Cons. Stato Sez. IV, Sent., 13-07-2011, n. 4267 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte d’Appello di Genova, con la decisione di cui in epigrafe condannava il Ministero al pagamento della somma di complessivi Euro 900,00 in favore della parte ricorrente di cui sopra, oltre agli interessi legali nei termini specificati, con compensazione delle spese del giudizio.

La pronunzia non risultando appellata, come da certificazione ex art. 324 c.p.c. versata in giudizio, è passata in giudicato e, munita di formula esecutiva, veniva ritualmente notificata all’amministrazione.

Con atto di diffida e messa in mora notificato, la parte provvedeva all’assegnazione del termine previsto per provvedere.

Nonostante tali adempimenti, l’Amministrazione della Giustizia non procedeva ad eseguire la pronunzia mediante corresponsione delle somme determinate dal giudice ordinario; di qui l’azione proposta col ricorso in esame, sia nei confronti del Ministero della Giustizia e tesa ad ottenere l’ottemperanza del provvedimento in parola.

Alla camera di consiglio il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

Nel merito dell’azione proposta la Sezione, essendo presenti tutti i presupposti processuali necessari per l’esercizio dell’azione di ottemperanza, non può che rilevarne la fondatezza, non risultando in atti alcun elemento che attesti il pagamento effettivo, da parte dell’amministrazione condannata, delle somme riconosciute dal decreto in epigrafe specificato in favore degli istanti.

Occorre pertanto ordinare all’amministrazione intimata di provvedere al pagamento delle somme predette entro un termine certo ed altresì procedere alla nomina, per il caso di inottemperanza perdurante oltre detto termine, di un commissario "ad actus", il cui compenso per l’eventuale attività sarà posta a carico dell’amministrazione condannata.

Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c) e vanno poste a carico dell’amministrazione intimata. Esse sono liquidate in via equitativa e tenuto conto della semplicità della controversia.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta):

1. ordina al Ministero di Grazia e Giustizia di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe mediante corresponsione a ciascuno dei rispettivi ricorrenti delle somme riconosciute nella sentenza di cui si chiede l’esecuzione, entro novanta giorni dalla notifica delle presente sentenza o, in mancanza, dal deposito della stessa presso la segreteria;

2. nomina, per il caso di inottemperanza perdurante oltre detto termine, quale commissario "ad actus" il Ragioniere generale dello Stato o un dirigente dal medesimo delegato che dovrà provvedere entro ulteriori 90 giorni;

3. condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida complessivamente in Euro 500,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-04-2011) 22-07-2011, n. 29430 Sequestro preventivo

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.D., tramite il difensore ricorre per Cassazione avverso l’ordinanza 21.10.2010 con la quale il Tribunale del riesame di Roma ha confermato il decreto di sequestro preventivo 21.1.2010 incidente sul conto corrente di deposito Conto Arancio (OMISSIS) presso ING Direct ex L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies.

Va in fatto premesso quanto segue.

P.D. è sottoposto a procedimento penale siccome accusato del delitto di cui agli artt. 110 e 319 c.p., nonchè dei reati di falso, truffa in danno di ente pubblico ed associazione per delinquere. Nel corso delle indagini preliminari il Pubblico Ministero ha ottenuto il provvedimento di sequestro preventivo di quanto giacente sul suddetto conto corrente. A seguito di reclamo, il Tribunale del riesame ha annullato il suddetto decreto rilevando l’incompletezza della ricostruzione della situazione reddituale in base alla quale era stata fondata la valutazione della sproporzione delle disponibilità economiche dell’indagato in relazione alle entrate economiche.

Avverso il suddetto provvedimento, il Pubblico ministero ha proposto ricorso presso la Corte di Cassazione che ha annullato il provvedimento del tribunale del riesame.

Quest’ultimo, nuovamente investito della questione, seguendo le tracce indicate dal giudice della legittimità, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso il 21.1.2010 dal Giudice delle indagini preliminari, non ravvisando inoltre alcun limite di giudicato derivante dal successivo sequestro preventivo incidente sul medesimo conto, ancorchè per importo inferiore, perchè il relativo provvedimento del 24.6.2010 non era ancora divenuto definitivo.

Ricorre avverso quest’ultimo provvedimento la difesa dell’indagato deducendo due diversi motivi di doglianza.

1.) Con il primo la difesa denuncia vizio di violazione dell’art. 125 c.p.p. e art. 111 Cost..

In particolare la difesa riferisce che il decreto di sequestro preventivo 21.1.2010 del GIP Roma, indicava gli elementi costituenti il fumus commissi delicti attraverso il richiamo dell’ordinanza con la quale, al P.D. era stata applicata la misura cautelare personale successivamente annullato il 26.3.2010 dalla 6^ sezione penale della Corte di Cassazione con rinvio degli atti al Tribunale del riesame di Roma per nuova decisione.

Il Tribunale del riesame a sua volta in data 17.9.2010 ha revocato il provvedimento cautelare personale per mancanza dei presupposti di cui all’art. 274 c.p.p., impregiudicata, invece, ogni diversa questione attinente al merito delle accuse e alla esistenza dei sufficienti indizi di colpevolezza.

Sulla base di siffatto antecedente processuale, la difesa sostiene che la Corte di Cassazione prima e il Tribunale del riesame, poi, annullando l’ordinanza cautelare personale, hanno tralasciato di esaminare gli aspetti attinenti il merito delle accuse mosse al P., con la conseguenza che allo stato non esisterebbe alcuna pronuncia in relazione alla bontà del quadro indiziario al quale poter far validamente richiamo, con eccezione della valutazioni del GIP del 7.4.2009.

Di qui la difesa sostiene che la motivazione del provvedimento confermativo della cautela reale, in relazione al fumus commissi delicti sarebbe solo apparente, proprio perchè ancorata ad altri provvedimenti che sono stati annullati senza che venissero prese in considerazione le doglianze relative al fondamento del merito delle accuse.

La ricostruzione storico – processuale prospettata dalla difesa è chiara ed ineccepibile, ma la doglianza è infondata per le seguenti ragioni.

E’ legittimo il provvedimento di sequestro preventivo sorretto da una motivazione che in parte, richiami altro e diverso provvedimento che faccia parte del procedimento, essendo solo sufficiente che la motivazione richiamata, sia conosciuta o conoscibile dall’interesato, in modo che egli sia in grado di controllarne la adeguatezza, la logicità e la legittimità, (Cass. pen., sez. 6, 17.3.1995, Franceschini; e più recentemente Cass. Sez. 5, 12.2.2002 n. 11191 in Ced Cass. Rv 221127; Cass. Sez. 2, 16.1.2008 n. 9153 in Ced Cass. Rv 239589). Nel caso in esame proprio dal tenore del ricorso si può agevolmente evincere che la difesa ricorrente è stata posta nelle condizioni di conoscere il contenuto del provvedimento al quale il giudice della cautela reale (come i successivi organi giudiziari chiamati a decidere sul medesimo) ha fatto riferimento per relationem.

Il richiamo appare legittimo perchè il provvedimento di riferimento (ordinanza cautelare personale) è stata oggetto di annullamento limitatamente alla sussistenza delle condizioni previste dall’art. 274 c.p.p., senza pronuncia in ordine al fondamento delle accuse contestate. Sotto questo più specifico aspetto, la doglianza circa una sopravvenuta carenza di motivazione dei presupposti sostanziali riguardanti il fumus delicti, del provvedimento cautelare reale è infondata.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa non può affermarsi, che per effetto dell’annullamento del provvedimento cautelare, sia automaticamente venuto meno il fondamento delle ipotesi accusatorie con successivo travolgimento anche del provvedimento cautelare reale, e ciò perchè l’originario provvedimento cautelare personale è stato annullato per motivi diversi da quelli attinenti il merito delle accuse, con la conseguenza che quel provvedimento (misura cautelare personale) sotto il profilo dell’esposizione dei fatti posti a fondamento del fumus commissi delicti, continua a mantenere la sua valida funzione di riferimento della ordinanza di sequestro preventivo. Pertanto la motivazione del Tribunale del riesame sul punto è corretta. Va poi aggiunto che la diversità dei presupposti previsti dalla legge per i provvedimenti cautelari personali e di quelli reali, comporta, pur in presenza di una motivazione per relationem che leghi l’un provvedimento all’altro, un’autonomia tra gli stessi, con la conseguenza che l’annullamento dell’ordinanza cautelare personale non necessariamente determina l’annullamento di quella reale, se non nella misura in cui proprio la parte di motivazione che costituisce oggetto di riferimento, sia stata censurata e annullata. L’autonomia delle due ordinanze così come delineata, impone quindi pertanto che colui che intenda impugnare uno dei due provvedimenti deve formulare motivi di gravame specifici nell’opportuna sede, in modo da permettere al giudice dell’impugnazione di trarre argomenti di valutazione che siano specificatamente attinenti al provvedimento impugnato. Il difetto di indicazione di autonomi e specifici argomenti di gravame attinenti al singolo provvedimento non può che determinare una reiezione del gravame stesso posto che nessuna conseguenza può essere dedotta, sic et simpliciter, dalla sorte del provvedimento correlato.

Conclusivamente si può quindi affermare che è infondata la censura di violazione dell’art. 125 c.p.p. posto che il provvedimento cautelare reale è corredato, con riferimento al fumus commissi delicti, di motivazione (per relationem) che esclude il vizio denunciato. Di qui consegue ancora che l’adombrata insussistenza di uno degli elementi presupposti del provvedimento cautelare reale (fumus delicti), è del tutto generico, perchè il ricorrente non ha indicato in modo specifico e puntuale gli aspetti censurabili sotto questo profilo. Per tali ragioni tale prima censura deve essere dichiarata infondata.

2) Con un secondo motivo la difesa denuncia ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) la violazione dell’art. 125 c.p.p. e art. 111 Cost. in relazione alla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, perchè, pendente il presente procedimento incidentale attinente al sequestro di Euro 675.901,44 quale saldo del Conto Arancio (OMISSIS) presso ING Direct, l’ufficio del pubblico ministero ha promosso un nuovo e diverso procedimento di sequestro preventivo ex L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies sul medesimo conto, per la minore somma di Euro 302.550,00; di qui la difesa sostiene che il nuovo sequestro, consacrato in un provvedimento del GIP del 24.6.2010, priverebbe ormai di qualsivoglia giustificazione il quello impugnato in questa sede, e ciò in applicazione del principio del "ne bis in idem" applicabile anche nell’ambito della cautela reale.

La questione è stata puntualmente evidenziata dalla difesa avanti il Tribunale del riesame e quest’ultimo ha rilevato che l’ordinanza 24.6.2010 era stata impugnata, con la conseguenza che allo stato non poteva essere affermata l’esistenza di un giudicato cautelare reale preclusivo alla prosecuzione dell’attuale procedimento incidentale.

Sulla base di tale considerazione il Tribunale del riesame ha ritenuto pertanto infondata la doglianza della difesa.

La difesa censura la decisione definendola tautologica ed apparente, "in quanto nulla viene detto in ordine alla logica e alla motivazione che ha spinto il Pubblico Ministero a richiedere un nuovo e successivo sequestro e alle conseguenze sul piano dei diritti della difesa rispetto al contraddittorio e delle regole poste alla base della adozione dei provvedimento da parte del pubblico ministero".

Con una memoria ex art. 585 c.p.p., comma 4, la difesa ricorrente, richiamando i motivi di impugnazione già svolti, ha depositato copia della sentenza con la quale la 6^ sezione penale della Corte di Cassazione del 14.1.2011, ha definitivamente confermato il provvedimento di sequestro preventivo 24.6.2010 del medesimo conto, limitatamente alla concorrenza di Euro 302.550,00. La difesa pertanto sostiene che quest’ultimo provvedimento è divenuto definitivo con conseguente preclusione ad una valutazione del merito del sequestro preventivo disposto il 21.1.2010.

La doglianza è fondata.

La successione dei provvedimenti di sequestro preventivo del conto Arancio (OMISSIS) presso ING Direct intestato all’imputato, in quanto correlati alla medesima imputazione e al medesimo conto, in assenza di giustificazione di causali fra loro diverse, se pur attinenti ad importi diversi, si pongono fra loro in un evidente rapporto di incompatibilità. Lo stesso giudice delle indagini preliminari, nel motivare la propria ordinanza del 24.6.2010, richiama il precedente sequestro del 21.1.2010, riferendone l’annullamento per effetto della prima decisione (18.2.2010) del Tribunale del riesame che aveva mosso la censura di una non esaustiva valutazione da riferirsi alla sproporzione tra quanto sequestrato e il reddito dello indagato.

Appare quindi evidente che il provvedimento del Gip di Roma del 24.6.2010, sollecitato dall’Ufficio del Pubblico Ministero, successivamente all’annullamento 18.2.2010 del Tribunale del riesame, si pone in sostituzione del primigenio sequestro (21.1.2010) oggetto dell’odierno giudizio di legittimità.

Pertanto la intervenuta decisione 14.1.2011 con la quale la 6^ sezione della Corte di cassazione ha confermato il sequestro preventivo disposto in data 24.6.2010, porta ad affermare l’avvenuto superamento del sequestro 21.1.2010 che va quindi annullato unitamente all’ordinanza del Tribunale del riesame, siccome sostituito da nuova e diversa ordinanza (24.6.2010) divenuta irrevocabile.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e il provvedimento di sequestro in data 21.1.2010 del Giudice delle Indagini preliminari del Tribunale di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 15-09-2011, n. 579 Trattamento economico

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Svolgimento del processo

Con decreto n. 324 dell’11 aprile 2006, il Presidente della Regione siciliana accoglieva – in considerazione del parere espresso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa a sezioni riunite n. 310/04 dell’11 luglio 2005 – il ricorso straordinario proposto dagli odierni ricorrenti, rivolto ad ottenere la rideterminazione del relativo trattamento retributivo in applicazione degli artt. 5 commi uno, quattro e sei della L. n. 19/1991 ed 8 Decr. Pres. Reg. 30 gennaio 1993.

Nel dare esecuzione a detto decreto, la Presidenza della Regione Siciliana si conformava tuttavia alla circolare n. 25858 del 9 febbraio 2006 del Dipartimento Regionale del Personale ed applicava perciò la prescrizione quinquennale.

Assumendo la illegittimità di tale determinazione, da loro considerata elusiva della decisione intervenuta, gli istanti notificavano atto di diffida e messa in mora, che restava però privo di riscontro.

Pertanto, con ricorso n. 511 del 2011, gli stessi hanno adito questo Consiglio perché ordini alle Amministrazioni intimate di dare esecuzione, ciascuno nell’ambito della propria competenza, alla pronuncia intervenuta in ottemperanza della stessa, in quanto avente forza sostanziale e processuale di giudicato.

Si sono costituite per resistere le Amministrazioni intimate opponendo la inammissibilità del ricorso e comunque la infondatezza nel merito.

Motivi della decisione

Il ricorso va accolto.

Sono infondate infatti le eccezioni sollevate dalla Difesa erariale a sostegno delle tesi dell’Amministrazione.

Sotto il profilo della ammissibilità, deve infatti osservarsi come questo Consiglio l’abbia già riconosciuta a far data dalla decisione n. 695 del 2005, che ha fondato detta ammissibilità sul combinato dettato degli articoli 27 n. 4 TU n. 1054/1924 e 31 legge n. 1034/1971. Essa trova ora peraltro ulteriore conforto nella recente decisione n. 2065 del 28 gennaio 2011 delle Sezioni Unite della Cassazione, che – alla luce anche del disposto dell’art. 69 della legge n. 69/2009 e della conseguente implicita abrogazione dell’art. 9 comma 5 della legge n. 373 del 2003 – si sono espressamente pronunciate in senso conforme e hanno dunque dato ulteriore consolidazione al principio già enunciato da questo Consiglio.

La natura sostanzialmente giurisdizionale della fase costitutiva davanti al C.G.A., rende ininfluente la circostanza che la decisione trovi poi formale esternazione nel decreto presidenziale di ricezione. Ed ha dunque come naturale corollario la proponibilità di un giudizio di ottemperanza contro la decisione medesima, proponibile – come sottolineato ora dalle SS.UU. della Cassazione – ai sensi degli artt. 112, comma 2, lett. b e 113, comma 1, del c.p.a.

Per quanto riguarda la eccezione di intervenuta prescrizione, va osservato come anch’essa sia da disattendere. Essa non è stata infatti proposta (come avrebbe dovuto) in fase contenziosa e non può perciò essere ora invocata. L’Amministrazione non può integrare unilateralmente un "decisum" che non la ha valutata, perché appunto non proposta in quella sede. Se vi fosse stata, peraltro, omissione sul punto nella pronuncia del giudice, la sede per farla valere non sarebbe stata il presente giudizio in ottemperanza, ma il diverso – e non proposto – giudizio per revocazione.

Per tali premesse, il Collegio ordina alle Amministrazioni intimate, di dare esecuzione, ciascuno nell’ambito della propria competenza, al D.P. n. 324 dell’11 aprile 2006 di accoglimento del ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dai ricorrenti, entro 60 giorni dalla presente pronuncia, decorrenti dalla notificazione o comunicazione della stessa e nomina sin d’ora, per l’ipotesi che non provvedano, un commissario ad acta nella persona del Prefetto di Palermo o di funzionario dirigente da lui delegato. Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe. Condanna, per l’effetto, in solido le Amministrazioni resistenti alle spese del presente giudizio, che liquida nella misura complessiva di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-07-2011) 20-09-2011, n. 34382 Responsabilità penale

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Svolgimento del processo

D.B.E. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, riformando in melius quella di primo grado solo sul punto del trattamento sanzionatorio riduzione della pena, lo ha ritenuto colpevole, quale datore di lavoro, di un infortunio occorso al lavoratore P.M.A..

Questi, secondo quanto ricostruito in sede di merito, mentre era intento a montare una gru, aveva erroneamente tolto uno dei perni che sorreggevano la struttura, determinando la caduta della gabbia, che lo aveva travolto, determinandone la morte.

Così ricostruito in fatto l’infortunio, l’addebito colposo veniva principalmente basato sulle carenze formative del lavoratore, che avevano determinato l’improvvida manovra posta in essere dallo stesso infortunato: si trattava di un operaio assunto da poco a tempo indeterminato, che mai in precedenza aveva montato la gru interessato dall’incidente; aveva partecipato qualche mese prima ad un corso organizzato dalla società costruttrice della gru, ma in tale occasione non era stato trattato il montaggio di quel tipo specifico di gru; in ogni caso, la formazione veniva svolta di norma "per affiancamento" con lavoratori esperti, anche se pure questi non seguivano specifici corsi di formazione.

Altro profilo di colpa, rilevante ai fini della verificazione dell’occorso, era individuato nell’inidoneità del POS, dove non era stata rinvenuta alcuna specifica indicazione dei rischi nel montaggio della gru di interesse.

Il giudicante escludeva, in ogni caso, così corrispondendo a specifica doglianza difensiva, l’abnormità del comportamento del lavoratore, che pure aveva commesso l’errore rilevante per la caduta della gabbia.

Quanto alla pena, pur riducendola, la corte di merito riteneva di non poter concedere le generiche in ragione di due precedenti specifici e, per le stesse ragioni, di dovere confermare il giudizio di sola equivalenza della già concessa attenuante ex art. 62 c.p., n. 6.

Con il ricorso si articolano due motivi.

Con il primo si censura il giudizio di responsabilità sotto diversi profili.

Si sostiene in primo luogo che le emergenze probatorie si citano le risultanze dell’attività dello SPRESAL non avrebbero consentito di ricostruire con certezza la dinamica dell’accaduto.

Si censura il mancato rilievo alla colpa del lavoratore, che doveva essere qualificato come comportamento abnorme, tale da escludere la responsabilità del datore di lavoro.

Con l’altro motivo ci si duole del diniego delle generiche, che avrebbero dovuto essere concesse, nonostante i precedenti specifici, per il buon comportamento processuale. Per le stesse ragioni si lamenta il giudizio di sola equivalenza formulato rispetto alla già concessa attenuante del risarcimento del danno.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

In realtà, la doglianza incentrata sul tema della responsabilità, evoca una diversa ricostruzione del fatto sulla base della ravvisata inattendibilità dell’apprezzamento probatorio sviluppato dal giudice di merito qui, a quanto consta, basato non solo sulle dichiarazioni testimoniali dei dipendenti della società, tra cui quelle del collega del deceduto impegnato con lui nel montaggio del gru, ma anche sugli esiti degli accertamenti dello SPRESAL, in particolare sulla eziologia dell’accaduto, sulla formazione del lavoratore e sul contenuto del POS. Vale il principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, allorquando si prospetti il difetto di motivazione, l’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) non consente alla Corte di legittimità una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perchè è estraneo al giudizio di cassazione il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori (Sezione 6, 6 maggio 2009, Esposito ed altro, non massimata).

Ciò che impedisce qui di dare ingresso alla diversa lettura interpretativa fornita dalla difesa, che, leggendo singoli passaggi motivazionali della sentenza, vorrebbe farne discendere un giudizio di incertezza sulle modalità di verificazione dell’accaduto.

Al contrario, il giudice di merito fornisce una spiegazione logica e solida circa le modalità di verificazione dell’accaduto e, rispetto a questo, in ordine ai profili di colpa formazione dei lavoratori e POS del datore di lavoro, spiegando come questi profili di colpa abbiano avuto rilievo ai fini della verificazione dell’incidente, anche se dovuto ad una manovra improvvida della vittima manovra, per vero, spiegata proprio con la carente attività formativa.

Il giudicante, quindi, con motivazione satisfattiva circa la ricostruzione fattuale della vicenda, ha fatto corretta applicazione del principio in forza del quale in tema di reato colposo, l’applicazione del principio di colpevolezza esclude qualsivoglia automatico addebito di responsabilità, a carico di chi pure ricopre la posizione di garanzia, imponendo la verifica in concreto della violazione da parte di tale soggetto della regola cautelare (generica o specifica e della prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso che la regola cautelare mirava a prevenire (la cd.

"concretizzazione" del rischio). Infatti, l’individualizzazione della responsabilità penale impone di verificare non soltanto se la condotta abbia concorso a determinare l’evento (ciò che si risolve nell’accertamento della sussistenza del "nesso causale") e se la condotta sia stata caratterizzata dalla violazione di una regola cautelare (generica o specifica) (ciò che si risolve nell’accertamento dell’elemento soggettivo della "colpa"), ma anche se l’autore della stessa nella specie, il titolare della posizione di garanzia in ordine al rispetto della normativa precauzionale che si ipotizzava produttiva di evento lesivo mortale potesse "prevedere" ex ante quello "specifico" sviluppo causale ed attivarsi per evitarlo.

In quest’ottica ricostruttiva, occorre poi ancora chiedersi se una condotta appropriata (il cosiddetto comportamento alternativo lecito) avrebbe o no "evitato" l’evento: ciò in quanto si può formalizzare l’addebito solo quando il comportamento diligente avrebbe certamente evitato l’esito antigiuridico o anche solo avrebbe determinato apprezzabili, significative probabilità di scongiurare il danno (Sezione 4, 6 novembre 2009, Morello, non massimata).

Sotto questo profilo, infatti, il giudicante, dopo avere ricostruito l’accaduto, ha esaminato i profili di colpa specifica addebitati al titolare della posizione di garanzia formazione dei lavoratori e POS, facendone discendere un convincente giudizio sulla relativa rilevanza nella verificazione dell’accaduto.

E’ proprio questa attenta disamina della colpa del datore di lavoro che impedisce di poter apprezzare i pur corretti principi evocati dalla difesa in punto di abnormità della condotta del lavoratore.

E’ esatto, infatti, che, in tema di infortuni sul lavoro, il principio in forza del quale l’addebito di responsabilità formulabile a carico del datore di lavoro non è escluso dai comportamenti negligenti, trascurati, imperiti del lavoratore, salvo che ci si trovi in presenza di comportamenti abnormi, come tali eccezionali ed imprevedibili (cfr. art. 41 c.p., comma 2), deve comunque tenere conto dell’altro principio secondo cui, per poter formalizzare il giudizio di responsabilità, occorre in ogni caso accertare la "colpa" del datore di lavoro, la quale è pur sempre il presupposto dell’addebito (Sezione 4, 21 ottobre 2008, Petrillo, non massimata).

Ma è altrettanto esatto che, nella specie, senza alcun automatismo, il giudicante si è soffermato proprio sui profili di "colpa" del datore di lavoro, tali, per quanto interessa, non solo da elidere la rilevanza della condotta del lavoratore, ma addirittura da porsi come "causa" dell’improvvida manovra che la vittima ebbe a porre in essere, provocando la caduta della gru.

Inaccoglibile è anche la doglianza sulla dosimetria della pena, trattandosi di censura di merito, a fronte di decisione satisfatti va mente motivata.

Va ricordato che la concessione o no delle circostanze attenuanti generiche risponde ad una facoltà discrezionale del giudice, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del decidente circa l’adeguamento della pena in concreto inflitta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Tali attenuanti non vanno intese, comunque, come oggetto di una "benevola concessione" da parte del giudice, nè l’applicazione di esse costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, ma la loro concessione deve avvenire come riconoscimento dell’esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di positivo apprezzamento (cfr. Sezione 6, 28 ottobre 2010, Straface, rv. 248737): da queste premesse, non può ritenersi illogico, nè può essere censurato, il diniego basato sull’apprezzamento negativo dei precedenti specifici, evidentemente ritenuto più significativo rispetto al comportamento processuale del prevenuto.

Anche il giudizio di comparazione tra l’attenuante del risarcimento del danno e l’aggravante speciale è incensurabile.

Infatti, il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti non è censurabile in sede di legittimità qualora il giudice di merito abbia giustificato la soluzione adottata con la indicazione degli elementi ritenuti prevalenti ai fini del giudizio di comparazione, anche se non abbia confutato tutte le deduzioni delle parti volte a conseguire una diversa valutazione comparativa di tutte le circostanze del reato. In questa prospettiva, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sezione 6, 8 luglio 2009, Abruzzese ed altri, non massimata): ciò che qui deve escludersi in ragione della rappresentata giustificazione fornita dal giudice di merito, e di cui sopra.

Non è del resto inutile ricordare che il risarcimento del danno può costituire un utile parametro di riferimento, non solo per la concessione della relativa attenuante (qui concessa), ma anche per la per la determinazione della pena (cfr. art. 133 c.p., comma 2, n. 3, secondo cui il giudice deve tenere conto anche della "condotta susseguente al reato") (ciò che qui il giudice di appello ha fatto, riducendo in effetti la pena). Ma il risarcimento non necessariamente deve condurre ad un giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, operando le due valutazioni (comparazione delle circostanze e determinazione della pena in concreto) su piani e in momenti diversi (Sezione 4, 22 dicembre 2010, Ducoli, rv. 246529).

Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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