Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-06-2011) 19-10-2011, n. 37886

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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza dell’11 gennaio 2011, ha confermato l’ ordinanza del 7 dicembre 2010 del GIP del medesimo Tribunale con la quale veniva disposta la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di T. V., indagato per i delitti di estorsione e di rapina con l’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando:

a) una violazione di legge e una carenza di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per gli ascritti reati;

b) una violazione di legge e una carenza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7.

Motivi della decisione

1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

2. Il primo motivo ha attinenza alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento al capo M1 dell’imputazione (estorsione aggravata in danno di V.V. e V.S.).

Questa Corte, conformemente a quanto già affermato dal Tribunale del riesame, ritiene però che il quadro indiziario sia stato logicamente evidenziato, soprattutto sulla base delle dichiarazioni rese dalle stesse parti lese, da quelle dei collaboranti B.C. e Bo.Nu. e dai riconoscimenti fotografici.

A ciò si aggiunga come il Giudice di merito abbia vieppiù correttamente qualificato i fatti ascritti (v. pagine 24 e 25 della motivazione), secondo la contestazione di cui al capo d’imputazione per cui non è più ammissibile in questa sede di legittimità rileggere l’attività d’indagine allorquando non siano state evidenziate illegittime alterazioni delle norme sostanziali o processuali ovvero una motivazione manifestamente illogica che nella specie non è dato ravvisare (v. giurisprudenza pacifica a partire da Cass. Sez. Un. 24 dicembre 1999 n. 24).

3. Quanto al secondo motivo del ricorso, relativo alla sussistenza dell’aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 (prevista per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416 bis c.p., relativo all’associazione per delinquere di tipo mafioso) si osserva come sia ius receptum che non sia necessario che l’agente appartenga a. predetto sodalizio occorrendo, tuttavia, accertare in concreto che l’attività criminosa sia stata posta in essere con modalità di tipo "mafioso" (v. Cass. Sez. 1, 18 ottobre 2007 n. 43663).

Il che è quanto in concreto correttamente affermato nell’impugnata ordinanza nella quale si da conto della realizzazione dei fatti criminosi ascritti proprio traendo vantaggio dall’appartenenza al clan camorristico locale e con le modalità tipiche di tale criminosa consorteria.

4. Il ricorso va, in definitiva, rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Deve farsi, inoltre, luogo alle comunicazioni di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per le comunicazioni ex art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-05-2012, n. 7341 Tassa rimozione rifiuti solidi

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Svolgimento del processo

1. La G. Meschi & C. s.p.a. propone ricorso per cassazione, basato su quattro motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana indicata in epigrafe, con la quale, in parziale accoglimento dell’appello della contribuente, è stata affermata l’illegittimità degli avvisi di accertamento ad essa notificati a titolo di Tariffa di igiene ambientale (TIA) per gli anni dal 2001 al 2004 (e relativi a due capannoni industriali), limitatamente all’assoggettamento degli importi dovuti all’IVA. Il giudice a quo, in particolare, ha ritenuto, per quanto qui rileva, che: a) il regolamento comunale in materia di TIA applicato nella fattispecie è stato successivamente revocato e non annullato, per cui gli atti impugnati emessi in vigenza del detto regolamento sono validi, avendo la revoca effetto ex nunc; b) la censura di illegittimità della delibera della Giunta comunale di approvazione della tariffa è inammissibile perchè proposta solo in grado di appello e comunque infondata; c) gli accertamenti sono legittimi, in quanto la società ha consentito l’accesso ai rilevatori, i quali, all’esito, hanno rilasciato la scheda di rilevazione compilata, sicchè la contribuente poteva effettuare le proprie contestazioni;

d) gli avvisi impugnati sono legittimi, sia in ordine alla applicazione della quota fissa e di quella variabile della tariffa, sia per quanto riguarda l’assoggettamento a tassazione dei magazzini e delle aree di deposito; inoltre, esiste in atti una sola perizia giurata, relativa allo stabilimento sito in località (OMISSIS), la quale non ha pregio nella parte in cui viene rilevata una superficie di mq. 2329 senza alcuna suddivisione dell’uso al quale è adibita, ma rilevata solo come pertinenza ed accessoria al servizio principale; d) infine, va escluso l’assoggettamento della TIA, avente natura tributaria, all’IVA. 2. La ASCIT – Servizi Ambientali s.p.a. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale basato su un motivo.

Il Comune di Capannori non si è costituito.

3. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, è denunciata la "insufficiente motivazione con riferimento alla controversa e decisiva questione della carenza di valido presupposto normativo degli avvisi impugnati", avendo il giudice d’appello affermato l’efficacia ex nunc, anzichè ex tunc, del provvedimento di revoca dei precedenti regolamenti, emanato nel 2005 dal Comune di Capannori.

Il motivo è inammissibile, poichè denuncia quale vizio di motivazione quella che, in ipotesi, sarebbe una violazione di legge, in quanto attinente a questione di diritto: il vizio di motivazione, denunciabile come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, può, infatti, concernere esclusivamente l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l’interpretazione e l’applicazione delle norme giuridiche, giacchè – ove il giudice del merito abbia correttamente deciso le questioni di diritto sottoposte al suo esame, sia pure senza fornire alcuna motivazione o fornendo una motivazione inadeguata, illogica o contraddittoria – la Corte di cassazione, nell’esercizio del potere correttivo attribuitole dall’art. 384 c.p.c., u.c., deve limitarsi a sostituire, integrare o emendare la motivazione della sentenza impugnata (Cass., Sez. un., n. 28054 del 2008).

2. Con il secondo motivo, si denuncia la violazione dell’art. 33 del regolamento comunale in materia di TIA, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice a quo ha ritenuto legittime le rilevazioni effettuate dalla società incaricata dalla Ascit, nonostante che la contribuente non avesse ricevuto alcun preventivo avviso del sopralluogo, con violazione del principio del contraddittorio.

Il motivo è infondato, dovendosi ribadire, in assenza di valide deduzioni in contrario, il principio in virtù del quale, ai fini dell’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Comune ha, in una prima fase del procedimento di accertamento, il potere di controllare i dati contenuti nelle denunce degli interessati o acquisiti d’ufficio, mediante rilevazione diretta della misura e della destinazione delle superfici imponibili, da svolgersi in collaborazione con l’interessato e con il suo consenso, espresso o tacito: in tale prima fase, destinata al consolidamento dei dati contenuti nella denuncia presentata o acquisiti d’ufficio, la mancanza della preventiva e specifica autorizzazione del Sindaco ad effettuare il sopralluogo per la rilevazione delle superfici tassabili e la mancanza di preavviso al contribuente, non determinano la nullità dell’accertamento (Cass. nn. 13230 e 15713 del 2009, 4568 del 2010).

3. Il terzo motivo, con il quale si lamenta che il giudice a quo avrebbe omesso di esaminare i motivi di illegittimità del regolamento comunale del 2005 prospettati dinanzi al TAR della Toscana, i quali, ove ritenuti fondati, avrebbero dovuto condurre alla disapplicazione del regolamento stesso, si palesa inammissibile perchè non contiene la riproduzione testuale delle censure proposte dinanzi al giudice del gravame, così non consentendo a questa Corte di valutare la decisività e fondatezza della doglianza.

4. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, commi 3 e 4: lamenta, in sintesi, che il giudice a quo non ha considerato che la TIA non è dovuta dai soggetti che producono rifiuti speciali non assimilabili (e "la circostanza che la Meschi produce rifiuti speciali è ben nota ad Ascit"), non ha preso visione della perizia giurata relativa allo stabilimento di via dei Paracadutisti, non ha ritenuto che le aree produttive e le aree accessorie al ciclo produttivo non sono imponibili, ovvero lo sono solo per la quota fissa, mentre le aree esterne non sono imponibili in quanto superfici pertinenziali.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

E’ (in gran parte) inammissibile perchè, nel suo complesso, tende ad una nuova valutazione di accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito con adeguata, e non contestata, motivazione: in particolare, fa riferimento a circostanze (produzione di rifiuti speciali non assimilabili) non risultanti dalla sentenza impugnata, senza che sia dimostrato, in ossequio al principio di autosufficienza, che esse siano state sottoposte al vaglio del giudice di merito; addebita a quest’ultimo l’omesso esame di una perizia di parte senza contestare adeguatamente l’affermazione che tale perizia non risulta depositata in giudizio; non censura la specifica ratio decidendi secondo cui la perizia depositata è stata disattesa in quanto priva di specifica indicazione dell’uso al quale è adibita l’area esterna.

E’ per il resto, e comunque, infondato, dovendosi ribadire che: a) l’art. 49, comma 3, del cit. D.Lgs. riferisce in modo inequivoco, ai fini della esclusione dalla presunzione di tassabilità, la "accessorietà" e "pertinenzialità" alle sole "aree scoperte"; b) secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, i magazzini destinati al ricovero dei beni strumentali o delle scorte da impiegare nella produzione o nello scambio concorrono all’esercizio dell’impresa e vanno conseguentemente riguardati come aree operative idonee a produrre rifiuti, al pari degli stabilimenti o dei locali destinati alla vendita (Cass. nn. 2814 del 2005, 19720 del 2010, 3543 del 2012); c) in generale, infine, spetta al contribuente l’onere della prova della esistenza delle condizioni per le quali determinate superfici sono sottratte alla tassazione o avrebbero diritto ad una riduzione dell’imposizione (da ult., Cass, n. 627 del 2012).

5. L’unico motivo del ricorso incidentale attiene alla questione della assoggettabilità della TIA all’IVA, risolta in senso negativo dal giudice di merito.

Il motivo è infondato.

La natura tributaria della TIA ("tariffa di igiene ambientale") disciplinata dall’art. 49, cit. D.Lgs. (cd. TIA 1, per distinguerla dalla "tariffa integrata ambientale" di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238: cd. TIA 2), che qui interessa, deve ritenersi ormai indiscussa.

La Corte costituzionale, infatti, con la sentenza n. 238 del 2009 (v. anche ordinanza n. 64 del 2010), ha affermato che "significativo elemento di analogia tra la TIA e la TARSU è costituito dal fatto che ambedue i prelievi sono estranei all’ambito di applicazione dell’IVA. Infatti, la rilevata inesistenza di un nesso diretto tra il servizio e l’entità del prelievo (…) porta ad escludere la sussistenza del rapporto sinallagmatico posto alla base dell’assoggettamento ad IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 3 e 4 e caratterizzato dal pagamento di un corrispettivo per la prestazione di servizi". La natura tributaria della TIA è stata poi confermata da questa Corte a Sezioni unite (ord. n. 14903 del 2010 e sent. n. 25929 del 2011).

Ne consegue che gli importi pretesi a titolo di tariffa di igiene ambientale non sono soggetti ad IVA (cfr., tra le altre recentissime, Cass. nn. 3294 e 3542 del 2012).

6. In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere rigettati.

Sussistono giusti motivi, in considerazione della reciproca soccombenza e della parziale novità delle questioni, per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 07-06-2012, n. 9243

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 1410 del 21 luglio 2004, rigettava, con compensazione delle spese di causa, le domande di T.M. nei confronti del Comune di Castelpoto (BN), di accertamento del suo diritto nei confronti del convenuto al contributo di ricostruzione ai sensi della L. n. 219 del 1981, di un suo fabbricato già reso inagibile dal terremoto del 1962 e danneggiato anche da quello del 1981, condannando l’ente locale al pagamento dello stesso e al risarcimento del danno per la sua mancata erogazione. L’attore era stato assegnatario di un lotto del piano di zona per la ricostruzione con altri due soggetti, area sulla quale era stata autorizzata la ricostruzione fuori sito di un fabbricato condominiale, con anticipazione a carico dei proprietari delle spese necessarie e con la previsione di un contributo ai sensi della L. n. 219 del 1981, con la domanda di cui sopra aveva proposto le domande di accertamento sul presupposto di avere ultimato la ricostruzione.

In ordine alla domanda, il tribunale, rilevato che il T. non era residente nell’immobile danneggiato nè rientrava nella categoria dei soggetti sistemati in alloggi precari o provvisori riteneva che lo stesso non poteva inquadrarsi, nella graduatoria degli aventi diritto dell’apposito elenco contrassegnato con la lettera A, di coloro che erano in tale posizione, ma in quella b2 dei danneggiati non residenti negli immobili danneggiati, per cui non aveva diritto al contributo.

La motivazione del mancato riconoscimento del diritto non era imputabile a colpe del comune, secondo l’adito tribunale e quindi doveva rigettarsi anche l’azione risarcitoria. L’appello del T. contro tale sentenza è stato rigettato dalla Corte d’appello di Napoli con condanna dell’appellante alle spese di causa.

La Corte d’appello, confermata la motivazione del primo giudice, ha poi rilevato che l’appellante, nella graduatoria b2, era stato trasferito dal n. 15 al n. 44 degli aventi titolo per l’eventuale contributo, per avere falsamente attestato di non essere proprietario di altra abitazione; anche per la Corte d’appello di Napoli, la limitatezza degli stanziamenti da distribuire ai beneficiari con i rigidi criteri prefissati dalla legge escludeva che potesse affermarsi la esistenza del diritto dell’appellante al contributo, ai sensi del D.Lgs. n. 76 del 1990, artt. 10, 11 e 13 mentre doveva dichiararsi inammissibile la domanda subordinata della concessione del minor contributo del 25%, perchè nuova rispetto a quella originaria, come del resto ritenuto anche in primo grado, con implicito rigetto delle domande risarcitorie del T.. Per la cassazione della sentenza della Corte d’ appello di Napoli del 18 gennaio 2008, il T. propone ricorso notificato il 4 marzo 2009 di sei motivi e illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., cui non resiste il Comune di Castelpoto.

Motivi della decisione

1.1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione delle L. 5 ottobre 1962, n. 1431 e L. 14 maggio 1981, n. 219, del D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76, artt. 10, 18, 19 e 34 etc. (T.U. sulla ricostruzione), della L. 23 gennaio 1992, n. 32 e successive modificazioni, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La richiesta di accertamento del diritto al contributo del T. era distinta da quella di condanna al pagamento, mentre la Corte territoriale ha ritenuto l’esistenza della disponibilità finanziaria elemento costitutivo del diritto al contributo per l’istante.

L’assegnazione del suolo in sito diverso, il decreto autorizzativo della ricostruzione, con riserva di concessione del contributo e l’acquisizione del fondo relitto all’istante sono atti che presuppongono il diritto al contributo; questo ai sensi dell’art. 19 del cit. T.U., viene indicato dal sindaco con riserva "ad avvenuta integrazione dei fondi", di disporre "la formale determinazione e assegnazione dello stesso".

La L. n. 32 del 1992 ha disposto le graduatorie dei soggetti che abbiano fatto domanda dei contributi superando l’ordine meramente cronologico delle domande di cui alla L. n. 219 del 1981 e sancendo la priorità del contributo in favore dei proprietari dei fabbricati da sgomberare. Qualora peraltro il ritardo dell’esame della domanda di contributo, che sarebbe stata accolta per l’ordine cronologico, fosse dipeso da colpa dell’amministrazione, questa si è ritenuto dovesse rispondere del risarcimento dei danni. L’inserimento del T. nelle graduatorie originarie dei richiedenti era sufficiente ad affermare il diritto dello stesso al contributo.

Quesito: Dica la Corte se la disponibilità finanziaria di cui all’art. 19, comma 7, cit. T.U. sia elemento costitutivo e necessario per il perfezionamento e la nascita del diritto al contributo, di cui all’art. 10 dello stesso T.U. ovvero mera condizione di esigibilità di tale diritto, già sorto in capo al privato in base a quanto richiesto dal citato art. 10, comma 1.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione delle medesime norme indicate nel primo motivo e dell’art. 2043 c.c..

Il Tribunale e la Corte di merito non hanno riconosciuto il diritto del T. al contributo, in mancanza di un ordine di sgombero per il fabbricato del richiedente impossibile perchè l’immobile era inagibile dal 1962; ad avviso del ricorrente, l’assegnazione del suolo in altro sito e l’autorizzazione a ricostruire, integravano i presupposti del riconoscimento del diritto al contributo.

Solo dal ritardo con cui il comune aveva provveduto a riconoscere i diritti del T., era derivata la mancata assegnazione del contributo, per cui l’ente locale era tenuto al risarcimento del danno.

Quesito: Dica la Corte se, emesso il provvedimento ex art. 19, comma 7, del cit. T.U., il diritto al contributo debba ritenersi perfezionato in base al regime a quella data vigente per cui, ricostituita la disponibilità finanziaria, il contributo deve essere erogato, secondo la normativa e non secondo la sopravvenuta graduatoria sulla base della L. n. 219 del 1981 e non della sopravvenuta L. n. 32 del 1992.

1.3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c., comma 5 (testo ante D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella L. n. 80 del 2005, modificato con la L. 28 dicembre 2005, n. 263) in riferimento all’art. 10, comma 8, cit. e in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

L’attore aveva chiesto con l’accertamento del diritto anche la condanna del comune al pagamento e alla quantificazione del dovuto;

con le conclusioni all’udienza del 27.2.2004, il T. domandava poi, che sul presupposto che la ricostruzione era avvenuta in condominio con altri terremotati, gli fosse riconosciuto almeno il contributo del 25%, di cui alla L. n. 76 del 1990, art. 10, comma 3.

Tale domanda in quanto precisava il contenuto della originaria richiesta, limitandone la portata, non poteva considerarsi "nuova" e dichiararsi inammissibile.

Quesito: Dica la Corte se ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 5 l’avere l’attore con le conclusioni specificato la domanda indeterminata, esplicitando le ipotesi di possibile quantificazione del contributo ex art. 10, cit. T.U., avendone enunciato sin dall’inizio i presupposti in fatto e in diritto, con ciò disarticolando la originaria domanda in una principale per l’intero contributo e una subordinata riduttiva art. 10, ex comma 8, cit.

T.U., quest’ultima costituisca o meno domanda nuova, come tale inammissibile.

1.4. In quarto luogo è denunciata la violazione della L. 4 novembre 1963, n. 1465, art. 8 della L.R. Campania n. 20 del 2003, del D.Lgs. n. 76 del 1990, artt. 10 e 34 e successive modificazioni e integrazioni, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

L’avere ricostruito in luogo diverso da quello ove era il fabbricato danneggiato come la legge consentiva, realizzando la costruzione in un condominio nel quale era anche la unità abitativa sostitutiva di quella danneggiata, comportava il riconoscimento del contributo del 25% degli esborsi di cui al D.Lgs. n. 76 del 1990, art. 10, comma 3 dovuto anche per le costruzioni in condominio solo successive al terremoto e quindi erroneamente nel merito si è affermato che la domanda di tale importo era oltre i limiti della legge. Quesito: Dica la Corte se, per l’applicazione dal D.Lgs. n. 76 del 1990, art. 10, comma 3 in tema di ricostruzione delle parti comuni e per quanto sancito nella L.R. n. 20 del 2003, art. 7 sia necessaria la preesistenza di un condominio all’evento sismico o sia sufficiente la ricostruzione successiva in condominio per disposizione della P.A..

1.5. Si denuncia, al quinto motivo di ricorso, la omessa o insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., 1 comma, n. 5, in ordine al fatto controverso e decisivo per il giudizio, del mancato accoglimento della domanda di contributo del 25% per la parte condominiale dell’edificio ricostruito.

Tale domanda è stata erroneamente ritenuta nuova e comunque infondata perchè non relativa alla ricostruzione di un fabbricato già condominiale prima del terremoto.

Ad avviso dell’appellante, la domanda del contributo intero comprendeva anche quella del 25% di tale somma come dedotto sin dal primo grado, ma di tale fatto la Corte di merito non ha tenuto alcun conto, neppure considerando la possibile interpretazione della norma proposta dal T..

Sintesi finale: Non emerge il motivo per il quale il contributo di cui al D.Lgs. n. 76 del 1990, art. 10, comma 8 fosse inapplicabile ai condomini costituiti dopo l’evento sismico e sorti quindi in sede di ricostruzione.

1.6. La Corte d’appello ha respinto la domanda del contributo del 25% del costo dell’intervento, ritenendola inammissibile e comunque "come rilevato dal primo giudice, sfornita di prova sui requisiti di legge", senza specificare i fatti su cui è fondato il rigetto del gravame.

Sintesi finale: La Corte ha rigettato l’appello sul punto indicato senza fornire adeguata motivazione del mancato accoglimento del gravame.

2.1. Il primo motivo di ricorso è infondato per la parte in cui non è inammissibile.

Risulta infatti evidente che la unità immobiliare della cui ricostruzione si tratta, essendo già stata resa inagibile dal terremoto del 1962, incontestatamente non era tra "quelle destinate ad uso di abitazione" distrutte o da demolire per effetto del terremoto del 1980-1981, per cui in base al D.Lgs. n. 76 del 1981, art. 10, comma 1 il contributo in conto capitale previsto dalla norma in misura pari alla spesa necessaria per la ricostruzione non spettava al T.. Il motivo di ricorso non è poi autosufficiente nel richiamare l’esistenza del decreto sindacale di "indicazione" del contributo, in mancanza di disponibilità finanziarie di cui al D.L. 28 febbraio 1984, n. 19, art. 3, comma 5, convertito in L. 18 aprile 1984, n. 89, ripreso dall’art. 19, comma 7, cit. T.U., che questa Corte ritiene valere come riconoscimento del diritto che il T. voleva fosse accertato (S.U. 12 marzo 2012 n. 3849, Cass. 30 settembre 2010 n. 20506).

In mancanza di un atto concessorio del contributo (Cass. 27 dicembre 2010 n. 26129) ovvero di una maggiore specificità del riferimento a un ipotetico decreto di indicazione del contributo, che in sostanza si deduce possa essere surrogato dalla serie di atti e attività per le quali il T. aveva realizzato una nuova unità abitativa in condominio, in sito diverso da quello ove era il suo fabbricato in precedenza e forse fino al 1962, non vi sono elementi per ritenere sussistente il diritto al contributo, dovendosi dare risposta negativa alla pretesa esistenza dei presupposti di legge per il suo riconoscimento e mancando in ricorso elementi da cui desumere la esistenza di un decreto di indicazione del contributo, da parte del sindaco.

2.2. Come già detto gli elementi che, ad avviso del ricorrente integrerebbero il riconoscimento del suo diritto al contributo, non surrogano la inesistenza di una unità abitativa del ricorrente distrutta e resa inagibile dal terremoto del 1980-1981, avendo egli optato per la applicazione della disciplina normativa dei benefici previsti in conseguenza di tale ultima calamità naturale. Nel quesito si fa riferimento al provvedimento sindacale di cui all’art. 19, comma 7 del cit. T.U., di cui non vi è cenno negli atti riprodotti del processo nè in sentenza, per cui il secondo motivo di ricorso deve ritenersi non autosufficiente e inammissibile.

2.3. Il terzo e quarto motivo di ricorso possono trattarsi insieme, in quanto attinenti alla domanda di contributo del 25% del costo di intervento previsto dall’art. 10, comma 3, cit. D.Lgs., "limitatamente alle quote non riferibili alle unità abitative ammesse a contributo" per l’intero costo della ricostruzione.

Il dato normativo sopra riprodotto distingue chiaramente il contributo di cui allo stesso art. 10, commi 1 e 2 che copre anche le quote per la costruzione delle parti comuni di un edificio con più unità immobiliari, da quello per lo stesso scopo riconosciuto autonomamente con domanda specifica a tale fine proposta.

Correttamente pertanto è stata ritenuta nuova la domanda del T. di tale contributo del 25% del costo dell’intervento e la stessa è stata dichiarata inammissibile, con rigetto conseguente del terzo motivo di ricorsa.

Del tutto irrilevante è il quarto motivo di ricorso con cui si tende ad evidenziare che, anche per i condomini costituiti dopo il terremoto del 1980, il contributo che precede dovrebbe essere riconosciuto, per cui detto motivo deve dichiararsi assorbito in ragione della novità della domanda che preclude comunque dette diritto al 25% del costo dell’intervento.

2.4. Assorbiti sono anche il quinto e sesto motivo di ricorso che insistono ancora nel negare la novità della richiesta del diverso contributo del 25% del costo di intervento rispetto a quello orginariamente domandato dell’intero costo, confermata dal rigetto dei motivi terzo e quarto.

In conclusione, il ricorso deve rigettarsi e le spese del processo di cassazione restano a carico del ricorrente che le ha anticipate, non avendo resistito il comune di Castelpoto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 10 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 06-07-2012, n. 11374 Imposta di pubblicità e affissioni

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 40/35/05, depositata il 23.5.05, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dalla XX s.r.l. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso gli avvisi di accertamento, con i quali il Comune di Roma aveva richiesto alla medesima il pagamento dell’imposta e degli accessori dovuti, per affissioni dirette eseguite dalla contribuente nell’anno 1999.
2. La CTR riteneva, invero, del tutto infondato il gravame, in relazione, sia alla pretesa carenza di motivazione degli atti impositivi, sia alla dedotta infondatezza, nell’an e nel quantum, della pretesa fiscale azionata dall’ente, in relazione al disposto del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 12.
3. Per la cassazione della sentenza n. 40/35/05 ha proposto ricorso la XX s.r.l., affidato a sei motivi.
Il Comune di Roma ha replicato con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, la XX s.r.l. deduce l’omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.
1.1. La CTR avrebbe, invero, a parere della ricorrente, del tutto apoditticamente respinto la censura della contribuente concernente l’omessa motivazione degli atti impositivi – censura disattesa dal giudice di prime cure – senza tenere conto alcuno, nè di quanto dedotto nel motivo di appello proposto al riguardo dalla XX s.r.l., nè di quanto statuito, per il Comune di Roma, dalla Delib.
Consiliare n. 254 del 1995, in ordine alla sospensione delle sanzioni tributarie ed amministrative per i cartelli pubblicitari inseriti nella cd. procedura di riordino.
1.2. Il motivo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso, più volte enunciato da questa Corte, anche con riferimento alla denuncia di un vizio motivazionale.
1.2.1. Ed invero, va ribadito al riguardo che, in caso di denuncia di un difetto di motivazione che investa la mancata ammissione o l’omessa valutazione di prove costituende o di documenti prodotti in causa, o ancora l’omessa o insufficiente valutazione di risultanze probatorie o processuali, il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato, o erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione. Quest’ultima è, infatti, finalizzata a consentire alla Corte – in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso – il controllo della decisività dei fatti da provare e delle prove stesse, ovvero delle risultanze processuali che si assumono pretermesse dal giudice di merito (v., tra le tante, Cass. 17915/10, 4201/10).
1.2.2. Nel caso di specie, di contro, la XX s.r.l. non ha provveduto a trascrivere nel ricorso nè l’atto di appello, nè la menzionata delibera comunale, quanto meno nelle parti essenziali, onde consentire alla Corte di verificare se sussista, o meno, il denunciato difetto di esame di tali atti da parte della CTR. Ne discende, pertanto, l’inammissibilità della proposta censura.
2. Con il secondo motivo di ricorso, la XX s.r.l. deduce l’insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.
2.1. Il giudice di secondo grado avrebbe, invero, omesso – a parere della ricorrente – di prendere in considerazione le allegazioni della contribuente, supportate dal parere pro veritate di un esperto della materia, circa l’illegittimità della pretesa impositiva dell’ente territoriale rapportata all’intero anno solare, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 12, comma 1, anzichè a ciascun mese, ai sensi del comma 2 della medesima disposizione. In particolare, la CTR si sarebbe soffermata esclusivamente su una delle censure mosse dall’appellante alla decisione di primo grado, concernente l’applicabilità nel caso di specie (esclusa dal giudice di appello), della L. n. 388 del 2000, art. 145, comma 56, che – novellando il comma 3, del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 12 – ha esteso alle affissioni dirette su impianti fissi la possibilità di applicare la tariffa mensile, più favorevole al contribuente, prevista dal comma 2, anzichè solo quella annuale, ai sensi del comma 1 della medesima disposizione. Il giudice di seconde cure avrebbe, per contro, del tutto omesso di pronunciarsi sulla richiesta di diversa lettura del predetto comma 3, art. 12 – anche a prescindere dall’applicabilità, ratione temporis, del testo novellato – proposta dalla XX s.r.l., sulla scorta del parere del prof. G., secondo il quale doveva ritenersi, anche nel testo previgente, operante un richiamo implicito al comma 2, da parte del comma 3, D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 12.
2.2. Il motivo è inammissibile.
E’ del tutto evidente, infatti, che la censura in esame non si traduce in un vizio dell’iter logico-argomentativo del giudice di appello, concretatosi nell’omesso o insufficiente esame di risultanze probatorie o di atti processuali, che avrebbero potuto indurre il giudicante ad una diversa decisione della causa sul punto controverso, peraltro preso in esame dal giudice di appello. La doglianza si traduce, per contro, nella denuncia dell’omesso esame dell’istanza, o dell’eccezione di parte, in relazione alla questione suindicata.
Ne discende che tale censura andava proposta sub specie del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 5, e non come omessa o insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr., ex plurimis, Cass. 11844/06, 15882/07). Il motivo in esame è, pertanto, inammissibile.
3. Con il terzo, quarto e quinto motivo, da trattarsi congiuntamente, attesa la loro evidente connessione, la XX s.r.l. denuncia, inoltre, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1993, artt. 8 e 12, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.
3.1. Avrebbe, invero, errato la CTR – ad avviso della contribuente – nel ritenere inapplicabile nel caso di specie, concernente affissioni dirette D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 12, comma 3, il disposto del comma 2 della medesima disposizione, che consente, per le forme di pubblicità descritte nel comma 1 (insegne cartelli, locandine, ecc.) che abbiano durata non superiore a tre mesi, di applicare – per ogni mese o frazione – "una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista".
3.1.1. Ed invero, andrebbe anzitutto considerato che il Consiglio Comunale di Roma, con la Delib. n. 42 del 2001, avrebbe mostrato – modificando l’art. 8 del regolamento per le affissioni pubblicitarie – di voler recepire retroattivamente il disposto della L. n. 388 del 2000, art. 145, comma 56, che – come dianzi detto – novellando il comma 3, D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 12 ha esteso alle affissioni dirette su impianti fissi la possibilità di applicare la tariffa mensile, più favorevole al contribuente, prevista dal comma 2, anzichè solo quella annuale, ai sensi del comma 1 della medesima disposizione, come letteralmente previsto dal testo previgente.
3.1.2. Ad ogni buon conto, anche a voler considerare non retroattiva la succitata disposizione, andrebbe comunque tenuto conto – a parere della XX s.r.l. – del fatto che, in difetto di un’espressa previsione di applicazione esclusiva della tariffa annuale alla pubblicità effettuata mediante affissioni dirette su impianti fissi, il richiamo operato dall’originario testo del comma 3, art. 12 del decreto succitato esclusivamente al comma 1 (tariffa annuale), non dovrebbe indurre ad escludere l’applicabilità anche del comma 2 della stessa norma (tariffa mensile). Ed invero, secondo la ricorrente, sebbene il comma 3, D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 12 preveda che, per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette su apposite strutture fisse "si applica l’imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1", dovrebbe tenersi pur sempre conto del disposto del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 5, in forza del quale il presupposto stesso dell’imposta sulla pubblicità è costituito, in generale, dalla "diffusione di messaggi pubblicitari".
Dal momento che anche la pubblicità per affissione diretta su impianti fissi – in forza della menzionata disposizione generale di cui all’art. 5 – sarebbe tassata, dunque, sulla base della diffusione di messaggi pubblicitari, a prescindere dal mezzo con il quale è effettuata, non vi sarebbe ragione alcuna, a parere della ricorrente, per escludere che anche tale forma di pubblicità debba essere assoggettata al criterio della commisurazione alla durata temporale, previsto dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 12, comma 2, al pari di tutte le altre forme di pubblicità. Con la conseguenza che, in presenza di siffatta esigenza di carattere sistematico, fondata sul presupposto stesso dell’imposta in discussione, e in mancanza di un’espressa previsione di applicazione esclusiva della tariffa annuale alla pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, non rileverebbe – ai fini di escludere l’applicabilità della tariffa mensile – il dato letterale desumibile dal previgente testo del co. 3 del menzionato D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 12.
3.2. Le censure in esame si palesano manifestamente infondate e vanno, pertanto, disattese.
3.2.1. Va osservato, infatti, che in tema di imposta sulla pubblicità, e con riferimento al caso di pubblicità per affissione diretta, la modifica introdotta al comma 3, D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 12, dall’art. 145, L. n. 388 del 2000, comma 56, ha natura innovativa e non interpretativa, giacchè tale ultima previsione viene a modificare – attraverso il richiamo anche al comma 2 della disposizione succitata – il precedente sistema di calcolo dell’imposta in questione. Tale modifica legislativa, dunque, in quanto non interpreta una disposizione previgente, ma la modifica positivamente mediante il suindicato richiamo anche ad altro comma della medesima disposizione, in difetto di norme espresse di segno contrario, è priva di efficacia retroattiva.
Ne discende, che anche la Delib. non 42 del 2001 – con la quale il Consiglio Comunale di Roma ha dato pronta attuazione, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 3, alla suddetta disposizione innovativa – non può che ritenersi priva di efficacia retroattiva, al pari della fonte primaria alla quale la delibera medesima ha dato esecuzione. Con la conseguenza che alle fattispecie impositive di data anteriore all’entrata in vigore della modifica ex L. n. 388 del 2000 (1.1.2001) – come quella ricorrente nel caso di specie, trattandosi di imposta per l’anno 1999 – non può essere applicata la tariffa commisurata alla durata non superiore a tre mesi del messaggio pubblicitario, bensì il precedente sistema di calcolo dell’imposta sulla pubblicità per affissione riferito all’anno solare (cfr. Cass. 1915/07, 2826/08, 18149/09).
3.2.2. Nè a diversa conclusione potrebbe indurre il richiamo, operato dalla XX s.r.l., al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 5, onde inferirne che, essendo il presupposto dell’imposta sulla pubblicità costituito dalla diffusione di messaggi pubblicitari, anche la pubblicità effettuata mediante affissione diretta, al pari della altre, dovrebbe essere assoggettata al criterio della commisurazione alla durata temporale, previsto dal comma 2, D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 12 per le altre forme di pubblicità. Ed invero, l’oggetto della imposta comunale sulla pubblicità, costituito – in base al D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 1, 3 4 e 5 – dai comportamenti pubblicitari, visivi o acustici, realizzati per il tramite di affissioni su appositi impianti o di altri mezzi, va riferito – contrariamente a quanto assume la ricorrente – non all’attività di diffusione del messaggio, bensì al mezzo pubblicitario disponibile ed alla relativa potenzialità di uso (v. Cass. 6446/04, 552/07).
Come, del resto, si evince, in maniera inequivocabile, dal riferimento che lo stesso comma 3, art. 12, Decreto cit. opera, nell’indicare il criterio di determinazione dell’imposta per la pubblicità mediante affissioni dirette, alla "superficie complessiva" degli impianti adoperabili dal contribuente, e quindi allo strumento disponibile per la pubblicità, e non all’attività di diffusione dei messaggi pubblicitari.
4. Con il sesto motivo di ricorso, la XX s.r.l. denuncia, infine, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
4.1. La CTR – a parere della ricorrente – avrebbe, invero, erroneamente condiviso l’assunto del giudice di prime cure, secondo il quale nella superficie computabile ai fini dell’imposizione, ai sensi della disposizione succitata, andrebbe considerata anche la cornice della relativa installazione pubblicitaria, laddove – a detta della contribuente – si tratterebbe di un elemento accessorio non utilizzabile quale spazio adibito, in concreto, alla pubblicità.
4.2. Il motivo è palesemente infondato.
4.2.1. Va, per vero, osservato che la superficie degli impianti assoggettabile ad imposizione è da intendersi – ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 7 – quella comunque disponibile ed utilizzabile dal contribuente, comprensiva delle cornici, a prescindere dall’utilizzo effettivo che di detta superficie il contribuente medesimo abbia a fare. Ed infatti, va considerato – come dianzi detto – che l’oggetto del tributo in parola non è riferito all’attività di diffusione del messaggi, che in concreto può anche mancare, ma al mezzo all’uopo disponibile per il contribuente, atteso che l’art. 7 del D.Lgs. cit. assume come parametro per la determinazione dell’imposta la "superficie minima della figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti", e quindi anche se tale numero sia pari a zero, sì da corrispondere alla mancata utilizzazione effettiva dell’impianto.
L’oggetto del tributo va riferito, pertanto, al mezzo pubblicitario disponibile in tutti gli elementi che lo compongono, anche se non effettivamente utilizzato per la diffusione dei messaggi pubblicitari; fatto salvo il caso in cui il contribuente fornisca, in concreto, la prova che le cornici svolgano una funzione di mero sostegno, quali "superfici tecniche" esenti da imposta, non ricomprese nel calcolo della superficie soggetta a tassazione, in quanto strutturali al mezzo e prive di finalità pubblicitarie (cfr.
Cass. 6446/04, 16117/07, 27900/09).
Tuttavia, nel caso concreto, tale dimostrazione non risulta fornita dalla XX s.r.l., dovendo, per contro, rilevarsi che la tassazione dell’intera superficie disponibile, comprese le cornici, è conseguita nella specie – come si desume dall’impugnata sentenza – alla richiesta della stessa contribuente, seguita dalla relativa autorizzazione comunale.
4.2.2. Nè può dubitarsi del fatto che, ai fini della prova della superficie netta disponibile che, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 7, costituisce il parametro per la determinazione dell’imposta in questione, il Comune ben possa tenere conto del contenuto della dichiarazione che il contribuente è tenuto a presentare, a norma del successivo art. 8, senza necessità di procedere, per ciascuna dichiarazione, ad una specifica attività istruttoria di accertamento (Cass. Cass. 6446/04, 16117/07, 27900/09).
5. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso proposto dalla XX s.r.l. deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 15 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2012

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