Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-10-2011) 08-11-2011, n. 40301

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 1 giugno 2010, il Giudice di Pace di Caltagirone dichiarava B.R. colpevole del delitto di cui all’art. 636 comma 1, la lui ascritto e lo condannava, riconosciute le attenuanti generiche e tenuto conto della recidiva, alla pena di Euro 300,00 di multa nonchè alla rifusione delle spese liquidate in favore dello stato a norma della L. 30 luglio 1990, n. 217, art. 14 e succ. modifiche.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – erronea applicazione dell’art. 636 c.p., perchè nel caso in esame l’introduzione o l’abbandono non ha riguardato un gregge o una mandria ma piccoli maialini; – contraddittorietà e illogicità della motivazione perchè è stata ritenuta la penale responsabilità nonostante il difetto di prova che gli animali fossero stati ivi condotti dal proprietario; nonostante le dichiarazioni del querelante non avessero trovato conferma, per questo aspetto, dal M.llo A.;

perchè è risultato che il fondo (asseritamente limitrofo con quello del ricorrente) era recintato sicchè è da escludere una volontaria introduzione degli animali.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Precisato che una pluralità di maiali, in quanto quadrupedi, costituisce una mandria, va ribadito che "il delitto di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui per farli pascolare è integrato anche qualora la condotta riguardi un singolo capo di bestiame, purchè lo stesso appartenga a quella specie di animali che, se riuniti, formano un gregge o una mandria." (Cass. Sez. 2, 30.11-22.12.2010 n. 44937).

2. Il secondo motivo di ricorso:

2.1. è inammissibile per manifesta infondatezza per la parte in cui esclude che possa esservi abbandono senza la previa conduzione degli animali nel fondo altrui, perchè l’art. 636 c.p., comma 1, prevede le due ipotesi come alternative ed ancora per la parte in cui denuncia contraddittorietà in ordine alla valutazione della testimonianza del M.llo A., volta che le dichiarazioni di quest’ultimo sono state indicate come soltanto parzialmente confermative di quelle della persona offesa;

2.2. è inammissibile per genericità laddove afferma non esservi prova in atti che il ricorrente sia proprietario del fondo limitrofo rispetto a quello del querelante e comunque proprietario dei maialini, perchè a fronte della motivazione della sentenza impugnata (che per questo profilo indica come fonte di prova la testimonianza della persona offesa) si limita a far riferimento agli atti del processo non specificamente indicati;

2.3. è infondato per la parte in cui denuncia mancanza dell’elemento soggettivo. Ed invero "l’elemento soggettivo del delitto di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui è integrato dal dolo generico nell’ipotesi prevista dall’art. 636 cod. pen., comma 1 e da quello specifico nell’ipotesi di pascolo abusivo, prevista dal secondo comma dello stesso articolo." (Cass. Sez. 2, cit.).

Dalla sentenza impugnata risulta che i maiali entrarono nel fondo "attraverso le maglie della rete di recinzione", quindi senza alcun danneggiamento della stessa, a dimostrazione che la stessa era tale da non costituire ostacolo idoneo, sicchè (quanto meno sotto il profilo del dolo eventuale) correttamente è stata ritenuta la sussistenza dell’elemento soggettivo.

3. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-11-2011) 24-11-2011, n. 43379

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Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Sanremo applicava a B.B.,a norma degli artt. 444 e 448 c.p.p.:

– la pena di otto mesi di reclusione per il reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, contestato al capo A), accertato il (OMISSIS) e relativo all’inosservanza dell’ordine del Questore del 26.8.2009;

– la pena di giorni 20 di reclusione per il reato di cui ricettazione, contestato al capo B), ritenuta l’attenuante di cui all’art. 648 c.p., comma 2, prevalente sull’aggravante dell’art. 61 c.p., comma 2 bis, fatto accertato il (OMISSIS).

2. Ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato che si duole della mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p..

Motivi della decisione

1. In relazione al reato al capo A), relativo al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, accertato nel (OMISSIS), va osservato che già a far data dalla scadenza dei termini (24 dicembre 2010) per la trasposizione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, la fattispecie in esame deve considerarsi non più applicabile, con effetto retroattivo, nell’ordinamento interno.

Investita di domanda di interpretazione in via pregiudiziale, la Corte di giustizia U.E nella pronuncia 28.4.2011 (nell’ambito del processo El Dridi, C-61/1 I’PPU) ha difatti affermato l’incompatibilità con le disposizioni incondizionate e sufficientemente precise, di tale direttiva, e in particolare, perciò, con gli artt. 15 e 16, di qualsivoglia norma che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare, per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo. Ha inoltre osservato che nel disapplicare le disposizioni del diritto interno contrarie al risultato che la direttiva intende perseguire occorreva tenere conto del principio dell’applicazione retroattiva della pena più mite, il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri.

2. E’ quindi intervenuto il D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convenite con modificazioni in L. 2 agosto 2011, n. 129 – recante disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione alla direttiva suindicata sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva sul rimpatrio di cittadini di paesi terzi irregolari – che ha novato le fattispecie di inottemperanza all’ordine di allontanamento previste dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, commi 5 ter e 5 quater, modificando altresì gli artt. 13 e 14 del medesimo Testo Unico a proposito, in particolare, delle procedure da seguire per dare esecuzione all’espulsione e dei meccanismi agevolatori da porre in essere, in via prioritaria, in vista della partenza volontaria.

3. Il nuovo D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, non si pone dunque in continuità normativa con la precedente disposizione. Ostano a una soluzione di tal fatta: da un lato, la soluzione di continuità temporale (di circa sei mesi) intercorrente tra il decreto legge citato e il momento cui debbono farsi risalire gli effetti della direttiva; dall’altro, oltre alla differente descrizione del fatto tipico (che non richiama più le nozioni del "trattenersi" o del "permanere"), la diversità dei presupposti concernenti l’iter procedurale da seguire per pervenire all’intimazione e i contenuti del provvedimento di intimazione, comportanti, per conseguenza, una evidente diversità strutturale della condotta necessaria ad integrare l’illecito delineato dal legislatore nel giugno – agosto 2011. 4. In conclusione, la fattispecie contestata deve considerarsi, a far data dal 25 dicembre 2010, non più applicabile nell’ordinamento interno, e il fatto in esso descritto – conseguente alla inosservanza di una procedura di espulsione da ritenere, ora per allora, incompatibile con le norme comunitarie – non può essere punito ai sensi della fattispecie incriminatrice ~ differentemente strutturata e avente a presupposto una procedura affatto diversa – introdotta a distanza di tempo dal D.L. 23 giugno 2011, n. 89, conv. in L. 2 agosto 2011, n. 129. 5. Con riguardo al capo B), si deve inoltre, sempre d’ufficio, ai sensi dell’art. 609 c.p.p., comma 2, art. 136 Cost. e L. n. 87 del 1953, art. 30, comma 3, rilevare che l’aggravante dell’art. 61 c.p., n. 11 bis, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 249 del 2010. E benchè ai fini sanzionatori gli effetti dell’aggravante siano stati già elisi dai riconoscimento dell’attenuante prevalente, di essa deve comunque disporsi l’eliminazione.

6. Il ricorso è per il resto inammissibile.

Nell’applicare la pena concordata per il reato di cui all’art. 648 cpv. c.p., il Tribunale si è difatti adeguato all’accordo tra le parti e ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 c.p.p., facendo riferimento in particolare all’arresto, al sequestro, alla piena confessione e alle circostanze dell’acquisto. E tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura della sentenza di patteggiamento e al contenuto di sostanziale rinunzia a contestare la capacità dimostrativa delle prove d’accusa della richiesta di applicazione della pena, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez. un., u.p. 27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un., u.p. 27 settembre 1995, Serafino;

Sez. un., u.p. 25 novembre 1998, Messina).

7. La sentenza impugnata deve per tali ragioni essere annullata senza rinvio, limitatamente al fatto al capo A), perchè non è previsto dalla legge come reato, e all’aggravante dichiarata incostituzionale, che va eliminata. Il ricorso va per il resto dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, e relativamente all’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 2 bis, ritenuta al capo B), aggravante che elimina.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 23-09-2011) 14-12-2011, n. 46534 Cause di non punibilità; Reato continuato e concorso formale

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Svolgimento del processo

1. Con la decisione impugnata la Corte d’appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di S.F. per il reato di cui al capo b (art. 570 c.p., n. 2) perchè estinto per prescrizione e per i reati di cui ai capi c e g (art. 635 c.p.) perchè non punibili ex art. 649 cod. pen.; per i restanti reati di cui ai capi a, d, f (art. 388 c.p., comma 2; art. 81 cpv. e art. 570 c.p., comma 2; art. 81 cpv. e art. 612 c.p.) ha determinato la pena in sei mesi di reclusione.

2. Contro la sentenza d’appello ricorre per cassazione l’imputato, tramite il suo difensore, deducendo:

– ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c, violazione degli artt. 420 bis e quater c.p.p.;

– ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b, inosservanza degli artt. 81 cpv., 85, 133, 388, 570, 612 e 530 c.p.p..
Motivi della decisione

1. Dalla lettura delle sentenze di giudici di merito non emerge la sussistenza di alcuna causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p., comma 1, mentre risulta ricorrere una causa di estinzione dei reati addebitati.

2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall’art. 129 cod. proc. pen. impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, sia data prevalenza alla prima, salvo che l’operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito (Cass. n. 17179/2002, Conti).

3. Non ricorrendo quest’ultima ipotesi, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, prendendo atto dell’estinzione dei reati, commessi nel maggio-giugno 2001: la prescrizione, ex art. 157 c.p., come modificato dalla L. n. 251 del 2005, maturò ordinariamente nel dicembre 2009 e, considerando i periodi di sospensione, i reati vanno ritenuti prescritti il 18.5.2011.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento ai reati sub A, D ed F perchè estinti per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 20-01-2011, n. 589

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Collegio ravvisa sussistenti i presupposti per la definizione immediata del ricorso ai sensi dell’art. 55 del c.p.a..

Con il ricorso in esame, il ricorrente impugna, in uno con il decreto di esclusione dal concorso per il reclutamento di 1552 Carabinieri in ferma quadriennale, il giudizio di non idoneità attitudinale reso nei suoi confronti dalla commissione "a seguito dell’esame del protocollo delle prove… sostenute… ed avendo accertato che i risultati conseguiti non delineano il profilo attitudinale richiesto agli aspiranti all’arruolamento nell’arma dei carabinieri effettivi….".

Come seguono le censure dedotte in ricorso:

a)la motivazione contenuta nel verbale della commissione non contiene una valutazione conforme al profilo attitudinale previsto per gli aspiranti Carabinieri, disattendendo l’art. 53, c. 6, D.Lvo n. 198/1995, le clausole di bando,le norme tecniche relative al profilo attitudinale;

b)dal suddetto giudizio non emerge che siano distintamente e specificamente valutati tutti gli aspetti del profilo attitudinale costituiti da: bagaglio cognitivo, livello intellettivo, livello evolutivo, autocontrollo emotivo, capacità di adattamento ambientale e sociale, adeguata motivazione al lavoro;

c)da un lato l’amministrazione ha giudicato il ricorrente dotato di bagaglio cognitivo accettabile e di livello intellettivo accettabile, dall’altro la commissione nello stesso verbale ha espresso un giudizio di compatibilità contraddetto dalla inidoneità;

d)sussiste contrasto tra la relazione psicologica del 16/7/2010 ed il giudizio della commissione;

e)altrettanto a dirsi tra la relazione psicologica e la scheda di valutazione;

f)contraddittorietà si evince anche tra il giudizio di non idoneità e le risultanze del questionario informativo;

g)la relazione medica di parte ha accertato che il sig. N. è, nelle aree di valutazione, complessivamente compatibile con il servizio nell’Arma dei Carabinieri;

h)il giudizio di non idoneità contrasta con i test eseguiti per l’arruolamenti come VFP1 nella marina militare; con l’elogio conseguito durante il servizio, con il superamento del corso di agente di polizia giudiziaria; la rafferma annuale, le proprie note caratteristiche nonché l’ottimo giudizio complessivo; inoltre, l’interessato non ha mai subito punizioni.

L’amministrazione ha depositato documentazione.

In limine, il Collegio osserva che il ricorso è stato notificato al Ministero dell’Interno presso l’Avvocatura di stato.

Il ricorrente ha, dunque, evocato in giudizio una amministrazione incompetente. Tuttavia:

a)il ricorso non è nullo recando (cfr. art. 40, c.p.a.) sufficienti elementi identificativi della parte nei cui confronti il ricorso è stato proposto (il ricorso è stato notificato, infatti, anche al Comando generale dell’arma dei carabinieri);

b)la costituzione in giudizio dell’Avvocatura di Stato ha comunque sanato l’eventuale nullità della notificazione del ricorrente (art. 44, c.p.a.).

Nel merito, il ricorso è infondato.

L’amministrazione ha chiarito – con annessa documentazione tecnica – che gli accertamenti attitudinali, tesi a valutare il possesso dei requisiti previsti dal profilo attitudinale per aspiranti al ruolo di Appuntato e Carabiniere effettivo, contemplato nell’art. 53, c. 6 del D.Lvo 12/5/1995, n. 198, sono stati condotti sulla base di quanto stabilito dalle relative norme tecniche approvate con determinazione del comandante generale dell’arma dei carabinieri n. 52/17 CC datata 16/4/2010.

Affatto generica, apodittica e comunque confutata dalle risultanze fattuali s’appalesa, pertanto, la prima delle dedotte censure.

Altrettanto corretto risulta l’iter metodologico e protocollare seguito dall’amministrazione per l’accertamento di che trattasi. Ed invero:

a)la relazione psicologica ha rilevato nei confronti del ricorrente "un certo formalismo, convenzionalità ed accentuata adesione acritica alle norme sociali di riferimento… un ridotto interesse per le relazioni sociali e sul piano comportamentale potrebbe presentarsi una certa insicurezza nel gestire rapporti interpersonali….", indicando, tra gli elementi da verificare durante il colloquio, "adattabilità, assertività e motivazione";

b)sottoposto a verifica dell’ufficiale perito selettore per la verifica delle criticità, è stato accertato che "Il candidato… è alla ricerca di ruoli deresponsabilizzanti. Non ancora in grado di agire in autonomia, necessita di guida" (area comportamentale); inoltre, "La motivazione appare stereotipa e legata a idealizzazioni superficiali. E’ ancora legato alla volontà di vestire l’uniforme e di avere un lavoro dal contratto a tempo indeterminato. Riferisce di essere troppo buono e di farsi troppo condizionare dagli altri, Deve migliore in autostima" (area dell’assunzione in ruolo);

c)la commissione attitudinale – chiamata a dare un giudizio complessivo sull’attitudine del candidato a ricoprire il ruolo di Carabiniere nonché a risolvere, definitivamente sul piano funzionale, anche gli apparenti conflitti valutativi emergenti all’esito di una piana lettura delle risultanze infraprocedimentali (cfr relazione psicologica e scheda valutazione da cui erano emerse obiettive criticità nelle aree comportamentali e dell’assunzione in ruolo) – ha ritenuto il ricorrente "non idoneo" con un giudizio pertinente, motivato e supportato, non implausibilmente, dalle risultanze istruttorie (cfr questionario informativo) giudicandolo "Molto poco informato su ciò che lo attenderebbe. Non conosce l’unità minima dell’organizzazione dei carabinieri: la stazione. Molto vago e superficiale nelle risposte. Pertanto, in linea con le risultanze psicologiche e attitudinali si delinea un quadro di non idoneità".

Il Collegio non ravvede alcuna contraddittorietà, estrinseca e/o intrinseca, tra il licenziato giudizio e gli atti presupposti tutti convergenti verso un profilo caratterizzato da criticità e conflitti motivazionali, cognitivi e funzionali tali da giustificare un esito di non implausibile inidoneità attitudinale.

De tutto inconferenti sono i precedenti di carriera, l’arruolamento come VFP1, il superamento del corso di agente di polizia giudiziaria, l’elogio e l’assenza di punizioni curriculari durante il servizio come VFP1.

Si tratta di elementi di fatto che si pongono, per contenuti e finalità, fuori dall’orbita causale con il giudizio attitudinale attenendo, essi, per un verso (elogio, assenza punizioni), all’impegno ed alla diligenza con la quale il servizio militare deve essere disimpegnato; per l’altro (VFP1, corso di polizia giudiziaria), a profili funzionali affatto non comparabili sul piano del contenuto dei compiti, dei servizi, dello status e delle responsabilità da assumere a quelli richiesti per un carabiniere effettivo; nel mentre il giudizio attitudinale di che trattasi riguarda aspetti reconditi della personalità del candidato esaminati in relazione alle finalità specifiche del servizio e valutate dalla commissione alla luce dei diversi e più specifici compiti che il valutato dovrà assolvere.

Il ricorrente lamenta l’illogicità del decreto a fronte della certificazione sanitaria di parte dal contenuto e di segno opposto all’impugnato provvedimento.

La censura non ha pregio.

Affinchè i lamentati errori e/o lacune del decreto determinino un vizio di motivazione del giudizio di non idoneità è necessario che siano riscontrabili carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche o scientificamente errate, e non già semplici difformità tra la valutazione del medico di parte, circa l’entità e l’incidenza del dato patologico, e quella del ricorrente.

In conclusione, il ricorso in esame non è meritevole di accoglimento e va, pertanto, respinto mentre le spese di giudizio liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio in favore del ministero della difesa che si liquidano in Euro 1.000,00.

Nulla spese nei confronti del controinteressato non costituito.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.