Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-11-2010) 02-02-2011, n. 3833 Persona offesa

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Svolgimento del processo

La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 28.5.2009, confermava la sentenza 18.12.2007 del Tribunale di Vibo Valentia, che aveva affermato la responsabilità penale di B.R. in ordine ai reati di cui:

– all’art. 609 bis c.p. e art. 609 ter c.p., n. 1, (per avere, quale bidello in servizio presso la scuola media di (OMISSIS), compiuto atti sessuali con la minore V.M.T., nata il (OMISSIS), contro il consenso della stessa, segnatamente baciandola sulla bocca mentre la stessa era intenta a leggere un libro nei locali della scuola – in (OMISSIS) il (OMISSIS));

e, riconosciute circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, ritenuta l’ipotesi di minore gravità di cui all’art. 609 bis c.p., u.c., lo aveva condannato alla pena principale di anni due, mesi sei di reclusione ed alle pene accessorie di legge.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il B., il quale ha eccepito:

– la nullità della sentenza di primo grado e di tutti gli atti successivi per violazione della legge processuale, poichè l’avviso di fissazione della prima udienza tenutasi davanti al Tribunale ed i rinvii successivi non erano stati notificati al difensore avv.to Antonio Paoli;

– la incongrua valutazione dell’attendibilità della giovane parte offesa (una bambina di 12 anni) e l’inadeguatezza delle argomentazioni svolte dai giudici del merito circa la ritenuta inattendibilità delle proprie prospettazioni difensive;

– vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena.
Motivi della decisione

1. L’eccezione in rito è infondata, poichè – come esattamente rilevato dalla Corte territoriale – alla prima udienza dibattimentale tenutasi in Tribunale l’imputato era presente e dichiarò di nominare suo difensore di fiducia l’avv.to Muzzopappa, ritualmente comparso.

Si assume in ricorso che l’avv.to Paoli era comunque codifensore non avvertito, ma l’imputato presente e l’avv.to Muzzopappa non svolsero alcuna doglianza circa il mancato avviso all’avvocato Paoli e l’avv.to Muzzopappa ottenne anche un rinvio della seconda udienza dibattimentale, per legittimo impedimento, proprio in quanto unico difensore (sul punto si vedano le argomentazioni svolte dalle Sezioni Unite con la sentenza 16.7.2009, n. 39060).

2. Infondate sono anche le doglianze riferite in ricorso alla affermazione della responsabilità.

Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, in tema di valutazione probatoria, la deposizione della persona offesa dal reato, anche se quest’ultima non è equiparabile al testimone estraneo, può tuttavia essere, anche da sola e senza necessità di riscontri esterni, assunta come fonte di prova, ove venga sottoposta ad un’accurata indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l’ha resa (vedi Cass.: Sez. 3: 10.8.2005, n. 30422 e 29.1.2004, n. 3348; Sez. 4, 9.4.2004, n. 16860).

Un’indagine siffatta, nella fattispecie in esame, risulta correttamente effettuata, poichè i giudici del merito hanno sottoposto ad un controllo rigoroso le dichiarazioni accusatorie rese da V.M.T. ed hanno riconosciuto credibilità alle stesse, razionalmente evidenziando che trattavasi di narrazione coerente e non smentita da inequivoci elementi di segno contrario.

Lo stesso imputato, del resto, ha ammesso "un contatto avvenuto con la ragazza", ma lo ha connotato come evento meramente accidentale:

tesi confutata dai giudici del merito con argomentazioni assolutamente razionali.

La Corte territoriale, in conclusione, non ha mancato di valutare le obiezioni formulate dalla difesa e – previo adeguato raffronto degli elementi di responsabilità acquisiti a carico dell’imputato con tali obiezioni – è razionalmente pervenuta ad un’affermazione di colpevolezza sulla base di un apparato argomentativo della cui logicità non è dato dubitare.

Nè può costituire vizio deducibile davanti a questa Corte la prospettazione di una diversa e, per il ricorrente, più favorevole valutazione delle risultanze probatorie, in quanto esula dai poteri del giudice di legittimità quello della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione.

3. Fondata, invece, è la doglianza relativa alla determinazione della pena.

Nella specie – contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale – le riconosciute circostanze attenuanti generiche sono state dichiarate equivalenti alla contestata aggravante di cui all’art. 609 ter c.p., n. 1.

La diminuente del caso di minore gravità di cui all’art. 609 bis c.p., u.c.,- secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedi Cass., sez. 3, 17.9.2007, n. 34902) – non è soggetta al giudizio di comparazione di cui all’art. 69 c.p.. Poteva essere inflitta, dunque, una pena variabile nel minimo da cinque anni meno un giorno ad un anno e otto mesi di reclusione.

In concreto sono stati inflitti due anni e sei mesi, senza che siano stati indicati, però, gli elementi giustificativi previsti dall’art. 133 c.p., con particolare riguardo a quello psicologico ed alla condotta tenuta durante e dopo la commissione del reato, la cui valutazione è essenziale per l’equa commisurazione della pena alla peculiarità del caso.

4. La sentenza impugnata, conseguentemente, deve essere annullata esclusivamente riguardo alla determinazione della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuova e motivata delibazione sul punto.

Il ricorso, invece, deve essere rigettato nel resto.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 623 c.p.p., annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della pena, e rinvia sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Rigetta il ricorso nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 17-11-2010) 21-02-2011, n. 6274 impugnazioni

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to, avv. Gerace A. e M. Mercurelli che hanno concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Sulla richiesta, avanzata dal Pubblico Ministero nei confronti di C.F., di rinvio a giudizio per due delitti di strage (capi A e B, rispettivamente nell’ospedale di (OMISSIS) e in quello di (OMISSIS)), detenzione e porto in luogo pubblico di esplosivo (capi B-D-E), tentata estorsione (in danno di L.M.G. e F.D., nonchè dell’intera collettività), tutti aggravati L. n. 203 del 2001, ex art. 7 e per il delitto di calunnia continuata e aggravata in danno di Ri. e Cu.Fe. (capo F: art. 368 c.p., comma 2), il Giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Reggio Calabria, a seguito di rito abbreviato, assolse l’imputato dal reato di strage di cui al capo A-bis (ospedale di (OMISSIS)) per insussistenza del fatto e lo condannò alla pena di dodici anni di reclusione per i reati di cui ai capi A e B-D-E e alla pena di due anni di reclusione e trecento Euro di multa per i reati di cui ai capi C e F, esclusa la circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e riqualificata la condotta commessa in danno di L.M.G. e F.D. nel reato di minaccia grave ai sensi dell’art. 612 c.p., comma 2. 2. A seguito d’impugnazione dell’imputato e del Pubblico Ministero, la Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza pronunciata il 22 dicembre 2009, in riforma della decisione del G.u.p., ritenne la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 7 L n. 291/1991 relativamente ai reati di cui ai capi A, B, C, D, ed E e, in concorso di attenuanti generiche, determinò complessivamente la pena in anni tredici e otto mesi di reclusione ed Euro 266,67 di multa, confermando nel resto la sentenza e le statuizioni civili in favore delle parti civili già deliberate dal primo giudice.

3. Contro tale pronuncia ricorre per cassazione l’Imputato, a mezzo dei suoi difensori, e deduce:

1^ – Violazione della legge processuale, ex art. 606 c.p., comma 1, lett. c) cod. proc. pen. per avere la Corte d’appello giudicato anche nel merito sull’impugnazione proposta dal Pubblico Ministero contro sentenza emessa a seguito di rito abbreviato, omettendo di dichiararne l’inammissibilità ex art. 443 cod. proc. pen., comma 3;

2^ – Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B ed e in relazione agli artt. 56, 629 e 640 c.p., e art. 612 c.p., comma 2, con riferimento al capo C) dell’imputazione;

3^ – Violazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7;

4^ – Erronea applicazione della legge penale, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b, con riferimento all’art. 422 cod. pen.;

5^ – Erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b, con riferimento all’art. 81 cod. pen..

4. Il Collegio rileva innanzitutto che nessuna impugnazione è stata formulata dal C. con riferimento alla ritenuta responsabilità per i reati in materia di armi e per la calunnia in danno dei Cu. e che, in ordine agli altri addebiti, non vengono contestati i fatti materiali così come ricostruiti dai giudici di merito.

Il ricorso per cassazione attiene alla qualificazione giuridica dei fatti contestati al capo A (strage nell’ospedale di (OMISSIS)) e C (tentativo di estorsione), alla sussistenza della circostanza aggravante prevista dalla L n. 203 del 1991, art. 7 nonchè alla negata continuazione tra i reati di cui ai capi C (limitatamente alla condotta commessa in danno della collettività) ed F. 5. Quest’ultimo motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 3, per non essere stato dedotto in appello, pur avendo il primo giudice, così come la Corte territoriale, negato il vincolo della continuazione, infliggendo separata pena, per i reati di cui ai capi C (limitatamente alla condotta commessa in danno della collettività) ed F. 6. Il primo motivo di ricorso (sintetizzato sub 3, lett. I) riassume due censure proposte dai difensori del ricorrente (primi due motivi dell’impugnazione proposta dall’avv. Gerace e primo motivo di quella dell’avv. Mercurelli).

Per un verso, sulla linea della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 16/1998, Nexhi, si deduce violazione della legge processuale, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) per avere la Corte d’appello, in applicazione dell’art. 568 cod. proc. pen., comma 5 ritenuto l’ammissibilità dell’impugnazione proposta dal P.M. (e da lui denominata appello) come ricorso per cassazione, poi ritenuto convertito in appello ai sensi dell’art. 580 cod. proc. pen..

Per altro verso, si denuncia che la Corte territoriale ha giudicato anche nel merito sull’impugnazione proposta dal Pubblico Ministero, omettendo di dichiararne l’inammissibilità ex art. 443 cod. proc. pen., comma 3. 6.1. La censura, sotto entrambi i profili è infondata. Le Sezioni Unite hanno corretto e superato il dictum dell’indicata sentenza "Nexhi", che, riprendendo sostanzialmente un principio affermato nella vigenza del codice di rito del 1930, faceva leva sui concetti di "salvezza" della volontà reale dell’interessato e di "modifica" o "trasformazione" della stessa, per inferirne che al giudice non è consentito sostituire il mezzo d’impugnazione effettivamente voluto e propriamente denominato ma inammissibilmente proposto dalla parte, con quello che sarebbe stato astrattamente ammissibile.

Con la pronuncia n. 45371/2001, Bonaventura, le Sezioni Unite, affrontando ex professo la questione del provvedimento giurisdizionale impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, ha affermato che il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, a norma dell’art. 568 c.p.p., comma 5 a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonchè l’esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale.

Tale pronuncia ha ritenuto che "l’automatica conversione di un’impugnazione non consentita in quella consentita, a prescindere da qualunque indagine sulla mera attribuzione erronea del nomen iuris o sulla consistenza strutturale dell’atto di gravame e avuto riguardo unicamente alla sussistenza di una voluntas impugnationis, è compatibile con la disposizione dell’art. 568, comma 5 comportando ciò, in linea con la ratio di tale norma, non già la trasformazione o la modifica dell’atto di gravame, considerato nella sua oggettiva essenzialità, quale espressione di una precisa volontà sollecitatoria di sindacato sul provvedimento non condiviso, ma più semplicemente l’incanalamento sul giusto binario della procedura attivata, o se si vuole, il mutamento di direzione della volontà dell’impugnante solo sul piano strumentale e non su quello della destinazione finale".

Nè può condividersi l’assunto del ricorrente secondo cui la Corte d’appello, potendo al massimo esaminare l’impugnazione limitatamente ai motivi proponibili in sede di legittimità (gli unici secondo il ricorrente ammissibili), non avrebbe dovuto giudicare nel merito, sovrapponendo la propria valutazione a quella del giudice di primo grado.

Tale argomentazione non considera che nell’ipotesi in cui l’impugnazione del P.M. (che deduceva vizio di motivazione) fosse stata esaminata in sede di legittimità, la Corte avrebbe ben potuto e dovuto annullare la sentenza del g.u.p. per illogicità della motivazione sul punto relativo alla circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 rinviando al giudice di merito per nuovo giudizio sul punto. Da ciò deriva che, nel caso in cui il giudice d’appello opera la conversione (o la qualificazione) del ricorso in appello giudizio rescindente e giudizio rescissorio sono di competenza dello stesso giudice d’appello, fermo rimanendo il potere di rivalutare il merito soltanto dopo avere evidenziato il vizio di motivazione della sentenza di primo grado, ciò che nella specie è stato correttamente fatto dalla Corte di Reggio Calabria.

6.2. Ciò che più rileva nel caso in esame è proprio l’infondatezza della dedotta inammissibilità dell’appello del P.M. contro la sentenza di condanna emessa dal giudice dell’udienza preliminare all’esito del giudizio abbreviato, che, secondo la previsione dell’art. 443.3 cod. proc. pen. non può essere appellata dal P.M., "salvo che si tratti si sentenza che modifica il titolo del reato".

Questa Corte ha reiterata mente ritenuto che, quando ricorre quest’ultima ipotesi, l’appello del P.M. non deve necessariamente essere limitato al ripristino dell’originaria ipotesi contestata. La prevista appellabilità, infatti, non può essere fatta dipendere dal motivo formulato, non ricavandosi dal precetto citato che tale gravame sia ammissibile soltanto per ottenere il ripristino della originaria, più grave, ipotesi contestata. In tale caso, dunque, il potere di impugnazione del P.M. può involgere qualsiasi statuizione adottata e non è limitato alla avvenuta modifica della qualificazione giuridica del reato, potendo avere ad oggetto anche motivi diversi, per esempio relativi al ripristino di circostanze aggravanti e all’aumento della pena (Cass. n. 5153/1992, Rodigari; n. 8767/1999, Cremona; n. 21176/2006, Santonocito).

7. Inammissibile è la dedotta violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed c) in relazione agli artt. 56, 629 e 640 c.p. e art. 612 c.p., comma 2, con riferimento al capo C) dell’imputazione.

Il ricorrente assume l’intento fraudolento della sua condotta finalizzata a spillare denaro ai carabinieri con artifici e raggiri.

Trattasi di valutazione di fatto alternativa a quella ritenuta dai giudici di merito, insindacabile in questa sede, essendo stata giustificata in sentenza con ragionamento plausibile, indenne da vizi logici.

Correttamente e esaurientemente il giudice d’appello ha rilevato che, lungi dal rappresentare una realtà fittizia per conseguire un profitto economico, l’imputato ha messo in atto condotte gravemente minatorie (scritte sul foglio contenuto nella busta gialla fatta rinvenire in una cabina telefonica, qualche momento prima dell’orario programmato per l’esplosione) in danno dell’on. L.M. G. e del dott. F.D., rispettivamente moglie e fratello del dott. F.F., vice presidente del Consiglio regionale della Calabria, assassinato a (OMISSIS). E’ del tutto condivisibile la conclusione della Corte territoriale, secondo cui "l’effettività della minaccia, desumibile dal rinvenimento dell’esplosivo e dalla constatata preparazione e collocazione degli ordigni, esclude che la condotta del C. possa essere qualificata come truffaldina. Egli infatti non mirava a trarre in inganni) i carabinieri, ma piuttosto a "convincerli" comunque … a sottostare alla sua volontà". 8. Manifestamente infondata è la censura relativa alla ritenuta circostanza aggravante della L. n. 203 del 1991, art. 7 avendo correttamente il giudice d’appello evidenziato che lo stesso imputato connotò soggettivamente come mafiosa la propria condotta, lasciando supporre che la provenienza delle sue azioni criminose dovesse ricondursi alle cosche mafiose della Locride (di qui la condanna, non impugnata, per calunnia continuata in danno dei Ca.) e che, sul piano oggettivo, i reati di detenzione e porto di esplosivo e la collocazione di questo negli ospedali di (OMISSIS) (indipendentemente dalla qualificazione giuridica dei reati commessi) erano dotati di capacità evocative di organizzazioni criminali di tipo mafioso, soprattutto considerando che le condotte furono realizzate in un territorio oppresso dal dominio di cosche "’ndranghetiste". 9. Fondato è invece il motivo relativo al vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza del delitto di strage di cui al capo A) dell’imputazione.

Non è più discutibile che l’imputato abbia collocato un ordigno esplosivo in un cestino di rifiuti situato all’ingresso della Direzione sanitaria dell’ospedale di (OMISSIS).

I giudici di merito hanno ritenuto che, pur non essendoci stata l’esplosione, la preparazione dell’ordigno, la sua collocazione in quel preciso luogo e l’attivazione del sistema di innesco costituissero elementi idonei a far sorgere uno stato di concreto pericolo per la pubblica incolumità, in quanto era stata realizzata una situazione atta a provocare la morte di un numero indeterminato di persone, e che l’imputato avesse la precisa volontà che tale risultato si verificasse.

A tal fine, elementi essenziali della motivazione devono essere, sul piano oggettivo, la dimostrazione dell’idoneità dell’ordigno a provocare l’esplosione e, pertanto, la morte di uno o più persone;

sul piano soggettivo, l’accertamento del dolo specifico dell’autore della condotta.

La mancata esplosione dell’ordigno determinò il giudice di primo grado (a seguito del confronto tra consulenti tecnici del p.m. e dell’imputato, nel quale era rimasto controverso se la causa della mancata esplosione fosse l’intrinseca inefficienza del detonatore o l’insufficienza dell’azione originata dalla fiammata del petardo utilizzato come innesco per determinare l’esplosione del detonatore) a disporre un esperimento giudiziale al fine di accertare se l’accensione e l’esplosione di un petardo (raudo), collocato in posizione analoga a quello esploso nell’ospedale (che provocò il piccolo incendio nel cestino dei rifiuti, poi spento da un’infermiera), fossero o meno in grado di attivare il detonatore e se, comunque, lo stesso detonatore fosse o meno intrinsecamente efficiente.

Sull’esito di tale esperimento (cui i risultati furono negativi per quattro volte e positivi solo la quinta volta) e sulle motivazioni espresse nella sentenza di primo grado a giustificazione della sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di strage di cui al capo A) dell’imputazione, furono incentrati gli articolati specifici motivi di gravame dedotti dall’appellante.

Rileva il collegio che tali deduzioni sono state rigettate dalla Corte territoriale con motivazione sommaria ed elusiva dei nodi logici evidenziati dall’appellante sotto il profilo oggettivo e sotto quello soggettivo, giacchè l’aver individuato (nonostante l’esito problematico dell’esperimento giudiziale) la sussistenza della procurata situazione di pericolo per l’incolumità pubblica nella collocazione di un ordigno che "ragionevolmente" sarebbe esploso per l’incendio sprigionato nel cestino dei rifiuti, qualora esso non fosse stato domato dal personale del nosocomio, non risponde alle censure dell’appellante che, per un verso, aveva connesso la riconosciuta cognizione tecnica del C. in materia di esplosivi all’inefficienza dell’ordigno per la presenza di un tappo posteriore apposto al petardo e per il voluto inserimento di polistirolo a fine di isolamento, e, per altro verso, aveva evidenziato, con riferimento anche ai tempi e al contenuto delle telefonate e del messaggio scritto, come apparisse evanescente la sussistenza del dolo specifico, adombrandosi nel ragionamento del giudice un implicito dolo eventuale, inidoneo a sorreggere l’elemento soggettivo necessario per integrare il delitto di strage.

10. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, limitatamente al reato di strage, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’Assise d’appello di Reggio Calabria, che deve prendere in esame i motivi dell’appellante aventi ad oggetto il vizio di motivazione della prima sentenza in ordine al delitto contestato sub A).
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di strage di cui al capo A e rinvia per nuovo giudizio su tale capo ad altra sezione della Corte di assise d’appello di Reggio Calabria.

Rigetta nel resto il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalle parti civili L. M.G. e F.D., spese che liquida, per ciascuna di esse, in Euro 1.328,70 per onorari oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2010.

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 05-05-2011, n. 9931 Licenziamento per giusta causa

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Falcon Sud srl chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Catania, pubblicata il 16 dicembre 2008, che ha rigettato l’appello e quindi confermato la decisione con la quale il giudice del lavoro di Catania aveva annullato il licenziamento intimato dalla ricorrente al dipendente L.C., reintegrandolo nel posto di lavoro.

Il ricorso si basa su di un unico motivo.

Il L. si è difeso con controricorso.

L’unico motivo denunziato è un vizio di "omessa, insufficiente ed errata motivazione" su di un punto decisivo della controversia, costituito dal "ritenere che non sussiste la giusta causa dell’intimato licenziamento".

Il ricorso è inammissibile per vari motivi.

In primo luogo perchè non specifica di quale tipo di vizio di motivazione si tratta, denunziando indistintamente che la motivazione sarebbe omessa, insufficiente ed errata. E’ evidente che una motivazione non può al tempo stesso non esserci ed essere errata ed insufficiente. Il ricorso pertanto non è specifico e prospetta una tesi in sè contraddittoria.

Altro motivo di inammissibilità riguarda la indicazione del fatto su cui la motivazione sarebbe viziata. Il ricorso lo indica nel punto in cui la sentenza ha ritenuto non sussistente la giusta causa. Ma questo non è un fatto, bensì una valutazione giuridica. In realtà, anche sotto questo profilo il ricorso è aspecifico, perchè non individua il fatto controverso e decisivo su cui vi sarebbe vizio di motivazione. Peraltro, nel suo argomentare pone problemi e questioni che attengono al merito della controversia e non al giudizio di legittimità, il che è ulteriore motivo di inammissibilità.

La motivazione della Corte è invece completa e coerente. Si premette che in presenza di un licenziamento per giusta causa l’onere della prova grava sul datore di lavoro. Si focalizzano gli addebiti fatti al L.. Si analizza l’istruttoria e si spiega con precisione perchè tali addebiti sono rimasti indimostrati.

Il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente, che perde il giudizio, al rimborso delle spese sostenute dal controricorrente.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione al controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 15,00 Euro, nonchè 3.500,00 Euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 06-06-2011, n. 12210 Contributi

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Svolgimento del processo

1) Tribunale di Roma accolse parzialmente il ricorso proposto da L’Arca Società Editrice de "l’Unità" spa (qui di seguito, per brevità, indicata anche come L’Arca) avverso il decreto ingiuntivo per contributi omessi e relative sanzioni civili emesso nei suoi confronti ad istanza dell’Inpgi – Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola".

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 24.2 – 3.5.2006, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, ha rideterminato l’importo dei contributi dovuti all’istituto previdenziale, oltre alle sanzioni civili da computarsi secondo i criteri indicati nella decisione di primo grado.

A sostegno de decisum, per ciò che ancora in questa sede specificamente rileva, la Corte territoriale ritenne quanto segue: – in ordine all’assoggettabilità a contribuzione della cosiddetta indennità di residenza (corrisposta ad alcuni giornalisti corrispondenti da sedi estere), premessa la ripartizione dell’onere probatorio nei senso che l’ente previdenziale deve provare che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualsiasi titolo purchè in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre è il datore di lavoro che deve provare che ricorre una causa di esclusione di cui alla L. n. 153 del 1969, art. 12, comma 2, la Società datrice non aveva dimostrato, come era suo onere, che le erogazioni in questione fossero effettivamente destinate a "coprire" i maggiori costi affrontati dai giornalisti operanti presso le sedi estere; sembrava peraltro da escludersi che l’indennità di residenza assolvesse a tale funzione, in base alla circostanza, riportata nel verbale ispettivo e non specificamente contestata, che i giornalisti de quibus avevano percepito, oltre alla ridetta indennità di residenza, anche il rimborso di quelle specifiche spese che notoriamente concorrono a determinare il costo della vita, quali affitto dell’appartamento ed oneri accessori, telefono, rette scolastiche dei figli ecc.;

– quanto all’applicabilità o meno ai contratti a termine stipulati nel periodo 1996 – 1997 dei benefici previsti dalla L. n. 402 del 1996, premesso che non era stato specificamente contestato che detti contratti a termine fossero stati stipulati con giornalisti disoccupati o in CIGS, l’Istituto sembrava avere ancorato la propria pretesa contributiva ad una particolare interpretazione degli artt. 3 e 4 del CCNLG, omettendo però di riprodurii negli scritti e tantomeno di allegarli per estratto, cosicchè tale carenza allegatoria impediva ogni verifica in ordine alle norme collettive richiamate e quindi in ordine alla fondatezza degli assunti posti a fondamento di quanto sostenuto;

– andava disatteso il motivo di gravame con il quale l’Inpgi, stante la sua natura di ente previdenziale privatizzato, aveva contestato l’applicabilità alle omissioni contributive per cui è causa del più favorevole regime sanzionatorio stabilito dalla L. n. 388 del 2000, poichè le disposizioni in tema di privatizzazione dei soggetti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza non hanno attribuito agli enti privatizzati il potere di incidere sulla disciplina sostanziale di tali assicurazioni, nè sulla normativa in materia di contributi e prestazioni, salvi i poteri di cui già avessero disposto in base alla normativa preesistente, cosicchè, anche dopo la privatizzazione, la materia delle sanzioni civili rimaneva sottratta alla competenza esclusiva dell’ente privatizzato e l’Inpgi non poteva pretendere l’applicazione alle omissioni di cui si controverte della disciplina posta dalla L. n. 662 del 1996 solo in quanto recepita nella Delib. n. 244 del 1997 e n. Delib. n. 121 del 1999 adottate da esso Istituto.

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale l’Inpgi ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi, illustrato con memoria.

L’Arca Società Editrice de "l’Unità" spa in liquidazione ha resistito con controricorso, illustrato con memoria, svolgendo altresì ricorso incidentale fondato su un motivo, a cui l’Inpgi ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

1. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti, siccome proposti avverso ia medesima sentenza ( art. 335 c.p.c.).

2. Con il primo motivo i ricorrente principale denuncia violazione di norme di diritto ( L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 2; L. n. 401 del 1996 in relazione alla L. n. 153 del 1969, art. 12; art. 2697 c.c.), dolendosi che la Corte territoriale abbia erroneamente fatto gravare su esso ricorrente l’onere di provare la sussistenza dei requisiti o delle condizioni per poter fruire del regime contributivo agevolato e che non abbia esercitato i propri poteri istruttori officiosi disponendo l’integrale acquisizione del contratto collettivo ritenuto determinante ai fini dei decidere. In via subordinata il ricorrente principale denuncia altresì vizio di motivazione, assumendo l’erroneità dell’affermazione della Corte territoriale secondo cui, negli scritti, non sarebbe stato riprodotto il testo della norma contrattuale, in quanto, seppur per stralcio e per la parte che rilevava ai fini del decidere, era stato ivi trascritto l’art. 4 del CCNLG. 2.1 Come risulta dal controricorso la società L’Arca aveva indicato nell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo di avere applicato, per i contratti a termini, "…le normative previste sia dall’art. 3 che dall’art. 4 lettera B) comma 1 e comma 3 del CCNLG vigente con l’applicazione degli sgravi contributivi previsti da D.L. 14 giugno 1996, n. 318 convertito nella L. n. 402" e che tutta la documentazione necessaria era stata regolarmente trasmessa alla Commissione Paritetica Nazionale e all’Inpgi, che nulla aveva eccepito al riguardo. Pertanto, secondo la stessa allegazione della parte datoriale, la normativa contrattuale collettiva – in tesi applicata – costituisce il fondamento degli sgravi contributivi di che trattasi.

Dovendo dunque trovare applicazione il principio, reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di sgravi contributivi, grava sull’impresa che vanti il diritto al beneficio l’onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 1879/1997; 19373/2004; 5137/2006;

16351/2007; 29324/2008; 21898/2010), erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che gravasse sull’Ente impositore l’onere di produzione della contrattazione collettiva sulla base della quale la Società opponente aveva fondato il proprio diritto allo sgravio contributivo di che trattasi.

2.2 Deve inoltre osservarsi che, già con risalente giurisprudenza di questa Corte, è stato affermato che, nel rito del lavoro, il ricorrente che invoca l’applicazione delle norme di un contratto collettivo post-corporativo è tenuto a produrlo in giudizio, ma che l’inosservanza di tale onere probatorio può giustificare il rigetto della domanda soltanto se siano contestati l’esistenza o il contenuto del contratto medesimo, e non già allorchè la contestazione si limiti alla sua applicabilità al rapporto dedotto in giudizio; in tale ultima evenienza il giudice può sempre acquisire altrimenti la conoscenza di tale contratto, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali in considerazione della disponibilità delle prove in generale attribuitagli nel rito del lavoro dall’art. 421 c.p.c. (cfr., Cass., n. 10628/1991); anche successivamente la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che alla parte che invoca in giudizio l’applicazione di un contratto collettivo post- corporativo incombe l’onere di produrlo, con la conseguenza che, in caso di mancata produzione di esso e di contestazione della controparte in ordine all’esistenza e al contenuto dell’invocato contratto, il giudice deve rigettare la domanda nel merito, trovandosi nell’impossibilità di determinare l’an e il quantum della pretesa fatta valere, nel mentre, qualora la controparte non abbia contestato l’esistenza e il contenuto del contratto invocato, ma si sia limitata a contestarne l’applicabilità, sussiste, per il giudice, il potere – dovere, ai sensi dell’art. 421 c.p.c., di acquisire d’ufficio, attraverso consulenza tecnica, il contratto collettivo di cui l’attore, pur eventualmente non indicando gli estremi, abbia tuttavia fornito idonei elementi di identificazione (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 4714/2000; 3774/2004; 18584/2008).

Nel caso che ne occupa non erano affatto in contestazione l’esistenza e il contenuto del CCNLG invocato, quanto piuttosto, la sua corretta applicazione al caso concreto; da ciò la sussistenza del potere – dovere del Giudice del merito di disporre l’acquisizione di tale CCNLG, rientrando peraltro nel suo ambito di discrezionalità individuare i mezzi più opportuni attraverso i quali acquisirlo al processo e ben potendo quindi onerare della relativa produzione a parte che ne aveva dedotto l’avvenuta applicazione (cfr, Cass., n. 18584/2008, cit., in motivazione).

2.3 Il motivo di ricorso all’esame risulta dunque fondato sotto il profilo della violazione di norme di diritto, restando quindi assorbita la doglianza, svolta in via subordinata, afferente al preteso vizio di motivazione.

3. Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia violazione di norme di diritto ( L. n. 388 del 2000, art. 116; D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, comma 1; L. n. 140 del 1997, art. 4), dolendosi che la Corte territoriale abbia ritenuto l’automatica applicazione ad esso ricorrente, quale ente previdenziale privatizzato, della disciplina sanzionatoria di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, deducendo il potere dell’Ente medesimo di adottare autonome deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive.

3.1 Un precedente di questa Corte (cfr., Cass., n. 6680/2002) aveva ritenuto l’applicabilità della L. n. 388 del 2000, art. 116 (in quel caso, in particolare, del comma 10) indipendentemente della natura pubblica o privata dell’ente gestore, dovendo in entrambe le ipotesi farsi invece riferimento alia natura dell’attività esercitata, ossia all’assicurazione obbligatoria.

Tale orientamento ermeneutico è stato tuttavia oggetto di ripensamento da parte della giurisprudenza di legittimità, che ha avuto modo di rilevare che, in caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), privatizzato ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994, la disciplina sanzionatoria prevista dalla L. n. 388 del 2000, art. 116, non si applica automaticamente, poichè l’istituto, per assicurare l’equilibrio del proprio bilancio (obbligo previsto dall’art. 2 del citato D.Lgs.), ha il potere di adottare autonome deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive (ed in questo quadro rientra anche la possibilità di modulare il contenuto ed il tempo iniziale di efficacia del predetto art. 116) – deliberazioni da assoggettare ad approvazione ministeriale ai sensi del D.Lgs. n. 509, art. 3, comma 7 ( L. n. 140 del 1997, art. 4, comma 6 bis) – pur avendo l’Istituto l’obbligo, alla stregua della predetta L. n. 388 del 2000, art. 76, di coordinare l’esercizio di questo potere con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive (cfr., Cass., n. 11023/2006; conforme, Cass., n. 21612/2007).

E’ stato infatti osservato che il potere degli enti previdenziali privatizzati di adottare "…deliberazioni in materia di regime sanzionatorie e di condono per inadempienze contributive, da assoggettare ad approvazione ministeriale", ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 3, comma 2 (come previsto del D.L. n. 79 del 1997, art. 4, comma 6 bis, convertito, con modificazioni, in L. n. 140 del 1997), trova il proprio limite nella necessità, fissata dalla L. n. 388 del 2000, art. 76, comma 4, per cui "Le forme previdenziali gestite dall’INPGI devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive", cosicchè tale "…necessità, pur costituendo un limite, per il suo stesso contenuto (coordinamento), è di per sè stessa, sul piano negativo, la negazione d’una diretta e necessaria efficacia delle norme di previdenza sociale nell’ordinamento dell’Istituto, e, sul piano positivo, l’affermazione d’un autonomo potere di adeguare le norme stesse alle interne esigenze, ed in particolare alle esigenze di bilancio", nonchè della possibilità che tale potere "…sia esercitato in modo non integralmente conforme alle norme della previdenza sociale obbligatoria" (cfr, Cass.,n. 11023/2006, cit.).

Dal suddetto principio, che il Collegio condivide, discende la rilevanza, ai fini del decidere, delle deliberazioni, assunte dall’istituto, di recepimento della L. n. 388 del 2000, art. 116;

erroneamente quindi la Corte territoriale ha ritenuto la diretta applicabilità della suddetta disciplina, senza indagare, con riferimento alla fattispecie dedotta in giudizio, se e in che termini (anche temporali) la stessa fosse stata recepita dall’Ente gestore.

3.2 Anche il motivo all’esame deve dunque essere accolto.

4. Con l’unico motivo di ricorso incidentale viene denunciata violazione di norme di diritto ( L. n. 153 del 1969, art. 12, comma 2, n. 1; artt. 2697 e 2728 c.c.) assumendosi che, stante l’avvenuto accertamento di un’erogazione in cifra fissa ai soli corrispondenti delle principali sedi estere dell’indennità di residenza prevista dalla contrattazione collettiva, in aggiunta al rimborso di alcune spese vive, l’assoggettamento a contribuzione di tale indennità nella misura dei 50% costituisce una presunzione legale iuris tantum, cosicchè l’onere probatorio della natura di tale indennità doveva gravare sull’Ente impostore che ne affermava la natura integralmente retribuiva.

4.1 Osserva il Collegio che il precedente delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr, Cass., SU, n. 3291/1985) richiamato dalla ricorrente incidentale non è di giovamento alla sua tesi difensiva;

le Sezioni Unite ebbero infatti modo di rilevare, in relazione a disposto della L. n. 153 del 1969, art. 12, che la presunzione legale ivi prevista, per cui una parte dell’indennità "…è considerata elemento integrante della retribuzione ed un’altra parte (50%) come rimborso di spese a carattere restitutorio … opera però per quanto riguarda la misura quantitativa da fissare all’interno di essa, una volta che ne sia accertata la natura, ma non implica che per volontà del legislatore debba necessariamente ritenersi come indennità di trasferta ogni somma corrisposta al lavoratore con la suddetta modalità in occasione di trasferta, per modo che rimane pur sempre necessario il preventivo accertamento del giudice del merito circa la reale natura, retributiva o restitutoria, dell’emolumento", con la conseguenza, pertanto, che tale preventivo accertamento non è regolato, su piano probatorio, da qualsivoglia presunzione legale.

Anche la successiva giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 540/1995; 1077/1999; 14388/2000; 3278/2004) ha del resto ribadito che spetta al giudice del merito accertare, in base alle pattuizioni che la prevedono e alle particolarità del caso concreto, l’effettiva natura dei trattamento economico aggiuntivo corrisposto al lavoratore che, alle dipendenze di datore di lavoro italiano, presti la sua opera all’estero, potendo detta natura essere sia riparatoria (assolvendo la funzione risarcitoria delle maggiori spese connesse alla prestazione lavorativa all’estero), sia retributiva (assolvendo la funzione compensativa del disagio e/o della professionalità propria di detta prestazione lavorativa), sia, infine, mista (assolvendo una funzione tanto risarcitoria che retributiva).

Nella relativa indagine il Giudice del merito deve fare applicazione degli ordinari criteri di ripartizione dell’onere della prova, gravando perciò sulla parte che invoca una determinata disciplina legislativa dimostrare la sua applicabilità al caso concreto e, pertanto, la natura dell’emolumento in parola.

Correttamente quindi la Corte territoriale ha ritenuto che incombesse alla parte datoriale dimostrare che le erogazioni de quibus fossero effettivamente destinate a coprire i maggiori costi affrontati dal giornalista e dalla sua famiglia presso la sede estera.

4.2 Un tanto premesso, deve peraltro altresì rilevarsi – ed invero con efficacia assorbente – che la Corte territoriale, nella decisione assunta sul punto, non si è limitata a fare applicazione del suddetto criterio di ripartizione dell’onere probatorio, ma, alla stregua degli elementi istruttori acquisiti, ha escluso che l’indennità di residenza assolvesse alla suddetta funzione di copertura dei maggiori costi affrontati dai giornalisti presso la sede estera, rilevando come non fosse stato contestato che, oltre alla suddetta indennità, i giornalisti in questione avevano percepito il rimborso di specifiche spese notoriamente destinate a determinare il costo della vita.

Tale accertamento fattuale della natura dell’indennità in parola – peraltro reso in forza di argomentazione coerente con i dati acquisiti e immune da vizi logici – non è stato specificamente censurato sotto il profilo del vizio di motivazione e resta pertanto intangibile in questa sede di legittimità. 4.3 Il motivo all’esame deve pertanto essere disatteso.

5. In definitiva il ricorso principale merita accoglimento nei limiti specificati, mentre quello incidentale deve essere rigettato.

La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio al Giudice indicato in dispositivo, che deciderà conformandosi ai suindicati principi di diritto e provvedere altresì sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi; accoglie nei termini di cui in motivazione il ricorso principale e rigetta quello incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

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