Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-06-2010) 07-07-2010, n. 25943 CASSAZIONE PENALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Con sentenza del 18 luglio 2008, il Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dichiarò D.S.G. e S.M. responsabili del reato di rapina aggravata e – ritenuta la sussistenza della circostanza attenuante del risarcimento del danno condannò il D.S. alla pena di tre anni di reclusione e di Euro 4.000 di multa e il S. a quella di quattro anni di reclusione e di Euro 4.000 di multa.

2. Avverso tale provvedimento entrambi gli imputati proposero impugnazione, invocando il primo la concessione delle attenuanti generiche da considerarsi, unitamente alla ritenuta attenuante del risarcimento del danno, come prevalenti sulla contestata aggravante, l’applicazione del minimo della pena e dei benefici di legge; e il secondo invocando, a sua volta, in via principale, la concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione o quanto meno equivalenti rispetto alla contestata aggravante, e in subordine, il giudizio di prevalenza dell’attenuate del risarcimento del danno, l’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, il minimo della pena e i benefici di legge.

3. Nel corso del dibattimento di appello, gli imputati hanno rinunciato a tutti i motivi di ricorso, tranne che a quello concernente la pena; e la Corte di appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la sanzione applicata dal Tribunale condannando il D.S. alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione e di Euro 4.000 di multa, e il S. alla pena di tre anni otto mesi di reclusione e di Euro 4.000 di multa.

4. Ricorrono per Cassazione il difensore del D.S. e il S. personalmente.

Il primo deduce violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), lamentando la carenza di motivazione in relazione alla declaratoria di non punibilità ex art. 129 c.p.p..

Il S. deduce:

a) violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), lamentando, come il primo ricorrente, la carenza di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla declaratoria di non punibilità ex art. 129 c.p.p.. b) violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

5. I ricorsi sono inammissibili.

Per quanto concerne la censura concernente la pretesa violazione dell’obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità, si osserva che entrambi i ricorrenti non avevano neppure prospettato tale doglianza con i motivi di appello.

Ma ove lo avessero fatto, i due ricorsi in Cassazione sarebbero stati comunque inammissibili per genericità non avendo indicato elementi concreti in forza dei quali il giudice di appello avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria dopo che gli imputati avevano rinunciato ai motivi di impugnazione sul tema della responsabilità (cfr.: Cass., sez. 7, ordinanza 12 novembre 2009, Liemonte, RV 245495).

Per quanto concerne il motivo sub b) dedotto dal S., si osserva che il ricorrente aveva espressamente rinunciato a tutti i motivi dedotti in appello, e conseguentemente anche a quello concernente le attenuanti generiche, con esclusione soltanto della censura relativa alla violazione dell’art. 133 c.p., che ha trovato accoglimento.

Conseguentemente, la doglianza suddetta è inammissibile, perchè con la rinuncia al motivo di appello relativo alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 bis c.p., si è creata una preclusione processuale su tale punto della decisione, che impedisce – con riferimento a quest’ultimo – la proposizione del ricorso per Cassazione.

In tal senso è la giurisprudenza di questa Corte, la quale – tra le altre cose – ha anche affermato che "quando l’imputato abbia rinunciato ad uno o a più motivi di gravame, automaticamente il perimetro del giudizio è ristretto ai superstiti, essendo inibito al giudice di prendere cognizione di quei capi e punti della decisione sui quali ha fatto acquiescenza la parte, la quale, poi, non potrebbe, a giudizio di impugnazione concluso, riproporre al giudice funzionalmente superiore, doglianza circa quei capi e punti, senza incorrere nella preclusione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 3" (Cass. pen., sez. 6, 21 novembre 1991, Santinelli, RV 188950).

6. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 13 del 2003 REGIONE Competenza della Regione Conflitto di attribuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Ritenuto in fatto

1. 1. – Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Veneto, in relazione alla “lettera di intenti” sottoscritta a Venezia il 31 marzo 1999 dal Presidente della Regione Veneto e dal Ministro degli affari esteri, commercio internazionale e culto della Repubblica Argentina, “in mancanza del preventivo assenso del Governo e comunque in violazione della competenza dello Stato in materia di politica estera, con riferimento all’art. 4 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616”, nonché in contrasto con il principio di leale cooperazione.

Il ricorrente chiede a questa Corte di dichiarare che non spetta alla Regione Veneto il potere di stipulare l’atto censurato e, conseguentemente, l’annullamento dello stesso.

Con la lettera di intenti all’origine del presente conflitto, le parti contraenti hanno convenuto di “promuovere, nell’osservanza dei rispettivi ordinamenti giuridici, l’adozione dei provvedimenti necessari a sviluppare la collaborazione istituzionale, economica e culturale tra la Regione del Veneto e la Repubblica Argentina, favorendo attività di interscambio nei settori culturale, economico e sociale”, prevedendo di favorire la realizzazione di una serie di attività e iniziative (tra l’altro: apertura di una “Casa del Veneto” nella Repubblica Argentina, destinata ad offrire servizi alle imprese venete; “interesse al progetto di cooperazione economica internazionale ‘Mercosur-Unione Europea. Programma di cooperazione per lo sviluppo dei distretti industriali’, finalizzato alla crescita dei distretti industriali del Mercosur giovandosi del know-how dell’imprenditoria veneta, simbolo del sistema di sviluppo del Nord-Est italiano”; sviluppo di rapporti di cooperazione “finalizzati ad illustrare ed implementare le reciproche opportunità commerciali e di investimento”; “attivazione di corsi formativi destinati a sviluppare la professionalità degli operatori del settore socio-sanitario e delle piccole e medie imprese”; iniziative in materia culturale; partecipazione degli enti fieristici veneti a manifestazioni fieristiche in Argentina).

Ad avviso del Presidente del Consiglio, che richiama la giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 179 del 1997; n. 472 del 1992; n. 425 del 1995; n. 343 del 1996; n. 332 del 1998), la lesione delle attribuzioni statali deriverebbe innanzi tutto dalla mancata comunicazione preventiva al Governo dell’ini­ziativa intrapresa, imposta anche dal principio di leale cooperazione e “finalizzata alla verifica della conformità delle iniziative regionali con gli indirizzi politici generali dello Stato (non solo, quindi, con quelli di politica estera) e della riconducibilità delle stesse nell’ambito della competenza regionale”.

Nel ricorso si lamenta poi che “la stipulazione del Protocollo è avvenuta fra enti non omologhi, arrogandosi la Regione il ruolo proprio dello Stato nei rapporti con l’Argentina”, e che le materie oggetto della lettera di intenti – “atteso che l’accordo mira ad instaurare tra Regione Veneto e Repubblica Argentina una vera e propria collaborazione sul piano, tra l’altro, istituzionale ed economico” – rientrerebbero nella sfera di competenza statale, piuttosto che in quella della Regione.

2. – Nel giudizio davanti a questa Corte, si è costituita la Regione Veneto per chiedere che il ricorso del Presidente del Consiglio sia dichiarato infondato.

La Regione premette anzitutto che, con la lettera di intenti, qualificabile “attività di mero rilievo internazionale”, essa “non si è … impegnata all’adozione di determinati atti, ma ha previsto la promozione di essi, evidentemente presso gli organi di volta in volta competenti, i quali rimangono liberi di determinarsi come credono”. Il testo sottoscritto, inoltre, da un lato, precisa che la stessa promozione dei provvedimenti atti a favorire la collaborazione deve essere attuata “nell’os­servanza dei rispettivi ordinamenti giuridici”; dall’altro, stabilisce che la definizione delle iniziative e delle attività da realizzare deve avvenire “d’intesa con le competenti autorità di governo”.

La difesa della Regione replica ulteriormente alle diverse doglianze avanzate nel ricorso contestando l’assunto che limita l’attività di rilievo internazionale delle regioni ai rapporti con enti territoriali “omologhi” ed affermando che la censurata lettera di intenti investe settori di sicura pertinenza regionale (fiere e mercati, commercio, artigianato, assistenza sanitaria e ospedaliera, istruzione artigiana e professionale, musei e biblioteche); d’altro canto, aggiunge la Regione, l’attività di mero rilievo internazionale non deve essere specificamente ricondotta alle materie di competenza legislativa e amministrativa, “quanto piuttosto alla posizione costituzionale della Regione quale ente esponenziale dell’insieme degli interessi della comunità locale”.

In merito alla doglianza relativa all’omessa comunicazione preventiva al Governo, al fine di ottenerne l’assenso, la resistente osserva che la materia risulta disciplinata dall’art. 2, comma 2, del d.P.R. 31 marzo 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di attività all’estero delle regioni e delle province autonome), adottato sulla base dell’art. 4, secondo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, il quale, peraltro, sottolinea la Regione, disciplina la diversa fattispecie delle attività promozionali all’estero delle regioni, relative alle materie di loro competenza. Senonché, ad avviso della Regione, l’espressa abrogazione, ad opera dell’art. 8, comma 5, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, del citato secondo comma dell’art. 4 del d.P.R. n. 616 del 1977, invocato dal ricorrente, avrebbe determinato il venir meno dell’atto di indirizzo e coordinamento del 1994.

D’altro canto, afferma la difesa della Regione, l’obbligo di previa comunicazione per ottenere l’assenso governativo allo svolgimento di attività di rilievo internazionale non deriva necessariamente dal principio costituzionale di leale cooperazione, specie in séguito all’abrogazione, nel 1997, della previsione legislativa che imponeva la previa intesa per le attività promozionali all’estero delle regioni, pacificamente ritenute più impegnative delle attività regionali di mero rilievo internazionale.

Quanto alle circostanze di fatto rilevanti per una piena comprensione della vicenda di cui si tratta, la Regione Veneto sottolinea nell’atto di costituzione che “il Presidente della Regione non si è recato all’estero, di propria iniziativa, a concludere alcun accordo (come era nel caso deciso dalla sentenza n. 332 del 1998), ma ha incontrato la Delegazione argentina nel contesto di una visita ufficiale con i rappresentanti della Repubblica italiana”.

La difesa della Regione ribadisce infine “il contenuto di mera ipotizzazione di iniziative future”, proprio della lettera di intenti, e richiama ancora l’attenzione sulla espressa riserva in favore dello Stato: “non solo non è indicata alcuna iniziativa concreta da svolgere in futuro, ma si prevede che la stessa individuazione dell’attività debba avvenire d’intesa con il Governo: prevedendosi così, a garanzia dello Stato italiano, uno strumento addirittura più ‘forte’ di quello che lo Stato stesso aveva in passato richiesto con il decreto presidenziale del 31 marzo 1994”.

D’altra parte, conclude la resistente, la lettera di intenti è stata comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 10 maggio 1999, e proprio tale comunicazione, che si inserisce nella necessaria fase preparatoria di future attività di rilievo internazionale, integrerebbe la preventiva comunicazione la cui omissione viene censurata dal ricorrente.

3. – In prossimità dell’udienza pubblica del 25 settembre 2001 le parti hanno depositato memorie, ulteriormente argomentando le deduzioni svolte negli atti precedenti.

4. – A seguito dell’udienza pubblica del 25 settembre 2001 questa Corte ha disposto, con ordinanza del 22 novembre 2001, il rinvio a nuovo ruolo del ricorso, per consentire alle parti di svolgere ulteriormente le proprie difese anche in relazione alla disciplina contenuta nella sopravvenuta legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della Costituzione).

5. – In prossimità dell’udienza pubblica del 5 novembre 2002 ha depositato memoria l’Avvocatura generale dello Stato, rilevando, anzitutto, che il conflitto di attribuzione dovrebbe essere risolto alla stregua dei parametri normativi previgenti, alla luce dei quali il ricorso sarebbe fondato.

La difesa erariale rileva, peraltro, che, nell’ipotesi in cui si dovesse fare riferimento al nuovo testo costituzionale, l’ultimo comma dell’art. 117 della Costituzione ribadirebbe la spettanza allo Stato del "potere estero", limitando la legittimità degli accordi con gli Stati esteri e delle intese con enti stranieri ai casi previsti da legge dello Stato e condizionandola al rispetto delle forme previste dalla stessa legge. Non risultando ad oggi approvate leggi dello Stato innovatrici in materia, dovrebbe ritenersi tuttora vigente quanto meno la normativa procedimentale di cui al d.P.R. 31 marzo 1994, con conseguente fondatezza del ricorso.

6. – Ha depositato memoria anche la Regione Veneto, esplicitando anzitutto le ragioni per cui il conflitto di attribuzione dovrebbe essere risolto alla stregua del parametro costituzionale vigente anteriormente alla modifica del Titolo V, Parte seconda, della Costituzione, operata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. A giudizio della Regione, l’atto dal quale sarebbe invasa la competenza dovrebbe essere valutato alla stregua delle norme vigenti al momento in cui esso è stato adottato. Sul punto la Regione Veneto richiama le sentenze di questa Corte n. 79 e n. 219 del 1972, nonché, quanto all’esclusione di effetti retroattivi della legge costituzionale n. 3 del 2001, le pronunce n. 376 e n. 422 del 2002, rese in giudizi di costituzionalità sollevati in via principale anteriormente all’entrata in vigore della suddetta legge.

Alla stregua delle norme vigenti anteriormente alla legge costituzionale n. 3 del 2001, la Regione Veneto richiama l’insieme degli argomenti svolti nelle precedenti difese.

In particolare, la Regione Veneto sottolinea i continui mutamenti nella determinazione del parametro da parte dell’Avvocatura dello Stato, ponendo la domanda se siano stati in tal modo rispettati i disposti dell’art. 39 della legge n. 87 del 1953. Salvo il riferimento al principio della leale collaborazione, l’Avvocatura dello Stato ha indicato nel ricorso come unica disposizione violata l’art. 4 del d.P.R. n. 616 del 1977; nella memoria del 19 marzo 2001, preso atto dell’abrogazione della suddetta disposizione, ha invocato l’art. 5 della Costituzione e il d.P.R. 31 marzo 1994; nella memoria del 23 agosto 2001, ha ammesso "l’abrogazione della previa intesa per l’attività promozionale", ma ha sostenuto che l’abrogazione "non può estendersi ex se alla attività di mero rilievo internazionale, disciplinata da norma diversa da quella abrogata (art. 2, lettera b, del d.P.R. 31 marzo 1994)".

Secondo la Regione, invece, l’abrogazione dell’art. 4, secondo comma, del d.P.R. 616 del 1977 avrebbe determinato il venir meno dell’atto di indirizzo e coordinamento del 31 marzo 1994, sia nella parte in cui regolamentava le attività promozionali all’estero, sia nella parte relativa alle attività di mero rilievo internazionale. La regola del necessario previo assenso governativo in ordine alla attività posta in essere dalla Regione non sarebbe positivamente prevista da fonti scritte né imposta dal principio di leale collaborazione o dall’art. 5 della Costituzione.

Precisa, infine, la Regione che la lettera di intenti non avrebbe comunque leso le attribuzioni statali, prevedendo espressamente che le iniziative intraprese sarebbero state deliberate e svolte "nell’osservanza dei rispettivi ordinamenti giuridici" e "d’intesa con le competenti autorità di governo".

Considerato in diritto

1. – Il conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Regione Veneto investe la “lettera di intenti” sottoscritta a Venezia il 31 marzo 1999 dal Presidente della Regione Veneto e dal Ministro degli affari esteri, commercio internazionale e culto della Repubblica Argentina, con la quale le parti contraenti hanno convenuto di “promuovere, nell’osservanza dei rispettivi ordinamenti giuridici, l’adozione dei provvedimenti necessari a sviluppare la collaborazione istituzionale, economica e culturale tra la Regione del Veneto e la Repubblica Argentina, favorendo attività di interscambio nei settori culturale, economico e sociale”, prevedendo di favorire la realizzazione di una serie di attività e iniziative.

Il ricorrente ritiene lesa la propria sfera di attribuzioni giacché la suddetta “lettera di intenti” sarebbe stata stipulata “in violazione della competenza dello Stato in materia di politica estera, con riferimento all’art. 4 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616”, ed in contrasto con il principio di leale cooperazione. In particolare, la violazione dei parametri invocati deriverebbe: a) dalla mancanza della comunicazione preventiva al Governo dell’ini­ziativa intrapresa, finalizzata alla espressione dell’assenso da parte del Governo ed “alla verifica della conformità delle iniziative regionali con gli indirizzi politici generali dello Stato (non solo, quindi, con quelli di politica estera) e della riconducibilità delle stesse nell’ambito della competenza regionale”; b) dalla circostanza che “la stipulazione del Protocollo” sarebbe intervenuta “fra enti non omologhi, arrogandosi la Regione il ruolo proprio dello Stato nei rapporti con l’Argentina”; c) dalla circostanza che le materie oggetto della lettera di intenti – “atteso che l’accordo mira ad instaurare tra Regione Veneto e Repubblica Argentina una vera e propria collaborazione sul piano, tra l’altro, istituzionale ed economico” – rientrerebbero nella sfera di competenza statale, piuttosto che in quella della Regione.

2. – Il ricorso, come di recente affermato da questa Corte (sentenza n. 507 del 2002) e come peraltro concordano le stesse parti, deve essere scrutinato alla luce delle disposizioni costituzionali sulla competenza vigenti nel momento in cui l’atto all’origine del conflitto è stato adottato, non rilevando di norma il successivo mutamento del parametro conseguente all’entrata in vigore del nuovo Titolo V della Parte seconda della Costituzione.

3. – Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha più volte affermato che la sottoscrizione di accordi con organi o enti esteri senza che la Regione abbia preventivamente informato il Governo, quindi senza la necessaria intesa o assenso, è di per sé lesiva della sfera di attribuzioni statali (sentenze n. 204 e n. 290 del 1993; n. 212 del 1994; n. 332 del 1998). Il Governo deve, infatti, essere messo in grado, in osservanza del principio di leale cooperazione, di verificare la compatibilità di tali atti con gli indirizzi di politica estera, riservati alla competenza dello Stato (sentenza n. 332 del 1998).

La “lettera di intenti” sottoscritta dal Presidente della Regione Veneto senza la preventiva intesa o l’assenso del Governo, contenente accordi tra la Regione Veneto e la Repubblica Argentina – esaminata alla stregua dei parametri normativi invocati – è perciò lesiva della sfera di attribuzioni dello Stato, indipendentemente da ogni valutazione della riconducibilità delle materie trattate dalla “lettera” stessa alla sfera di attribuzioni regionali.

La “lettera di intenti” deve essere, pertanto, annullata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spetta alla Regione Veneto il potere di stipulare la “lettera di intenti” sottoscritta a Venezia il 31 marzo 1999 dal Presidente della Regione Veneto e, di conseguenza, annulla tale atto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2003.

Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2003.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 02-12-2010) 17-01-2011, n. 1026 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 25 giugno 2010, il Tribunale di Milano, 11^ sezione penale, confermava il provvedimento del GIP del Tribunale di Lodi, con il quale era stata rigettata l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari disposta nei confronti di S.P. indagato del delitto di estorsione in concorso con altri in danno di M.M., istanza fondata sulla pretesa insussistenza delle esigenze cautelari in considerazione delle dichiarazioni rese da S. e in considerazione del fatto che S., anche quando avrebbe potuto, non si era dato alla fuga, e che con la richiesta di rito alternativo avrebbe potuto ottenere la sospensione condizionale della pena.

Il Tribunale, escluso che, in ragione della gravità del fatto, potesse formularsi prognosi favorevole sulla concedibilità della sospensione condizionale della pena, osservava che permaneva il pericolo di reiterazione di condotte analoghe per la crescente gravità delle modalità di commissione del delitto contestato e per la dimostrata attitudine a provvedere con modalità violente al recupero dei crediti. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – manifesta illogicità della motivazione perchè l’ordinanza ha solo supposto che l’attività propria dell’ indagato consista nel "recupero crediti", non avendone fornito prova alcuna, dal contenuto dell’ interrogatorio reso al PM (integralmente trascritto) risultando che la sua attività è solo quello di vendita di vetture di lusso; che aveva cercato solo di recuperare il suo credito; che i presunti "complici" erano persone conosciute tramite il M.llo Sp.. Quanto al giudizio prognostico non si è tenuto conto della sua incensuratezza e del fatto che aveva preso contatto con i suoi "complici" tramite un maresciallo dei Carabinieri.

Motivi della decisione

Il ricorso è proposto in maniera inammissibile perchè, dopo avere appellato l’ordinanza del GIP solo per le esigenze cautelari, introduce elementi di natura fattuale, mediante l’allegazione del verbale dell’ interrogatorio reso al PM, al fine di ottenere in questa sede una valutazione anche in relazione alla gravità indiziaria in connessione con il delitto oggetto di incolpazione, con la pretesa di far rilevare che l’azione era stata posta in essere solo al fine di ottenere l’adempimento di un effettivo credito personale, con l’aiuto di persone il cui contatto era stato propiziato dal M.llo Sp. dei CC di (OMISSIS), senza fornire dimostrazione che le dette questioni erano state proposte con l’appello.

Come noto, la formula novellata dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e ha introdotto come nuova ipotesi di vizio della motivazione (oltre alla mancanza e alla manifesta illogicità) la contraddittorietà della stessa, risultante non soltanto dal testo del provvedimento impugnato, ma anche "da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame".

Il dato normativo lascia inalterata la natura del controllo del giudizio di cassazione, che può essere isolo di legittimità. Non si fa carico alla suprema corte di formulare un’ulteriore valutazione di merito. Si estende soltanto la congerie dei vizi denunciabili e rilevabili. Il nuovo vizio è quello che attiene sempre alla motivazione ma che individua come tertium comparationis, al fine di rilevarne la mancanza l’illogicità o la contraddittorietà, non solo il testo del provvedimento stesso ma "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame". L’espressione adottata ("altri atti del processo") deve essere interpretata non nel senso, limitato, di atti a contenuto valutativo (come gli atti di impugnazione e le memorie difensive) ma anche in quello di atti a contenuto probatorio (come i verbali) al fine di rimediare al vizio della motivazione dipendente dalla divaricazione tra le risultanze processuali e la sentenza. La novellai normativa introduce così due nuovi vizi definibili come: 1) travisamento della prova, che si realizza allorchè nella motivazione della sentenza si introduce un’informazione rilevante che non esiste nel processo; 2) omessa valutazione di una prova decisiva ai fini della decisione. Attraverso l’indicazione specifica della prova che si assume travisata o omessa si consente alla corte di cassazione di verificare la correttezza della motivazione (sotto il profilo della sua non contraddittorietà e completezza) rispetto al processo.

Questo ovviamente nel caso di decisione di appello difforme da quella di primo grado. Ed invero in caso di cd. doppia conforme il limite del devolutum non può essere valicato ipotizzando recuperi in sede di legittimità (Cass. Sez. 2, 23-20.4.2001 n. 13994; Cass. Sez. 2, 11.5-2.8.2006 n. 27518).

Il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di aver rappresentato con l’appello il risultato probatorio dell’interrogatorio reso per poter poi denunciare il vizio di mancanza di motivazione, in relazione all’omessa considerazione delle deduzioni difensive.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere in conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali e della somma, che in ragione dei motivi di inammissibilità, si stima equo liquidare in Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 28-01-2011, n. 673 Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al TAR Lazio, sede di Roma, l’attuale appellante ha impugnato il provvedimento in data 11.9.2007, con cui la Commissione esaminatrice dell’A. spa – Compartimento della Viabilità per la Puglia ha escluso le due società C.S. e D.B.F. srl dalla gara indetta dalla stessa Azienda il giorno 6.9.2007, per l’appalto dei lavori da effettuare sulla S.S. 16, in quanto esistente uno stretto collegamento tra le due società, tale da far ritenere unico il centro decisionale e/o di interesse comune; nonché del conseguente provvedimento di esclusione di cui alla nota prot. n. 28179 del 21.9.2007.

Con sentenza n. 6140 del 2008 il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso compensando le spese di giudizio.

Avverso la predetta sentenza ha proposto il presente appello la soc. C. S. s.r.l., deducendo il vizio di violazione dell’art. 10 L. n. 109/1994, in base al quale, secondo l’interpretazione che di esso ha fornito la giurisprudenza, l’esclusione dalle gare d’appalto può essere disposta solo in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti, quali non erano quelli sulla base dei quali l’A. ha disposto l’esclusione dell’appellante.

In particolare, tra le imprese C. e D.B.F. non sussisteva alcun collegamento, come erroneamente ritenuto dall’amministrazione prima e dal TAR poi, sulla base di tre indizi concorrenti ma non univoci quali: il collegamento familiare tra i vari componenti la famiglia De F., per effetto del quale la stessa era comproprietaria di entrambe le società, nonché le modalità di invio dei plichi contenenti le offerte, spediti dallo stesso ufficio postale, alla stessa data ed ora e con numeri di protocollo immediatamente successivi.

Alla pubblica udienza del 30 novembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1 – Come già esposto in fatto, l’attuale appellante è stata esclusa dalla gara meglio specificata in epigrafe, per presunto collegamento con l’impresa D.B.F., anch’essa partecipante al procedimento di aggiudicazione.

In particolare, come pure esposto nell’atto d’appello, l’esclusione delle due imprese C.S. s.r.l. e D.B.F. s.r.l., è stata disposta in quanto: " Il sig. D.B. F., è sia socio al 45% sia legale rappresentante della C.C.S. s. r. 1.; lo stesso è socio al al 3,33% della D.B.F. s.r.l.; il sig. D.B. M., è sia socio al 18,33% sia Direttore Tecnico della D.B.F. s.r.l.; lo stesso è socio al 15% della C.S. s.r.l., nella fattispecie in esame i sig.ri D.B. F. e D.B. M. sono proprietari di entrambe le società ed in particolare detengono il 60% della C.S. s.r.l. L’intreccio societario così come rilevato, unito agli stretti vincoli di parentela esistenti con gli altri proprietari della suddette società, portano a ritenere l’esistenza di un unico centro decisionale e/o di interesse comune. Tali elementi oggettivi sono suffragati dall’ulteriore elemento….. costituito dalla spedizione di entrambi i plichi effettuati nello stesso giorno dallo stesso ufficio postale col numero consecutivo di spedizione".

2 – Il TAR ha ritenuto tale motivazione del tutto sufficiente per far ritenere esistente un unico centro decisionale giustificante l’impugnata esclusione dalla gara.

In particolare, il Giudice di primo grado – premesso che il collegamento delle imprese, di cui sia accertata la sussistenza, ai sensi dell’art. 34 comma 2, seconda parte, del D. Lgs. n. 163/2006, in forme anche diverse da quelle specifiche codificate dall’art. 2359 c.c., costituisce elemento di inquinamento delle necessarie esigenze di correttezza, trasparenza e concorrenzialità effettiva che devono assistere le gare d’appalto ad evidenza pubblica – ha ritenuto che nella specie sussistesse tale collegamento desunte da tre concorrenti elementi.

2.1 – In particolare, gli indici rivelatori della situazione di collegamento sono stati rinvenuti dal TAR nelle seguenti, concorrenti e complessive circostanze:

a) le due imprese (C.S. srl e D.B.F. srl) appartengono, nella loro totalità o per una quota di maggioranza, ad uno stesso gruppo familiare, identificato nelle persone di D.B.F. (padre) e dei figli D.B.M., D.B. F. e D.B. M.. Di qui, la ritenuta sussistenza dell’elemento sintomatico del collegamento rappresentato dal vincolo di parentela tra i soggetti cui le società suddette fanno capo;

b) D.B.F. è socio al 70% della omonima s.r.l. ed Amministratore unico della stessa; D.B.M. (figlia) è socia all’8,33% della società predetta; D.B. F. (figlio) è socio al 45% della Co.De.Ca Strade srl, legale rappresentante della stessa, e socio al 3,33% della D.B.F. srl; D.B. M. (figlio), è socio al 15% della Co.De.Ca. e socio altresì al 18,33% della D.B.F. srl, oltre che Direttore Tecnico della stessa. Di qui, la ritenuta sussistenza dell’ulteriore elemento dell’intreccio proprietario in capo a D.B. F. e D.B. M.;

c) le due offerte sono state spedite, nello stesso giorno, ad una stessa ora e con numero consecutivo di spedizione da uno stesso ufficio postale.

3 – L’appellante, per converso, assume che i tre predetti indici rivelatori non abbiano i requisiti della gravità, precisione e concordanza, come individuati dalla giurisprudenza amministrativa.

In sintesi, parte appellante assume che il sig D.B. F. detiene il 45% delle quote della C.D.C.S. s r 1, di cui e anche rappresentante legale, ma, per converso, il solo 3,3 3% della D.B.F. (peraltro pervenutogli jure successionis), mentre il sig D.B. M. risulta titolre del 15% delle quote della C.S. s.r.l. e del 18% delle quote della D.B.F. s.r.l, di cui è anche uno dei Direttori Tecnici.

In base alle predette percentuali sarebbe pertanto agevole desumere che, pur volendo prendere in considerazione l’esistenza di un accordo fra i due, volto a porre in essere una condotta atta a condizionare l’esito della gara d’appalto, gli stessi mai avrebbero potuto attuarla, non esercitando sulla società D.B., dì cui insieme detengono appena il 21,3% delle quote, quella posizione dominante che sola avrebbe consentito loro di influenzare le scelte della società m vista della partecipazione alla gara.

Né rileverebbe – sempre secondo parte appellante – che il sig. D.B. M. rivesta la carica di Direttore Tecnico nell’ambito della suddetta società D.B., tenuto conto che tale funzione non sarebbe di sua esclusiva competenza e che, pertanto, non godrebbe di autonomia assoluta nell’assunzione delle decisioni connesse alla carica.

4 – Parte appellante contesta sotto ulteriore profilo la sentenza del TAR, la quale non avrebbe considerato che il sig D.B.F., titolare dell’omonima società, possiede, sì, il 70 % delle quote della stessa, oltre ad esserne Amministratore unico, ma egli non detiene alcuna partecipazione nell’ambito della C.D.C. s.r.l., né figura nell’organigramma societario di quest’ultima.

Anche la sig.ra D.B.M. è proprietaria solo dell’8,33% delle quote della società D.B.F., non avendo, tuttavia, alcun legame con la C.S. s.r.l.

L’unico legame tra i sig.ri D.B.F. e M., titolari della maggioranza delle quote della D.B.F. s.r.l., e la società odierna appellante risiederebbe, quindi, nel vincolo di parentela che li lega al sig. D.B. F., il quale tuttavia non sarebbe sufficiente a radicare un’ipotesi di controllo societario; ciò, secondo l’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale: "…..un rapporto di controllo e di collegamento tra imprese, idoneo ad alterare la trasparenza e la correttezza del confronto concorrenziale, sussiste soltanto nel caso in cui siano allegati elementi concreti, oltre al rapporto di parentela tra gli amministratori, che indichino l’imprescindibile esistenza di un vincolo proprietario o funzionale che lega le due imprese e che consente di presumere una coincidenza di interessi.

In difetto di tali indizi, la mera esistenza di un rapporto di parentela tra le persone fisiche preposte agli organi gestori si rivela – secondo la predetta giurisprudenza – del tutto inidonea a fondare il convincimento dell’unicità di interessi tra le suddette società ".

Sul punto, parte appellante richiama espressamente la sentenza del Cons. Stato, sez. V, 15 ottobre 2003 n. 6332,

5 – L’unico intreccio societario vagamente configurabile nella fattispecie in questione – prosegue parte appellante – interesserebbe i sig.ri D.B. F. e M., i quali, tuttavia, non posseggono, comunque, un numero di quote delle due società sufficiente a consentire di assumere, in seno ad entrambe, un ruolo di dominanza.

Sicché, non si comprenderebbe, sempresecondo parte appellante, in base a quale criterio valutativo la stazione appaltante prima, e il TAR Lazio, poi, abbiano ritenuto determinanti le posizioni dei sig;rì D.B.F. e M., che se da un lato sono i9nmtestatari della maggioranza delle quote dell’omonima società, dall’altro, tuttavia, con la C.S. s.r.l. non intrattengono rapporti di alcuna natura.

5.1 – Il Giudice di primo grado, inoltre, non avrebbe tenuto conto di un ulteriore dato, pur bene esposto nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, costituito dal fatto, cui già si è accennato sopra al punto 3, che il sig. F. D.B., proprietario del 3,33% delle quote della D.B.F. s.r.l., era divenuto titolare della ridetta partecipazione societaria per successione mortis causa, al momento del decesso della madre, verificatasì appena un mese prima della data di " celebrazione " (così nell’atto d’appello) della gara d’appalto indetta dall’A..

Ciò avrebbe dovuto far riflettere il TAR sulla circostanza per cui, ad appena un mese dall’apertura della procedura di aggiudicazione, ìl sig. F. D.B. non detenesse alcuna quota societaria della D.B.F. s.r.l., azienda di cui suo padre è Amministratore Unico, e che il sig. F. D.B. non fosse e non è titolare di quote della C.S. s.r.l..

Tutto ciò, a detta della parate appellante, costituirebbe l’indice evidente di un non idilliaco rapporto familiare, come l’espressione di una chiara volontà di mantenere una netta separazione ed autonomia fra le due imprese.

6 – L’appello è infondato.

Alla fattispecie si applica – per ragioni di tempo – l’articolo 34, comma 2, del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. 1242006 n. 163.

La norma, disciplinante i requisiti soggettivi dei partecipanti alle procedure di affidamento, stabilisce (rectius: stabiliva, essendo essa stata abrogata dal comma 3 dell’art. 3, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, recante Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari, convertito nella legge n. 166/1999 e trasfusa con modificazioni, per effetto dello stesso d. l. n. 135, nell’articolo 38, lett. m) quater dello stesso Codice) – ampliando la portata dall’omologo precedente art. 10, comma 1 bis, della legge n. 109 del 1994 – che "Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile ", aggiungendo a tale ipotesi, già prevista, come detto, dalla legge Merloni n. 109/1994, anche quella relativa ad " offerte imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi ".

7 – La fattispecie normativa da ultimo riportata ricorre quando – al di là dell’espressa disciplina codicistica sui reciproci controlli e collegamenti societari presunti ex lege da situazioni di " influenza dominante o notevole" nell’ambito degli assetti degli schieramento di " voto " nelle assemblee ordinarie influenza, ovvero " in virtù di particolari vincoli contrattuali " – si registri una situazione di collegamento sostanziale, desumibile da univoci elementi individuati in concreto dalla stazione appaltante; elementi da cui sia possibile ritenere la sussistenza di un rapporto tra società, tale da alterare il libero svolgimento della gara nel rispetto della parità dei concorrenti e dei principi di concorrenza, trasparenza ed efficacia delle procedure di aggiudicazione.

In altri termini, la normativa in esame è diretta a scongiurare i riflessi che i complicati meccanismi legati al fenomeno dei gruppi societari possano avere sulle procedure ad evidenza pubblica.

7.1 – Il persistente riferimento ad un " unico centro decisionale ", cui siano imputabili le diverse offerte, a prescindere dal controllo e collegamento di carattere presuntivo legale e " documentale ", di cui all’articolo 2359 del codice civile, quale causa di esclusione, costituisce la riprova che il legislatore ha inteso allargare la disciplina codicistica, rilevante solo a determinati effetti, appunto privatistici (ad esempio, per il regime delle responsabilità degli impegni assunti dalle varie società), preferendo una soluzione sostanziale e non formale, laddove consente l’esclusione dalle gare d’appalto di concorrenti societari che siano tra loro in un rapporto di effettivo controllo, ancorché realizzato attraverso ipotesi non riconducibili allo schema della norma del codice civile.

7.1 – Sicché, è sufficiente la presenza di significativi elementi rivelatori di un collegamento materiale – a prescindere dai fenomeni di votazione assembleare – tra imprese, perché sorga l’onere, in capo all’amministrazione, di verificare se esso sia stato tale da alterare il normale, imparziale e concorrenziale meccanismo della gara.

D’altronde, ciò è coerente anche con il sistema disegnato dalla norma del codice civile, laddove essa, prevedendo semplicemente una presunzione nell’unica ipotesi di collegamento rilevante, individuata attraverso i meccanismi di partecipazione assembleare, non esclude che vi possano essere altre forme di collegamento o controllo societario, in concreto idonee ad alterare il meccanismo di gara (cfr. al riguardo, Cons. St., sez. V, 24 agosto 2010, n. 5923).

8 – La relazione di continenza intercorrente fra l’articolo 2359 c.c. e la più ampia fattispecie dell’ ormai abrogato art. 34 del Codice dei contratti pubblici è stata, peraltro, ben messa in luce da questa Sezione, che ha rilevato come la valenza e gli effetti di norma di ordine pubblico collegati alle previsioni del Codice dei Contratti pubblici, inducono a tenere ben distinta la natura di tipo soggettivo della disposizione codicistica, avente riflessi sui rapporti di diritto privato (tra soci, tra soci e società, tra società e tra terzi e società) da quella di tipo oggettivo della norma pubblicistica, concernente il divieto di alterazione della concorrenza nel mercato degli appalti pubblici.

Per effetto di tale distinzione, la norma dell’art. 2359 c.c. svolge una funzione sussidiaria e complementare all’applicazione dell’art. 34 del codice dei contratti, nel senso che fornisce al sistema di garanzia della trasparenza ed efficacia predisposto dal Legislatore – che opera avendo riguardo al dato oggettivo esistente in concreto, avendo valenza di normativa di ordine pubblico – soltanto lo strumento di primo intervento, necessario per individuare con facilità ed immediatezza, attraverso la tecnica della tipizzazione dei casi di controllo e collegamento societario, le situazioni nelle quali debba ritenersi, in via di presunzione juris et de jure, che si sia verificata una delle ipotesi di controllo, per le quali debba scattare, automaticamente, il divieto di partecipazione alle gare pubbliche di appalto e, quindi, l’altrettanto automatica esclusione del soggetto imprenditoriale che si trovi in una delle relative situazioni (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 2009, n. 1459).

9 – D’altra parte, la stessa relazione di continenza fra norma codicistica (art. 2359, cit.) e norme settoriali ispirate ad esigenze di carattere generale travalicanti gli aspetti meramente privatistici, come quelle, ad esempio, in materia di contributi alle imprese editoriali ovvero di sostegno alle imprese che assumano lavoratori collocati in mobilità.

In questi casi si è ritenuto che la nozione di identico centro di interessi (che nella norma sui contratti pubblici si risolve nell’analoga nozione di unico centro decisionale) travalica le nozioni codicistiche dell’articolo 2359 di controllo e collegamento e si individua non solo in ragione di un comune nucleo proprietario, ma anche di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni, quali legami di coniugio, di parentela, di affinità o finanche di collaudata e consolidata amicizia tra soci, che conducano ad ideare, o fare attuare, operazioni coordinate di politica imprenditoriale (cfr. Cass., sez. I, 20 febbraio 2009, n. 4205; Cass., sez. lav., 25 luglio 2008, n. 20499; Cass. 20 aprile 2006 n. 9224 cui adde per un analogo indirizzo tra le altre: Cass. 22 gennaio 2004 n. 1112 e Cass. 28 ottobre 2002 n. 15207; Cass. 1 luglio 2002 n. 9532).

10 – Il principio di segno sostanzialistico contenuto nel citato art. 34 del Codice dei contratti pubblici comporta, dunque, che, pur mancando gli elementi presuntivamente rivelatori di una situazione di collegamento e controllo fra imprenditori formalmente distinti sul piano della soggettività societaria, le stazioni appaltanti possano procedere ad una verifica più approfondita e complessa circa le relazione di controllo o collegamento significativo intercorrenti fra i vari soggetti partecipanti alla gara ed eventualmente fra questi e i soggetti terzi rimasti apparentemente estranei alla stessa, ma esercitanti un’azione di influenza decisionale " ab externo ".

10.1 – In base al chiaro disposto del secondo comma dell’art. 34 citato, gli accertamenti tesi a verificare che non vi sia alterazione della par condicio travalicano, dunque, meccanismo di presunzione juris et de jure e coinvolgono anche situazioni di collegamento sostanziale ed ulteriore, in quanto sula base degli stessi accertamenti le stazioni appaltanti " escludono altresì dalla gara i concorrenti per i quali le stazioni appaltanti ritengano, con istruttorie approfondite e motivazioni convincenti, accertino che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi ".

Il Codice dei contratti pubblici prefigura, in altri termini, una serie procedimentale progressiva, interamente regolata da norme pubblicistiche, preordinate all’individuazione del miglior contraente possibile, sia dal punto di vista soggettivo (con riferimento ai requisiti soggettivi, alle capacità tecniche, organizzative e finanziarie), sia dal punto di vista oggettivo, con riferimento all’economicità dell’offerta formulata e quindi al buon uso del denaro pubblico.

Nel rispetto dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa, enunciati dall’art. 97 della Costituzione, la predetta serie procedimentale si impernia sui postulati di trasparenza ed imparzialità, che, a loro volta, si concretizzano nel principio di par condicio tra tutti i concorrenti, realizzata attraverso la previa predisposizione del bando di gara, e nel principio di concorsualità, segretezza, completezza, serietà, autenticità e compiutezza delle offerte formulate rispetto alle prescrizioni ed alle previsioni della lex specialis, nonché nella previa predisposizione, da parte dell’amministrazione appaltante, dei criteri di valutazione delle offerte (cfr, fra tutte, Cons. St., sez. IV, n. 6367/2004).

11 – Tutto ciò comporta che le amministrazioni aggiudicatrici, al fine di verificare la rispondenza delle varie offerte ai canoni costituzionali di imparzialità e buon andamento di cuii sono espressione i molteplici profili di buon governo sopra considerati, dovranno procedere ad un progressivo accertamento dal seguente sviluppo istruttorio:

a) la sussistenza di situazioni di controllo e collegamento ex art. 2359 c.c.;

b) ove tale indagine abbia dato esito negativo, dovrà procedersi all’ulteriore verifica " sulla base di univoci elementi " se le offerte dei partecipanti alla gara siano " imputabili ad un unico centro decisionale ";

c) quest’ultima verifica avrà, a sua volta, un duplice oggetto, anch’esso di carattere progressivo: in primo luogo, dovrà verificarsi preventivamente e ab externo, cioè sulla base di elementi strutturali o funzionali ricavati dagli assetti societari e personali delle varie società partecipanti, se esista, in base ad univoci elementi anche di natura presuntiva, un unico centro decisionale della presentazione e del contenuto di più offerte;

d) ove non si raggiunga tale convinzione, dovrà procedersi ad un’ulteriore verifica, che si risolva in un attento esame del contenuto delle offerte, dal quale possa evincersi l’esistenza dell’unicità soggettiva sostanziale, al di là di formali distinzioni, della provenienza delle offerte.

12 – Sul punto, la Sezione ritiene di non condividere integralmente un orientamento espresso in seno a questo Consiglio, secondo il quale sarebbero di per sé insufficienti valutazioni di carattere strutturale delle compagini societarie, dovendosi piuttosto verificare comunque se tale comunanza strutturale abbia avuto un impatto concreto sul rispettivo comportamento nell’ambito della gara, con l’effetto di determinare la presentazione di offerte riconducibili ad un unico centro decisionale (Cons. St., sez. VI, 08 giugno 2010, n. 3637; sez. VI, 25 gennaio 2010 n. 247; Id., 16 febbraio 2010 n. 1120).

Si tratta di un orientamento non piena,emte convincente, anzitutto alla luce del tenore letterale della norma, la quale, attraverso la nozione di " imputabilità " sembra voler richiedere anzitutto una preventiva analisi di carattere soggettivo, solo all’esito incerto e non significativo della quale è consentito un approfondimento di carattere oggettivo riferito al concreto contenuto delle offerte.

In secondo luogo, costringere le stazioni appaltanti ad un esame, sempre e comunque, del contenuto delle offerte per verificarne eventuali anomalie di coincidenza, sovrapposizione o effetti distorsivi sul meccanismo di valutazione ed aggiudicazione anche quando traspaiano sintomi evidenti di concentrazione o condizionamento dei processi volitivi significherebbe appesantire inutilmente il procedimento e le incombenze delle amministrazioni, già sufficientemente gravate da una serie cospicua di adempimenti istruttori e valutativi.

13 – E’ alla luce degli esposti ragionamenti di principio che occorre valutare, in concreto, le vicende e le situazioni di indubbio rilievo connettivo che caratterizzano le due società C.S. s.r.l. e D.B.F. s.r.l., entrambe partecipanti alla gara in oggetto.

Al riguardo, già si è evidenziato (sopra, punti 3 e 4) come parte appellante riconosce che:

– al sig D.B. F. appartiene il 45% delle quote della C.D.C.S. s r 1, di cui è anche rappresentante legale; lo stesso possiede il 3,3 3% della s.r.l. D.B.F.;

– il sig D.B. M. risulta titolare del 15% delle quote della C.S. s.r.l. e del 18% delle quote della D.B.F. s.r.l, di cui è anche uno dei Direttori Tecnici;

– il sig D.B.F., titolare dell’omonima società e padre dei due predetti soci, possiede il 70 % delle quote della stessa, oltre ad esserne Amministratore unico;

– la sig.ra D.B.M., anche lei figlia di F. e sorella di F. e M., è proprietaria dell’8,33% delle quote della società D.B.F..

13.1 – Da quanto sopra riportato risulta, dunque un reciproco assetto societario, per effetto del quale lo stesso " gruppo " ristretto familiare, costituito da padre e tre figli, possiede, complessivamente ed al di là di intestazioni individuali, il 100% della omonima r.r.l. ed il 60% della C..

13.1 – A contrastare tale evidentissimo dato partecipativo non valgono le considerazioni atomistiche svolta dall’appellante, secondo cui il padre non avrebbe alcuna partecipazione in C., così come la figlia M..

Ciò che rileva è il dato congiunto dell’esistenza di un unico gruppo familiare del quale due appartenenti sono anche contitolari di significative quote partecipative nele due società C. e D.B., rispettivamente per il 60 % e per il 21,33 %.

Né può contestarsi che tale legame parentale sia did per sé irrilevante ed insignificante, attesi asseriti ma indimostrati dissapori familiari, i quali, oltretutto, ove veramente esistenti, avrebbero dovuto portare i due figli F. e M. ad una dissociazione anzitutto formla dall’azienda paterna.

13.2 – Oltre a ciò, vale comunque il consolidato dato giurisprudenziale, per il quale il legame coniugale e familiare in genere, ove accompagnato da elementi di oggettiva partecipazione societaria, anche se distinta, vale ad evidenziare oggettive situazioni di concentrazione di potere decisionale in capo ad un " gruppo " o " centro di interessi " sostanzialmente unitario (cfr. giurisprudenza della Suprema Corte riportata sub punto 9).

13.3 – Il tutto, poi, senza voler ulteriormente considerare che i due figli D.B., F. e M., in quanto possessori di una partecipazione di oltre il 20% nell’impresa paterna, esercitano comunque in essa una posizione rilevante di collegamento e, quindi, di partecipazione determinativa alle scelte di politica imprenditoriale, ai sensi dell’articolo 2359, terzo comma, del codice.

Vale ricordare, infatti, al riguardo, che secondo il costante indirizzo della Suprema Corte, perché sussista una tale posizione di collegamento non occorre riferirsi soltanto alla posizione acquisita da una società nell’ambito di un’altra compagine societaria, essendo sufficiente anche quella che sia conseguita dalle stesse persone in più società, così determinandone l’appartenenza ad un unico " gruppo " decisionale (fra le tante: Cass., Sez. I, 20 febbraio 2009, n. 4205).

14 – In conclusione, l’appello va respinto.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono, come di regola, la soccombenza.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

Respinge l "appello.

Spese a carico della parte appellante, liquidate in euro 6.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.