Cons. Stato Sez. VI, Sent., 31-03-2011, n. 1991 Ricercatori universitari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Margelli;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

E’ impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 13165 dell’8 novembre 2004, che ha respinto il ricorso proposto dall’architetto G.D. avverso il provvedimento col quale la Commissione costituita ai sensi dell’art. 73 d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 lo ha escluso dal novero dei candidati al conferimento del titolo di dottore di ricerca.

Assume l’appellante che la sentenza è erronea per essere pervenuta al rigetto del ricorso sulla base della tradizionale insindacabilità, salvo i casi della ingiustizia manifesta e della palese irragionevolezza, dei giudizi valutativi espressi dalle Commissioni giudicatrici, senza però affrontare uno dei motivi principali, espressamente articolato nel ricorso, afferente la circostanza secondo cui il Collegio dei docenti avrebbe inammissibilmente valutato un elaborato non definitivo del ricorrente, ammesso come altri candidati alla proroga del termine per la presentazione della propria tesi finale. Di qui l’appello e la reiterata domanda di annullamento del giudizio negativo espresso dalla Commissione nazionale predetta.

Si sono costituite in giudizio le intimate Amministrazioni per resistere all’appello e per chiederne la reiezione.

All’udienza del 17 dicembre 2010 il ricorso in appello è stato trattenuto per la decisione.

L’appello è infondato e va respinto.

Ai sensi dell’art. 7 d.P.R. 11 luglio 1980, n.382, il titolo di dottore di ricerca è conferito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, a chi ha conseguito, a conclusione del corso, risultati di rilevante valore scientifico documentati da una dissertazione finale scritta o da un lavoro grafico. I detti risultati vengono accertati da una commissione nazionale costituita annualmente, con decreto del Ministro, per ogni gruppo di discipline e composta da tre professori di ruolo, di cui due ordinari ed uno associato, estratti a sorte su una rosa di docenti delle materie comprese nel gruppo stesso, designata in numero triplo dal Consiglio universitario nazionale.

L’appellante reitera in questa sede i motivi di censura già dedotti in primo grado, soffermandosi però, più che sui contenuti della valutazione negativa espressa dalla Commissione giudicatrice nazionale, su un error in procedendo in cui questa sarebbe incorsa nella formulazione del giudizio finale di inidoneità: cioè di aver ritenuto definitivo il giudizio espresso dal Collegio dei docenti sulla tesi scritta, laddove detto giudizio si era formato su un elaborato provvisorio del candidato, ammesso da apposito atto ministeriale al beneficio della proroga della consegna della dissertazione scritta. In definitiva, il ricorrente assume che il giudizio della Commissione giudicatrice nazionale sia stato inammissibilmente influenzato, in negativo, dalle conclusioni erroneamente tratte dal Collegio dei docenti su di un elaborato provvisorio e trasfuse nella relazione di presentazione del candidatoalla Commissione.

La censura non appare fondata.

Nello stesso ricorso di primo grado, il ricorrente dà atto che nella relazione del Collegio dei docenti si dice espressamente che "il lavoro svolto, pur incompleto nella sua presentazione, ma suscettibile potenzialmente di sviluppi e perfezionamenti, possieda in sé carattere di compiutezza e come tale vada valutato". Da tanto si desume che il Collegio dei docenti ha rappresentato alla Commissione giudicatrice una valutazione scevra da condizionamenti in relazione al carattere non definitivo dell’elaborato scritto; pertanto il giudizio negativo dell’organo tecnico non appare essere stato negativamente influenzato dal carattere editoriale della dissertazione scritta prodotta dall’interessato quanto piuttosto dai suoi concreti contenuti, giudicati di non rilevante interesse scientifico.

Per contro, come correttamente osservato dal primo giudice, nelle censure svolte dal ricorrente non risultano evidenziati profili di manifesta illogicità o irragionevolezza nel giudizio espresso dalla Commissione sull’insieme delle prove sostenute, ed in particolare sulla tesi scritta del candidato, ritenuta precisamente "non originale nella sua impostazione, di fatto esterna nello svolgimento della materia del dottorato, compilativa ed incompleta nell’elaborazione".

Tale valutazione, oltre a risultare immune da vizi logici, non è stata specificamente censurata dal ricorrente, il quale non ha neppure prospettato, con argomenti afferenti il contenuto dell’elaborato, in quale misura la produzione del testo definitivo della dissertazione avrebbe potuto sovvertire il giudizio negativo della Commissione (vieppiù considerando che, secondo la richiamata disposizione regolamentare, i risultati raggiunti dai candidati alla fine del corso di dottorato in tanto sono utili per il conseguimento del titolo in quanto sono giudicati di rilevante valore scientifico dalla Commissione giudicatrice).

In definitiva, l’appello va respinto e va confermata la impugnata sentenza.

Le spese di lite del grado possono essere compensate tra le parti, avuto riguardo alla particolarità della controversia trattata.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17-02-2011) 22-04-2011, n. 16136 ebbrezza

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. dal GIP del Tribunale di Fermo in data 10.2.2010 con la quale veniva applicata a C.A., con circostanze attenuanti generiche, la pena, in sostituzione di quella detentiva, di Euro 2.700,00 di ammenda per i reati di cui all’art. 186 C.d.S., comma 7 e art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), oltre alla sospensione della patente di guida per la durata di mesi otto, limitatamente a tale ultimo capo, deducendo la violazione di legge in relazione alla durata della sospensione della patente di guida che avrebbe dovuto essere maggiore per effetto del cumulo delle durate minime della medesima sanzione accessoria prevista per i due reati.

Il Procuratore generale in sede, all’esito della requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento parziale della sentenza impugnata in relazione al capo che ha disposto la sanzione accessoria.

Ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 1, va immediatamente rilevato ex officio che il reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), contestato al capo sub b) non è più previsto dalla legge come reato, essendo stato trasformato in illecito amministrativo dalla L. n. 120 del 2010, art. 33, comma 1, lett. a), innovazione, questa, che trova applicazione anche nel caso di specie ai sensi dell’art. 2 c.p., comma 4. Consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al reato sub b) perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato con eliminazione della relativa pena di Euro 500,00 di ammenda.

Il ricorso dev’essere nel resto rigettato: infatti, la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, pari a mesi otto, acquisisce piena legittimità afferendo, ora, esclusivamente al residuo reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 7 ed essendo determinata in misura molto prossima al minimo previsto per detto reato.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato ed elimina la relativa pena di Euro 500,00 di ammenda. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 10-05-2011, n. 4061 Sanità e igiene

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la delibera 21 marzo 2008 n. 174 (avente ad oggetto la definizione del sistema di remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale dei soggetti privati accreditati per l’anno 2008, nonché l’attuazione del Piano di rientro) la Giunta Regione Lazio non attribuì alcun tetto di spesa alla Soc. M. S.r.l., gestore della casa di cura Villa dei Pini ad Anzio, per le prestazioni di RMN, rilevando che all’epoca risultava ancora in vigore la sospensione dell’accreditamento provvisorio per tali prestazioni, disposto con la D.G.R. n. 138/2007 fino alla regolarizzazione delle nuove autorizzazioni richieste per l’utilizzazione di macchinari di nuova generazione installati in sostituzione del modello M.S. Vectra da 0,5 Tesla precedentemente autorizzato.

Inoltre la Regione Lazio, Dir. Reg. Progr. Sanitaria, con nota 4 giugno 2008 n. 65991, a fronte di specifica nota della Casa di cura Villa dei Pini, precisava che al settore sanitario non era applicabile la normativa sul silenzioassenso prevista dall’art. 20, comma 1, legge n. 241/1990, per cui la riattivazione dell’accreditamento provvisorio per le prestazioni di R.M.N. richiedeva l’adozione di un espresso provvedimento da parte della Regione, e non poteva conseguire, invece, al silenzio tenuto dai competenti uffici sulla domanda presentata dalla Casa di cura medesima a tale scopo.

1.1. Avverso i due suddetti provvedimenti la M. S.r.l. ha proposto il ricorso in epigrafe, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, per vizi di eccesso di potere e violazione di legge sotto diversi profili, dedotti in nove articolati motivi, mentre con il decimo (ed ultimo) motivo la ricorrente solleva l’eccezione di illegittimità costituzionale della legge finanziaria 27.12.2006 n. 296, art. 1, comma 796, lett. o, per violazione degli artt. 24 e 113, 32, 41, 97 e 117 Cost.ne.

1.2. Si è costituita in giudizio la Regione Lazio, che, preliminarmente eccepita l’inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione della presupposta delibera G.R. 11 marzo 1997 n. 1165, nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso, segnalando altresì che, nelle more, il Presidente Regione Lazio, nella qualità di commissario ad acta (nominato dal Consiglio dei Ministri con delibera 11 luglio 2008), aveva adottato il decreto 5 sett. 2008 n. 23 (su BURL n. 116 del 2008) con il quale aveva in parte modificato la impugnata delibera G.R. n. 174/2008.

Si sono costituiti anche il Min. Salute ed il min. Econ. e Finanze, chiedendo il rigetto del ricorso.

1.3. Con motivi aggiunti (notificati il 10 nov. 2008) parte ricorrente ha chiesto l’annullamento anche del decreto commissariale 5 sett. 2008 n. 23 (adottato nelle more del giudizio) con il quale il Commissario ad acta (per il Piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario Reg. Lazio) ha confermato, salvo alcune modifiche, i budgets già assegnati dalla DGR n. 174/2008, all. 3, alle strutture sanitarie private accreditate per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, deducendone vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili con nove articolati motivi.

Con ordinanza cautelare 17 dic. 2008 n. 5954 questa Sezione ha respinto l’istanza di sospensione, rilevando che l’impugnata delibera conseguiva ad una precedente delibera n. 138/2007 che non era stata sospesa (anche se impugnata con R.G. 4811/2007); ma, a seguito di appello cautelare, l’istanza di sospensiva fu accolta con ord. 3 marzo 2009 n. 1172 dal Consiglio di Stato che successivamente, con ord. 21 luglio 2009 n. 3829 (in sede di esecuzione della misura cautelare) ordinò alla Regione Lazio di concludere il procedimento di autorizzazione per l’esercizio da parte della Casa di cura ricorrente delle prestazioni di RMN con il nuovo macchinario, nominando (per il caso di perdurante inerzia) anche il Commissario ad acta nella persona del dir. gen. della Dir. Program. San. del Min. Salute (o di un suo delegato).

Inoltre, nelle more del giudizio, questa Sezione definiva l’impugnazione della (precedente) delibera G.R. n. 138/2007 (R.G. 4811/2007) con sentenza di rigetto n. 765 del 22 gennaio 2010, che, però, veniva sospesa dal Consiglio di Stato con ord. 9 aprile 2010 n. 1568.

Con memoria del marzo 2010 la ricorrente insisteva per l’accoglimento del ricorso, facendo presente che il Commissario ad acta aveva provveduto con delibera 22 marzo 2010 ad autorizzare la casa di cura all’esercizio delle prestazioni di risonanza magnetica nucleare con il macchinario GE da 1,5 Tesla, ripristinando il rapporto di accreditamento nei limiti previsti per la fascia C dalla D.G.R. n. 434/2007; nel giugno 2010 la suddetta delibera del Commissario veniva depositata agli atti.

Alla pubblica udienza del 17 novembre 2010, uditi i difensori presenti per le parti, la causa è passata in decisione.

2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto la controversia concerne la mancata assegnazione alla ricorrente del tetto di spesa per prestazioni di risonanza magnetica RMN per l’anno 2008 nell’ambito del sistema di finanziamento e remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale approvato dalla Regione Lazio (per l’anno 2008) con la delibera G.R. 21.3.2008 n. 174 e confermato (con alcune modifiche) dal Commissario ad acta (per il Piano di rientro dal disavanzo nel settore sanitario regionale) con decreto 5 settembre 2008 n. 23; la delibera G.R. 174/2008 fa presente che tale mancata assegnazione va ricondotta al fatto che con D.G.R. n. 138/2007 era stato sospeso l’accreditamento in capo alla ricorrente in attesa della nuova autorizzazione per l’utilizzazione di macchinari nuovi sostitutivi di quelli precedentemente installati ed autorizzati.

2.1. In primo luogo il Collegio deve esaminare alcune questioni preliminari.

Innanzitutto va disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’atto introduttivo per la mancata impugnazione della delibera G.R. 11.3.1997 n. 1165 da cui, a dire della Regione Lazio, discenderebbero gli atti relativi alla vicenda all’esame.

Infatti, a prescindere da ogni ulteriore considerazione, la delibera n. 174/2008, da un lato, viene impugnata per l’espressa esclusione della ricorrente dal novero dei soggetti accreditati destinatari del tetto di spesa per le prestazioni di RMN per l’anno 2008, mentre, dall’altro, in ordine ai vizi di carattere generale (la medesima) configura il primo atto lesivo, per il budget del 2008, degli interessi della ricorrente all’esatta individuazione dei fabbisogni e della modalità di remunerazione delle prestazioni consentite.

2.2. Invece, sempre in via preliminare, il ricorso va dichiarato in parte inammissibile con riguardo alla impugnata nota 4 giugno 2008 n. 65991 della ASL Roma H, poiché la stessa è atto interlocutorio privo di portata e contenuto provvedimentale e, quindi, non lesivo dell’interesse della ricorrente a far valere la propria pretesa sull’asserito perfezionamento del silenzioassenso sulla propria istanza di riattivazione dell’accreditamento.

2.3. Inoltre va dichiarata manifestamente infondata la questione di illegittimità Cost.le dell’art. 1, comma 796, lett. o, della legge finanziaria 27 dicembre 2006 n. 296 (con riferimento agli artt. 24 e 113, 32, 41, 97 e 117 Cost.ne), atteso che tale questione (rimessa da TAR Puglia, Sez. Lecce, con ord. n. 3631/2007, richiamata dalla stessa ricorrente) è stata già dichiarata infondata dalla Corte Cost.le con sentenza n. 94/2009.

2.4. Passando al merito, invece, il Collegio, ai fini del decidere, dopo aver esaminato la determinazione 22 marzo 2010 adottata dal Commissario ad acta (nominato dal Consiglio di Stato in sede di esecuzione cautelare) nonché l’ord. 9 aprile 2010 n. 1568 con cui il Consiglio di Stato sospendeva gli effetti della sentenza di rigetto TAR Lazio, Sez. 3° quater n. 765 del 22 gennaio 2010 relativa alla DGR n. 138/2007, ritiene necessario acquisire:

A. la documentazione richiamata nelle premesse del provvedimento commissariale sopraindicato:

A.1) nota M. 22 febbraio 2007 inviata alla Regione Lazio (ed ivi pervenuta in data 8 marzo 2007) al fine di sollecitare la conclusione dell’istruttoria per l’installazione del macchinario per RMN da 1,5 Tesla;

A.2) nota 7 agosto 2007 n. 21214 trasmessa da ASL Roma H alla Regione Lazio in cui si esprime parere favorevole all’utilizzazione del suddetto macchinario;

A.3) nota Regione Lazio 22 novembre 2007 n. 126070 diretta alla ASL Roma H ed alla ricorrente;

A.4) parere tecnico favorevole del 19 marzo 2010 espresso dal Min. Salute e dal Min. Econ. e Finanze.

B) Una relazione a firma del direttore Dir. Reg. Programm. sanitaria Regione Lazio/Area 4j/01, Autorizz. e Accedi., che illustri la situazione di fatto e di diritto sussistente con riguardo alla presente controversia sia all’epoca dell’adozione dei provvedimenti impugnati (Delib. G.R. 21.3.2008 n. 174 e decreto Presidente Regione Lazio 5 settembre 2008 n. 23) sia nel periodo successivo fino alla data di pubblicazione della presente pronuncia.

C) Una relazione a firma del direttore generale ASL Roma H che illustri l’attività istruttoria effettuata in ordine al parere favorevole all’autorizzazione (per l’utilizzazione del macchinario RMN, da Tesla 1,5) espresso in data 7 agosto 2007.

Gli incombenti istruttori sono posti a carico, rispettivamente, quanto ai punti A1A2A3 e B, della Regione Lazio, Dir. Reg. Programm. San. Area Autorizza. ed Accedi., nonché, quanto al punto C., della ASL Roma H, direttore generale, e, quanto al punto A4, a carico della ricorrente; i medesimi trasmetteranno, per quanto di competenza, la documentazione, in tre copie, alla segreteria di questa Sezione 3° quater entro 60 giorni dalla notifica della presente pronuncia.

3. Riepilogando, quindi, preliminarmente, va respinta l’eccezione di inammissibilità dell’atto introduttivo, dichiarato, invece, in parte qua, inammissibile il medesimo quanto all’impugnazione della nota ASL Roma H 4 giugno 2008 n. 65991 (poiché non lesiva) per carenza d’interesse; parimenti in via preliminare va dichiara manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità cost.le della legge finanziaria n. 296/2006, art. 1 comma 796, lett. o.

Invece nel merito la controversia sarà definita all’esito degli incombenti istruttori sopraindicati a carico della Regione Lazio, dell’ASL Roma H e della ricorrente, che adempiranno entro giorni 60 dalla notifica della presente pronuncia.

Resta riservata ogni altra decisione nel merito e sulle spese di lite.

La trattazione della causa viene, per tutte le questioni non definite con la presente pronuncia, pertanto, fissata alla udienza del 5 dicembre 2011.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

pronunciando in via non definitiva sul ricorso in epigrafe, così statuisce:

1) preliminarmente dichiara inammissibile in parte qua il ricorso in epigrafe con riguardo alla nota ASL Roma H 4 giugno 2008 n. 65991 e dichiara infondata la questione di illegittimità costituzionale meglio indicata in motivazione;

2) dispone gli incombenti istruttori, di cui in motivazione, a carico della regione Lazio, dell’ASL Roma H e della ricorrente, secondo le modalità indicate;

3) si riserva ogni decisione ulteriore nel merito e sulle spese di lite;

4) fissa la trattazione della causa, per le questioni riservate, alla pubblica udienza del 5 dicembre 2011.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 02-03-2011) 25-05-2011, n. 20957 Sentenza

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volgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 19/10/09 la Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza 3/12/07 del Tribunale di Foggia che con le circostanze attenuanti generiche e la continuazione condannava V. M. alla pena di anni uno e mesi quattro di arresto per più violazioni delle prescrizioni inerenti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS (in Foggia, dal 13/3/03 al 21/4/05), dichiarava estinti per prescrizione le prime violazioni (dal 13/3/03 all’11/4/05: capi A, B e C) e rideterminava la pena per la quarta (commessa il 21/4/05: ancora capo C) in mesi quattro di arresto.

Ricorreva per cassazione la difesa del V., deducendo:

1) mancata assunzione di prova decisiva (fin dal primo grado la difesa, in base alle spontanee dichiarazioni dell’imputato, aveva sostenuto che le violazioni contestate potevano essere frutto dei ripetuti – ma sempre comunicati – cambi di domicilio del prevenuto ed aveva chiesto l’acquisizione della carta precettiva e delle successive comunicazioni all’autorità di controllo: il primo giudice, invece, aveva deciso senz’altro nel merito ed il secondo aveva addirittura ignorato la rinnovata richiesta probatoria dell’appellante);

2) vizio di motivazione (per l’assenza della medesima sul punto).

Con successiva memoria (dep. 31/12/10) di altro difensore (nominato d’ufficio dopo la revoca del precedente) si insisteva nei proposti motivi.

Alla pubblica udienza di discussione il PG chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso (la prova richiesta dalla difesa era decisiva ma non specifica, il ricorso non era autosufficiente), il difensore si riportava ai motivi, segnalando anche l’intervenuta prescrizione del reato.

Il reato è prescritto alla data del 21/10/09.

Benchè la prescrizione sia maturata in data successiva alla sentenza di secondo grado (19/10/09), non può dirsi che il presente ricorso sia inammissibile (con conseguente formazione del giudicato alla data della detta sentenza): un principio di prova era stato offerto dall’imputato nell’indicazione dei successivi domicili e nè il giudice di primo nè quello di secondo grado hanno dato alcun conto della questione, anche formalmente sollevata nell’atto di appello.

Trova pertanto applicazione anche in questa sede di giudizio di legittimità l’art. 129 c.p.p., con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.