T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 14-01-2011, n. 296 Esclusioni dal concorso

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorrente ha impugnato il provvedimento n. 12508/4°bl/neg del 25.10.2010 di esclusione del ricorrente dal reclutamento volontario in ferma prefissata di un anno nell’esercito italiano anno 2010 – blocco 4°, per non aver allegato alla domanda di partecipazione al concorso il certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica.

Avverso il provvedimento impugnato sono state proposte censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, in particolare, deducendo che: – il ricorrente ha utilizzato il modulo di domanda predisposto dall’Amministrazione, rendendo dichiarazioni conformi a quanto stabilito dagli artt. 2 e 4 del bando, avendo ottenuto un giudizio di idoneità quale VFP1 da meno di un anno; – l’Amministrazione, quindi, avrebbe dovuto limitare gli accertamenti secondo quanto stabilito dall’art. 9, comma 12, del bando; – il bando non prevede l’esclusione dal concorso in caso di mancata allegazione del certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica.

Le censure proposte dal ricorrente sono infondate in quanto l’art. 3, comma 5, lett. c) del bando imponeva ai concorrenti di allegare alla domanda di partecipazione al concorso il certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica, il ricorrente non ha ottemperato a tale obbligo e, quindi, è stato correttamente escluso dalla procedura come espressamente previsto dall’art. 5, comma 1, lett. h), del bando di concorso.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso debba essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo, anche tenendo conto dell’adozione del decreto presidenziale 30.11.2010 n. 5122.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– lo respinge;

– condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, che si liquidano in complessivi euro 1.200,00 (mille/00);

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 19-01-2011) 03-02-2011, n. 4140 Provvedimento abnorme

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore della Repubblica di Trieste ricorre, sostenendo trattarsi di provvedimento abnorme, avverso l’ordinanza di cui in epigrafe con cui il Tribunale di Trieste, in un procedimento nei confronti di D.M.V., conclusosi con richiesta di rinvio a giudizio in esito a udienza preliminare, sul presupposto della erronea duplicazione di uno dei capi di imputazione, ne ha dichiarata la nullità e disposta la ritrasmissione degli atti al pubblico ministero.

L’abnormità viene argomentata sostenendo che, in tal modo, il procedimento sarebbe stato indebitamente retrocesso nella fase delle indagini preliminari.

Il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso adesivamente, prospettando l’abnormità del provvedimento gravato.

La decisione impugnata è, in effetti, censurabile in quanto "abnorme".

Come è noto, la nozione di provvedimento "abnorme", come tale censurabile con il ricorso in sede di legittimità, costituisce una categoria concettuale di costruzione giurisprudenziale, in forza della quale la Cassazione, pur a fronte delle regole generali della tipicità e tassatività dei casi di nullità ( art. 177 c.p.p.) e dei mezzi di impugnazione ( art. 568 c.p.p., comma 1), consente di rimuovere quel provvedimento giudiziario che risulti affetto da vizi in procedendo o in indicando, assolutamente imprevedibili per il legislatore (che quindi non avrebbe potuto prevederli e regolamentarli, sanzionandoli a pena di nullità), che ne minano alla base la "struttura" o la "funzione". Sotto il primo profilo, dovendosi considerare abnorme il provvedimento del giudice che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale (cosiddetta "abnormità strutturale"); sotto il secondo profilo, dovendosi considerare tale il provvedimento che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere dell’organo che lo ha prodotto, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite, sì da determinare una stasi irrimediabile del processo con conseguente impossibilità di proseguirlo, ovvero un’inammissibile regressione ad una fase ormai esaurita (cosiddetta "abnormità funzionale"). In entrambi i casi, si sostiene, la rimozione dalla realtà giuridica non può che passare attraverso la denuncia dell’abnormità davanti al giudice di legittimità: in particolare, poichè proprio l’atipicità del vizio non consentirebbe il ricorso ad uno specifico e predeterminato mezzo di gravame, l’esigenza di giustizia può essere appagata, ai sensi dell’art. 111 Cost., mediante il ricorso immediato per cassazione per violazione di legge.

(crf., ex pluribus, Cassazione, Sezioni Unite, 9 luglio 1997, Quarantelli; Sezioni Unite, 10 dicembre 1997, Di Battista; Sezioni unite, 24 novembre 1999, Magnani; più di recente, Sezione 5^, 18 aprile 2001, Proc. Gen. in proc. Di Clemente; Sezione 4^, 13 giugno 2001, Proc. gen. in proc. Sharp ed altro; Sezione 3^, 9 aprile 2002, Mondadori; Sezione 3^, 24 aprile 2002, Proc. Trib. Palmi in proc. Oliva; Sezione 6^, 10 aprile 2003, Guerrato ed altro; Sezione 3^, 7 novembre 2003, Proc. Rep. Trib. Nola in proc. Altieri).

In questa prospettiva ermeneutica, per quanto interessa, l’abnormità del provvedimento giudiziale sarebbe ravvisabile in tutti i casi in cui il giudice, con il provvedimento adottato, abbia finito con l’esorbitare dai propri compiti di controllo sull’attività del pubblico ministero, in tal modo determinando una indebita regressione del procedimento, in contrasto con il principio di irretrattabilità dell’azione penale, ovvero, ancora, una stasi irrimediabile del processo con conseguente impossibilità di proseguirlo.

Qui, indubbiamente, a fronte di un procedimento ritualmente già pervenuto, con l’avvenuto esercizio dell’azione penale, alla fase dell’udienza penale, vi è stata un’indebita retrocessione nella fase delle indagini preliminari, che merita censura (crf. in termini, Sezione 2^, 15 ottobre 2004, PM in proc. Pancino ed altri).
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Trieste per l’ulteriore corso.

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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 26-01-2011) 22-02-2011, n. 6871 Reato continuato e concorso formale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.A. ricorre avverso l’ordinanza di cui in epigrafe con la quale il Tribunale di Milano ha rigettato la richiesta di riesame dal medesimo proposta, confermando l’ordinanza della custodia cautelare in carcere emessa in relazione ai reati di cui all’art. 81 c.p. e del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 plurimi episodi di cessione di sostanze stupefacenti del tipo eroina e cocaina.

Con un primo motivo deduce la nullità delle intercettazioni telefoniche siccome asseritamente svolte irritualmente presso gli uffici di polizia in assenza di un provvedimento autorizzazione del PM ex art. 268 c.p.p., comma 3. Da ciò la pretesa inutilizzabilità degli esiti di tali intercettazioni.

Con altro motivo contesta la ricostruzione del quadro indiziario, lamentando il percorso interpretativo con cui il giudice avrebbe ricondotto all’indagato l’utilizzo di uno degli apparecchi intercettati, si da inferirne il coinvolgimento negli episodi incriminati. Nessun valore poteva attribuirsi in proposito alle "dichiarazioni spontanee" rese dell’indagato al momento dell’intervento della polizia giudiziaria, siccome trattavasi di dichiarazioni solo riportate nel verbale di fermo ma non verbalizzate. Nessun altro elemento di indagini era stato posto in essere per confortare l’assunto accusatorio.

Il ricorso è manifestamente infondato, avendo il tribunale puntualmente corrisposto ai motivi di doglianza, qui riproposti.

Quanto alle censure sull’utilizzabilità delle intercettazioni il tribunale ha evidenziato come la doglianza fosse risultata indimostrata, perchè basata solo sul rilievo che nel brogliaccio delle intercettazioni si riportava l’indicazione degli organi di p.g. operanti, ma nulla autorizzava a ritenere che le operazioni si fossero svolte integralmente, in particolare quanto al momento rilevante delle "registrazioni",negli uffici di polizia, si da poterne inferire la necessità del provvedimento autorizzatorio ex art. 268 c.p.p., comma 3.

Il motivo cosi come articolato non può trovare accoglimento perchè generico.

Infatti, va ricordato che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, qualora venga eccepita in sede di legittimità l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, siccome asseritamente eseguite fuori dai casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dall’art. 267 c.p.p. e art. 268 c.p.p., commi 1 e 3 ( art. 271 c.p.p., comma 1), è onere della parte indicare specificamente l’atto asseritamente affetto dal vizio denunciato e curare che tale atto sia comunque effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, magari provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione. In difetto, il motivo sarebbe inammissibile per genericità, non essendo consentito alla Cassazione di individuare l’atto affetto dal vizio denunciato (di recente, Sezione feriale, 19 agosto 2010, Scuto ed altri).

In questa prospettiva, a fronte del rigetto della doglianza, l’indagato avrebbe dovuto allegare i decreti e gli altri atti intercettivi di interesse si da poter consentire alla Corte di apprezzarne il contenuto, in particolare sotto il profilo del luogo di esecuzione delle operazioni di registrazione.

La carenza documentativa non consente certo di censurare la risposta in fatto fornita dal tribunale, che esclude ab imis che vi sia stata alcuna operazione di registrazione presso gli uffici di polizia, non potendosi tale circostanza desumere e trattasi di argomento affatto illogico dalla mera intestazione dei brogliacci che è cosa diversa dall’indicazione in tali brogliacci del luogo di effettuazione delle operazioni (cfr. Sezioni unite, n. 3659/08, Carli).

Neppure può accogliersi il motivo sui parametri indiziari, a fronte della spiegazione fornita circa l’identificazione dell’indagato.

In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, infatti, è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito (Sezione 6, 20 ottobre 2010, Quarosi).

Qui non si apprezzano violazioni di legge, bastando osservare che le dichiarazioni spontanee raccolte dalla p.g., e riportate nella notizia di reato qui nel verbale di fermo, sono senz’altro utilizzabili ai fini dell’adozione di una misura cautelare. La giurisprudenza di questa Corte è infatti costante nel ritenere dichiarazioni siffatte pienamente utilizzabili nella fase delle indagini; e ciò anche se non sottoscritte dai dichiaranti, purchè siano annotate dalla polizia giudiziaria e riportate nell’informativa di reato (cfr. a questo proposito Sezione 1,22 gennaio 2009, Perrotta e altri; cfr. altresì Sezioni unite, 25 settembre 2008, Correnti).

Ciò detto risulta evidente che la doglianza si risolve in una censura sull’apprezzamento valutativo degli elementi indiziari, sviluppata in sede di merito nel rispetto delle norme di legge e con argomentazioni non illogiche.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00, (mille), in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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Cass. civ. Sez. III, Sent., 05-05-2011, n. 9914 danno

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Svolgimento del processo

Con citazione notificata in data 18.4.1994 la Srl Lago esponeva che nella notte del 19 agosto 1993, nella porzione del capannone, in parte già da essa occupato, che era stata concessa in locazione alla società Maglificio Gamma, si era sviluppato un incendio che aveva procurato danni alla struttura ed aveva altresì, sia pure parzialmente, distrutto le sue merci, i suoi attrezzi ed i suoi macchinari. Ciò premesso, conveniva in giudizio la S.n.c. Maglificio Gamma e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni subiti. La convenuta si costituiva contestando solo nel quantum la pretesa avanzata ed, in esito al giudizio, il Tribunale di Bassano del Grappa condannava la convenuta al risarcimento dei danni in favore dell’attrice. Avverso tale decisione proponeva appello la Maglificio Gamma dolendosi anche in ordine all’affermazione della propria responsabilità ed, in esito al giudizio, in cui si costituiva anche la società appellata, la Corte di Appello di Venezia con sentenza depositata in data 13 febbraio 2008 rigettava l’impugnazione proposta perchè, in parte, inammissibile ed, in parte, infondata. Avverso la detta sentenza la Maglificio Gamma ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Resiste con controricorso la Lago Srl.. La società ricorrente ha infine depositato memoria difensiva ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

In via preliminare, deve soffermarsi l’attenzione sulla eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 366 c.p.c., formulata dalla controricorrente, sulla base del rilievo che la ricorrente aveva indicato "come parte resistente Lago Serramenti Srl individuandola con partita Iva n. (OMISSIS)" mentre "parte nel processo di primo grado e della successiva fase di appello è (era stata) invece la società Lago Srl con sede in (OMISSIS) con partita Iva n. (OMISSIS)" (pagg. 5 e 6 del controricorso). Ciò posto – così continua la controricorrente – il ricorso sarebbe inammissibile, essendo stato in esso indicato un soggetto completamente diverso da quello dei precedenti gradi di giudizio.

L’eccezione è infondata. Al riguardo, vale la pena di premettere che, secondo il consolidatissimo orientamento di questa Corte, ai fini della sussistenza del requisito della indicazione delle parti, prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per Cassazione, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 1, non è richiesta alcuna forma speciale, essendo sufficiente che le parti medesime, pur non indicate, o erroneamente indicate, nell’epigrafe del ricorso, siano con certezza identificabili dal contesto del ricorso stesso, dalla sentenza impugnata, ovvero da atti delle pregresse fasi del giudizio, sicchè l’inammissibilità del ricorso è determinata soltanto dall’incertezza assoluta che residui in esito all’esame di tali atti (Cass. n. 57/2005, conf. n. 13580/04, n. 15598/04, n. 17873/04, n. 10226/03). Ed è appena il caso di sottolineare come l’erronea indicazione de qua, nel caso di specie, non risulta aver arrecato alla società resistente alcun effettivo pregiudizio all’esercizio del suo diritto di difesa, impedendo o anche solo menomando lo svolgimento della sua attività difensiva. Nè la resistente è stata in grado di fornire a riguardo la benchè minima indicazione utile, come sarebbe stato invece necessario, al fine di attribuire un contenuto concreto ed oggettivamente credibile alla sua doglianza. Ne deriva l’assoluta infondatezza dell’eccezione proposta.

Esaurita tale questione preliminare, passando all’esame della prima doglianza svolta dalla società ricorrente, va osservato che, deducendo il vizio di violazione di legge ( artt. 183 e 184 c.p.c. vecchio rito e 2009 c.c.), la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di Appello ha ritenuto nuova nel giudizio di appello, e quindi inammissibile ex art. 345 c.p.c., la domanda volta ad ottenere la declaratoria di assenza di responsabilità. Invero, la Corte di merito avrebbe trascurato – così continua la ricorrente – che essa aveva, allegato, alla comparsa conclusionale del giudizio di primo grado, della documentazione atta a dimostrare l’assenza della sua responsabilità;

che la Lago nulla aveva eccepito a riguardo accettando il contraddittorio; che il giudice di primo grado, rilevato che la Lago Srl non aveva preso posizione sul punto, aveva richiamato il principio della sanatoria applicabile al caso di specie; che pertanto il giudice d’appello, nel ritenere nuova la domanda, aveva violato l’art. 2909 c.c. posto che non era stato appellato il capo della sentenza di primo grado che aveva accertato e dichiarato la sanatoria.

Inoltre – e quest’ultimo rilievo sostanzia la seconda doglianza anch’essa per violazione dell’art. 345 c.p.c. – la Corte avrebbe trascurato che l’accertamento della responsabilità ex art. 1588 c.c. era stato espressamente richiesto dalla società attrice con la conseguenza che nessun nuovo tema di indagine e di decisione poteva ritenersi introdotto dalla appellante.

Quindi, con gli ultimi due motivi, entrambi articolati sotto il profilo del vizio per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente ha lamentato che la Corte non avrebbe motivato adeguatamente nè sull’accettazione del contraddittorio nè sul fenomeno meteorologico quale causa dell’incendio, limitandosi a richiamare la statuizione di primo grado, giudicata corretta, senza svolgere una effettiva motivazione.

I motivi in questione possono essere trattati congiuntamente, proponendo profili di censura intimamente connessi, fondati sul comune presupposto che la domanda di accertamento negativo di responsabilità non sarebbe nuova e non avrebbe introdotto un tema di accertamento nè un tema decisionale nuovi. Le censure sono inammissibili ancor prima che infondate.

A riguardo, al fine di comprendere con maggiore chiarezza i termini della controversia, giova premettere che, così come risulta dalla sentenza impugnata, con il primo motivo di appello, l’unico riguardante il cd. an debeatur, la Maglificio Gamma aveva lamentato che la responsabilità per l’incendio fosse stata solo presunta, ai sensi dell’art. 1588 c.c., quando invece erano stati forniti idonei elementi di prova per escludere la sua responsabilità. Con la conseguenza che il Tribunale avrebbe sbagliato nell’accogliere la domanda di risarcimento proposta dall’attrice.

Ora, a fronte di tale doglianza, la Corte di appello ha ritenuto di rigettare il motivo di gravame sulla base di una pluralità di ragioni distinte, tutte autonomamente idonee a sorreggere la decisione. Ed invero, ha ritenuto innanzitutto l’inammissibilità della doglianza per un duplice ordine di considerazioni: 1) la domanda formulata in appello costituiva domanda nuova, come tale vietata ai sensi dell’art. 345 del previgente codice di rito in quanto in primo grado la convenuta aveva contestato solo il quantum 2) la contestazione limitata al quantum del giudizio di primo grado ha (aveva) indotto infatti la parte attrice a prescindere dalla propria difesa in merito all’accertamento e al riscontro della responsabilità (pag. 6).

Inoltre, ha ritenuto l’infondatezza della doglianza in quanto la convenuta non aveva assolto l’onere, posto a suo carico ai sensi dell’art. 1588 c.c. di provare, in concreto e in positivo, che l’incendio si era verificato per fatto ad essa non imputabile.

La premessa torna utile nella misura in cui evidenzia come soltanto una delle ragioni, poste dalla Corte di appello a base della sua decisione, esattamente la prima, sia stata censurata con il ricorso per cassazione dalla ricorrente, la quale si è ben guardata, invece, dal censurare le altre due rationes decidenti, fondate l’una sull’applicazione del principio giurisprudenziale della non contestazione, l’altra sul mancato assolvimento, da parte della s.a.

Maglificio Gamma, dell’onere probatorio posto a suo carico, non contrapponendo alcuna specifica argomentazione alle ragioni poste dalla Corte territoriale a base della propria decisione. Ed è appena il caso di sottolineare che quando un capo della decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, sia fondato su una pluralità di ragioni, tra loro distinte e tutte autonomamente sufficienti a sorreggerlo sul piano logico-giuridico, è necessario che la censura si rivolga contro ciascuna di esse in quanto, in caso contrario, le ragioni non censurate sortirebbero l’effetto di mantenere fermo il capo della decisione basato su di esse. Ciò, in linea con il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui "quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome "rationes decidendi" ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perchè possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite "rationes", dall’altro che tali censure risultino tutte fondate. (ex multis Cass. n. 12372/06). Ed invero, "la circostanza che l’impugnazione sia rivolta soltanto contro una di esse, e non attinga l’altra, determina una situazione nella quale il giudice dell’impugnazione (ove naturalmente non sussistano altre ragioni di rito ostative all’esame nel merito dell’impugnazione) deve prendere atto che la sentenza, in quanto fondata sulla "ratio decidendi" non criticata dall’impugnazione, è passata in cosa giudicata e desumere, pertanto, che l’impugnazione non è ammissibile per l’esistenza del giudicato, piuttosto che per carenza di interesse. (Cass. n. 14740/05, n. 2970/81, n. 2928/82).

Giova aggiungere che, inoltre, non meritano di essere condivise le argomentazioni svolte dalla ricorrente a sostegno del dedotto vizio motivazionale. Ed invero, deve considerarsi a riguardo che la sentenza di appello confermativa della decisione di primo grado è viziata per carenza di motivazione, e si pone dunque fuori dal pur legittimo ambito del ricorso alla motivazione "per relationem", solo quando si limiti ad aderire alla sentenza impugnata, senza esplicitare le specifiche ragioni di confutazione delle doglianze formulate. Al contrario, nel caso di specie, la Corte territoriale ha spiegato in maniera chiara ed esaustiva le ragioni che la inducevano a disattendere il motivo di impugnazione, relativo all’an debeatur.

Ed invero, al di là della inammissibilità della domanda di accertamento negativo della responsabilità – domanda ritenuta inammissibile in quanto proposta per la prima volta nel giudizio di appello – occorreva considerare che la convenuta non aveva comunque assolto l’onere di provare, in concreto e in positivo, che l’incendio si fosse verificato per causa ad essa non imputabile, non avendo fornito a tal fine nessun valido elemento nè in primo nè in secondo grado, idoneo a vincere la presunzione di colpa fissata a suo carico dall’art. 1588 c.c.. Peraltro, lo stesso perito del P.M. nell’ipotizzare che la causa dell’evento fosse derivante da fenomeni meteorologici – così scrive la Corte di merito – si era espresso soltanto "in termini probabilistici" nè la sua ipotesi meritava credito alla luce delle diverse valutazioni del perito di parte attrice e della mancanza di contestazione in merito all’esistenza di un sistema di riscaldamento a gas nella zona del capannone che le era stata locata. Ciò, senza considerare che la mancata contestazione dei fatti addotti dall’attore aveva reso inutile provarli in quanto ormai non erano più controversi, così assolvendosi la parte deducente dal relativo onere probatorio Invero, già in virtù del principio giurisprudenziale della non contestazione, elaborato ancor prima della cd. normativizzazione dell’onere, posto a carico del convenuto, di prendere posizione sui fatti addotti dall’attore a fondamento della domanda – onere introdotto, per i giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della L. n. 353 del 1990, dall’art. 167 c.p.c., comma 1 ed, a fortiori, ancor prima della successiva codificazione del principio di contestazione specifica, previa modifica dell’art. 115 c.p.c., comma 1 con la novella introdotta dalla L. n. 69 del 2009, nel giudizio di appello non è consentito rimettere in discussione la sussistenza e l’articolarsi degli elementi costitutivi del fatto materiale (vale a dire, azione e/o omissione, evento e nesso di relazione causale) così come erano stati dedotti nel giudizio di primo grado dall’attore e non contestati specificamente dal convenuto, essendo ormai sottratti ad ogni verifica probatoria per difetto di contestazione specifica.

Il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

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