbraio 1982 per atto notaio Piovene Porto Godo di Padova.

3. – Con la sentenza qui impugnata per revocazione, la Corte ha ritenuto superfluo, per effetto della sopraesposta decisione di accoglimento, l’esame dei successivi motivi, rilevando, appunto, che "L’accoglimento del secondo, del terzo, del quarto e del quinto motivo del ricorso principale comporta l’assorbimento di tutti gli altri motivi, riguardanti l’obbligo di collazione da parte di B.R. relativamente alle donazioni indirette del fondo "(OMISSIS)" e dei negozi in (OMISSIS)". 4. – Alla censura di quanto statuito al punto che precede si dirige l’odierna impugnazione.

Con l’unico motivo di revocazione (proposto per errore di fatto ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 391-bis cod. proc. civ.), B.R. si duole infatti che, per effetto dell’accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso per cassazione, la sentenza impugnata abbia dichiarato assorbiti i motivi da otto a undici.

Premesso che l’accoglimento dei due motivi concerneva unicamente la compravendita in data 14 gennaio 1980, il ricorrente ritiene che la pronuncia di assorbimento sia frutto di un’evidente svista, non avendo la sentenza della Corte di cassazione avvertito che "i motivi di ricorso dichiarati assorbiti concernevano anche il primo atto di acquisto del fondo "(OMISSIS)", quello per la prima metà del fondo in data 6 aprile 1978, su cui non vi era stata pronuncia alcuna ad opera dei motivi di ricorso accolti".

Sostiene il ricorrente che, diversamente da quanto ritenuto dalla revocanda decisione, i motivi da otto ad undici non riguardavano l’obbligo della collazione da parte di B.R. relativamente alle donazioni indirette del fondo "(OMISSIS)", ma le modalità (in natura o per equivalente) con cui adempiere tale obbligo: modalità che, con riguardo all’acquisto della prima parte del fondo "(OMISSIS)", erano le sole ad essere state oggetto dei motivi di ricorso ritenuti assorbiti, dato che per questa parte del fondo non era stato contestato (nè, conseguentemente, aveva costituito oggetto di alcun motivo di ricorso accolto) l’obbligo di collazione da parte di B.R..

5. – Il ricorso per revocazione è inammissibile.

5.1. – Va, al riguardo, innanzitutto e in generale, ricordato che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale l’errore di fatto che può dare luogo alla revocazione di una sentenza – anche della Corte di Cassazione – consiste nella erronea percezione dei fatti di causa, sostanziali tesi nella affermazione o supposizione della esistenza di un fatto la cui verità risulta incontestabilmente esclusa dagli atti o della inesistenza di un fatto la cui verità è inconfutabilmente accertata, sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito materia del dibattito processuale su cui la pronuncia contestata abbia statuito; il suddetto errore, inoltre, non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche, deve avere i caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza e gli atti e documenti di causa (senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche), deve essere essenziale e decisivo, deve riguardare gli atti "interni" al giudizio di legittimità, cioè quelli che la Corte deve e può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio (tra le più recenti, Cass., Sez. 1^, 3 febbraio 2006, n. 2425; Cass., Sez. 1^, 14 febbraio 2007, n. 3264; Cass., Sez. lav., 3 aprile 2009, n. 8180).

In particolare, poi (premesso che nulla vieta, in linea di principio, che il "fatto" sul quale può cadere l’errore revocatorio consista nel contenuto degli atti processuali oggetto di cognizione del giudice, quali, ad esempio, la sentenza impugnata o gli atti di parte: cfr. Cass., Sez. 6^ – 3, 21 luglio 2011, n. 16003), si è sottolineato che il rimedio della revocazione è ammissibile esclusivamente in relazione ad errori che consistano in un vizio di assunzione del fatto e non ad errori di criterio nella valutazione ed interpretazione del fatto (Cass., Sez. 1, 20 aprile 2005, n. 8295;

Cass., Sez. 1, 18 novembre 2009, n. 24369; Cass., Sez. 5, 20 novembre 2009, n. 24512).

In questa prospettiva, non sono suscettibili di revocazione le sentenze per le quali si deduca come errore di fatto un errore che attiene alla valutazione degli atti sottoposti al controllo del giudice, che siano stati correttamente percepiti, e che si risolve, perciò, in un vizio di ragionamento sui fatti assunti o in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali qualificabile come errore di giudizio, quando i fatti segnalati abbiano formato oggetto di esatta rappresentazione e poi di discussa valutazione (Cass., Sez. 1, 14 maggio 1998, n. 4859).

Di giudizio sul fatto affermato o negato, quando lo stesso risulti irrefutabilmente ex actis escluso o sussistente, non può poi parlarsi nell’ipotesi in cui il fatto stesso non sia di per sè suscettibile di un apprezzamento ed il giudice debba limitarsi a darne atto cosi come emerge dalle risultanze processuali incontrovertibili, sempre che esso non sia venuto in contestazione fra le parti (Cass., Sez. lav., 3 dicembre 1996, n. 10794; Cass., Sez. 5, 6 febbraio 2006, n. 2478).

5.2. – Da tanto deriva che, mentre l’omessa lettura (con la consequenziale assenza di qualsiasi scrutinio) di alcuni motivi di ricorso per cassazione configura un errore revocatorio, per essere il giudice di legittimità incorso in un errore di fatto nell’esame degli atti interni al suo stesso giudizio (Cass., Sez. lav., 13 gennaio 2010, n. 362), non costituisce motivo di revocazione la non corretta percezione del contenuto di un motivo del ricorso per cassazione, poichè non può qualificarsi come errore di percezione degli atti di causa un eventuale errore di valutazione sulla portata della doglianza svolta con l’impugnazione per cassazione, vertendosi, in tal caso, in un ambito estraneo a quello suscettibile di denuncia ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ. (Cass., Sez. 1, 20 aprile 2005, n. 8295, cit.; Cass., Sez. Lav., 4 marzo 2009, n. 5221; Cass., Sez. 1, 18 novembre 2009, n. 24369, cit.; Cass., Sez. 2, 12 maggio 2011, n. 10466).

Ed è proprio quest’ultima la situazione che ricorre nel caso di specie.

Il ricorrente sostiene che la pronuncia di assorbimento del Collegio sarebbe stata indotta da una svista meramente percettiva, riguardante la totale sovrapponibilità tra gli immobili oggetto degli atti dei quali si contestavano le modalità (in natura anzichè per equivalente) di collazione e gli atti, invece, per i quali si censurava lo stesso an della collazione; e rileva che l’oggetto dei motivi da otto ad undici – concernendo anche l’acquisto della prima parte del fondo "(OMISSIS)" (su cui non vi era stata pronuncia alcuna ad opera dei motivi accolti) – era più ampio e diverso da quello veicolato con i motivi precedentemente ritenuti fondati.

In realtà, l’eventuale sottovalutazione o incompletezza dell’esame della portata di alcuni motivi di ricorso non integra, per le ragioni anzidette, la fattispecie di cui all’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, non essendo equiparabile alla svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, ivi disciplinata; non può, pertanto, ritenersi inficiata da errore di fatto revocatorio la sentenza della Corte di cassazione della quale si censuri l’errata o non adeguata valutazione del motivo di ricorso.

Sotto la veste del preteso errore revocatorio, il ricorrente finisce con il dolersi dell’errato apprezzamento da parte di questa Corte del contenuto di alcuni motivi (da otto ad undici) del ricorso, qualificando come errore di percezione degli atti di causa quello che, semmai, configurerebbe un errore di valutazione sulla portata della doglianza svolta; il che, investendo direttamente il giudizio nella sua formulazione sul piano logico giuridico, è evidentemente estraneo all’ambito dell’errore revocatorio, essendo da escludere che la portata oggetti va di un motivo di ricorso, sui cui la Corte abbia pronunciato, possa rimanere estranea all’attività interpretativa ad opera della Corte stessa e sia di per sè insuscettibile di apprezzamento o, comunque, anche della benchè minima attività di giudizio.

E’ perciò da respingere la tesi – da cui muove l’odierna impugnazione – che la decisione di totale assorbimento sia frutto di una supposizione e che la coincidenza tra gli atti per i quali era stato messo in discussione l’obbligo della collazione e i beni di cui si contestavano le modalità di attuazione dell’obbligo sia un fatto rimasto fuori del giudizio, costituendone soltanto un dato causale.

5.3. – Occorre peraltro rilevare che il Collegio che decise la sentenza n. 25773 del 2009, con il suo riferirsi all’assorbimento dei motivi sulle modalità della collazione per effetto dell’accoglimento dei motivi concernenti gli atti soggetti a collazione, ha implicitamente ma inequivocabilmente – rimesso nuovamente al giudizio della Corte d’appello, in sede di rinvio, la soluzione della questione, in ordine logico successiva, sulle modalità di collazione e sulla rilevanza, a tal fine, della scelta del donatario, una volta che, in relazione all’esito del giudizio di rinvio, la Corte ad quem abbia risolto il problema di quali siano le attribuzioni patrimoniali soggette alla disciplina degli artt. 737 e ss. cod. civ..

E’ infatti da tenere presente che l’accoglimento di uno o più motivi del ricorso per cassazione, con dichiarazione di assorbimento degli altri motivi, non importa la conferma implicita della sentenza impugnata rispetto alle questioni che di questi ultimi hanno formato oggetto (Cass., Sez. 2, 4 dicembre 1969, n. 3868; Cass., Sez. 1, 10 novembre 1971, n. 3174; Cass., Sez. 2, 13 ottobre 1978, n. 4589;

Cass., Sez. 3, 11 dicembre 1990, n. 11767): le questioni oggetto dei motivi dichiarati assorbiti debbono ritenersi non decise e il loro esame deve essere nuovamente compiuto dal giudice di rinvio dinanzi al quale siano riproposte (Cass., Sez. 3, 23 settembre 1966, n. 2392;

Cass., Sez. 3, 11 dicembre 1990, n. 11767, cit.; Cass., Sez. lav., 20 ottobre 2000, n. 13906; Cass., Sez. lav., 15 novembre 2001, n. 14206;

Cass., Sez. 2, 12 settembre 2011, n. 18677).

La sentenza qui impugnata ha dunque offerto risposta al ricorso per cassazione anche per la parte riferita ai fondi acquistati con l’atto in data 6 aprile 1978 per notaio Andriolo, rimettendo la possibilità di far valere le ragioni ad essi relative, e veicolate con i motivi dichiarati assorbiti, nel giudizio di rinvio.

6. – Il ricorso è inammissibile.

La complessità delle questioni trattate è giusto motivo per l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di revocazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 18-11-2011, n. 9027

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato all’Amministrazione della Giustizia in data 10 dicembre 2010 e depositato il successivo 14 dicembre parte ricorrente espone quanto segue:

1) che egli lavora alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria;

2) che con sentenza n. 12009 del 2008 il TAR Lazio accoglieva il ricorso proposto dai signori M. ed altri (tra cui il ricorrente) per vedersi riconoscere il diritto ad ottenere il computo delle due ore settimanali di servizio obbligatorio a fini di tredicesima mensilità, nonché ai fini della riliquidazione del trattamento pensionistico e di quello di buonuscita, con relativa condanna dell’Amministrazione al pagamento di quanto dovuto; in particolare il TAR accoglieva in parte la pretesa dei ricorrenti riconoscendo il loro diritto ad ottenere il computo delle due ore di servizio straordinario obbligatorio a decorrere dal 31 dicembre 1995 nella base pensionabile e sulla base di calcolo della buonuscita.

Espone altresì di avere notificato nel secondo semestre del 2010, come risultante in atti, apposita diffida affinché l’Amministrazione eseguisse la sentenza in epigrafe, posto che questa è passata in giudicato, atteso il decorso dei termini di impugnazione previsti per legge senza che la parte soccombente proponesse appello.

Conclude chiedendo pertanto che sia dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione della Giustizia di portare ad esecuzione la prefata sentenza, in base alla quale è stato riconosciuto il diritto nei confronti dei destinatari e dei quali fa parte, ad ottenere la determinazione della base pensionabile e della base di calcolo dell’indennità di buonuscita ricomprendendovi anche le due ore di lavoro obbligatorie e settimanali già previste dall’art. 12, commi 1, 2 e 3 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 a decorrere dal 31 dicembre 1995, oppure che sia nominato un commissario ad acta come per legge.

L’Amministrazione della Giustizia si è costituita in giudizio ed il ricorso, dunque, è stato trattenuto per la decisione alla Camera di Consiglio del 20 ottobre 2011 alla quale il Collegio ha trovato inammissibile la richiesta di parte ricorrente, come nel prosieguo verrà indicato.

Al riguardo è da rilevare che, ancorché la sentenza possa ritenersi quanto meno esecutiva, non avendo parte ricorrente prodotto certificato di non interposto appello, mentre l’art. 114, comma 2 del Codice di rito prescrive che l’attore debba produrre in giudizio anche l’eventuale prova del passaggio in giudicato, la situazione di cui sopra rende la domanda di esecuzione del tutto indeterminata, laddove a fronte del riconoscimento del diritto ad ottenere il beneficio di che trattasi recato dalla sentenza in epigrafe, la relativa condanna dell’Amministrazione alla corretta determinazione delle sopra cennate basi di calcolo ai fini della pensione e della indennità di buonuscita potrà avere attuazione quando gli interessati, tra cui l’esponente, lo matureranno e cioè al momento del collocamento in quiescenza.

Sotto questo profilo potrebbe obiettarsi che l’ottemperanza sostanzia un giudizio di merito, nel quale, unico, il giudice può sostituirsi all’Amministrazione nell’adottare il provvedimento, ma tale obiezione non vale a scalfire la circostanza che era nella disponibilità della parte fornire la prova dell’intervenuta cessazione al momento della proposizione del ricorso per l’esecuzione, laddove il giudice non può di certo, neppure in sede di merito, sostituirsi all’Amministrazione quando la pretesa azionata, ancorché derivante da una sentenza esecutiva, sia indeterminata o futura.

Per le superiori considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile.

Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciandosi sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-04-2011) 07-11-2011, n. 40128

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – D.S.N., ricorre per cassazione, per il tramite del suo difensore, avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale – per quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimità – era stato respinto dal Tribunale di Sorveglianza di Napoli il reclamo proposto avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di liberazione anticipata con riferimento ai semestri di detenzione espiati dal 7 aprile 2006 al 7 aprile 2010, che aveva ritenuto ostassero alla concessione del beneficio, secondo quanto evidenziato nel provvedimento reclamato, (a) l’informativa della Polizia di Stato di Castellammare di Stabia, che segnalava l’elevata tendenza a delinquere del reclamante, partecipe dell’associazione per delinquere di tipo mafioso denominata "clan Casarano" operante in quel comune ed in quello limitrofo di Pompei; (b) il chiaro contenuto dell’informativa della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, che segnalava l’insussistenza di elementi da cui desumere che il detenuto avesse troncato i rapporti con il clan di appartenenza; (c) la sentenza di conferma della condanna per tentata estorsione aggravata ex art. 7 1. 203/1991, che ha ritenuto indiscutibile la sussistenza dell’aggravante speciale a ragione dell’utilizzo del così detto "metodo mafioso"; elementi ritenuti idonei, per la loro univocità e convergenza, a dimostrare l’effettiva attualità dei collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata e conseguentemente l’effettiva operatività, nella fattispecie, del divieto di concessione della misura richiesta di cui all’art. 4 bis ord. pen., comma 3 bis, nonostante "la pur pacifica corretta condotta in Istituto nel corso degli anni" osservata dal D.S..

1.1 – Si deduce in particolare nel ricorso, che la decisione impugnata è illegittima per violazione di legge (art. 4 bis ord. pen.) e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, avendo il tribunale fondato la propria decisione, sostanzialmente, su di una comunicazione della DDA "priva dell’Indicazione di dati di fatto" e pertanto "inidonea … ad offrire … elementi di valutazione all’organo Giudicante", erroneamente ritenendo, per un verso, che la verifica del dato fattuale in merito alle affermazione degli organi investigativi "sia .. preclusa ovvero di non facile individuazione", con ciò ponendosi, di fatto, in contrasto con le conclusioni della più recente giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui, osserva il ricorrente, "la comunicazione del Procuratore Distrettuale non vincola di per sè il Giudice che non può limitarsi a recepirla, acriticamente, dovendola sottoporla ad un rigoroso controllo per accertare la logicità, compiutezza e idoneità delle circostanze di fatto che sottostanno al parere dell’organo di accusa" (in tal senso si veda Sez. 1, sentenza n. 24932 del 28 maggio 2009, depositata il 16 giugno 2009, ric. Migliaccio, espressamente evocata nel provvedimento impugnato), svalutando, di contro, il dato significativo, che il D.S. aveva "espiato ben tre anni di custodia cautelare agli arresti domiciliari senza che venissero mossi rilievi di sorta", risultando in particolare incomprensibile come il ricorrente, versando in stato di custodia cautelare e poi detenuto in espiazione, potesse fornire "elementi fattuali dimostrativi del distacco dagli ambienti criminali.

Motivi della decisione

1. – L’impugnazione proposta nell’interesse del D.S. è fondata e merita quindi accoglimento.

1.1 – Secondo principi ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 1, 13/1/94, ric. Ricclardì, rv. 196.392, e più di recente, Sez. 1, Sentenza n. 4195 del 09/01/2009, dep. 29/01/2009, imp. Calcagnile, Rv. 242843) "la preclusione istituita dall’art. 4 bis ord. pen., u.c. presuppone che l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata sia accertata in concreto e che possa, cioè, predicarsi sulla base di specifici elementi sintomatici una perdurante e qualificata pericolosità del detenuto, capace di giustificare – a prescindere dalla entità della pena da scontare e dalla natura o gravità del reato commesso, purchè si tratti di delitto doloso – la sua sottrazione sia alle misure alternative che ai benefici penitenziari premiali. Sicchè neppure quella espressa dal Procuratore nazionale o distrettuale antimafia, che pure deve fondarsi su dettagliati elementi, è valutazione vincolante per il giudice, che deve sottoporla a controllo sia per quanto attiene all’apprezzamento dei dati fattuali esposti, sia, a maggior ragione, per quel che concerne il giudizio di attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata".

Nel caso in esame il Tribunale di Sorveglianza, pur dichiarando formalmente di condividere tali principi, li ha poi di fatto disattesi, sia allorquando, ha affermato, contraddittoriamente, che ai sensi del citato art. 4 bis ord. Pen., comma 3 bis, per la confìgurabilità del divieto di concessione dei benefici sia sufficiente ("tanto basta") la comunicazione "dell’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata"; sia laddove ha escluso che al Collegio sia richiesto "un vaglio o verifica del dato fattuale" che, si sostiene, "davvero non saprebbe Individuare".

In particolare, il provvedimento impugnato, fornisce indicazioni soltanto in merito alle fonti su cui il tribunale ha basato il proprio giudizio circa l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, ma non già relativamente agli elementi fattuali da cui emergerebbe tale dato; lacuna motivazionale tanto più significativa ove si consideri, che per quanto è dato desumere in proposito dal testo del provvedimento, (a) la informativa della DDA del 14 aprile 2010, risulterebbe esprimere una valutazione di tipo "negativo" (allo stato non vi sono elementi per ritenere che il detenuto abbia troncato i rapporti con il proprio clan); (b) la informativa della Polizia di Stato di Castellammare, conterrebbe, essenzialmente, un giudizio di "elevata tendenza a delinquere", di "comprovata pericolosità sociale" del D.S., che avrebbe valorizzato, per altro, il solo dato costituito dall’applicazione, nei confronti del detenuto, della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con decreto, per altro, emesso nel dicembre del 2007; (c) la sentenza di condanna, riferisce, essenzialmente, di una attività estorsiva permanente sino al marzo 2006.

Contraddittoriamente, per altro, lo stesso Tribunale ha dato atto della circostanza che proprio in relazione all’imputazione di cui al titolo di detenzione il ricorrente era stato ammesso agli arresti domiciliari e che in riferimento a detto periodo era stata segnalata dagli organi competenti la correttezza del comportamento tenuto dal ricorrente e l’assenza di "rilievi" di sorta. Il Tribunale ha fatto insomma ricorso a valutazioni apodittiche ovvero di tipo presuntivo e ha omesso di verificare le conclusioni cui è pervenuto tramite siffatto procedimento induttivo alla luce dei risultati obiettivi tratti dall’osservazione del comportamento del ricorrente. E’ dunque venuto meno all’obbligo di fornire adeguata e coerente giustificazione delle ragioni per le quali ha ritenuto che effettivamente sussisteva la condizione ostativa indicata dalla L. n. 354 del 1975, art. 4 bis, comma 3 bis.

2. – Il provvedimento impugnato va di conseguenza annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli, che procederà a nuovo esame attenendosi ai principi precedentemente enunciati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Napoli.

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