Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 01-09-2011, n. 17966 Corte di giustizia CEE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza n. 1261/07, la Corte d’Appello di Torino rigettava l’impugnazione proposta dall’INPS, nei confronti di T. M., nonchè nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze e della Regione Piemonte, in ordine alla sentenza emessa il 7/9 marzo 2007 dal Tribunale di Torino.

2. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso proposto dal T., condannando l’INPS a corrispondere allo stesso la pensione di inabilità di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 12 dall’aprile 2004 al 31 dicembre 2005. 3. Ricorre, nei confronti di T.M., il Ministero dell’economia e delle finanze, nonchè la Regione Piemonte, per la cassazione della suddetta sentenza l’INPS, prospettando un motivo di ricorso.

4. Resiste il T. con controricorso.

5. Non si sono costituiti il suddetto Ministero e la Regione Piemonte.
Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso l’INPS deduce il vizio di violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, prospettato con riguardo alla L. n. 388 del 2000, art. 80, comma 19, e alla L. n. 118 del 1971, art. 12. 1.1. Il quesito di diritto ha il seguente tenore: se il cittadino marocchino in possesso del permesso di soggiorno ma non della carta di soggiorno possa ottenere le prestazioni di cui alla L. n. 118 del 1971. 1.2. L’INPS ricorda che il richiamato art. 80, comma 19, ha modificato la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 41 distinguendo le provvidenze e prestazioni di assistenza sociale, alle quali lo straniero può accedere, in ragione della titolarità da parte dello stesso della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno.

Nel primo caso lo straniero può accedere alle provvidenze economiche in favore dei minorati civili, mentre nella seconda ipotesi vi è solo il godimento delle altre prestazioni e servizi sociali.

Ciò, ad avviso del ricorrente rinviene la propria ratio nella diversa natura dei suddetti titoli attestanti la regolarità del soggiorno, ed in particolare, nella circostanza che il rilascio della carta di soggiorno è subordinato alla condizione che il richiedente dimostri di avere i necessari mezzi di sostentamento.

Non condivisibile ad avviso del suddetto Istituto è il ritenuto contrasto tra il citato art. 80, comma 19, e l’art. 41 dell’accordo di cooperazione tra la CEE e il Regno del Marocco recepito dal Regolamento CEE del 26 settembre 1978 n. 2211/78, recante "Regolamento del Consiglio relativo alla conclusione dell’accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco" come ritenuto dalla Corte d’Appello.

Tale ultima disposizione, infatti, disciplina le prestazioni di natura previdenziale, ovvero le prestazioni connesse all’attività lavorativa dei soggetti interessati, e non le prestazioni di invalidità civile. Nè è operabile una comparazione con la nozione di sicurezza sociale contenuta nel Regolamento CEE 14 giugno 1971, n 1408/71, recante "Regolamento del Consiglio relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità", come operato dalla Corte d’Appello, poichè i regolamenti della Comunità europea non riguardano i rapporti fra uno Stato europeo ed uno Stato extra europeo.

2. E’ preliminare un breve riepilogo del quadro normativo e di quello giurisprudenziale di riferimento, quest’ultimo caratterizzato dall’intervento di diverse pronunce della Corte costituzionale.

2.1. Con la sentenza n, 11 del 2009, il Giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. n. 388 del 2000, art. 80, comma 19, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 9, comma 1, – come modificato dalla L. n. 189 del 2002, art. 9, comma 1, e poi sostituito dal D.Lgs. n. 3 del 2007, art. 1, comma 1 nella parte in cui escludono che la pensione di inabilità, di cui alla L. n. 119 del 2007, art. 12 possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perchè essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del D.Lgs. n. 3 del 2007, per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Con la sentenza n. 187 del 2010, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. n. 388 del 2000, art. 80, comma 39, nella parte in cui lo stesso subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell’assegno mensile di invalidità di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 80, comma 39, ritenendo dirimenti gli approdi ermeneutici, cui la CEDU è pervenuta nel ricostruire la portata del principio di non discriminazione sancito dall’art. 14 della Convenzione, sottolineando che, se anche quest’ultima non sancisce un obbligo per gli Stati membri di realizzare un sistema di protezione sociale o di assicurare un determinato livello delle prestazioni assistenziali; tuttavia, una volta che tali prestazioni siano state istituite e concesse, la relativa disciplina non potrà sottrarsi al giudizio di compatibilità con le norme della Convenzione e, in particolare, con l’art. 14 che vieta la previsione di trattamenti discriminatori.

Già prima, tuttavia, occorre ricordare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 306 del 2008, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. n. 388 del 2000, art. 80, comma 19, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 9, comma 1, come modificato dalla L. n. 189 del 2002, art. 9, comma 1, e poi sostituito dal D.Lgs. n. 3 del 2007, art. 1, comma 1, – nella parte in cui escludono che l’indennità di accompagnamento, di cui alla L. n. 18 del 1980, art. 1 possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perchè essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del D.Lgs. n. 3 del 2007, per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

2.2. Come si è accennato la disciplina di riferimento è costituita dalla L. n. 118 del 1971, art. 12 dalla L. n. 388 del 2000, art. 80, comma 19, nonchè dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 9.

La L. n. 388 del 2000, art. 80, comma 19, su quale sono intervenute le suddette pronunce del Giudice delle Leggi, che concorrono a determinarne il contenuto precettivo, stabilisce, per quanto qui interessa, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 41 l’assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali l’equiparazione con i cittadini italiani è consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.

Incidendo sulle condizioni per il conseguimento delle provvidenze assistenziali, il comma 19, ha limitato la cerchia degli aventi diritto alla pensione di invalidità, quanto ai cittadini extracomunitari, a coloro che siano in possesso della carta di soggiorno (si v., ora, permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per effetto del D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3, art. 1, comma 1 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo"), il cui rilascio presuppone, fra l’altro, il regolare soggiorno nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, secondo l’originaria previsione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 9 periodo elevato a sei anni, a seguito delle modifiche apportate al citato L. n. 189 del 2002, art. 9 e rideterminato in cinque anni, con la disciplina del medesimo, ex D.Lgs. n. 3 del 2007, art. 9. 2.3.Tanto premesso, ritiene questa Corte che è corretta ed adeguata la motivazione della Corte d’Appello, che ha disatteso le censure proposte avverso al sentenza di primo grado, condividendone il percorso argomentativo, come di seguito riportato, in ragione del quale il Tribunale di Torino ha disapplicato, nel caso concreto, la L. n. 388 del 2000, art. 80, comma 19 con il conseguente riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità in favore del T.:

il T. era in possesso dei requisiti sanitari, risiedeva in (OMISSIS) e aveva lavorato dall’aprile 2004;

la L. n. 388 del 2000 aveva ristretto l’equiparazione, ai cittadini italiani, dei soli cittadini stranieri titolari di carta di soggiorno;

una corretta applicazione del diritto comunitario comportava la disapplicazione della norma interna che violava il diritto comunitario medesimo, che era immediatamente applicabile dal giudice;

l’art. 41 dell’accordo di cooperazione tra la Comunità europea ed il Regno del Marocco firmato il 27 aprile 1976 e recepito con regolamento CEE n. 2211/78 prevede che i lavoratori cittadini marocchini godano, in materia di sicurezza sociale, di un regime caratterizzato dall’assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli stati membri nei quali essi sono occupati;

la Corte di Giustizia con sentenza del 31 gennaio 1991 ribadiva la diretta efficacia del suddetto art. 41;

il ricorrente era titolare di una posizione contributiva legata a diversi periodi lavorativi sia come lavoratore dipendente, sia come lavoratore autonomo, essendo anche iscritto alla camera d commercio come titolare di ditta individuale;

la pensione richiesta, nell’ordinamento italiano costituisce prestazione assistenziale e non previdenziale, ma non vi è sovrapposizione tra il concetto comunitario di sicurezza sociale e quello nazionale di previdenza sociale;

il concetto comunitario di sicurezza sociale deve essere valutato alla luce della normativa e della giurisprudenza comunitaria per cui deve essere considerata previdenziale una prestazione "attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita e riferita ad uno dei rischi elencati nell’art. 4, n. 1, del Regolamento n. 1408/71", dove sono incluse le prestazioni di invalidità.

In ragione di ciò, il Tribunale perveniva alla conclusione, condivisa dalla Corte d’Appello, nel rigettare l’impugnazione dell’INPS, che, nella fattispecie in esame, la previsione del citato art. 80, comma 19, contrastava con il principio di non discriminazione stabilito dal suddetto accordo di cooperazione, in quanto basata esclusivamente sulla cittadinanza, e quindi doveva esser disapplicato della L. n. 388 del 2000, art. 80, comma 19, con il conseguente accoglimento della domanda del T., in presenza degli altri requisiti di legge.

2.4. Si osserva che con Regolamento CEE del 26 settembre 1978, n. 2211/78, si approvava, a norma della Comunità, l’accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco, stabilendo che lo stesso era obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (art. 3).

L’accordo, all’art. 41, stabiliva che i lavoratori di cittadinanza marocchina ed i loro familiari conviventi godevano, in materia di sicurezza sociale, di un regime caratterizzato dall’assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto a cittadini degli Stati membri nei quali sono occupati.

La Corte di Giustizia con la sentenza Kziber, resa il 31 gennaio 1991, ha ritenuto l’applicazione diretta dell’art. 41 (punti 21, 22 e 23), affermando, peraltro che quest’ultimo opera nel settore della sicurezza sociale.

Lo stesso accordo, al punto 24, chiarisce la nozione di sicurezza sociale richiamando il Regolamento CEE del 14 giugno 1971, n. 1408 e affermando che all’art. 4, n. 1 sono elencati i settori della sicurezza sociale.

Il suddetto art. 4, n. 1, indica, in tale ambito della sicurezza sociale, le prestazioni di invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare le capacità di guadagno (punto 1, lettera b).

2.5. La Corte d’Appello, quindi, ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell’ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell’ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell’ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, nell’esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con L. 14 ottobre 1957, n. 1203 (cfr., su tale profilo, Cass., sentenza n. 26897 del 2009).

3. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del T., con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.

Nulla spese per il Ministero dell’economia e delle finanze e per la Regione Piemonte, non costituiti.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’INPS al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 20,00 per esborsi, Euro 2000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Nulla spese per il Ministero dell’economia e delle finanze e per la Regione Piemonte.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-05-2011, n. 4724 Carriera inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

rbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorrente chiede l’applicazione dello stesso trattamento normativo ed economico previsto dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 per i pari grado dell’Arma dei carabinieri, fondando le proprie censure su una questione di legittimità costituzionale;

Considerato che una identica questione di legittimità costituzionale è stata esaminata e decisa dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 296 dell’11 e 17 luglio 2000, la quale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione;

Considerato pertanto che il ricorso risulta da respingere;

Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 2000,00, seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 26, comma 1, del codice del processo amministrativo e dell’art. 91 del codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’Amministrazione intimata, e le liquida in Euro 2000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 09-06-2011, n. 5182 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Il Signor Giuseppe Mazzitelli sostiene che si sia maturato il silenzioinadempimento sulla diffida notificata in data 19 ottobre 2010 nei confronti dell’Agenzia delle entrate che non ha provveduto a rispondergli.

Il ricorrente, per quel che si evince dalla lettura dell’atto introduttivo del ricorso qui in esame e dall’atto di diffida ad adempiere notificato all’Amministrazione resistente, pretende la restituzione della somma di Euro 5.118,85 versata dallo stesso odierno ricorrente in occasione della dichiarazione dei redditi ed illegittimamente trattenuta dall’Amministrazione in quanto facente parte dell’ammontare delle "diarie per ispezioni a società cooperative dal 2000 al 2004 (che) non sono state rimborsate" (così, testualmente, nell’ultima pagina dell’atto di diffida).

In altri termini il ricorrente, premesso che egli ebbe a versare l’imposta dovuta sommando ai redditi percepiti anche l’ammontare delle erogazioni ricevute per l’attività di ispettore di cooperativa e che tali erogazioni, per quanto chiarito dalla Corte di Cassazione e dalla Corte tributaria centrale, stante la loro natura "risarcitoria" non avrebbero dovuto sommarsi al reddito, ha chiesto all’Amministrazione finanziaria di procedere alla liquidazione in suo favore delle suindicate somme, operazione che detta Amministrazione avrebbe dovuto già effettuare d’ufficio ed in ordine alla quale, comunque. L’interessato ebbe a presentare domanda di rimborso.

Conseguentemente, posto che sono trascorsi i termini per la conclusione del relativo procedimento, il ricorrente propone ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. al fine di ottenere l’accertamento giudiziale dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere in ordine all’istanza di rimborso.

2. – Si è costituita in giudizio l’Amministrazione finanziaria intimata sia eccependo l’inammissibilità del ricorso proposto per genericità della domanda così come formulata sia contestando le avverse prospettazioni.

Nella Camera di consiglio del 9 marzo 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

3. – Il Collegio deve rilevare l’inammissibilità del ricorso in quanto improponibile per la natura dell’interesse sotteso alla richiesta di parte ricorrente.

Ed invero, secondo principi costantemente ripetuti dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., da ultima, Cons. Stato, Sez. V, 9 ottobre 2007 n. 5284 e Sez. VI, 4 settembre 2006 n. 5105), è inammissibile il ricorso proposto al fine di accertare il silenzio formatosi sull’istanza presentata all’Amministrazione ed in ordine alla quale essa non ha provveduto espressamente, per come richiesto dall’art. 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241 (domanda proponibile nel passato ai sensi dell’art 21 bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, nel testo introdotto dall’art. 2 della legge 21 luglio 2000 n. 205 e dal 16 settembre 2010 ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.), allorché il giudice amministrativo sia privo di giurisdizione in ordine al rapporto giuridico sottostante (cfr., ancora, Cons. Stato, Sez. IV, 22 maggio 2006 n. 3009).

Nel caso di specie la cognizione delle controversie inerenti il rapporto sottostante, come correttamente segnalato dalla difesa erariale, spetta al giudice tributario.

Infatti, ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 (come modificato dall’art. 12, comma 2, della legge n. 448 del 2001), appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il servizio sanitario nazionale, nonché le sovraimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi ed ogni altro accessorio, sicché sulle cartelle esattoriali emesse per la riscossione di tributi asseritamente dovuti all’Erario, la giurisdizione non spetta al giudice amministrativo, bensì a quello tributario (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II, 5 gennaio 2010 n. 46); e ciò anche se venga impugnato un silenzio rifiuto su di una istanza di autotutela (cfr. T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. I, 10 ottobre 2008 n. 2566, T.A.R. Lazio, Sez. II, 2 gennaio 2009 n. 17), posto che l’ambito della giurisdizione delle Commissioni tributarie è disegnato attorno all’ambito sostanziale del tributo e del rapporto tributario, restando indifferente al contenuto della domanda giudiziaria ovvero alla forma di manifestazione della volontà impositiva della P.A. (cfr., sul punto, Cass., SS.UU., 15 maggio 2007 n. 11081)

4. – Né può sostenersi che il nuovo impianto dell’azione di accertamento di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a. abbia esteso la platea delle ipotesi rispetto alle quali è possibile adire il giudice amministrativo al fine di ottenere una decisione di illegittimità di qualsivoglia inerzia dell’Amministrazione mantenuta nei confronti di una richiesta di un soggetto privato, sia persona fisica che impresa.

Appare infatti evidente che, per quanto emerge dalla semplice lettura del comma 1 dell’art. 31 c.p.a., laddove il legislatore del 2010 ha espressamente riferito il presupposto della proposizione della domanda alla circostanza che siano "Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo", la riformulazione delle disposizioni disciplinanti l’azione sul silenzioinadempimento abbia mantenuto circoscritto l’ambito operativo dell’istituto processuale, limitando l’esperimento di tale mezzo di tutela alle sole ipotesi in cui trovi applicazione l’art. 2 della legge n. 241 del 1990 e, quindi, allorquando venga in emersione un rapporto tra esercizio di potestà autoritativa (dell’Amministrazione che avrebbe dovuto provvedere) e posizione di interesse legittimo (di colui che ha presentato l’istanza) e non solo (e non tanto) una (semplice e qualsivoglia) inerzia comportamentale di una Amministrazione.

Ne deriva che, in tutti i casi in cui non si ravvisi un rapporto sottostante caratterizzato dal binomio potereinteresse, l’inerzia mantenuta dall’Amministrazione a fronte di una pretesa di un soggetto privato non può trovare tutela dinanzi al giudice amministrativo nelle forme di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a., non sussistendo i presupposti normativi che rendano proponibile tale domanda giudiziale.

5. – In ragione di ciò che fin qui si è esposto il ricorso va dichiarato inammissibile.

La peculiarità giuridica del tema trattato costituisce valido presupposto per indurre il Collegio, in applicazione dell’art. 92 c.p.c. novellato, per come richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a., a disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.

pronunciando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 27-06-2011, n. 5675 Concorso interno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- I ricorrenti, tutti dipendenti del Ministero dell’economia e delle finanze, ebbero ad impugnare dinanzi al T.A.R. Lazio, con ricorso rubricato al n. R.g. 11128 del 2007, i provvedimenti datati 26 luglio 2007 con i quali il Ministero dell’economia e delle finanze aveva respinto le istanze volte ad ottenere la ripartizione tra gli uffici regionali dei residui 367 che ancora dovevano essere coperti a seguito della procedura interna, bandita l’11 luglio 2001, per il passaggio all’area C, posizione economica C1, per complessivi 715 posti. Il ricorso ebbe esito favorevole ai ricorrenti tanto che questa Sezione, con sentenza 29 luglio 2009 n. 7639 annullò gli atti impugnati. Non essendo intervenuto alcun adempimento in merito al decisum del Tribunale amministrativo, nonostante non fosse stato interposto appello dall’Amministrazione finanziaria, i ricorrenti proponevano il primo dei due ricorsi qui in esame (rubricato al n. R.g. 5466 del 2010) per ottenere l’esecuzione del giudicato ormai formatosi sulla suindicata sentenza.

Pendente iudicio, con atto depositato nella Segreteria della Sezione in data 6 novembre 2010, la difesa erariale produceva il decreto n. 62689 del 27 luglio 2010 con il quale il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione generale del personale e dei servizi del Ministero dell’economia e delle finanze aveva disposto la revoca della procedura di selezione interna per la copertura di n. 715 posti disponibili nell’area C, posizione economica C1, bandita con decreto n. 13302 dell’11 luglio 2001, del Dipartimento delle politiche fiscali del medesimo Ministero.

2. – A questo punto, venuti a conoscenza solo in occasione del deposito giudiziale di tale atto, i ricorrenti proponevano ricorso recante motivi aggiunti impugnando, limitatamente all’assegnazione dei 367 posti residuali di cui all’art. 1, comma 2, del bando, l’atto di revoca sostenendone la nullità perché elusivo del giudicato ormai formatosi sulla sentenza 29 luglio 2009 n. 7639 nonché, comunque la illegittimità nel merito.

I ricorrenti, ad ogni buon conto, proponevano anche ricorso autonomo nei confronti del predetto atto di revoca (rubricato al n. R.g. 600 del 2011) con il quale ribadivano le ragioni di nullità ed illegittimità del ridetto atto ministeriale già sostenute con il ricorso recante motivi aggiunti del quale sopra si è detto.

3. – E’ costituito in giudizio con riferimento ad entrambi i ricorsi il Ministero intimato. La difesa erariale sostiene la legittimità e la correttezza della procedura svolta dagli Uffici competenti che, tenendo conto del nuovo assetto ministeriale rispetto alla, ormai lontana, epoca in cui fu bandito il concorso ed ai sopravvenuti interventi normativi anche interni che hanno modificato sostanzialmente il volto organizzativo del Ministero, hanno inevitabilmente dovuto prendere atto della impraticabilità di una concreta attuazione degli esiti della procedura svolta, ottemperando alla sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio del 2009 e facendo chiarezza sulla impossibilità di procedere alla attribuzione delle nuove posizioni ai richiedenti.

I ricorsi sono stati trattenuti per la decisione nel corso dell’udienza di merito dell’11 maggio 2011.

4. – Va anzitutto disposta la riunione del ricorso n. Rg. 600 del 2011 al ricorso n. R.g. 5466 del 2010, per la evidente connessione soggettiva ed oggettiva che collega intimamente i due giudizi, posto che il contenuto dell’atto recante motivi aggiunti proposto con riferimento al secondo dei due ricorsi suindicati coincide pianamente, a mò di duplicazione, con l’oggetto del ricorso n. Rg. 600 del 2011.

Non impedisce la riunione dei due ricorsi la eccepita litispendenza tra i due processi evidenziata dalla difesa erariale.

L’istituto della litispendenza non è specificamente disciplinato dal decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, recante il Codice del processo amministrativo; tuttavia nel caso descritto dall’art. 39 c.p.c. la disposizione processualcivilistica troverà piana applicazione dinanzi al giudice amministrativo, per effetto del rinvio "mobile e costante" alle disposizioni del codice di procedura civile realizzato dalla previsione di cui all’art. 39, comma 1, c.p.a. in sede di "rinvio esterno", secondo la quale "Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali".

Il principio, posto anche nel processo amministrativo dall’art. 70 c.p.a., (testualmente "Il collegio può, su istanza di parte o d’ufficio, disporre la riunione di ricorsi connessi") secondo il quale se più procedimenti relativi a cause connesse pendono davanti allo stesso giudice questi, anche d’ufficio, può disporne la riunione, infatti, ha carattere generale, giacché risponde alle stesse esigenze di ordine processuale (evitare il pericolo di contraddittorietà e, in ogni modo, di duplicità di giudicati) in base alle quali, salvi i limiti del giudicato che sì fosse già formato, la litispendenza può essere dichiarata in ogni stato e grado del processo (cfr. art. 39 c.p.c.). Sta di fatto, però, che appare corretto parlare di litispendenza in senso tecnico solo quanto i ricorsi identici siano pendenti dinanzi a giudici diversi, determinandosi l’obbligo in capo al giudice successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d’ufficio, di dichiarare con ordinanza la litispendenza e di disporre la cancellazione della causa dal ruolo ( art. 39, comma 1, c.p.c., per come modificato dall’art. 45, comma 3, lett. a), della legge 18 giugno 2009 n. 69).

D’altronde il principio di cui all’art. 39, comma 1, c.p.c., anche prima della entrata in vigore del Codice del processo amministrativo avvenuta in data 16 settembre 2010, è stato ritenuto dalla giurisprudenza applicabile anche al processo amministrativo (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 12 novembre 2009 n. 5059, T.A.R. Piemonte, Sez. I, 26 febbraio 2008 n. 302 e T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 9 gennaio 2008 n. 73)

Pertanto, nel caso che qui occupa, essendo i due giudizi pendenti dinanzi allo stesso giudice, più che di litispendenza si potrà parlare di causa di connessione, provvedendosi per tale verso alla riunione tra i giudizi e non alla cancellazione di uno di essi.

5. – Né può ritenersi che costituisca ostacolo alla riunione tra i giudizi la circostanza che quello rubricato al n. R.g. 5466 del 2010 abbia ad oggetto l’esecuzione di una sentenza, mentre l’altro abbia ad oggetto una domanda di annullamento di un atto ai sensi dell’art. 29 c.p.a..

A parte il fatto che in entrambi i ricorsi viene eccepita la nullità per elusione di giudicato dell’atto di revoca, tuttavia nella specie si assiste ad una ipotesi ormai descritta e regolata dall’art. 32, comma 1, c.p.a. secondo il quale "È sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse proposte in via principale o incidentale. Se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto previsto dai Capi I e II del Titolo V del Libro IV".

Posto che il ricorso n. R.g. 5466 del 2010 ha ad oggetto l’ottemperanza di una sentenza di Tribunale amministrativo regionale ai sensi (oggi) dell’art. 112 e ss. c.p.a. e che le disposizioni disciplinanti il giudizio di ottemperanza non sono collocate nel Titolo V del Libro IV del Codice, l’avere i ricorrenti prodotto motivi aggiunti nell’ambito di un giudizio di ottemperanza provoca soltanto il mutamento del rito, in ordinario, con il quale quel giudizio prosegue e viene deciso.

Può quindi disporsi la riunione del ricorso n. R.g. 600 del 2011 al ricorso n. R.g. 5466 del 2010.

6. – Riuniti i ricorsi va preliminarmente risolto il problema della tempestività della proposizione dei motivi aggiunti nell’ambito del giudizio di ottemperanza n. R.g. 5466 del 2010 nonché della tempestività dell’autonomo ricorso n. R.g. 600 del 2011, atteso anche che la difesa erariale ne chiede espressamente la verifica (cfr. pagg. 8 e 9 della memoria di costituzione prodotta dall’Avvocatura generale).

La vicenda appare complessa dal punto di vista della successione temporale che ha caratterizzato il realizzarsi delle incombenze di notifica e deposito degli atti attraverso i quali la difesa dei ricorrenti ha proposto i due gravami che, come sopra si è specificato, hanno contenuto identico.

Sta di fatto che i ricorrenti, in difetto di elementi probatori presenti in atti che possano riscontrare una conoscenza anticipata del provvedimento impugnato (vale a dire l’atto di revoca del concorso), sono venuti a conoscenza della determina dirigenziale impugnata in occasione del deposito della stessa nella Segreteria della Seconda sezione del T.A.R. Lazio da parte della difesa erariale avvenuto in data 6 novembre 2011.

Orbene, come si è già sopra chiarito, nei confronti di tale atto sono stati proposti due ricorsi identici:

– il primo, incardinato nel ricorso per ottemperanza n. R.g. 5466 del 2010, attraverso lo strumento dei motivi aggiunti, che sono stati notificati in data 17 novembre 2010 e depositati in Segreteria il giorno successivo;

– il secondo ricorso, che ha preso il n. R.g. 600 del 2011, è stato notificato il 4 gennaio 2011 e depositato il 24 gennaio 2011.

Come è noto, ai sensi dell’art. 87, comma 3, primo periodo, c.p.a., "Nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione dell’ipotesi di cui alla lettera a), tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti". Posto che tra i giudizi indicati al comma 2 dell’art. 87 c.p.a. compaiono, alla lettera c), i giudizi di ottemperanza, ciò sta a significare che per tali giudizi, fermo il termine di proposizione del ricorso, gli atri termini processuali, tra i quali quelli di deposito del ricorso, sono dimezzati.

Nel caso che ci occupa nessuna tardività è riscontrabile.

Infatti:

A) il ricorso per ottemperanza, n. R.g. 5466 del 2010, per effetto della proposizione dei motivi aggiunti ha subito il mutamento del rito ai sensi dell’art. 32, comma 1, c.p.a. e quindi, trasformandosi in giudizio ordinario non vede applicarsi la previsione della dimidiazione dei termini di cui al surriprodotto art. 87, comma 2, c.p.a. che, del resto, non avrebbe avuto alcun rilievo nel caso di specie dal momento che il ricorso recante motivi aggiunti è stato depositato in Segreteria il giorno successivo rispetto alla notifica del ricorso all’Amministrazione intimata;

B) il ricorso n. R.g. 600 del 2011 ha introdotto un giudizio ordinario, rispetto al quale trova piena applicazione l’art. 45 c.p.a. secondo il quale il termine perentorio per il deposito del ricorso è "di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l’ultima notificazione dell’atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario" (comma 1), mantendosi "salva la facoltà della parte di effettuare il deposito dell’atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione del ricorso si perfeziona per il notificante ovvero" (comma 2).

Non apprezzandosi, quindi, elementi di tardività con riferimento alle impugnazioni proposte, con ricorsi distinti, nei confronti del medesimo atto di revoca, i due gravami risultano essere tempestivi e possono essere scrutinati nel merito.

7. – Sulla scorta della documentazione prodotta da entrambe le parti possono ricostruirsi le vicende che fanno da sottofondo al contenzioso qui in esame.

Nel 2001, con determina dirigenziale 11 luglio 2001 n. 13303 veniva bandito dal Ministero dell’economia e delle finanze (d’ora in poi, per brevità, MEF) un concorso a 715 posti per il passaggio all’area C, posizione economica C1, la cui partecipazione era riservata a dipendenti del soppresso Ministero delle finanze collocati in area B (B1, B2 e B3). Il bando prevedeva che fossero immediatamente coperti 348 posti, mentre i residui 367 sarebbero stati coperti al momento in cui, una volta terminate le operazioni di passaggio orizzontale nell’area C (per il passaggio a C2 e C3), si fossero resi disponibili i 367 posti nella posizione C1.

Subito dopo la conclusione della procedura volta a coprire i primi 348 posti gli odierni ricorrenti proposero istanza per ottenere il passaggio con riferimento ai residui 367 posti, ma l’Amministrazione finanziaria rispose in senso negativo: da qui la proposizione di un ricorso innanzi a questa Sezione definito con la sentenza 28 luglio 2009 n. 7639 che annullò quelle risposte negative e che, con il primo ricorso qui in esame, i ricorrenti chiedono venga eseguita essendo ormai passata in casa giudicata.

L’Amministrazione finanziaria, con il decreto direttoriale n. 62689 del 27 luglio 2010 ha revocato la procedura bandita nel 2001 nella sola parte riferita all’assegnazione dei 367 posti residui, in quanto (e principalmente perché):

a) per i 367 posti non è stato ammesso nessun dipendente al percorso formativo per il passaggio alla posizione economica C1;

b) è trascorso un notevole lasso di tempo dall’emanazione del bando di concorso nel 2001, durante il quale l’organizzazione del Ministero è sensibilmente mutata "per addivenire, in data 1° gennaio 2009, all’istituzione del ruolo unico del Ministero dell’Economia e delle Finanze" (così, testualmente, a pag. 2 del provvedimento di revoca);

c) a causa della nuova organizzazione del MEF sarebbe inattuabile promuovere un percorso formativo per i dipendenti di un solo dipartimento (considerando che il bando, nel 2001, era stato emanato dal solo dipartimento per le Politiche fiscali);

d) la sentenza del T.A.R. Lazio, Sezione seconda, n. 7693 del 2009 lasciava discrezionalità al Ministero in riferimento all’eventuale esercizio, sul bando di concorso, dei poteri di autotutela;

e) si sono subite ulteriori riduzioni di organico per effetto del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133 ed altre sono previste con riferimento alla legge 26 febbraio 2010 n. 196, che impone riduzioni lineari delle dotazioni organiche nella misura del 10%.

8. – Orbene, pare al Collegio essenziale per la decisione della presente controversia verificare il contenuto della sentenza del T.A.R. Lazio, Sezione seconda, n. 7693 del 2009 per comprenderne appieno la effettiva portata applicativa, posto che il Ministero ha ritenuto di eseguirla proprio disponendo la revoca, in parte qua, del bando del 2001 e della procedura con riferimento avviata limitatamente ai 367 posti residui da nominare C1.

Va detto anzitutto che la Sezione, prima di pronunciarsi definitivamente sul ricorso recante il n. R.g. 11128 del 2007 con la sentenza suindicata, ritenne necessario disporre nei confronti dell’Amministrazione finanziaria resistente, con sentenza non definitiva n. 4397 del 29 aprile 2009, "incombenti istruttori intesi ad acquisire, anche per valutare l’attualità dell’interesse azionato in questa sede, motivati e documentati chiarimenti in ordine alle attuali vacanze per le pos. econ. C1 per il personale degli uffici centrali del DPF e delle Commissioni tributarie (ora, del Dipartimento delle finanze), ad eventuali procedure attuate o definite per la copertura delle vacanze in tal modo evidenziate ed alle modalità di copertura dei posti residui per cui è causa" (così si legge espressamente nella sentenza n. 7693 del 2009).

Chiarito ciò, va poi specificato che la sentenza definitiva n. 7693 del 2009, nell’esporre le ragioni che conducevano all’accoglimento del ricorso proposto e ad annullare gli atti di diniego espressi dall’Amministrazione nei confronti delle richieste dei ricorrenti (attualmente tali) formulate in data 6 luglio 2007 e volte ad ottenere che il Ministero realizzasse la ripartizione dei residui posti in attuazione del bando del 2001, anche in applicazione dell’intesa sindacale dell’8 febbraio 2006, sottolineava che, anche in funzione dell’esito della disposta istruttoria (i virgolettati che seguono riproducono fedelmente i passaggi della sentenza n. 7693 del 2009):

1) fosse assodato che la procedura selettiva per cui è causa "fu svolta nel momento di passaggio tra la vecchia organizzazione del Ministero delle finanze e l’istituzione delle Agenzie fiscali";

2) il Ministero aveva reso noti, per un verso, "la drastica riduzione della dotazione organica del personale del DPF in base al DPCM 8 febbraio 2006 e, per altro e conseguente verso, l’accordo sindacale del 1° agosto 2003, in virtù del quale fu prevista la possibilità di assegnare i vincitori delle procedure selettive in corso, tra cui quella per cui è causa, anche presso le Agenzie fiscali qualora costoro non avessero trovato utile collocazione nella struttura ministeriale, cosa, questa, che poi ha consentito sì l’assunzione di 402 vincitori nelle Agenzie medesime, ma solo per le poss. econ. C2 e C3, mentre il DPF ha assorbito solo 62 vincitori per la pos. econ. C1";

3) "il medesimo DPCM 8 febbraio 2006, nel definire la dotazione organica del personale del DPF, per la pos. econ. C1 ha assegnato 260 unità per le strutture centrali e 750 unità per le Commissioni tributarie", circostanza che però non conduce a dimostrare per certo "la totale incapienza di posti disponibili nella predetta posizione C1 e la conseguente impossibilità di procedere all’ulteriore ripartizione secondo le regole del bando del 2001, in quanto la pur vera riduzione d’organico dettata dal citato DPCM, rispetto a quanto a suo tempo previsto dal DPR 26 marzo 2001 n. 107, non è tale da giustificare siffatta assenza di disponibilità";

4) d’altronde, "mentre il DPR 107/2001 indicò una dotazione organica complessiva del DPF pari a 3813 unità di personale – senza specificare quella propria della pos. econ. C1 -, il DPCM 8 febbraio 2006 ha fissato in complessive 3469 unità la dotazione del DPF stesso, ripartite in 1054 per le strutture centrali (260 per la pos. econ. C1) e 2415 per le Commissioni tributarie (750 per la pos. econ. C1), sicché, in disparte una riduzione tutt’altro che drastica in valori assoluti, neppure è chiaro, ed in questo il Ministero intimato ha eluso la richiesta posta dalla sentenza n. 4397/2009, se ed in qual misura vi sia stata una contrazione della dotazione per la posizione in parola e se restino tuttora vacanze per questa";

5) peraltro, "seppure non si possa inferire con certezza una vacanza a priori circa la pos. econ. C1 dal solo fatto che la procedura in questione fu bandita ben dopo l’emanazione del DPR 107/2001 – posto che, nella specie, si controverte non già dei posti immediatamente da essa ripartiti, bensì di quelli eventualmente rimasti liberi dopo la conclusione di due procedure concorsuali coeve – la P.A. nulla ha inteso precisare su quella parte della sentenza n. 4397/2009 che si riferisce alla nota dello stesso DPF prot. n. 51763 del 26 settembre 2007, "… in base alla quale permanevano a quella data ancora 151 (per gli uffici centrali – NDE) e, rispettivamente, 307 (per gli organi della Giustizia tributaria) unità di personale…" della pos. econ. C1";

6) di conseguenza la Sezione, "in difetto d’ulteriori chiarimenti sul punto -e, anzi, a fronte della precisazione del Ministero intimato per cui "… nessuna altra procedura concorsuale è stata indetta… al di fuori di quelle obbligatorie previste dalla normativa ai fini dell’assunzione dei portatori di handicap…", non può disattendere il dato esposto da tale P.A. nella citata nota n, 51763/2007, onde deve concludere che quest’ultimo è effettivo e genuino e, perciò, impone alla P.A. intimata d’assumerlo quale criteriobase per il calcolo dei posti residui per la pos. econ. C1 e per l’effettuazione, doverosa a pena d’illegittima disapplicazione del bando del 2001, della relativa ripartizione, tranne che non intenda esercitare sul bando stesso poteri d’autotutela".

9. – La lettura dei passaggi cruciali della motivazione della sentenza n. 7693 del 2009 con la quale la Sezione ebbe ad accogliere il ricorso proposto allora dagli odierni ricorrenti avverso i dinieghi ministeriali di ripartizione dei posti residui relativi alla procedura concorsuale bandita nel 2001, appare di fondamentale importanza per cogliere se:

A) il MEF con il provvedimento di revoca qui impugnato ha eseguito o, al contrario, voluto eludere l’esecuzione il decisum della suindicata sentenza;

B) l’atto di revoca appaia o meno assistito da valide ragioni che ne sorreggano la legittima adozione e, quindi, sia scevro di quei vizi che i ricorrenti gli attribuiscano;

C) l’accertata legittimità dell’atto di revoca scongiuri l’esistenza di una condizione di responsabilità del MEF circa la richiesta di risarcimento del danno patito dagli odierni ricorrenti, domanda dagli stessi avanzata con i gravami qui in scrutinio.

Pare al Collegio che con l’atto di revoca qui impugnato, nelle premesse che ne anticipano la decisione di rimuovere in parte gli effetti del bando del 2001 e della procedura che ne è seguita con limitato riferimento "all’assegnazione dei 367 posti residui", il MEF abbia voluto fedelmente seguire il percorso (in qualche modo) suggeritogli dalla sentenza n. 7693 del 2009 (mai appellata) e quindi, tenute ferme quelle indicazioni già espresse al Tribunale in esecuzione della sentenza interlocutoria n. 4397 del 2009 con le quali si chiarivano le drasticamente mutate nel tempo condizioni organizzative del Ministero che rendevano altamente difficile poter procedere all’assegnazione dei 367 posti residui, cogliere l’occasione di rivalutare la sussistenza o meno delle condizioni di attuazione della procedura per poi determinarsi, in via di autotutela e sulla scorta della sopravvenienza normativa che ha da un lato ulteriormente ridefinito gli assetti organizzativi ministeriali e, per altro verso, provocato ulteriori tagli di personale, a revocare la procedura per quella parte della stessa non ancora completata.

Appare infatti evidente che la Sezione con la ripetuta sentenza ha sì accolto il ricorso allora proposto dagli odierni ricorrenti ma, nello stesso tempo, ha:

A) invitato il MEF ad effettuare una seria, completa ed approfondita verifica sulla possibilità di procedere all’assegnazione;

B) non escludendo l’evenienza di poter agire in via di autotutela ponendo nel nulla quella parte della procedura di riqualificazione del personale avviata nel 2001 e non ancora completata qualora fosse emersa la reale impossibilità giuridica di procedere all’assegnazione dei 367 posti residui.

E così è avvenuto, anche sulla scorta delle indicazioni espresse al MEF dall’Avvocatura generale dello Stato, ma soprattutto allorquando la ormai irreversibile trasformazione dell’organizzazione ministeriale ha confuso quella che un tempo era la posizione dei dipendenti del Dipartimento delle Politiche fiscali (ai quali era dedicata l’operazione di riqualificazione del 2001) con le posizioni degli altri dipendenti ministeriali, mescolandole in un inestricabile coacervo organizzativo quale è ora il ruolo unico del MEF (così dapprima con il D.P.R. 30 gennaio 2008 n. 43 e, successivamente, con il decreto 27 marzo 2009, che ha addirittura soppresso i precedenti ruoli di provenienza dei dipendenti ormai tutti confluiti nel ruolo unico del MEF), che dal 1° di gennaio 2009 ricomprende tutto il personale dipendente dei Dipartimenti (come ricorda la difesa erariale a pag. 9 della memoria di costituzione).

Una siffatta così radicale trasformazione organizzativa del MEF che sarebbe illogico, irrazionale e fuori di ogni approccio cognitivo ragionevole, voler considerare realizzata allo scopo di penalizzare gli odierni ricorrenti, quanto piuttosto resa necessaria dai numerosi interventi normativi che hanno ridefinito la sagoma delle singole strutture interne ed i profili identificativi di riconoscimento dell’organizzazione ministeriale, per meglio consentire ad un dicastero di importanza vitale per le sorti finanziarie del Paese quale è il MEF di meglio e più plasticamente raggiungere gli obiettivi propri della mission politicoistituzionale affidatagli, costituisce indubbiamente un serio "mutamento della situazione di fatto", rispetto al momento in cui fu avviata nel 2001 la procedura di riqualificazione del personale del Dipartimento delle Politiche fiscali, circostanza che incarna espressamente uno dei presupposti per l’applicazione dell’istituto della revoca per come disciplinato dall’art. 21quinquies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

10. – Come è noto l’art. 21quinques della legge n. 241 del 1990, introdotto dall’art. 14, della legge 11 febbraio 2005 n. 15, ha accolto una nozione ampia di revoca, prevedendo tre presupposti alternativi, che ne legittimano l’adozione (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 18 gennaio 2011 n. 283):

a) per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;

b) per mutamento della situazione di fatto;

c) per nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.

Nel primo e nel secondo caso si verifica la c.d. revoca per sopravvenienza, che si realizza quando il provvedimento originariamente adottato, che ha ben perseguito l’interesse pubblico, con il trascorrere del tempo si rivela non più opportuno per nuovi motivi di interesse pubblico, nonché per il mutamento di circostanze di fatto. Nel terzo caso, invece, non si realizza alcun mutamento delle circostanze di fatto, ma l’amministrazione, valutando nuovamente la medesima situazione alla base del provvedimento originariamente adottato, si accorge di aver mal ponderato l’interesse pubblico e alla luce di una nuova valutazione dello stesso reputa opportuna la rimozione della originaria statuizione. In tal caso la revoca costituisce espressione di uno ius poenitendi dell’amministrazione. La revoca di provvedimenti amministrativi è, quindi, possibile non solo in base a sopravvenienze, ma anche per una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, c.d. ius poenitendi (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. III, 13 aprile 2011 n. 2291) nonché per mutamento della situazione di fatto che, se provocata da interventi normativi sopravvenuti, si sposa completamente con il terzo requisito della sopravvenienza di motivi di pubblico interesse, come è accaduto nella specie.

Ciò sta a significare che per valutare la legittimità del provvedimento di revoca si deve esaminare se l’Amministrazione abbia correttamente operato una valutazione delle circostanze sopravvenute e dell’interesse pubblico (cfr., in tal senso, T.A.R. Lazio, Sez. III, 9 marzo 2009 n. 2372).

L’attenta ricognizione dell’atto di revoca operata dal Collegio e più sopra riproposta, anche con riferimenti paralleli al decisum della Sezione espresso nella sentenza n. 7693 del 2009 che gli odierni ricorrenti chiedono che sia ottemperato, ha offerto elementi utili al fine di ritenere che il percorso istruttorio svolto dal MEF sia stato completo ed all’esito della indagine svolta dagli Uffici sia affiorato l’inevitabile carattere anacronisticoorganizzativo di una eventuale decisione volta a completare la procedura di riqualificazione del personale avviata nel 2001, ormai resa tecnicamente impossibile dalle norme organizzative sopravvenute.

Ma a rendere vieppiù impossibile il completamento di quel percorso di riqualificazione del personale, al quale aspirano gli odierni ricorrenti, militano gli interventi normativi riferiti ai "tagli di personale dei ministeri" provocati dapprima dal decreto legge 25 marzo 2010 n. 40, convertito nella legge 22 maggio 2010 n. 73 e poi dal decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, che hanno imposto e realizzato una drastica riduzione delle risorse umane nei Ministeri ed in particolare nel MEF, sopprimendo ad esempio le direzioni territoriali dell’economia e delle finanze. Tale valutazione dei nuovi presupposti di fatto e dell’interesse pubblico a non vincolare l’Amministrazione con impegni di spesa non coperti, in un momento di forte riduzione delle risorse finanziarie, non può ritenersi illegittima e di tali elementi, posti a base del provvedimento impugnato, è stato dato espressamente conto nella motivazione.

11. – Verificata quindi la legittimità dell’atto di revoca, deve ora passarsi ad esaminare la richiesta risarcitoria avanzata dai ricorrenti.

Posta la domanda risarcitoria dai ricorrenti spetta al Collegio, ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a. qualificare "l’azione proposta in base ai suoi elementi sostanziali" e quindi definire se il pregiudizio asseritamente patito dai ricorrenti per effetti dell’intervenuta revoca della procedura di riqualificazione che li riguardava, anche sotto il profilo economico, sia ristorabile come risarcimento del danno nelle sue componenti di danno emergente e di lucro cessante o, come anche richiesto, a titolo di indennizzo.

Orbene, osserva il Collegio, che la domanda di risarcimento del danno, per poter essere proposta, presuppone illegittimità del provvedimento di revoca e la relativa pretesa risarcitoria scaturisce dalla asserita qualificabilità come non iure della condotta dell’Amministrazione. Diversamente la domanda di indennizzo, logicamente incompatibile con la prima, muove dalla legittimità del provvedimento di revoca, dal quale scaturisce comunque un’obbligazione indennitaria da atto lecito a carico dell’Amministrazione, a norma di quanto disposto dall’art. 21quinquies della legge n. 241 del 1990 che, dopo aver individuato i casi in cui l’Amministrazione può esercitare il potere di revoca, introduce l’obbligo dell’amministrazione di provvedere all’indennizzo dei pregiudizi in danno sofferti dai soggetti direttamente interessati dal provvedimento.

Ciò premesso, nella fattispecie, poiché si è sopra acclarata la legittimità del provvedimento di revoca qui impugnato, la domanda risarcitoria proposta non può essere scrutinata, presupponendo questa l’illegittimità dell’azione amministrativa e il comportamento doloso o colposo dell’amministrazione (che va comunque provato dal soggetto che assume di aver subito il pregiudizio).

Ne consegue logicamente l’inapplicabilità dei canoni di cui gli articoli 1223 e 2043 c.c. e quindi l’impossibilità di riconoscere, oltre al danno emergente, anche il lucro cessante derivante dalla perdita di un’opportunità di guadagno, come pure richiesto dai ricorrenti, legata alla corresponsione dello stipendio più elevato se fosse stato loro consentito di completare la procedura di riqualificazione con l’inquadramento nella posizione economica superiore rispetto a quella posseduta.

12. – Occorre ora verificare se residui lo spazio per riconoscere ai ricorrenti un indennizzo derivante dall’adozione legittima dell’atto di revoca da parte del MEF.

Come è noto, perché possa essere accolta la richiesta di indennizzo, nell’ambito dell’istituto di cui all’art. 21quinquies della legge n. 241 del 1990 non occorre che il privato provi né l’illegittimità dell’atto, né il dolo né la colpa, atteso che il citato art. 21quinquies impone all’Amministrazione che eserciti il potere di revoca di corrispondere l’indennizzo.

Il caso in esame presenta, tuttavia, caratteristiche peculiari.

Infatti, coma ha ben ricordato la difesa erariale (cfr. pag. 30 della memoria di costituzione) e per quel che emerge dalla documentazione depositata, i ricorrenti non hanno mai avuto la possibilità di partecipare alla procedura concorsuale. Essi lealmente non negano di non aver partecipato al corso di riqualificazione e quindi che non si sono mai collocati in alcuna graduatoria.

Il livello di aspettativa dei ricorrenti ad ottenere un nuovo e superiore inquadramento nella posizione C1 non si è mai spostato da un ambito meramente embrionale, tanto che esso, fin dall’inizio era condizionato dal completamento delle procedure per i passaggi a C2 e C3 e dal loro esito: solo tale completamento procedurale avrebbe potuto aprir loro la strada dell’avvio della procedura per l’assegnazione dei 367 posti residui.

Conseguentemente non affiora alcun elemento utile per poter apprezzare il pregiudizio subito dai ricorrenti i quali, allo stato, ma anche prima della parziale revoca della procedura avviata nel 2001, assumevano ed assumono la identica posizione di qualsiasi altro dipendente che aspira a progredire nella carriera anche solo con riferimento ad un miglioramento economico rispetto alla posizione acquisita e posseduta.

Ne deriva che, ad avviso del Collegio, non vi è spazio per riconoscere che sia dovuto in capo al MEF alcun indennizzo in favore dei ricorrenti per effetto dell’adozione dell’atto di revoca qui impugnato.

13. – In virtù delle suesposte considerazioni e della infondatezza delle censure dedotte i ricorsi, siccome riuniti, vanno respinti.

Attesa la peculiarità e la complessità della vicenda che ha dato luogo alla qui decisa questione contenziosa, stima il Collegio che sussistano le condizioni per disporre, ai sensi degli artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92 c.p.c., la integrale compensanzione tra le parti costituite le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

pronunciando in via definitiva sui ricorsi indicati in epigrafe:

1) dispone la riunione del ricorso n. Rg. 600 del 2011 al ricorso n. R.g. 5466 del 2010;

2) li respinge entrambi;

3) compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.