Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-01-2011) 08-06-2011, n. 22826 sicurezza pubblica

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Svolgimento del processo

1. Con Sentenza in data 8.7.2009, depositata il 21.1.2010, la Corte di appello di Napoli, confermava la sentenza del 30.6.2006 del Tribunale di Napoli che aveva dichiarato F.G. colpevole del reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2, commesso in (OMISSIS), e lo aveva condannato alla pena di mesi 8 di reclusione. La corte territoriale affermava che il comportamento posto in essere dall’imputato, il quale era stato trovato fuori dalla sua abitazione in orario nel quale gli era stato prescritto di non uscire dal domicilio, integrasse tutti gli elementi del reato contestato, per la sussistenza del quale è sufficiente il dolo generico e cioè la consapevolezza di degli obblighi imposti connessi alla condizione di sorvegliato speciale e la volontà cosciente di non adempierli. Riteneva. in particolare, che il reato commesso fosse quello di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2 poichè in materia di misure di prevenzione, a seguito della modifica di cui al D.L. n. 144 del 2005, l’art. 9, comma 2, della citata legge punisce come delitto qualsiasi tipo di inosservanza sia degli obblighi che delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, distinguendo tale ipotesi da quella, meno grave di cui al comma 1, relativa alla violazione degli obblighi inerenti alla sola sorveglianza speciale.

Riguardo poi alle ulteriori richieste avanzate con i motivi di appello, stabiliva che: – la pena di mesi 8 di reclusione, inflitta dal primo giudice, non era suscettibile di riduzione poichè pari al minimo edittale; – la commissione del reato da parte di soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale non consentiva, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 59, lett. c), la sostituzione della pena detentiva, sostituzione in ogni caso sconsigliata in considerazione dei criteri di cui all’art. 133 c.p.;

– all’applicazione dell’indulto ex L. n. 241 del 2006 si sarebbe dovuto provvedere in sede esecutiva non potendo la corte verificare se l’imputato già ne avesse fruito e in quale misura.

1.2.- Avverso la sentenza della Corte d’Appello propone ricorso il difensore di F.S., avvocato Vittorio De Chiara, assumendo il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. b), per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale.

Sostiene il ricorrente che la condotta contesta all’imputato, non essendo consistita nella specifica violazione dell’obbligo o del divieto di soggiorno, ma nella non osservanza di uno degli altri obblighi ai quali era sottoposto in forza delle prescrizioni imposte con l’applicazione della misura di prevenzione, integra la fattispecie prevista e sanzionata dalla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 1 e tale era stata la norma originariamente contestata. Essendo poi tale ipotesi di reato di natura contravvenzionale, il termine di prescrizione, di anni 4 e mesi 6 dalla commissione del fatto sarebbe già maturato con conseguente estinzione del reato stesso.

2.- Il Procuratore Generale della Repubblica dott. Francesco Iacoviello ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge.
Motivi della decisione

1.- Rileva il Collegio che la condotta posta in essere dall’imputato, consistita nel fare rientro al domicilio in orario più tardo rispetto a quello stabilito nelle prescrizioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno applicatagli con decreto 25.10.2000 del Tribunale di Napoli, fu realizzata il 25 maggio 2003.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa corte dopo la modifica della L. 27 dicembre del 1956, n. 1423, art. 9, comma 2 ad opera della L. 13 settembre 1982, n. 646, che trasformò la condotta relativa alla inosservanza dell’obbligo o del divieto di soggiorno da contravvenzione a delitto, erano da ritenere inquadragli nel citato art. 9, comma 1 che prevede l’ipotesi contravvenzionale, tutte le condotte dei sottoposti alla sorveglianza speciale di P.S. anche con obbligo o divieto di soggiorno, consistenti nella inosservanza delle così dette prescrizioni comuni – cioè connesse tutte le ipotesi di sorveglianza speciale – e fossero, invece, delitti punibili in forza del comma 2 della norma, le fattispecie di violazione degli specifici obblighi o divieti di soggiorno da parte del sorvegliato speciale. A seguito della ulteriore modifica della L. n. 1423 del 1956, art. 9 introdotta con il D.L. 27 luglio 2005, n. 144, art. 14 convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2005, n. 155, qualsiasi inosservanza che riguardi "gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l’obbligo o il divieto di soggiorno" costituisce delitto punibile con la reclusione da uno a cinque anni.

La giurisprudenza di questa Corte dopo l’ultima novella ha affermato, pressochè concordemente, nelle sue diverse pronunce (Sez. 2, sent.

13.12.2006 n. 2217, Rv. 235899; Sez. 1, sent. 21.12.2005, n. 1485, Rv. 233436; Sez. 1, sent. 11.5.2006, n 20334; Sez. 1, sent.6.11.2008, n.4776. Rv. 242748; Sez. 1, sent. 27.1.2009, n. 8412, Rv. 242985) che la nuova formulazione della L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2 punisce come delitto qualsiasi tipo di inosservanza sia degli obblighi che delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, mentre rimane ipotesi contravvenzionale la fattispecie di cui al comma 1 che riguarda le inosservanze poste in essere dai soggetti sottoposti alla sola sorveglianza speciale di P.S. semplice.

Poichè la condotta contestata all’odierno ricorrente è stata posta in essere 25 maggio 2003, quindi, prima dell’entrata in vigore del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni con L. 31 luglio 2005, n. 155, ad essa, che pure rientrerebbe nella previsione delittuosa di cui al novellato art. 9, comma 2 in forza del principio generale di cui all’art. 2 c.p., comma 4 deve essere applicata la previsione della L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 1 in quanto norma più favorevole sia in termini di previsione sanzionatoria che in relazione al tempo necessario per la prescrizione del reato.

Ne consegue che il fatto ascritto all’imputato deve essere qualificato come violazione della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, comma 1 e, poichè dalla data di commissione del suddetto reato sono decorsi i termini ultimi di prescrizione, lo stesso deve essere dichiarato, per tale ragione, estinto.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, qualificato il fatto come violazione della L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 1, perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-05-2011) 22-06-2011, n. 25131 Porto abusivo di armi

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Svolgimento del processo

1. Il 4 ottobre 2010 il Tribunale di Savona applicava nei confronti di G.A. e Gi.Fa., imputati entrambi dei delitti di porto illegale in luogo pubblico di un’arma comune da sparo clandestina e, il solo G., anche del delitto di ricettazione, la pena concordata fra le parti di un anno, dieci mesi di reclusione ed euro quattrocento di multa nei confronti di G. A. e di un anno, otto mesi di reclusione ed euro quattrocento di multa nei riguardi di Gi.Fa..

Ai fini del calcolo della pena il reato più grave veniva individuato in quello previsto dalla L. n. 497 del 1974, art. 12, in relazione al quale venivano applicate "l’attenuante" di cui alla L. n. 497 del 1974, art. 14 e, inoltre, le attenuanti generiche. Sulla pena così determinata venivano computati l’aumento per la continuazione e, infine, la diminuzione di un terzo per la scelta del rito.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione ( art. 569 c.p.p., comma 4) il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Genova, il quale lamenta: a) erronea applicazione della legge penale con riferimento alla qualificazione dell’arma come comune da sparo, tenuto conto della sua clandestinità; b) violazione della legge penale in relazione alla qualificazione dell’ipotesi disciplinata dalla L. n. 497 del 1974, art. 14 quale circostanza attenuante, piuttosto che come specifica ipotesi di reato con corrispondente autonomia della relativa sanzione.

Motivi della decisione

Il ricorso del Procuratore generale è fondato nei limiti di seguito indicati.

1. In via preliminare il Collegio osserva che, in tema di applicazione della pena concordata fra le parti, l’attività di verifica della correttezza della qualificazione giuridica dell’imputazione e delle legalità della pena irrogata è compito essenziale del giudice.

Sotto il primo profilo il controllo è necessario, affinchè l’istituto previsto dall’art. 444 c.p.p. non diventi un accordo sui reati e sulle stesse imputazioni, in violazione dell’art. 444 c.p.p. e dell’art. 112 Cost.. E’, infatti, obbligo del giudice di valutare, sulla base degli atti presenti nel fascicolo del pubblico ministero, l’astratta corrispondenza della fattispecie contestata a quella prospettata consensualmente dalle parti, dando corso alla richiesta ovvero respingendola e procedendo nelle forme ordinarie a seconda che essa appaia o meno corretta (Sez. 5^, 18 dicembre 2001, rv. 220818;

Sez. 2^, 12 maggio 2000, rv. 217757).

Con riguardo al secondo aspetto, il controllo di congruità della pena è logicamente comprensivo della legalità di essa, ossia della sua conformità alle regole che la disciplinano, nonchè di quelle che influiscono sulla sua determinazione.

2. Tanto premesso, il Collegio osserva che è privo di pregio il primo motivo di censura concernente la qualificazione giuridica dell’arma. Sono, infatti, armi da guerra quelle che sono o possono essere destinate all’armamento di truppe e che possono servire per qualsiasi uso militare. Pertanto, anche quando le armi (e le munizioni) non facciano più parte degli armamenti degli eserciti, tuttavia esse devono ritenersi ancora armi da guerra qualora conservino la loro peculiare caratteristica desunta dal calibro, dal grado di automatismo, dalla gittata e dal peso dei proiettili. Il Procuratore generale ricorrente non ha prospettato alcuno di questi profili, ma si è erroneamente limitato a inferire la natura dell’arma dalla circostanza che la stessa fosse clandestina.

3. Merita, invece, accoglimento il secondo motivo di censura.

La L. n. 895 del 1967, art. 7 (come modificato dalla L. n. 497 del 1974, art. 14) non prevede una circostanza attenuante rispetto ai delitti di cui ai precedenti artt. da 1 a 4, ma configura altrettanti autonomi reati, caratterizzati dalla diversità dell’oggetto (arma comune da sparo, anzichè arma da guerra), e cioè di un elemento essenziale e non circostanziale. All’autonomia della previsione normativa corrisponde l’autonomia della relativa sanzione, la quale, per le armi comuni, è determinata per relationem con la diminuzione fissa di un terzo rispetto alle pene previste per le armi da guerra (Sez. 1^, 21 ottobre 2010, n. 38626; Sez. 1^, 12 ottobre 2001, n. 12919; Sez. 1^, 12 maggio 1998, n. 9731).

Alla luce di questi principi, è erroneo il computo della pena effettuato dal Tribunale di Savona, che ha recepito l’accordo fra le parti non conforme ai parametri normativi.

Il giudice, infatti, ai fini dell’irrogazione della pena, avrebbe dovuto avere riguardo ai limiti edittali stabiliti dalla L. n. 497 del 1974, art. 14, ipotesi autonoma di reato, e su di essi applicare le diminuzioni per la concessione delle circostanze attenuanti generiche e per il rito.

S’impongono, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Savona.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Savona.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-02-2011) 08-07-2011, n. 26757 Reati edilizi

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 7 aprile 2009 ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Napoli, con la quale S.F. e M.A., sono stati condannati per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, limitatamente alle opere non comprese nel permesso di costruire in sanatoria prot. n. 23219, accertati il (OMISSIS), dichiarando la prescrizione per altre contravvenzioni connesse.

Gli imputati, tramite il difensore, hanno proposto ricorso per cassazione per i seguenti motivi:

1. Mancanza o manifesta illogicità della motivazione ( art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)) inosservanza o erronea applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), ( art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)). Poichè i reati edilizi possono essere addebitati solo a chi realizza le opere abusive o a chi le commissiona, mentre il proprietario del terreno non risponde dell’abuso edilizio solo in considerazione di tale qualifica, quanto meno l’imputata M. doveva essere assolta per "non aver commesso il fatto". La circostanza poi che il S. fosse stato nominato custode giudiziario era anch’essa neutra. Inoltre, stante l’avvenuto integrale ripristino dello stato dei luoghi, la Corte di appello avrebbe erroneamente disatteso anche la sollevata questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181, comma 1-quinquies, (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi della L. 6 luglio 2002, n. 137, art. 10), comma aggiunto dalla L. 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 36, lett. c), (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione), nella parte in cui non prevede l’estinzione anche del reato edilizio di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 1, lett. c), (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), sulla base del fatto che tali testi normativi regolano situazioni ed interessi diversi. La questione sarebbe non manifestamente infondata, in quanto il diverso regime viola il principio di uguaglianza e sarebbe altresì rilevante nel giudizio, in quanto il contestato reato ambientale è stato dichiarato estinto e tale dovrebbe essere dichiarato anche il reato edilizio in caso di accoglimento della questione. Il carattere derogatorio della disposizione di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1-quinquies, non la renderebbe inidonea alla funzione di tertium comparationis.

2. Inosservanza o erronea applicazione dell’art. 157 c.p. in relazione all’imputazione per il reato di cui al capo a) del decreto di citazione ( art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)). La Corte di appello avrebbe dovuto pronunziare sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione anche per il reato di cui all’art. 44, lett. c), essendo decorsi i termini, invece ha erroneamente calcolato tale decorrenza.

Con memoria depositata in prossimità dell’udienza i ricorrenti hanno inoltre avanzato richiesta di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, atteso il decorso dei termini alla data dell’udienza.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e come tale inammissibile.

1. I ricorrenti hanno riproposto le medesime censure avanzate con i motivi di appello ai quali la Corte ha fornito congrua e puntuale risposta. La Corte di appello ha richiamato il fatto addebitato agli imputati ed ha confermato, facendo buon uso dei principi giurisprudenziali in materia di responsabilità penale nell’abuso edilizio, le valutazioni già svolte dal giudice di prime cure, esaminando nello specifico ognuna delle due distinte posizioni. Come è stato più volte affermato da questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 15227 dell’11/4/2008, Baretti, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061), quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo.

2. Correttamente inoltre, i giudici di merito hanno disatteso la sollevata eccezione di costituzionalità, ritenendola manifestamente infondata. Infatti, con l’ordinanza n. 144 del 2007 (nel corso del giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 181-quinquies del D.Lgs. n. 42 del 2004) la Corte costituzionale ha affermato che il legislatore ha introdotto tale disposizione con lo scopo di incentivare la tutela "reale" dei beni paesaggistici ed ambientali, riconoscendo valore prevalente al ripristino del bene paesaggistico rispetto alla stessa pretesa punitiva dello Stato, chiarendo peraltro l’impossibilità per la stessa Corte costituzionale di operare una pronuncia additiva di tale condizione di non punibilità, che finirebbe per estendere una disposizione derogatoria ed eccezionale, in quanto tale estensione è possibile solo quando sussista piena identità di funzione fra le discipline poste a raffronto. Questi rilievi non possono che vincolare l’interprete. Nel caso di specie tale "identità" di disciplina è stata da sempre esclusa, ed è invece vero il contrario: la disciplina in tema di tutela penale dell’ambiente e del paesaggio si è sviluppata seguendo una linea coerente (sin dall’emanazione del D.L. 27 giugno 1985, n. 312 (art. 1- sexies) e successivamente del D.Lgs. 15 ottobre 1999, n. 490 (art. 163) e poi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (art. 181)), e con carattere di piena autonomia rispetto ai reati in materia edilizia.

Per cui la questione di legittimità costituzionale risulta manifestamente infondata.

3. Anche il secondo motivo di ricorso è pretestuoso, avendo la sentenza di appello correttamente computato il periodo di sospensione della decorrenza dei termini di prescrizione, ritenendo la contravvenzione non ancora prescritta alla data del 7 aprile 2009.

Peraltro, la genetica inammissibilità dei dedotti motivi di ricorso, impedendo l’istaurarsi di un valido rapporto impugnatorio, preclude la rilevazione e declaratoria del sopravvenuto spirare (successivo all’impugnata decisione di secondo grado) del termine di prescrizione per il reato ascritto ai ricorrenti.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, atteso il disposto di cui all’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 17-12-2011, n. 27270

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La parte ricorrente chiede l’annullamento della sentenza di appello che ha negato il suo diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR).

La medesima questione è stata già decisa da Cass. 12 ottobre 2011, n. 20980 e Cass. 14 ottobre 2011, n. 21282, cui si rinvia per una motivazione più analitica. In estrema sintesi, deve rilevarsi quanto segue.

La controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola trasferito dagli enti locali al Ministero in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8.

Tale norma fu oggetto di un vasto contenzioso concernente, specificamente, l’applicazione che della stessa venne data dal D.M. Pubblica Istruzione 5 aprile 2001, che recepì l’accordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000. Le controversie giudiziarie riguardarono in particolare la possibilità di incidere, su di una norma di rango legislativo, da parte di un accordo sindacale poi recepito in D.M..

La giurisprudenza si orientò in senso negativo, sebbene con percorsi argomentativi diversi (ex plurimis, Cfr. Cass., 17 febbraio 2005, n. 3224; 4 marzo 2005, n. 4722, nonchè 27 settembre 2005, n. 18829).

Intervenne il legislatore, dettando la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 (Finanziaria del 2006), che recepì, a sua volta, i contenuti dell’accordo sindacale e del D.M.. Il legislatore elevò, quindi, a rango di legge la previsione dell’autonomia collettiva.

Si sostenne, da un lato, che tale norma non avesse efficacia retroattiva e, dall’altro, che se dotata di efficacia retroattiva, fosse incostituzionale sotto molteplici profili. Entrambe le posizioni sono stata giudicate non fondate. L’efficacia retroattiva è stata affermata da questa Corte (per tutte, S.U., 8 agosto 2011, n. 17076) e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2007).

L’incostituzionalità è stata esclusa in quattro interventi del giudice delle leggi (Corte cost. n. 234 e n. 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009). Per tali motivi, ricorsi di contenuto analogo a quello qui considerato, sono stati respinti (cfr. per tutte, Cass., 9 novembre 2010, n. 22751).

Questo approdo deve ora essere integrato con quanto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande sezione) nella sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C- 108/10), emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE. La Corte ha risposto a quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia. La prima consisteva nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 costituisca un trasferimento d’impresa ai sensi della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori. La soluzione è affermativa ("La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro").

Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: -se la continuità del rapporto di cui all’art. 3, n. 1 della 77/187 deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all’anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente (seconda questione);

-se tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al concessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l’anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico (terza questione). Il dispositivo della decisione è: "quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo. E’ compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo".

Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un peggioramento retributivo.

In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo scopo della direttiva, consistente "nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva "ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente").

Quindi, nella definizione delle singole controversie, è necessario stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice del rinvio deve osservare i seguenti criteri.

1. Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75 e, al n. 77, si precisa "posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento". Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77).

2. Quanto alle modalità, si deve trattare di peggioramento retributivo sostanziale (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere globale (n. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto.

3. Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto all’atto del trasferimento (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: "all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza").

La quarta ed ultima questione posta dal Tribunale di Venezia atteneva alla conformità della disciplina italiana e specificamente della Legge Finanziaria del 2006, art. 1, comma 218, all’art. 6, n. 2 TUE in combinato disposto con gli artt. 6 della CEDU e artt. 46, 47 e 52 n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti nel Trattato di Lisbona. La Corte, dando atto della pronunzia emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha statuito che "vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi" di cui alle norme su indicate. La sentenza della Corte di giustizia incide sul presente giudizio. In base all’art. 11 Cost. e all’art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere-dovere di dare immediata applicazione alle norme della Unione europea provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (cfr, per tutte, Corte cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 536 del 1995 nonchè, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme europee direttamente applicabili (cfr. Corte cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonchè, sull’onere di interpretazione conforme al diritto dell’Unione, sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000).

Il caso in esame deve quindi essere deciso in consonanza con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Ciò comporta che il ricorso deve essere accolto perchè la violazione del complesso normativo, costituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 e L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 denunziata, deve essere verificata in concreto sulla base dei principi enunciati dalla Corte di giustizia europea. La decisione impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, la quale, applicando i criteri di comparazione su indicati, dovrà decidere la controversia nel merito, verificando la sussistenza, o meno, di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento e dovrà accogliere o respingere la domanda del lavoratore in relazione al risultato di tale accertamento. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio. Il collegio ha deliberato che la presente sentenza venisse redatta con motivazione semplificata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese.

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