Cass. civ. Sez. I, Sent., 05-05-2011, n. 9971 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

D.V.C. propone ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Salerno che ha accolto solo parzialmente la sua richiesta di condanna del Ministero della Giustizia a una equa riparazione della L. n. 89 del 2001, ex art. 2, per il danno non patrimoniale causato dall’eccessiva durata del procedimento penale a suo carico conclusosi con sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, della Corte di appello di Catanzaro.

Il ricorrente si affida a un motivo di impugnazione (violazione di legge in relazione alla L. n. 89 del 2001, art. 2 e all’art. 6 paragrafo 1 della c.E.D.U.) e sottopone alla Corte il seguente quesito di diritto : in materia di equa riparazione, ai sensi della L. 24 marzo 2001 n. 89, merita censura la sentenza del giudice di merito che, avuto riguardo ai parametri di ragionevole durata dei vari gradi del processo, elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, se ne discosta in ragione della sola allegata complessità del caso concreto senza riguardo ad elementi specifici, processo che di fatto è stato affrontato e deciso dal tribunale in due udienze, una rinviata per assenza di testi, e comunque durato solo 1 anno e tre mesi, a fronte della valutazione della Corte di appello di almeno quattro anni per la definizione mentre, per ciò che attiene il giudizio di secondo grado, concluso in una sola udienza, la Corte ha ritenuto necessario un tempo di definizione di almeno tre anni.

Si difende con controricorso il Ministero della Giustizia.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il ricorrente, pur deducendo una violazione di diritto, censura la decisione di merito della Corte di appello che, pur discostandosi dai parametri della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, lo ha fatto indicando le ragioni che giustificano una maggiore durata, in entrambi i casi di un anno, sia in primo che in secondo grado. Quanto al primo grado la Corte di appello ha tenuto conto, ovviamente, della fase delle indagini preliminari a partire dal momento in cui esse furono portate a conoscenza dell’odierno ricorrente, con la notifica dell’ordinanza di ammissione di incidente probatorio, secondo il principio affermato da questa Corte sin dalla sentenza n. 1740/2003.

Da parte della difesa della controricorrente è stato rilevato, senza che ciò abbia costituito oggetto di contestazioni da parte del ricorrente, che la fase delle indagini preliminari è stata particolarmente laboriosa in quanto connessa a numerosi altri processi di rilevante interesse, relativi a un fenomeno diffuso di criminalità interessante l’area costiera del territorio calabrese.

Quanto alla fase del giudizio di impugnazione è stato altresì rilevato che l’esito del giudizio finale è stato particolarmente laborioso dato che si sono svolti due gradi di merito (il giudizio di appello e il giudizio di rinvio dalla cassazione) e un grado di legittimità. Su questi presupposti deve escludersi che la Corte di appello si sia discostata arbitrariamente e imprudentemente dai parametri fissati dalla giurisprudenza di Strasburgo f dato che complessivamente il giudizio è durato sette anni, otto mesi e venti giorni, di cui 3 anni, 5 mesi e 10 giorni in primo grado (a fronte del parametro di tre anni proveniente dalla giurisprudenza di Strasburgo) e 4 anni, 3 mesi e 10 giorni negli altri gradi (a fronte di un parametro di due anni indicato dalla giurisprudenza europea per il solo giudizio di appello) e la Corte di appello ha ritenuto insussistente una durata irragionevole del processo in primo grado e sussistente invece negli altri gradi dopo il decorso del terzo anno.

Il ricorso va pertanto respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in Euro 500 per onorari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 02-12-2010) 22-03-2011, n. 11330 Obbligo di presentazione alla P.G.

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Svolgimento del processo

Avverso l’ordinanza di cui in epigrafe, che ha rigettato l’appello del ricorrente avverso il provvedimento del 04.11.2009, della Corte d’appello di Napoli, di rigetto dell’istanza di revoca della misura dell’obbligo di presentazione alla P.G., ricorre il difensore di G.R. deducendo che non è stato tenuto in considerazione il principio di proporzionalità che impone di parametrare la durata della misura cautelare al prevedibile esito finale del processo e che impone altresì al giudice di formulare una prognosi ragionevole sulla pena infliggenda ai fini di determinare il corretto limite temporale per le misure cautelari preventive.

Con dichiarazione pervenuta in cancelleria il 29.11.2010, G. R. ed il suo difensore di fiducia hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, essendo venuto meno l’interesse all’impugnazione.
Motivi della decisione

Attesa la dichiarazione di rinuncia all’impugnazione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro 500,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 alla cassa delle ammende.

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Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-06-2011, n. 14384

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Letto il ricorso della contribuente concernente una controversia relativa all’impugnazione di un avviso di classamento e attribuzione di rendita di un immobile di proprietà della contribuente medesima;

Letto il controricorso dell’amministrazione;

Letta la memoria depositata dalla parte ricorrente;

Rilevato che il ricorso poggia su un unico motivo con il quale si censura, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la sentenza impugnata per aver ritenuto sufficiente la motivazione dell’atto impositivo e congrua la rendita attribuita all’immobile;

Ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato in quanto tendente ad una rivalutazione del "fatto" accertato con congrua motivazione dalla sentenza impugnata che non risulta adeguatamente censurata anche in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, che ripropone le genetiche contestazioni già svolte, e come tali rilevate, nelle fasi di merito;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato e che le spese seguano la soccombenza.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio che liquida in Euro 500,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-07-2011, n. 16022 contratto a termine

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Svolgimento del processo

Con ricorso, al Tribunale, giudice del lavoro, di Roma, regolarmente notificato, M.A., assunto dalla società Poste Italiane s.p.a. con diversi contratti a tempo determinato, il primo dal 14.10.1997 al 31.1.1998, per "esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane", il secondo dall’8.6.1998 al 30.9.1998 per "la necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno- settembre", ed il terzo dal 4.11.1998 al 31.1.1999 (successivamente prorogato al 31.3.1999) parimenti per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione, rilevava la illegittimità dell’apposizione del termine ai contratti in questione di talchè, essendo stata l’assunzione illegittima, i contratti si erano convertiti in contratti a tempo indeterminato. Chiedeva pertanto che, previa dichiarazione di illegittimità del termine apposto ai predetti rapporti di lavoro, fosse dichiarata l’avvenuta trasformazione degli stessi in contratto a tempo indeterminato, con condanna della società al risarcimento del danno.

Con ricorso al medesimo Tribunale, regolarmente notificato, S. A., assunta dalla società Poste Italiane s.p.a. pur essa con diversi contratti a tempo determinato, il primo dal 16.2.1998 al 30.4.1998 per "esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane", il secondo dal 15.6.1998 al 30.9.1998 per la necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno- settembre", ed il terzo dal 2.11.1998 al 31.1.1999 (successivamente prorogato al 31.4.1999) parimenti per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione, rilevava la illegittimità dell’apposizione del termine ai contratti in questione di talchè, essendo stata l’assunzione illegittima, i contratti chiedendo che venisse dichiarata l’avvenuta trasformazione degli stessi in contratto a tempo indeterminato, con condanna della società al risarcimento del danno.

Procedutosi alla riunione dei ricorsi il Tribunale adito, con sentenza n. 5334 del 23.1.2003 dichiarava la sussistenza, tra ciascuna parte ricorrente e la società, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dalla data delle proroghe, condannando la società ai pagamento delle retribuzioni dovute.

Avverso tali sentenze proponeva appello la società datoriale lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo il rigetto delle domande proposte da controparte con i ricorsi introduttivi; e proponevano altresì appello incidentale gli originari ricorrenti chiedendo l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dal primo rapporto istauratosi tra le parti.

La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 28.2/2.8.2006, rigettava l’appello proposto dalla società e, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dai lavoratori, dichiarava l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato da 14.10.1997 nei confronti del M. e dal 16.2.1998 nei confronti della S..

In particolare la Corte territoriale rilevava che i contratti in questione, stipulati per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione, non contenevano alcuna indicazione in ordine alla effettiva esistenza di esigenze di carattere straordinario e temporaneo concretamente riferibili alle assunzioni predette.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la Poste Italiane s.p.a con cinque motivi di impugnazione.

Resistono con controricorso gli intimati.

Il M. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

Col primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto ( art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione alla L. 18 aprile 1962, n. 230; violazione e falsa applicazione di norme di diritto ( art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione alla L. L. 26 febbraio 1987, n. 56, art. 23; violazione e falsa applicazione di norme di diritto ( art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione agli artt. 1362 e segg. c.c..

In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che la causale del contratto in questione si sarebbe risolta in una proposizione del tutto generica in quanto priva di alcun riferimento alle specifiche esigenze che avevano determinato l’assunzione del lavoratore.

Col secondo motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto ( art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione agli artt. 1362 e segg. c.c., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’efficacia dell’accordo del 25.9.1997, integrativo dell’art. 8 del CCNL 1994.

In particolare osserva che in maniera assolutamente arbitraria la Corte territoriale aveva ritenuto che l’ipotesi prevista dalla L. n. 56 del 1987, art. 23, dovesse essere necessariamente correlata ad una precisa limitazione temporale.

Col terzo motivo di ricorso a società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla L. n. 230 del 1962, alla L. n. 56 del 1987, art. 23 ed agli artt. 1362 e segg. c.c..

In particolare rileva la ricorrente che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che e ipotesi di contratti a termine previste dalla contrattazione collettiva ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23 dovessero essere interpretate alla luce della L. n. 230 del 1962, art. 1, sicchè si sarebbe posta l’esigenza della stretta interdipendenza causale tra l’assenza del lavoratore sostituito e l’assunzione di altro lavoratore con contratto a termine, mediante la prescrizione dell’obbligo dell’indicazione dei nome del lavoratore sostituito.

Col quarto motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla L. n. 230 del 1962, alla L. n. 56 del 1987, art. 23 ed agli artt. 1362 e segg. c.c..

In particolare rileva che la Corte territoriale aveva ritenuto l’illegittimità dei contratti in questione sotto il profilo che gli stessi non contenevano alcuna concreta indicazione delle ragioni di stipulazione del termine, sottese alla previsione, astratta e programmatica, dell’accordo collettivo, in tal modo incorrendo in un evidente vizio di violazione e falsa applicazione della normativa legale (L. n. 56 del 1997, art. 23), avuto riguardo alla pienezza della delega conferita dalla L. n. 56 del 197, ed alla autonomia delle parti sociali in ordine alla individuazione di ipotesi ulteriori rispetto a quelle legislativamente previste.

Col quinto motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione di norme di diritto ( art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione agli artt. 1217 e 1233 c.c..

Rileva in particolare che erroneamente fa Corte territoriale aveva condannato la società al pagamento di tutte le retribuzioni dalla data della pretesa messa in mora, e cioè dalla data di esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, incorrendo in tal modo nella palese violazione dei principi e delle norme di legge sulla corrispettività delle prestazioni, avendo la giurisprudenza evidenziato che la retribuzione spetta soltanto se la prestazione di lavoro viene eseguita, salvo che il datore di lavoro versi in una situazione di mora accipiendi nei confronti del dipendente; ed erroneamente la Corte territoriale aveva disatteso la richiesta della società di valutare l’aliunde perceptum, al fine di dedurre i ricavi conseguiti dal lavoratore e che sarebbero stati incompatibili con la prosecuzione della prestazione lavorativa, aggiungendo che la percezione da parte del lavoratore di altre somme dopo l’interruzione della funzionalità di fatto del rapporto non poteva che essere genericamente dedotta dalla società.

Posto ciò rileva il Collegio, per quel che riguarda la posizione della S., che in corso di causa è stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale in data 23.10.2008 concernente la presente controversia, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice interessata, oltre che dal rappresentante delle Poste Italiane s.p.a.; dal suddetto verbale di conciliazione risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge.

Il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso nei confronti della lavoratrice sopra indicata in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278).

In definitiva il ricorso, proposto nei confronti della S., deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse; tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, si ritiene conforme a giustizia compensare integralmente tra le stesse le spese dei giudizio di cassazione.

E’ parimenti inammissibile il presente ricorso in relazione alla posizione del M..

Ritiene in proposito il Collegio di dover preliminarmente rilevare la mancata ottemperanza da parte della società ricorrente all’onere di formulare il quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., inserito nel codice di rito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, sanzionata espressamente con l’inammissibilità del ricorso.

In proposito rileva il Collegio che l’art. 27, il D.Lgs. in questione prevede che le disposizioni del capo 1 del suddetto decreto, ad eccezione di quelle contenute negli artt. 1 e 19, si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore di tale decreto; e pertanto la disposizione di cui all’art. 366 bis c.p.c., introdotta per come detto dall’art. 6 del decreto in questione, troverà applicazione nel caso di specie, versandosi in tema di ricorso per cassazione avverso sentenza pubblicata in data posteriore (decisione del 28.2.2006 depositata in cancelleria il 2.8.2006) alla data (2.3.2006) di entrata in vigore del decreto legislativo.

Va, pertanto, dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto nei confronti dei M..

A tale pronuncia segue la condanna della ricorrente al pagamento nei confronti dei predetto delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese del giudizio fra la società ricorrente e S.A.; condanna la predetta ricorrente alla rifusione, nei confronti di M. A., delle spese dei presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 40,00, oltre Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.