Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22-02-2011) 25-05-2011, n. 20942 Abuso di ufficio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

oncluso per l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

1.- D.S.F. venne chiamato a rispondere del delitti ex art. 323 c.p., per avere, quale giudice dell’esecuzione del Tribunale di Salerno, nella procedura n. 411/93, relativa all’esecuzione immobiliare nei confronti di M.O. e D.M.L., avente ad oggetto l’immobile sito in (OMISSIS), a seguito della consulenza tecnica sul valore, che aveva suddiviso il cespite in due lotti, disposto dapprima la vendita senza incanto del 1^ lotto, con aggiudicazione a F.M.R. per l’importo di Euro 385.000,00, e successivamente, all’udienza del 04.11.2004, previo rigetto della richiesta del difensore dei debitori di sospendere la procedura di vendita del 2^ lotto onde accertare, tramite consulente tecnico, se il prezzo della vendita del 1^ lotto avesse già raggiunto l’importo delle spese e dei crediti, e previa omessa verbalizzazione delle deduzioni del difensore dei debitori, con particolare riguardo alla richiesta di nominare un consulente tecnico, proceduto alla vendita ai pubblici incanti del 2^ lotto, con aggiudicazione per l’importo di Euro 388.727,48 sempre a F. M.R., così intenzionalmente procurando, in violazione dell’art. 504 c.p.c., e art. 163 disp. att. c.p.c., a quest’ultima un ingiusto vantaggio patrimoniale e ai debitori un danno ingiusto, consistito nella perdita della seconda porzione dell’immobile.

2.- Con sentenza del Tribunale di Napoli del 03.02.2009 l’imputato veniva assolto dal reato ascritto per insussistenza del fatto.

3.- Avverso la detta sentenza presentavano appello le parti civili e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 09.02.2010, confermava la pronuncia del Tribunale.

4.- Propongono ricorso le parti civili M.O. e D. M.L., deducendo, col primo motivo, che la Corte territoriale ha erroneamente: a.- ritenuto che l’abuso d’ufficio si sia realizzato soltanto all’udienza del 04.11.2004; b.- ritenuto che le numerose violazioni del codice di procedura civile non possano essere valutate ai fini di causa; c – affermato che le denunce-lamentele del M. abbiano prospettato solo elementi di sospetto in ordine all’agire del D.S..

4.1.- Col secondo motivo i ricorrenti denunciano che la Corte d’appello ha omesso la motivazione su una serie di fatti rilevanti, quali: – la decurtazione del 25% del valore dell’immobile (in violazione dell’art. 568 c.p.c., comma 3, e art. 571 c.p.c., comma 2); – il travisamento dei fatti all’udienza del 06.02.2003; – l’ordinanza 10.04.2003 di rigetto di sospensione della vendita (in violazione dell’art. 568 c.p.c., comma 3, art. 571 c.p.c., comma 2, art. 572 c.p.c., comma 3, e art. 586 c.p.c.); – il travisamento dei fatti inerenti le due opposizioni del settembre 2003 (in violazione degli artt. 489, 62 e 68 c.p.c.); – la trattazione della procedura n. 1542/03 delegata ad altro magistrato; – la trattazione della procedura n. 411/93, a far tempo dal 12.11.2003, in violazione dell’art. 52 c.p.c., essendo parte processuale la sua cugina D. S.A.; – il travisamento inerente lo "strano trafficare col fax della Cancelleria". 4.2.- Col terzo motivo si deduce vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza dei presupposti in fatto e diritto del disposto dell’art. 504 c.p.c..

4.3 – Col quarto motivo i ricorrenti deducono vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla non considerata norma dell’art. 2929 c.c., relativa alla nullità della vendita per collusione tra venditore e acquirente.
Motivi della decisione

I ricorsi sono infondati.

La Corte d’appello, invero, ha circoscritto il suo esame al contenuto del capo di imputazione e, nell’ambito di questo, alla sola parte investita dai motivi di gravame, relativa alla denunciata violazione dell’art. 504 c.p.c., ritenendo correttamente di non doversi occupare di profili estranei alla contestazione e della componente di questa, esulante dal devolutum, relativa all’omessa verbalizzazione.

I motivi di ricorso attinenti alle parti rimaste estranee all’esame del Giudice Distrettuale come sopra correttamente circoscritto non possono quindi avere ingresso in questa sede.

Venendo alla denunciata violazione dell’art. 504 c.p.c., si rileva che i ricorrenti, nel censurare l’operato del D.S. e la motivazione della Corte di mento, hanno omesso di considerare un elemento fondamentale allegato dall’imputato, e ripreso dal Giudice Distrettuale, a ragione giustificativa del diniego della sospensione della vendita del 2^ lotto: elemento costituito dall’assoluta incertezza dell’effettiva idoneità del ricavato della prima vendita a soddisfare le pretese dei creditori, e ciò a causa delle plurime opposizioni presentate dal debitore M. avverso detta vendita.

Una simile valutazione, atta per sè a superare tutte le deduzioni in ordine alla presunta agevole comparabilità del ricavato con i crediti, è certamente contestabile con gli strumenti previsti dall’ordinamento, ma non può all’evidenza essere ritenuta tale da poter fondare una consapevole violazione di legge integrativa del reato di abuso d’ufficio, e ciò tanto più in assenza di qualunque elemento indicativo di un particolare interesse dell’imputato a favorire l’acquirente dell’immobile.
P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-10-2011, n. 20970 Personale non docente

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Svolgimento del processo

1.- Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Melfi, I.L., dipendente del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), già facente parte del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della Scuola, esponeva di essere stata inquadrata nel profilo professionale D2, direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) con decorrenza 1.9.00 sulla base del ccnl 26.5.99. Sosteneva che a fini giuridici ed economici dovesse essere riconosciuta tutta l’anzianità maturata – anteriormente a quella data – per i servizi di ruolo e non di ruolo prestati, in luogo dell’anzianità convenzionale riconosciuta ex art. 8 del ccnl 15.3.01 sulla base del sistema della temporizzazione", facendo applicazione della più favorevole norma dell’art. 66, comma 6, del contratto collettivo del Comparto Scuola del 4.8.95, da ritenere ancora vigente.

2.- Il Tribunale rigettava la domanda. Proposto appello dalla I. la Corte d’appello di Potenza con sentenza n. 974, del 10 luglio 2009, rigettava l’impugnazione.

Riteneva la Corte di merito che la norma dell’art. 8 del ccnl 15.3.01, inerente il passaggio dei responsabili amministrativi ATA alla figura di DSGA, costituiva la lex specialis che regolava in via esclusiva la fattispecie, escludendo qualsiasi altra norma concorrente.

3.- Proponeva ricorso per cassazione la I., che deduceva:

violazione del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4, comma 13, dell’art. 142 del CCNL 24 luglio 2003, dell’art. 66, comma 6, del CCNL 4 agosto 1995; falsa applicazione dell’ari. 8 del CCNL 15 marzo 2001; violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. ( art. 360 c.p.c., n. 3 e 5).

Il ricorrente formulava il seguente quesito di diritto:

se la soppressione del responsabile amministrativo e l’istituzione, nell’ambito dello stesso comparto scuola, della figura del direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), abbia dato luogo ad una nuova e diversa figura professionale completamente mutata rispetto a quella soppressa (come sostiene la sentenza impugnata in violazione delle regole interpretative di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c.), e quindi se vada applicato l’art. 8 del CCNL del 15 marzo 2001 (che prevede in base al criterio della temporizzazione, una anzianità di servizio convenzionale che non tiene conto di tutti gli anni di lavoro prestati all’interno del comparto scuola), ritenuta una norma di carattere speciale in deroga alla disciplina generale dettata dal D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4 in materia di ricostruzione di carriera, oppure (come sostiene il ricorrente) si tratti pur sempre della stessa figura professionale con accresciute competenze e, conseguentemente , se la personale ATA del comparto scuola già inquadrato come responsabile amministrativo e transitato con effetto 1 settembre 2000 nel nuovo profilo professionale di DSGA debba essere riconosciuta per intero, ai fini giuridici ed economici, l’anzianità di servizio maturata in ruolo e pre-ruolo nelle precedenti fasi del rapporto di lavoro, giusto il rinvio alla disciplina sulla ricostruzione di carriera del personale della scuola D.P.R. n. 399 del 1988, ex art. 4, comma 13, espressamente operato dal combinato disposto degli artt. 142 del CCNL 24 luglio 2003 e 66, comma 6, del CCNL 4 agosto 1995. 3.1. – Si difendeva con controricorso l’Amministrazione.
Motivi della decisione

4.- Il ricorso non è meritevole di accoglimento in ragione della giurisprudenza di questa Corte, che a più riprese ha esaminato le questioni sollevate (v., tra le altre, Cass. 1.3.10 n. 4885, Cass. 2.12.10 n. 24431, Cass. 9.12.10 nn. 24912-24913-24914, Cass. 24.2.

Un. 4805).

5.- In tema di classificazione del personale ATA in regime di contrattualizzazione del rapporto di lavoro, il CCNL 4.8.95 – comparto Scuola personale non dirigente, parte normativa 1994/1997 e parte economica 1994/1995 – all’art. 51 (e annessa tabella 1), contemplava la figura apicale del "direttore amministrativo" soltanto per i conservatori e le accademie, con previsione di accesso ai possessori del titolo di studio del diploma di laurea, mentre per i restanti istituti scolastici la qualifica apicale era costituita dal "responsabile amministrativo", sostituita alla qualifica funzionale di coordinatore amministrativo, cui l’accesso era consentito anche con titoli di studio inferiori al diploma di laurea.

6.- Con il ccnl 26.5.99 – comparto Scuola personale non dirigente, parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999 – all’art. 34, viene istituito, con decorrenza 1.9.00, nel quadro dell’unità di conduzione affidata al dirigente scolastico, "il profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado …" (descritto nell’annessa tabella A), con inquadramento in Area D/2; il profilo del responsabile amministrativo è collocato in Area C/1, fino al 31.8.00, quando è sostituito dal profilo del collaboratore amministrativo.

Per l’accesso al profilo professionale del DSGA detto ccnl 26.5.99 richiede il diploma di laurea (tabella B); tuttavia, "in sede di prima applicazione" (in coerenza con la soppressione del profilo di responsabile amministrativo), anche in deroga all’obbligo della selezione concorsuale per il passaggio da un’area all’altra (nella specie da C a D) contemplato dall’art. 32, è previsto che possa accedere a detto profilo il personale con profilo professionale di responsabile amministrativo in servizio nell’anno scolastico 1999- 2000, previa frequenza di apposito corso di formazione.

7- Al personale inquadrato nel profilo di DSGA "in sede di prima applicazione" ai sensi dell’art. 34 ccnl 26.5.99, si riferisce l’art. 8 del ccnl 15.3.01, secondo biennio economico 2000/2001 del personale del comparto Scuola, così determinandone il trattamento retributivo dall’1.9.2000: stipendio iniziale del profilo di provenienza + il 70% del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale del responsabile amministrativo + una retribuzione di anzianità pari alla differenza tra la posizione stipendiale in godimento, comprensiva dell’eventuale assegno ad personam nonchè del rateo di anzianità in corso di maturazione, e lo stipendio iniziale del profilo di provenienza. Si stabilisce che la retribuzione così determinata "viene utilizzata, con il criterio della temporizzazione, al fine della collocazione di ciascun dipendente all’interno delle posizioni economiche del profilo di direttore amministrativo delle accademie e conservatori".

Viene quindi adottato il criterio della cosiddetta "temporizzazione", che consiste nel convertire il valore economico della retribuzione in godimento in anzianità spendibile ai fini dell’inquadramento, prescindendo perciò da quella effettiva. La disciplina è quindi nel senso che il profilo già esistente di direttore amministrativo delle accademie e dei conservatori viene assunto a parametro degli aspetti economici di quello di nuova creazione.

8.- In questa prospettiva, poi, l’art. 87 del ccnl 24.07.03, comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e primo biennio economico 2002/2003, dispone che, a decorrere dall’1.1.03, ai DSGA destinatari dell’incremento retributivo previsto dell’art. 8, comma 1, del ccnl 15.03.01 è attribuito un incremento retributivo pari al 30% del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale del responsabile amministrativo alla data del 1.9.2000, e dichiara che, per effetto di tale disposizione, "si realizza il completamento dell’equiparazione retributiva tra il personale appartenente all’ex profilo di responsabile amministrativo e quello del direttore amministrativo delle accademie e conservatori". 9.- Queste sono le disposizioni che sono state applicate dall’Amministrazione per determinare il nuovo livello stipendiale con decorrenza 1.9.2000 per gli inquadramenti nel profilo operati "in sede di prima applicazione", disposizione che, invece, secondo la tesi dei dipendenti interessati, dovrebbe intendersi o come non realmente derogatoria del principio generale di riconoscimento dell’anzianità effettiva, o superata dalla riaffermazione della vigenza e applicabilità della regola generale, oppure da ritenere in contrasto con principi e norme inderogabili.

10.- La tesi dei dipendenti richiama, innanzi tutto, l’art. 142, lett. f), punto n. 8, del ccnl 24.7.03, comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e primo biennio economico 2002/2003, che stabilisce che continua a trovare applicazione nel comparto scuola l’art. 66, comma 4, del ccnl 4.08.95.

Per questa norma "restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, conv. con modificazioni dalla L. 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè le relative disposizioni di applicazione, così come definite dal D.P.R. 23.08.88 n. 399, art. 4".

Le richiamate norme di diritto (rese applicabili dalla fonte negoziale in linea con il principio generale di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 2) hanno ad oggetto il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante. In particolare, dispone il D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, comma 13 (Inquadramento economico – Passaggi di qualifica funzionale): "ai fini dell’inquadramento contrattuale, l’anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio preruolo, comprensivo dell’eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dal D.L. 19 giugno 1970, n. 370, art. 3 conv. con modificazioni dalla L. 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli". 11 – Esaurita la ricognizione delle disposizioni di contratto collettivo che rilevano nella controversia, la Corte ritiene che le parti stipulanti intesero riservare ai DSGA, inquadrati in tale profilo "in sede di prima applicazione" e in deroga al requisito del titolo di studio ed alla regola dell’accesso alla qualifica di area superiore (D) mediante procedura concorsuale, un trattamento economico differenziato ed inferiore rispetto a quello che sarebbe derivato dall’applicazione delle regole generali in tema di riconoscimento dell’anzianità di servizio; regole che sono invece applicabili ai dipendenti che conseguono lo stesso l’inquadramento in base alle regole ordinarie (titolo di studio e procedura selettiva).

La finalità è quella, manifesta, di limitare l’onere finanziario dell’amministrazione correlato ad una "promozione" pressochè automatica (mero giudizio di idoneità all’esito del corso di formazione, ovvero di percorsi professionali).

12.- Non è condivisibile l’assunto secondo cui l’art. 8 del ccnl del 2001 si limiterebbe a ripetere il criterio della temporizzazione già previsto dal D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, commi 8 e 9.

Dispone, infatti, il comma 8 che, nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, viene attribuito lo stipendio iniziale previsto a "regime" per la nuova qualifica, maggiorato dell’importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare a "regime" relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale; il comma 9 precisa che, qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, ferma restando la corresponsione ad personam di detta differenza; la differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell’ulteriore progressione economica.

Come si può constatare, in queste disposizioni l’applicazione del criterio della temporizzazione è limitata all’ipotesi in cui il nuovo stipendio non corrisponda a nessuna delle posizioni stipendiali. Il criterio della temporizzazione è destinato a venire in rilievo solo "ai fini dell’ulteriore progressione economica".

Dunque, non in sede di immediato inquadramento, conseguente al mutamento di qualifica, ma la temporizzazione vale solo per conferire un qualche peso alla differenza tra le due posizioni stipendiali, dato che in tale evenienza il personale viene inquadrato nella posizione inferiore.

Pertanto, il criterio della temporizzazione, nell’ambito della norma in esame, è destinato ad essere applicato solo in via residuale – precisamente solo nel caso in cui il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali – ed in un momento successivo all’inquadramento risultante dal mutamento di qualifica, ossia ai fini dell’ulteriore progressione economica.

Ben diversamente, nel contesto disciplinato dall’art. 8 del ccnl del 2001, il criterio della temporizzazione non è nè eventuale, nè destinato ad essere applicato in una fase successiva. E’ invece il criterio di immediata applicazione, primario e necessario "al fine della collocazione di ciascun dipendente all’interno delle posizioni economiche". 13.- Quanto al disposto di cui all’ultimo periodo del D.P.R. n. 199 del 1988, art. 4, comma 13, secondo cui restano ferme le anzianità riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli, si tratta di previsione di carattere generale, derogata dalla speciale norma di cui all’art. 8 ccnl 2001 destinata a regolare una peculiare vicenda di inquadramento in qualifica superiore (pur da considerare equivalente, nell’ambito del sistema contrattuale di classificazione del personale nelle aree, alla previsione normativa relativa alla "carriera").

14.- Nè merita consenso la tesi secondo cui la particolare disciplina di cui all’art. 8 ccnl 2001 sarebbe stata superata dal successivo contratto del 2003, mediante l’affermazione della vigenza del principio generale della rilevanza del servizio non di ruolo e di quello prestato in qualifica inferiore agli effetti della retribuzione spettante nella nuova qualifica (art. 142, lett. f, punto n. 8, del CCNL 24/7/2003).

Questa lettura si pone in contrasto con l’art. 1362 c.c., perchè non valuta adeguatamente il dato letterale costituito dall’espressione "continua a trovare applicazione …", che vale ad escludere l’introduzione di una disposizione nuova, essendosi limitate le parti stipulanti a confermare una regola già operante. Al riguardo, deve ritenersi che la regola generale del computo dell’intera anzianità in caso di inquadramento in qualifica superiore (art. 66, comma 4, ccnl 4.8.95) era rimasta in vigore ai sensi della "norma di salvaguardia" dettata dall’art. 48 ccnl 26.5. 99 (per la quale "Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente ccnl, restano in vigore in quanto compatibili") e della norma finale di cui all’art. 19 dello stesso ccnl 15.3.01 (per la quale "Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme del CCNL 26.5.1999").

L’impostazione qui contestata si pone, altresì, in contrasto con l’art. 1363 c.c., omettendo di considerare sia il fatto che lo stesso contratto del 2001, da una parte, confermava la richiamata regola generale, dall’altra, vi derogava specificamente con le disposizioni particolari dell’art. 8; sia il disposto dell’art. 87 del contratto del 2003, che si occupa ancora una volta specificamente della peculiare vicenda della creazione del nuovo profilo di DSGA e del relativo trattamento retributivo come determinato proprio ai sensi dell’art. 8 del ccnl del 2001, esplicitamente richiamato e nel quale la "temporizzazione" risulta funzionale proprio all’aggancio alla retribuzione del direttore amministrativo delle accademie e dei conservatori ed al dichiarato intento di equiparazione.

Invero, l’incremento retributivo attribuito dal citato art. 87 deve necessariamente essere considerato nell’ambito della regolamentazione complessiva di cui all’art. 8 del ccnl del 2001 e la clausola in esame comprova ulteriormente come alla vicenda della creazione del nuovo profilo professionale siano dedicati discipline negoziali specifiche, non compatibili con l’applicazione delle regole generali.

15.- Destituita di fondamento è altresì la tesi secondo cui il diritto al superiore inquadramento, siccome decorrente dall’1.9.2000, doveva essere regolato dalla norma generale in tema di computo di anzianità in caso di passaggio di categoria – con la considerazione quindi della complessiva anzianità effettiva – e non dalla (pretesa) norma speciale dell’art. 8 del ccnl del 2001, che non avrebbe potuto incidere retroattivamente sulla consistenza di un diritto già acquisito.

Al riguardo deve rilevarsi che il ccnl per il quadriennio normativo 1998-2001 e il biennio economico 1998-1999, pur avendo previsto l’operatività con decorrenza dall’1.9.2000 del nuovo profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi, ha omesso totalmente di disciplinare il relativo trattamento economico, come si evince in particolare dal fatto che le tabelle D1 e D2, relative agli aumenti stipendiali in vigore rispettivamente dal 1.11.1998 e dal 1.6.1999, e la tabella E, relativa alle posizioni stipendiali in vigore a regime da detta ultima data, comprendono la posizione di direttore amministrativo dei conservatori e delle accademie ma non prendono affatto in considerazione il profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi, il quale non può presumersi regolato ai fini economici come l’altro – pur affine – profilo, poichè tali due profili sono considerati distintamente nella tabella A (contenente l’elencazione e la descrizione di tutti i profili) e graduati diversamente, in D/1 il profilo già esistente e in D/2 quello di nuova istituzione.

Tale omissione normativa, del resto, trova sistematica spiegazione nel fatto che, come già rilevato, il ccnl sottoscritto nel 1999 regolava il solo biennio economico 1998-1999, mentre per il biennio successivo, nel cui ambito avrebbe cominciato ad operare il nuovo profilo, avrebbe dovuto provvedere ai fini economici un ulteriore contratto collettivo, poi di fatto sottoscritto il 15.3.2001. Si è verificato dunque un breve vuoto normativo, che è stato colmato con giustificati effetti retroattivi appunto dall’art. 8 del ccnl del 2001, il quale – è opportuno sottolineare – espressamente regola, in termini speciali e derogatori, il solo trattamento economico del personale fruente in sede di prima applicazione dell’inquadramento nel nuovo profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi. Nè alcun diritto di maggiore portata poteva ritenersi maturato sul piano economico da tale personale al momento stesso dell’entrata in vigore del nuovo inquadramento, anche nell’ipotesi di previo perfezionamento delle procedure per l’accesso al medesimo, in difetto di una parte essenziale della normativa relativa al trattamento economico.

Deve rilevarsi ancora, per completezza, che il trattamento economico assicurato dall’art. 8 del ccnl del 2001 è nettamente superiore a quello in godimento dal personale in questione prima della promozione, poichè in pratica è garantita una maggiorazione stipendiale pari al 70% del differenziale tra le posizioni stipendiali iniziali del direttore amministrativo delle accademie e dei conservatori e del responsabile amministrativo (e successivamente, a seguito del CCNL del 2003, pari al 100% di tale differenziale) oltre ad una futura migliore valorizzazione, in conseguenza del nuovo e migliore inquadramento, del maturato economico eccedente il minimo tabellare acquisito nel profilo di provenienza, che è conservato senza rimanere congelato, perchè è computato ai fini dell’anzianità ai fini economici, secondo il criterio della temporizzazione.

16.- Non sussiste il denunciato contrasto, sotto i diversi profili dedotti, dell’art. 8 del CCNL del 2001 con principi e norme inderogabili.

I contratti collettivi del settore pubblico, pur nella specialità che ne caratterizza il regime giuridico (procedimento di formazione, efficacia erga omnes, rapporto con le norme di diritto), hanno pur sempre natura giuridica negoziale; di conseguenza, le clausole contrattuali sono sottratte al sindacato giurisdizionale sotto il profilo dell’opportunità delle scelte operate dai contraenti anche per quanto concerne l’equiparazione graduale di posizioni analoghe ma non identiche. Nè possono esser ipotizzati contrasti con la regola posta dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, la quale impone, appunto, di applicare esclusivamente le disposizioni contrattuali in tema di trattamento economico – in relazione a differenziazioni operate proprio dal contratto (vedi Cass. 19 dicembre 2008, n. 29829; 10 marzo 2009, n. 5726; 18 giugno 2008, n. 16504 e 19 giugno 2008 n. 16676; Cass., sez. un., 7 luglio 2010, n. 16038).

Alla stregua del richiamato principio di diritto risultano manifestamente prive di fondamento le argomentazioni relative alla mancanza di valide giustificazioni per negare l’incidenza della reale anzianità di servizio, pur riconosciuta ad ogni altro effetto, sul trattamento economico spettante ai DSGA dal 1.9.00; alla disparità di trattamento con le altre categorie di dipendenti e, in particolare, con quelli che accedono al profilo professionale di DSGA nel periodo successivo alla "prima applicazione" di cui all’art. 34 del ccnl del 1999; al trattamento di fatto praticato ad alcuni dipendenti inquadrati in sede di prima applicazione nel profilo di DSGA con il riconoscimento dell’anzianità effettiva (si tratta, all’evidenza, di comportamenti dell’amministrazione tenuti in contrasto con il disposto dell’art. 45, cit.).

17.- Giova, infine, precisare che nella fattispecie ora in esame l’Amministrazione si vale di poteri di diritto privato ed attua una regolazione del rapporto di lavoro determinata da norme di contenuto negoziale, quali l’art. 34 del ccnl 26.5.99 che istituisce il profilo professionale DSGA e ne individua i requisiti di accesso in sede di prima applicazione, e l’art. 8 del ccnl 15.3.01 che di tale profilo determina il trattamento retributivo a decorrere dall’1.9.00. Oggetto della controversia è, dunque, non l’esercizio di un potere autoritativamente diretto ad incidere sulle posizioni soggettive dei dipendenti, ma l’interpretazione che di quelle norme l’Amministrazione ha fatto nel regolare dette posizioni.

L’indagine del giudice è diretta esclusivamente alla verifica della correttezza dell’interpretazione e non anche alla censura di un (peraltro inesistente) potere autoritativo dell’Amministrazione. E’, pertanto, del tutto estranea alla presente controversia la pretesa di accertare se con l’interpretazione data alla norma collettiva – peraltro corretta, sulla base delle regole dell’ermeneutica – l’Amministrazione abbia pregiudicato un diritto di credito che si assume presente nel patrimonio dei dipendenti, con violazione delle disposizioni della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), che quel diritto tutelerebbe.

18, Conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, il ricorso va dunque rigettato, dato che il trattamento economico spettante dall’1.9.2000 al personale ATA inquadrato in sede di prima applicazione nel profilo professionale di "direttore dei servizi generali e amministrativi", ai sensi dell’art. 34 ccnl del comparto scuola 26 maggio 1999, è regolato dalla specifica norma di cui all’art. 8 del ccnl 15.3.2001, relativo al secondo biennio economico 2000-2001 dello stesso comparto. Deve, infatti, escludersi che, in forza del principio della parità di trattamento, detto personale possa invocare la più favorevole regola generale che consente il computo dell’intera anzianità di servizio maturata per il caso di inquadramento in qualifica superiore, sia perchè non è configurarle contrasto con le norme imperative, dato che il contratto collettivo non è sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di trattamento, sia per la specificità della situazione regolata, che nella specie è limitata alla fase del primo inquadramento nel profilo.

19.- La circostanza che la giurisprudenza di legittimità qui richiamata è intervenuta dopo la proposizione del ricorso, costituisce motivo di compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra le parti costituite. Nulla sulle spese con riferimento alla parte intimata.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti costituite le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-11-2011, n. 23186 contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Agrigento, la s.p.a. Scuto Michele ha proposto opposizione avverso la cartella esattoriale n. (OMISSIS) con la quale la Montepaschi Serit s.p.a. le ingiungeva il pagamento della somma di Lire 67.901.000 a titolo di contributi previdenziali, L. 1.841.000 per sanzioni ex L.48/88, L. 17.167.000 per sanzioni ex L. n. 662 del 1996, art. 217, comma, lett. a) e L. 52.029.000 a titolo di una tantum ex L. n. 662 del 1996, art. 217, lett. b), come da prospetto riepilogativo allegato al verbale ispettivo del 30 aprile 1999.

Il tutto per complessive lire 138.938.000.

Con il suddetto atto ispettivo il verbalizzante aveva provveduto a) a "recuperare i contributi evasi e omessi sulle retribuzioni contrattuali"; b) ad addebitare gli sgravi "indebitamente conguagliati"; c) a calcolare le sanzioni civili e l’una tantum nella misura prevista dalla normativa vigente.

In primo luogo aveva contestato alla Società opponente di non avere provveduto a versare i contributi sulla "retribuzione virtuale" per i lavoratori che non avevano effettuato le ore di lavoro come da contratto recuperando i contributi evasi e omessi sulle retribuzioni contrattuali (punto 1).

In merito a tale presunta omissione la Società Michele Scuto eccepiva la inesistenza del debito contributivo e delle relative sanzioni atteso che per i lavoratori C., Ca., N. e S. nessun contributo sulle retribuzioni "virtuali" doveva essere versato in quanto i predetti si erano assentati dal posto di lavoro con richieste di permesso non retribuito (per motivi personali o familiari), come da esplicite richieste sottoscritte dai lavoratori stessi ed allegate al fascicolo di parte.

L’I.N.P.S. costituitosi in giudizio chiedeva il rigetto dell’opposizione. Il tribunale disponeva accertamento tecnico d’ufficio per verificare la congruità dei versamenti effettuati dalla società, nonchè la sussistenza o meno delle violazioni indicate nella memoria di costituzione I.N.P.S., calcolando l’eventuale debito residuo con sanzioni ed interessi.

Depositata la consulenza, la controversia veniva decisa con il parziale accoglimento della opposizione dichiarando l’opponente non obbligata al pagamento dei contributi per le violazioni di cui ai nn. 2, 3, 6 e 7 della memoria I.N.P.S., con riferimento al verbale ispettivo 30 aprile 1999, con conseguente annullamento della cartella di pagamento per i motivi accolti e compensazione delle spese del giudizio. Avverso tale sentenza proponeva appello la Società Scuto Michele deducendo che il Tribunale, ignorando che il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 37, aveva abrogato il D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 2, commi 1 e 2, convertito con modificazioni nella L. 7 dicembre 1989, n. 389, aveva di fatto trasferito sull’opponente l’onere di fornire la prova della sussistenza dei fatti dallo stesso contestati, affermando erroneamente: che l’opponente non aveva fornito la prova della fruizione da parte dei lavoratori C., N., Ca. e S. di permessi idonei a ridurre l’obbligo contributivo; che l’opponente non aveva fornito la prova che il dipendente M. aveva ricevuto la retribuzione riportata nelle buste paga in atti afferente al mese di aprile 1998 non coincidente con le registrazioni del libro paga; che non era stata dimostrata la legittimità del contratto di formazione e lavoro del dipendente D’Agata, quale gruista, stipulato il 9/12/97 tenuto conto della precedente rapporto come operaio fino al 31/7/97; che non era stato contestato l’omesso versamento contributivo per il mese di settembre 1997 e la mancata consegna dei prospetti paga di luglio ed agosto 1996 al lavoratore C..

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza depositata il 25 marzo 2008, emessa nella contumacia dell’INPS e della Montepaschi SERIT spa, confermava la sentenza del Tribunale di Agrigento. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la società Scuto Michele, affidato a tre motivi, poi illustrati con memoria. Resiste l’I.N.P.S. con controricorso, mentre la società Montepaschi Serit restava intimata.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., commi 1 e 2, in relazione al D.L. n. 46 del 1999, art. 37, che ha abrogato il D.L. n. 338 del 1989, art. 2, commi 1 e 2, convertito nella L. n. 389 del 1989.

Lamenta la ricorrente che a seguito della detta abrogazione l’onere di fornire la prova della sussistenza delle violazioni indicate nel verbale ispettivo gravava, nel giudizio di opposizione, sull’ente previdenziale opposto che riveste la figura di attore.

Ad illustrazione del motivo formulava in prescritto quesito di diritto.

Il motivo infondato.

Non v’è infatti dubbio che l’onere della prova dei fatti costitutivi del diritto gravi su colui che si afferma titolare del diritto stesso, ancorchè sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, nella specie sull’ente previdenziale opposto (Cass. 10 novembre 2010 n. 22862), e tuttavia, una volta dimostrata, da parte di quest’ultimo, la sussistenza di tali fatti costitutivi, resta onere dell’opponente, che eccepisca l’esonero dal versamento contributivo, di dimostrare che per taluni o tutti i dipendenti in questione l’obbligo contributivo, in tutto od in parte, non sussiste (Cass. 5 aprile 2011 n. 7747).

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione del D.L. n. 244 del 1995, art. 29, (convertito in L. n. 341 del 1995) per aver ritenuto dovuta la contribuzione sulla retribuzione virtuale minima di cui al citato art. 29 relativamente a periodi di fruizione di permessi non retribuiti, in contrasto col D.M. 16 dicembre 1996, laddove il giudice di legittimità aveva ritenuto che in caso di accordo tra le parti, anche senza autenticazione della sottoscrizione del lavoratore, circa una consensuale sospensione del rapporto con conseguente sospensione dell’obbligo retributivo, non è dovuta alcuna contribuzione per il periodo di sospensione (Cass. 24 gennaio 2006 n. 1301).

3. Il motivo è infondato.

Questa Corte ha più recentemente chiarito che "In tema di contribuzione dovuta dai datori di lavoro esercenti attività edile, ove la sospensione del rapporto lavorativo derivi da una libera scelta del datore di lavoro e costituisca il risultato di un accordo tra le parti, permane il relativo obbligo contributivo, dovendosi escludere la possibilità di una interpretazione analogica del D.L. n. 244 del 1995, art. 29, convertito nella L. n. 341 del 1995, in quanto la disposizione ha natura eccezionale e regola espressamente la possibilità e le modalità di un ampliamento dei previsti casi d’esonero da contribuzione, che può essere effettuato esclusivamente mediante decreti interministeriali" (Cass., ord. 18 febbraio 2011 n. 3969), "tanto più che (a disposizione ha natura eccezionale e regola espressamente la possibilità e le modalità di un ampliamento dei casi d’esonero da contribuzione, che può essere effettuato esclusivamente mediante decreti interministeriali (Cass. 13 ottobre 2009 n. 21700, Cass. 15 luglio 2010 n. 16601; Cass., ord. 4 maggio 2011 n. 9805).

4. Con terzo, subordinato, motivo, la ricorrente lamenta la violazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lamentando che tale norma, ignorata dalla corte territoriale, prevedeva, in luogo della una tantum prevista dalla L. n. 662 del 1996, una sanzione civile non superiore al 40% dei contributi non corrisposti.

Il motivo, illustrato dal prescritto quesito di diritto, è infondato. La questione è stata più volte esaminata da questa Corte (cfr. da ultimo, Cass. 21 luglio 2010 n. 17099), rendendo così consolidato l’orientamento circa la irretroattività del regime sanzionatorio di cui alla legge n. 388 del 2000 (ex plurimis, Cass. 12 aprile 2010 n. 8651; Cass. 22 ottobre 2009 n. 22214; Cass. 8 marzo 2007 n. 5305; Cass. 13 luglio 2005 n. 14771; Cass. sez. un. 7 marzo 2005 n. 4808, con riferimento al comma 8 dell’ari. 116 invocato dalla ricorrente; Cass. 9 aprile 2004 n. 6972; Cass. 17 dicembre 2003 n. 19334). La Corte ha chiarito che in tema di sanzioni per il ritardato o omesso pagamento di contributi previdenziali, la disposizione di cui all’ari. 116, comma diciotto, della L. n. 388 del 2000, condiziona inequivocabilmente l’applicazione della normativa sanzionatoria previgente ( L. n. 662 del 1996) alla circostanza che sussista un credito per contributi alla data del 30 settembre 2000, con la conseguenza che il nuovo regime sanzionatorio è applicabile, qualora si tratti di violazioni commesse antecedentemente, soltanto nel caso in cui il credito dell’INPS per contributi sia stato soddisfatto alla data del 30 settembre 2000. Nè può ritenersi che tale regime sia applicabile anche a violazioni commesse antecedentemente e non ancora soddisfatte, qualora il provvedimento amministrativo (ordinanza ingiunzione o cartella esattoriale) sia stato notificato dopo l’entrata in vigore della legge, posto che l’ordinanza – ingiunzione non costituisce un provvedimento amministrativo costitutivo, ma un atto puramente esecutivo, preordinato soltanto alla riscossione di un credito già sorto per effetto della violazione commessa, momento a partire dal quale inizia a decorrere la prescrizione, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 28, comma 1. 5. Il ricorso è pertanto infondato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, pari ad Euro 65,00, Euro 4.000,00 per onorari, oltre spese generali, in favore dell’I.N.P.S. Nulla per le spese per la parte rimasta intimata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 23-06-2011) 11-07-2011, n. 27059

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la decisione in epigrafe la Corte d’appello di Lecce ha confermato la sentenza del 5 febbraio 2008 con cui la sezione distaccata di Gallipoli aveva condannato R.P. alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per il reato di calunnia, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

Dalla sentenza si apprende che l’imputato avrebbe denunciato falsamente al Commissariato di Gallipoli lo smarrimento di due assegni, rispettivamente di Euro 639,86 e di Euro 3.282,00, assegni che invece aveva consegnato a C.C. in pagamento di una fornitura. Secondo la ricostruzione dei giudici tra i due sarebbe insorta una contestazione in ordine alla fornitura, con richiesta di restituzione dei titoli e minaccia di porli immediatamente all’incasso, minaccia che avrebbe determinato l’imputato alla falsa denuncia.

Nell’interesse dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, avvocato Francesca Conte, che ha dedotto l’erronea applicazione dell’art. 368 c.p. e ili connesso vizio di motivazione per travisamento della prova. Si assume che i giudici di merito non avrebbero preso in considerazione le dichiarazioni testimoniali acquisite al processo, dalle quali risulta evidente che le parti si erano accordate per la riconsegna della fornitura e, contestualmente, per la riconsegna dei due assegni, sicchè la denuncia presentata presso il Commissariato era effettivamente diretta a segnalare lo smarrimento dei titoli che l’imputato riteneva fossero stati inviati per posta e mai giunti a destinazione.

Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi si limitano a proporre una lettura alternativa dei risultati probatori acquisiti al processo e valutati dal giudice di merito.

Il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne nè la ricostruzione dei fatti nè l’apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile, cioè l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l’assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.

Peraltro, l’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente ("manifesta illogicità"), cioè di spessore tale da risultare percepibile ìctu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze. In altri termini, l’illogicità della motivazione, deve risultare percepibile ictu oculi, in quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Inoltre, va precisato, che il vizio della "manifesta illogicità" della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, nel senso che il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere logica "rispetto a se stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati nella stessa ed alla conseguente valutazione effettuata dal giudice di merito, che si presta a censura soltanto se, appunto, manifestamente contrastante e incompatibile con i principi della logica. I limiti del sindacato della Corte non sono mutati neppure a seguito della nuova formulazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), intervenuta a seguito della L. 20 febbraio 2006, n. 46, là dove si prevede che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la motivazione della pronuncia sia "effettiva" e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; non sia internamente "contraddittoria", ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso per Cassazione: c.d. autosufficienza) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. Alla Corte di cassazione, infatti, non è tuttora consentito di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi da quelli fatti propri dal giudice del merito. Così come non sembra affatto consentito che, attraverso il richiamo agli "atti del processo", possa esservi spazio per una rivalutazione dell’apprezzamento del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamento riservato in via esclusiva al giudice del merito. In altri termini, al giudice di legittimità resta preclusa – in sede di controllo della motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perchè ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa: un tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Cassazione nell’ennesimo giudice del fatto.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.