Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 04-02-2011) 22-04-2011, n. 16158

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Il Tribunale di Napoli con la sentenza in epigrafe ha assolto B.G. dal reato di cui all’art. 334 c.p., ritenendo che la condotta contestatagli – consistita nell’aver circolato a bordo di un motociclo di sua proprietà sequestrato ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1990, art. 213 e di cui era stato nominato custode – non integrasse l’illecito penale, ma la sola violazione amministrativa prevista dal D.Lgs. n. 285 del 1990, art. 213, comma 4, che punisce il comportamento di chi durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto a sequestro amministrativo vi circoli abusivamente.

2. – Contro questa decisione ha proposto direttamente ricorso per cassazione il pubblico ministero, che ha dedotto, con un unico motivo, l’erronea applicazione dell’art. 334 c.p. e D.Lgs. n. 285 del 1990, art. 213 e, richiamando alcune decisioni di questa Sezione, ha sostenuto che nel caso in esame il giudice avrebbe dovuto applicare, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 9, la norma penale, speciale rispetto alla previsione amministrativa, in quanto contiene un espresso riferimento alle condotte di sottrazione e di deterioramento del bene sequestrato da parte di soggetti specificamente indicati, previsione che coincide con la fattispecie concreta in cui l’imputato è stato nominato custode del bene in sequestro e l’utilizzo del veicolo ha comportato un suo deterioramento, con conseguente deprezzamento del bene.

3. – Il ricorso è infondato.

Con sentenza n. 1963 del 28 ottobre 2010 (P.G. in proc. Di Lorenzo) le Sezioni unite hanno risolto il contrasto interno alle sezioni semplici della Cassazione sul rapporto tra la norma penale di cui all’art. 334 c.p. e la violazione amministrativa prevista dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 213, comma 4, sostenendo che "non è configurabile il reato di cui all’art. 334 c.p. nella condotta del custode del veicolo oggetto di sequestro amministrativo, ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 213, che circoli abusivamente con lo stesso, essendo applicabile, in forza della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 9, la sola sanzione amministrativa di cui all’art. 213 cit., comma 4".

Invero, la decisione citata riconosce un ambito applicativo alla norma incriminatrice di cui all’art. 334 c.p. in tutti i casi in cui vi sia un effettivo deterioramento del bene, ma allo stesso tempo esclude che tale evento possa prodursi con il semplice uso del bene.

In ogni caso, il Tribunale di Napoli, con la sentenza impugnata, ha evidenziato la mancanza di prova in ordine ad un effettivo deterioramento del bene, anche in considerazione del fatto che non vi è stato un uso prolungato nel tempo del motoveicolo in sequestro;

d’altra parte, il pubblico ministero ricorrente si è limitato ad affermare, in maniera apodittica, la sussistenza di un deterioramento, ma senza indicare alcun elemento a supporto di tale affermazione, anzi ritenendo che la semplice circolazione abbia prodotto il deterioramento, secondo un’impostazione che non può essere accolta.

In conclusione, il ricorso del pubblico ministero deve essere rigettato, confermando la sentenza impugnata che ha escluso la sussistenza del reato di cui all’art. 334 c.p., sul presupposto della prevalenza della norma amministrativa, applicabile nel caso di mera circolazione di veicolo sottoposto al sequestro di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 213.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 02-09-2011, n. 18055 Contravvenzione

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Svolgimento del processo

G.G. e C.L., con ricorso del 26 maggio 2005 proponevano opposizione, davanti al Giudice di Pace di Lercara Friddi, avverso verbale di contestazione emesso dalla Sezione Polizia Stradale di Palermo in data 17 febbraio 2005, con il quale venivano sanzionati per Euro 367,68, per violazione delle norme di cui all’art. 142 C.d.S., comma 9 in quanto il conducente eccedeva il limite di velocità. A sostegno dell’opposizione il ricorrente deduceva la nullità del verbale di contestazione: a) per errata individuazione del proprietario del veicolo, considerato che l’auto è intestata alla società in nome collettivo di G.G. e C.L.; b) perchè la notifica è stata effettuata in violazione delle disposizioni degli artt. 137, 138 e 139 c.p.c.; c) per mancata indicazione dei motivi che hanno impedito la immediata contestazione della violazione e per omessa indicazione del responsabile del procedimento informatico.

La Prefettura di Palermo, con propria nota, invitava la Sezione Polizia Stradale di Palermo a rimettere la documentazione e le controdeduzioni in merito al ricorso, chiedeva la dichiarazione d’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso perchè infondato. La Sezione Polizia Stradale di Palermo rimetteva una propria nota, con la quale perorava la legittimità procedurale e sostanziale del verbale.

Il Giudice di Pace di Lercara Friddi, Con sentenza n. 286/05, dichiarava l’ammissibilità del ricorso in quanto prodotto nei termini e nel rispetto delle prescrizioni di legge in materia, dichiarava la contumacia del Prefetto di Palermo, pur dando atto che la Sezione della Polizia stradale di Palermo aveva inviato la documentazione relativa alla contestazione della violazione delle norme del C.d.S. e rigettava il ricorso perchè infondato. A sostegno di questa decisione il giudice di Pace osservava: a) l’assenza di indicazione delle ragioni della mancata contestazione immediata della violazione del codice della strada, lamentata dal ricorrente, non ha ragion d’essere perchè, nell’ipotesi, la contestazione immediata non era possibile, considerata la stessa elevata velocità contestata al conducente. Riteneva il giudice di Pace che intanto l’art. 384 reg. esec. C.d.S., prevede tra le impossibilità di immediata contestazione della violazione del Codice della Strada, proprio l’ipotesi di accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o, comunque, nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari. Di più, nel tratto di strada dove è stata accertata l’infrazione vige il Decreto del Prefetto emesso in ottemperanza della L. n. 168 del 2002, art. 4 e dell’art. 2 C.d.S., comma 2, lett. C e D, su cui possono essere installati e utilizzati dispositivi e mezzi meccanici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazione delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del C.d.S.; b) In ordine alla questione di nullità dell’atto di notificazione il Giudice di Pace osservava che la notificazione alle società non aventi personalità giuridica viene eseguita nella sede ove viene svolta attività in modo continuativo o, in assenza nel domicilio della persona fisica o socio che ha l’amministrazione e la rappresentanza della società. Nel caso in esame la notificazione veniva eseguita presso il domicilio dei sigg. G. – C. s.n.c., così come risultava dal certificato di proprietà del PRA/PA e, così, come rilevato dalla Polizia Stradale di Palermo.

La cassazione della sentenza n. 286/05 del Giudice di Pace di Lercara Friddi è stata chiesta da G.G. e C.L. con ricorso affidato a tre motivi. La Prefettura di Palermo correttamente intimata, non ha svolto alcuna attività difensiva in questa sede.
Motivi della decisione

1.= Questa Corte, in via preliminare osserva che pregiudiziale ed assorbente rispetto ad ogni altro aspetto sottoposto all’esame di questa Corte si pone il problema del difetto di legittimazione passiva del Prefetto di Palermo a contraddire nella procedura L. n. 689 del 1981, ex art. 23, svoltasi innanzi al Giudice di pace di Lercara Friddi; profilo rilevabile di ufficio da parte di questa Corte, la quale ritiene di dover dare continuità a quell’indirizzo già più volte da essa enunciato (Cass. n. 9527 del 2006; cass. 2819 del 2006; Cass. n. 10216 del 2005; Cass. n. 7992 del 2005) secondo il quale, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, nel caso in cui venga proposta opposizione direttamente nei confronti del verbale di accertamento della violazione, la legittimazione passiva non appartiene al Prefetto, ma volta a volta alla singola Amministrazione centrale dalla quale dipendano gli agenti che hanno proceduto ad accertare la violazione contestata.

Ne consegue che, essendo stata la violazione per cui è causa accertata da una pattuglia della Polizia stradale, la legittimazione passiva, lungi dall’appartenere al prefetto, è del Ministero dell’Interno, dal quale dipendeva il personale operante. Nella specie non si ravvisano poi ragioni di sanatoria quali ravvisate dalle S.U. di questa Corte nella recente sentenza n. 3117 del 2006, atteso che, nel giudizio di merito, l’Amministrazione non si è costituita a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, unica abilitata a difenderla ed a determinare la sanatoria, omettendo di sollevare contestazioni al riguardo; neppure nel presente grado di legittimità l’Avvocatura si è costituita con il medesimo effetto. Stante l’esclusiva riconducibilità dell’erronea instaurazione del contraddittorio, non già a una specifica scelta operata dall’opponente (il quale, in sede di formulazione del ricorso originario, risulta essersi limitato alla mera formulazione dell’opposizione ed alla indicazione dell’autorità che aveva elevato il verbale), ma ad un errore compiuto dallo stesso ufficio del giudice dell’opposizione (così Cass. S.U. n. 21624 del 2006) allorchè, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 2, ha individuato l’autorità alla quale andavano comunicati – sempre a cura della Cancelleria – l’opposizione e l’ordine di depositare in cancelleria il rapporto con gli atti relativi all’accertamento, la sentenza va cassata, risultando assorbito ogni altro profilo sottoposto all’attenzione di questa Corte, e gli atti vanno rinviati al Giudice di Pace di Palermo, il quale provvederà ad una nuova trattazione e valutazione della controversia, previa integrazione del contraddittorio alla stregua del principio sopra enunciato.

Le ragioni della decisione integrano giusti motivi per dichiarare compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.

La Corte pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al giudice di pace di Palermo; compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-05-2011, n. 4708 Esclusioni dal concorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

nessuna delle censure in ricorso risulta fondata, così come di seguito specificato:

– la censura la quale – allegando anche perizia di consulente tecnico di parte – lamenta che ai sensi dell’articolo 19 della direttiva tecnica del 5 dicembre 2005, applicato dall’Amministrazione, non è la mera presenza di un qualsiasi tatuaggio a determinare l’alterazione "negativa" della cute richiesta per l’esclusione, ma la ulteriore valutazione dello specifico tatuaggio, in termini di precisa e motivata sua collocazione, grandezza e significato; e che il tatuaggio non intacca l’integrità e la funzione della cute, va respinta perché – tenuto conto delle specifiche esigenze, aventi caratteristiche di fatto notorio, dell’Arma dei carabinieri – l’avere l’Arma considerato il tatuaggio dell’attuale ricorrente (quale esso risulta dalle fotografie in atti) "rilevante alterazione dell’apparato cutaneo e della funzione fisiognomica" risulta apprezzamento privo di gravi vizi logici o palesi carenze valutative;

– la censura la quale invoca il giudizio di idoneità incondizionata al servizio militare ottenuto dal ricorrente alle visite di controllo medico effettuate presso il Servizio sanitario militare dell’Esercito, durante le quali il tatuaggio era già presente, va respinta perché quel giudizio del Servizio sanitario militare dell’Esercito e il giudizio qui contestato non sono comparabili, non essendo tra loro omogenei quanto a natura, contesto, cronologia, finalità;

– la censura la quale richiama precedenti giurisprudenziali, e in particolare la sentenza di questa Sezione n. 12178/2009, la quale a sua volta richiamava la decisione del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5746/2005, va respinta perché sia la citata sentenza n. 12178/2009 sia la citata decisione del Consiglio di Stato non risultano adeguate a supportare la tesi del presente ricorso; giacché: la citata sentenza n. 12178/2009 non si pronunciava sulla compatibilità del tatuaggio con l’arruolamento ma era formulata facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione; e le prospettazioni della decisione n. 5746/2005 (la quale affermava "che la previsione di siffatta causa di non idoneità è giustificata dalla rilevanza della presenza fisica nell’ambito degli ordinamenti militari e/o assimilati, sicché anche un tatuaggio può assumere rilievo ai fini dell’adozione di un giudizio di non idoneità al servizio, seppure nei limiti in cui possa ridondare a disonore dell’istituzione e della sua immagine, con la conseguenza che, in questa limitata prospettiva, è logico che la verifica dei requisiti fisici si spinga a valutare l’interezza del soggetto, comprensiva anche del suo aspetto esteriore, destinato a rappresentare l’istituzione nel suo complesso proprio perché ne indosserà l’uniforme") appaiono conformi all’orientamento espresso con il qui impugnato giudizio di inidoneità, ove si tenga conto delle già richiamate specifiche esigenze, aventi caratteristiche di fatto notorio, dell’Arma dei carabinieri, in considerazione delle quali – come già rilevato – l’avere l’Arma considerato il tatuaggio del ricorrente (quale esso risulta dalle fotografie in atti) "rilevante alterazione dell’apparato cutaneo e della funzione fisiognomica" risulta apprezzamento privo di gravi vizi logici o palesi carenze valutative;

– la censura la quale rileva che il tatuaggio del ricorrente non risulta visibile con indosso l’uniforme, sia invernale che estiva, va respinta perché le citate esigenze istituzionali dell’Arma non sono circoscritte alle circostanze, operative e non, che richiedono l’uniforme;

– la censura la quale lamenta che la Commissione non poteva fondare il proprio giudizio sulla semplice presenza del tatuaggio ma doveva darsi carico di accertare se a causa di tale tatuaggio la figura del candidato risultasse deturpata, ovvero se dalla forma o dalle dimensioni della figura incisa sulla pelle potesse attribuirsi allo stesso un’abnorme personalità, va respinta perché la norma di riferimento (contenuta nel citato articolo 19 della direttiva tecnica del 5 dicembre 2005) non richiedeva questa indagine ma, come già rilevato, richiedeva che il tatuaggio non concretasse "rilevante alterazione dell’apparato cutaneo e della funzione fisiognomica";

Considerato pertanto che il ricorso risulta da respingere;

Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 1500,00, seguono la soccombenza ai sensi dell’articolo 91 del codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’Amministrazione intimata, e le liquida in Euro 1500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 07-06-2011) 09-06-2011, n. 23113

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 13.12.2005 il Tribunale di Catania assolveva V. R. perchè il fatto non costituisce reato dall’imputazione di calunnia in danno di F.G., legale rapp.te della Banca Popolare di (OMISSIS), per averlo, con denuncia presentata il 25.01.1997 al Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Catania, incolpato, sapendolo innocente, di aver ricevuto, con consapevolezza della illecita provenienza dell’atto e a scopo di profitto, una dichiarazione fidejussoria a firma di V. R. asseritamente apocrifa e in realtà autentica.

Rilevava in particolare il Tribunale che l’imputata, nel momento in cui aveva presentato la denuncia, non era consapevole dell’autenticità della firma da lei apposta alla garanzia fidejussoria, essendosi convinta, da una copia della stessa, che la firma stessa era apocrifa.

Su appello del P.G. di Catania, con sentenza del 03.12.2009 la Corte d’appello di Catania, rilevando che la V. non poteva non essere certa della firma da lei stessa apposta, la dichiarava colpevole del reato ascrittole, condannandola alla pena (sospesa) di anni due di reclusione.

Propone ricorso a mezzo del difensore la prevenuta, deducendo:

– l’irritualità della notifica della citazione per il giudizio di appello;

– la mancanza di valida prova in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato;

– l’intervenuta prescrizione del reato.
Motivi della decisione

Premessa l’insussistenza dei presupposti per un proscioglimento più favorevole, deve rilevarsi che il reato ascritto alla V. si è estinto per il decorso del termine massimo di prescrizione, da individuarsi in anni sette e mezzo, alla stregua del regime come novellato dalla L. n. 251 del 2005, applicabile ratione temporis alla fattispecie di causa, in relazione alla data di emissione della sentenza di primo grado. La declaratoria di estinzione prevale su presunte nullità processuali, anche assolute (Cass. SS.UU. n. 17179 del 2002, Conti).
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

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