CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. LAVORO – SENTENZA 5 maggio 2011, n.9912 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Diritto

Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 22 della legge 990 del 1969, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c..

Erroneamente, ad avviso della C. , i giudici di appello avevano ritenuto che nel caso di specie ella non avesse inoltrato all’assicuratore la richiesta di risarcimento nelle forme previste dall’art. 22 della legge 990 del 1969.

Osserva il Collegio che la ratio della norma dell’art. 22 l. 990/69 (ora abrogato e trasfuso nell’art. 145 del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005) è quella di consentire uno spatium deliberandi alla Compagnia di assicurazione, imponendo al danneggiato di inoltrare la richiesta di risarcimento all’istituto assicuratore, a pena di proponibilità dell’azione giudiziaria.

Tale condizione di proponibilità si applica sia nel caso in cui il danneggiato si rivolga al solo responsabile del danno (che può, poi, a sua volta chiamare in giudizio l’assicuratore) che nel caso di azione diretta contro l’assicuratore (nel quale caso deve essere chiamato in giudizio anche il responsabile del danno, ex art. 18, primo comma, e 23 legge n.990 del 1969).

L’onere della richiesta risarcitoria è posto anche a carico del terzo trasportato a titolo di cortesia.

La improponibilità, per l’anzidetta ragione, della domanda di risarcimento è, inoltre, rilevabile anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento e, quindi, anche in sede di legittimità, (Cass. 5 dicembre 2003 n.18644, 25 agosto 2006 n. 18493, 2 luglio 2010 n. 15733, 25 novembre 2010 n. 23907).

Ove, tuttavia, l’istituto assicuratore venga a conoscenza della pretesa risarcitoria tramite raccomandata a.r. inviata dal proprio assicurato (danneggiante) si deve ritenere che la ratio della norma sia ugualmente soddisfatta, sempre che la conoscenza sia avvenuta mediante ricevimento di raccomandata a.r., nel rispetto di quanto previsto dall’art. 22 L. 990/69.

La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ammette che l’onere imposto al danneggiato dall’art. 22 più volte citato possa essere soddisfatto anche con atti equipollenti a quello previsto dalla norma, purché egualmente idonei al soddisfacimento dello scopo perseguito di consentire all’assicuratore di valutare la opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguente dispendio economico, a condizione che l’assicuratore sia stato messo a conoscenza del sinistro, della volontà del danneggiato di essere risarcito ed abbia potuto valutare le responsabilità e la fondatezza delle richieste (Cass. 30 ottobre 2007 n. 22883).

Il motivo deve essere pertanto accolto.

Nonostante il giudice di appello abbia dichiarato la improponibilità della domanda, per mancata ottemperanza del disposto di cui all’art. 22 della legge 990 del 1969, lo stesso ha ritenuto di esaminare il secondo motivo di appello, relativo alla individuazione del termine di prescrizione applicabile al caso di specie (esame che, in realtà, sarebbe stato precluso proprio dalla dichiarazione di improponibilità, definita dal giudice "inammissibilità").

Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 2054, 2043, 1681 e 2947 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.) la ricorrente assume che nonostante le argomentazioni svolte a sostegno del fatto che il diritto azionato non potesse ritenersi prescritto, il giudice di appello – senza motivazione – aveva ritenuto applicabile il termine di prescrizione di due anni (art. 2947 secondo comma, c.c.) riguardante il risarcimento danni dalla circolazione dei veicoli. Anche questo motivo è meritevole di accoglimento. Si richiama sul punto la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale: (Cass. S.U. n.27337 del 18 novembre 2008):

Qualora l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche per difetto di querela, all’azione risarcitoria si applica l’eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato (art. 2947, terzo comma, prima parte, cod. civ.) perché il giudice, in sede civile, accerti "incidenter tantum", e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi. Detto termine decorre dalla data del fatto, da intendersi riferito al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto – o avrebbe dovuto avere, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche – sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato.

Conclusivamente il ricorso deve essere accolto, con rinvio ad altro giudice che si atterrà al principio di diritto sopra enunciato, provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio.

Il giudice di rinvio procederà a nuovo esame, al fine di stabilire se la lettera 23 febbraio 1993 alla compagnia di assicurazione Milano assicurazioni della X del 23 febbraio 1993, quella del 23 novembre 1994 dell’avv. C. indirizzata all’ing. I., da questi trasmessa con raccomandata il 5 dicembre 1994 alla Milano assicurazioni – complessivamente considerate – possano far ritenere che, nel caso di specie, l’onere di invio della preventiva richiesta risarcitoria all’assicuratore sia stato soddisfatto.

P.Q.M.

La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, Sent., 14-01-2011, n. 147 Comunicazione o notificazione dell’atto

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Con ricorso iscritto al numero di registro generale 5975 del 2009 la società O. s.r.l. espone in fatto che:

– il Comune di Maddaloni ha rilasciato il permesso di costruire n. 36 del 24 maggio 2006 per la realizzazione di un fabbricato per civili abitazioni previo abbattimento di manufatti preesistenti alla via Umberto I;

– dopo l’inizio dei lavori l’ente locale notificava l’ordine di sospensione n. 38 del 2 novembre 2007 (gravato con distinto ricorso giurisdizionale n. 372 del 2008) e successivo ordine di demolizione n. 17 del 26 febbraio 2008, in ragione di difformità accertate rispetto al progetto edilizio approvato, consistenti nella maggiore altezza del fabbricato di mt. 1,70 (con conseguente incremento volumetrico non assentito) e nel mancato rispetto delle prescrizioni minime imposte dal D.M. 16 gennaio 1996 ("Norme tecniche per le costruzioni in zona sismica") relative alla disciplina dell’altezza in ragione della larghezza stradale;

– con istanza pervenuta al Comune in data 12 febbraio 2009, la ricorrente richiedeva l’applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella della demolizione ai sensi dell’art. 34 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;

– il Comune respingeva la domanda con l’epigrafato provvedimento prot. n. 4492 del 21 luglio 2009, anticipato con preavviso di rigetto.

Avverso tale atto insorge la ricorrente deducendo i motivi di diritto di seguito rubricati:

I) violazione e falsa applicazione dell’art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, violazione e falsa applicazione dell’art. 53, comma 23, della L. 23 dicembre 2000 n. 388, difetto di potere, incompetenza assoluta;

II) violazione dell’art. 97 della Costituzione, violazione degli artt. 1, 2, 3 e 10 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione insufficiente, incongruità ed illogicità della motivazione, errore sui presupposti, violazione e falsa applicazione degli artt. 34 e 36 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;

III) violazione e falsa applicazione dell’art. 34 D.P.R. 380/2001, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/90, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

Si è costituito in giudizio il Comune di Valle di Maddaloni che contesta il dedotto e conclude per la reiezione del gravame.

Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2010 la causa è stata introitata per la decisione.

2. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta il difetto di competenza del soggetto che ha adottato il provvedimento impugnato (Responsabile dell’Area Tecnica che ricopre l’incarico di Assessore del Comune di Valle di Maddaloni), trattandosi di atto che rientra nelle attribuzioni del Dirigente ai sensi dell’art. 107 D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).

2.1. L’argomentazione è priva di pregio giacché, come documentato dal Comune resistente, il soggetto che ha sottoscritto l’atto impugnato è stato nominato Dirigente del Settore Lavori Pubblici con decreto n. 1 del 7 giugno 2006, emesso dal Sindaco ai sensi dell’art. 53, comma 23, della L. 388/2000. Ai sensi di quest’ultima disposizione (modificata dal comma 4 dell’art. 29 L. 28 dicembre 2001 n. 448) "Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti (…) anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all’articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio".

Peraltro, non vi è dubbio che ricorrano nel caso di specie le condizioni per il conferimento dell’incarico dirigenziale all’Assessore designato, con particolare riferimento alla finalità di "operare un contenimento della spesa", considerato che, come emerge dalla certificazione del 30 novembre 2009 allegata alla memoria difensiva del Comune, lo stesso non ha percepito compensi aggiuntivi per tale funzione.

3. Non appare condivisibile la seconda censura con cui parte ricorrente lamenta che l’amministrazione non avrebbe motivato in ordine alle osservazioni presentate in seguito alla comunicazione del preavviso di rigetto del 3 giugno 2009.

3.1. In proposito, deve rilevarsi che l’art. 10bis della L. 241/90, di cui è dedotta la violazione, stabilisce l’obbligo per l’amministrazione, nei procedimenti ad istanza di parte, del c.d. "preavviso di rigetto" il quale si sostanzia nell’obbligo di comunicazione agli istanti, prima della formale adozione di un provvedimento idoneo ad incidere nella loro sfera giuridica, dei motivi che ostano all’accoglimento della domanda.

Si tratta di una norma di garanzia partecipativa che ha la finalità di consentire, anche nei procedimenti ad istanza di parte, gli apporti collaborativi dei privati, allo scopo di porre questi ultimi in condizione di chiarire, già nella fase procedimentale (con l’evidente scopo di istituire un ulteriore fattore deflattivo del contenzioso), tutte le circostanze ritenute utili ai fini della definizione della vicenda da cui esiterà l’eventuale provvedimento finale.

In direzione del perseguimento delle ora enunciate finalità, preordinate a rendere effettivi i principi di principi di trasparenza e di buona amministrazione rivenienti dal’art. 97 della Costituzione, si prevede la possibilità di instaurare un contraddittorio tra l’amministrazione e i privati, con l’eventualità per questi ultimi di formulare osservazioni scritte, del cui mancato accoglimento "deve essere data ragione nel provvedimento finale".

3.2. Orbene, come più volte ribadito dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 aprile 2006 n. 199; Sez. IV, 5 ottobre 2005 n. 5365; Sez. V, 16 giugno 2003 n. 3380; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 23 dicembre 2009 n. 13300; T.A.R. Liguria, II, 11 aprile 2008 n. 543; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 5 maggio 2006 n. 3976), l’onere di cui all’art. 10bis non comporta la puntuale confutazione analitica delle argomentazioni svolte dalla parte privata, essendo sufficiente ai fini della giustificazione del provvedimento adottato la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell’atto stesso, ulteriormente e condivisibilmente soggiungendosi che in subiecta materia quel che rileva è la valutazione della sufficienza della motivazione in relazione all’ampiezza dei poteri affidati all’amministrazione.

In altre parole, nell’ottica sostanzialistica della prevalente elaborazione giurisprudenziale che in tema di garanzie partecipative è orientata a dare prevalenza alla c.d. "teorica del risultato" piuttosto che a esigenze giusformalistiche – quel che rileva ai fini di legittimità è la congruità della decisione e della motivazione in rapporto alle risultanze istruttorie complessivamente acquisite.

3.3. Applicando tali principi al caso in esame, ne discende che il Comune ha congruamente illustrato le ragioni poste a fondamento del definitivo atto di diniego e, pertanto, deve escludersi che esso sia venuto sostanzialmente meno all’obbligo motivazionale imposto dalla normativa di riferimento.

3.4. Difatti, il provvedimento impugnato si fonda su una articolata traiettoria argomentativa, con la quale il Comune ha espresso i motivi del dissenso rispetto al contenuto delle osservazioni della ricorrente, rappresentando che: a) l’intervento rientra nella categoria della "nuova costruzione" ai sensi dell’art. 3, lett. "e" del D.P.R. 380/2001; b) non sussistono le condizioni previste dall’art. 34 D.P.R. 380/2001 giacché le difformità riscontrate non sono riconducibili alla "parziale difformità" bensì sono riferite all’intero fabbricato trattandosi di aumento di volumetria e modifica di parametri urbanistico – edilizi; c) l’intervento è stato realizzato in violazione della normativa antisismica vigente all’epoca della realizzazione delle difformità (D.M. 16 gennaio 1996, allegato, punto C); d) l’intervento realizzato non è conforme alle prescrizioni del vigente strumento urbanistico in merito ad altezza, volume, distanza tra edifici e numero di piani.

4. Con le ulteriori doglianze, la società ricorrente intende comprovare la sussistenza delle condizioni di legge per l’accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 D.P.R. 380/2001, assumendo che:

– la difformità dell’altezza realizzata rispetto a quella assentita (pari mt. 1,70 di natura fittizia perché dovuta all’esistenza di una maggiore quota di imposta dalle fondazioni) non esclude la conformità ai vigenti strumenti urbanistici che, per la zona B2 prevede un’altezza massima di ml. 11,50, mentre l’altezza del fabbricato comprensiva della difformità è pari a ml. 10,88;

– per quanto riguarda poi la distanza con gli altri edifici ed il numero dei piani, quanto realizzato è conforme al permesso di costruire n. 36/2006 mai ritirato in autotutela dal Comune di Valle di Maddaloni.

Inoltre, l’esponente osserva che non è possibile eliminare le difformità realizzate senza pregiudizio per la parte di immobile conforme, sussistendo le condizioni prescritte dall’art. 34, secondo comma, del D.P.R. 380/2001, secondo cui "Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell’opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale". In particolare, l’eliminazione dell’abuso comporterebbe un pregiudizio alla staticità dell’intero manufatto poiché l’intervento di ripristino consisterebbe nel traslare verso il basso l’intera struttura demolendo l’intero fabbricato e scavando ulteriormente l’area di sedime sino al livello autorizzato.

5. Entrambe le argomentazioni sono destituite di fondamento.

5.1. Non appaiono pertinenti le deduzioni relative alla sussistenza delle condizioni previste dall’art. 36 D.P.R. 380/2001: difatti, dall’esame degli atti di causa, non risulta che la ricorrente abbia inoltrato alcuna domanda di accertamento di conformità ai sensi della disposizione da ultimo richiamata, essendosi viceversa limitata a richiedere l’applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella della demolizione ai sensi dell’art. 34 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (cfr. istanza acquisita dal Comune di Valle di Maddaloni a protocollo n. 766/2009/E del 12 febbraio 2009).

Né l’amministrazione poteva ritenersi obbligata a verificare d’ufficio, in mancanza di specifica richiesta del privato, la conformità urbanistica dell’opera abusiva, dal momento che l’accertamento di conformità di cui all’art. 36 D.P.R. n. 380 del 2001 deve essere effettuato su iniziativa dell’interessato e non dell’amministrazione (T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 4 settembre 2009 n. 8389; T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, 6 novembre 2008 n. 19290).

6. Quanto alla richiesta di applicazione dell’art. 34 D.P.R. 380/2001 ("Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire"), è noto che l’irrogazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella reale, prevista dalla richiamata disposizione, richiede due condizioni cumulative: I) che l’intervento sia realizzato in parziale difformità dal permesso di costruire; II) che la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità.

7. Orbene, correttamente nel caso in esame l’amministrazione ha escluso la sussistenza della prima condizione, specificando che le difformità riscontrate non sono riconducibili alla "parziale difformità" bensì sono riferite all’intero fabbricato trattandosi di aumento di volumetria e modifica di parametri urbanistico – edilizi. Difatti, in seguito all’accertamento svolto dal tecnico incaricato in sede di sopralluogo presso il cantiere, il Comune aveva accertato un diverso posizionamento delle quote dei diversi piani del fabbricato rispetto al progetto approvato, con una maggiore altezza del manufatto di mt. 1,70 e conseguente incremento volumetrico di mc. 421,60, distribuito sui quattro piani a causa della maggiore altezza di ciascun interpiano.

8. Di tali difformità la società ricorrente era peraltro a conoscenza (con conseguente infondatezza della censura che attiene alla omessa motivazione sul punto) in quanto indicate nell’ordinanza di sospensione dei lavori edili n. 38/2007 e nell’ordinanza di demolizione n.17/2008, richiamate nei provvedimenti impugnati e versate agli atti di causa dalla difesa dell’amministrazione.

9. Osserva il Collegio che le opere sanzionate, contrariamente a quanto assunto dalla ricorrente, non integrano una parziale difformità rispetto al titolo, ma una totale difformità, atteso che, per effetto delle opere realizzate in difformità, si è determinato un consistente incremento volumetrico, autonomamente utilizzabile, conseguente alla maggiore altezza complessiva del fabbricato e che lo stesso non può essere considerato, con tutta evidenza, come "volume tecnico". Tale categoria, infatti, comprende esclusivamente le porzioni di fabbricato destinate ad ospitare impianti, legati da un rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzazione dello stesso (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 27 gennaio 2009 n. 443).

10. Quindi si è in presenza di un intervento eseguito in totale difformità e, comunque, con variazione essenziale ai sensi degli artt. 31 e 32 del D.P.R. n. 380 del 2001, in ragione del diverso posizionamento dell’edificio, della maggiore altezza e del consistente aumento di volumetria: pertanto, non sussistendo la condizione prevista dall’art. 34 D.P.R. 380/2001, non poteva esigersi che il Comune dovesse verificare l’eventuale pregiudizio derivante dalla demolizione delle opere abusive rispetto al manufatto esistente e la possibilità di irrogare una mera sanzione pecuniaria. Invero, la richiamata facoltà è prevista unicamente per gli interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, quindi relativamente a fattispecie diverse dal caso in esame. Per gli interventi eseguiti in totale difformità o con variazioni essenziali, infatti, il capoverso dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001 non prevede una simile alternativa, disponendo che: "Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3". In altri termini, nello schema giuridico delineato dall’art. 31 del D.P.R. 380/2001, non vi è spazio per apprezzamenti discrezionali, atteso che l’esercizio del potere repressivo dell’abuso edilizio costituisce atto dovuto, per il quale, peraltro, è "in re ipsa" l’interesse pubblico alla sua rimozione (T.A.R. Campania, Sezione II, 23 aprile 2007 n.4229; Sezione IV, 24 settembre 2002, n. 5556; Consiglio Stato, Sezione IV, 27 aprile 2004, n. 2529).

11. Le deduzioni svolte rendono superfluo lo scrutinio delle doglianze che attengono alla violazione della normativa antisismica di cui al D.M. 16 gennaio 1996, atteso che il consistente incremento volumetrico e la maggiore altezza complessiva del manufatto, per le ragioni illustrate, rappresentano condizioni ostative all’operatività del beneficio di cui all’art. 34 D.P.R. 380/2001.

12. In conclusione, ribadite le pregresse considerazioni, il ricorso deve essere respinto. Spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidati in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società O. s.r.l. al pagamento delle spese ed onorari di giudizio in favore del Comune di Valle di Maddaloni che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 28-01-2011, n. 689 Atti amministrativi diritto di accesso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – E’ in questa sede impugnata la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione staccata di Latina ha respinto il ricorso giurisdizionale dall’odierno appellante proposto per l’annullamento del tacito diniego a suo avviso serbato dall’Agenzia delle Dogane sull’istanza da lui formulata in data 23 novembre 2009, tendente ad ottenere l’accesso alla documentazione ivi indicata (estratto Visto dei Ruoli n. 545/2008 e n. 60/2009), "dai quali risulti il codice fiscale del funzionario che ha reso esecutivi, rispettivamente in data 18.11.2008 e 23.12.2008, i Ruoli sopracitati" (così, testualmente, l’istanza stessa).

Espone l’appellante in punto di fatto:

– che il richiesto accesso si rende necessario al fine di una migliore difesa nell’àmbito di un ricorso, R.G. 2083/09, pendente presso la Commissione Tributaria Provinciale di Latina, relativo ad una cartella esattoriale di Euro 64.815,92, peraltro poi fatta oggetto di parziale sgravio da parte dell’Amministrazione;

– che l’istanza "veniva solo formalmente accolta dall’Ufficio intimato che, con Nota Prot. 22469 del 17.12.2009 trasmetteva n. sei documenti, per nulla rispondenti alla specifica richiesta… essendo privi delle indicazioni in ordine all’identità del funzionario che aveva sottoscritto i Ruoli…" (pag. 2 app.);

– di avere proposto, a séguito del sostanziale diniego a suo avviso opposto alla citata istanza di accesso, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione staccata di Latina, che, con la sentenza indicata in epigrafe, lo ha respinto, rilevando che "l’amministrazione ha rilasciato al ricorrente il documento (estratto del visto dei ruoli) da lui richiesto" e che "ove poi il visto non sia stato apposto da soggetto legittimato o risulti privo delle indicazioni richieste dalla legge o siano state violate disposizioni relative alla procedura informativa per la formazione dei ruoli, è questione che esula dal giudizio in materia di accesso, nel senso che il ricorrente potrà far valere il vizio da cui a suo giudizio è affetta l’azione dell’agenzia delle entrate nelle sedi proprie" (pag. 3 sent.).

Parte appellante, con il gravame all’esame, deduce che i documenti rilasciatigli dall’Amministrazione "non esaudiscono minimamente la (sua) domanda… essendo rimasta disattesa la specifica richiesta in merito all’identità del soggetto che ha reso esecutivi con il visto i Ruoli n. 545/2008 e n. 60/2009" (pag. 5 app.) e lamenta come "il collegio decidente di prime cure, pur avendo notato – facendolo peraltro rilevare – che l’Ufficio non avesse, in realtà, dato risposta all’unica richiesta di ostensione del ricorrente… abbia dichiarato infondato il ricorso" (pag. 8 app.).

L’Amministrazione si è costituita in giudizio, senza formulare difese ma depositando dettagliata relazione amministrativa, alla quale l’appellante ha controdedotto con memoria in data 12 novembre 2010.

La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 17 dicembre 2010.

Va preliminarmente rilevato che il ricorso, proposto nei confronti di un’Amministrazione avente ex lege il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, è stato notificato presso la sede dell’Amministrazione stessa e non presso l’Avvocatura dello Stato; il conseguente effetto di inammissibilità, che pacificamente ne deriverebbe (v. ad es. IV Sez., 17.7.1996, n. 862) anche nel rito speciale concernente la materia dell’accesso (v. cons. St., IV, 23 gennaio 2003, n. 257), risulta tuttavia sanato dall’intervenuta costituzione in giudizio dell’Amministrazione stessa, ai sensi della sentenza della Corte cost. 26.6.1967, n. 97.

Venendo al mèrito dell’appello, esso risulta infondato e va respinto.

Si può anzitutto prescindere dalla questione se gli atti oggetto della richiesta di accesso del cui esatto soddisfacimento qui si discute rientrino o meno nel divieto di accesso agli atti del procedimento tributario sancito dall’art. 24 della legge n. 241 del 1990, atteso che, come correttamente rilevato dal T.A.R., "l’amministrazione ha rilasciato al ricorrente il documento (estratto del visto dei ruoli) da lui richiesto".

La richiesta di accesso agli atti di cui trattasi deve pertanto ritenersi soddisfatta, dal momento che (e tanto vale a confutare le deduzioni dell’appellante) il fatto che dagli atti stessi non risulti il dato (il codice fiscale del funzionario che ha reso esecutivi i ruoli), che il ricorrente presumeva (e pretende) di poterne estrarre (e ciò al fine di "conoscere se il funzionario che ha sottoscritto i due Ruoli in parola, che hanno formato la cartella esattoriale, avverso la quale pende tuttora ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Latina, fosse autorizzato ad apporre detto visto": pagg. 23 ric. orig.), se non vale certo a soddisfare la sua pretesa sostanziale sottostante (che, estranea all’oggetto del presente giudizio rispetto al quale si pone come mera condizione legittimante, è vòlta alla dimostrazione della "mancata sottoscrizione del ruolo da parte del funzionario legittimato"), non consente sicuramente di ritenere che i documenti stessi, come dedotto dall’appellante, siano difformi dai relativi originali.

Se, pertanto, le copie rilasciate all’interessato all’ésito della sua richiesta di accesso risultano mancanti di dati (in particolare il "codice fiscale di chi ha reso esecutivo il ruolo"), che ad avviso del ricorrente devono invece in essi necessariamente comparire, ciò significa semplicemente, salva la possibilità per il ricorrente di proporre querela di falso con riferimento alle copie rilasciategli, che, nei corrispondenti originali, detti dati non compaiono; e, com’è noto, non può certo farsi ricorso all’azione di cui all’art. 25 della legge n 241/1990 (v., oggi, l’art. 116 c.p.a.) per conoscere dati non risultanti dal documento stesso, rimanendo pacificamente escluda dall’accesso la deducibilità, a càrico dell’Amministrazione, di un obbligo di elaborazione (C. Stato, sez. VI, 20052004, n. 3271; C. Stato, sez. VI, 10042003, n. 1925; C. Stato, sez. V, 01061998, n. 718).

Il fatto, poi, che detti dati, almeno secondo la prospettazione del ricorrente, debbano a norma di legge comparire nel documento stesso (laddove invece negli originali da cui sono state tratte le copie rilasciategli non compaiono), lungi dal comportare un qualche obbligo di integrazione da parte del soggetto destinatario della richiesta di accesso, vale piuttosto a far valere gli eventuali vizii di detti atti, come opportunamente sottolineato dal Giudice di primo grado, "nelle sedi proprie", esulando dall’oggetto del presente giudizio ogni questione relativa alla legittimità della procedura di riscossione a mezzo di ruoli esattoriali, quali documenti presupposti dall’emissione della cartella esattoriale già contestata dinanzi al Giudice tributario.

Né possono infine ritenersi ammissibili in questa sede di appello le doglianze, con le quali si lamenta come l’accesso per cui è causa non possa ritenersi soddisfatto dalla esibizione di atti "privi dell’attestazione di conformità all’originale" e che per di più "appaiono fotomontati", atteso che l’originario ricorrente nulla aveva denunciato relativamente a detti pretesi vizii dell’azione amministrativa con il ricorso introduttivo di primo grado, laddove, com’è risaputo, nel secondo grado del giudizio amministrativo non può ampliarsi la materia del contendere con la proposizione di profili non portati all’attenzione del primo Giudice (v., proprio in materia di accesso agli atti, Cons. St., IV, 3 ottobre 2004, n. 5202); principio, questo, valido anche laddove vértasi, com’è appunto proprio della materia all’esame, in ipotesi di giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.

Resta comunque salva la possibilità di proposizione di querela di falso di copie di atti comunque spedite da depositarii pubblici ex art. 2714 c.c.

2. – In conclusione la decisione impugnata risulta immune dalle doglianze prospettate e merita pertanto conferma, sì che l’appello deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorarii del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge e, per l’effetto, conferma, nei sensi di cui in motivazione, la sentenza impugnata.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 16-02-2011, n. 1452 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento di esclusione, per inidoneità attitudinale, dal concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1552 carabinieri effettivi in ferma quadriennale riservato ai volontari delle Forze Armate;

CONSIDERATO che il ricorrente contesta il gravato giudizio deducendo censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili;

CONSIDERATO che, in linea con una consolidata giurisprudenza, le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove concorsuali, costituiscono pur sempre l’espressione di una ampia discrezionalità finalizzata a stabilire in concreto, come nel caso in esame, l’idoneità attitudinale dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziare uno sviamento logico od un errore di fatto;

RITENUTO, pertanto, che l’indagine del giudice amministrativo in ordine alla legittimità dei giudizi espressi in relazione alla idoneità psicoattitudinale dei candidati va limitata alla verifica della sussistenza dei presupposti assunti ad oggetto della valutazione, della logicità di questa e della congruenza delle conclusioni che ne sono scaturite (cfr. CONS. STATO – Sez. IV – 27 ottobre 1998, n.1392; T.A.R. LAZIO – Sez. I bis – 18 agosto 2003, n.7145);

CONSIDERATO che dall’esame della documentazione versata in atti emergono le ragioni che hanno determinato la negativa valutazione del ricorrente sotto il profilo dell’assenza dei requisiti attitudinali richiesti dalla vigente normativa per il reclutamento nell’Arma dei Carabinieri;

CONSIDERATO che l’esame di tale documentazione non ha palesato alcun plausibile elemento sintomatico di eccesso di potere nella valutazione e nel giudizio resi, attesa la specificità e la completezza degli accertamenti sanitari a cui il ricorrente è stato sottoposto sia sotto il profilo psicologico che psichiatrico;

CONSIDERATO che, per quanto concerne la presunta contraddittorietà dell’operato dell’Amministrazione a fronte di precedenti giudizi di idoneità, la stessa non si rinviene nel caso in esame, atteso che tale circostanza si appalesa irrilevante tenuto conto che l’attitudine può subire modificazioni nel corso del tempo, anche in considerazione del fatto che per il reclutamento quale Carabiniere in ferma quadriennale l’Amministrazione è tenuta ad esaminare con maggior rigore la personalità del candidato ai fini della sua idoneità a svolgere un servizio di natura continuativa e certamente più impegnativo;

CONSIDERATO, inoltre, che appare inconferente anche la ulteriore censura sotto il profilo della contraddittorietà del gravato giudizio di non idoneità attitudinale del ricorrente con il curriculum dal medesimo vantato in occasione dello svolgimento del servizio militare quale VFB nella Marina Militare, attesa la irrilevanza dello stesso in ordine alle particolari indagini effettuate dagli ufficiali selettori per l’accertamento del possesso dello specifico profilo attitudinale per l’accesso all’Arma dei Carabinieri, tenuto conto della diversità di status e di professionalità che contraddistingue il militare volontario della Marina rispetto al carabiniere effettivo, il quale deve possedere particolari requisiti di idoneità attitudinale;

CONSIDERATO che, per quanto concerne la lamentata carenza istruttoria, la stessa non si rinviene, atteso che gli accertamenti attitudinali sono stati condotti sulla base di quanto stabilito dalle relative "norme tecniche" approvate con determinazione del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri in data 7 marzo 2009, così come risulta dalla documentazione versata in atti;

RITENUTO, infine, che dal giudizio impugnato, sia pure sinteticamente espresso, è possibile evincere le ragioni che hanno determinato la negativa decisione in ordine alla valutazione dell’idoneità del ricorrente, sotto il profilo attitudinale, ai fini del reclutamento nell’Arma dei Carabinieri, per cui si dimostra legittima l’esclusione dalla procedura selettiva del ricorrente, supportata da valutazioni tecniche esaurienti nell’evidenziare l’assenza del previsto profilo attitudinale, con la conseguenza che non possono condividersi i motivi di censura relativi alla pretesa inidoneità dei colloqui svolti in sede di accertamento attitudinale, nonché alla sostenuta inadeguatezza motivazionale della gravata determinazione.

Il ricorso va, dunque, respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.