Cons. Stato Sez. IV, Sent., 16-03-2011, n. 1645 Giurisdizione del giudice ordinario e amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La sig.ra C.M.P., nella qualità di proprietaria di un fabbricato ad uso abitazione sito in località Torretta del Comune di l’Aquila, in relazione ad una struttura residenziale da realizzarsi da parte dell’Associazione "A.I." sul lotto confinante la sua proprietà, da adibire a residenze e servizi per un comunità alloggio, con ricorso n. 550 del 1999 impugnava innanzi al TAR per l’Abruzzo – l’Aquila – i seguenti atti:

la deliberazione del Consiglio Comunale di l’Aquila n. 49 del 30 marzo 1998, di approvazione della proposta di progettazione presentata dall’Associazione "A.I." ai sensi dell’art.10 della legge n.104 del 1992, per realizzare una comunità alloggio;

la convenzione stipulata tra il Comune e l’Associazione per la realizzazione del progetto;

il parere espresso dalla commissione edilizia comunale nella seduta del 3 settembre 1997;

il parere della seconda commissione consiliare, espresso nella seduta del 28 marzo 1998.

Con motivi aggiunti, l’interessata impugnava altresì la concessione edilizia n.387 del 20 maggio 2000.

2. Il TAR, con la sentenza n. 575 del 27 settembre 2001, accoglieva il proposto ricorso, con annullamento degli atti impugnati, ritenendo, in particolare, fondate le censure di cui al sesto, settimo, ottavo e nono motivo.

3. Con il primo degli appelli in esame (n. 10343 del 2002), l’Associazione "A.I. " ha impugnato tale sentenza e ha dedotto articolati motivi di gravame.

La sig.ra C.M.P. si è costituita in giudizio con controricorso ed ha proposto un appello incidentale avverso la stessa sentenza n. 575 del 2001, riproponendo le censure non accolte in primo grado.

La sentenza n. 575 del 2001 è stata appellata anche dal Comune di l’Aquila (con il ricorso n. 10408 del 2002), che ha contestato le statuizioni di accoglimento di alcune censure della originaria ricorrente.

L’appellata si è costituita anche in questo giudizio con controricorso ed ha proposto appello incidentale, corrispondente a quello proposto nel giudizio n. 10343 del 2002.

4. La signora M.C.P. ha proposto ulteriori ricorsi contro altri provvedimenti:

– il ricorso n. 345 del 2001, contro la deliberazione del consiglio comunale di L’Aquila n.38 del 19 marzo 2001, di adozione del Piano di riqualificazione viabilità "Acqua santa – Collemaggio’;

– motivi aggiunti del 16 settembre 2002, contro la delibera del consiglio comunale n. 93 del 2002, di controdeduzioni alle osservazioni alla delibera n. 38 del 2001;

– motivi aggiunti del 29 novembre 2002, contro la deliberazione comunale n. 1261 del 2002 di approvazione del medesimo Piano;

– motivi aggiunti del 13 settembre 2003, contro la concessione edilizia n. 258 del 2003, rilasciata alla s.p.a. I.M. per la costruzione di una palazzina per civile abitazione e di una villetta bifamiliare;

– motivi aggiunti del 13 maggio 2004, contro il permesso di costruire n. 194 del 4 maggio 2004 emesso sul progetto presentato dall’Associazione "A.I." per la realizzazione di una comunitàalloggio;

– motivi aggiunti del 5 ottobre 2006, contestando le denunce di inizio attività n. 1192 del 2004 e 1507 del 2004, presentate dall’Associazione "A.I.", rispettivamente per una variante in corso d’opera e una sanatoria della concessione edilizia n. 194 del 2004;

– motivi aggiunti del 9 gennaio 2008, contestato la dichiarazione di inizio attività n. 529 del 2007, presentata dall’Associazione "A.I.";

– motivi aggiunti del 9 maggio 2008, avverso la medesima dichiarazione n. 529 del 2007;

– il ricorso n. 253 del 2002, contro atti riguardanti il progetto edilizio presentato dalla Società Torretta di Lucia Cocciolone;

– il ricorso n. 705 del 2004, integrato da motivi aggiunti rispettivamente del 18 marzo 2005 e del 3 giugno 2008, contro le denunce di inizio attività con cui è stato assentito il progetto della Società E..

L’interessata ha anche formulato domande di risarcimento nei ricorsi nn. 345 del 2001 e 705 del 2004, sia in forma specifica che per equivalente, in ragione delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’edificazione, in termini di perdita di visuale, luce ed aria per il fabbricato di sua proprietà.

5. Su tutte tali impugnazioni e domande si è pronunciato il TAR per l’Abruzzo con la sentenza n. 1141 del 2008, la quale ha così deciso:

a) ha accolto il ricorso n. 345 del 2001 ed ha annullato gli atti ivi impugnati;

b) ha dichiarato improcedibile il ricorso n. 253 del 2002, per sopravvenuto difetto di interesse;

c) ha accolto il ricorso n. 705 del 2004 ed ha annullato gli atti impugnati;

d) ha condannato il Comune di L’Aquila al risarcimento dei danni in favore della ricorrente "secondo i criteri e giusta le modalità di cui in motivazione".

6. Il Comune di L’Aquila ha proposto appello avverso la sentenza n. 1141 del 2008, chiedendo che siano integralmente respinte le domande di primo grado.

Con un controricorso contenente un appello incidentale, anche la signora P. ha chiesto la riforma parziale della sentenza n. 1141 del 2008.

Ella ha chiesto l’accoglimento delle censure assorbite in primo grado. nei limiti del proprio interesse, e in particolare anche dell’atto di motivi aggiunti del 13 settembre 2003 (di impugnazione della concessione edilizia n. 258 del 2003 rilasciata all’I.M.) e dei motivi aggiunti al ricorso n. 345 del 2001, rispettivamente del 13 maggio 2004, 12 luglio 2004, 5 ottobre 2006, 9 gennaio 2008 e 23 maggio 2008 (riferiti, quest’ultimo al ricorso n. 705 del 2004) e dei motivi aggiunti ai ricorsi nn. 345 del 2001 e 705 del 2004.

L’interessata ha dedotto di avere interesse ad impugnare, in particolare, i capi VI.3), IV, IV.1 e VII) della seconda sentenza del Tar Abruzzo, per la parte in cui non ha integralmente accolto le sue domande.

8. Questa Sezione – con l’ordinanza collegiale n. 3 del 2009 – ha riunito tutti gli appelli in epigrafe indicati, "per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva".

All’udienza pubblica del 19 ottobre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. Gli appelli in esame, già riuniti con la ordinanza collegiale n. 3 del 2009, riguardano tutti gli atti con cui il Comune di l’Aquila ha assentito la realizzazione di opere edilizie, contestata dalla signora P. con i ricorsi di primo grado ed i relativi motivi aggiunti.

2. Con l’appello n. 10343 del 2002, l’Associazione "A.I." – che ha ottenuto i titoli per realizzare alcune delle opere edilizie – ha chiesto che, in riforma della sentenza del TAR per l’Abruzzo n. 575 del 2001, siano respinte le censure proposte dalla signora P.:

Anche il Comune di l’Aquila, con l’appello n. 10408 del 2002, ha impugnato la sentenza n. 575 del 2001, formulando censure corrispondenti a quelle dedotte dall’Associazione.

Il TAR ha annullato alcuni atti (la delibera consiliare n. 49 del 1998 di approvazione della proposta progettuale dalla Associazione, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 104 del 1992, per realizzare una struttura residenziale da adibire a comunitàalloggio; la convenzione stipulata tra il Comune e l’Associazione il 16 marzo 1999; la concessione edilizia n. 387 del 2000, rilevando effettivamente sussistenti i seguenti profili di illegittimità:

– nella procedura di approvazione del progetto non sono state assicurate le forme partecipative, mentre nella specie si sarebbero dovuti applicare gli artt. 7 e ss della legge n. 241 del 1990;

– il fabbricato viene ad insistere nella fascia di rispetto cimiteriale e in tale acclarata circostanza si rinviene il contrasto con le disposizioni di cui all’art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, recanti il divieto di costruzione nella fascia coperta dal vincolo di inedificabilità per esigenze igienicosanitarie;

– non è stato acquisito il parere del servizio prevenzione e igiene ambientale dell’USL nella fase immediatamente precedente all’approvazione del progetto;

– le norme tecniche di attuazione del piano regolatore prevede, per le attrezzature sociosanitarie, l’utilizzazione di un lotto minimo di superficie di 10.000 mq, mentre nella specie, la superficie disponibile risulterebbe di 5.089 mq.

L’appellante Associazione ha dettagliatamente censurato ciascuna statuizione sfavorevole della sentenza del TAR

3. Ritiene la Sezione che le deduzioni dell’Associazione e del Comune (da trattare congiuntamente perché sostanzialmente coincidenti, sia pure con diversità lessicali) sono nel complesso infondate e vanno respinte, poiché la sentenza del TAR ha correttamente verificato la sussistenza di vizi di cui sono affetti gli atti impugnati in primo grado.

3.1. In primo luogo, ha un rilievo decisivo la fondamentale questione relativa ai profili di illegittimità dedotti dalla signora P., ritenuti fondati dal TAR, costituiti dalla violazione dell’art. 338 del testo unico sulle leggi sanitarie, con riguardo al vincolo di rispetto cimiteriale.

L’Associazione appellante sostiene l’insussistenza del vizio di violazione delle norma suindicata, poiché il progettato intervento edilizio ricadrebbe al di fuori della fascia vincolata di 100 metri, che si dovrebbe calcolare dal muro di cinta del cimitero, dovendosi ricondurre unicamente a tale ultima distanza la fascia entro cui considerare il divieto di edificazione

L’assunto difensivo non è condivisibile.

Il richiamato art. 338 stabilisce che "i cimiteri debbono essere collocati a distanza di almeno 200 metri dai centri abitati. E’ vietato di costruire intorno agli stessi nuovi edifici e ampliare quelli esistenti entro il raggio di 200 metri".

Ora, anche a voler ritenere che l’erigenda struttura si collochi al di là e non al di qua dei 100 metri di distanza dal perimetro cimiteriale, rimane il fatto che il rispetto del divieto di edificazione di cui all’art. 338 va calcolato con riferimento ad una fascia di rispetto di 200 metri, misurata dal muro di cinta del cimitero, entro cui comunque il progettato intervento, come evidenziato dalle risultanze documentali, viene a collocarsi, inverandosi così il contrasto con il predetto articolo che al primo comma sancisce il divieto di nuove costruzioni.

L’Associazione insiste nella tesi che la fascia di rispetto sarebbe solo quella fissata in 100 metri dal limite cimiteriale, poiché quella prevista dalla legge, pari a 200 metri, sarebbe stata dimezzata dal Comune con propri provvedimenti.

Tale tesi va però disattesa, perché infondata.

Dalla documentazione acquisita, emerge che con la delibera n. 2014 del 6 dicembre 1972, la giunta comunale ridusse la fascia a 100 metri unicamente (come si rileva dalla lettura sia della parte narrativa che di quella dispositiva) allo scopo di ampliare il cimitero "limitatamente ai lati sud ed est, mentre resta invariato per gli altrui lati": in tali sensi si espresse anche l’Ufficio del Medico provinciale, che – con atto del 27 dicembre 1972 – autorizzò la riduzione in questione limitatamente ai lati interessati dai lavori di ampliamento.

Ne consegue che la riduzione della fascia ha operato unicamente in funzione del soddisfacimento delle esigenze (allora rappresentate) di ampliamento di una parte del cimitero, rimanendo del tutto inalterata la prescrizione legale di non realizzare nuovi edifici o di ampliare quelli preesistenti entro la fascia dei 200 metri, da calcolare dal muro di cinta del cimitero.

D’altra parte, il suolo assoggettato a vincolo di rispetto cimiteriale non appare suscettibile di una edificazione da effettuarsi in attuazione di atti di natura urbanistica (basati sulla legislazione ordinaria o su quella speciale), in considerazione del divieto previsto dal medesimo art. 338 (ex plurimis, Cons Stato, Sez. IV, 11 ottobre 2006, n. 6064; Sez.V, 3 maggio 2007).

3.2. Anche se tale profilo risulta di per sé dirimente, ritiene la Sezione di dover respingere anche le censure dell’appellante principale riguardanti il vizio di carenza di istruttoria, pure correttamente rilevato dal Tar relativamente all’assenza del necessario parere ai fini sanitari -ambientali dell’USL, in ordine al progettato intervento.

L’Associazione sostiene che all’adempimento istruttorio in discussione l’USL abbia adempiuto con il "parere" del Servizio di prevenzione e igiene Ambientale n.1267 del 15 marzo 1998.

Osserva al riguardo la Sezione che, dall’esame del contenuto di tale atto, emerge che il Responsabile del Servizio ha unicamente richiamato sulle questioni l’attenzione della Ripartizione urbanistica del Comune di l’Aquila, senza formulare una qualsiasi propria valutazione sulla idoneità igienicosanitaria della erigenda struttura e la mancata acquisizione della valutazione dell’organo consultivo in questione nella fase preventiva di approvazione del progetto stesso non può non avere una sua (negativa) incidenza in ordine alla legittimità del progettato intervento edilizio

Pertanto, gli atti impugnati in primo grado risultano affetti dal vizio di carenza del previsto parere, sotto questo profilo non sostituibile da quello emesso successivamente, in ordine al rilascio della relativa concessione edilizia

3.3. La sussistenza dei rilevati vizi, già riscontrati dal TAR, consente di ritenere irrilevanti in questa sede, e conseguentemente impregiudicate, le ulteriori questioni controverse tra le parti:

– se siano state effettivamente violate le regole della partecipazione, nel corso del procedimento;

– se vi sia stata la violazione dell’art. 34 delle norme tecniche di attuazione, per l’assenza del cd lotto minimo di 10.000 mq. 3.4.

4. L’infondatezza dell’appello principale (quanto ai due profili sopra evidenziati, che evidenziano due vizi che giustificano l’annullamento degli atti impugnati in primo grado) non preclude di per sé l’esame delle censure con cui la signora P., con i suoi appelli incidentali (proposti in entrambi gli appelli principali), ha chiesto l’accoglimento delle censure respinte o assorbite in primo grado.

Infatti, ella in primo grado ha dedotto – quale ragione radicalmente escludente la possibilità di applicare l’art. 10, comma 6, della legge n. 104 del 1992 – che l’Amministrazione comunale non potrebbe a tal fine consentire la realizzazione di "comunitàalloggio’, caratterizzate dalla collaborazione di famiglie dedite al volontariato, che diano assistenza ai portatori di handicap.

Ad avviso dell’appellante incidentale, in applicazione della medesima normativa il Comune non potrebbe approvare un progetto caratterizzato, come nella specie, dalla realizzazione di tre appartamenti destinati alla residenza di tre nuclei familiari "normali’, in assenza di specifiche attrezzature e presidi sanitari per la riabilitazione dei disabili.

Ritiene la Sezione che le articolate doglianze della appellante incidentale vadano respinte.

L’art. 10, comma 6, della legge n.104 del 1992 si riferisce alle strutture da adibire a comunitàalloggio, senza elencare le caratteristiche tipologiche di tali strutture o richiedere determinati requisiti tecnici: le sue caratteristiche possono essere ragionevolmente individuate dalle Amministrazioni, che valutano le realtà locali, le esigenze da soddisfare, le risorse umane e patrimoniali disponibili.

Del tutto ragionevolmente, la legge n. 104 del 1992 può essere applicata mirando all’inserimento e all’integrazione sociale delle persone disabili, anche con la collaborazione di chi intenda svolgere attività di volontariato o comunque intenda aiutare i più deboli.

Proprio con la comunitàalloggio, l’Amministrazione può consentire lo svolgimento di vite migliori, in ambienti per quanto possibili strutturati sul modello di famiglie nelle quali i normodotati possano occuparsi dei disabili e questi possano, per quanto possibile, incrementare o mantenere il loro inserimento sociale.

Nella specie, proprio la previsione progettuale dei tre appartamenti destinati a "nuclei familiari normali" (beninteso, legittimati ad abitare nei medesimi alloggi solo nel caso di perdurante puntuale rispetto degli obblighi e dei compiti così assunti) evidenzia la ragionevolezza della soluzione e il rispetto delle disposizioni legislative, da interpretare comunque nel senso che occorra trovare in concreto la soluzione più consona alle loro esigenze.

Sotto tale profilo, non rileva la mancata prevista presenza di attrezzature di tipo medico, evidentemente perché i disabili da ospitare nella struttura con tali caratteristiche – in ragione delle loro specifiche necessità ed esigenze – vanno scelti più per consentire lo svolgimento di una loro vita dignitosa (con interventi medici solo nel caso di necessità e agevolati dai doveri così assunti dai componenti dei "nuclei normali’), piuttosto che per disporre lungodegenze da gestire con specifici interventi medici o infermieristici.

In sintesi, ritiene la Sezione che in linea di principio una comunitàalloggio, del tipo preso in considerazione in sede amministrativa, possa senz’altro essere pianificata in attuazione della legge n. 104 del 1992 (nel rispetto delle procedure urbanistiche e dei vincoli di natura non urbanistica).

5. Le ulteriori censure riproposte dall’appellante incidentale, riproposte in questa sede, vanno dichiarate improcedibili per carenza di interesse, in ragione della portata conformativa della presente sentenza e della necessità, per l’Amministrazione, di rinnovare il procedimento ove intenda soddisfare gli interessi sostanziali posti a base degli atti di cui si è riscontrata in questa sede l’illegittimità.

6. Vanno a questo punto esaminati gli appelli proposti avverso la sentenza del TAR per l’Abruzzo n. 1141 del 14 ottobre 2008, che – pur avendo annullato alcuni ulteriori e consequenziali provvedimenti amministrativi – ha accolto in parte le domande proposte dalla signora P. con i ricorsi n. 345 del 2001 e 745 del 2004 (e con i relativi motivi aggiunti).

La signora P., con l’appello n. 597 del 2009, ha chiesto l’accoglimento integrale dei ricorsi di primo grado.

Il Comune di l’Aquila, nel medesimo giudizio n. 597 del 2009, ha proposto un appello autonomo (ma inserito dalla Segreteria nello stesso fascicolo), chiedendo la reiezione integrale dei ricorsi primo grado.

7. Per il suo carattere preliminare, va esaminato con priorità l’appello (avente natura autonoma) del Comune di l’Aquila, il quale ha formulato tre distinte censure:

– sarebbero inammissibili le doglianze proposte in primo grado dalla signora P., perché non sarebbe titolare di alcun interesse legittimo in relazione all’edificazione nella fascia cimiteriale;

– non sussisterebbe la violazione dell’art. 338 del testo unico sulle leggi sanitarie, poiché gli atti di programmazione urbanistica si muovono su un piano diverso a autonomo rispetto alla disciplina sanitaria dettata in tema di rispetto della fascia cimiteriale, sì da ritenersi insussistente la conseguente dichiarata illegittimità dei permessi di costruire e degli altri titolo abilitativi rilasciati in favore dell’Associazione "A.I." e della s.r.l. E..

– la signora P. non potrebbe fondatamente chiedere alcun risarcimento del danno, poiché non sarebbe stata addotta né dimostrata alcuna violazione delle norme edilizie.

Ritiene la Sezione che l’appello del Comune sia infondato e vada respinto.

7.1. La prima deduzione, secondo cui la signora P. avrebbe proposto un ricorso inammissibile, non tiene conto dei principi generali – elaborati dalla pacifica giurisprudenza – riguardanti l’impugnativa dei titoli edilizi abilitativi e degli atti presupposti di natura urbanistica.

Possono infatti impugnare tali titoli coloro che sono titolari di un bene immobile posto nei pressi dei luoghi ove vanno realizzate le opere.

Con riferimento ai fondi interessati dalle edificazioni dell’Associazione "A.I. " e della s.r.l. E., la legittimazione ad impugnare i provvedimenti sussiste perché la signora P. è titolare di un immobile in prossimità di quelli degli originari controinteressati: la legittimazione così ravvisabile consente di dedurre ogni vizio di legittimità, anche quello riguardante il mancato rispetto della fascia di rispetto cimiteriale.

7.2. Circa la dedotta insussistenza del vizio di violazione dell’art. 338 del testo unico, le deduzioni del Comune vanno respinte, per le medesime ragioni evidenziate dal TAR con la prima sentenza n. 575 del 2001, confermata sul punto dal precedente Par. 3.1.della presente sentenza.

Contrariamente a quanto ha reieteratamente dedotto il Comune, il Collegio non può che ribadire che il regime giuridico della fascia di rispetto cimiteriale non può essere modificato con i provvedimenti di natura urbanistica previsti dalla legislazione (anche dalla legge n. 104 del 1992).

7.3. Risultano altresì infondate le critiche dell’Amministrazione al capo della sentenza n. 1140 del 2001, con cui il TAR ha ravvisato la sussistenza di un danno risarcibile.

L’appellante nega tale sussistenza, poiché non sarebbero state violate nella specie le disposizioni in materia di distanze o di standard urbanistici.

Osserva la Sezione che in linea di principio è risarcibile il danno cagionato al vicino, che impugni tempestivamente e fondatamente il titolo abilitativo che abbia consentito la realizzazione di un manufatto, anche quando il vizio del titolo consiste nella violazione della disciplina riguardante un vincolo non urbanistico (paesaggistico, archeologico, idrogeologico, autostradale, cimiteriale, ecc.), purché risulti la diminuzione del godimento del suo bene (sotto il profilo del soleggiamento, della amenità, del panorama e comunque sotto ogni profilo che comporta, anche per il maggiore carico urbanistico, il relativo deprezzamento).

E’ quanto risulta avvenuto nel caso di specie, poiché le edificazioni illegittimamente consentite dal Comune nell’area oggetto del vincolo cimiteriale sono state idonee ad incidere sul valore del bene dell’appellante, come correttamente osservato dal TAR mediante l’elaborazione dei relativi criteri di quantificazione.

L’appello del Comune va dunque respinto.

In assenza di censure sul punto, la Sezione non può pronunciarsi sulle specifiche responsabilità e in ordine ai criteri in base ai quali andrà ripartita tra i soccombenti la somma da corrispondere alla signora P..

8. Si deve dunque passare all’esame dell’appello principale n. 597 del 2007, con cui la signora P. ha chiesto – in parziale riforma della sentenza n. 1141 del 2008 – l’accoglimento di ulteriori sue pretese già formulate in primo grado..

Più specificatamente, con i primi due motivi l’interessata intende ottenere la riforma dei capi della sentenza con cui il TAR:

– ha indicato i criteri di quantificazione del risarcimento del danno in forma equivalente;

– ha dichiarato inammissibile l’impugnativa della concessione edilizia n. 258 del 25 giugno 2003, rilasciata all’Impresa E.M. (contestata con i motivi aggiunti al ricorso n. 345 del 2001, notificati il 12 settembre 2003).

L’appellante ha lamentato l’erroneità del parametro di valutazione indicato dal TAR ai fini della determinazione dell’equivalente monetario del danno subito, erroneamente individuato nel 30% del valore del bene, da rapportarsi, quest’ultimo, a quello risultante dagli estimi catastali.

Ella ha censurato anche la dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto avverso la concessione edilizia, essendovi un suo evidente interesse.

Infine, l’appellante ha chiesto la riforma del capo della sentenza relativo alla condanna alle spese, ritenendo la misura della liquidazione operata dal Tar, che non risulterebbe adeguata all’attività difensiva svolta e alla complessità del contenzioso.

Ritiene la Sezione che l’appello n. 597 del 2007 della signora P. vada solo in parte accolto.

8.1. Risulta fondata, e va accolta, la censura formulata nei confronti della statuizione con cui il TAR, senza motivazione specifica, ha fissato la misura di tale valore nella percentuale del 30%, discostandosi dalla percentuale del 40%, indicata nella perizia extragiudiziale giurata, prodotta nel corso del giudizio di primo grado, e supportata col riferimento a specifici criteri,

Pertanto, ad integrazione dei criteri già formulati dal TAR, l’Amministrazione si formerà un proprio convincimento ai sensi dell’allora vigente art. 35 del d.lg. n. 80 del 1998, applicato dal TAR, anche sulla base di quanto è desumibile dalla medesima perizia: ove sia proposto il ricorso d’ottemperanza ex art. 35, in sede giurisdizionale sarà dunque sindacabile e valutabile anche tale aspetto.

8.2. Risultano altresì fondate e vanno accolte anche le censure rivolte contro la dichiarazione di inammissibilità dei motivi aggiunti, proposti avverso i titoli abilitativi conseguiti dall’I.M..

Come già si è osservato al Par. 7.1., per la pacifica giurisprudenza, che il collegio condivide e fa propria, la legittimazione ad impugnare un concessione edilizia sussiste per il fatto che il terzo si trovi in un situazione di stabile collegamento con la zona interessata alla costruzione (cfr, ex plurimis, Cons Stato, Sez. IV, 30 novembre 2009, n. 7491)

Nella specie, tra gli immobili in questione (l’immobile di cui è proprietaria la signora P. e l’area di cui è proprietaria l’I.M.) vi è una distanza di circa trecento metri, tale da doverli considerare prossimi.

Da un lato, i titoli edilizi in questione sono stati conseguiti in attuazione degli atti di pianificazione risultati illegittimi, e riguardanti una specifica e delimitata area del territorio comunale.

Dall’altro, la distanza tra le due aree è tale da far ritenere del tutto ragionevole la deduzione secondo cui l’incremento degli insediamenti abitativi è idoneo a incidere negativamente sulla qualità della vita dei residenti e sul valore degli immobili della zona.

Quanto ai vizi dei medesimi titoli, essi effettivamente risultano, perché si sono basati sugli atti di pianificazione annullati: risulta dunque fondata la dedotta censura di illegittimità derivata.

8.3. Tenuto conto degli effetti pregiudizievoli derivanti dall’intervenuta edificazione e ravvisabili, in particolare, nella riduzione di visuale, luce ed aria al fabbricato di proprietà, la valutazione del danno, ai fini del risarcimento in forma di equivalente monetario, stante la insufficienza degli elementi probatori posti a sostegno della relativa domanda, è stata dal TAR effettuata correttamente secondo il metodo equitativo, prendendo a base della relativa quantificazione un dato non incongruo e neppure irragionevole, quale il valore dell’immobile desumibile dagli estimi catastali.

L’appellante sostiene che il parametro di riferimento da utilizzarsi per la quantificazione de qua debba essere il valore venale in comune commercio, ma nella specie non sono dedotte né provate circostanze in ordine alla messa in vendita e commercializzazione dell’immobile, per cui il dato oggettivo da prendersi a calcolo non può essere che quello legale e cioè il valore derivante dallo sviluppo della rendita catastale

8.4. Va altresì respinto il motivo con cui si è chiesta la riforma del capo della sentenza riguardante la liquidazione delle spese del primo grado del giudizio.

Il TAR ha liquidato le spese sulla base di un criterio equitativo e non v’è dubbio che il giudice di primo grado sia titolare di un proprio potere discrezionale, per valutare ogni elemento al fine di emettere la statuizione relativa, senza peraltro indicarne le specifiche ragioni, purché siano rispettate le regole della soccombenza, nella specie rispettate in modo indiscusso.

8.5. Conseguentemente, vanno respinte tutte le deduzioni dell’Associazione "A.I." e della s.r.l. E., coincidenti con quelle formulate dal Comune, che sono state respinte, ovvero quelle contrastanti con le deduzioni risultate fondate della signora P..

9. Per le ragioni che precedono, vanno respinti gli appelli principali n. 10343 del 2002 e n. 10408 del 2002, con parziale reiezione dell’appello incidentale della signora P., va respinto l’appello autonomo proposto dal Comune e inserito nel giudizio n. 597 del 2009, mentre va accolto in parte l’appello della signora P. n. 597 del 2009.

La sentenza gravata va dunque in parte confermata, mentre va riformata:

– quanto ai criteri riguardanti la determinazione del danno risarcibile;

– in ragione dell’annullamento dei titoli edilizi rilasciati alla I.M..

Le spese e le competenze del presente grado del giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono poste a carico del Comune di l’Aquila, dell’Associazione "A.I., della s.r.l. E. e della I.M., nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe, proposti, così dispone:

– rigetta – nei sensi indicati in motivazione – gli appelli principali n. 10343 del 2002 e n. 10408 del 1002 e, quanto all’appello incidentale della signora P., in parte lo respinge e in parte lo dichiara improcedibile;

– respinge l’appello autonomo del Comune, inserito nel fascicolo n. 597 del 2009;

– accoglie in parte – nei sensi indicati in motivazione – l’appello principale n. 597 del 2009 e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza del TAR per l’Abruzzo n. 1141 del 2008, annulla i titoli edilizi impugnati in primo grado, emessi in favore della I.M., e determina il criterio di cui al Par. 8.1. della motivazione;

– respinge le deduzioni dell’Associazione "A.I." e della s.r.l. E., come indicato al Par. 8.5. della motivazione;

– condanna il Comune di l’Aquila, l’Associazione "A.I. ", la s.r.l. E. e la I.M. al pagamento delle spese e degli onorari del presente grado del giudizio, che si liquidano complessivamente in euro 16.000,00 (sedicimila), oltre IVA e CPA. (in quanto dovuti), nella misura di quattromila nei confronti di ciascuna di esse e col vincolo di solidarietà.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-11-2010) 05-04-2011, n. 13632 Detenzione abusiva e omessa denuncia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

o Carlo e Scarfò Rosario che hanno chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.
Svolgimento del processo

Con sentenza in data 28/9/09 la Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria – a seguito di rinvio disposto da questa Corte, con sentenza del 10-1-2007, confermava la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Reggio Calabria in data 29-11-2007, che dichiarava la responsabilità di T.R. per i reati ascrittigli ai sensi dell’art. 110 c.p., art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3 e 4 (per partecipazione all’organizzazione mafiosa detta "ndrangheta", contigua alla cosca Cordi) e artt. 110 e 575 c.p., art. 577 c.p., comma 1, n. 3 e L. n. 203 del 1991, art. 7 con reati connessi inerenti a violazione della L. n. 497 del 1974, e contravvenzione di cui all’art. 697 c.p. commessi con l’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, in Sant’Ilario dello Jonio, in data 2-6-2000, per avere l’imputato causato la morte di M.F. cl. (OMISSIS), e tentato di uccidere altri due soggetti menzionati in rubrica ( B. F., cl. (OMISSIS) e B.G., cl. (OMISSIS)).

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo, con il primo motivo, la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e) – per avere la Corte disatteso i criteri di valutazione delle prove sanciti dall’art. 192 c.p.p. nel formulare il giudizio di colpevolezza a carico del T..

A riguardo, dopo aver richiamato la giurisprudenza in materia di prova indiziaria, il ricorrente rilevava che nella specie, così come sottolineato nell’atto di appello, mancavano elementi certi dai quali poter desumere la responsabilità dell’imputato, sia per l’omicidio, che per il tentato omicidio.

Gli elementi di prova si erano in particolare desunti da intercettazioni ambientali, e relative trascrizioni, nonchè da annotazione formulata dai Carabinieri di Agnana Calabra.

-1- Quanto alle intercettazioni la difesa rilevava che era stata attribuita valenza probatoria ad intercettazione ambientale eseguita nell’autovettura Fiat Brava pochi istanti dopo l’esecuzione dell’omicidio nel corso della quale si era desunto che tale " R." era uno degli esecutori dell’azione delittuosa.

Tale circostanza tuttavia era stata oggetto di perizia collegiale, che era stata disposta in dibattimento, dalla quale, non si era desunta la prova della presenza del T.. La difesa censurava pertanto la sentenza di appello e quella di primo grado, ove il Giudice, pur avendo rilevato l’incertezza del riferimento al T. in tale intercettazione, aveva tuttavia ritenuto che esistessero altri riferimenti al predetto imputato, idonei a rendere certa l’individuazione del soggetto menzionato (citando fl. 13 della sentenza di primo grado). (v. fl. 6 del primo motivo di ricorso).

Diversamente la difesa riteneva del tutto "irrilevante" ai fini probatori, la esistenza di tali elementi indiziari a carico dell’imputato tratti da altri dati processuali, poichè da tali conversazioni non si desumeva alcun riferimento al delitto di omicidio. – Parimenti il ricorrente rilevava che, in modo puramente apodittico, la Corte aveva attribuito valore a intercettazioni telefoniche, dai cui tabulati era emersa una trasferta di tale D.D. a (OMISSIS), ritenendo che avesse partecipato a tale trasferta l’imputato, non essendo egli unico soggetto che abitava nella città di (OMISSIS).

– Dunque si era in presenza, ad avviso della difesa, di elementi di assoluta incertezza, che non consentivano di pervenire al giudizio di responsabilità del ricorrente.

– Veniva censurata ugualmente la valutazione resa in sentenza del contenuto della annotazione dei CC. della stazione di Agnana Calabra, in data 1-6-2000, atteso che la difesa riteneva incerta sia l’identificazione del D., che quella del T. (v. fl. 8-9 del ricorso) censurando l’apprezzamento di tale relazione ai fini della individuazione dell’imputato, secondo quanto motivato a fl. 17 della sentenza, ipotizzando che altri avesse potuto dichiarare ai CC. le generalità del T., atteso che anche l’indirizzo era errato e non erano state seguite le ordinarie modalità di identificazione.

-2- Con il secondo motivo il ricorrente deduceva la violazione di legge penale ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all’applicazione degli artt. 110 e 416 bis c.p., nonchè la mancanza e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte aveva ritenuto di confermare l’affermazione di responsabilità dell’imputato in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p., così come modificata l’originaria imputazione di cui al capo A) della rubrica.

Sul punto il ricorrente evidenziava che la Corte aveva ritenuto esistente il "concorso esterno" del T. nell’associazione mafiosa limitandosi a fare proprie le argomentazioni svolte dal giudice di prime cure, senza tener conto delle deduzioni dell’appellante, riferite alla assenza degli elementi richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per ritenere applicabile l’ipotesi di reato.

In particolare rilevando la difesa la mancanza di un contributo continuo all’attività del sodalizio da parte dell’imputato, si sarebbe potuta affermare ad avviso del ricorrente, eventualmente solo l’esistenza dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 rimanendo esclusa ogni prova di un concorso dell’imputato nell’associazione contestatacene in riferimento all’elemento psicologico del reato di cui si tratta.

Su tali punti la difesa deduceva carenza assoluta di motivazione, censurando la valutazione espressa dalla Corte nel considerare i rapporti di frequentazione dell’imputato con altri soggetti inseriti in ambiente malavitoso, diverso da quello per cui si fa cenno in rubrica.

3- Con il terzo motivo la difesa deduceva la violazione di norma processuale stabilita a pena di inutilizzabilità, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. c) in relazione agli artt. 268 e 271 c.p.p..

A riguardo il ricorrente evidenziava di avere eccepito la inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni, alla luce della giurisprudenza delle sezioni Unite, ossia della sentenza n. 30347 del 12.07.2007, (in virtù della quale, a prescindere dalle ipotesi di motivazione per relationem, la motivazione imposta dall’art. 268 c.p.p. doveva essere contenuta nello stesso decreto del P.M., non potendo tale provvedimento essere integrato dal Giudice), e che tale eccezione era stata respinta sia perchè ritenuta intempestiva, sia per palese infondatezza, dalla Corte di merito.

In tal senso la difesa lamentava il mancato rispetto dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità evidenziando che trattandosi di questione inerente alla inutilizzabilità degli atti, essa restava proponibile anche in sede di discussione, secondo l’art. 191 c.p.p., comma 2.

Inoltre il ricorrente rilevava che tale questione non avrebbe potuto ritenersi assorbita dalla precedente pronunzia di legittimità.

Per tali motivi la difesa concludeva chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione

La Corte rileva che il ricorso risulta dotato di fondamento.

Va premesso che nel presente procedimento i fatti contestati vedono come fulcro dell’accusa la consumazione dell’omicidio di cui al capo B – della rubrica, avvenuto in data (OMISSIS), ai danni di M.F., durante un’azione di fuoco eseguita da più persone, tra le quali il T. viene indicato tra gli esecutori materiali, maturato nel contesto di una faida relativa alla ‘Ndrangheta, che aveva diramazioni sul territorio innanzi menzionato.

Tanto rilevato, deve evidenziarsi che la sentenza impugnata risulta viziata per la mancanza ed illogicità della motivazione relativa alla responsabilità del T. per i reati ascrittigli come da epigrafe, e primaria rilevanza assume nella specie, l’accertamento della effettiva partecipazione dell’imputato all’agguato mafioso.

A riguardo emerge il fondamento della censura difensiva formulata nel primo motivo di ricorso, rilevandosi la mancanza di sufficienti elementi di prova tali da raggiungere il crisma della certezza, al di là di ogni ragionevole dubbio, della partecipazione del T. all’episodio che diede luogo ai reati contestati nel presente procedimento. In particolare, pur premettendo che correttamente è stata osservata la pronunzia di questa Corte, nel giudizio di rinvio, ove si è ritenuta l’utilizzabilità dell’esito delle intercettazioni, in particolare con riferimento alla intercettazione ambientale nell’auto Fiat Brava menzionata in sentenza, intercettata nello svolgimento dell’azione delittuosa, si rileva che la Corte di merito perviene al giudizio di responsabilità del ricorrente desumendo la prova della sua partecipazione al delitto di omicidio, dalla circostanza che risulterebbe accertata la presenza di tale " R." nel gruppo di fuoco, mentre appaiono del tutto carenti ulteriori elementi dai quali desumere la effettiva partecipazione dell’imputato stesso alla esecuzione dell’omicidio contestato, in difformità dal criterio di valutazione degli elementi di prova al di là di ogni ragionevole dubbio.

Va annoverato al riguardo il canone di ermeneutica enunciato da questa Corte in materia di procedimento indiziario, laddove, (con sentenza – Sez. 2^, in data 11.6.1991, n. 6461 – Ventura) – è stabilito che "nel procedimento indiziario l’indizio singolo dev’essere sempre reale, certo, e univoco per assurgere al rango di elemento probatorio; inoltre, ai fini della prova, occorrono più indizi gravi, univoci e concordanti, valutati nel loro insieme unitario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 192 nuovo c.p.p., sicchè il rigoroso e obiettivo accertamento del dato ignoto deve essere lo sbocco necessitato e strettamente consequenziario, sul piano logico-giuridico, per dare certezza alla attribuibilità del fatto illecito a un comportamento concludente dell’imputato; con esclusione di ogni altra soluzione logica, in termini di equivalenza e di alternatività, sulla base degli elementi indiziari compiutamente esaminati, e con l’indicazione dei criteri, esenti da vizi, di valutazione della prova"(fattispecie di annullamento di sentenza di condanna per sequestro di persona a scopo di estorsione).

Nel presente procedimento i giudici di merito hanno evidenziato a fondamento dell’accusa indizi, quali quelli emersi dalla intercettazione ambientale nella vettura Fiat Brava di D. D., che era sottoposta a controllo, utilizzata nell’agguato(come descritto nel paragrafo della sentenza impugnata a fl. 5 inerente alla identificazione dei mandanti e degli autori del reato, in cui si specifica che il gruppo di fuoco "dopo aver sparato uccidendo M., ferendo B. e mancando Be. era risalito sull’auto di D.D. e lo sparatore commentando l’accaduto lamentava di avere sbagliato e di avere ucciso una persona diversa dalla vittima designata.

Dalle trascrizioni dei dialoghi intercettati si era ritenuto di desumere che l’obiettivo dell’azione delittuosa fosse quello di eliminare Be.Gi.. Quanto alla posizione del T., si era dato rilievo ad un controllo eseguito dai carabinieri di Agnana il giorno precedente alla esecuzione dell’agguato, ossia in data 1-6-2000. In tale data emerge che i carabinieri avevano identificato l’attuale imputato, in terra calabra, durante il controllo di una vettura Fiat Punto targata (OMISSIS), in uso a D.D., che si trovava insieme a D.T. e De.An.. (v. fl. 16 della sentenza impugnata). In sede dibattimentale il teste F., che all’epoca era in servizio, aveva affermato di aver riconosciuto il T. come persona da lui notata e la successiva identificazione di coloro che erano a bordo della vettura.

In sentenza si rilevava che l’identificazione del T. doveva ritenersi certa perchè erano state riportate le esatte generalità dell’imputato, in ciò contrastando le argomentazioni della difesa appellante.

Si era rilevato, sempre avvalorando l’accusa, che altro militare aveva intercettato l’utenza telefonica dell’abitazione della famiglia T., raffrontando la voce dell’imputato con quella del soggetto con marcato accento messinese captata all’interno della Fiat brava di D. (v. fl. 18 della sentenza). Tanto rilevatola Corte opera tuttavia una affermazione di inequivocità degli elementi probatori, che non appare del tutto coerente con l’incertezza di dati da cui poter desumere che era lo stesso imputato il soggetto presente al momento della esecuzione del delitto verificatosi in data 2.6.2000.

Invero anche se la Corte ha dato atto dell’espletamento di perizia fonica, da parte della Corte di Assise di Locri, in data 5-12-2003, per ottenere il raffronto della voce del T. con quella intercettata, nella conversazione n. 888 del 2.6.2000, risulta esclusa l’ammissione del saggio fonico al quale l’imputato era disponibile, in quanto non sarebbe stato possibile ottenere valido confronto per carenze qualitative e quantitative della registrazione(v. quanto emerge dalla motivazione a fl. 18-19). Dunque restano menzionate a sostegno dell’ipotesi accusatoria risultanze prive di assoluta coerenza e non dotate di alcun riscontro oggettivo univoco dell’intervento dell’imputato al momento della esecuzione del delitto di omicidio, dovendosi escludere – alla stregua dei criteri di applicazione dell’art. 192 c.p.p. – l’acquisizione di prove certe allorchè gli elementi di riscontro siano derivati da un pregresso controllo dei CC., pur ritenendo di non poter dubitare della corretta identificazione del T. in data 1-6-2000. Infatti non è dato comprendere in base a quali ulteriori dati certi possa ritenersi dimostrata la continuità della presenza dell’imputato in compagnia del D., essendo rilevabile un salto logico nella motivazione della sentenza al riguardo. (v. fl. 15 della sentenza sul punto, ove si descrivono i movimenti del D.D. nei giorni dal 31 maggio 2000, per poi affermare che "Può fondatamente ritenersi, in assoluta assenza di alternative indicazioni, che D. si sia recato a Messina a prelevare T.R. o comunque a prendere accordi con lui; R. una volta giunto in Calabria aveva proceduto al controllo delle armi" citando conversazione n. 862 ed altre, affermando infine, a fl. 16 che dalle conversazioni relative all’evento omicidiario era emerso il nome " R.", e che la penale responsabilità dell’imputato emergeva:

– dai movimenti del predetto Killer, oltre che dalla sua collocazione in un posto sicuro dopo i fatti, e dalla sua successiva sparizione oltre che dai movimenti del D. a (OMISSIS).

Dette risultanze, secondo i criteri di valutazione delle prove sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, valgono ad integrare un conclusivo quadro indiziario grave, nonchè caratterizzato da ulteriori elementi che paiono convergenti, senza tuttavia pervenire a quella certezza assoluta derivante dalla univocità degli indizi di cui si trattarne nella specie resta del tutto assente.

A riguardo va richiamata giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. Sez. 5^ – 10/5/1996, n. 4759 – RV204842) – ove si evidenzia che "la lacuna di un indizio consistente nella sua possibile alternativa attribuzione, non può essere colmata su basi meramente logiche", ed altra, Sez. 4^, 30 gennaio 1992, n. 1035, Russo, secondo la quale si richiede che gli indizi desunti da intercettazioni siano "precisi e cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o anche più verosimile, perciò non equivoci").

In tal senso, pur avendo il giudice di merito il potere di pervenire in base al libero convincimento, logicamente espresso, alla formulazione del giudizio di colpevolezza in base ad un complesso di elementi indiziari, corroborati da altri dati (quali accertamenti o esiti di indagini di polizia), resta pur sempre essenziale l’accertamento di dati inequivoci che consentano di individuare la persona del colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio.

Alla stregua di tali rilievi la Corte deve concludere che in base agli elementi acquisiti dai Giudici di merito non può ritenersi accertato – ai di là di ogni ragionevole dubbio – che autore dei reati contestati in epigrafe sia l’attuale ricorrente, T. R., per il solo fatto che il predetto sia stato controllato, mentre era in compagnia del D., il giorno precedente al delitto di sangue ed in assenza di ulteriori univoche risultanze circa la effettiva cooperazione criminosa, tratte dagli esiti delle indagini e dal dibattimento.

Tale considerazione estende i propri effetti anche sulle altre ipotesi delittuose per le quali risulta emessa sentenza di condanna (reato associativo e delitti inerenti alle armi), delle quali si afferma l’esistenza in riferimento all’episodio di omicidio descritto al capo B-, non risultando altri dati probatori specifici.

In conclusione, atteso che in sede di merito non sembra, allo stato degli atti, che possano essere acquisiti ulteriori elementi di prova, e che quelli già in atti siano suscettibili di ulteriore diversa valutazione, questa Corte ritiene non essere stata raggiunta la prova della responsabilità dell’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio.

Pertanto si impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, e la pronunzia di assoluzione dell’imputato per non aver commesso i fatti, con conseguente disposizione in ordine alla immediata scarcerazione del T., se non detenuto per altra causa.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non avere il T. commesso i fatti. Dispone l’immediata scarcerazione del T., se non detenuto per altra causa.

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-07-2011, n. 16017 sanzioni disciplinari

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Svolgimento del processo

Con sentenza n. 325 del 2008 il Tribunale di Firenze dichiarava l’inammissibilità dell’impugnativa di licenziamento, intimato in data 19.10.2006 e comunicato il 25.10.2006 a F.A. B. dall’Università degli Studi di Firenze, per avvenuto decorso del termine di 60 giorni e rigettava il ricorso per le pari restanti, ed in particolare con riguardo alla sanzione della sospensione di 10 giorni irrogata con decreto del 26.01.2006.

A seguito di appello del B., che incentrava i motivi di gravame sulla sanzione della anzidetta sospensione, la Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 112 del 2009 ha confermato la pronuncia di primo grado, ritenendo la legittimità dell’irrogata sanzione, giacchè l’art. 44, comma 6 del CCNL prevedeva la possibilità che "dopo la contestazione dell’addebito" il procedimento disciplinare si protraesse ben oltre l’audizione dell’interessato (avvenuta il 25.11.2005), tanto da doversi considerare estinto soltanto dopo 120 giorni.

Il B. ricorre per cassazione con tre motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..

L’Università degli Studi di Firenze resiste con controricorso.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso il B. lamenta vizio di motivazione circa un fatto decisivo per la controversia, deducendo l’erroneità dell’impugnata sentenza, per non avere tenuto in considerazione e neppure esaminato la peculiarità del rapporto di lavoro di esso ricorrente, il quale, sulla base di u n giudicato amministrativo e su un rapporto di lavoro atipico protratto per oltre venti anni, non era tenuto ad utilizzare il badge e ad osservare un orario di lavoro.

Il motivo è infondato.

La Corte territoriale ha ampiamente motivato sul punto relativo alla posizione personale e all’inquadramento del B. richiamando il pluridecennale contenzioso e il suo esito, nel senso che al ricorrente non competeva alcuna funzione dirigenziale nè docente, dovendo, in base al giudicato dei giudici amministrativi intervenuti tra le parti, essere correttamente qualificato come un tecnico- laureato, cat. D. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione ed erronea applicazione dell’art. 44 del CCNL 27.01.2005 (Personale Comparto Università), violazione del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 55 ed omessa pronuncia su un punto rilevante della vertenza.

Il ricorrente rileva di avere correttamente evidenziato l’erroneità della sentenza del Tribunale laddove aveva ritenuto corretto l’operato dell’Amministrazione che aveva provveduto a contestare gli addebiti relativi al mancato uso del badge ben oltre il temine di 20 giorni dalla conoscenza del fatto e successivamente aveva inflitto la sanzione del 26.01.2006 della sospensione per 10 giorni. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione ed erronea applicazione dell’art. 44, comma 3 del CCNL anzidetto, in relazione al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 55. Il B. osserva che l’impugnata sentenza non ha fatto corretta applicazione della richiamata norma collettiva, laddove ha ritenuto non perentorio il temine di 15 giorni dall’audizione dell’interessato per l’irrogazione della sanzione disciplinare. Tali motivi, ancor prima della verifica della loro consistenza in merito, vanno disattesi in via preliminare, stante l’improcedibilità del ricorso sul punto.

Invero deve rilevarsi che la parte ricorrente ha omesso di depositare il contratto collettivo sui quali il ricorso si fonda, essendosi limitata a riportare il testo di alcuni articoli o di parte di tali articoli e ad allegare al ricorso medesimo solo parti del contratto e non lo stesso per intero. Tale modalità non è conforme alla previsione di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, (come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 7), applicabile al ricorso in esame concernente sentenza pubblicata dopo il 2 marzo 2006.

L’art. 369, comma 2, infatti così si esprime:" Insieme con il ricorso debbono essere depositati sempre a pena di improcedibilità … 4) gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda".

Come osservato in analoghe occasioni da questa Corte (cfr. tra le tante Cass. 2 luglio 2009 n. 15495), la norma impone alla parte un onere di produzione che ha per oggetto il contratto nel suo testo integrale. La disposizione infatti si riferisce ai "contratti o accordi collettivi", senza fornire alcun elemento che possa consentire di effettuare una produzione parziale, limitata a singole clausole, singoli articoli o parti di articoli del contratto. Essa, inoltre, va letta congiuntamente al disposto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, secondo cui il ricorso deve contenere "la specifica indicazione …. dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda".

La scelta legislativa è coerente con i principi generali dell’ordinamento, che non consentono a chi invoca in giudizio un contratto, di produrre a giudice solo una parte del documento.

E’ coerente altresì con i canoni di ermeneutica contrattuale dettati dagli artt. 1362 e segg. cod. civ. e, in particolare, con la regola denominata dal codice di "interpretazione complessiva delle clausole", secondo la quale "le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto" ( art. 1363 cod. civ.).

E’ evidente che l’applicazione di questa regola implica la necessità di avere dinanzi l’intero testo. La scelta legislativa è poi coerente con i criteri di fondo dell’intervento legislativo in cui si inserisce ( D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e relativa legge di delega) volto a potenziare la cd. nomofilachia della Corte di Cassazione.

E’ ben vero che sono stati riprodotti in ricorso le disposizioni che regolano la materia per cui è causa, tuttavia proprio la mancanza del testo integrale non consente di escludere che in altre parti del contratto vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l’interpretazione esaustiva dell’argomento che interessa.

Invero, nel ricorso vertente sull’interpretazione della contrattazione collettiva, la singola clausola viene necessariamente riportata, in quanto indispensabile per lo svolgimento stesso della censura, pur tuttavia il legislatore prescrive, in ogni caso, il deposito dell’accordo o del contratto collettivo, segno quindi che si impone al ricorrente di farne conoscere non solo la singola disposizione, ma il testo complessivo.

3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 56,00, oltre Euro 2000,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.

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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 27-04-2011) 10-05-2011, n. 18112

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 21 dicembre 2010, confermava la custodia cautelare in carcere a carico di H. J., indagata di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.

2. Ricorre la H. che lamenta in primo luogo violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza.

Si duole poi con secondo motivo di vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari.

3. Il ricorso è tuttavia inammissibile in quanto con il primo motivo la ricorrente, nell’ammettere di essersi prestata a finanziare le spese legali di un soggetto legato al sodalizio, di aver preso in locazione le automobili necessarie al traffico, di aver affittato un appartamento in uso alla banda, propone una lettura alternative delle numerose risultanze indiziarie a suo carico e proprio perciò implicitamente finisce per ammettere la oggettiva grave valenza di queste ai fini della misura cautelare.

Manifestamente infondato è poi il secondo motivo, dato che per il titolo a base della misura, le esigenze cautelari sono presunte e nulla la ricorrente deduce per vincere tale presunzione.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa dell’ammende di una somma che si stima equo liquidare in Euro mille.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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