T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 01-08-2011, n. 2052 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente lamenta l’illegittimità – per violazione delle norme in materia di procedimento amministrativo e della l. n. 102/2009 – dell’inerzia serbata dall’amministrazione sull’istanza presentata, ai sensi dell’art. 1 ter, d.l. n. 78/2009, conv. in l. n. 102/2009, dal sig. P.F., (MI3301228219), nonostante atto di diffida notificato in data 23.3.2011.

Il ricorso è fondato.

Il procedimento di emersione avviato dal sig. P.F. non risulta, difatti, essere stato riscontrato – in violazione dell’art. 2, l. n. 241/1990 – nonostante sia abbondantemente trascorso il termine di conclusione del procedimento.

Deve essere, quindi, affermato l’obbligo, per l’amministrazione, di concludere con un provvedimento espresso e motivato il procedimento instaurato a seguito della presentazione dell’istanza in questione.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’amministrazione di provvedere – entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza – sull’istanza MI3301228219, presentata dal sig. P.F..

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-12-2011, n. 29254 Conciliazione in sede sindacale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La s.p.a. Poste Italiane ha proposto ricorso con quattro motivi avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno depositata il 12-1-2007 che. in riforma della sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale della stessa città n. 4631/2005, ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato con D.R. G. per il periodo 26-6-1999/31-8-1999. per "esigenze eccezionali.." ex art. 8 ccnl 1994 come integrato dall’acc. 25-9-97 e succ., con conseguente sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato e con condanna della società al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data di notifica del ricorso di primo grado, oltre accessori.

Il D.R. ha resistito con controricorso.

In ultimo la società ha depositato copia di verbale di conciliazione in sede sindacale concluso tra le parti in data 29-1-2009.

Infine il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.

Ciò posto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13-7-2009 n. 16341).

Infine, in considerazione dell’accordo complessivo intervenuto, le spese del presente giudizio di cassazione vanno compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 07-10-2011, n. 7822 Costruzioni abusive

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato alla Amministrazione comunale di Zagarolo in data 14 luglio 2006 e depositato il 2 agosto successivo, il ricorrente espone di essere proprietario di un terreno di mq. 1.600 in località agricola di Colle Mozzo in Zagarolo e di avervi realizzato un manufatto abusivo onde destinarlo a prima abitazione della propria famiglia. In data 22 ottobre 2005 il manufatto fu sottoposto a sequestro giudiziario, convalidato il successivo 26 ottobre dalla Procura della Repubblica di Tivoli, se non che il Comune di Tivoli in data 9 novembre 2005 dapprima ha ingiunto la demolizione delle opere ed infine in data 9 maggio 2006 ha emesso il provvedimento di acquisizione al patrimonio ora impugnato.

Avverso tale provvedimento il ricorrente deduce:

1. Violazione di legge, eccesso di potere per sviamento, errore sui presupposti, omessa considerazione dei provvedimenti giudiziari impeditivi.

2. Violazione dell’art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; eccesso di potere per difetto dei presupposti, irrazionalità, difetto di motivazione incompetenza.

3. Violazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 24; eccesso di potere sotto il profilo della inadeguatezza e del difetto di istruttoria.

Conclude con istanza cautelare e per l’accoglimento del ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 27 novembre 2008 sono stati disposti incombenti istruttori.

In esecuzione dell’istruttoria il ricorrente ha prodotto la sentenza n. 411/07 del 13 novembre 2007 con la quale il Tribunale di Tivoli lo ha condannato per il reato ex art. 44 comma 1 lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001, ordinando contestualmente il dissequestro del manufatto a fini di demolizione ed ha prodotto altresì l’atto di appello avverso la detta sentenza depositato in data 22 febbraio 2008.

Anche l’Amministrazione comunale ha depositato una relazione sull’argomento, sicché alla successiva udienza camerale del 22 gennaio 2009 l’istanza cautelare è stata accolta, il tutto in assenza di formale costituzione della prima.

Il ricorso, infine, è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 19 luglio 2011.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

Con esso l’interessato impugna la dichiarazione con la quale il Comune di Zagarolo acquisisce al patrimonio comunale un ""Manufatto in blocchetti di tufo e c.a. di mt. 1,00×15,00 circa, a piano seminterrato e terra, con copertura a tetto a più falde completa del getto cementizio", nonché l’ulteriore area di sedime di mq. 1.503,00 circa" specificando che l’atto costituisce titolo per l’immissione nel possesso delle opere abusive al patrimonio comunale e la trascrizione gratuita nei registri immobiliari ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, successivamente all’avvenuta notifica all’interessato.

2.1. Va analizzata per prima la seconda censura proposta e con la quale l’interessato solleva l’incompetenza del funzionario che ha adottato la dichiarazione di acquisizione dell’area su cui giace il manufatto e dell’area di sedime, laddove tale provvedimento spetterebbe al Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 31, comma 5 del d.P.R. n. 380 del 2001.

La censura è destituita di fondamento.

Il potere consiliare di dichiarare la prevalenza degli interessi pubblici a non demolire l’opera di cui all’art. 31, comma 5 del d.P.R. n. 380 è da considerarsi applicabile solo per i ristretti casi da esso previsti e non intacca quello che il primo periodo dello stesso quinto comma attribuisce al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale. Questi ultimi, in particolare, hanno la competenza ad adottare in via del tutto doverosa la demolizione e la conseguente acquisizione, in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione, ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, quando si sia in presenza di abusi edilizi, come nel caso in esame.

Ma anche l’altro aspetto della doglianza, secondo cui il provvedimento non conterrebbe una sia pur minima motivazione che giustifichi la necessità e/o l’opportunità di acquisire un’area così estesa, non pare condivisibile.

Al riguardo è da rilevare che nessuna illegittimità nell’operato del Comune può essere ritenuta, poiché il manufatto da acquisire risulta di m. 10,00 x 15,00 sicchè l’acquisizione di un’area di sedime di mq. 1.500,00 circa pare rispettare precisamente quanto stabilito dall’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, il cui ultimo periodo del comma 3 reca che "L’area acquisita non può essere comunque superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita", come precisamente calcolato nel caso in esame.

2.2. Con la prima censura l’interessato sostiene che il Comune di Zagarolo ha omesso di considerare che a causa del disposto sequestro del 22 ottobre 2005, al successivo 7 novembre 2005, data dell’ingiunzione a demolire, nessuna rimozione del manufatto era possibile e neppure a seguito della convalida dello stesso disposta in data 25 ottobre. A fronte del factum principis rappresentato dalla convalida giudiziaria del sequestro e dalla pendenza del processo penale il Comune avrebbe dovuto arrestarsi, pure nella considerazione della conservazione del corpo del reato in vista del dibattimento.

Per contro, del tutto corretta appare la ricostruzione operata dal Comune in ordine alla procedura sanzionatoria seguita, che, allo scadere del termine di novanta giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione e demolizione n. 319/2005 del 7 novembre 2005, ha comportato dapprima l’accertamento dell’inottemperanza effettuato dalla Polizia Municipale, come risulta dal verbale in data 25 febbraio 2006 (premesse del provvedimento impugnato) e successivamente la dichiarazione di acquisizione al patrimonio ora gravata, in pedissequa applicazione dell’articolo 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, che, appunto, stabilisce tale sequenza procedurale.

La circostanza che sulla vicenda pendesse all’epoca della ingiunzione a demolire il sequestro penale dell’immobile, non produce alcuna ricaduta sulla legittimità del provvedimento di acquisizione al patrimonio, poiché se il ricorrente fosse stato convinto della legittimità della costruzione nulla impediva che egli presentasse istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 o di condono, se nei termini, come pure rilevato nella sentenza n. 411/07 dal Tribunale di Tivoli; oppure che persuasosi della illegittimità di quanto realizzato, una volta convenuto in giudizio, chiedesse il dissequestro per operare la demolizione del manufatto e non perdere così anche l’area di sedime dove esso è ubicato.

Ma nulla di tutto ciò è dato ricavare dagli atti prodotti, per come pure osservato dall’Amministrazione comunale nella relazione istruttoria.

Occorre inoltre osservare che, poiché il sequestro è stato convalidato dall’Autorità giudiziaria in data 25 ottobre 2005 prima dell’ordinanza di demolizione del 7 novembre 2005, neppure quest’ultima poteva essere considerata illegittima, dal momento che in base alla giurisprudenza sull’argomento "L’ingiunzione di demolizione di manufatto abusivo è legittima anche se emessa in pendenza di sequestro penale dello stesso, atteso che è onere del responsabile chiedere all’Autorità giudiziaria il dissequestro dell’immobile onde ottemperare all’ordine dell’Amministrazione." (TAR Campania, sezione I, 6 aprile 2011, n. 1963), mentre, come sopra accennato, non risulta che il ricorrente abbia presentato una tale richiesta.

Ed in ogni caso, seppure l’interessato riteneva che tale profilo di illegittimità inficiasse la detta ingiunzione a demolire avrebbe dovuto impugnarla nei termini, mentre ora non può pretendere di estendere tale censura ad un atto consequenziale del precedente, senza avere impugnato il presupposto.

La censura, peraltro e conclusivamente, appare superata dalla circostanza, pure riportata in fatto, che il procedimento penale si è concluso in primo grado con la condanna del ricorrente e con il dissequestro del manufatto a fini di demolizione con la citata sentenza del Tribunale di Tivoli, alla quale egli ha interposto appello in data 26 febbraio 2008, senza tuttavia procedere ad alcuna istanza di sanatoria, neppure ai giorni nostri.

2.3 Con la terza censura il ricorrente lamenta di non avere ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento, senza della quale non ha potuto rappresentare correttamente la sua posizione all’Amministrazione comunale, con conseguente ridondanza in termini di difetto di istruttoria della ridetta carenza, posto che egli avrebbe potuto rappresentare che sulla vicenda pendeva, all’epoca in cui è stato adottato il provvedimento in esame, il ricorso in primo grado dinanzi al giudice ordinario con il conseguente disposto sequestro del bene, che gli impediva la demolizione.

Richiamato quanto sopra contestato in ordine alle circostanze che il ricorrente né ha chiesto il dissequestro del bene, né ha presentato alcuna domanda di sanatoria, va rilevato che i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia sono di natura vincolata, sicchè in ordine ad essi nessun utile apporto da parte degli interessati appare predicabile e, quand’anche questa sia omessa, tale omissione non ridonda in una causa di illegittimità del provvedimento. (TAR Lazio, sezione I quater, 10 dicembre 2010, n. 36046).

Nel caso in esame peraltro appare ampiamente praticabile la tesi per cui il ricorrente ha aliunde conosciuto l’avvio di un procedimento sanzionatorio nei suoi confronti, atteso che nello stesso provvedimento di demolizione n. 319 del 7 novembre 2005 era inserita la conseguenza della sua mancata ottemperanza alla demolizione e cioè l’acquisizione gratuita e la trascrizione nei Registri immobiliari delle opere abusive, sicchè non può proprio predicarsi l’illegittimità dell’atto gravato sotto il dedotto profilo.

3. Per le superiori considerazioni il provvedimento impugnato va trovato scevro dalle dedotte censure e di conseguenza il ricorso va respinto.

4. Non vi è luogo a provvedere in assenza di costituzione dell’Amministrazione comunale di Zagarolo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 02-11-2011, n. 8343

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Reputandolo illegittimo sotto più profili, i cittadini marocchini C.L. e A.Y. hanno impugnato – con contestuale richiesta di tutela cautelare – il provvedimento con cui il Consolato Generale d’Italia a Casablanca (il 22.4.2011) ne ha rigettate le istanze volte ad ottenere la concessione del visto d’ingresso per turismo.

Stante la manifesta pretestuosità delle argomentazioni attoree, nella Camera di Consiglio del 28.9.2011 (data in cui il relativo ricorso è stato sottoposto, ai fini della delibazione della suindicata istanza incidentale, al prescritto vaglio collegiale), si ritiene – preavvisatene le parti – di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.

L’accurata istruttoria svolta in via amministrativa ha, infatti, consentito di accertare la presenza – nella fattispecie – di uno tra i più classici "rischi immigratori": da valutarsi (com’è avvenuto nella particolare circostanza) sulla base della stabilità della situazione socioeconomica dei richiedenti. (Dipendente, a sua volta, da una serie di fattori: il più importante tra i quali è, certamente, il livello del reddito).

Si osserva, in proposito

che gli interessati hanno prodotto una documentazione dalla quale risulta una situazione conomica e reddituale obiettivamente assai modesta;

che, in particolare, il signor C.L. risulta esser percettore di una pensione pari a circa 200 euro mensili;

che la signora A.Y., non fruendo di alcun reddito, è a totale carico del coniuge;

che (com’era agevole prevedere) il conto corrente di questi presentava, al 31.12.2010, un "saldo attivo" a dir poco irrisorio;

che, alla domanda "de qua" non risulta allegata alcuna certificazione sanitaria atta a dimostrare la grave situazione in cui verserebbe la figlia degli istanti. (Della quale non è, neppure, stata depositata copia del permesso di soggiorno "per residenza elettiva").

In presenza di simili circostanze (il cui "merito", pena la violazione del fondamentale principio organizzativo della "tripartizione dei "Poteri", non può certo esser sindacato in sede giurisdizionale), legittimamente l’Amministrazione degli Esteri ha assunto (ai sensi dell’art.32.1. lett. b del Regolamento CE n.810/2009: che ha istituito un "codice comunitario" dei visti) una determinazione quale quella in esame. (Avente natura sostanzialmente vincolata: e non annullabile, in quanto tale, in presenza di vizi meramente formali).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna i proponenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 1500 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

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