Cass. civ. Sez. I, Sent., 29-09-2011, n. 19941 Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto

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Svolgimento del processo

D.A.V. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha dichiarato inammissibile l’appello da lui proposto, unitamente a D.A.M. e A., avverso la sentenza del 4 settembre 2001 del Tribunale di Torre Annunziata pronunciatosi sfavorevolmente sulla domanda proposta dal D.A. per ottenere il trasferimento ex art. 2932 c.c. della proprietà di un’area di terreno promessa in permuta dai coniugi C.S. e P.B. con riconoscimento di servitù di passaggio a carico del fondo dei convenuti.

La Corte di appello ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello per inosservanza del termine di decadenza ex art. 327 c.p.c..

Con l’unico motivo di ricorso il D.A. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c., comma 1 e della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1.

Si difendono con controricorso e propongono ricorso incidentale, basato su due motivi, C.S. e P.B. deducendo violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 325, 326 e 327 c.p.c., essendosi avuta valida comunicazione della sentenza di primo grado ai procuratori delle parti originariamente costituite (in data 30 e 31 gennaio 2002) a mente del combinato disposto degli artt. 285 e 170 c.p.c.. I controricorrenti C. e P. depositano memoria difensiva.

Non svolgono difese M. e D.A.A..
Motivi della decisione

I ricorsi vanno riuniti.

Il ricorrente sottopone alla Corte il seguente quesito di diritto:

nel caso in cui una sentenza sia stata depositata in cancelleria, durante il corso della sospensione dei termini processuali della L. n. 742 del 1969, ex art. 1, comma 1, nel periodo feriale compreso tra i giorni 1 agosto e 15 settembre, la decorrenza del termine per proporre l’impugnazione ex art. 327 c.p.c., comma 1, deve essere differita al successivo giorno 16 settembre, di modo che solo da questa data potrà essere legittimamente computato il decorso del termine annuale e facendosi salva la sospensione della decorrenza dello stesso durante il corso del successivo periodo feriale;

A loro volta i ricorrenti incidentali pongono alla Corte il seguente quesito per la enunciazione del corrispondente principio di diritto:

se nel caso che, provvedutosi a notifica della sentenza soggetta a gravame, al fine di far decorrere il termine breve per la proposizione dell’appello da parte del litigante soccombente con le modalità di cui all’art. 170 c.p.c., detta notifica venga effettuata mediante consegna di tante copie (ancorchè prive della specificazione del soggetto destinatario dell’atto) per quante sono le parti, una a ciascuno dei diversi procuratori costituiti che, sia congiuntamente che disgiuntamente, le rappresentano in giudizio, l’adempimento con siffatte modalità è adeguato a renderlo idoneo allo scopo suo proprio, atteso che, in sede di esame congiunto delle copie loro pervenute, i procuratori non potranno che concludere che ciascuna di dette copie si riferisce a ciascuno dei loro clienti, rimanendo cosi sufficientemente individuati i rispettivi destinatari di esse?".

Motivi della decisione:

I ricorsi vanno riuniti.

Il primo motivo del ricorso principale è fondato in quanto se la data di deposito della sentenza impugnata cade nel periodo di sospensione dei termini processuali previsto dalla L. n. 742 del 1969 ai fini dell’inizio della decorrenza del termine annuale di impugnazione si calcola la data finale del predetto periodo di sospensione con la conseguenza che nella specie l’appello proposto con citazione notificata il 25 ottobre 2002 doveva considerarsi avvenuto nel termine annuale in quanto tale termine era cominciato a decorrere il 16 settembre 2001 e aveva subito una interruzione nel periodo compreso fra il 1 agosto e il 16 settembre 2002.

Peraltro anche i motivi di ricorso incidentale devono ritenersi fondati in quanto la notifica della sentenza di primo grado deve considerarsi utile a far decorrere il termine breve di impugnazione di cui all’art. 325 c.p.c. E’ infatti valida la notifica eseguita mediante la consegna di una sola copia al procuratore costituito per una pluralità di parti (cfr. Cass. civ. S.U. n. 29290 del 15 febbraio 2008 e, fra le altre successive, Cass. civ. n. 8192 del 25 febbraio 2002) e nella specie la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata è stata notificata, presso il loro studio professionale, distintamente a entrambi i procuratori domiciliatari di D.A. V. e E.R. e personalmente, presso i rispettivi domicili, a V., M. e D.A.A., eredi di E.R. deceduta il (OMISSIS) (e cioè dopo la chiusura dell’istruttoria di primo grado ma prima del deposito della sentenza).

Vanno pertanto accolti i ricorsi e cassata la sentenza della Corte di appello di Napoli con decisione nel merito di inammissibilità dell’appello proposto da D.A.V., M. e A. avverso la sentenza n. 1618/2001 del Tribunale di Torre Annunziata depositata il 4 settembre 2001.

Sussistono giusti motivi costituiti dall’esito finale della controversia e dalla prossimità temporale del mutamento di giurisprudenza decisivo per le sorti del presente giudizio (Cass. civ. S.U. n. n. 29290 del 15 febbraio 2008).
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale e il ricorso incidentale. Dichiara inammissibile l’appello avverso la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Torre Annunziata in data 4 settembre 2001. Compensa interamente le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 12-10-2011, n. 20991 Responsabilità professionale

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otivi, inammissibilità del 5 motivo.
Svolgimento del processo

Con citazione notificata in data 23 maggio 1996 A.S. esponeva che in seguito al manifestarsi di dolori mandibolari si era rivolta al dr. Ch.Lu. della clinica odontoiatrica dell’Università di Modena, il quale dopo averle diagnosticato un’alterazione dell’articolazione temporo-mandibolare con slittamento anteriore dell’arcata superiore l’aveva sottoposta ad intervento operatorio con esito peggiorativo della condizione patologica. Ciò premesso, conveniva in giudizio il Ch. e la Clinica odontoiatrica per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Si costituiva il Ch. il quale chiedeva la chiamata in causa del proprio assicuratore, la Reale Mutua Assicurazioni. Il g.i., rilevata la nullità della citazione della Clinica Universitaria, non avente personalità giuridica, disponeva la rinnovazione della citazione e l’attrice conveniva in giudizio l’Ausl di Modena. Si costituiva la Reale Mutua la quale chiedeva a sua volta che venisse chiamata in causa la Spa Generali Assicurazioni coprente la responsabilità civile dell’azienda ospedaliera, la quale si costituiva in giudizio.

Si costituiva altresì l’AUSL convenuta la quale contestava la propria legittimazione. In esito al giudizio il Tribunale di Modena dichiarava carente di legittimazione l’AUSL di Modena, rigettava la domanda risarcitoria proposta dalla A., condannava quest’ultima a rimborsare le spese al Ch. e all’AUSL e condannava la Reale Mutua a rimborsare le spese alla Spa Le Generali.

Avverso tale decisione proponeva appello l’ A. ed in esito al giudizio, in cui si costituivano tutti gli appellati, la Corte di Appello di Bologna con sentenza depositata in data il 18 giugno 2008 rigettava l’impugnazione, condannava l’appellante alla rifusione delle spese in favore del C. e dell’AUSI e compensava le spese tra la stessa appellante e le due compagnie assicuratrici.

Avverso la detta sentenza l’ A. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Resistono con controricorso le Assicurazioni Generali Spa e l’AUSL di Modena.
Motivi della decisione

La prima doglianza, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione di legge ( art. 92 c.p.c.) nonchè della motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria, si fonda sulla considerazione che la Corte di Appello avrebbe sbagliato quando ha addossato integralmente le spese di lite, in favore del Ch. e dell’AUSL (OMISSIS) di Modena, a carico della ricorrente, benchè questa, già in primo grado, avesse chiesto l’esclusione dal giudizio dell’AUSL, chiamata in causa a seguito di ordinanza del Tribunale, e richiesto invece la chiamata in causa della vera legittimata passiva, vale a dire la Regione Emilia.

A riguardo, si deve, in primo luogo, rilevare l’inammissibilità del profilo, attinente al vizio motivazionale, non accompagnato dal prescritto momento di sintesi, (omologo del quesito di diritto). E ciò, alla luce dell’orientamento di questa Corte secondo cui "in caso di proposizione di motivi di ricorso per cassazione formalmente unici, ma in effetti articolati in profili autonomi e differenziati di violazioni di legge diverse, sostanziandosi tale prospettazione nella proposizione cumulativa di più motivi, affinchè non risulti elusa la "ratio" dell’art. 366-bis cod. proc. civ., deve ritenersi che tali motivi cumulativi debbano concludersi con la formulazione di tanti quesiti per quanti sono i profili fra loro autonomi e differenziati in realtà avanzati, con la conseguenza che, ove il quesito o i quesiti formulati rispecchino solo parzialmente le censure proposte, devono qualificarsi come ammissibili solo quelle che abbiano trovato idoneo riscontro nel quesito o nei quesiti prospettati, dovendo la decisione della Corte di cassazione essere limitata all’oggetto del quesito o dei quesiti idoneamente formulati, rispetto ai quali il motivo costituisce l’illustrazione.(S.U. 5624/09, Cass. 5471/08) Quanto al profilo riguardante l’asserita violazione dell’art. 92 c.p.c., la censura deve ritenersi infondata, alla luce della condividibile argomentazione della Corte di merito, basata sul rilievo che l’infondatezza, nel merito, della domanda risarcitoria proposta dall’ A. nei confronti del sanitario e dell’ente di appartenenza, assorbiva ogni questione sulla corretta individuazione di entrambi i soggetti passivi legittimati, con ciò intendendo chiarire che la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese era conseguente alla infondatezza della domanda risarcitoria nel merito, in forza del principio di soccombenza, senza che rilevasse a riguardo la evocazione in giudizio dell’AUSL (OMISSIS) di Modena piuttosto che della Regione Emilia e Romagna.

Passando all’esame della seconda doglianza, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1228, 1176, 2236 e 2697 c.c. nonchè della motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria, la censura si sostanzia essenzialmente nella considerazione che la Corte di merito avrebbe sbagliato sul punto riguardante la ripartizione dell’onere di prova in materia di responsabilità medica ponendosi in contrasto con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, " nell’ipotesi in cui l’esito dell’intervento sia il peggioramento (ovvero la stazionarietà) delle condizioni di salute del paziente" (pag. 12 del ricorso). A riguardo, occorre sottolineare preliminarmente che la ricorrente ha concluso il motivo di impugnazione con tre quesiti di diritto cumulativi, riguardanti le pretese violazioni di legge, senza peraltro accompagnarlo con il prescritto momento di sintesi in relazione al vizio motivazionale dedotto.

Ciò posto, la doglianza non può essere presa in considerazione sia per le medesime considerazioni svolte in precedenza in relazione al profilo motivazionale, non accompagnato dal momento di sintesi, sia perchè i quesiti multipli formulati con riferimento alle violazioni di diritto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, non sono ritenuti ammissibili (così Cass. n. 547/08, Cass. n. 1906/08).

L’inammissibilità deriva inoltre dal difetto di correlazione della doglianza con le ragioni della decisione, fondate, non già sulla tesi che spettasse al paziente provare che gli esiti peggiorativi dell’intervento dipendessero dalla condotta del medico (come ha erroneamente ritenuto la ricorrente) bensì sulla diversa considerazione che, a ragione dei mesi trascorsi prima della nuova manifestazione dolorosa, "sarebbe spettata all’attrice la dimostrazione, negata dal consulente, dell’esistenza di nesso causale tra l’intervento e le successive manifestazioni, verosimilmente dipendenti da altra causa (v. relazione in risposta alla richiesta di chiarimenti datata 14.5.2002)". Ciò posto, risulta evidente che la censura proposta elude il punto nodale della pronunzia e non è correlata con la sua ratio decidendi difettando della necessaria specificità, con la sua conseguente inammissibilità, a ragione del mancato riferimento alle precise ragioni poste dalla Corte d’appello a base della sentenza impugnata. Con la terza doglianza per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente lamenta che la Corte avrebbe rinviato al contenuto della CTU "senza dar conto dei gravi vizi logico-formali in palese devianza dalle nozioni della scienza medica o della logica in essa contenuti". Ha quindi concluso il motivo di impugnazione con quattro quesiti di diritto cumulativi con i quali ha invitato la Corte a dire se costituissero vizio di motivazione della sentenza alcune proposizioni della consulenza, cui la sentenza aveva rinviato, che si concretavano in una palese devianza dalle nozioni della scienza medica nonchè in affermazioni illogiche, senza aver disposto rinnovazione dello strumento peritale.. Anche tale censura è inammissibile sia perchè i quesiti multipli, peraltro formulati irritualmente in luogo dei prescritti momenti di sintesi, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, non sono consentiti (così Cass. n. 547/08, Cass. n. 1906/08) sia perchè le ragioni di doglianza, formulate dalla ricorrente, come risulta di ovvia evidenza dal loro stesso contenuto e dalle espressioni usate, non evidenziano effettive carenze o contraddizioni nel percorso motivazionale della sentenza impugnata ma, riproponendo l’esame degli elementi fattuali già sottoposti ai giudici di seconde cure e da questi disattesi, mirano ad un’ulteriore valutazione delle risultanze processuali, che non è consentita in sede di legittimità, tramite il rinnovo delle indagini peritali. Nè può trovare accoglimento la quarta doglianza con cui la ricorrente ha dedotto l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla mancata osservanza dell’obbligazione di informativa della paziente.

A riguardo, vale la pena di sottolineare che nell’illustrazione del motivo di impugnazione la ricorrente ha lamentato che la questione dedotta era stata risolta dal giudice di primo grado assumendo che "tale ultimo eventuale profilo di responsabilità del medico non è stato prospettato nel corso dell’intero giudizio nè in sede di precisazione delle conclusioni. La medesima questione infine – così continua la ricorrente – non era stata neppure affrontata in sede di appello dai giudici di seconde cure.

La premessa torna utile in quanto consente di accertare, con sufficiente certezza, che il giudice di primo grado aveva ritenuto l’inammissibilità della domanda risarcitoria, fondata sul dedotto inadempimento dell’obbligo di informazione del paziente, in quanto si trattava a suo avviso di una domanda nuova, volta ad introdurre tardivamente nel dibattito processuale temi di indagine e di decisione mai formulati in precedenza. Tale decisione, pertanto, avrebbe dovuto essere oggetto di uno specifico motivo di appello da parte della soccombente, circostanza quest’ultima che non solo non risulta dalla lettura della sentenza impugnata ma non è stata dedotta dalla ricorrente in sede di ricorso per cassazione nè, tanto meno, è stata oggetto di specifica trascrizione nel rispetto del principio di autosufficienza dei ricorsi per cassazione, essendosi la ricorrente limitata ad affermare che il profilo di responsabilità sopra accennato, risolto con ragionamento non condivisibile in primo grado, neppure è stato affrontato in sede di appello.

Ciò posto, delle due l’una: se la questione fosse stata oggetto di uno specifico motivo di appello la ricorrente in questa sede avrebbe dovuto dedurre la violazione del disposto dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e non già il vizio di omessa motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il quale presuppone invece che il giudice abbia preso in considerazione la questione e l’abbia risolta, anche se senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la sua decisione.

Per contro, se la questione non ha invece costituito motivo di appello, come si ha ragione di ritenere dalla lettura della sentenza impugnata di secondo grado e dalla mancata osservanza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, la questione rimane definitivamente preclusa in sede di legittimità ed il motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Va infine ritenuto inammissibile anche l’ultimo motivo di impugnazione, per omessa insufficiente contraddittoria motivazione, con cui l’ A. ha ribadito "le osservazioni svolte sulla quantificazione del danno, eluse dalla sentenza gravata in virtù della posizione assunta circa l’an della controversia". Ed invero, posto che l’impugnazione, per definizione, deve essere diretta avverso una decisione, ne deriva con tutta evidenza che ogni doglianza deve essere correlata con il contenuto della decisione stessa, evidenziandone gli errori di fatto e di diritto ritenuti mentre nel caso di specie i rilievi della ricorrente sono invece svolti, così scrive la ricorrente, "al solo fine di porre l’adita Corte in condizione di statuire anche ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ultimo alinea" cfr pag 35 del ricorso) Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle censure formulate, il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, in favore delle controricorrenti, senza che occorra provvedere sulle spese in favore delle altre parti, in quanto le stesse, non essendosi costituite, non ne hanno sopportate.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 08-11-2011, n. 23247

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Svolgimento del processo

che S.A.C., con ricorso del 22 giugno 2010, ha impugnato per cassazione – deducendo un unico articolato motivo di censura -, nei confronti del Ministro della giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Potenza depositato in data 7 maggio 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso della S. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contraddittorio con il Ministro della giustizia – il quale, costituitosi nel giudizio ha chiesto il rigetto del ricorso -, ha condannato il resistente a pagare alla ricorrente la somma di Euro 915,00;

che resiste, con controricorso, il Ministro della giustizia;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 3.000,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 23 ottobre 2008 – era fondata sui seguenti fatti: a) la S. aveva proposto domanda separazione personale al Tribunale di Taranto con ricorso del 5 aprile 2002 nei confronti del marito P.A.; b) la causa era stata decisa con sentenza del 23 marzo 2007;

che la Corte d’Appello di Potenza, con il suddetto decreto impugnato:

a) ha determinato la durata ragionevole del processo di primo grado in quattro anni, "considerata anche la delicatezza della materia trattata, involgente anche gli interessi dei figli minori della coppia, in uno alla complicazione procedimentale conseguente alla tardività della costituzione del convenuto"; b) ha individuato in undici mesi il residuo periodo di irragionevole durata ed ha liquidato l’indennizzo di Euro 915,00, sulla base del parametro annuo di Euro 1.000,00.

Motivi della decisione

che con il motivo di censura vengono denunciati come illegittimi, anche sotto il profilo del vizio di motivazione: a) la determinazione in undici mesi – anzichè in due anni circa – la durata irragionevole del processo; Jb) la determinazione del quantum in contrasto con i parametri elaborati dalla Corte EDU;

che il ricorso merita accoglimento, nei limiti di seguito indicati;

che, in particolare, la censura sub a) è manifestamente fondata;

che infatti, i Giudici a quibus, hanno individuato il periodo di ragionevole durata del processo presupposto in quattro anni, ciò con una motivazione assolutamente generica, in contrasto con il principio della necessità di specifica motivazione allorquando il giudice dell’equa riparazione si discosti dal parametro triennale di normale durata del giudizio di primo grado;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato; che la censura sub b) è assorbita;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 2;

che il processo presupposto ha avuto una durata complessiva di circa cinque anni, sicchè, detratti tre anni di ragionevole durata, il periodo di irragionevole durata va definitivamente determinato in due anni;

che questa Corte, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 e fermo restando il periodo di tre anni di ragionevole durata per il giudizio di primo grado, considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni;

che pertanto, nella specie, sulla base di tali criteri, il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, va equitativamente determinato in Euro 1.500,00 per i due anni di irragionevole ritardo, oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere liquidate – sulla base delle tabelle A,paragrafo 4, e B, paragrafo 1, allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi -, in complessivi Euro 1.030,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 280,00 per diritti ed Euro 700,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge;

che le spese del presente grado di giudizio, compensate per la metà in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso, seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro della giustizia al pagamento alla ricorrente della somma di Euro 1.500,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 1.030,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 280,00 per diritti ed Euro 700,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, e, per il giudizio di legittimità, nella metà dell’intero, intero che liquida in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

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Cass. civ. Sez. II, Sent., 29-11-2011, n. 25356 Opposizione

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Svolgimento del processo

T.R., con atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo del 16 dicembre 1994 e, successivamente, con atto di riassunzione del 6 luglio 1995 impugnava il decreto ingiuntivo con il quale la Frigor System, sua interlocutrice contrattuale come venditrice di attrezzature per esercizi di macelleria chiedeva la residua somma di Euro 12.311,99. T. con l’atto di opposizione contestava l’entità del corrispettivo pretesa e in via riconvenzionale eccepiva che la Frigor System non aveva decurtato dall’importo complessivo il valore del vecchio bancone (L. 6.000.000) come pure quello del vecchio impianto motore di due celle frigorifere (L. 5.000.000) dati in dietro in permuta, nè l’ammontare dei danni cagionatigli nell’operazioni di rimozione del precedente arredamento che avrebbe dovuto essere riutilizzato per l’allestimento del nuovo negozio quantificabili – a suo dire – in L. 13.000.000. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della convenuta al pagamento della differenza risultante a sua favore una volta compensato il residuo credito della stessa con il suo maggiore credito rivendicato per i titoli suddetti.

Si costituiva la Frigo System, ribadendo la fondatezza della sua domanda, asserendo di aver considerato nel preventivo il valore dei beni dati in permuta e negando di aver cagionato i danni lamentati, per altro, non contestati in precedenza. In via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell’opponente al risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria.

Il Tribunale di Perugia con sentenza del 18 aprile 2002 rigettava l’opposizione ritenendo non provare le circostanze poste a fondamento della stessa rigettava la domanda riconvenzionale della Frigor System ritenendo non provato il maggior danno da svalutazione monetaria.

Avverso tale sentenza proponeva appello T. lamentando: a) il mancato riconoscimento da parte del Giudice di prime cure del diritto di credito di Euro 5.681,03 come risultava dai prezzi concordati tra le parti; b) il mancato riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni dimostrato mediante prova testimoniale.

Si costituiva ritualmente la società appellata proponendo appello incidentale in ordine alla rifusione del danno subito dalla Frigor System per effetto della svalutazione commerciale.

La Corte di appello di Perugia con sentenza n. 348 del 2005 accoglieva parzialmente l’appello del T. ed, in riforma della sentenza del Tribunale di Perugia, riconosceva all’appellante il valore del bancone permutato, ma non anche il valore del motore delle celle frigorifere perchè la defalcazione realmente era stata operata dalla società appellata. La Corte perugina respingeva la domanda di risarcimento danni perchè non era stato provata, nè la sussistenza, nè l’ammontare e, soprattutto, non era stata provata la colpa degli operai della Frigor System. La Corte di merito rigettava, anche, l’appello incidentale proposta dalla Frigor System perchè la stessa non aveva offerto alcun elemento idoneo a dimostrare, neanche in via presuntiva, l’effettiva verificazione di un danno da svalutazione monetaria maggiore di quello coperto dagli interessi legali.

La cassazione della sentenza n. n. 348 del 2005 della Corte di Appello di Perugia è stata chiesta da T.R. con atto di ricorso affidato a tre motivi. Frigor System ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale per un motivo.

T.R. ha resistito al ricorso incidentale con controricorso.

Motivi della decisione

Preliminarmente i ricorsi, principale e incidentale, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., vanno riuniti in quanto proposti contro la medesima sentenza.

A.= Ricorso principale.

1.= Con il primo motivo il ricorrente lamenta la falsa applicazione della norma di cui all’art. 2697 cod. civ., comma 2 e delle norme che regolano il principio dell’onere della prova, correlato il tutto ad una insufficiente motivazione ( art. 360 c.p.c., n. 5). Secondo il ricorrente la Corte perugina avrebbe valutato erroneamente come prova del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto la detrazione della somma di Euro 2.582,28, la dicitura Maggiorazione per i due gruppi apposta dal legale rappresentante della Frigor System nel preventivo di vendita. Epperò, non sarebbe comprensibile – a giudizio sempre del ricorrente- quale sia stato il ragionamento logico-giuridico che ha portato la Corte di merito, a dare dignità di prova ad una semplice annotazione sul preventivo per cui è causa.

1.1.= La censura non è fondata e non può essere accolta non solo o non tanto perchè postula una nuova e diversa valutazione delle prove acquisite, inibita alla Corte di Cassazione quale giudice di legittimità, ma soprattutto perchè la Corte territoriale, ha riconosciuto che la somma riportata nel preventivo era stata decurtata della somma di Euro 2.582,28, quale compensazione del valore del vecchio impianto di refrigerazione, dato in permuta, in ragione di una valutazione complessiva delle prove, compreso l’interrogatorio formale del rappresentate della Frigor System e, secondo scienza, ha ritenuto che l’affermazione del legale rappresentante della Frigor System secondo la quale nel preventivo al T. veniva addebitata la differenza tra la nuova fornitura e la vecchia che veniva restituita, era credibile perchè convincente.

Di certo, ha ritenuto la Corte territoriale, l’indicazione, nel preventivo, del prezzo pari a L. 2.700.000 più Iva, non poteva indicare l’importo del nuovo impianto di refrigerazione, perchè era assurdo ritenere che il nuovo impianto avesse un costo inferiore al prezzo di permuta dell’impianto restituito, il cui costo, non messo in dubbio dalle parti, era di L. 5.000.000.

Il ragionamento, pertanto, della Corte perugina trova, contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, il suo fondamento in specifici dati probatori. Gli elementi presi in considerazione (preventivo, costo concordato per la restituzione del vecchio impianto di refrigerazione, interrogatorio formale del rappresentante della Frigor System), sono seri, precisi e concordanti, e determinano una connessione tra i fatti accertati ed il senso da attribuire all’importo riportato nel preventivo.

1.2.= Va qui evidenziato, altresì, che le dichiarazioni rese dalle parti in sede di interrogatorio non formale, pur se prive di alcun valore confessorio, in quanto detto mezzo è diretto semplicemente a chiarire i termini della controversia, ben possono, nondimeno, costituire il fondamento del convincimento del giudice. D’altra parte, la dichiarazione del rappresentate della Frigor System, di cui si dice, non è stata smentita – con prova contraria – dall’attuale ricorrente.

2= Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione ed omessa applicazione dell’art. 257 c.p.c., e, comunque, delle norme che regolano il principio dell’onere della prova ed omessa o insufficiente esame dell’istanza ammissiva dei mezzi istruttori ( art. 360 c.p.c., n. 3). Avrebbe errato la Corte di Appello di Perugia, secondo il ricorrente, nell’aver rigettato la richiesta di prova per testi, nella persona di T.M., avanzata dal ricorrente nell’atto di gravame, ritenendo che detta prova non fosse caratterizzata dalla novità ma fosse soltanto una mera estensione delle prove già assunte in primo grado e che comunque sarebbe stata inficiata di scarso valore probatorio. Piuttosto, ritiene il ricorrente, la norma di cui all’art. 257 c.p.c., non costituisce una mera reiterazione di mezzi istruttori richiesti nel giudizio di 1^ grado, ma affida al potere del Giudice ex officio di sentire un teste indicato da altri che giusto l’art. 345 c.p.c., comma 2, può essere decisivo.

2.1.= Anche tale censura non è fondata perchè la Corte territoriale, affermando che la prova richiesta non integrava gli estremi di una nuova prova, ma di una mera estensione della prova già ammessa in primo grado e che, comunque, aveva per oggetto circostanze non decisive, ha adeguatamente motivato la non ammissione del mezzo di prova richiesto. E di più, avendo, la Corte perugina specificato le ragioni per le quali riteneva che quella prova non sarebbe stata neppure decisiva considerato che non costituiva oggetto del capitolo l’indicazione della natura dei danni e, soprattutto, la dimostrazione della colpa particolarmente grave in capo agli operai della Frigor System, ha indicato l’iter logico che ha orientato la sua decisione.

2.2= Va qui osservato che l’esercizio da parte del Giudice del potere di disporre, anche d’ufficio, l’ascolto delle persone che dei testimoni indicano quali persone a conoscenza dei fatti di causa, esercitabile anche nel corso del giudizio di appello in virtù del richiamo contenuto nell’art. 359 c.p.c., involge un giudizio di mera opportunità che non può formare oggetto di censura in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione. A sua volta, la richiesta di ammissione di nuove prove in appello, ex art. 345 cod. proc. civ., è sottoposta al vaglio del giudice di merito, che le ammetterà solo ove indispensabili al fine del decidere. E, la sua esclusione se è adeguatamente (come nel caso in esame) motivata con argomentazioni prive di vizi logici non può essere oggetto di censura in sede di legittimità. 3.= Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l’erronea applicazione dell’art. 92 c.p.c., e segg., in tema di onere della prova in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 3. Avrebbe errato la Corte di Appello di Perugia, secondo il ricorrente, dell’aver posto le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 3/4 a carico del T..

3.1 .= Il motivo di ricorso è infondato.

La sentenza impugnata ha disposto una parziale compensazione tra le parti delle spese dei due gradi di giudizio in considerazione di una prevalente soccombenza dell’attuale ricorrente. La compensazione, parziale o totale, delle spese processuali per giusti motivi ( art. 92 c.p.c., comma 2) rientra nel potere discrezionale del giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto quando sia fondata su motivi erronei o illogici, ipotesi che non sussiste nel caso di specie, perchè la Corte perugina ha tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio di primo e di secondo grado e, nel riguardare la posizione dell’attuale ricorrente, ha considerato che solo nel giudizio di secondo grado, lo stesso, era risultato parzialmente vittorioso.

B.= Ricorso incidentale.

4.= Con l’unico motivo del ricorso incidentale, la Frigor System lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione all’art. 116 c.p.c., nonchè mancato e, comunque, errato esame e valutazione delle prove documentali e testimoniali ed illogica e travisante motivazione su punto decisivo della controversia. Avrebbe errato la Corte di Appello di Perugia, secondo il ricorrente (nel ricorso incidentale) per aver riconosciuto al T. il diritto di decurtare dal residuo corrispettivo dovuto alla Frigor System la somma pari ad Euro 3.098,74 corrispondente al valore di un banco ad angolo, dato in permuta, perchè avrebbe omesso di esaminare e valutare oltre le dichiarazioni fatte da To. in sede di interrogatorio, anche le deposizioni resa da testi indotti dalla Frigor System e la documentazione versati in atti. In particolare – specifica la ricorrente- la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto che l’importo fatturato a saldo e di cui alla fattura (OMISSIS) (posta a fondamento della richiesta monitoria) era inferiore a quello pattuito ed accettato nel preventivo del 17 dicembre 1993 e al successivo contratto del 4 gennaio 1994 e ciò ad ulteriore dimostrazione che essendo la necessità di una modifica del banco ad angolo sopravvenuta solo durante l’esecuzione dei lavori il valore di quello dato in premuta era stato e non poteva essere altrimenti successivamente detratto da quanto ancora dovuto a saldo dal T..

4.1.= Il motivo di ricorso è infondato e non può essere accolto perchè tale censura si risolve essenzialmente nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove acquisite in giudizio, inibito al Giudice di legittimità.

La Corte di appello di Perugia, laddove afferma che "(…) se fosse stata indicata, nel preventivo soltanto la maggiorazione per la differenza fra il nuovo ed il vecchio (bancone) non si troverebbero indicati nel preventivo almeno in quella quantità, gli altri banconi ed arredi", mostra di avere sufficientemente esaminato e valutato i documenti cui si riferisce la stessa società Frigo System.

Considerato poi che la valutazione, in ordine ai dati probatori, della Corte parigina, nonostante la sua sinteticità, è priva di vizi logici, essa non è censurabile in cassazione.

In definitiva, riuniti i ricorsi entrambi vanno rigettati. La reciproca soccombenza da ragione di disporre la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riuniti i ricorsi li rigetta entrambi, compensa le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.