T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 14-01-2011, n. 274

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente ha impugnato gli atti indicati, deducendo censure attinenti violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, proponendo le domande indicate in epigrafe ed evidenziando quanto segue.

L’odierno ricorrente – già Ufficiale di complemento, arruolato quale AUC dell’Arma Aeronautica ruolo servizi, immesso nel Ruolo ad Esaurimento, in applicazione della legge n. 574/80 e successivamente, ai sensi della legge n. 404/90, immesso nel Ruolo ad Esaurimento in servizio permanente – è stato promosso al grado di Capitano con decorrenza 6.3.1990 e al grado di Maggiore con decorrenza 6.1.2001. Successivamente, la promozione a Maggiore è stata riformata con decorrenza al 1°.1.1998, ai sensi della normativa sopravvenuta di cui al D.Lgs. n. 490/97. L’Ufficiale ha, però, impugnato tale promozione con ricorso al TAR del Lazio (RG. n. 4546/2003) ritenendo di avere diritto all’applicazione del sistema di promozione a lui più favorevole, di cui all’art. 32, comma 3 bis, delle legge n. 224 del 1986, così come inserito dall’art. 13 l.n. 404/90, per il grado di Maggiore e per il grado di Tenente Colonnello.

In data 9.2.2004 all’Ufficiale è stato comunicato che con decreto dirigenziale del 24.10.2003 era stato modificato il decreto datato 12.11.2002 con cui la decorrenza del trattamento economico della promozione al grado di Maggiore era stata fissata al 1°.1.1998, in modo tale che gli effetti giuridici della promozione a Maggiore coincidessero con quelli economici (atto mai comunicato all’interessato). E’ stato, altresì, comunicato all’interessato che con il citato decreto dirigenziale del 24.10.2003 la decorrenza economica della promozione a Maggiore era stata rettificata alla data del 6.2.2001, data di maturazione dei requisiti di avanzamento, ai sensi del combinato disposto dell’art. 39 co. 4 e 5, del D.Lgs. n. 490/97 e dell’art. 19, del D.Lgs. n. 216/2000. Nel citato decreto dirigenziale è stato precisato che tale decorrenza è stata fissata in tal modo in linea con il parere n. 23638 del 24.2.2003 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l’Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico – Ufficio X°, che ha ritenuto che il trattamento economico relativo a detta promozione vada attribuito alla maturazione dei requisiti di avanzamento, a nulla rilevando la esplicita disposizione dell’art. 19 del D.Lgs. n. 216/2000, che stabiliva che gli effetti economici della promozione de qua dovessero coincidere con quelli giuridici.

In data 1.3.2004 è stata comunicata al ricorrente la promozione al grado di Tenente Colonnello con decorrenza 1.1.2003, ai sensi del secondo comma dell’articolo 39 del D.Lgs. n. 490/97, anziché, come dovuto, alla data 1.1.1999 ai sensi del più favorevole sistema di avanzamento di cui all’art. 13, della legge n. 404/90.

Ritenendo illegittimi tali provvedimenti, il ricorrente li ha impugnati dinanzi al TAR del Lazio, avanzando le domande indicate in epigrafe.

Le Amministrazioni resistenti, costituitesi in giudizio, hanno sostenuto l’infondatezza del ricorso e ne hanno chiesto il rigetto.

Con successive memorie le parti hanno argomentato ulteriormente le rispettive difese.

All’udienza del 17 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
Motivi della decisione

1. Avverso i provvedimenti impugnati il ricorrente ha proposto i seguenti motivi di ricorso: 1) erronea mancata applicazione dell’art. 32, co. 3 bis, l.n. 224/1986, così come integrato dall’art. 13, l.n. 404/90; erronea applicazione della normativa sopravvenuta di cui all’art. 39, d.lgs. n. 490/97 e all’art. 19. d.lgs. n. 216/00; erronea interpretazione e mancata corretta applicazione dell’art. 19. d.lgs. n. 216/00; 2) eccesso di potere per illogicità, incoerenza, incongruenza, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, vizio della funzione e sviamento di potere; 3) violazione dei canoni di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione.

In particolare, il ricorrente ha evidenziato che: – l’art. 35 della legge n. 574/80 ha creato nelle FF.AA. il "Ruolo ad Esaurimento", in cui sono stati inseriti tutti gli Ufficiali di complemento all’epoca raffermati e trattenuti in servizio; con più interventi in materia (cfr. leggi nn. 574/80, 224/86 e 404/90), è stata, altresì, dettata una particolare normativa di avanzamento per tali Ufficiali, la cui ratio è stata quella di equiparare progressivamente e sostanzialmente gli Ufficiali del Ruolo ad Esaurimento a quelli del Ruolo Speciale e Normale, immettendoli anche nel servizio permanente (art. 12 l.n. 404/90); – sulla base di tale normativa, per effetto delle leggi

nn. 574/80, 224/86 e 404/90, si è determinato un sistema binario alternativo di promozione per gli Ufficiali R.E. fondato o su un meccanismo collegato al possesso di determinate anzianità, o, se più favorevole, riferito esclusivamente alla data di promozione degli Ufficiali in spe del ruolo speciale o normale; – tale sistema alternativo di progressione di carriera, inizialmente previsto in via transitoria (l.n. 574/80 art. 45), è divenuto, poi, un sistema stabile, essendo stato conservato anche nelle leggi successive; in particolare per la promozione dei Capitani e Maggiori RE al grado superiore è stato previsto, in via definitiva, all’art. 32 l.n. 224/86 un sistema binario alternativo di promozione dei quali uno specificamente previsto nei commi 1 e 2 dell’art. 32 della l.n. 224/1986 ancorato al possesso di determinate anzianità di grado e di servizio, e l’altro previsto al comma 3 bis ancorato esclusivamente alla data di promozione dell’ufficiale pari grado con maggiore o pari anzianità appartenente al corrispondente ruolo speciale e normale spe; tale secondo sistema alternativo va applicato se più favorevole e a condizione che l’Ufficiale sia idoneo alla promozione; – successivamente, il D.Lgs. n. 490/97, pur mantenendo un sistema binario alternativo per la promozione al grado di Maggiore e Tenente Colonnello per gli Ufficiali RE (art. 39), ha modificato parzialmente il precedente sistema di cui all’art. 13 della legge n. 404/90, ed il D.Lgs. n. 216/2000 ha apportato ulteriori correttivi (art. 19), ma tali novità non attengono alla posizione e alle pretese del ricorrente.

Nel caso di specie l’Amministrazione avrebbe dovuto applicare al ricorrente la disciplina inerente al descritto sistema di promozione più favorevole (art. 32, co. 3 bis, l.n. 224/1986) non appena il collega di pari o maggiore anzianità del ruolo normale in spe (A.L.) era stato promosso ai gradi di Maggiore (31.12.1994) e Tenente Colonnello (31.12.1998), promuovendo il F. ai medesimi gradi con decorrenza dal giorno successivo a quelli relativi alle promozioni del citato collega.

Né può affermarsi che la normativa sopravvenuta (DD.LLggss. nn. 490/1997 e 216/2000) abbia potuto influire sulle decisioni da assumere nel caso di specie, posto che il diritto del ricorrente è maturato nella vigenza delle normativa anteriore richiamata.

A ciò si aggiunga che è, in ogni caso, erronea la determinazione dell’Amministrazione di far decorrere gli effetti economici della promozione a Maggiore da una data diversa (6.3.2001: data in cui, secondo l’Amministrazione, l’interessato avrebbe maturato i requisiti di anzianità utili per la promozione) rispetto a quella concernente gli effetti giuridici (1.1.1995, secondo il ricorrente, 1.1.1998, secondo quanto stabilito con i provvedimenti impugnati), a prescindere dal sistema di promozione seguito ed in contrasto, peraltro, anche con quanto stabilito dall’art. 19 del d.lgs. n. 216/2000 con il quale, quindi, risulta contrastare l’impugnata notaparere n. 23638 del 24.2.2003 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l’Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico – Ufficio X°.

2. Le Amministrazioni resistenti si sono limitate a costituirsi in giudizio formalmente, chiedendo il rigetto del ricorso.

3. Il Collegio, preliminarmente, osserva che con ricorso RG n. 4546/2003 lo stesso ricorrente aveva impugnato la determinazione della decorrenza della propria promozione a Maggiore dal 1°.1.1998, anziché dalla data di promozione del collega Ludovici (1°.1.1995) in applicazione del sistema più favorevole di cui all’ art. 32, co. 3bis, l.n. 224/1986. In particolare, in quel giudizio il F. e altri Ufficiali avevano chiesto l’annullamento dei decreti dirigenziali di rideterminazione dell’anzianità di grado e dei relativi effetti amministrativi della promozione al grado di Maggiore alla data dell’1.01.1998, tutti emessi in data 12.11.2002, con rispettivi numero di protocollo; dei provvedimenti con cui, nel mentre si comunica agli interessati la rideterminazione dell’anzianità di grado e dei relativi effetti amministrativi, della promozione al grado di Maggiore alla data dell’1.01.1998, si partecipa altresì che era temporaneamente sospesa l’esecuzione dei decreti stessi per quanto riguarda gli effetti economici a decorrere dall’1.01.1998, atti tutti congiuntamente notificati agli interessati in diverse date; e, conseguentemente, avevano chiesto la declaratoria del diritto alla promozione al grado di Maggiore e Ten. Colonnello con effetto dal giorno successivo alla data di promozione al medesimo grado dell’ufficiale pari grado avente pari o maggiore anzianità appartenente al rispettivo ruolo normale o speciale, individuato dalla stessa P.A. nel collega A.L.; con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla decorrenza degli assegni ed alla corresponsione del relativo trattamento economico maturato e non percepito, con interessi e rivalutazione monetaria, ivi compresa la condanna dell’Amministrazione a corrispondere ai ricorrenti quanto dovuto per il titolo predetto.

Con sentenza n. 12402/2008, la causa RG n. 4546/2003 è stata definita con una sentenza di improcedibilità in quanto "medio tempore" – le pretese dei ricorrenti Pasquarelli, Crocchiante, Piccinini, Meuti, Sanalitro e Marinò (limitatamente ai quali la materia del contendere può, quindi, ritenersi cessata) sono state (in ossequio ad una precisa statuizione giurisdizionale) integralmente soddisfatte; mentre quelle avanzate dai (restanti) ricorrenti F. e Calabrò hanno comunque avuto, da parte dei competenti organi ministeriali, un esplicito riscontro: essendosi, anche in favore di costoro, rettificata – ancorché ai soli fini del trattamento economico (con provvedimenti, integralmente sostituitivi di quelli impugnati, del 24.10.2003) – la decorrenza "de qua’. Nel prendere atto che l’intervenuto mutamento della situazione di fatto e di diritto priva pure tali soggetti di ogni interesse ad ottenere una pronuncia sul merito della controversia da essi instaurata (ormai definitivamente priva del suo oggetto originario), il Collegio (che ravvisa, complessivamente, giustificati motivi per far luogo all’integrale compensazione delle spese di lite) non può – pertanto – che concludere (sia pure, relativamente ai cennati F. e Calabrò, in questi diversi termini) per una declaratoria di improcedibilità della proposta impugnativa.

Dal sito informatico istituzionale la sentenza n. 12402/2008 non risulta essere stata appellata, ma trattandosi di una pronuncia in rito con la quale, peraltro, l’improcedibiltà del ricorso è stata pronunciata sulla base del decreto 24.10.2003 che era oggetto di contestazione in quanto impugnato con il ricorso RG n. 3681/2004, e considerato che con tale decisione non è stato affrontato, neppure indirettamente, il merito della questione controversa attinente alla decorrenza degli effetti giuridici delle promozioni (come emerge dal tenore della motivazione sopra riportata), il Collegio ritiene che la citata sentenza sia inidonea ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere dall’interessato e, quindi, non precluda di esaminare le censure e le domande avanzate dal ricorrente con il ricorso RG n. 3181/2004.

4. Ciò posto, al fine di assumere una decisione sulle questioni controverse, va premessa una ricognizione del quadro normativo di riferimento, segnatamente con riferimento alla posizione vantata, ai fini dell’avanzamento, dagli ufficiali compresi nei c.d. "ruoli ad esaurimento" (R.E.) ed alle previsioni legislative finalizzate ad ottenere una tendenziale assimilazione rispetto agli ufficiali in servizio permanente effettivo (s.p.e.).

Nell’istituire i ruoli ad esaurimento ex artt. 35 e 42 della l. 20 settembre 1980 n. 574 – nei quali immettere gli ufficiali di complemento con il grado e l’anzianità posseduti alla data della sua entrata in vigore – il legislatore ha (I comma dell’art. 43) espressamente escluso che ai fini del loro avanzamento trovassero applicazione le disposizioni di cui agli artt. 103 e segg. e 113 e segg. della l. 12 novembre 1955 n. 1137.

Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 43 della citata l. 574/80, costoro dovevano trovarsi compresi in apposite aliquote di ruolo determinate dal Ministro della Difesa il 31 ottobre di ogni anno ai fini dell’avanzamento per gli ufficiali che, entro il dicembre dell’anno successivo, avessero maturato la permanenza nel grado o l’anzianità di servizio di cinque anni, se maggiori, e di venti anni, se capitani. Ove idonei, i primi conseguivano il grado superiore con anzianità decorrente dal giorno successivo al compimento delle previste permanenze nel grado precedente; mentre, i secondi, con l’ordine di anzianità e con la decorrenza dal giorno successivo al compimento delle predette permanenze, giusta l’art. 43, ultimo comma, della legge n. 574/80. Nel sistema introdotto dalla legge 20 settembre 1980 n. 574, l’applicazione al ruolo ad esaurimento delle regole sull’avanzamento contenute nella legge n. 1137/55, veniva, dunque, in linea di massima esclusa. Transitoriamente, in conformità dell’art. 45 della legge n. 574/80, la disciplina generale dell’avanzamento era applicabile solo ove più favorevole all’ufficiale nel triennio dal 1981 al 1983, decorso il quale la promozione al grado superiore veniva regolata dal particolare regime previsto per i ruoli ad esaurimento (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16 settembre 1986 n. 606).

La questione relativa ai limiti in cui fosse consentita l’applicazione degli artt. 113 e 114 della legge n. 1137/55 agli ufficiali del ruolo ad esaurimento, è stata deferita all’Adunanza Plenaria con decisione 20 aprile 1988, n. 347 della IV Sezione del Consiglio di Stato. In tale circostanza, pur escludendosi l’applicabilità nel nuovo sistema della determinazione discrezionale delle aliquote, cui la legge n. 1137 del 1955 rinviava per l’avanzamento degli ufficiali di complemento, perché sostituita dall’anzianità nel grado o nella carriera dell’ufficiale, la Sezione remittente aveva ritenuto di individuare gli artt. 113 e 114 della l. 1137/55, fra le "condizioni più favorevoli" previste nelle leggi precedenti, limitatamente agli anni 1981, 1982 e 1983; fermo restando, sempre, il riferimento al periodo transitorio di cui all’art. 45, I comma, l. n. 574/1980.

Precisato che la ristrutturazione dei ruoli ad esaurimento doveva avvenire ridefinendo i casi passati senza dare luogo a trattamenti diversificati in presenza di presupposti eguali, l’Adunanza Plenaria (sent. 24 gennaio 1989 n. 2) ha quindi escluso dalle condizioni introdotte dalla legge 20 settembre 1980 n. 574, quanto all’avanzamento degli ufficiali ad esaurimento, la necessità di formare le aliquote di ufficiali da promuovere in rapporto alle prevedibili esigenze della mobilitazione ex art. 104 della legge n. 1137/55, perché più sfavorevole rispetto al criterio della permanenza nel grado. Ha, poi, confermato l’applicazione, in via transitoria, degli artt. 113 e 114 di cui al capo III del titolo IV della legge n. 1137/55, che subordinano la promozione degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento (già di complemento), solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado di maggiore o di eguale anzianità appartenenti ai corrispondenti ruoli normali e speciali del servizio permanente effettivo.

Con riferimento all’applicazione dell’art. 45 l. 20 settembre 1980, n. 574, è stato, inoltre, affermato che il criterio, vincolato, applicabile a regime all’avanzamento degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento è quello dell’anzianità nel grado; ovvero, in via transitoria e limitatamente agli anni 1981, 1982 e 1983, quello individuato agli artt. 113 e 114 legge n. 1137 del 1955, se in concreto più favorevole agli interessati.

Dei due suesposti criteri, la legge 19 maggio 1986 n. 224 ha confermato solo quello dell’anzianità nel grado. La legge, pur assimilando, per taluni aspetti, gli ufficiali dei ruoli ad esaurimento ai parigrado in servizio permanente del ruolo speciale e normale, ha mantenuto fermi per costoro, nel I comma dell’art. 31, "i limiti di età e di grado e le condizioni di avanzamento di cui alle leggi 20 settembre 1980, n. 574, e 12 novembre 1955, n. 1137…". Ha, poi, nell’art. 32 (I e II comma), subordinato, a partire dal 1° gennaio 1984, la valutazione per l’avanzamento dei capitani e la promozione dei maggiori ai gradi superiori della carriera ad esaurimento, alla permanenza di undici anni nel grado di capitano e quattro anni nel grado di maggiore e al decorso rispettivamente di diciotto e ventidue anni di servizio, indipendentemente dalla formazione di aliquote.

Al fine di ancorare l’avanzamento all’anzianità di grado e di carriera, la legge 27 dicembre 1990 n. 404 – istitutiva dei ruoli ad esaurimento del servizio permanente in cui sono transitati dalla data di costituzione gli ufficiali dei ruoli ad esaurimento – ha quindi convalidato… "tutte le norme previste dalle leggi 12 novembre 1955, n. 1137; 20 settembre 1980, n. 574; 19 maggio 1986, n. 224, e successive modifiche ed integrazioni". Con particolare riferimento alle modalità di avanzamento disciplinate dalla legge 19 maggio 1986 n. 224, l’art. 13 della l. 404/90, ne ha modificato la decorrenza con l’aggiunta del comma IIIbis all’art. 32, l. 224/86, nel senso che la promozione al grado superiore decorre… "a partire dal 1° gennaio 1981 con effetto dal giorno successivo a quella dei parigrado con uguale o maggiore anzianità di grado appartenenti ai rispettivi ruoli speciali… o normali".

A fronte di tale indicazione normativa, il Collegio – in linea con l’orientamento giurisprudenziale già precedentemente espresso dalla Sezione (cfr. sentenze nn. 2526/2008 e 839/2003), in ordine all’art. 32 della legge 19 marzo 1986, n. 224, per come novellato dall’art. 13 della legge 27 dicembre 1990 n. 404, ritiene che il comma IIIbis del citato articolo 32 sia una norma vigente a tempo indeterminato, che prevede un sistema di promozione alternativo a quello di cui al primo ed al secondo comma" (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 17 luglio 1996 n. 870, 12 novembre 1996 n. 1209; 24 marzo 1997 n. 283; 5 novembre 1997 n. 1259; 12 dicembre 1997 n. 1424; 2 giugno 1999 n. 941; 23 gennaio 2002 n. 119). In particolare, "la decorrenza della promozione dal giorno successivo a quella dei parigrado in servizio permanente effettivo si pone come sistema alternativo, e più favorevole, alla promozione ad anzianità… che avviene in base al primo e secondo comma dell’art. 32 della legge n. 224 del 1986" (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 870/96 cit.).

All’applicazione in tal senso della citata normativa non può ritenersi ostativa la sopravvenienza del D.Lgs. 30 dicembre 1997 n. 490 il quale, se sub artt. 39 e 70, ha modificato il regime delle promozioni ai gradi in questione, altresì escludendo l’applicazione del comma IIIbis dell’art. 32 (atteso che l’art. 71 dello stesso D.Lgs. 490/97 dispone, in via transitoria, che "le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1998"), ha tuttavia "fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme sull’avanzamento in vigore fino al 31 dicembre 1997" (II comma). Sono perciò queste ultime le norme che l’Amministrazione è tenuta ad applicare, ora per allora, con riferimento alla posizione vantata dalla parte ricorrente.

Ne segue che la promozione del ricorrente al grado di Maggiore e Tenente Colonnello è condizionata soltanto alla sussistenza dell’idoneità all’avanzamento al grado successivo, "con effetto dal giorno successivo a quella dei pari grado con uguale o maggiore anzianità di grado appartenenti ai rispettivi ruoli speciali. In assenza di ruoli speciali vengono presi in considerazione i rispettivi ruoli normali" (art. 32, comma IIIbis, cit.).

Nel caso di specie, quindi, l’Amministrazione avrebbe dovuto applicare al ricorrente la disciplina inerente al descritto sistema di promozione più favorevole (art. 32, co. 3 bis, l.n. 224/1986) non appena il collega di pari o maggiore anzianità del ruolo normale in spe (A.L.) era stato promosso ai gradi di Maggiore (31.12.1994) e Tenente Colonnello (31.12.1998), promuovendo il F. ai medesimi gradi con decorrenza dal giorno successivo a quelli relativi alle promozioni del citato collega.

La decorrenza indicata dalla disposizione anzidetta è riferita, evidentemente, tanto agli effetti giuridici che a quelli economici; conseguentemente dovendosi dare atto del diritto del ricorrente a conseguire la corresponsione delle differenze retributive maturate con riferimento alla data di promovibilità al grado di maggiore e di tenente colonnello (giorno successivo a quello della promozione del pari grado, avente eguale o maggiore anzianità, appartenente al corrispondente ruolo normale in s.p.e., ai sensi dell’art. 114 della l. 1137/55).

Su tali differenze retributive, inoltre, sono dovuti, sino al soddisfo, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria (fermo naturalmente restando il divieto di cumulo dal 1° gennaio 1995, ex artt. 16, VI comma, l. 30 dicembre 1991 n. 412, e 22, XXXVI comma, l. 23 dicembre 1994 n. 724).

5. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto con conseguenti: – annullamento dei provvedimenti impugnati; – declaratoria del diritto del ricorrente ad ottenere la promozione ai gradi di Maggiore e Tenente Colonnello (ai sensi dell’art. 32, co. 3 bis, l.n. 224/1986) il giorno successivo a quelli in cui il collega di pari o maggiore anzianità del ruolo normale in spe (A.L.) è stato promosso ai medesimi gradi di Maggiore (31.12.1994) e Tenente Colonnello (31.12.1998); – condanna le Amministrazioni intimate alla corresponsione del differenziale retributivo indicato.

6. Sussistono validi motivi – legati alla particolarità della vicenda e alle difficoltà interpretative della disciplina applicabile alla fattispecie – per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– lo accoglie nei termini indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati;

– dichiara il diritto del ricorrente alla promozione ai gradi di Maggiore e Tenente Colonnello dal giorno successivo alla data di promozione dell’Ufficiale pari grado avente pari o maggiore anzianità, appartenente al rispettivo ruolo normale;

– condanna le Amministrazioni intimate alla corresponsione del differenziale retributivo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come in motivazione;

– dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Roberto Proietti, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 29-01-2013) 14-02-2013, n. 7395

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Svolgimento del processo

1. B.S., per il tramite del difensore fiduciario, propone ricorso avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Catania, in sede di riesame ex art. 309 c.p.p. ha confermato la ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale di Catania ai danni del ricorrente perchè gravemente indiziato, in concorso con la sorella B.D., del reato di detenzione e coltivazione di sostanza stupefacente (del tipo Marijuana) nonchè di furto aggravato di energia elettrica aggravato ex art. 625 c.p., n. 2.

2. Il provvedimento applicativo della misura, e in conformità, quella oggetto dell’odierno ricorso hanno riscontrato la gravità indiziaria dei reati contestati alla luce della risultanze emerse in esito alla perquisizione operata dai Carabinieri presso le abitazioni dei fratelli B. (situate all’interno di un unico edificio esclusivamente occupato dagli stessi e costituito da tre levazioni fuori terra di cui quella al piano terrano di pertinenza della D. e quella al primo piano adibita ad abitazione del ricorrente); perquisizione in esito alla quale veniva rinvenuta, presso l’abitazione della D., sostanza stupefacente del tipo sopra indicato, suddivisa in dosi in uno ad un bilancino di precisione; ed ancora, nel cortile esterno, sempre del piano terrano adibito ad abitazione della D., si rinvenivano alcune piantine di marijuana. Esteso il controllo al piano superiore, cui si accedeva da una scala esterna e il cui ingresso era perimetrato da una ringhiera chiusa da un cancello, nulla veniva rinvenuto presso detta abitazione mentre, nella mansarda, segnalata in seno al verbale siccome collegata a tale ultimo appartamento da una scala interna, i carabinieri riscontravano la presenza di numerose piantine di marijuana la cui coltivazione era favorita dalla presenza di un impianto di areazione e luce artificiale. Infine, pressochè contestualmente, si constatava che l’impianto elettrico installato nell’immobile era allacciato abusivamente alla rete elettrica in modo da permettere l’alimentazione ed al contempo da impedire la misurazione dell’energia prelevata. Mentre il ricorrente negava ogni addebito, la sorella ammetteva i fatti innanzi al GIP affermando al contempo l’estraneità del fratello.

3. Con un unico motivo di ricorso la difesa dei B. denunzia erronea applicazione della legge avuto riguardo al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 agli artt 624 e 626 c.p., art. 272 e ss c.p.p. nonchè carenza assoluta di motivazione. Sottolinea in particolare che la sostanza rinvenuta e le piantine sarebbero esclusivamente riferibili alla D., in linea con le dichiarazioni di quest’ultima e con il mancato riscontro di qualsivoglia traccia di segno contrario emersa in esito alla perquisizione della abitazione del S.;

e contrasta apertamente, con deduzione destinata a minare sul piano logico l’intera argomentazione seguita dal Tribunale, l’affermazione in forza alla quale l’accesso al – e dunque sul piano logico, la disponibilità comune del – piano mansardato fosse esclusivamente garantito dall’appartamento sito al piano secondo pacificamente abitato dal ricorrente, trattandosi di dato, emergente erroneamente dal verbale relativo alla perquisizione, contraddetto dalla consulenza di parte allegata che, nel descrivere l’edificio, nega l’esistenza di una scala interna di collegamento tra piano primo e mansarda. Il Tribunale solo apparentemente tiene conto, senza superane l’evidenza, di tale dato e senza alcun supporto motivazionale, a fronte della riscontrata autonomia dei diversi locali costitinti le tre elevazioni dell’edificio, conclude per riportare anche al ricorrente la disponibilità di un locale esclusivamente, quello mansardato, riferibile alla sorella.

Tralasciando peraltro, quanto all’ulteriore contestazione mossa, di essere titolare di un a regolare contratto di energia elettrica, puntualmente adempiuto quanto ai rispettivi oneri, ad f ulteriore comprova della totale estraneità rispetto agli addebiti.

Motivi della decisione

5. Le doglianze articolate con l’unico motivo di ricorso sono manifestamente infondate e portano alla declaratoria di inammissibilità per le ragioni precisate di seguito.

6. Giova ricordare che alla Corte di tassazione non compete scegliere la ricostruzione probatoria ritenuta più adeguata al contenuto degli elementi di prova acquisiti, tra le diverse prospettate, ma solo verificare che quella adottata dal Giudice del merito sia sorretta da motivazione nè inesistente nè apparente, caratterizzata da un percorso argomentativo che non sia manifestamente illogico o contraddittorio, intrinsecamente – nell’ambito della stessa motivazione – ovvero con un elemento di prova ignorato o, pur inesistente, dato per presente, quando tale elemento sia, per sè, idoneo a destrutturare l’intera ricostruzione sottesa alla decisione impugnata.

Nella specie, il provvedimento in contestazione rimane palesemente insensibile alle sollevate censure in punto alla dedotta carenza ed illogicità della motivazione.

L’intero ricorso che occupa ruota intorno ad un unico elemento di fatto che, nel ritenere della difesa, il Tribunale del riesame avrebbe pretermesso nella valutazione, limitandosi ad un argomentare meramente apparente così pervenendo a conclusioni del tutto illogiche rispetto agli elementi indiziari a sua disposizione. Ci si riferisce in particolare al dato emerso dalla consulenza di parte prodotta in sede di riesame, attestante che tra il primo piano dell’edificio "di abitazione dei fratelli B., adibito a residenza del ricorrente, e quello mansardato, dove è stata riscontrata, nella gran parte, la droga sequestrata con la strumentazione atta alla coltivazione, non sussisteva alcun collegamento interno; e ciò a differenza di quanto segnalato dalla PG in esito alla perquisizione prodromica all’arresto. Circostanza, questa, di assoluta valenza decisiva perchè destinata a scardinare il ragionamento logico in forza al quale la disponibilità della marijuana sequestrata era stata ascritta anche al S. e non solo alla sorella, rea confessa, in considerazione della immediata pertinenzialità del piano mansardato all’appartamento riscontrato nella esclusiva disponibilità del ricorrente. A differenza di quanto evidenziato dalla difesa, il dato in questione viene preso in considerazione nel motivare del Tribunale del riesame, certamente non meritevole di censura alcuna sul piano della completezza della disamina dei motivi di contestazione sollevati con il riesame. Ed in esito a tale valutazione, il Tribunale è pervenuto comunque alla conferma del provvedimento impugnato secondo un percorso logico, coerentemente filtrato dalla sommarietà dell’accertamento cognitivo sotteso al giudizio cautelare, immune da manifeste incongruenze e in quanto tale estraneo all’invocato controllo di legittimità sul versante del difetto di motivazione.

Nel provvedimento impugnato, infatti, si da atto di tale possibile divergenza nella ricostruzione dei luoghi ove è stata riscontrata la detenzione e la coltivazione della sostanza sequestrata. Pur partendo dal dato emergente dalla consulenza di parte, il Giudice del riesame ritiene tuttavia non inficiata l’equazione logica che lega la disponibilità della sostanza sequestrata alla esclusiva pertinenzialità del piano mansardato all’appartamento nella disponibilità del ricorrente; e ciò sul presupposto, confermato dalla citata consulenza, in forza al quale al locale dove era coltivata e detenuta la sostanza è possibile accedere, esclusivamente, passando, pur se dall’esterno, dal piano primo dell’edificio in questione, id est quello adibito ad abitazione del ricorrente, cosi da rimanere ribadito una collegamento essenziale tra i due cespiti tale da giustificare la riferibilità della marjiuana anche al B.S.. Nè immotivato o manifestamente illogico deve infine ritenersi il provvedimento impugnato in punto alla gravità indiziaria valutata con riferimento al furto aggravato di energia elettrica. La relativa motivazione infatti trova adeguato supporto nelle dichiarazioni della coindagata B.D. (in forza alle quali tutti gli appartamenti, compreso quello del ricorrente, erano collegati al contatore abusivo riscontrato) ed ulteriore ed assorbente riscontro, quanto alla fondatezza dell’assunto accusatorio, nel dato inerente il certo asservimento energetico all’allaccio abusivo quanto al piano mansardato per garantire al fine il mantenimento dell’impianto di areazione strumentale alla coltivazione; considerazione quest’ultima, evidenziata nel trattare il tema legato alla contestata aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 2 che, sul presupposto della riscontata ascrivibilità del reato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art 73 anche al ricorrente, sul piano logico assorbe e supera, vanificandole manifestamente, le deduzioni difensive legate alla presenza, per l’immobile immediatamente adibito ad abitazione del ricorrente, di un valido contratto stipulato con l’azienda fornitrice di energia elettrica. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso fa seguito la condanna del ricorrente alle spese del processo ed al pagamento di una somma in favore delle cassa delle ammende, liquidata come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale ordinanza n. 232 ORDINANZA (Atto di promovimento) 04 febbraio 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 36 del 8-9-2010

IL GIUDICE DI PACE

Nel processo penale a carico di Ferati Hider, nato in Albania il
7 luglio 1965, in Italia senza fissa dimora, elettivamente
domiciliato presso il difensore d’ufficio avv. Massimiliano Crespi in
Busto Arsizio via Zappellini n. 7, imputato del reato di cui all’art.
10-bis d.lgs. n. 286/98 poiche’ essendo cittadino straniero di Paese
non appartenente all’U.E., faceva ingresso ovvero si tratteneva sul
territorio dello Stato senza essere munito del prescritto visto di
ingresso e/o permesso di soggiorno in violazione delle disposizioni
del d.lgs. n. 286/1998 e successive modifiche.
Accertato in Somma Lombardo (Malpensa) il 9 ottobre 2009.

Ordinanza

Premesso che:
Ferati Hider – al quale e’ stato notificato il decreto di
espulsione emesso il 9 ottobre 2010 dal Prefetto di Varese – partito
l’8 ottobre 2009 dall’aeroporto di Malpensa, munito di carta di
identita’ intestata a Cerbinio Francesco ritenuta falsa dalle
Autorita’ di Polizia londinesi, respinto dalle autorita’ britanniche,
sprovvisto di qualsiasi documento di identificazione, veniva
sottoposto ai rilievi dattiloscopici che davano esito negativo.
All’udienza del 24 novembre 2009, dichiarata la contumacia
dell’imputato non comparso, sull’eccezione di illegittimita’
costituzionale dell’art.10-bis d.lgs. n. 286/1998 come introdotto
dall’art. 1, comma 16, legge 15 luglio 2009, n. 94 formulata dal suo
difensore che si riservava di produrre memoria, la causa veniva
rinviata all’udienza del 4 febbraio 2010, nella quale il giudice
preso atto delle di detta questione, tenuto conto della varie
ordinanze gia’ emesse da altri giudici sul medesimo tema, aderendo in
particolare alle argomentazioni dedotte dalla Procura della
Repubblica del Tribunale di Torino che fa proprie, osserva e
ribadisce che:
l’art. 10-bis del d.lgs. n. 286/98 introdotto dall’art. 1,
comma 16, della legge 15 luglio 2009 n. 94 prevede la nuova
fattispecie criminosa dell’«ingresso e soggiorno illegale nel
territorio dello Stato» sanzionando con l’ammenda da 5.000 a 10.000
euro «lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio
dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico
nonche’ di quelle dell’art. 1 della legge 28 maggio 2007 n. 68»;
tale norma appare in contrasto con l’art. 3 della Cost.,
sotto il profilo dell’irragionevolezza della scelta legislativa di
criminalizzare l’ingresso e la permanenza dei clandestini nello Stato
italiano;
pur riconoscendo che compete al legislatore un generale
potere «di regolare la materia dell’immigrazione, in correlazione ai
molteplici interessi pubblici da essa coinvolti ed ai gravi problemi
connessi ai flussi migratori incontrollati» (Corte costituzionale
sentenza n. 5/2004) facendo buon uso della sfera di discrezionalita’
sua propria, l’azione di tale organo costituzionale trova limiti
insuperabili nell’osservanza dei principi fondamentali del sistema
penale stabiliti dalla Costituzione e nell’adozione di soluzioni
orientate a canoni di ragionevolezza e di razionalita’ finalistica;
la irragionevolezza della nuova fattispecie criminosa e’
chiaramente evidenziata dalla carenza di un pur minimo fondamento
giustificativo: la penalizzazione di una condotta dovrebbe
intervenire come estrema ratio, in tutti i casi in cui non sia
possibile individuare altri strumenti idonei al raggiungimento dello
scopo. L’obiettivo perseguito dalla nuova fattispecie incriminatrice
e’ costituito dall’allontanamento dello straniero irregolare dal
territorio dello Stato: tale misura e’ prevista come sanzione
sostitutiva irrogabile dal giudice di pace ai sensi dell’art.
16 d.lgs. n. 286/98 appositamente modificato per comprendervi tra i
presupposti la sentenza di condanna per il reato di cui all’art.
10-bis (cosi alterando anche con l’espressa introduzione dell’art.
62-bis il sistema sanzionatorio designato dal d.lgs. n. 274/2000 che
prescriveva all’art. 62 l’espresso divieto di applicazione delle
altre misure sostitutive di pene detentive brevi); inoltre la
effettiva espulsione dello straniero in via amministrativa
costituisce causa di non procedibilita’ dell’azione penale, il che
rende evidente quale sia l’interesse primario perseguito dal
legislatore; infine non e’ richiesto alcun nulla osta dell’Autorita’
Giudiziaria per l’esecuzione dell’espulsione, al chiaro scopo di non
creare intralci alla predetta operazione. L’evidente finalita’ della
nuova fattispecie incriminatrice, strumentale all’allontanamento
dello straniero irregolare dal territorio dello Stato ne sottolinea
la mancanza di una ratio giustificatrice, perche’ lo stesso
obbiettivo era perfettamente raggiungibile prima della introduzione
della nuova figura di reato, mediante l’adozione dell’espulsione
coattiva in via amministrativa ai sensi dell’art. 13, comma 4 d.lgs.
n. 286/98. L’ambito di applicazione della nuova fattispecie coincide
perfettamente con quella della preesistente misura amministrativa
della espulsione, sia sotto il profilo dei soggetti destinatari, sia
sotto quello della ratio giustificativa. Il che significa che c’era
gia’ nell’Ordinamento italiano uno strumento ritenuto idoneo al
raggiungimento dello scopo (che non e’ stato oggetto di alcuna
modifica normativa) e l’adozione dello strumento penale resta privo
di ogni giustificazione;
l’irragionevolezza della nuova fattispecie penale emerge
anche sotto il profilo sanzionatorio; che comprende non solo la pena
dell’ammenda da 5.000 a 10.000 curo, ma anche il divieto di
applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena
e della facolta’ concessa al giudice di pace di sostituire la pena
pecuniaria con una sanzione piu’ grave, quale quella dell’espulsione
dallo Stato per un periodo non inferiore a cinque anni (unico caso di
misura sostitutiva piu’ grave della sanzione principale sostituita);
l’art. 3 Cost. appare violato sotto un altro profilo
specifico, concernente la irragionevole disparita’ di trattamento tra
la nuova fattispecie e quella dell’art. 14 comma 5-ter d.lgs. n.
286/98 che prevede la punibilita’ dello straniero inottemperante
all’ordine di allontanamento del Questore solo quando lo stesso si
trattenga nel territorio dello Stato oltre il termine stabilito e
«senza giustificato motivo». Due condizioni che non si trovano nella
nuova figura criminosa, cosicche’ e’ sufficiente il venir meno per
qualche motivo del permesso di soggiorno perche’ sia immediatamente
ed automaticamente integrata una ipotesi di trattenimento illecito,
senza alcuna possibilita’ per l’interessato, di addurre una qualche
giustificazione o di usufruire di un termine per potersi allontanare.
Va richiamata al riguardo la sentenza della Corte costituzionale
n. 5/2004 che ha salvato la costituzionalita’ dell’art. 14, comma
5, d.lgs. n. 286/98 proprio grazie all’interpretazione costituzionale
orientata della clausola «senza giustificato motivo» considerata al
pari di altre simili rinvenibile nell’ordinamento, una «valvola di
sicurezza» del meccanismo repressivo atta ad evitare «che la sanzione
penale scatti allorche’ – anche al di fuori della presenza di vere e
proprie cause di giustificazione – l’osservanza del precetto appaia
concretamente inesigibile» per i piu’ svariati motivi riconducibili
«a situazioni ostative di particolare pregnanza che incidano sulla
stessa possibilita’ soggettiva od oggettiva, di adempiere
all’intimazione, escludendola ovvero rendendola difficoltosa o
pericolosa». Il nuovo reato di immigrazione clandestina non appare
conforme alla Costituzione perche’ punisce indiscriminatamente tutti
i soggetti irregolarmente presenti nel territorio dello Stato, senza
tenere conto della eventuale esistenza di situazioni legittimanti
tale presenza.
Il nuovo art. 10-bis d.lgs n. 286/98 appare in contrasto con
l’art. 3 Cost. nonche’ con l’art. 25, secondo comma Cost., avuto
riguardo alla configurazione di una fattispecie penale
discriminatoria, perche’ fondata su particolari condizioni personali
e sociali, anziche’ su fatti e comportamenti riconducibili alla
volonta’ del soggetto attivo;
infatti la nuova fattispecie incriminatrice sanziona solo
apparentemente una condotta (l’azione dell’ingresso e l’omissione del
mancato allontanamento) in realta’ in se’ e per se’ del tutto neutra
agli effetti penalistici, mentre il vero oggetto dell’incriminazione
e’ la mera condizione personale dello straniero, costituita dal
mancato possesso un titolo abilitativo all’ingresso e alla successiva
permanenza nel territorio dello Stato, che e’ poi la condizione
tipica del migrante economico e dunque anche una condizione sociale,
cioe’ propria di una categoria di persone; una situazione priva di
una qualche significativita’ sotto il profilo della pericolosita’
sociale, difficilmente riconducibile ad una condotta volontaria e
consapevole dello straniero migrante essendo costui di regola
costretto a fuggire dal proprio Stato di appartenenza per ragioni di
sopravvivenza e a subire la sottrazione dei documenti (ove esistenti)
da parte delle compagini criminali che organizzano i viaggi della
speranza. La criminalizzazione del migrante economico appare in
contrasto sia con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3
Cost. che vieta ogni discriminazione fondata, tra l’altro su
condizioni personali e sociali, sia con la fondamentale garanzia
costituzionale secondo cui si puo’ essere puniti solo per fatti
materiali (art. 25 secondo comma Cost.).
La Corte costituzionale si e’ gia’ espressa in modo inequivoco
sul punto stabilendo nella sentenza 78 del 2007, in tema di
applicabilita’ delle misure alternative alla detenzione agli
stranieri clandestini, che «il mancato possesso di un titolo
abilitativo alla permanenza nel territorio dello Stato» costituisce
«una condizione soggettiva» «che di per se’ non e’ univocamente
sintomatica … di una particolare pericolosita’ sociale»; dal che
consegue «l’impossibilita’ di individuare nella esigenza di rispetto
delle regole in materia di ingresso e soggiorno in detto territorio
una ragione giustificativa della radicale discriminazione dello
straniero sul piano dell’accesso al percorso rieducativo, cui la
concessione delle misure alternative e’ funzionale». La nuova
fattispecie renderebbe inapplicabile la citata sentenza della Corte
cost. e inaccessibili le misure alternative alla detenzione a
stranieri clandestini condannati a pene detentive perche’,
sanzionando penalmente la clandestinita’ dello straniero, essa
collega a tale condizione un implicito, quanto ingiustificato e
irrazionale, giudizio di pericolosita’ sociale, che di per se’ e’
incompatibile – come ammesso dalla stessa Corte cost. – «con il
perseguimento di un percorso riabilitativo attraverso qualsiasi
misura alternativa».
La nuova fattispecie appare infine in contrasto con l’art. 2
Cost., che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo e
richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta’
politica, economica e sociale. Con parole lungimiranti perfettamente
applicabili anche ai nuovi poveri di oggi, gli stranieri migranti, la
Corte costituzionale, con la sentenza 519 del 1995, dichiaro’
l’illegittimita’ costituzionale del reato di mendicita’ di cui
all’art. 670 c.p. non potendosi ritenere necessitato il ricorso alla
regola penale per sanzionare la mera mendicita’ non invasiva che,
risolvendosi in una semplice richiesta di aiuto, non poteva dirsi
porre seriamente in pericolo i beni giuridici della tranquillita’
pubblica e dell’ordine pubblico. Allo stesso modo lo spirito
solidaristico di cui e’ impregnata la Carta costituzionale dovrebbe
impedire l’adozione di misure puramente repressive per risolvere il
problema dell’immigrazione; lo straniero migrante non puo’ essere
considerato pericoloso per l’ordine e la tranquillita’ pubblica e
colpevole per il solo fatto di esistere.
Le questioni di costituzionalita’ sopra enunciate appaiono a
questo giudice serie e comunque non manifestamente infondate: esse
sono inoltre rilevanti nel processo poiche’ se accolte, con la
conseguente declaratoria di illegittimita’ delle norme denunciate
comporterebbero l’assoluzione dell’imputato Ferati Hider essendo lo
stesso chiamato a rispondere del reato di ingresso e soggiorno
illegale nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 10-bis d.lgs.
n. 286/98 come introdotto dalla legge citata.

P. Q. M.

Visti gli articoli 137 della Costituzione, 1 della legge cost. 9
febbraio 1948, n. 1, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva la
questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 10-bis del decreto
legislativo 25 luglio 1998 n. 286 introdotto dall’art. 1 comma 16 a)
della legge 15 luglio 2009, n. 94, nella parte in cui prevede come
reato il fatto dello straniero che fa ingresso ovvero si trattiene
nel territorio dello Stato in violazione delle norme citate, in
relazione agli artt. 2, 3 primo comma, e 25 secondo comma della
Costituzione;
Ordina l’immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso.
Gallarate, addi’ 4 febbraio 2010

Il Giudice di pace: Mastrangelo

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

Corte Costituzionale, Sentenza n. 103 del 2003, In tema di igene dei prodotti alimentari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso notificato il 17 febbraio 2000 e depositato il successivo 23 febbraio, la Provincia autonoma di Trento ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999), nella parte in cui introduce i commi 5 e 7 dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l’igiene dei prodotti alimentari), nonché degli stessi commi 5 e 7 del predetto art. 3-bis del decreto legislativo n. 155 del 1997, in quanto prevedono che il Ministro della sanità determini con decreto i requisiti minimi e i criteri generali per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari utilizzabili in sede di autocontrollo ed attribuiscono ad organi ministeriali (Ministero della sanità) il potere di effettuare sopralluoghi per la verifica della sussistenza dei requisiti, con conseguente violazione dell’autonomia normativa e amministrativa provinciale.

La Provincia autonoma ha dedotto la violazione degli artt. 9, numero 10, e 16 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione, in particolare del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle Province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) e del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento).

La Provincia ricorrente premette che, in base alle norme statutarie e relative norme di attuazione, è dotata di competenza legislativa in materia di igiene e sanità, con correlative potestà amministrative; osserva che la legge n. 526 del 1999, ha introdotto un nuovo articolo (3-bis) nel corpo del decreto legislativo n. 155 del 1997, che si compone di sette commi. Il primo dei quali, come norma generale, introduce la possibilità di affidare – nell’ambito di procedure di autocontrollo – lo svolgimento di controlli analitici di prodotti alimentari anche a laboratori esterni, iscritti in elenchi predisposti da Regioni e Province autonome; il secondo ed il terzo prevedono le procedure e la documentazione per l’iscrizione nell’elenco, inoltre il quarto sancisce l’obbligo di conformità alla normativa europea ed a quella tecnica generale. Soltanto il comma 5 ed il comma 7 del nuovo art. 3-bis del decreto legislativo n. 155 del 1997 sono investiti dalla impugnazione, in quanto attribuiscono al Ministro della sanità il potere di fissare i requisiti minimi e i criteri generali per il riconoscimento dei laboratori, nonché le modalità dei sopralluoghi ministeriali (comma 5), affidati alla facoltà di organi ministeriali per verificare la sussistenza dei requisiti degli anzidetti laboratori, pur riconoscendosi "le competenze delle regioni e province autonome, di cui all’art. 115, comma 2, lettera c), del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112", destinate a rimanere ferme.

La Provincia di Trento deduce i seguenti motivi:

– in ordine al comma 7, la disposizione in questione prevederebbe una funzione amministrativa esercitata da organi statali in una materia ritenuta di competenza provinciale, la quale, peraltro, dalla stessa legge e dalla stessa disposizione impugnata verrebbe riconosciuta di competenza provinciale; non potrebbe dubitarsi della competenza della Provincia nella materia, poiché – a parte il d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità) che manteneva ferma la competenza statale per gli "aspetti igienico-sanitari della produzione, commercio di sostanze alimentari e bevande" – il successivo d.P.R. n. 526 del 1987 avrebbe trasferito alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle Province autonome di Trento e Bolzano ogni competenza legislativa ed amministrativa già rimessa alla competenza delle regioni ordinarie dal d.P.R. n. 616 del 1977 e non ancora ad esse spettanti, mentre l’art. 17, comma 1, lettera e) di tale d.P.R. avrebbe trasferito alle regioni la materia relativa agli aspetti igienico-sanitari della produzione e del commercio di sostanze alimentari e bevande.

La nuova disciplina introdurrebbe dei controlli ministeriali paralleli a quelli di competenza provinciale, con evidente contrasto con la disposizione di cui all’art. 4 del decreto legislativo n. 266 del 1992, il quale esclude che, nelle materie di competenza della Regione o delle province autonome, la legge possa attribuire ad organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione.

Sottolinea, infine, la Provincia ricorrente, l’assenza di una ratio di interesse nazionale atta a giustificare un sistema parallelo di controllo e come tale sistema non potrebbe trarre giustificazione dalle direttive comunitarie 93/43/CEE e 96/3/CE.

In ordine al comma 5 del predetto art. 3-bis del decreto legislativo n. 155 del 1997, come introdotto dalla legge 21 dicembre 1999, n. 526, la previsione di regolamento ministeriale, che disciplini materie di competenza della Provincia, sarebbe illegittima, in quanto verrebbero così limitate le potestà legislative e amministrative della stessa provincia; la censura investirebbe tutti gli aspetti dell’art. 3-bis. In particolare, per quanto riguarda le "modalità" dei sopralluoghi e lo svolgimento di tali sopralluoghi. Né varrebbe a sanare la illegittimità la tesi, secondo cui in tali materie vi debbano essere importanti principi fissati dallo Stato, poiché, in primo luogo, tali principi già esistono, sia a livello di normativa comunitaria che a livello di normativa generale dello Stato; in secondo luogo, se vi fosse bisogno di principi nuovi o ulteriori, il decreto ministeriale non sarebbe atto idoneo a fissarli. Il sistema degli atti normativi e di indirizzo statali e le relative modalità di incidenza sulle fonti e sulle funzioni amministrative provinciali, come definite dalle norme di attuazione contenute nel d. lgs. n. 266 del 1992, non lascerebbero spazio a ulteriori fonti di derivazione legislativa, prive di giustificazione e fondamento in Costituzione.

2.– Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza del ricorso.

In particolare, l’autorità resistente pone in rilievo il carattere di indirizzo dell’atto impugnato in relazione agli adempimenti degli obblighi comunitari su tutto il territorio nazionale.

3.– Nell’imminenza della data fissata per la pubblica udienza, la Provincia autonoma di Trento ha depositato una memoria, sottolineando la fondatezza dei motivi di ricorso; in particolare pone in evidenza come la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione) abbia inciso sul comma 5 dell’art. 3-bis del decreto legislativo n. 155 del 1997 (introdotto dall’art. 10, comma 3, della legge n. 526 del 1999), che prevede la fissazione, da parte del Ministro della sanità, dei requisiti minimi e dei criteri generali per il riconoscimento dei laboratori di cui al comma 1, nonché di quelli regolati da norme specifiche e disciplina, altresì, le modalità dei sopralluoghi di cui al comma 7.

La Provincia osserva che la normativa impugnata ricadrebbe astrattamente nell’ambito delle materie della "tutela della salute" e "dell’alimentazione", che non rientrerebbero in quelle esclusive riservate allo Stato, ma tutt’al più sarebbero ricomprese nelle materie affidate alla competenza concorrente di Stato e Regioni, in relazione alle quali sarebbe esclusa qualsiasi potestà normativa da parte del Ministro della sanità (oggi della salute).

Secondo la Provincia ricorrente, la norma impugnata di cui al comma 5 dell’art. 3-bis dovrebbe ritenersi abrogata per effetto della sopravvenuta normativa di rango superiore di cui al nuovo Titolo V della Costituzione.

Se così fosse, la materia del contendere potrebbe ritenersi cessata, limitatamente alla ipotesi in cui il potere statale non sia stato nel frattempo esercitato; in caso contrario, rimarrebbe necessaria una pronuncia a livello costituzionale al fine di determinare se tale disciplina sia legittima e vincolante sino ad eventuale sostituzione o sia, invece, sin dall’inizio illegittima.

Nel caso in cui non si considerasse automaticamente venuto meno, per effetto dell’entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, il potere statale di cui al comma 5 del ripetuto art. 3-bis del decreto legislativo n. 155 del 1997 (introdotto dall’art. 10, comma 3, della legge n. 526 del 1999), la materia del contendere non potrebbe considerarsi cessata.

4.– Anche l’Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria, in cui sottolinea che il d.P.R. n. 474 del 1975 avrebbe mantenuto ferma la competenza degli organi statali in ordine agli aspetti igienico-sanitari della produzione e commercio di sostanze alimentari e bevande (art. 3, numero 7). La Provincia di Trento, a seguito del d.P.R. n. 526 del 1987, avrebbe competenza in ordine alla tutela igienico-sanitaria della produzione, commercio e lavorazione delle sostanze alimentari e bevande [(art. 27, lettera c), ma sulla base degli standard di qualità e salubrità stabiliti dallo Stato (art. 30, lettera g)].

La difesa dello Stato, inoltre, pone in rilievo la compatibilità delle disposizioni impugnate con il nuovo assetto di competenze istituzionali. L’art. 117 della Costituzione, al comma 2, lettera m), attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, con la conseguenza della legittimità in materia della potestà regolamentare statale. Tanto è vero che il d.P.C.m. del 20 novembre 2001, emanato previa acquisizione dell’intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni-Province autonome del 22 novembre 2001, ricomprende nei c.d. livelli essenziali di assistenza (L.E.A.) la tutela igienico-sanitaria degli alimenti, ivi compreso il controllo igienico-sanitario nei settori della produzione, trasformazione e conservazione degli alimenti e delle bevande.

Considerato in diritto

1.– La questione di legittimità costituzionale, proposta in via principale dalla Provincia autonoma di Trento con ricorso 17 febbraio 2000, riguarda l’art. 10, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999), nella parte in cui introduce i commi 5 e 7 dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l’igiene dei prodotti alimentari), nonché degli stessi commi 5 e 7 del predetto art. 3-bis del decreto legislativo n. 155 del 1997 introdotti dall’art. 10 della citata legge n. 526 del 1999, in quanto prevedono che il Ministro della sanità determini i requisiti minimi e i criteri generali per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari utilizzabili in sede di autocontrollo ed attribuiscono ad organi ministeriali (Ministero della sanità) il potere di effettuare sopralluoghi per la verifica della sussistenza dei requisiti, con conseguente violazione dell’autonomia normativa e amministrativa provinciale.

2.– Preliminarmente, deve essere precisato che, trattandosi di ricorsi proposti anteriormente alla entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione", con i quali vengono dedotti, nei confronti di atti legislativi, vizi attinenti alla ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, il giudizio va compiuto alla stregua dei parametri costituzionali vigenti alla data degli stessi atti legislativi impugnati e, quindi, nella formulazione anteriore alla riforma di cui alla citata legge costituzionale (v. sentenze n. 524 e n. 376 del 2002).

D’altro canto occorre tenere presente che, trattandosi di questione attinente alla ripartizione di competenze tra Stato e Provincia autonoma (cosi come per le Regioni a statuto speciale) le disposizioni della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 non sono destinate a prevalere sugli statuti speciali di autonomia e attualmente sono invocabili (art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001) solo per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie di quelle già attribuite e non per restringerle, da considerarsi (per la singola Provincia autonoma o Regione speciale) in modo unitario nella materia o funzione amministrativa presa in considerazione.

3.– Le questioni sollevate sono parzialmente fondate.

Quanto al comma 5 dell’art. 3-bis del d.lgs. n. 155 del 1997 è sufficiente rilevare, ai fini della infondatezza della questione, che l’ambito del decreto del Ministero della sanità deve ritenersi limitato alle sole norme tecniche, nei limiti di esigenze unitarie, aventi carattere meramente esplicativo strettamente vincolato ("conformi a") e di dettaglio in stretta dipendenza con i criteri generali per il funzionamento dei laboratori esterni di cui al comma 1 e con le procedure operative standard richiamate nel precedente comma 4 (conformità alla normativa europea e alle norme tecniche generali). Di conseguenza il decreto ministeriale non può ritenersi esercizio di potere normativo o avente contenuto di principi nuovi cui sarebbero tenute le Regioni e Province autonome, né tantomeno esercizio di potere di direttiva ma piuttosto con valore di atto di recepimento materiale.

4.– In ordine al comma 7 deve essere posto in rilievo che è attribuito al "Ministero della sanità" un potere aggiuntivo di effettuare sopralluoghi di verifica accanto al normale e parallelo potere di vigilanza e polizia amministrativa spettante alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

E’ evidente la violazione denunciata del principio di cui all’art. 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, secondo cui, nelle materie di competenza della Regione o delle Province autonome, la legge statale non può attribuire ad organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle attribuite allo Stato in base allo statuto speciale e relative norme di attuazione.

L’igiene e la sanità sono attribuite alla competenza delle Province autonome dall’art. 9, numero 10, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). Il d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del d.P.R. 24 luglio 1977, n.616) ha completato, con l’art. 10, l’attribuzione – attraverso una estensione mediante rinvio – alle Province autonome della tutela igienico-sanitaria della produzione, commercio e lavorazione di sostanze alimentari e bevande, ancorché sulla base di standard di qualità e salubrità stabiliti dallo Stato [art. 27, lettera e); art. 30 lettera g) del d.P.R. n. 616 del 1977]. Pertanto i controlli e la vigilanza spettano alla stesse Province autonome, non essendo escluse da alcuna previsione dello statuto speciale o delle relative norme di attuazione. Beninteso le violazioni di precetti penali non possono non restare nella sfera di intervento della polizia giudiziaria e della giustizia penale.

Né può trarsi alcuna giustificazione dall’esigenza di intervento statale di vigilanza sull’adempimento di pretesi obblighi comunitari, che non possono toccare, per questa parte, la ripartizione di competenze tra Stato e Regione. L’intervento statale può esservi solo in presenza di un verificato inadempimento da parte delle Province autonome di specifici obblighi di vigilanza, compresi quelli sul rispetto di prescrizioni comunitarie e con le garanzie previste. Ipotesi completamente al di fuori della previsione normativa in esame.

In conclusione deve essere dichiarata la illegittimità costituzionale dell’articolo 3-bis, comma 7, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l’igiene dei prodotti alimentari) introdotto dall’art. 10, comma 3, della legge n. 21 dicembre 1999, n. 526 nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

5.– In ordine al contenuto del decreto ministeriale previsto dal predetto comma 5 dell’art. 3-bis del d.lgs. n. 155 del 1997 per la parte relativa alle "modalità dei sopralluoghi di cui al comma 7", il denunciato profilo di lesione della sfera di autonomia speciale è dipendente dalla applicabilità dei sopralluoghi ministeriali dello stesso comma 7 nell’ambito delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Questa applicabilità deve ritenersi esclusa in conseguenza della pronuncia parzialmente caducatoria dell’anzidetto comma 7 per quanto attiene alle Province autonome, donde la infondatezza della relativa questione di legittimità costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 3-bis, comma 7, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l’igiene dei prodotti alimentari) introdotto dall’art. 10, comma 3, della legge n. 21 dicembre 1999, n. 526 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999), nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 3-bis, comma 5, dello stesso decreto legislativo n. 155 del 1997, introdotto dall’art. 10, comma 3, della legge n. 526 del 1999, sollevata dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 9, numero 10, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e alle relative norme di attuazione, con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2003.

Il Direttore della Cancelleria

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