Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-07-2011) 09-08-2011, n. 31668

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1 – B.R., già condannato con sentenza irrevocabile per circonvenzione di persone incapaci, tramite difensore, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza di inammissibilità, datata 6.12.2010, della corte di appello di Brescia, di inammissibilità della istanza di revisione del giudicato di condanna dal predetto B. presentata, prospettando la validità e la concludenza della nuova prova rappresentata dalle dichiarazioni di tale Be.Sa. nel senso che le persone in tesi circonvenute non erano tali, ma capaci ed in piena lucida coscienza e consapevolezza nell’elargire somme di denaro alla associazione Libertà Facoltà delle scienze antiche fondata dal condannato per l’appunto.

-2- Due le ragioni di doglianza sollevate dal ricorrente: da un lato, la non manifesta infondatezza dell’ istanza, tenuto conto degli specifici e circoscritti limiti cognitivi assegnati alla fase di delibazione della sua ammissibilità o meno; dall’altro, la sottovalutazione del valore euristico delle dichiarazioni della Be. che, se collegate agli altri elementi di prova sottovalutati nel giudizio di cognizione già definito, apporterebbero elementi decisivi per un ribaltamento della decisione di condanna. La ricorrente con memoria di replica depositata ribadisce la validità dei motivi di ricorso per la conoscenza anche in via indiretta di circostanze rilevanti da parte della Be., rimasta in contatto con persone intranee alla associazione dopo esserne uscita e rilevando che una delle persone offese, la S.L., giusto certificato medico allegato, avrebbe " un buon funzionamento lavorativo e amicale valido" verso l’imputato in passato suo convivente.

-3- Il ricorso non è fondato Certo non può non convenirsi con la difesa del ricorrente sul fatto che ai fini dell’ammissibilità della richiesta di revisione basata sulla prospettazione di nuove prove, l’esame preliminare della Corte d’appello circa il presupposto della non manifesta infondatezza deve limitarsi ad una sommaria delibazione degli elementi di prova addotti, in modo da verificare l’eventuale sussistenza di un’infondatezza rilevabile "ictu oculi" e senza necessità di approfonditi esami, dovendosi ritenere preclusa in tale sede una penetrante anticipazione dell’apprezzamento di merito, riservato invece al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti (Sez. 1, 7.42009/20.1.2010, Giunta, 245770).

Ma anche non può non convenirsi, al fine di non dare la stura ad iniziative che condizionerebbero una serie di attività relegate da un giudizio serio prognostico a finalizzazioni dall’esito non favorevoli agli istanti, sulla necessità, preliminare al giudizio vero e proprio, di una indagine volta a verificare, oltre a una sufficiente affidabilità della nuova circostanza, anche la persuasività della fonte e del contenuto della prova stessa (Sez. 1,7.4/20.5.1999, Makram Rv 213382). Ora le dichiarazioni della Be. si sostanziano nella valutazione di fatti e non nella rappresentazione di essi, dal momento che il giudizio in ordine alla stato di infermità o di deficienza psichica di una persona si compone di elementi valutativi che, oltre a richiedere specifiche competenze tecniche, trascendono di regola le capacità dimostrative proprie della testimonianza. Eppure l’art. 630, lett. c) codice di rito richiede che la nuova prova, ai fini della sua ammissibilità, sia capace, sia pure in una valutazione sul piano astratto, di determinare una dimostrazione di piena innocenza del condannato. E non solo: la nuova deposizione non coprirebbe tutto il periodo nel quale la condotta costituiva del reato si è protratta, risultando quindi deficitaria anche sul piano rappresentativo per il periodo di tempo in cui risulta latitante.

Ne consegue che secondo principi consolidati (ribaditi da S.U. sentenza n. 624 del 26.9.2001, dep. 2002, Pisano), la rappresentata nuova testimonianza, per i limiti connessi alla struttura logica della prova richiamata, nonchè ai limiti connaturati alla rappresentazione programmata dei fatti, non ha la forza persuasiva intrinseca di fondare un giudizio prognostico favorevole nella fase del merito sulla effettiva idoneità di tale allegazione a travolgere, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio, il giudicato.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-01-2012, n. 1251 Dichiarazione di adottabilità

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Svolgimento del processo

Il Tribunale per i minorenni di Trieste, con sentenza n. 94 del 6.10.2010, dichiarava lo stato di adottabilità delle minori D. L.D. e M., nate rispettivamente il (OMISSIS), dai coniugi D.L.L. ed P.E., dei quali pronunciava la decadenza dalla potestà genitoriale, con inibizione delle visite con le figlie. Con sentenza del 27.01- 7.02.2011, la Corte di appello di Trieste, sezione per i minorenni, respingeva l’impugnazione proposta dal D.L. e dalla P. contro la sentenza di primo grado.

La Corte territoriale, premesso anche il richiamo al contenuto della sentenza appellata, riteneva:

in relazione al motivo di gravame inerente alla violazione dell’obbligo di audizione in primo grado delle minori e segnatamente di D.L.D., che tale obbligo presupponeva la maturità del minore, in genere coincidente con il compimento del dodicesimo anno di età, evento che per la figlia D. si sarebbe avverato solo nel (OMISSIS), e che, inoltre, la capacità di discernimento di entrambe le minori nel caso concreto era pregiudicata non solo dall’immaturità dell’età, ma anche dal ritardo psichico indotto dalla situazione di deprivazione familiare nella quale erano costrette a vivere dai loro genitori.

– che il TM aveva sia analiticamente descritto e compiutamente valutato il lungo percorso di sostegno attuato in favore del nucleo familiare e rimasto privo di risultati positivi, non per carenze professionali degli operatori, ma per la pervicace volontà elusiva della coppia, che non tollerava intromissioni nella sua sfera privata, e sia specificamente richiamato l’attento lavoro di analisi e sostegno del nucleo familiare, compromesso unilateralmente dal rifiuto degli odierni appellanti a farsi sostenere e guidare nello svolgimento della loro genitorialità.

– che i capitoli di prova orale proposti dagli appellanti riguardavano circostanze ininfluenti ai fini del fatto da dimostrare che a nulla rilevava che nel (OMISSIS) i genitori avevano curato la figlia facendola operare in (OMISSIS) e sopportando le relative spese, perchè quel che contava era accertare se(dieci anni dopo, le minori crescevano in un ambiente familiare sereno, che consentisse loro un normale sviluppo. che gli altri nove capitoli erano valutativi o irrilevanti o in aperto contrasto (assenza di violenze fisiche di cui al capitolo 7) con i risultati delle intercettazioni ambientali che offrivano la prova palpabile di uno stato non solo di abbandono, ma addirittura di maltrattamenti in famiglia al quale erano costantemente sottoposte le minori che le violenze fisiche erano ridotte a tre episodi (riportati nelle intercettazioni del 31-1-2010 ore 09,41; 3-2-2010 ore 07,37; 4- 2-2010 ore 16,45), ma la lettura della sintesi delle intercettazioni (cfr allegato alle richieste del PM depositate in data 5-2-2010) evidenziava che nel frangente la P. si era accorta di essere intercettata, in quanto si faceva riferimento ad una presunta intrusione di ladri che avrebbero spostato i mobili, inoltre per tutto il corso delle registrazioni la madre non faceva altro che ripetere alle bambine l’ordine di stare zitte, accompagnato da bestemmie, insulti, minacce solo parzialmente descritte nella sentenza impugnata e consultatali integralmente nel citato documento depositato dal PM specializzato che circostanza più inquietante era che la madre, pur sapendo di essere controllata, non si asteneva da insulti e minacce, proprio perchè li considerava normali e non si curava di nasconderli agli ascoltatori sconosciuti che quelle stesse intercettazioni evidenziavano l’infondatezza delle accuse di abusi sessuali (cfr sintesi della registrazione del 3-2-2010 ore 18,09), ma questa circostanza dimostrava ancor di più l’inadeguatezza genitoriale della P.; infatti, se la bambina aveva falsamente accusato la madre(lo aveva fatto per sottrarsi a quella situazione di insopportabilità della convivenza familiare, alla quale la P. costringeva le figlie sottoponendole a continue vessazioni che le bambine non erano state sentite dal giudice, ma i fatti allarmanti descritti nelle relazioni sociali non erano mai stati specificamente contestati dagli appellanti. che si erano limitati ad una sterile critica sul mancato sviluppo dall’inconsistente prova orale offerta. che il nucleo familiare era noto agli operatori sociali fin dal (OMISSIS) (cfr relazione 31-5-2002 fascicolo del PM) per l’anomala situazione di convivenza dei genitori con il marito della P.. che l’episodio avvenuto in pubblico alla stazione ferroviaria nel (OMISSIS). aveva nuovamente allertato i servizi sociali, che avevano proposto alla coppia, nel maggio di quell’anno, un efficace strumento educativo rappresentato dall’iscrizione all’asilo nido della primogenita, ma l’offerta Normalmente accolta dai genitori, non era stata attuata fino al settembre del (OMISSIS) e solo per pochi giorni, a causa del comportamento elusivo della coppia a qualsiasi intervento pubblico che fosse diverso dagli aiuti economici, i quali rappresentavano l’unico stimolo che induceva i genitori al contatto con la struttura sociale. che nel frattempo era nata (dopo due interruzioni volontarie di gravidanza) la secondogenita e la coppia aveva iniziato a risiedere con una certa stabilità nel (OMISSIS). che, infine, il Tribunale, nel novembre del 2006, aveva emesso un primo decreto di monitoraggio più incisivo, al quale avevano fatto seguito relazioni sempre più allarmanti sullo stato di sottosviluppo fisico e psichico delle minori che faticavano ad inserirsi nel contesto scolastico, non per una loro carenza fisica o psichica, ma per l’ambiente familiare nel quale stavano crescendo. che non appariva in sintonia con lo spirito collaborativo a ricevere l’aiuto dei servizi, apoditticamente professato dagli appellanti, lo sconcertante episodio relazionato in data (OMISSIS) dall’operatrice sociale domiciliare costretta ad assistere (insieme alle bambine) ad un imbarazzante litigio fra la P. e suo padre P. M., connotato da inusitata violenza fisica e verbale, accompagnata da accuse di infamanti abusi sessuali a carico del padre che dopo quell’episodio i servizi si erano visti costretti ad interrompere gli aiuti domiciliari e la P. aveva potuto godere di un breve periodo di riservatezza domestica, fino a quando la figlia D., non aveva mosso le sue false accuse di abusi sessuali, alle quali avevano fatto seguito le intercettazioni, che attestavano la situazione di maltrattamenti in famiglia. che dal (OMISSIS) le bambine erano state sottratte al loro stato di abbandono e stavano recuperando il loro ritardato sviluppo, determinato esclusivamente dai sistemi educativi della madre, ai quali il D.L. aveva prestato totale ed incondizionata adesione, assumendo di esserne l’ispiratore e l’ideatore, con specifica dichiarazione confessoria, resa al verbale d’udienza nel primo grado del giudizio. che il concorso morale al sistema educativo materno confessato dal padre trovava duplice riscontro autonomo esterno; il primo nelle intercettazioni ambientali, dalle quali emergeva che la madre faceva riferimento alla figura paterna quando impartiva ordini e minacce alle figlie, affermando esplicitamente che avrebbe riferito al D. L. delle loro manchevolezze in particolare al dovere di segretezza, sempre raccomandato dal padre, mentre l’altro riscontro era desumibile dalla partecipazione oggettiva e diretta alle deprivazioni patite dalle figlie (già manifeste nel (OMISSIS) all’epoca del primo decreto tribunalizio) nel periodo anteriore alla sua carcerazione iniziata nel marzo del 2008 che il solido materiale probatorio raccolto evidenziava un manifesto stato di abbandono, lumeggiato dalle palesi condizioni di deprivazione fisiopsichica delle minori.

Che le relazioni immediatamente successive all’ingresso in comunità delle bambine, veniva descritto un allarmante stato di denutrizione, trascuratezza igienica (le bambine non avevano mai fatto la doccia in vita loro), gravi turbe psicologiche (comportamenti smodatamente ipersessualizzati verso chiunque: coetanei e adulti di entrambi i sessi) e cattivi fondamenti educativi, insegnamenti su come rubare nei grandi magazzini) che erano il risultato dei sistemi educativi degli odierni appellanti che la situazione era irreversibile perchè i genitori neppure comprendevano le loro manchevolezze, limitandosi semplicemente ad ignorarle, mentre il costante miglioramento delle minori (ancorchè afflitte da notevoli criticità psicologiche) deponeva univocamente nel senso di un pregresso ambiente inadatto al loro sviluppo fisico e psichico che reinserire le minori in quello stesso ambiente, che le aveva ridotte in così gravi condizioni di salute fisica e psichica, avrebbe significato condannarle ad un nuovo processo involutivo del loro sviluppo, giacchè i loro genitori avevano dimostrato l’incapacità a gestire le figlie e non vi era alcuna remota speranza di miglioramento, perchè gli appellanti non riconoscevano alcuna carenza genitoriale e non potevano essere aiutati dai servizi a migliorare la loto responsabilità genitoriale, perchè essi neppure pensavano di dovere migliorare ritenendosi ottimi genitori che il nonno paterno risultava persona inadatta a prendersi cura delle bambine – che l’oggettiva irreversibilità della situazione di abbandono delle minori imponeva adesione alla richiesta del PG e del tutore delle minori con conferma dell’impugnata sentenza in ogni sua parte.

Avverso questa sentenza, notificata il 12.02.2011, il D.L. e la P. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, notificato a mezzo posta l’11 ed il 16.03.2011 all’A.S.S. n. 4 Medio Friuli ed al Comune di S. Giovanni al Natisone, ente affidatario delle minori, ed all’Avv.to M.M. tutrice delle medesime minori, la quale ha resistito con controricorso notificato il 12-14/15.04.2011 al PG% il giudice a quo, nonchè al D.L. ed alla P., nonchè ancora al Sindaco del Comune di S. Giovanni al Natisone ed all’A.S.S. n. 4 Medio Friuli. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Preliminarmente va ritenuta la procedibilità del ricorso.

Sebbene il deposito nella cancelleria della Corte degli atti dei ricorrenti, compresa l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio, sia avvenuto dopo la scadenza del termine fissato dall’art. 369 c.p.c., comma 1, gli stessi possono giovarsi della rimessione in termini prevista dall’art. 184 bis c.p.c. (in tema, tra le altre, cfr cass. n. 14627 del 2010; n. 22245 del 2010; n. 19836 del 2011), applicabile ratione temporis, avendo dimostrato la non imputabilità del mancato tempestivo adempimento, in quanto dipeso dal denunciato furto degli atti di parte, avvenuto in pendenza di detto termine. A sostegno del ricorso il D.L. e la P. denunziano:

1. "Violazione dell’art. 12 delle norme della convenzione di New York del 20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in Italia dalla L. n. 176 del 1991 in relazione anche alla L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 10.", circa la mancata audizione in primo grado delle minori, che assumono immotivata, ed in appello giustificata con contraddittoria motivazione, deducendo anche che la figlia D., prossima ai 12 anni, era per il profilo psichico matura per essere ascoltata.

2. "Violazione dell’art. 183 c.p.c., comma 7", premesso che in primo grado è mancata la valutazione delle istanze istruttorie da loro dedotte, si dolgono dell’immotivato diniego di ammissione in appello dell’articolata prova testimoniale, inerente a circostanze volte secondo loro a smentire lo stato di abbandono delle figlie e di cui contestano la ritenuta irrilevanza.

3. "Violazione della L. n. 184 del 1983, art. 1 come sostituito dalla L. n. 149 del 2001.", in merito al desunto stato di abbandono delle minori ed ai dati valutati per l’adozione di questa conclusione.

I motivi, non soggetti ratione temporis alle prescrizioni imposte dal previgente art. 366 bis c.p.c., non meritano favorevole apprezzamento.

In tema di procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, la L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 15, comma 2 nel testo novellato dalla L. 28 marzo 2001, n. 149, pone nel giudizio di primo grado (cfr cass. n. 14216 del 2010) l’obbligo di audizione del minore che abbia compiuto i 12 anni e anche del minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento; la nullità della sentenza conseguente alla violazione di tale obbligo può essere fatta valere nei limiti e secondo le regole fissate dall’art. 161 cod. proc. civ. e, dunque, è deducibile con l’appello e, se riscontrata, non implica la rimessione al primo giudice, esulando dalle ipotesi previste dall’art. 354 c.p.c.. Nella specie la Corte distrettuale si è attenuta a tali principi processuali e nel merito ha ineccepibilmente negato l’audizione delle minori, una volta verificato sia che entrambe all’epoca non avevano ancora compiuto i 12 anni e sia che non presentavano adeguata capacità di discernimento. A quest’ultimo riguardo ha chiarito, con argomentazioni esaurienti, logiche e non scalfite dalle generiche contrarie asserzioni, che le bambine si rivelavano immature per età e per ritardo psichico, che seppure non dovuto a loro carenze fisiche o psichiche da intendersi con evidenza genetiche, era stato indotto dalla situazione familiare di deprivazione.

Anche le valutazioni d’irrilevanza fai fini della dimostrazione della insussistenza e comunque del superamento della situazione di abbandono delle minori (nonchè di superfluità della prova testimoniale dedotta dagli appellanti, appaiono congruamente e logicamente sostenute in rapporto agli articolati capitoli, puntualmente esaminati, e, quindi, non censurabili).

Inoltre, in aderenza al dettato normativo ed alla relativa elaborazione giurisprudenziale, i giudici d’appello hanno irreprensibilmente espresso in relazione ai proposti motivi di impugnazione; le ragioni, solo genericamente avversate, della conferma della pronunzia di primo grado circa lo stato di abbandono delle minori, in modo che la decisione risulta corretta e fondata su percorso argomentativo appagante, giacchè la riaffermata conclusione si rivela correlata ad evidenziati plurimi e significativi elementi concreti realmente in grado di incidere negativamente sul processo di evoluzione fisica, psichica ed intellettuale delle medesime minori, atti ad impedirne una crescita serena ed un accudimento adeguato, quali emersi all’esito di un rigoroso accertamento. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

Giusti motivi, essenzialmente desunti dalla natura e dalle peculiarità del caso, giustificano la compensazione per intero,tra le parti costituite, delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-02-2012, n. 3056 Contratto a termine Lavoro a termine

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Svolgimento del processo

Con sentenza n. 448/2006 il Giudice del lavoro del Tribunale di Grosseto, in accoglimento della domanda proposta da S. F. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro concluso tra le parti, per il periodo dal 10-5-2000 al 30-6-2000, per "esigenze eccezionali" ex acc. az. 25 9-97 e succ., con conseguente trasformazione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato e condannava la società a riammettere in servizio la lavoratrice e a pagarle le retribuzioni omesse a partire dalla data di costituzione in mora (ravvisata nello svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione il 28-7-2004), oltre accessori e spese.

La società proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con il rigetto della domanda di controparte.

La appellata si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza depositata il 7-9-2009, rigettava l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese in favore dell’appellata.

Per la cassazione di tale sentenza la s.p.a. Poste taliane ha proposto ricorso con quattro motivi.

La S. ha resistito con controricorso.

La causa, inviata dapprima alla Camera di Consiglio del 21-1-2011, è stata quindi rimessa alla trattazione in pubblica udienza.

Infine entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Preliminarmente va rilevata l’inammissibilità del controricorso notificato tardivamente, oltre il termine previsto dall’art. 370 c.p.c., con conseguente inammissibilità anche della memoria depositata ex art. 378 c.p.c., fatta salva la partecipazione del difensore alla discussione orale (v. Cass. 21-4-2006 n. 9396).

Con il primo motivo, la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 1372 c.c., commi 1 e 2, e vizio di motivazione, lamenta che erroneamente e con motivazione insufficiente, ha respinto l’eccezione di risoluzione per mutuo consenso tacito, nonostante che il rapporto si fosse concluso senza contestazione alcuna della lavoratrice e con accettazione da parte della stessa del TFR e delle altre indennità connesse alla cessazione del rapporto senza riserva alcuna, con successiva proposizione dell’azione giudiziaria dopo anni allorquando "si era consolidata giurisprudenza di secondo grado favorevole alla dedotta conversione.

Come questa Corte ha più volte affermato "nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto" (v. Cass. 10-11-2008 n. 26935, Cass. 28-9-2007 n. 20390, Cass. 17-12-2004 n. 23554, Cass. 11- 12-2001 n. 15621, nonchè da ultimo Cass. 11-3-2011 n. 5887).

Tale principio va enunciato anche in questa sede, rilevandosi, inoltre che, come pure è stato precisato, "grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso, l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro" (v. Cass. 2-12-2002 n. 17070 e fra le altre da ultimo Cass. 1-2-2010 n. 2279).

Orbene nella fattispecie la Corte d’Appello, dopo aver premesso che il mero decorso del tempo non può avere un univoco significato in mancanza di espliciti ed inequivoci segnali che inducano invece a ricostruire la volontà della ricorrente come determinatasi nel senso dell’acquiescenza alla risoluzione del rapporto", ha rilevato che la società appellante avrebbe dovuto evidenziare i significativi elementi ulteriori rispetto al dato cronologico (che peraltro nella specie era comunque di durata inferiore al termine quinquennale di prescrizione dei diritti economici connessi), non essendo all’uopo significativa e univoca la accettazione del TFR, rispondendo quest’ultimo a "fin troppo evidenti necessità di sopperire ai bisogni di vita elementari".

La Corte ha poi rilevato che un certo intervallo di "attesa" "era ampiamente spiegabile con la circostanza, che la lavoratrice sperava di essere richiamata per successivi contratti a termine".

Tale accertamento di fatto, compiuto dalla Corte di merito in aderenza al principio sopra richiamato, risulta altresì congruamente motivato e resiste alle censure della società ricorrente.

Con il secondo motivo la società censura, sotto diversi profili, la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la nullità del termine apposto al contratto de quo, denunciando violazione degli artt. 1362, 1363 e ss. c.c. in relazione agli accordi attuativi dell’acc. az. 25-9-97 nonchè vizio di motivazione.

In sostanza la ricorrente deduce che in virtù della "delega in bianco" conferita dal legislatore, l’autonomia sindacale non incontra limiti ed ostacoli di sorta nella tipologia dei nuovi contratti a termine in relazione alle ipotesi che ne legittimano la conclusione, con la conseguenza che la norma contrattuale non deve necessariamente avere una efficacia temporale limitata. In tale quadro la ricorrente sostiene che gli accordi attuativi in esame non avevano natura negoziale bensì meramente ricognitiva del fenomeno della ristrutturazione e riorganizzazione aziendale in atto.

La società, inoltre, rileva che erroneamente la Corte di merito avrebbe ritenuto che incombesse sul datore di lavoro la dimostrazione del nesso causale tra le "esigenze eccezionali" dedotte e la utilizzazione della lavoratrice con contratto a termine nella singola realtà lavorativa.

Osserva il Collegio che la Corte di merito ha attribuito rilievo decisivo alla considerazione che il contratto in esame è stato stipulato, per esigenze eccezionali … – ai sensi dell’art. 8 del c.c.n.l. del 1994, come integrato dall’accordo aziendale 25 settembre 1997 – in data successiva al 30 aprile 1998 (e anteriormente alla operatività del c.c.n.l. del 2001), in epoca cioè in cui "era venuta meno la contrattazione autorizzatoria".

Tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al c.c.n.l. del 2001 ed al D.Lgs. n. 368 del 2001) – è sufficiente a sostenere l’impugnata decisione, in relazione alla nullità del termine apposto al contratto de qua.

Al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588, è stato precisato che "l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato" (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063, v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). "Ne risulta, quindi, una sorta di "delega in bianco" a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato" (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).

In tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745. Cass. 14-2-2004 n. 2866).

In particolare, quindi, come questa Corte ha costantemente affermato e come va anche qui ribadito, "in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1" (v., fra le altre, Cass. 1-10-2007 n. 20608; Cass. 28-1-2008 n. 28450; Cass. 4-8-2008 n. 21062; Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).

Tanto basta per respingere anche il secondo motivo, così confermandosi la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto de quo.

Con il terzo motivo, la ricorrente, in ordine alle richieste economiche, lamenta che la domanda accolta dalla Corte di merito non era "supportata dal benchè minimo elemento probatorio idoneo a soddisfare il precetto sancito dagli artt. 2697 e ss. c.c.", non avendo la ricorrente indicato nè depositato i documenti utili a provare il danno di cui ha richiesto il risarcimento e non avendo fornito la prova del danno conseguito alla nullità del termine.

Peraltro la ricorrente deduce che tale danno non necessariamente equivale alle retribuzioni perdute, spettando lo stesso soltanto dalla messa in mora del datore di lavoro e dovendo lo stesso ridursi in ragione dell’aliunde perceptum.

Il motivo è ammissibile in quanto esposto in modo sufficientemente specifico e conferente perchè solleva e sviluppa chiaramente la questione dell’allegazione e della prova in ordine al risarcimento del danno lamentato come conseguenza della nullità del termine, e alla sua entità.

Orbene osserva il Collegio che sul risarcimento del danno in questione è intervenuto, lo ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7, i quali dispongono che: "5. Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra uni minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8. 6. In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennità fissata dal comma 5 è ridotto alla metà. 7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i giudizi ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Con riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennità di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine per l’eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell’art. 421 c.p.c.".

Tale disciplina, applicabile a tutti i giudizi pendenti, anche in grado di legittimità (sul punto v. già Cass. Ord. 28-1-2011 n. 2112), come è stato affermato da questa Corte (v. Cass. 31-1-2012 n. 1409. Cass. 31-1-2012 n. 1411), alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 303 del 2011, è fondata sulla ratio legis diretta ad "introdurre un criterio di liquidazione del danno di più agevole, certa ed omogenea applicazione", rispetto alle "obiettive incertezze verificatesi nell’esperienza applicativa dei criteri di commisurazione del danno secondo la legislazione previgente".

La norma, che "non si limita a forfetizzare il risarcimento del danno dovuto al lavoratore illegittimamente assunto a termine, ma, innanzitutto, assicura a quest’ultimo l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato", in base ad una "interpretazione costituzionalmente orientata" va intesa nel senso che "il danno forfetizzato dall’indennità in esame copre soltanto il periodo cosiddetto "intermedio", quello, cioè, che corre dalla scadenza del termine fino alla sentenza che accerta la nullità di esso e dichiara la conversione del rapporto", con la conseguenza che a partire da tale sentenza "è da ritenere che il datore di lavoro sia indefettibilmente obbligato a riammettere in servizio il lavoratore e a corrispondergli, in ogni caso, le retribuzioni dovute, anche in ipotesi di mancata riammissione effettiva" (altrimenti risultando "completamente svuotata" la "tutela fondamentale della conversione del rapporto in lavoro a tempo indeterminato").

Nel contempo, sempre alla luce della citata pronuncia della Corte Costituzionale, "il nuovo regime risarcitorio non ammette la detrazione dell’aliunde percepirmi. Sicchè l’indennità onnicomprensiva assume una chiara valenza sanzionatoria. Essa è dovuta in ogni caso, al limite anche in mancanza di danno, per il avere il lavoratore prontamente reperito un’altra occupazione".

In definitiva la norma in oggetto, come affermato dal Giudice delle leggi, risulta "adeguata a realizzare un equilibrato componimento dei contrapposti interessi". Infatti "al lavoratore garantisce la conversione del contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, unitamente ad un’indennità che gli è dovuta sempre e comunque, senza necessità nè dell’offerta della prestazione, nè di oneri probatori di sorta. Al datore di lavoro, per altro verso, assicura la predeterminazione del risarcimento del danno dovuto per il periodo che intercorre dalla data d’interruzione del rapporto fino a quella dell’accertamento giudiziale del diritto del lavoratore al riconoscimento della durata indeterminata di esso.

Ma non oltre, pena la vanificazione della statuizione giudiziale impositiva di un rapporto di lavoro sine die".

Peraltro la Corte Costituzionale (richiamando le proprie pronunce – sent. n. 298/2009, 86/2008, 282/2007, 354/2006, ord. n. 102/2011, 109/2010, e 125/208 -) ha escluso "che inconvenienti solo eventuali e di mero fatto, che non dipendono da una sperequazione voluta dalla legge, ma da situazioni occasionali e talora patologiche (come l’eccessiva durata dei processi in alcuni uffici giudiziari)" possano rilevare ai fini del giudizio di legittimità costituzionale. Del resto circa le "presunte disparità di trattamento ricollegabili al momento del riconoscimento in giudizio del diritto del lavoratore illegittimamente assunto a termine" la Corte Costituzionale ha rilevato non solo che "il processo è neutro rispetto alla tutela offerta", ma anche che "l’ordinamento predispone particolari rimedi, come quello cautelare, intesi ad evitare che il protrarsi del giudizio vada a scapito delle ragioni del lavoratore (sentenza n. 144 del 1998), nonchè gli specifici meccanismi riparatori contro la durata irragionevole delle controversie di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89".

Inoltre, la stessa Corte ha evidenziato che "la garanzia economica in questione non è nè rigida, nè uniforme" e, "anche attraverso il ricorso ai criteri indicati dalla L. n. 604 del 1966, art. 8, consente di calibrare l’importo dell’indennità da liquidare in relazione alle peculiarità delle singole vicende, come la durata del contratto a tempo determinato (evocata dal criterio dell’anzianità lavorativa), la gravita della violazione e la tempestività della reazione del lavoratore (sussumibili sotto l’indicatore del comportamento delle parti), lo sfruttamento di occasioni di lavoro (e di guadagno) altrimenti inattingibili in caso di prosecuzione del rapporto (riconducibile al parametro delle condizioni delle parti), nonchè le stesse dimensioni dell’impresa (immediatamente misurabili attraverso il numero dei dipendenti".

A tale interpretazione adeguatrice, indicata (con sentenza interpretativa di rigetto) dal Giudice delle leggi come conforme a Costituzione, con riferimento agli artt. 3, 4, 11, 24, 101, 102 e 111 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, il Collegio, condividendo le argomentazioni sulla ratio della norma e sullo sviluppo dell’operazione ermeneutica, intende aderire, non ravvisando nel contempo una diversa interpretazione che sia parimenti non solo rispettosa della Costituzione ma anche del tutto conforme alla lettera e alla ratio della norma stessa (cfr. Cass. 9-1-2004 n. 166, Cass. 26-1-2010 n. 1581).

Così intesa, infatti, in sostanza, come una sorta di penale stabilita dalla legge – in stretta connessione funzionale con la declaratoria di conversione del rapporto di lavoro – a carico del datore di lavoro per la nullità del termine apposto al contratto di lavoro e determinata dal giudice nei limiti e con i criteri dettati dalla legge, a prescindere sia dall’esistenza del danno effettivamente subito dal lavoratore (e da ogni onere probatorio al riguardo) sia dalla messa in mora del datore di lavoro, con carattere "forfetizzato", "onnicomprensivo" di ogni danno subito per effetto della nullità del termine, nel periodo che va dalla scadenza dello stesso fino alla sentenza che ne accerta la nullità e dichiara la conversione del rapporto, la indennità in esame appare non solo conforme alla Costituzione (ai sensi di C. Cost. 303/2011), bensì anche pienamente rispondente alla lettera e allo spirito della legge.

Altre interpretazioni, del resto, come quella ipotizzata dalla difesa della lavoratrice in sede di discussione, che in qualche modo riducano o eliminino il carattere "onnicomprensivo" dell’indennità, ovvero ne delimitino ulteriormente il periodo di "copertura", in ragione di elementi (come la messa in mora o l’epoca della domanda) estranei alla fattispecie legale (al pari di quelle, opposte, estensive del periodo medesimo), risulterebbero travalicare i detti fondamentali criteri ermeneutici.

Orbene tale normativa sopravvenuta va applicata nel caso in esame, non essendo preclusa tale applicazione dal giudicato interno (rilevato dalla Corte d’Appello) sull’accertamento da parte del giudice di primo grado dell’avvenuta messa in mora del datore di lavoro (ai fini della decorrenza dell’obbligo risarcitorio) ed essendo questa Corte investita da un valido e pertinente motivo di ricorso in ordine all’entità del risarcimento del danno.

In via di principio, infatti, costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27-2-2004 n. 4070).

Pertanto, nei sensi e nei limiti del detto ius superveniens, va accolto il terzo motivo, risultando nel contempo assorbito il quarto (riguardante la prova dell’aliunde perceptum, la cui detrazione è esclusa nel nuovo regime risarcitorio) e la impugnata sentenza va cassata, in relazione alla censura così accolta, con rinvio alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione, la quale provvederà nella specie anche ai sensi di quanto disposto in rito dal citato art. 32, comma 7, statuendo altresì sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta i primi due motivi, accoglie il terzo, assorbito il quarto, cassa la impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2012.

Depositato in Cancelleria il 29 febbraio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 18-11-2011, n. 8987

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi degli articoli 60 e 74 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e sentite sul punto le parti costituite;

Considerato che con il presente ricorso l’interessato impugna l’esclusione dal concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 500 allievi agenti di Polizia penitenziaria, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno, disposta, in applicazione dell’art. 3, comma 8, del bando di concorso, per aver lo stesso presentato anche domanda di partecipazione al concorso indetto dall’Arma dei Carabinieri; e che la richiamata previsione del bando prevedeva che non fossero ammessi al concorso i candidati che nello stesso anno avessero "presentato domanda di partecipazione ad altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce rossa";

Avuto riguardo alla circostanza che il ricorrente ha presentato domanda on line di partecipazione al concorso per esami e titoli per il reclutamento di 1552 allievi carabinieri in data 11 maggio 2010, come previsto da quel bando, ma che, tuttavia non ha successivamente confermato con la propria sottoscrizione la suddetta domanda, risultando assente alla prova selettiva a carattere culturale e/o logico deduttivo, come risulta dalla nota del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri in data 23 giugno 2011, a prot. 108/1121, prodotta in atti dall’interessato;

Ritenuto che, nella specie, la domanda di partecipazione al concorso indetto dall’Arma dei Carabinieri, evidentemente priva della sottoscrizione, non si sia perfezionata e debba, perciò, considerarsi tamquam non esset e che conseguentemente, nei confronti dell’odierno ricorrente, non ricorra la causa di esclusione di cui all’art. 3, comma 8, del bando di concorso;

Rilevato che in ordine alla domanda di risarcimento in forma specifica, proposta dal ricorrente non vi è luogo a provvedere non essendo il Collegio a conoscenza della documentazione presentata dal ricorrente in sede di ammissione al concorso;

Considerato che per le superiori considerazioni il ricorso vada accolto e per l’effetto che il provvedimento impugnato vada annullato fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, mentre non vi è luogo a provvedere sulla istanza di risarcimento in forma specifica, come sopra specificato;

Ritenuto che, in considerazione della peculiarità della questione sottoposta all’esame del Collegio, si ravvisino i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, degli onorari e dei diritti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, mentre non vi è luogo a provvedere sulla domanda di risarcimento in forma specifica come sopra specificato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.