Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 29-01-2013) 18-02-2013, n. 7777 Reato continuato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. La Corte d’appello di Napoli con sentenza del 26/05/2011, parzialmente riformando la sentenza di primo grado emessa dal Gip di quel Tribunale in data 27/09/2010, pronunciata anche nei confronti di altri imputati per i quali si è proceduto separatamente, ha assolto B.A. dall’imputazione ascrittagli al capo 37, relativa alla contestazione di ipotesi associativa nell’ambito dell’attività di cessione illecita di stupefacenti, rideterminando la pena per le residue imputazioni attinenti alla detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

2. Ha proposto ricorso la difesa di B.A. eccependo con il primo motivo di ricorso la nullità della sentenza impugnata per violazione di legge penale processuale e vizio di motivazione. Si rileva che nell’atto d’appello era stata svolta l’eccezione di inutilizzabilltà delle intercettazioni che riguardavano la sua posizione, su cui la Corte non si è espressa, limitandosi ad osservare che in sede di giudizio abbreviato, quale quello che ci occupa, possano utilizzarsi tutti gli atti non illegittimamente assunti, non considerando che l’eccezione riguardava proprio l’illegittimità dell’assunzione della prova, che ne causava inutilizzabilità patologica, rilevabile anche nel procedimento a prova contratta Nel merito si rileva che il contatto telefonico che ha portato ad accertare il collegamento dell’interessato con uno dei coimputati, registrato in forza del decreto n. 1891/07 del 26/4/2007, condusse il PM a disporre d’urgenza l’intercettazione dell’utenza dell’odierno ricorrente con decreto n. 3099/07 del 17 luglio 2007 con previsione che fossero captate le comunicazioni "attraverso le postazioni della sala di ascolto della procura della Repubblica di Frosinone con remotizzazione". Tale modalità non è stata mai attuata con riferimento alle captazioni sul numero del ricorrente, circostanza che comporta l’inutilizzabilità delle intercettazioni ex art. 271 cod. proc. pen. per violazione dell’art. 268 cod. proc. pen., comma 3, essendosi in tal modo realizzata una violazione del diritto alla riservatezza tutelato dalla carta costituzionale.

Ad illustrazione dell’eccezione il ricorrente rileva che dalla lettura dei relativi processi verbali risulta che l’impianto tecnico utilizzato per operazioni di intercettazione e deviazione fu posizionato all’interno dei locali della questura di Frosinone, in luogo diverso da quello autorizzato, con modalità già ritenuta illegittima dalla giurisprudenza di questa Corte, espressa a sezioni unite.

3. Con il secondo motivo si eccepisce mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione sulla responsabilità, non potendosi ritenere adempiuto l’onere motivazionale con il mero richiamo alla pronuncia di primo grado, poichè quest’ultima si limita a riportare il contenuto di alcune conversazioni, senza sottoporle a vaglio critico, sicchè non è dato comprendere il ragionamento che giustifica l’affermazione di colpevolezza, tanto più ove rapportato agli elementi posti a base del gravame.

L’unico dato oggettivo emerso è costituito dalla detenzione da parte dell’odierno ricorrente di 20 g di eroina, accertata presso la stazione di Napoli il 28 agosto 2008, episodio in relazione al quale egli è già stato sottoposto a diverso procedimento. Pur ammettendo che i colloqui telefonici intercettati abbiano contenuto criptico, non esistono elementi concreti che permettano di ricondurli univocamente alla violazione delle norme in materia di stupefacenti, essendo mancato un accertamento idoneo ad oggettivare la deduzione interpretativa, mentre, in senso contrario, in epoca successiva alla data richiamata, non risultano altri contatti, in pieno contrasto con quanto ricostruito in merito alla comune finalità di spaccio tra i colloquianti.

Analoghe considerazioni si formulano anche quanto alle condotte consumate nel mese successivo, osservando che le perquisizioni svolte non hanno avvalorato le deduzioni interpretative, non avendo condotto al rinvenimento di droga o di sostanze atte al confezionamento, sicchè il convincimento della Corte d’appello di Napoli rimane privo di reale supporto motivazionale.

4. Si eccepisce nullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul mancato riconoscimento dell’attenuante di cui al comma quinto della norma incriminatrice, nonchè in relazione al calcolo della pena. La Corte di merito ha operato generico richiamo alle modalità esecutive della condotta ed ai quantitativi non modesti della transazione, facendo riferimento a pretesi contatti del gruppo dei tre tossicodipendenti romani, di cui faceva parte esponente, con l’organizzazione operante su Napoli disposta a rifornirli. Tale deduzione risulta smentita dalla circostanza che proprio per la modestia della sostanza stupefacente era sempre stato l’odierno ricorrente a recarsi a Napoli a ritirare la merce; non si era considerato inoltre che la vicenda riguarda un limitatissimo arco temporale e quantitativi di sostanza non accertati in maniera univoca, dati tutti che depongono, sulla base dell’interpretazione costante di questa Corte, per l’applicabilità della fattispecie invocata.

In ordine al calcolo della pena si lamenta illogicità e contraddittorietà poichè è stato operato un doppio aumento per la continuazione di riferimento ai fatti del presente procedimento ed altri giudicati in diverso giudizio, ritenuti commessi nella stessa cornice temporale, quantificando in maniera disomogenea l’aumento della sanzione, pur dovendo questa riferirsi ad episodi di analoga gravità. In particolare, si è ritenuto di operare un aumento di tre mesi in relazione a due episodi di spaccio del tutto identici al singolo episodio giudicato separatamente, per cui si è invece apportato un aumento di pena di due anni.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato solo in ordine alle modalità di determinazione della pena.

2. Non può condividersi la motivazione espressa dalla Corte d’appello di Napoli sulla pretesa irrilevanza dell’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni ove svolta nel rito abbreviato, in quanto il vizio denunciato, non consentendo un recupero del mezzo di prova in dibattimento, realizza un’inutilizzabilità patologica dei mezzi di prova acquisti, quali intercettazioni assunte in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 268 cod. proc. pen..

Tuttavia l’erroneità della motivazione sul punto non comporta annullamento della decisione, sulla quale questa Corte può intervenire per valutare la correttezza sostanziale, trattandosi di accertamento in ordine alla regolarità del procedimento seguito che conseguentemente involge una questione di diritto, non un accertamento di fatto. Come è stato già chiarito in argomento (Sez. U, Sentenza n. 155 del 29/09/2011, dep. 10/01/2012, imp. Rossi, Rv.

251498) la soluzione da dare alle questioni di diritto, processuali o sostanziali che siano, non attiene al contesto della giustificazione, ma al contesto della decisione, sicchè quello che rileva per la validità della sentenza è soltanto la correttezza di quest’ultima, ancorchè la giustificazione sia erronea.

Passando quindi all’esame dell’eccezione svolta si lamenta che con i decreti specificamente individuati in ricorso sia stata autorizzata la captazione delle conversazioni telefoniche realizzate sull’utenza del ricorrente, presso gli uffici della Procura della Repubblica di Frosinone, con remotizzazione, e si esclude che a tale prescrizione sia stato dato correttamente seguito. A conferma di tale eccezione si citano le risultanze dei verbali di intercettazione redatti dalla p.g., che attesterebbe l’ascolto e la verbalizzazione presso tali uffici.

E’ bene chiarire in argomento che l’attività di remotizzazione comporta l’acquisizione in ingresso del flusso di comunicazioni presso il server degli uffici di Procura, e la sua successiva trasmissione, dopo la registrazione, presso gli uffici ove avviene l’ascolto e la verbalizzazione, uffici presso cui è ben possibile operare anche ulteriore registrazione, e la formazione delle copie, poichè il limite della legalità dell’operazione è la necessità che questi impulsi siano derivati da quelli captati in Procura dove deve avvenire un’autonoma e preliminare registrazione (sul punto Sez. U, Sentenza n. 36359 del 26/06/2008, dep. 23/09/2008, imp. Carli, Rv.

240395).

Ne consegue che l’eccezione svolta al riguardo sia generica in quanto fondata sull’esistenza della prova che l’ascolto e la formazione dei brogliacci sia avvenuta presso gli uffici della p.g., nulla dimostrando in merito alla mancata captazione e registrazione delle intercettazioni svolte presso il server della Procura della Repubblica di Frosinone, così svolgendo un rilievo privo di concretezza, poichè basato su circostanze di fatto – verbalizzazione ed ascolto presso un ufficio diverso dalla Procura – che costituisce una caratteristica tipica dell’attività di remotizzazione.

3. Analogamente infondato è il motivo riguardante la mancata argomentazione sulla responsabilità di B., poichè in senso contrario la sentenza impugnata individua, quale elemento interpretativo delle conversazioni intercettate, riguardanti sia l’interessato che la complice M., da un canto l’elemento concreto che a seguito dell’ultima comunicazione del medesimo tenore sia stato accertato che B. si recava per conto del gruppo di correi a Napoli a ritirare la sostanza stupefacente, ma soprattutto che questi in una conversazione con un suo amico, di cui sono specificamente indicati gli estremi, abbia ricostruito le modalità del rapporto commerciale, spiegando che in un primo tempo la droga giungeva a domicilio, mentre ultimamente era costretto a recarsi a Napoli a prenderla.

Tali circostanze di fatto danno conto della oggettività degli elementi di accusa emergenti dalle conversazioni captate, consentendone, alla luce delle osservazioni svolte successivamente, univocità interpretativa che confermano la sussistenza di univoci elementi di responsabilità a carico di B. per tutti gli scambi cui si riferiscono i capi di imputazione, preceduti da accordi del medesimo tenore, così smentendo quindi il vuoto motivazionale denunciato.

4. Analoga sufficienza di motivazione raggiunge la decisione della Corte di escludere l’applicabilità del comma 5 della norma incriminatrice, in quanto il Collegio risulta aver posto l’accento a tal fine non solo sui quantitativi non modesti, ma anche sulle modalità dell’azione, ed il disvelato collegamento con fonti di approvvigionamento di spessore, così dando conto della presenza di plurimi indicatori negativi, a fronte della sicura esclusione della fattispecie invocata anche per effetto dell’accertamento di unico elemento di fatto sfavorevole (giurisprudenza univoca; da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 6732 del 22/12/2011, dep. 20/02/2012, imp. Sabatino, Rv. 251942). Sul punto, senza smentire, se non con l’inattendibilità delle prove di responsabilità la ricostruzione posta a base della sentenza, la difesa si limita ad allegare ulteriori elementi di fatto, sostanzialmente sollecitando una difforme valutazione di merito, preclusa in questa fase.

5. Come sopra richiamato risulta invece fondata l’eccezione di vizio di motivazione sulla determinazione della pena, con riguardo alla quantificazione degli aumenti da apportare in continuazione per le detenzioni a fini di spaccio che hanno costituito oggetto di questo e di altro procedimento.

Come riferito in narrativa per episodi che, almeno sulla base della contestazione, risulterebbero di pari gravità, l’aumento è stato differenziato in misura rilevante, senza illustrare le ragioni di tale scelta; un tal modo di procedere integra il difetto di motivazione, poichè costituisce un preciso onere del giudicante dare conto delle ragioni delle sue decisioni su ogni aspetto dell’esercizio del suo potere discrezionale.

Conseguentemente se l’aumento che è possibile apportare per effetto della continuazione può raggiungere il triplo della pena base, non è sufficiente per la legalità del calcolo determinare la pena nell’ambito quantitativo previsto dalla legge, ove, come nella specie, si operi una quantificazione sperequata per le medesime fattispecie di reato, omettendo di indicarne le ragioni.

Del resto, anche ove tale decisione fosse fondata su una diversità sostanziale tra gli episodi, sarebbe stato necessario evidenziare le difformi caratteristiche, proprio per giustificare tale sperequazione determinativa.

6. Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla misura della pena, per difetto di motivazione, con rinvio ad altra sezione della Corte di merito, per nuovo giudizio sul punto.

Il ricorso va invece rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-03-2010) 01-07-2010, n. 24735

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

La difesa di C.A. ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia che, l’11.03.2008, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Brescia, datata 02.05.2006, di condanna per il reato di riciclaggio continuato di autovetture di provenienza furtiva, ritenuta la recidiva e la diminuente del rito, alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 600,00 di multa. Il ricorrente, chiedendo l’annullamento della sentenza, deduce:

a) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c), per inosservanza o erronea applicazione dell’art. 415 bis c.p.p., e art. 416 c.p.p., comma 1, in relazione all’art. 22 c.p.p., nullità della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti consequenziali. Il procedimento si è incardinato avanti alla A.G. di Brescia a seguito di dichiarazione di incompetenza, pronunciata dal GUP del Tribunale di Bologna, all’esito dell’udienza preliminare. Il P.M. ricevente aveva poi richiesto il rinvio a giudizio senza rinotificare l’avviso di cui all’art. 415 bis c.p.p.. Di ciò si duole il ricorrente, dopo il rigetto di analoga eccezione in primo e secondo grado, affermando che la dichiarazione di incompetenza comporta una regressione latu sensu del procedimento, con attribuzione, ex novo all’imputato di tutti i diritti riconnessi all’art. 415 bis c.p.p., a nulla rilevando la circostanza che l’imputazione è rimasta immutata.

Motivi della decisione

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

3. Questa Corte, con giurisprudenza datata e costante, ha già ritenuto che a seguito della declaratoria di incompetenza non vi è l’obbligo, per il P.M. che riceve gli atti, di notificare nuovamente l’avviso ex art. 415 bis c.p.p., se egli non ritiene di dover procedere ancora a qualche indagine (Rv. 236074; rv 228616; 239423;

241916).

Alla base della decisione si pongono due principi, del pari puntualizzati da questa Corte: il principio secondo il quale l’avviso all’indagato delle conclusioni delle indagini preliminari imposto dall’art. 415 bis c.p.p., deve essere notificato da parte del Pubblico Ministero che ha svolto le indagini preliminari stesse, il quale è l’unico in grado di valutare se per l’esercizio dell’azione penale non sussistono più esigenze investigative, salvo quelle che potrà richiedere l’indagato come sopra avvisato, rv. 228616 ; ed il principio secondo il quale l’azione penale una volta esercitata è irretrattabile, anche da parte del Pubblico Ministero presso il Giudice investito di competenza ex art. 22 c.p.p., comma 3, sicchè la trasmissione degli atti a seguito della ritenuta incompetenza territoriale non determina alcuna regressione del procedimento alla fase antecedente rispetto a quella già instaurata rv. 225531. 4. Non può trovare,pertanto, accoglimento la tesi illustrata nel ricorso; quest’ultimo deve essere dichiarato inammissibile.

5. Con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di seicento Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 381 del 2004, In tema di distinzione tra tributi propri delle Regioni e tributi attribuiti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei ministri il 26 febbraio 2003, depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale il 5 marzo 2003 e iscritto al n. 15 registro ricorsi del 2003, la Regione Toscana ha chiesto alla Corte costituzionale dichiararsi, fra l’altro, l’illegittimità degli artt. 3, comma 1, lettera a), 5, 6, 7, 8, 9 (ad eccezione del comma 17), 13, comma 3, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), per indebita invasione della propria sfera di competenza, con violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.

La Regione ricorrente lamenta che lo Stato, disciplinando, con le norme impugnate, forme di condono fiscale, determina effetti sostanziali, come l’estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, comprese quelle accessorie, relative alle dichiarazioni condonate.

In particolare:

– l’art. 3, comma 1, lettera a), sospende gli aumenti delle addizionali all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per i comuni e le regioni, nonché la maggiorazione dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), fino a quando non si raggiunga un accordo in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale;

– l’art. 5 introduce una serie di modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali);

– l’art. 6 istituisce il concordato triennale preventivo cui possono accedere i contribuenti titolari di reddito soggetto ad IRAP, con la conseguenza che eventuali maggiori imponibili, rispetto a quelli oggetto del concordato, non sono soggetti ad imposta;

– l’art. 7 prevede la definizione automatica dei redditi di impresa e lavoro autonomo per gli anni pregressi, con ricaduta sulle addizionali IRPEF e IRAP per le Regioni, che si perfeziona con versamento, mediante autoliquidazione, dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi determinati sulla base dei criteri e delle metodologie stabiliti con il decreto di cui al comma 14 della medesima disposizione;

– l’art. 8 prevede che le dichiarazioni relative ai periodi d’imposta per i quali i termini per la presentazione sono scaduti entro il 31 ottobre 2002, possono essere integrate, con effetti anche ai fini delle addizionali IRPEF e IRAP;

– l’art. 9 prevede la definizione automatica per tutte le imposte ed i periodi d’imposta per i quali i termini di presentazione siano scaduti entro il 31 ottobre 2002, con modalità di perfezionamento diverse, a seconda dei tipi di imposta: per l’IRAP si prevede il pagamento del 18% dell’imposta lorda, con percentuale del 16% applicabile all’eccedenza, se l’imposta lorda supera i 10.000 euro, e del 13% se l’imposta lorda supera i 20.000 euro;

– l’art. 13 prevede che le regioni e gli enti locali possano stabilire la riduzione dell’ammontare delle imposte e tasse loro dovute (da intendersi come i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni e addizionali a tributi erariali e delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali), nonché l’esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, qualora i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti;

– l’art. 15 prevede che possono essere definiti in via agevolata avvisi di accertamento, inviti al contraddittorio, processi verbali di constatazione non ancora definiti, relativamente a tutte le imposte, compresa l’IRAP, e stabilisce le percentuali da pagare per la definizione stessa;

– l’art. 16 disciplina la chiusura delle liti fiscali pendenti, che possono essere definite, anche per l’IRAP, con il pagamento di determinate somme.

Le disposizioni impugnate, poi, nella misura in cui si applicano anche all’IRAP, si pongono in contrasto con gli artt. 117 e 119 Cost., trattandosi di tributo proprio delle regioni.

Secondo la ricorrente, l’IRAP va annoverata nella categoria dei tributi propri delle regioni, sia in relazione al vecchio testo dell’art. 119 Cost., in contrapposizione alle quote di tributi erariali, sia in relazione alla nuova versione della norma costituzionale, che riferendosi non più alle quote di tributi erariali, ma alla compartecipazione agli stessi, sposta l’attenzione sulla spettanza del gettito del tributo (il gettito dell’IRAP spetta integralmente alle regioni), poiché la competenza a disciplinare il tributo è questione che dipende poi dal modo in cui la Costituzione ripartisce, tra Stato e regioni, i poteri in ordine ai tributi propri delle regioni.

Non sono oggi più valide le ragioni per cui in passato si ritenne la legge istitutiva dell’IRAP non in contrasto con l’autonomia finanziaria regionale: la potestà impositiva è riconosciuta direttamente dall’art. 119 Cost., in quanto la legge statale non è più preposta a definire le forme e i limiti dell’autonomia finanziaria e in quanto i tributi propri non sono più attribuiti da tale legge; la competenza legislativa dello Stato in materia tributaria riguarda soltanto il proprio sistema contabile e tributario, e non anche quello delle regioni e degli enti locali, che dunque rientra nella potestà residuale esclusiva delle regioni. In tale ambito lo Stato può solo dettare, nell’esercizio della potestà concorrente di coordinamento del sistema tributario e della finanza pubblica, principî fondamentali, ovvero deve limitarsi a definire gli ambiti entro i quali può essere esercitata la potestà impositiva dei vari livelli di governo, ma, riguardo ai tributi propri delle Regioni, non può emanare normative come quella istitutiva dell’IRAP (la cui disciplina resta in vigore finché le Regioni non provvederanno a modificarla), né può legiferare su questa forma di prelievo con norme di dettaglio, anche riducendone il gettito.

Venendo alle singole disposizioni impugnate della legge n. 289 del 2002, la Regione Toscana afferma quanto segue.

In particolare, con la sospensione degli aumenti delle addizionali IRPEF per i comuni e le regioni, nonché della maggiorazione dell’aliquota dell’IRAP fino a quando non si raggiunga un accordo in sede di Conferenza unificata tra Stato, Regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale, essendo l’IRAP tributo proprio della Regione, lo Stato, con l’art. 3, comma 1, lettera a), blocca un canale di finanziamento regionale, a tempo indeterminato, con la conseguente contrazione delle politiche regionali, violando il principio di autosufficienza finanziaria di cui all’art. 119, terzo comma, Cost., e non consentendo l’esercizio delle competenze legislative regionali di cui agli artt. 117 e 118 Cost.

Infatti, riguardo alle addizionali IRPEF, pur essendo vero che è la legge statale di coordinamento che attribuisce la potestà di istituirle, attesa la funzione di stabilire l’area di prelievo spettante a ciascun livello di governo e di evitare che ciascuno di essi sia disturbato dal modo con cui gli altri esercitano le loro potestà, ciò non è sufficiente a giustificare misure sospensive, poiché se la potestà degli enti autonomi compromette la politica di prelievo dello Stato, delle due l’una, o la disciplina va ridefinita in termini generali, e con effetto retroattivo sulle scelte adottate dagli enti, oppure tale potestà non compromette la politica di prelievo dello Stato, e allora non vi è motivo di limitarne l’esercizio.

Con riguardo agli artt. 5 e alle altre disposizioni relative ai vari tipi di condono applicabili anche all’IRAP (artt. 6, 7, 8, 9, 15, 16), il carattere di tributo regionale proprio dell’imposta non consente allo Stato l’emanazione di norme di dettaglio, quali la riduzione del gettito, le modalità di applicazione ed il condono, dovendosi limitare a dettare norme per il coordinamento finanziario dei diversi livelli di governo e definire gli ambiti entro cui può essere esercitata la potestà impositiva delle varie amministrazioni.

Con riferimento, infine, all’art. 13, che attribuisce alle Regioni e agli enti locali la facoltà di introdurre e disciplinare misure di condono relative a tributi propri, la ricorrente rileva che lo stesso detta una definizione di tributi propri – come tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali – tale che, riguardo a tale ultimo aspetto, la “mera attribuzione” dipende dal solo fatto che un tributo sia disciplinato dallo Stato, e non in base al principio, valido già prima della riforma del titolo V, per cui debbono essere definiti tributi propri quelli il cui gettito spetti integralmente alle Regioni. Che l’IRAP non possa esser considerata tributo erariale, è dimostrato dal fatto che la precedente disciplina statale vige, alla luce del nuovo art. 119 Cost., solo finché le Regioni non decidano di esercitare la propria potestà legislativa, il che significa che lo Stato ha perso il potere di modificarla e di neutralizzarne gli effetti con forme di condono. La norma si pone dunque in contrasto con gli artt. 117, 118 e 119 Cost.

2.– Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, con il ministero dell’Avvocatura generale dello Stato.

La difesa erariale assume l’infondatezza del ricorso, osservando, relativamente agli artt. 3 e 5, che l’IRAP (ma analoghe considerazioni riguardano l’addizionale regionale IRPEF) è tributo destinato ad alimentare le finanze della Regione in cui è operato il prelievo, al netto della quota di gettito spettante allo Stato, e che ciò avviene in base ad una legge dello Stato che l’ha istituita e ne detta la disciplina, in funzione dell’esigenza di coordinamento della finanza pubblica. Sicché l’IRAP è inquadrata nel sistema tributario dello Stato, che continua a dettarne la disciplina base, pur modificativa della precedente, e comunque è fuori di dubbio che la funzione statale di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario consenta di dettare la disciplina delle riduzioni di cui all’art. 5, quale anticipata e complessiva attuazione della riforma del sistema fiscale statale, e della sospensione degli aumenti deliberati dopo la presentazione del d.d.l. finanziaria per il 2003, di cui all’art. 3, fino all’accordo in sede di Conferenza unificata sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale, al fine di dar vita ad una disciplina uniforme del sistema tributario, per evitare che singole e sperequate iniziative pregiudichino la realizzazione degli obiettivi.

Analoghe considerazioni valgono per le altre disposizioni, racchiuse sotto il capo II della legge n. 289 del 2002.

3.– Con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei ministri il 1° marzo 2003, depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale il 7 marzo 2003 e iscritto al n. 25 registro ricorsi del 2003, la Regione Emilia-Romagna ha chiesto alla Corte costituzionale dichiararsi, fra l’altro, l’illegittimità degli artt. 2, 3, comma 1 lettera a), 5, 6, 7, 8, 9 (ad eccezione del comma 17), 13, comma 3, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per violazione degli artt. 114, 117, 118, 119 Cost.

L’art. 2 della legge n. 289 del 2002 introduce il principio per cui è consentita una quota di deduzione dal reddito imponibile, suscettibile di produrre un reddito d’imposta: in particolare, stabilendo (comma 4) che la deduzione da esso disposta (il comma 1 introduce un nuovo art. 10–bis al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,recante “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi” non rileva ai fini della base imponibile per le addizionali IRPEF, e che resta fermo quanto previsto dall’articolo 50, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dall’articolo 1, comma 4, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 (Istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, a norma dell’art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191), qualora l’IRPEF non sia dovuta del tutto, non sarebbe dovuta neppure l’addizionale IRPEF, regionale e comunale, dello stesso anno. La conseguenza è la diminuzione delle risorse a disposizione della Regione, senza la previsione di misure compensative, in contrasto con l’art. 119, comma quarto, Cost.

Riguardo agli artt. 3, comma 1, lettera a), 5, 6, 7, 8, 9, 13, comma 3, 15 e 16 della legge n. 289 del 2002, la Regione Emilia-Romagna svolge considerazioni del tutto coincidenti con quelle del ricorso n. 15 del 2003, della Regione Toscana.

4.– Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, con il ministero dell’Avvocatura generale dello Stato.

La difesa erariale assume l’infondatezza del ricorso, osservando, relativamente all’art. 2, che rientra nella potestà esclusiva dello Stato regolare le deduzioni IRPEF al fine di assicurarne la progressività, e che l’irrilevanza ai fini del calcolo dell’imponibile delle addizionali esclude un pregiudizio per la Regione. Mantenendosi fermo quanto stabilito da altre norme, significa che l’addizionale IRPEF è dovuta nella misura in cui sia dovuta l’IRPEF stessa, e quindi non è dato comprendere in cosa consista la diminuzione delle risorse a disposizione delle Regioni.

Riguardo alle altre norme censurate dal ricorso della Regione Emilia-Romagna, l’Avvocatura svolge considerazioni del tutto analoghe a quelle mosse a contrastare il ricorso n. 15 del 2003 della Regione Toscana.

5.– Con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei ministri il 25 febbraio 2003, depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale il 7 marzo 2003 e iscritto al n. 26 registro ricorsi del 2003, la Regione Veneto ha chiesto alla Corte costituzionale dichiararsi, fra l’altro, l’illegittimità degli artt. 2, 3, 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per indebita invasione nella propria sfera di competenza, con violazione degli artt. 114, 117, 118, 119 Cost.

L’art. 2 della legge n. 289 del 2002 dà avvio al programma di riforma fiscale partendo dalle modifiche della disciplina relativa all’IRPEF: il principio è quello della no tax area, introdotto dal comma 1 dell’art. 2 con l’inserimento dell’art. 10–bis del d.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi), che prevede la deduzione di una quota di reddito imponibile, che dovrebbe comportare un risparmio d’imposta. Il comma 4 stabilisce che la deduzione non rileva ai fini della determinazione della base imponibile delle addizionali IRPEF, fermo restando quanto previsto dall’articolo 50, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dall’articolo 1, comma 4, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360. Tali norme prevedono che l’addizionale è dovuta se per lo stesso anno l’IRPEF, al netto delle detrazioni e dei crediti riconosciuti rilevanti dal testo unico, è dovuta. In altre parole, il sistema della no tax area non incide sul calcolo delle addizionali, ma sempre che l’imposta sia dovuta, perché se il contribuente non deve versarla, non è tenuto neppure all’addizionale regionale e comunale. In sostanza l’art. 2 comporta una diminuzione delle risorse a disposizione delle Regioni, senza alcuna forma compensativa, ponendosi così in contrasto con l’art. 119, quarto comma, Cost.

Con l’art. 3, prevedendosi la sospensione delle addizionali finché non si arrivi all’accordo sul federalismo fiscale, lo Stato dimostra di considerare gli artt. 119 e 117, terzo comma, in cui tra le materie di legislazione concorrente vi è l’armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”, come disposizioni prive di efficacia immediata, che richiedono l’intervento attuativo del legislatore statale. Tale impostazione, che vede le Regioni costrette ad attendere la formulazione dei principî fondamentali da parte dello Stato, prima di emanare la legislazione di dettaglio, è stata respinta dalla giurisprudenza costituzionale prima della riforma dell’art. 117 Cost. A maggior ragione l’impostazione non è sostenibile dopo la riforma del titolo V: dalla legislazione statale sono già desumibili principi di coordinamento della finanza pubblica in tema di leva fiscale delle Regioni, perché sia in tema di IRAP (art. 16 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446), che in tema di addizionali IRPEF (art. 50 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446) è data la possibilità, rispettivamente, di variare le aliquote e di maggiorare le addizionali. Per non parlare dell’obbligo delle Regioni di ricorrere all’aumento dei tributi per la copertura dei maggiori fabbisogni di spesa sanitaria, avendo l’art. 4 del d.lgs. 15 aprile 2002, n. 63, convertito in l. 15 giugno 2002, n. 112, esteso agli anni 2002, 2003, 2004, le disposizioni dell’art. 40 della l. 28 dicembre 2001, n. 448, che lega l’integrazione del finanziamento della spesa sanitaria al rispetto regionale degli impegni indicati nell’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome dell’8 agosto 2001, tra i quali, al punto 2, è prevista la facoltà delle Regioni, di applicare un’addizionale IRPEF o ad altri aumenti previsti dalla normativa fiscale vigente, nella misura necessaria a coprire l’incremento di spesa.

In conclusione, essendo il potere di manovra fiscale coessenziale al riconoscimento dell’autonomia finanziaria, e presupposto per l’esercizio delle funzioni legislative e amministrative costituzionalmente riconosciute, l’art. 3 impedisce di ipotizzare una qualsiasi politica regionale autonoma, determinando grave arretramento rispetto al passato, in violazione degli artt. 114, 117, terzo comma, 118 e 119, Cost.

Riguardo all’art. 5, che prevede una serie di riduzioni dell’IRAP sotto forma di deduzioni della base imponibile, va osservato, impregiudicato il problema se l’imposta sia classificabile come statale, regionale o locale, che essa ricade nell’area del sistema tributario regionale: ne consegue che, stabilendosi una riduzione del tributo senza alcuna forma compensativa, non può disconoscersi il contrasto con gli artt. 114, 117, terzo comma, 118 e 119.

6.– Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, con il ministero dell’Avvocatura generale dello Stato.

La difesa erariale, relativamente all’art. 2, assume l’inammissibilità del ricorso, osservando che pur in mancanza di precisazione è impugnato il comma 4, in quanto determinerebbe una diminuzione delle risorse a disposizione delle Regioni: resta fuori l’art. 1, comma 4, del d. lgs. n. 360 del 1998, che riguarda le addizionali provinciali e comunali (quella regionale è disciplinata dall’art. 50 del d. lgs. n. 446 del 1997). La norma impugnata ha elevato il reddito minimo non soggetto a imposta; ed ha precisato che la disposizione non incide su quanto previsto dall’art. 50, comma 2, del d. lgs. n. 446 del 1997. Anche in mancanza di tale precisazione, che ha la sola funzione di chiarimento, l’addizionale non sarebbe stata applicabile in base all’art. 50. Di conseguenza, la norma investita dalla questione è l’art. 50 del d. lgs. n. 446 del 1997, non l’art. 2 della l. n. 289 del 2002.

Riguardo all’art. 3, per quanto concerne l’addizionale IRPEF, la natura accessoria al tributo statale osta alla configurazione di una potestà regionale di istituirla, spettando allo Stato istituirla e dettarne la misura massima, anche al fine di evitare che un carico tributario eccessivo possa costituire stimolo all’evasione, mettendo a rischio la preponderante entrata tributaria dello Stato; per quanto concerne l’IRAP, è indubbio che lo Stato, che quell’imposta ha creato, ben può modificarla, considerando che ogni legge ha una sua coerenza interna e specie in materia tributaria è richiesta una verifica economica quando la situazione finanziaria è cambiata. Nella specie è singolare che la Regione ricorrente rivendichi il suo potere (riconosciuto da una noma dello Stato) di variare l’aliquota dell’imposta, ma contesta il potere dello Stato di modificare la disciplina, per di più non in attesa di varare una riforma unilaterale, bensì in attesa di una nuova disciplina concordata in sede di Conferenza unificata. In definitiva: la situazione dell’economia nazionale richiede interventi correttivi; quelli che investono la finanza non statale saranno deliberati dalla Conferenza; poiché l’intervento di questa richiederà del tempo, la situazione è cristallizzata al 2002, alla situazione che ogni Regione ha potuto delineare in modo autonomo.

Riguardo all’art. 5, va osservato come l’aliquota e le deduzioni non possono costituire da sole elementi attendibili per la determinazione della pretesa tributaria, dovendosi anche tener conto della materia imponibile. Le disposizioni impugnate, come risulta dai lavori parlamentari, rispondono all’obiettivo che in un periodo di ripresa economica molto lenta l’ampliamento della base imponibile non si dovesse accompagnare all’inasprimento delle aliquote per evitare una maggior pressione fiscale complessiva. In sostanza il gettito complessivo non è stato ridotto, ma si è voluto evitare solo che esso diventasse più gravoso, in misura da pregiudicare la politica economica, di competenza del Governo.

7.– Con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei ministri il 24 febbraio 2004, depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale il 4 marzo 2004 e iscritto al n. 33 registro ricorsi del 2004, la Regione Emilia Romagna ha chiesto alla Corte costituzionale dichiararsi, fra l’altro, l’illegittimità dell’art. 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), per violazione degli artt. 117, 118, 119 Cost.

La norma impugnata proroga, per l’esercizio 2004, la sospensione degli aumenti per le addizionali IRPEF e delle maggiorazioni dell’aliquota IRAP, ma, al contrario di quella prevista dall’art. 3, comma 1, lettera a),della legge n. 289 del 2002, essa non è transitoria in attesa di un imminente accordo in sede di Conferenza unificata sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale, ma vale fino al 31 dicembre 2004.

La più recente giurisprudenza costituzionale afferma che anche i tributi di cui la legge destina il gettito in tutto o in parte alle Regioni e agli enti autonomi, riconoscendo limitati spazi di autonomia agli enti quanto alla loro disciplina, sono istituiti da legge dello Stato ed in essa trovano la loro disciplina, salvo che per i soli aspetti rimessi all’autonomia degli enti territoriali. La Regione quindi non può contestare il potere dello Stato di modificare la disciplina dei tributi locali esistenti, in attesa che il legislatore statale definisca il rapporto tra legislazione statale e regionale per quanto attiene alla disciplina del grado primario dei tributi locali. Tuttavia non è consentito allo Stato di sopprimere gli spazi di decisione autonoma che la legislazione previgente consentiva alle Regioni e agli enti locali, legiferando in direzione diversa da quella imposta dall’art. 119 Cost. La norma costituzionale fissa quanto meno una clausola di stand still, vietando una modifica in peius del livello di autonomia già garantito dalla legislazione statale, cosa che invece è avvenuta con la sospensione della potestà regionale, riconosciuta da legge statale, di aumentare l’addizionale IRPEF e di maggiorare l’aliquota IRPEF, rispetto alle misure fissate dalle leggi istitutive: il risultato è quello di bloccare un fondamentale canale di finanziamento regionale, con la conseguente contrazione delle politiche regionali, con ciò violandosi il principio di autosufficienza finanziaria di cui all’art. 119, terzo comma, Cost., e non consentendosi l’esercizio delle competenze legislative regionali di cui agli artt. 117 e 118 Cost.

8.– Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, con il ministero dell’Avvocatura generale dello Stato.

La difesa erariale svolge argomentazioni attinenti a varie parti del ricorso, tra le quali tuttavia non è compresa la censura relativa all’art. 2, comma 21, della legge n. 350 del 2003, e resistendo comunque, genericamente, a tutti i motivi del ricorso, rinvia ad una successiva memoria, da depositare entro il 10 maggio 2004, la trattazione delle censure al momento non esaminate.

9.– Nell’imminenza dell’udienza pubblica la Regione Toscana ha depositato memoria con cui conferma le argomentazioni svolte nel ricorso, insistendo per l’accoglimento. Quand’anche si debba riconoscere la natura statale dei tributi regolati dalle norme impugnate, il relativo gettito è attribuito alle Regioni e serve a finanziarne le funzioni. Ne consegue che la sospensione della potestà regionale di aumento delle addizionali IRPEF e delle aliquote IRAP, la riduzione del gettito IRAP e il condono fiscale, determinano il blocco di un fondamentale canale di finanziamento delle competenze regionali.

Le norme denunciate violano dunque il principio dell’autosufficienza finanziaria regionale non solo sotto il profilo di una menomazione nella capacità di esercitare le proprie competenze, ma anche sotto il profilo che il necessario intervento del legislatore statale per l’attuazione del rinnovato sistema posto dall’art. 119 Cost. (come riconosciuto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2004) non consente alle Regioni di legiferare in materia fiscale, anche perché una legge statale di coordinamento è ben lontana dall’essere emanata.

Se il sistema di finanziamento regionale è ancora oggi a carattere derivato, è essenziale il mantenimento del minimo indispensabile per il finanziamento regionale, il che la Corte costituzionale ha chiaramente posto come condizione all’esercizio della funzione legislativa statale, riconoscendo il limite discendente dal divieto di procedere in senso inverso a quanto oggi prescritto dall’art. 119 Cost., e, quindi, l’impossibilità di sopprimere, senza sostituirli, gli spazi di autonomia regionale in precedenza riconosciuti, e di configurare un sistema finanziario complessivo che contraddica i principî dell’art. 119 Cost. La finanziaria 2003 peggiora le regole vigenti sopprimendo i limitati spazi di intervento delle Regioni sui tributi esistenti.

Le disposizioni censurate non possono ritenersi legittime in nome del coordinamento della finanza pubblica. In detta materia, attribuita alla potestà legislativa concorrente, lo Stato deve limitarsi a fissare i principî, e le norme impugnate non possiedono i requisiti di generalità e astrattezza propri della legislazione di principio, presentando viceversa carattere di dettaglio, autoapplicative, incidenti sulla pur esigua autonomia finanziaria dapprima posseduta dalla Regione.

10.– Secondo l’Avvocatura, la premessa su cui si basa il ricorso regionale, che l’IRAP e le addizionali IRPEF costituiscano tributi propri delle Regioni, è erronea. Trattandosi di tributi esistenti, già istituiti con legge statale, e da questa fondamentalmente regolati – salvi i limitati spazi di autonomia riconosciuti dalle leggi stesse – non è precluso allo Stato legiferare, dettando norme modificative, in ipotesi, anche di dettaglio: potestà rientrante nella esclusiva competenza dello Stato in materia erariale, secondo quanto previsto dall’art. 117, secondo comma, lettera e). Correlativamente, non essendo ammissibile la piena esplicazione delle potestà regionali autonome, in difetto della fondamentale legislazione di coordinamento, è da ritenere preclusa alle Regioni – se non nei limiti espressamente riconosciuti dalla legge statale – la potestà regionale di legiferare in materia di tributi esistenti, istituiti e regolati da legge statale, onde il richiamo regionale all’art. 117, quarto comma, della Costituzione è inconferente (sentenze n. 297 e n. 311 del 2003).

Con specifico riferimento all’art. 3, comma 1, lettera a), che dispone la sospensione delle potestà di aumenti regionali delle addizionali IRPEF e delle aliquote IRAP, si osserva, in primo luogo, che dette imposte si inquadrano nel sistema tributario statale, e, in secondo luogo, che la norma va letta con quanto disposto dalla successiva lettera b), onde la temporanea sospensione della potestà regionale fino all’accordo Stato -Regioni – che dovrà costituire la base su cui l’Alta Commissione di studi dovrà indicare al Governo i principi generali della finanza pubblica e del sistema tributario ai sensi degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. – è concepita al fine di assicurare la coordinata configurazione del nuovo sistema tributario, che viceversa singole iniziative regionali potrebbero condizionare o pregiudicare nella fase transitoria, tenendo conto che nel nuovo sistema, coerentemente all’art. 119, è dubbio possano trovare ulteriore cittadinanza addizionali regionali e locali su tributi diretti statali, e che l’IRAP è destinata ad essere progressivamente ridotta ed eliminata (sentenza n. 241 del 2004).

Sotto un altro profilo, non è sostenibile che nella norma impugnata sarebbe ravvisabile la soppressione, senza contestuale sostituzione, di spazi di autonomia già riconosciuti: non si è, infatti, trattato di sottrazione di un potere regionale, ma di semplice sospensione, fino al previsto accordo sui meccanismi strutturali del nuovo federalismo fiscale.

In conclusione, l’intervento legislativo statale è esercizio della potestà esclusiva riconosciuta dall’art. 117, secondo comma, lettera e) (appartenenza dei prelievi tributari in oggetto al sistema tributario statale), o comunque espressione di un principio generale di coordinamento del sistema tributario e della finanza pubblica, sotto il profilo della potestà concorrente di cui al terzo comma dell’art. 117 Cost.

11.– Anche la Regione Emilia-Romagna ha depositato memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso e replicando all’atto di costituzione dell’Avvocatura dello Stato.

Pur prendendo atto della più recente giurisprudenza costituzionale, che esclude possano definirsi tributi regionali propri le imposte istituite con legge statale, la Regione sottolinea che la competenza statale non può essere esercitata in senso inverso a quanto stabilito dal nuovo art. 119 Cost., ovvero sopprimendo senza sostituirli spazi di autonomia già riconosciuti dalle leggi statali o configurando un sistema complessivo in contraddizione con il citato art. 119 (n. 37 e n. 241 del 2004).

Ne consegue che, non intendendo persistere nella contestazione della competenza statale a legiferare sulle imposte in oggetto, resta in piedi il problema di fondo, che lo Stato continua a procrastinare senza termine l’attuazione dei principî del federalismo fiscale, modificando la disciplina delle imposte del cui gettito le Regioni sono compartecipi pregiudica unilateralmente l’equilibrio finanziario delle Regioni stesse senza consentire possibilità di recupero, atteso il blocco del potere di autogoverno delle aliquote, e, con atto unilaterale, nella più completa violazione del principio di leale collaborazione.

12.– Secondo l’Avvocatura, che replica alla Regione Emilia-Romagna, riguardo alla modifica della disciplina dell’IRPEF, di cui all’art. 2 (che ha introdotto l’art. 10–bis. Del testo unico delle imposte sui redditi), la doglianza può riguardare la sola addizionale regionale, essendo inammissibile nella parte riferita alle addizionali destinate agli altri enti locali, e inoltre l’intervento è inquadrabile nella materia di esclusiva competenza statale (art. 117, secondo comma, lettera e). Inoltre il comma 4 dell’art. 2 espressamente prevede la sua non rilevanza ai fini della determinazione dell’imponibile delle addizionali: in tal modo, derogando al principio base secondo cui l’addizionale si applica sul reddito complessivo IRPEF al netto degli oneri deducibili, si pone piuttosto a salvaguardia del relativo gettito spettante a Regioni ed enti locali. Se, invece, in virtù della nuova disciplina delle deduzioni, non è dovuta l’IRPEF base, non sarà dovuta l’addizionale, ma solo come effetto indiretto e riflesso (e prevedibilmente di modestissimo impatto) di una modifica alla disciplina dell’imposta base, che rientra nei poteri dello Stato: il principio costituzionale richiamato, di cui al quarto comma dell’art. 119, implica la necessità di valutazione dell’adeguatezza delle entrate complessive delle Regioni in relazione alle funzioni proprie, il che non discende certo da eventuali variazioni di gettito di singole entrate tributarie.

Per il resto la memoria segue, anche testualmente, il tenore delle difese contenute nella memoria riguardo al ricorso della Regione Toscana, già esaminata.

13.– Anche la Regione Veneto ha depositato memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso.

La ricorrente osserva, in via generale, che il potere legislativo statale di imporre vincoli alle politiche di bilancio che possono tradursi in compressioni di autonomia deve necessariamente avere carattere transitorio, in vista di specifici obiettivi (sentenza n. 36 del 2004), senza che possa essere sistematicamente invocato per vulnerare il complessivo sistema delle autonomie. Nel dettare il nuovo titolo V, e, con esso, il nuovo assetto istituzionale degli enti locali, il Parlamento aveva ben presenti le esigenze di contenimento della spesa pubblica e il rispetto degli obblighi di bilancio che discendono dalla appartenenza all’Unione europea. Non è dunque consentito al legislatore statale di prendere a pretesto disavanzi di bilancio – già manifestatisi, e in modo anche più grave, in passato, all’interno di un sistema accentrato – per comprimere gli spazi di autonomia, come se la distribuzione costituzionale dei poteri tra Stato, Regioni ed enti locali fosse rimasta immutata, e presupponendo letture del testo costituzionale atte a stravolgere il sistema delle autonomie.

Entrando nello specifico, riguardo all’art. 2 della legge n. 289 del 2002, la previsione della no tax area non incide sul calcolo delle addizionali IRPEF, a patto però che l’imposta sia dovuta.

La Regione Veneto non discute il potere dello Stato di disciplinare l’imposta sul reddito, ma sottolinea come l’esercizio di tale potere non può sottrarre alle Regioni le risorse necessarie allo svolgimento essenziale delle proprie funzioni. La disposizione impugnata determina una diminuzione di risorse a disposizione delle Regioni, per il caso in cui, in base al nuovo sistema delle deduzioni, l’imposta non sia dovuta, senza prevedere alcuna forma compensativa.

Riguardo all’art. 3, sospendendo la potestà regionale di aumento delle addizionali IRPEF e aliquote IRAP, lo Stato svuota gli artt. 117, terzo comma, e 119 – norme prive di efficacia precettiva immediata, che attendono l’intervento del legislatore statale per trovare piena attuazione – di un reale contenuto normativo: è vero che lo Stato può modificare la disciplina dei propri tributi, ma ciò non può avvenire in senso inverso a quanto stabilito dal nuovo art. 119 Cost., ovvero sopprimendo, senza sostituirli, spazi di autonomia già riconosciuti dalle leggi statali o configurando un sistema complessivo in contraddizione con l’art. 119 (sentenza n. 34 del 2004). E del resto la giurisprudenza costituzionale respinge in modo costante letture che comprimano le autonomie a causa dell’inerzia statale (sentenza n. 282 del 2002).

Riguardo alla potestà regionale di maggiorazione dell’aliquota IRAP, l’art. 4 del decreto-legge n. 63 del 2002, convertito nella legge n. 112 del 2002, la rende addirittura necessaria per via dell’estensione agli anni 2002, 2003 e 2004 delle disposizioni dell’art. 40 della legge n. 448 del 2001, che, a sua volta, lega le integrazioni del finanziamento della spesa nel settore sanitario, previste dall’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome dell’8 agosto 2001, alla diretta applicazione regionale di misure di contenimento della spesa, attraverso l’introduzione di strumenti di controllo della domanda, la riduzione della spesa sanitaria o in altri settori, ovvero di una addizionale regionale all’IRPEF e altri strumenti fiscali previsti dalla normativa vigente, ai fini di coprire l’incremento di spesa. Come si vede, attraverso le disposizioni impugnate, lo Stato ha privato unilateralmente le Regioni delle risorse necessarie all’esercizio delle funzioni costituzionalmente riconosciute. In particolare la sospensione del potere di maggiorazione, di cui all’art. 3, impedisce di ipotizzare una qualsiasi politica finanziaria regionale autonoma, segnando un grave arretramento rispetto al passato.

Con riferimento alla modifica della disciplina dell’IRAP di cui all’art. 5, la definizione dell’imposta come statale non esime dal porre una barriera alla discrezionalità del legislatore statale, comprimendo l’autonomia già riconosciuta alle Regioni, senza prevedere alcuna misura compensativa.

In definitiva, non si tratta di mettere in discussione il potere statale di legiferare sull’IRAP, ma di impedire che lo Stato, nell’esercitare malamente il suo potere, possa determinare una reformatio in peius del sistema fiscale regionale (sentenza n. 34 del 2004).

14.– Secondo l’Avvocatura, riguardo alla modifica della disciplina dell’IRPEF, di cui all’art. 2, la doglianza è inammissibile nella parte riferita alle addizionali destinate ai Comuni, potendo la Regione impugnare leggi statali nella sola misura in cui ritenga che esse ledano la sua sfera di competenza, mentre nella fattispecie la lesione si produrrebbe sui singoli Comuni in quanto dotati di autonomia finanziaria. L’autonomia regionale non è comunque lesa, relativamente all’addizionale comunale, perché la potestà regionale in materia, attinente al coordinamento nell’ambito dei principi fondamentali fissati dalla legge statale, ha come riferimento e punto di partenza la normativa statale, e può muoversi solo in ambito interregionale, così che una legge statale che incida indirettamente sulle entrate dei Comuni, non può violare l’art. 117, comma terzo, Cost. La stessa norma, nel ribadire quanto stabilito dall’art. 50, secondo comma, del d.lgs n. 446 del 1997, chiarisce che l’irrilevanza della deduzione, ai fini della determinazione dell’addizionale, è limitata alla determinazione della base imponibile, non al suo sorgere, per cui anche se non vi fosse stato il rinvio a detta norma, essa sarebbe stata comunque applicabile (ovvero nel senso che non applicandosi l’IRPEF, nemmeno sarebbe dovuta l’addizionale): sotto tale profilo la questione sarebbe inammissibile.

Essa è anche infondata, essendo l’addizionale imposta parassitaria che segue le sorti dell’imposta principale, sicché sarebbe irragionevole l’applicazione dell’una in assenza dei presupposti per l’altra. Inoltre, sotto il profilo del potere legislativo, essa rientra nella esclusiva competenza statale.

Riguardo all’art. 3 sulla sospensione delle potestà regionali delle addizionali IRPEF e delle aliquote IRAP, lo Stato ha posto come limite il raggiungimento dell’accordo in sede di conferenza tra Stato e Regioni.

Con riferimento all’art. 5, la modifica legislativa dell’IRAP è giustificata dal non potersi definire l’imposta come tributo regionale proprio.

15.– La Regione Emilia-Romagna ha depositato memoria anche relativamente alla finanziaria del 2004, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

Con l’art. 21, quarto comma, è protratto il termine di sospensione dell’aumento delle addizionali e, in tal modo, lo Stato procrastina l’attuazione dei principî del federalismo fiscale, modifica continuamente le disposizioni regolatrici delle imposte al cui gettito le Regioni partecipano, pregiudica l’equilibrio finanziario delle Regioni, in palese violazione del principio di leale collaborazione.

16.– L’Avvocatura dello Stato, nella memoria relativa al ricorso n. 33 del 2004, si limita a rinviare alla memoria redatta in relazione al ricorso n. 25 del 2003.
Considerato in diritto

1.– Le Regioni Toscana (ricorso n. 15 del 2003) ed Emilia-Romagna (ricorso n. 25 del 2003) hanno impugnato, fra gli altri, gli artt. 3, comma 1, lettera a), 5, 6, 7, 8, 9 (ad eccezione del comma 17), 13, comma 3, 15, e 16 della legge 23 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), mentre la Regione Veneto (ricorso n. 26 del 2003) ha impugnato i soli artt. 3 e 5 della stessa legge perché le citate norme, disponendo la sospensione degli aumenti delle addizionali IRPEF per Comuni e Regioni, e delle maggiorazioni delle aliquote IRAP di spettanza regionale in attesa del raggiungimento di un accordo sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale (art. 3, comma 1, lettera a), stabilendo modifiche alla disciplina dell’IRAP, con conseguente riduzione del gettito (art. 5) e prevedendo varie misure di condono fiscale applicabili alla stessa IRAP (art. 6, 7, 8, 9, 15, 16), e attribuendo alle Regioni e agli enti locali la facoltà di introdurre e disciplinare misure di condono relative a tributi propri (art. 13) – violano l’art. 114 Cost. richiamato nel solo ricorso n. 26 del 2003; gli artt. 117 e 118 Cost., non consentendo l’esercizio delle competenze legislative regionali riguardo ad un tributo regionale proprio; l’art.119 Cost., che stabilisce il principio dell’autonomia finanziaria regionale e dell’autonomia impositiva.

2.– Le Regioni Emilia-Romagna (ricorso n. 25 del 2003) e Veneto (ricorso n. 26 del 2003) hanno impugnato, fra gli altri, l’art. 2, comma quarto, della legge 23 dicembre 2002, n. 289, perché, stabilendo che la deduzione disposta dal comma 1 (che introduce un nuovo art. 10-bis al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 recante “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi” dal reddito imponibile ai fini IRPEF non rileva ai fini della base imponibile per le addizionali regionali e comunali, e che resta fermo quanto previsto dall’art. 50, comma 2, secondo periodo, del d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), e dall’art. 1, comma 4, del d. lgs. 28 settembre 1998, n. 360 (Istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, a norma dell’art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191), e in tal modo diminuendo le risorse regionali senza misure compensative, viola l’art. 119, quarto comma, Cost., che stabilisce il principio dell’autornomia finanziaria regionale.

3.– La Regione Emilia-Romagna, con ricorso n. 33 del 2004, ha impugnato, fra gli altri, l’art. 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), che prorogando per l’esercizio 2004 e fino al 31 dicembre 2004 la sospensione degli aumenti per le addizionali IRPEF e delle maggiorazioni dell’aliquota IRAP violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost., non consentendo l’esercizio delle competenze regionali, nonché l’art. 119 Cost., che stabilisce il principio dell’autonomia finanziaria regionale e dell’autonomia impositiva.

4.– In considerazione dell’identità della materia, nonché dei profili di lllegittimità costituzionali fatti valere, i ricorsi vanno riuniti per essere decisi con un’unica pronuncia.

5.– I ricorsi sono infondati sulla base delle considerazioni che seguono.

6.– Con riferimento all’art. 2 della legge n. 289 del 2002 le Regioni ricorrenti lamentano che in base alla modifica dell’imponibile IRPEF, l’addizionale è dovuta solo se per lo stesso anno è dovuta l’IRPEF, con la conseguenza che tale norma comporta una diminuzione delle risorse a disposizione delle Regioni senza alcuna forma compensativa, ponendosi così in contrasto con l’art. 119, quarto comma, Cost.

La questione è infondata.

Va, infatti, ribadito l’orientamento di questa Corte secondo il quale lo Stato può disporre in merito alla disciplina dei tributi da esso istituiti, anche se il correlativo gettito sia di spettanza regionale (sentenza n. 311 del 2003), purchè non sia alterato il rapporto tra complessivi bisogni regionali e mezzi finanziari per farvi fronte, circostanza, quest’ultima, non emersa nel giudizio (sentenze n. 29 del 2004 e n. 337 del 2001)

7.– Parimenti infondate sono le censure sollevate con riferimento agli artt. 3, comma 1, lettera a), 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16, tutte centrate sulla deduzione della insussistenza del potere dello Stato di modifica riguardo ad imposte che le Regioni ritengono “tributi propri”, in tema di sospensione degli aumenti delle addizionali IRPEF e delle aliquote IRAP, con conseguente riduzione delle entrate.

Al fine del loro rigetto è sufficiente, da un lato, rinviare a quanto esposto in precedenza nell’esaminare la censura all’art. 2 della legge n. 289 del 2002 e, dall’altro, richiamare la più recente giurisprudenza di questa Corte per la quale l’istituzione dell’IRAP con legge statale, e l’espressa attribuzione alle Regioni a statuto ordinario, destinatarie del tributo, di competenze di carattere solo attuativo, rendono palese che l’imposta stessa – nonostante la sua denominazione – non può considerarsi “tributo proprio” della Regione nel senso in cui oggi tale espressione è adoperata dall’art. 119, secondo comma, della Costituzione, dovendosi intendere il riferimento della norma costituzionale relativo ai soli tributi istituiti dalle Regioni con propria legge, nel rispetto dei principi di coordinamento con il sistema tributario statale. Conseguentemente la disciplina sostanziale dell’imposta rientra tuttora nella esclusiva competenza dello Stato in materia di tributi erariali, secondo quanto previsto dall’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, ed è escluso che essa possa considerarsi oggetto di legislazione concorrente (sentenze n. 296 del 2003 e n. 241 del 2004).

Queste conclusioni non sono, del resto, contestate nelle memorie dalle Regioni ricorrenti, le quali, peraltro, insistono nella incostituzionalità della normativa impugnata invocando il mancato rispetto della condizione di legittimità posta dalla richiamata giurisprudenza e, precisamente, il divieto per lo Stato di procedere in senso inverso a quanto prescritto dal nuovo art. 119 della Costituzione, sopprimendo, senza sostituirli, gli spazi di autonomia già riconosciuti dalle leggi statali, o configurando un sistema finanziario complessivo in contraddizione con l’art. 119 (sentenze n. 37 e n. 241 del 2004).

E’ vero che la norma impugnata dell’art. 3, comma 1, lettera a), sospende il potere delle Regioni di utilizzare uno spazio di autonomia nel prelievo tributario, che la legge statale loro riconosceva. Ma tale misura risulta giustificabile, sul piano della legittimità costituzionale, in base alla considerazione che essa si traduce in una temporanea e provvisoria sospensione dell’esercizio del potere regionale in attesa di un complessivo ridisegno dell’autonomia tributaria delle Regioni, nel quadro dell’attuazione del nuovo art. 119 Cost., nonché di una manovra che investe la struttura di un tributo indubitabilmente statale, quale è l’IRPEF, destinato, nella prospettiva del legislatore statale, a modificazioni profonde, nonché di un tributo, come l’IRAP, che resta un tributo istituito e tuttora disciplinato dalla legge dello Stato.

Né, per altro verso, risulta dimostrato e nemmeno dedotto che la misura dia luogo ad una complessiva insufficienza dei mezzi finanziari a disposizione delle Regioni per l’adempimento dei loro compiti.

Quanto all’art. 5, che introduce una serie di modifiche al decreto legislativo n. 446 del 1997, istitutivo dell’IRAP, l’infondatezza della censura deriva da quanto si è osservato circa la perdurante potestà dello Stato di disciplinare detto tributo (cfr. sentenza n. 241 del 2004).

Per quanto poi riguarda le norme concernenti i meccanismi di concordato, di definizione automatica e di definizione agevolata (artt. 6, 7, 8, 9 – ad eccezione del comma 17 – 15 e 16), esse, da un lato, riguardano tributi su cui permane la potestà statale di disciplinarli, dall’altro lato, pur potendo comportare una indiretta diminuzione di gettito a favore degli enti territoriali, non risultano tali, ancora una volta, da compromettere la complessiva capacità finanziaria delle Regioni in relazione ai loro compiti.

8.– Con l’impugnazione dell’art. 13, comma 3, le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna contestano la definizione data dalla norma alla nozione “tributi propri” delle Regioni, delle province e dei comuni, deducendo che devono essere definiti “tributi propri” quelli il cui gettito spetti integralmente alle Regioni.

La censura è infondata.

A prescindere dal fatto che la definizione è enunciata “ai fini delle disposizioni del presente articolo” (scilicet: art. 13) e non è quindi di carattere generale, la stessa è conforme a quella enunciata da questa Corte con la più recente giurisprudenza, secondo cui sono “tributi propri regionali”, nel senso del nuovo art. 119, quelli stabiliti dalle Regioni con propria legge e non anche quelli il cui gettito sia “attribuito” alle Regioni, ma siano stati istituiti con legge statale (v. sentenze n. 297 e n. 311 del 2003, in tema di tassa automobilistica regionale; sentenze n. 296 del 2003 e n. 241 del 2004, in tema di IRAP; nonché sentenza n. 37 del 2004, in tema di imposta sulla pubblicità, di ICI e di addizionale all’IRPEF).

9.– E’ infine infondata la censura con la quale la Regione Emilia-Romagna deduce l’illegittimità dell’art. 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), per violazione degli artt. 117, 118, 119 Cost., in quanto proroga, fino al 31 dicembre 2004, la sospensione degli aumenti per le addizionali IRPEF e delle maggiorazioni dell’aliquota IRAP.

La sospensione si giustifica in base alle stesse considerazioni sopra esposte a proposito dell’art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 289 del 2002. Vale, inoltre, la considerazione che la nuova norma, a differenza di quanto faceva la precedente, limita espressamente al 31 dicembre 2004 l’effetto della sospensione medesima, confermandone e rafforzandone il carattere transitorio.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunzie la decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale sollevate con i ricorsi in epigrafe;

riuniti i giudizi relativamente alle questioni concernenti gli articoli 2, 3, comma 1, lettera a), 5, 6, 7, 8, 9 (ad eccezione del comma 17), 13, comma 3, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e articolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2003 n. 350;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 1, lettera a), 5, 6, 7, 8, 9 (ad eccezione del comma 17), 13, comma 3, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), sollevate, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Toscana, con il ricorso in epigrafe (r. ric. n. 15 del 2003);

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, 3, comma 1, lettera a), 5, 6, 7, 8, 9 (ad eccezione del comma 17), 13, comma 3, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevate, in riferimento agli artt. 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso in epigrafe (r. ric. n. 25 del 2003);

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, 3, 5 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevate, in riferimento agli artt. 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto, con il ricorso in epigrafe (r. ric. n. 26 del 2003);

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso in epigrafe (r. ric. n. 34 del 2004).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’1 dicembre 2004.

Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 2004.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 07-02-2011, n. 2919 Giustizia amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la decisione indicata in epigrafe il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, adito per l’ottemperanza del decreto del Presidente della Regione che aveva riconosciuto il diritto del personale regionale al calcolo degli incrementi previsti dalla L.R. n. 19 del 1991, art. 5, commi 1, 4 e 6, e dal D.P.Reg. 30 gennaio 1993, art. 8 negli aumenti periodici di stipendio e condannato la p.a. alle relative differenze, accoglieva il ricorso, ritenendone preliminarmente l’ammissibilità, e per l’effetto nominava l’Assessore alla Presidenza della Regione per lo svolgimento degli incombenti relativi all’esecuzione del predetto decreto.

1.1. In particolare, la decisione qui impugnata riteneva ammissibile il giudizio di ottemperanza, rilevando che la disciplina del ricorso straordinario al Presidente della Regione, modellato su quella prevista per il ricorso straordinario al Capo dello Stato, si differenzia per aspetti rilevanti da quella dettata per gli altri ricorsi amministrativi; sottolineava, al riguardo, che la garanzia del contraddittorio è assicurata in modo più puntuale, essendo previsto, a carico del ricorrente, l’obbligo di notificare il ricorso nei modi e nelle forme prescritti per i ricorsi giurisdizionali ad almeno uno dei controinteressati, ed essendo a questi ultimi assegnato un termine per presentare deduzioni e documenti ed eventualmente per proporre ricorso incidentale; nè minore rilievo riveste la circostanza che la decisione del ricorso sia preceduta da un parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa, che costituisce espressione di un’attività di pura e semplice applicazione del diritto oggettivo (come riconosciuto anche dalla Corte di Giustizia in relazione al parere espresso dal Consiglio di Stato nell’ambito della disciplina generale del ricorso straordinario al Capo dello Stato), così come peculiare è, infine, la disciplina dei rapporti con la tutela giurisdizionale innanzi al giudice amministrativo, regolata secondo il principio di alternatività; principio che comporta l’inammissibilità del ricorso al giudice amministrativo proposto contro il medesimo atto impugnato in via straordinaria, sia per il ricorrente che per i controinteressati che non si siano avvalsi della facoltà di chiedere la decisione del ricorso in sede giurisdizionale, e ha significativi riflessi sull’impugnazione in sede giurisdizionale della decisione del ricorso straordinario, ammessa solo per vizi di forma o di procedimento, salvo che per i controinteressati che non siano stati posti nelle condizioni di chiedere la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.

2. La cassazione di tale decisione viene domandata, ai sensi dell’art. 362 c.p.c., dalla Presidenza della Regione Siciliana, nonchè dagli Assessorati regionali interessati.

3. Costituzione e difese delle parti intimate come in epigrafe.

4. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso si sostiene il difetto assoluto di giurisdizione, dal quale sarebbe affetta la decisione impugnata. La carenza assoluta di potestas judicandi si radica, secondo i ricorrenti, nel fatto che l’atto del quale è stata chiesta e ottenuta l’ottemperanza, cioè il decreto del Presidente della Regione Siciliana emesso su ricorso straordinario, ha natura amministrativa, e non giurisdizionale, ed è quindi sottratto alla speciale forma di cognizione, quale il giudizio di ottemperanza, attribuita al giudice amministrativo.

2. Il ricorso non può essere accolto, se pure la decisione impugnata deve essere corretta e integrata nella sua motivazione.

2.1. Secondo il R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, art. 23, comma 4, recante l’approvazione dello Statuto della Regione Siciliana, convertito in Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, gli atti amministrativi di quella Regione sono soggetti al ricorso straordinario al Presidente della Regione.

La norma statutaria ha trovato attuazione, da ultimo, mediante il D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 373 (art. 9, commi 3, 4, 5 e 6).

Il ricorso è ammesso in relazione ad atti regionali, che provengano, cioè, da organi dell’amministrazione regionale e siano espressivi della potestà amministrativa riservata alla Regione.

La disciplina del procedimento decisorio è modellata su quella per il ricorso straordinario al Capo dello Stato, salvo la diversa posizione del Presidente della Regione che è capo responsabile del governo regionale.

In particolare, il ricorso va depositato presso l’assessorato regionale competente; il parere, obbligatorio, è reso dalle sezioni riunite del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana; la decisione sul ricorso viene adottata dal Presidente della Regione mediante decreto.

2.2. L’analogia del procedimento sottende una identità di natura e di funzione rispetto al ricorso straordinario al Capo dello Stato, più volte sottolineata da queste Sezioni unite in relazione alle problematiche connesse alla impugnabilità ex art. 111 Cost. (cfr.

Cass., sez. un., n. 3660 del 2003; id., n. 15652 del 2002). Ciò ha comportato, sul piano sistematico, ma anche su quello delle concrete ricadute in termini di tutela giurisdizionale, la rilevanza delle medesime incertezze e dei medesimi dubbi che hanno investito il ricorso straordinario al Capo dello Stato, disciplinato dal D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (artt. 8-15), in attuazione della delega di cui alla L. 28 ottobre 1970, n. 775, art. 6 (modificativa della precedente L. 18 marzo 1968, n. 249).

2.3. A quest’ultimo istituto è stato tradizionalmente attribuito, in relazione al provvedimento che conclude il relativo procedimento, un connotato di antinomia, tra forma – di atto amministrativo – e sostanza – di atto di decisione -, insito nelle stesse definizioni comunemente utilizzate per la sua collocazione sistematica (provvedimento decisorio; atto dichiarativo di un giudizio).

Come la dottrina non ha mancato di rilevare, la "ambivalenza" del ricorso straordinario deriva, storicamente, dalla diversa funzione che esso ha via via svolto, quella originaria di strumento di "tutela ritenuta", e comunque di tutela amministrativa, e quella di rimedio giustiziale tendente alla giurisdizionalità, anticipatorio della giurisdizione amministrativa e quindi concorrente con essa, in termini di alternatività (D.P.R. n. 1199 del 1971, art. 8; L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 20, comma 3), a seguito della creazione e del consolidamento della funzione giurisdizionale del giudice amministrativo.

2.4. La funzione propriamente decisoria del provvedimento emesso sul ricorso straordinario è venuta in rilievo, specificamente, in relazione alla eventualità dell’inadempimento della pubblica amministrazione, che interessa nella controversia in esame, siccome per la esecuzione coattiva di decisioni di giustizia l’ordinamento ha previsto strumenti e modalità diverse. Il giudizio di ottemperanza, di cui al R.D. n. 1054 del 1924, art. 27, n. 4, integrava lo strumento esecutivo per assicurare l’effettività e la satisfattività della giurisdizione amministrativa, connotato intrinseco ed essenziale della stessa funzione giurisdizionale, come tale costituzionalmente necessario alla completa attuazione del diritto di difesa (cfr. Corte cost. n. 419 e 435 del 1995).

2.5. Essendo stata collegata, in via esclusiva, alla giurisdizione, l’esperibilità del giudizio d’ottemperanza è stata esclusa dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al decreto su ricorso straordinario, del quale si è sottolineata la natura di atto amministrativo, con la conseguenza che l’eventuale comportamento inerte della pubblica amministrazione renderebbe ammissibile solo il giudizio nei riguardi del silenzio-inadempimento (giudizio suscettibile, secondo la giurisprudenza amministrativa, di concludersi con l’ordine alla p.a. di dare esecuzione al decreto presidenziale; la relativa decisione ordinatoria di adempimento sarebbe, a sua volta, suscettibile di esecuzione coattiva mediante giudizio di ottemperanza, salva in ogni caso la esperibilità dell’azione risarcitoria autonoma per i danni causati dal comportamento omissivo della p.a.).

2.6. Già con la sentenza n. 3141 del 1953 le Sezioni unite, cassando per difetto di giurisdizione la decisione del Consiglio di Stato che aveva affermato l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza in relazione a decreti di accoglimento di ricorsi straordinari, rimasti inadempiuti, hanno ritenuto, a conferma dell’"insegnamento tradizionale", ostativa alla esperibilità di quel giudizio la natura amministrativa del provvedimento e, pur senza escludere l’obbligo della p.a. di uniformarsi ad esso, ne hanno inferito che un tale obbligo non abbia il carattere assoluto e vincolante proprio del giudicato, connaturato con le caratteristiche proprie dell’attività giurisdizionale, discendendo invece dalla posizione di preminenza o di supremazia che spetta al Capo dello Stato, sì che la sua efficacia è circoscritta nell’ambito della stessa sfera dell’amministrazione, senza avere rilevanza esterna e senza dare luogo a quella forma tipica di coercizione in via eteronoma che è costituita dall’esecuzione in via giurisdizionale.

2.7. La questione si è nuovamente proposta a seguito della sentenza della Corte di Giustizia 16 ottobre 1997, in cause riunite C-69/96 e 79/96, che ha dato ingresso alle questioni di interpretazione di norme comunitarie, sollevate dal Consiglio di Stato in sede di parere su ricorso straordinario al Capo dello Stato, riconoscendo natura di giudice nazionale a detto organo anche in tale sede; ma le Sezioni unite, con sentenza n. 15978 del 2001, hanno ribadito il precedente orientamento escludendo che i decreti con i quali sono decisi i ricorsi straordinari abbiano natura giurisdizionale e possano essere assimilati alle sentenze passate in giudicato, le uniche passibili di esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza. In particolare, tale conclusione è stata motivata con le seguenti considerazioni: a) il procedimento promosso con il ricorso straordinario ha per protagonista un’autorità amministrativa, che non è neppure vincolata in modo assoluto dal parere espresso dal Consiglio di Stato, potendo anche risolvere la controversia secondo criteri diversi da quelli risultanti dalla pura e semplice applicazione delle norme di diritto, così venendo a mancare i requisiti indefettibili dei procedimenti giurisdizionali, cioè il loro celebrarsi dinanzi ad un giudice terzo e imparziale, oltre che soggetto esclusivamente al diritto vigente (art. 111 Cost., comma 2 e art. 101 Cost., comma 2);

b) il meccanismo dell’alternatività, che regola il rapporto fra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale, non comporta la natura giurisdizionale del primo rimedio, poichè la portata del principio di alternatività è notevolmente attenuata dalla preferenza espressa dal Legislatore per il rimedio giurisdizionale, con la previsione che i controinteressati possano far venire meno la procedibilità del ricorso straordinario notificando al ricorrente e all’autorità che ha emanato l’atto impugnato la richiesta di trasporlo in sede giurisdizionale (D.P.R. n. 1199 del 1971, art. 10, comma 1); c) non significativa è la previsione della revocabilità del decreto (art. 15, medesimo D.P.R.), poichè la revocazione è comunemente ammessa anche per i ricorsi amministrativi ordinari, mentre, in particolare, la revocazione per l’ipotesi prevista dall’art. 395 c.p.c., n. 5, (richiamato dal predetto art. 15) deve intendersi come riferita al contrasto con una precedente decisione di ricorso straordinario, dal momento che, invece, la sentenza passata in giudicato prevale comunque sulla difforme decisione del ricorso straordinario. Per quanto riguarda la citata sentenza della Corte di Giustizia, le Sezioni unite hanno osservato che la nozione di giurisdizione nazionale, in quanto prevista dall’art. 234 del Trattato CE e modellata in via interpretativa ai soli fini della ricevibilità dei rinvii pregiudiziali, interpretativi e di validità, non rileva quando si tratta di interpretare disposizioni di diritto processuale nazionale al differente fine di ammettere, o meno, il giudizio di ottemperanza nei confronti di decisioni su ricorsi straordinari rimaste ineseguite dalla p.a.; questa non necessaria coincidenza fra le due nozioni di giurisdizione è un aspetto erroneamente non considerato nelle ordinanze di sezioni consultive del Consiglio di Stato che hanno ritenuto di poter fondare sulla richiamata sentenza della Corte di Giustizia la legittimazione del Consiglio di Stato, in sede di parere sul ricorso straordinario al Capo dello Stato, a sollevare questioni di legittimità costituzionale.

2.8. Questa ultima considerazione è stata confermata dalla Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 254 del 2004, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della L. n. 87 del 1994, art. 3 (nella parte in cui non prevede che il termine per la domanda di riliquidazione dell’indennità di fine rapporto dei dipendenti pubblici decorre dalla comunicazione dell’onere di presentare domanda), sollevata dal Consiglio di Stato in sede di parere su ricorso straordinario al Capo dello Stato: ciò sul presupposto che la questione era stata sollevata da un organo non giurisdizionale, la cui natura amministrativa era evidenziata dal fatto che il D.P.R. n. 1199 del 1971, art. 14, comma 1, prevede che, ove il ministro competente intenda proporre una decisione difforme dal parere del Consiglio di Stato, deve sottoporre la questione alla deliberazione del Consiglio dei Ministri (provvedimento, quest’ultimo, evidentemente non giurisdizionale, per la natura dell’organo da cui promana), mentre non rileva il riconoscimento di tale natura (giurisdizionale) da parte della Corte di Giustizia, perchè operato ad altri fini e sulla base di norme diverse da quelle che vengono in rilievo nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

2.9. Successivamente alla sentenza delle Sezioni unite del 2001 e all’ordinanza della Corte costituzionale del 2004, la materia in esame è stata oggetto di vari interventi del Legislatore, che incidono in modo profondo sulle principali considerazioni poste a fondamento di quelle decisioni.

2.10. A parte il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 245, comma 2, che – con riguardo ai decreti di accoglimento di ricorsi straordinari aventi ad oggetto atti delle procedure di affidamento di contratti pubblici ed atti dell’Autorità di vigilanza sugli stessi – ha previsto l’applicazione degli strumenti di esecuzione di cui alla L. n. 1034 del 1971, artt. 33 e 37, interventi normativi di portata più generale, ai fini che qui interessano, sono principalmente quelli attuati dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 69 (recante disposizioni per lo sviluppo economico, la competitività nonchè in materia di processo civile). Il comma 1 introduce, sotto forma di periodo aggiunto al testo del D.P.R. n. 1199 del 1971, art. 13, comma 1, alinea, una norma che espressamente prevede che la sezione del Consiglio di Stato, chiamata ad esprimere il parere sul ricorso straordinario, ne sospende l’espressione ed attiva l’incidente di costituzionalità "ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 11 marzo 1953, n. 87, artt. 23 e ss." se ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata;

il comma 2 dispone l’aggiunta al primo periodo dell’art. 14, comma 1, medesimo D.P.R. delle parole "conforme al parere del Consiglio di Stato" e la soppressione del secondo periodo del comma 1, secondo periodo, dello stesso art., nonchè l’abrogazione del secondo comma, così eliminando la possibilità – originariamente prevista – che il Ministero, nel formulare la proposta di decreto presidenziale, si discosti dal parere espresso dal Consiglio di Stato, previa sottoposizione della sua proposta al Consiglio dei Ministri.

2.11. Nell’esaminare tali sopravvenute disposizioni con riguardo agli effetti che possono conseguirne nella questione in esame, queste Sezioni unite osservano che le modifiche apportate dalla L. n. 69 del 2009, art. 69 sono tali da eliminare alcune determinanti differenze del procedimento per il ricorso straordinario rispetto a quello giurisdizionale, quali erano state rimarcate nella richiamata sentenza n. 15978 del 2001, particolarmente in ordine alla qualificazione e ai poteri dell’organo decidente. Mette conto osservare, infatti, che la L. n. 87 del 1953, art. 23 di disciplina del giudizio incidentale di legittimità costituzionale richiede che la questione di legittimità sia sollevata, a pena di inammissibilità, da un’autorità giurisdizionale nell’ambito di un giudizio, sì che la nuova norma pare implicitamente presupporre il riconoscimento di una condizione, comunque, sostanzialmente equivalente alla "giurisdizionalità" (secondo l’accezione propria anche dell’ordinamento interno, e non solo ai fini della richiesta di interpretazione preventiva della Corte di Giustizia); peraltro, la eliminazione del potere della p.a. di discostarsi dal parere del Consiglio di Stato conferma che il provvedimento finale, che conclude il procedimento, è meramente dichiarativo di un giudizio: che questo sia vincolante, se non trasforma il decreto presidenziale in un atto giurisdizionale (in ragione, essenzialmente, della natura dell’organo emittente e della forma dell’atto), lo assimila a questo nei contenuti, e tale assimilazione si riflette sull’individuazione degli strumenti di tutela, sotto il profilo della effettività, che una tutela esecutiva, piena e diretta, non è assicurata dal meccanismo, altrimenti utilizzabile, del ricorso giurisdizionale avverso il silenzio-inadempimento della p.a., ovvero avverso il comportamento violativo, o elusivo, del dictum del decreto presidenziale, sì che l’obbligatorio ricorso a tale complesso meccanismo si risolve in una disciplina che rende eccessivamente difficile l’esercizio della tutela e finisce per non garantire un rimedio adeguato contro l’inadempimento della p.a..

2.11.1. Il significativo mutamento, nei termini così precisati, trova conferma nella nuova disciplina del giudizio d’ottemperanza prevista dal nuovo "codice del processo amministrativo", contenuto nell’allegato 1) del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, emanato in attuazione della delega per il riordino del processo amministrativo disposta dalla stessa L. n. 69 del 2009, art. 44. L’art. 112, nel dettare le "disposizioni generali sul giudizio di ottemperanza", dispone, al comma 2, che l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato (lett. a) e, altresì, delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo (lett. b), oltre che delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario (lett. c), nonchè delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell’ottemperanza (lett. d) e dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili (lett. e). In maniera corrispondente, il successivo art. 113, nell’individuare il giudice dell’ottemperanza, dispone che il ricorso si propone, nel caso di cui all’art. 112, comma 2, lett. a) e b), al giudice che ha emesso il "provvedimento" della cui ottemperanza si tratta (essendo competente il tribunale amministrativo regionale anche per i suoi provvedimenti confermati in appello con motivazione del tutto conforme) (comma 1), mentre nei casi di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), d) ed e), il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza (comma 2), secondo un sistema fondato sulla netta distinzione fra l’ottemperanza di sentenze e altri provvedimenti del giudice amministrativo (art. 112, comma 2, lett. a) e b)), per i quali è prevista la competenza del giudice amministrativo che ha emesso la sentenza o il provvedimento, e quella di sentenze passate in giudicato, o altri provvedimenti ad esse equiparati, del giudice ordinario o di altri giudici, nonchè di lodi arbitrali divenuti inoppugnabili (art. 112, comma 2, lett. c), d) ed e)), per i quali è competente il tribunale amministrativo regionale secondo il criterio di collegamento previsto dall’art. 113, comma 2.

Nel sistema così delineato la decisione su ricorso straordinario al Capo dello Stato, resa in base al parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Stato, si colloca nella ipotesi prevista alla lett. b), art. 112, comma 2, e il ricorso per l’ottemperanza si propone, ai sensi dell’art. 113, comma 1, dinanzi allo stesso Consiglio di Stato, nel quale si identifica "il giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta". 2.11.2. Il senso di una disciplina tesa a garantire la effettività di tutela anche al ricorso straordinario viene rivelato dall’esame dei lavori parlamentari che hanno condotto al definitivo testo della norma: per cogliere la incisività di quest’ultimo, occorre sottolineare che il testo originario è stato oggetto di successivi emendamenti in sede di commissioni parlamentari, in relazione alla necessità di dare attuazione ai principi enunciati dalla CEDU, nonchè alle raccomandazioni comunitarie – intese a sollecitare gli Stati membri a prevedere senza eccezioni l’azione esecutiva per l’effettività delle tutele – che erano rimaste inevase dacchè un precedente disegno di legge, che prevedeva l’ottemperanza per le decisioni su ricorsi straordinari, era decaduto per fine legislatura;

infine, il parere della commissione del Senato circa la specifica necessità di inserire anche le decisioni straordinarie del Capo dello Stato è stato recepito nella relazione governativa, con la formulazione della norma nei termini sopra richiamati, sì che, in definitiva, deve concludersi che è conforme a tale intentio legis annoverare fra i "provvedimenti" del giudice amministrativo, passibili di ottemperanza, la decisione sul ricorso straordinario.

2.12. Come la dottrina ha puntualmente osservato, alla estensione del giudizio di ottemperanza a provvedimenti che non siano sentenze, o comunque provvedimenti non formalmente giurisdizionali, non si frappongono ostacoli di ordine costituzionale, sì che è ben configurabile la previsione normativa di un tale giudizio per le decisioni, rimaste ineseguite, del Capo dello Stato, trattandosi di una scelta del Legislatore che – nel rispetto dei principi costituzionali – tende a rendere effettiva la tutela dei diritti mediante il giudizio di ottemperanza (che, appunto, svolge nell’ordinamento una funzione di "tutela": cfr. Cass., sez. un., n. 30254 del 2008). Occorre ricordare, sul punto, che il ricorso straordinario non è espressamente previsto dalla Costituzione (nè può ritenersene la costituzionalizzazione implicita: cfr. Corte cost. n. 298 del 1986), ma, non di meno, il Giudice delle leggi con diversi interventi, intesi anche a conformarne la disciplina, ne ha confermato la compatibilità con il dettato costituzionale, in relazione all’art. 113 Cost. (cfr. Corte cost. n. 1 del 1964; n. 78 del 1966; n. 31 del 1975; n. 298 del 1986; n. 56 del 2001; n. 301 del 2001), sottolineando anche come la disciplina posta dal D.P.R. n. 1199 del 1971 non solo aveva ribadito la natura del tutto atipica che il ricorso straordinario aveva assunto sin dall’epoca della monarchia costituzionale, adeguando la disciplina della alternatività al ricorso giurisdizionale al principio della "trasferibilità" in sede giurisdizionale, ma, in attuazione del criterio della economicità posto dalla legge di delegazione, ne aveva confermato il carattere di rimedio straordinario contro eventuali illegittimità di atti amministrativi definitivi, che i singoli interessati possono utilizzare con modica spesa, senza il bisogno di assistenza tecnico- le gale e con il beneficio di termini di presentazione del ricorso particolarmente ampi (cfr. Corte cost. nn. 56 e 301/2001, cit.);

infine, riconoscendo che le concrete modalità di coordinamento con il rimedio giurisdizionale potrebbero essere plurime e rispondere a finalità divergenti, lo stesso Giudice delle leggi ha rilevato come il Legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, può dettare una disciplina che può spingersi sino ad una completa rivisitazione del ricorso straordinario e dei suoi rapporti con il rimedio giurisdizionale (cfr. Corte cost. n. 432 del 2006). Con questi presupposti, la nuova regolamentazione normativa intesa alla "assimilazione" del rimedio straordinario a quello giurisdizionale, pur nella diversità formale del procedimento e dell’atto conclusivo, non può non assicurare una tutela effettiva del tutto simile, poichè, come queste Sezioni unite hanno precisato in materia di "autodichia", una volta che si riconoscano poteri decisori, su determinate controversie, formalmente diversi, ma analoghi, rispetto a quelli della giurisdizione, infrangerebbe la coerenza del sistema una regolamentazione affatto inidonea alla tutela effettiva dei diritti e tale da condurre, in spregio al dettato dell’art. 2 Cost., comma 1 e art. 3 Cost., a creare una tutela debole (cfr, Cass., sez. un., n. 6529 del 2010).

2.13. Ma la verifica di tale coerenza deve essere condotta bensì scrutinando i risultati dell’esercizio del potere decisorio, quali previsti dalla complessiva regolamentazione, anche rammentando che i criteri costituzionali sono integrati dalle norme della Convenzione Europea per i diritti dell’uomo (artt. 6 e 13), come interpretate dalla Corte di Strasburgo, secondo il procedimento di ingresso nell’ordinamento nazionale precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 348 del 2007. Ebbene, secondo la giurisprudenza della CEDU, da un lato sono intangibili le decisioni finali di giustizia rese da un’autorità che non fa parte dell’ordine giudiziario, ma che siano equiparate a una decisione del giudice, e dall’altro in ogni ordinamento nazionale si deve ammettere l’azione di esecuzione in relazione a una decisione di giustizia, quale indefettibile seconda fase della lite definita (cfr. CEDU, 16 dicembre 2006, Murevic c. Croazia; 15 febbraio 2004, Romoslrov c. Ucraina).

2.14. I profili di novità, tratti dalla legislazione, che sono stati anche oggetto di discussione all’odierna udienza pubblica, sono di immediata operatività a prescindere dall’epoca di proposizione del ricorso straordinario, ovvero di instaurazione del giudizio di ottemperanza.

2.14.1. Come queste Sezioni unite hanno precisato con la sentenza n. 30254 del 2008, nel campo della giurisdizione di merito proprio il caso dei ricorsi per l’ottemperanza dimostra che una questione di giurisdizione si presenta anche quando non è in discussione che la giurisdizione spetti al giudice cui ci si è rivolti, perchè è solo quel giudice che secondo l’ordinamento la può esercitare, ma si deve invece stabilire se ricorrono – in base alla norma che attribuisce giurisdizione – le condizioni perchè il giudice abbia il dovere di esercitarla: così, in rapporto al decreto di accoglimento di ricorso straordinario, il configurarsi come giudicato può essere discusso in questa sede come questione di giurisdizione ai sensi dell’art. 362 c.p.c..

2.14.2. Ponendosi, dunque, una questione di giurisdizione, torna applicabile il consolidato principio secondo cui "l’art. 5 c.p.c., nella parte in cui dispone che la giurisdizione si determina in base alla legge del tempo della proposizione della domanda e resta insensibile a successivi mutamenti del quadro normativo, persegue in realtà l’obiettivo di conservare la giurisdizione del giudice correttamente adito in base a detta legge del tempo, sottraendola a successive diverse scelte legislative, senza peraltro incidere sul più generale principio dell’immediata operatività, in materia processuale, della legge sopravvenuta (pure con riguardo alla giurisdizione), quando valga invece a radicare la giurisdizione presso il giudice dinanzi al quale sia stato comunque già promosso il giudizio" (cfr. Cass., sez, un., n. 3877 del 2004; id., n. 20322 del 2006).

2.15. L’evoluzione del sistema, che porta dunque a configurare la decisione su ricorso straordinario come provvedimento che, pur non essendo formalmente giurisdizionale, è tuttavia suscettibile di tutela mediante il giudizio d’ottemperanza, deve trovare applicazione per la analoga decisione resa dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi della sopra richiamata normativa regionale, modellata – come s’è visto – sulla disciplina dettata per il ricorso straordinario al Capo dello Stato (dovendosi dunque riconoscere carattere vincolante anche al parere espresso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa e dovendosi ammettere il potere di tale organismo di sollevare questioni di legittimità costituzionale rilevanti ai fini dell’espressione del parere; al riguardo, la dottrina parla di abrogazione tacita indiretta delle disposizioni del D.Lgs. n. 373 del 2003 che contrastino con le previsioni introdotte della L. n. 69 del 2009, art. 69).

3. Da tutto ciò discende l’applicazione, nella controversia in esame, della regula juris secondo cui il giudizio di ottemperanza è ben ammissibile in relazione al decreto del Presidente della Regione, che abbia accolto il ricorso straordinario. In base a tale regola il ricorso è quindi respinto.

4. I profili di novità della questione esaminata inducono il Collegio a compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.