Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-04-2011, n. 7621 improcedibilità

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 15.04.2004, il Tribunale di Lanciano dichiarava cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da P.N. con F.R., affidava a quest’ultima il figlio minorenne delle parti, respingeva la domanda della F. di assegnazione della casa familiare ed imponeva al P. di versarle il contributo mensile di Euro 200,00 per il mantenimento del figlio.

Con sentenza del 23.05 – 8.06.2006, la Corte di appello di l’Aquila, nel contraddittorio delle parti, respingeva il gravame della F., inerente alla mancata assegnazione della casa coniugale ed all’entità del contributo dovutole dal P. per il mantenimento del figlio, condannandola al pagamento, in favore dell’appellato, delle spese processuali del grado.

Avverso questa sentenza la F. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Il P. non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

Con il ricorso la F., premesso anche che all’udienza svoltasi il 17.05.2005 nel giudizio d’appello, la causa era stata cancellata dal ruolo, ai sensi dell’art. 309 c.p.c., per il fatto che le parti non erano comparse nè ad essa nè alla precedente udienza del 15.03.2005, alla quale la prima udienza) già fissata al 22.03.2005, era stata anticipata, chiede l’annullamento dell’impugnata sentenza denunziando "Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto ( art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 348 c.p.c., comma 2), in ordine all’erronea riassunzione del processo a seguito della cancellazione dal ruolo per inattività delle parti", conclusivamente formulando il seguente quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. "Statuisca la Corte se, nel corso di processo in grado di appello, possa ritenersi rituale il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo pronunciato ai sensi dell’art. 309 c.p.c., a seguito della mancata comparizione dell’appellante costituito, sia alla prima che alla udienza successiva di rinvio, ritualmente comunicata, ovvero debba dichiararsi d’ufficio la improcedibilità dell’appello, e se possa ritenersi rituale l’istanza di riassunzione su istanza di parte".

Il quesito di diritto ed il motivo di ricorso sono inammissibili.

La F. risulta avere direttamente impugnato l’ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, che assume emessa dalla Corte distrettuale e per effetto della quale deduce di avere riassunto il giudizio d’appello, poi definito con la sentenza di rigetto del suo gravame, alla quale non è rivolta alcuna censura e nella quale non si fa alcun cenno alla questione dedotta con il ricorso in questa sede.

Secondo il condiviso principio di diritto già affermato da questa Corte (cfr cass. 199803328), qualora nel giudizio innanzi alla Corte d’Appello, sia ordinata, a causa della mancata comparizione delle parti, la cancellazione della causa dal ruolo, in luogo della declaratoria d’improcedibilità dell’appello prevista dall’art. 348 c.p.c., comma 2, la parte interessata, come unico rimedio consentito avverso l’eventuale errore commesso dal consigliere istruttore, può riassumere la causa e chiedere al collegio di accertare la illegittimità della cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare la improcedibilità dell’appello, richiesta che la F. non deduce nè di avere formulato nè che è stata indebitamente non esaminata o disattesa dai giudici d’appello.

Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Non deve statuirsi sulle spese del giudizio di legittimità, atteso il relativo esito ed il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 02-12-2010) 04-03-2011, n. 8755

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 12 febbraio 2010 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ritenuta la propria competenza, rigettava l’incidente di esecuzione proposto da S.C. sul presupposto che le sentenze di condanna a suo carico emesse, la prima, dal GUP del Tribunale di Benevento il 7.6.2006, riformata quanto alla pena da quella della Corte di Appello del 26.11.2007 e, la seconda, dal Tribunale di Napoli, in data 29.3.2007, anch’essa riformata, quanto alla pena, dalla Corte di Appello il 6.5.2009, per i reati di cui all’art. 416 c.p. e plurime ipotesi di ricettazione in concorso, abbiano riguardato condotte identiche.

Il tribunale rigettava, altresì, la domanda contestualmente proposta dallo stesso S. volta all’applicazione in suo favore della disciplina di cui all’art. 671 c.p.p..

1.2 Quanto alla prima domanda rilevava il Tribunale che i reati di ricettazione giudicati con le sentenze innanzi citate riguardavano autovetture sempre diverse tra loro (i giudicanti indicano partitamente le autovetture ricettate, distinguendole per capi di imputazione relativi al primo ed al secondo processo) alcune, invero, non precisamente individuate, ma comunque non sovrapponibili, dappoichè riferibili, le relative condotte, ad epoche diverse, novembre 2003 per il primo giudizio, aprile-giugno 2002 per il secondo, ed a sodalizi criminali diversi, facenti capo a tale B. C., l’uno, ed a tale Z.V. l’altro.

1.3 Con riferimento invece alla seconda istanza, proposta, come detto, a mente dell’art. 671 c.p.p., osservava il giudice territoriale che nella fattispecie ricorreva l’ipotesi di cui all’art. 102 c.p., disciplinante, come è noto, l’istituto dell’abitualità nel reato e non già quella riferibile all’art. 81 c.p., comma 2. 2. Ricorre per Cassazione S.C., assistito dal difensore di fiducia, insistendo per l’annullamento dell’ordinanza detta ed a tal fine illustrando tre motivi di doglianza.

2.1 Eccepisce in primo luogo la difesa ricorrente l’incompetenza del Tribunale di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, perchè funzionalmente competente a conoscere la domanda rigettata la Corte di Appello partenopea, tanto a mente dell’art. 665 c.p.p., comma 2, dappoichè riformata la sentenza di prime cure emessa dal Tribunale di Napoli, secondo opinamento difensivo, in relazione a statuizioni non riguardanti esclusivamente la pena, le misure di sicurezza e le disposizioni civili, statuizioni diverse, peraltro, non indicate.

2.2 Denuncia invece col secondo motivo di impugnazione la difesa ricorrente la violazione del principio del ne bis in idem e difetto di motivazione sul punto.

Deduce al riguardo parte istante che la contestazione della prima sentenza del GUP del Tribunale di Benevento fa riferimento a concetti generici quali "numerosissime autovetture" ricettate perchè ricevute da "altre persone non identificate", di guisa che inevitabilmente, alcune almeno di dette ricettazioni, hanno finito per sovrapporsi ad altre giudicate successivamente dal Tribunale di Napoli.

Irrilevante, poi, per la difesa appare il riferimento alla diversità di sodalizi criminosi impegnati nei reati fine di ricettazione ed erronea l’affermazione dei giudicanti in ordine ad una diversità temporale delle ricettazioni giudicate dalle due autorità giudiziarie di cui in premessa.

2.3 Col terzo ed ultimo motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente il carattere apparente della motivazione illustrata dal giudice a quo a sostegno del diniego di applicare alla fattispecie in esame la disciplina di favore di cui all’art. 671 c.p.p., posto che l’unicità del disegno criminoso, nella fattispecie andrebbe desunto dall’attività del ricorrente, gestore di uno "scasso" di autovetture, acquirente e commissionario di furti di autovetture i cui pezzi venivano poi venduti al dettaglio.

3. Il P.G. in sede depositava motivata requisitoria scritta, concludendo per il rigetto dell’impugnazione.

4. Il ricorso è infondato.

4.1 Infondata è, in primo luogo, l’eccezione di Competenza preliminarmente opposta dalla difesa ricorrente. A mente infatti dell’art. 665 c.p.p., comma 2, norma quest’ultima che regola, come è noto, la competenza del giudice dell’esecuzione, quando è proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado.

Nel caso in esame l’ultima sentenza passata in giudicato è quella resa dalla Corte di Appello di Napoli all’esito dell’impugnazione proposta avverso la sentenza del tribunale napoletano del 27.3.2007, rispetto alla quale il giudice di secondo grado ha deliberato in riforma della sola pena, nè la difesa ricorrente ha individuato altro profilo di riforma incidente per questo sulla competenza del tribunale, peraltro escluso dall’esame della sentenza in argomento.

Ne consegue che nel caso di specie correttamente il giudice a quo ha dichiarato la propria competenza a conoscere delle istanze in esecutìvis dello S..

4.2 Del pari manifestamente infondata, per palese genericità del suo contenuto, si appalesa la seconda doglianza.

La difesa ricorrente, infatti, a fronte della precisa ed analitica motivazione del tribunale, il quale ha avuto cura di individuare una per una le autovetture ricettate e giudicate dalle due istanze di giustizia, per poi evidenziare logicamente che, anche per quelle non precisamente individuate, la diversità del tempus commissi delicti e delle consorterie malavitose interessate dalle ricettazioni fine escludeva in radice la possibilità che nello specifico si sia violato il principio del ne bis in idem, oppone l’incertezza, comunque, dei tempi di consumazione delle condotte, nonchè la genericità delle contestazioni e, per questo, la certezza che alcune ricettazioni abbiano finito per sovrapporsi ad altre.

Trattasi in parte di giudizi di merito non ammissibili in questa sede di legittimità e, per altro verso, di una congettura non ulteriormente corroborata, dai profili, per questo, ineluttabilmente aspecifici.

4.3.1 Venendo, infine, alle censure indirizzate alla mancata applicazione della invocata disciplina di cui all’art. 671 c.p.p., osserva la Corte che appare utile prendere le mosse, ribadendola, dall’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. 1, 12.05.2006, n. 35797) secondo cui la continuazione presuppone l’anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti alla mente del reo nella loro specificità, almeno a grandi linee, situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità (cfr., per tutte, Cass., Sez. 2A, 7/19.4.2004, Tuzzeo; Sez. 1A, 15.11.2000/31.1.2001, Barresi). La prova di detta congiunta previsione – ritenuta meritevole di più benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anzicchè di spinte criminose indipendenti e reiterate – investendo l’inesplorabile interiorità psichica del soggetto, deve di regola essere ricavata da indici esteriori significativi, alla luce dell’esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere. Tali indici, di cui la giurisprudenza ha fornito esemplificative elencazioni (fra gli altri, l’omogeneità delle condotte, il bene giuridico offeso, il contenuto intervallo temporale, la sistematicità e le abitudini programmate di vita), hanno normalmente un carattere sintomatico, e non direttamente dimostrativo; l’accertamento, pur officioso e non implicante oneri probatori, deve assumere il carattere di effettiva dimostrazione logica, non potendo essere affidato a semplici congetture o presunzioni ed è, infine, rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti.

4.3.2 Tanto premesso sul piano dei principi, osserva il Collegio che la Corte di merito ha fatto di essi puntuale applicazione, con provvedimento correttamente e logicamente motivato, di guisa che oltre lo stesso rimane il giudizio di merito, abbondantemente invocato col ricorso in esame, che anche per tale ragione non può trovare ingresso.

Il giudice a quo, infatti, ha ben distinto la nozione di unità del disegno criminoso, propria della disciplina di cui all’art. 81 c.p., dalla generica inclinazione a commettere reati a ciò indotti da occasionalità ovvero da una vera e propria scelta di vita, così come oggettivamente appare nel caso di specie e come puntualmente accreditato del tutto logicamente dal giudicante.

5. Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso va quindi rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 17-01-2011) 22-03-2011, n. 11268 Motivi di ricorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. T.M. ricorre avverso l’ordinanza sopra indicata, con cui la Corte d’appello di Brescia ha dichiarato non luogo a procedere sulla sua richiesta di revisione della sentenza del Tribunale di Lodi, emessa in data 22.6.2000, perchè meramente ripetitiva di altra istanza già rigettata.

2. Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità, limitandosi il ricorrente, dopo l’elencazione di una serie di vicende processuali, ad affermare di avere "documentato resistenza di un falso, e pertanto considera legittima l’istanza di revisione ( art. 630 c.p.p.) della sentenza n. 1100/2000 emessa il 22 giugno 2000 dal Tribunale penale di Lodi". Tali asseverazioni non individuano alcun vizio del provvedimento, ricorribile ex art. 606 c.p.p., comma 1, e non profilano alcuna richiesta di controllo di legittimità sull’atto impugnato.

3. All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si ritiene adeguato determinare nella somma di 1.000 Euro, in relazione alla natura delle questioni dedotte.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di 1.000 (mille) Euro in favore della cassa delle ammende.

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Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-06-2011, n. 14368 Obblighi del contribuente Rimborso

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Svolgimento del processo

La società contribuente propose ricorso avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Ufficio all’istanza di rimborso dell’i.v.a. a credito risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta 1985.

Costituitosi l’Ufficio – che eccepiva l’intervenuta prescrizione del credito preteso, in quanto reclamato, per la prima volta, a distanza di oltre dieci anni dalla scadenza del termine (novantesimo giorno successivo a quello della presentazione della dichiarazione) per il rimborso accelerato, richiesto dal contribuente in dichiarazione – l’adita commissione tributaria accolse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello dell’Agenzia, dalla commissione regionale.

I giudici del merito aderirono alla tesi della società contribuente, secondo cui la prescrizione del credito azionato non era maturata, poichè – non essendosi perfezionata la procedura di rimborso accelerato (per la mancata prestazione delle prescritte garanzie) – il relativo dies a quo, dovendo essere correlato alla procedura per il rimborso ordinario, andava identificato nella scadenza del ventisettesimo mese successivo a quello della dichiarazione.

Avverso la decisione di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione in unico motivo.

La società contribuente ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso – deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, – l’Agenzia censura la decisione impugnata per non aver considerato che la mancata prestazione della garanzia non è in grado di determinare la modifica della domanda di rimborso e la correlativa procedura da accelerata ad ordinaria.

La doglianza è infondata.

Invero – sul presupposto che, in base al criterio di cui all’art. 2935 c.c., la prescrizione non comincia a decorrere che dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ed è, dunque, divenuto esigibile – questa Corte è convincentemente pervenuta alla conclusione che, in tema di rimborso i.v.a., qualora il contribuente abbia optato per la procedura prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, comma 2, (nel testo, applicabile ratione temporis, introdotto dal D.P.R. n. 24 del 1979, art. 1), la mancata prestazione delle prescritte garanzie impedisce l’insorgenza del diritto al rimborso accelerato e, quindi, la decorrenza del relativo termine di prescrizione; e, non precludendo il diritto del contribuente al rimborso in via ordinaria ai sensi del citato art. 38 bis, comma 1, (che prevede a favore dell’Amministrazione finanziaria un termine di ventisette mesi per l’effettuazione del rimborso), comporta lo spostamento in avanti dell’esigibilità del credito, e, quindi, dell’inizio del decorso della prescrizione (cfr. Cass. 4597/10).

Alla stregua della considerazioni che precedono, s’impone il rigetto del ricorso.

Per la soccombenza l’Agenzia ricorrente va condannata al pagamento delle spese di causa, liquidate in complessive Euro 2.000,00 (di cui Euro 1.900,00 per onorario) oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.

la Corte: respinge il ricorso; condanna l’Agenzia al pagamento delle spese di causa, in complessive Euro 2.000,00 (di cui Euro 1.900,00 per onorario) oltre spese generali ed accessori di legge.

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