Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con la delibera 21 marzo 2008 n. 174 (avente ad oggetto la definizione del sistema di remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale dei soggetti privati accreditati per l’anno 2008, nonché l’attuazione del Piano di rientro) la Giunta Regione Lazio non attribuì alcun tetto di spesa alla Soc. M. S.r.l., gestore della casa di cura Villa dei Pini ad Anzio, per le prestazioni di RMN, rilevando che all’epoca risultava ancora in vigore la sospensione dell’accreditamento provvisorio per tali prestazioni, disposto con la D.G.R. n. 138/2007 fino alla regolarizzazione delle nuove autorizzazioni richieste per l’utilizzazione di macchinari di nuova generazione installati in sostituzione del modello M.S. Vectra da 0,5 Tesla precedentemente autorizzato.
Inoltre la Regione Lazio, Dir. Reg. Progr. Sanitaria, con nota 4 giugno 2008 n. 65991, a fronte di specifica nota della Casa di cura Villa dei Pini, precisava che al settore sanitario non era applicabile la normativa sul silenzioassenso prevista dall’art. 20, comma 1, legge n. 241/1990, per cui la riattivazione dell’accreditamento provvisorio per le prestazioni di R.M.N. richiedeva l’adozione di un espresso provvedimento da parte della Regione, e non poteva conseguire, invece, al silenzio tenuto dai competenti uffici sulla domanda presentata dalla Casa di cura medesima a tale scopo.
1.1. Avverso i due suddetti provvedimenti la M. S.r.l. ha proposto il ricorso in epigrafe, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, per vizi di eccesso di potere e violazione di legge sotto diversi profili, dedotti in nove articolati motivi, mentre con il decimo (ed ultimo) motivo la ricorrente solleva l’eccezione di illegittimità costituzionale della legge finanziaria 27.12.2006 n. 296, art. 1, comma 796, lett. o, per violazione degli artt. 24 e 113, 32, 41, 97 e 117 Cost.ne.
1.2. Si è costituita in giudizio la Regione Lazio, che, preliminarmente eccepita l’inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione della presupposta delibera G.R. 11 marzo 1997 n. 1165, nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso, segnalando altresì che, nelle more, il Presidente Regione Lazio, nella qualità di commissario ad acta (nominato dal Consiglio dei Ministri con delibera 11 luglio 2008), aveva adottato il decreto 5 sett. 2008 n. 23 (su BURL n. 116 del 2008) con il quale aveva in parte modificato la impugnata delibera G.R. n. 174/2008.
Si sono costituiti anche il Min. Salute ed il min. Econ. e Finanze, chiedendo il rigetto del ricorso.
1.3. Con motivi aggiunti (notificati il 10 nov. 2008) parte ricorrente ha chiesto l’annullamento anche del decreto commissariale 5 sett. 2008 n. 23 (adottato nelle more del giudizio) con il quale il Commissario ad acta (per il Piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario Reg. Lazio) ha confermato, salvo alcune modifiche, i budgets già assegnati dalla DGR n. 174/2008, all. 3, alle strutture sanitarie private accreditate per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, deducendone vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili con nove articolati motivi.
Con ordinanza cautelare 17 dic. 2008 n. 5954 questa Sezione ha respinto l’istanza di sospensione, rilevando che l’impugnata delibera conseguiva ad una precedente delibera n. 138/2007 che non era stata sospesa (anche se impugnata con R.G. 4811/2007); ma, a seguito di appello cautelare, l’istanza di sospensiva fu accolta con ord. 3 marzo 2009 n. 1172 dal Consiglio di Stato che successivamente, con ord. 21 luglio 2009 n. 3829 (in sede di esecuzione della misura cautelare) ordinò alla Regione Lazio di concludere il procedimento di autorizzazione per l’esercizio da parte della Casa di cura ricorrente delle prestazioni di RMN con il nuovo macchinario, nominando (per il caso di perdurante inerzia) anche il Commissario ad acta nella persona del dir. gen. della Dir. Program. San. del Min. Salute (o di un suo delegato).
Inoltre, nelle more del giudizio, questa Sezione definiva l’impugnazione della (precedente) delibera G.R. n. 138/2007 (R.G. 4811/2007) con sentenza di rigetto n. 765 del 22 gennaio 2010, che, però, veniva sospesa dal Consiglio di Stato con ord. 9 aprile 2010 n. 1568.
Con memoria del marzo 2010 la ricorrente insisteva per l’accoglimento del ricorso, facendo presente che il Commissario ad acta aveva provveduto con delibera 22 marzo 2010 ad autorizzare la casa di cura all’esercizio delle prestazioni di risonanza magnetica nucleare con il macchinario GE da 1,5 Tesla, ripristinando il rapporto di accreditamento nei limiti previsti per la fascia C dalla D.G.R. n. 434/2007; nel giugno 2010 la suddetta delibera del Commissario veniva depositata agli atti.
Alla pubblica udienza del 17 novembre 2010, uditi i difensori presenti per le parti, la causa è passata in decisione.
2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto la controversia concerne la mancata assegnazione alla ricorrente del tetto di spesa per prestazioni di risonanza magnetica RMN per l’anno 2008 nell’ambito del sistema di finanziamento e remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale approvato dalla Regione Lazio (per l’anno 2008) con la delibera G.R. 21.3.2008 n. 174 e confermato (con alcune modifiche) dal Commissario ad acta (per il Piano di rientro dal disavanzo nel settore sanitario regionale) con decreto 5 settembre 2008 n. 23; la delibera G.R. 174/2008 fa presente che tale mancata assegnazione va ricondotta al fatto che con D.G.R. n. 138/2007 era stato sospeso l’accreditamento in capo alla ricorrente in attesa della nuova autorizzazione per l’utilizzazione di macchinari nuovi sostitutivi di quelli precedentemente installati ed autorizzati.
2.1. In primo luogo il Collegio deve esaminare alcune questioni preliminari.
Innanzitutto va disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’atto introduttivo per la mancata impugnazione della delibera G.R. 11.3.1997 n. 1165 da cui, a dire della Regione Lazio, discenderebbero gli atti relativi alla vicenda all’esame.
Infatti, a prescindere da ogni ulteriore considerazione, la delibera n. 174/2008, da un lato, viene impugnata per l’espressa esclusione della ricorrente dal novero dei soggetti accreditati destinatari del tetto di spesa per le prestazioni di RMN per l’anno 2008, mentre, dall’altro, in ordine ai vizi di carattere generale (la medesima) configura il primo atto lesivo, per il budget del 2008, degli interessi della ricorrente all’esatta individuazione dei fabbisogni e della modalità di remunerazione delle prestazioni consentite.
2.2. Invece, sempre in via preliminare, il ricorso va dichiarato in parte inammissibile con riguardo alla impugnata nota 4 giugno 2008 n. 65991 della ASL Roma H, poiché la stessa è atto interlocutorio privo di portata e contenuto provvedimentale e, quindi, non lesivo dell’interesse della ricorrente a far valere la propria pretesa sull’asserito perfezionamento del silenzioassenso sulla propria istanza di riattivazione dell’accreditamento.
2.3. Inoltre va dichiarata manifestamente infondata la questione di illegittimità Cost.le dell’art. 1, comma 796, lett. o, della legge finanziaria 27 dicembre 2006 n. 296 (con riferimento agli artt. 24 e 113, 32, 41, 97 e 117 Cost.ne), atteso che tale questione (rimessa da TAR Puglia, Sez. Lecce, con ord. n. 3631/2007, richiamata dalla stessa ricorrente) è stata già dichiarata infondata dalla Corte Cost.le con sentenza n. 94/2009.
2.4. Passando al merito, invece, il Collegio, ai fini del decidere, dopo aver esaminato la determinazione 22 marzo 2010 adottata dal Commissario ad acta (nominato dal Consiglio di Stato in sede di esecuzione cautelare) nonché l’ord. 9 aprile 2010 n. 1568 con cui il Consiglio di Stato sospendeva gli effetti della sentenza di rigetto TAR Lazio, Sez. 3° quater n. 765 del 22 gennaio 2010 relativa alla DGR n. 138/2007, ritiene necessario acquisire:
A. la documentazione richiamata nelle premesse del provvedimento commissariale sopraindicato:
A.1) nota M. 22 febbraio 2007 inviata alla Regione Lazio (ed ivi pervenuta in data 8 marzo 2007) al fine di sollecitare la conclusione dell’istruttoria per l’installazione del macchinario per RMN da 1,5 Tesla;
A.2) nota 7 agosto 2007 n. 21214 trasmessa da ASL Roma H alla Regione Lazio in cui si esprime parere favorevole all’utilizzazione del suddetto macchinario;
A.3) nota Regione Lazio 22 novembre 2007 n. 126070 diretta alla ASL Roma H ed alla ricorrente;
A.4) parere tecnico favorevole del 19 marzo 2010 espresso dal Min. Salute e dal Min. Econ. e Finanze.
B) Una relazione a firma del direttore Dir. Reg. Programm. sanitaria Regione Lazio/Area 4j/01, Autorizz. e Accedi., che illustri la situazione di fatto e di diritto sussistente con riguardo alla presente controversia sia all’epoca dell’adozione dei provvedimenti impugnati (Delib. G.R. 21.3.2008 n. 174 e decreto Presidente Regione Lazio 5 settembre 2008 n. 23) sia nel periodo successivo fino alla data di pubblicazione della presente pronuncia.
C) Una relazione a firma del direttore generale ASL Roma H che illustri l’attività istruttoria effettuata in ordine al parere favorevole all’autorizzazione (per l’utilizzazione del macchinario RMN, da Tesla 1,5) espresso in data 7 agosto 2007.
Gli incombenti istruttori sono posti a carico, rispettivamente, quanto ai punti A1A2A3 e B, della Regione Lazio, Dir. Reg. Programm. San. Area Autorizza. ed Accedi., nonché, quanto al punto C., della ASL Roma H, direttore generale, e, quanto al punto A4, a carico della ricorrente; i medesimi trasmetteranno, per quanto di competenza, la documentazione, in tre copie, alla segreteria di questa Sezione 3° quater entro 60 giorni dalla notifica della presente pronuncia.
3. Riepilogando, quindi, preliminarmente, va respinta l’eccezione di inammissibilità dell’atto introduttivo, dichiarato, invece, in parte qua, inammissibile il medesimo quanto all’impugnazione della nota ASL Roma H 4 giugno 2008 n. 65991 (poiché non lesiva) per carenza d’interesse; parimenti in via preliminare va dichiara manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità cost.le della legge finanziaria n. 296/2006, art. 1 comma 796, lett. o.
Invece nel merito la controversia sarà definita all’esito degli incombenti istruttori sopraindicati a carico della Regione Lazio, dell’ASL Roma H e della ricorrente, che adempiranno entro giorni 60 dalla notifica della presente pronuncia.
Resta riservata ogni altra decisione nel merito e sulle spese di lite.
La trattazione della causa viene, per tutte le questioni non definite con la presente pronuncia, pertanto, fissata alla udienza del 5 dicembre 2011.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)
pronunciando in via non definitiva sul ricorso in epigrafe, così statuisce:
1) preliminarmente dichiara inammissibile in parte qua il ricorso in epigrafe con riguardo alla nota ASL Roma H 4 giugno 2008 n. 65991 e dichiara infondata la questione di illegittimità costituzionale meglio indicata in motivazione;
2) dispone gli incombenti istruttori, di cui in motivazione, a carico della regione Lazio, dell’ASL Roma H e della ricorrente, secondo le modalità indicate;
3) si riserva ogni decisione ulteriore nel merito e sulle spese di lite;
4) fissa la trattazione della causa, per le questioni riservate, alla pubblica udienza del 5 dicembre 2011.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.