Cass. civ. Sez. I, Sent., 06-06-2011, n. 12180 Ricorso

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el ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 24 settembre – 9 ottobre 2007 la Corte di Appello di Catanzaro, pronunciando sull’impugnazione proposta da P.B. avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro in data 3 luglio 2006 che aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalla medesima contratto con S.V., rigettava il gravame, condannando la P. al pagamento delle spese di lite.

Avverso tale sentenza la P. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

Il S. ha resistito con controricorso.

All’esito della Camera di consiglio il Collegio ha disposto darsi luogo a motivazione semplificata.

Il ricorso è inammissibile.

Ed invero il motivo di ricorso, con il quale si denuncia omissione, insufficienza e contraddittorietà di motivazione della sentenza impugnata, non appare corredato del necessario momento di sintesi, omologo del quesito di diritto, contenente la chiara indicazione del fatto controverso in ordine al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, requisito richiesto a pena di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis.

La ricorrente va pertanto condannata al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorario, oltre le spese generali e gli accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 31-03-2011, n. 299

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Svolgimento del processo

Con il presente ricorso si impugna il decreto n.17 del 22 aprile 2002 con cui il comune resistente ha ingiunto alla ricorrente di rilasciare l’area di mq 750 circa antistante il proprio fabbricato in quanto ritenuta demaniale marittima, di rimuovere la recinzione, di demolire il fabbricato sito sulla sua proprietà privata in quanto ricadente nella fascia di 30 mt dal confine demaniale marittimo.

Con ordinanza collegiale R.O. 579/2002 veniva accolta l’istanza cautelare di sospensiva. Nella pubblica udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Deduce il ricorrente eccesso di potere e violazione di legge. Vanno accolte le censure relative ai vizi partecipativi per violazione di cui all’art. 7 della legge 241/1990 in quanto risulta che l’amministrazione non abbia posto il ricorrente in condizione di partecipare all’attività amministrativa e di poter preventivamente tutelare propri interessi.

Il ricorso va, pertanto, accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in Euro 1000 a favore del ricorrente ed a carico dell’amministrazione.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese liquidate in Euro 1000.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 22-07-2011, n. 16138 Edilizia popolare ed economica Decreto ingiuntivo

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otivo di ricorso.
Svolgimento del processo

Con sentenza del 27 febbraio 2003 il Tribunale di Benevento accolse l’opposizione proposta dal sig. G.M. nei confronti dell’I.A.C.P. della Provincia di Benevento avverso il decreto ingiuntivo del Pretore di Benevento, emesso in data 23 luglio 1991, avente ad oggetto la sorte di L. 6.862.200 quali rate di rimborso mutuo inevase dal 1 gennaio al 1 luglio 1994, oltre interessi, in dipendenza dell’assegnazione di un alloggio, e rigettò la riconvenzionale dell’I.A.C.P. relativa agli oneri di preammortamento e ai costi connessi ai mutui.

A tanto pervenne perchè l’art. 3 del contratto 3 dicembre 1990, a base dell’ingiunzione, prevedeva, in vista del frazionamento del mutuo ricadente sul singolo alloggio, l’obbligo dell’assegnatario di pagare rate parziali provvisorie mensili di L. 460.000 costituenti importi quantitativamente e qualitativamente diversi dalla pretesa azionata, mentre i relativi conteggi dell’I.A.C.P. erano analiticamente insufficienti a provare la effettiva entità del dovuto. Argomentava, inoltre, che, secondo la normativa in materia, l’I.A.C.P. doveva concordare con l’amministrazione comunale le caratteristiche degli alloggi e i criteri per determinare il prezzo di cessione e che su questa base l’I.A.C.P. stipulava il mutuo con quota parte frazionata accollata all’assegnatario, per cui, in difetto di tali adempimenti, restava incerta la determinazione del prezzo finale. Sosteneva, infine, che dovevano reputarsi vessatorie e nulle, in quanto non specificamente approvate e contrarie a norme cogenti, le clausole relative al ricorso al credito bancario per finalizzare la determinazione del costo effettivo dell’opera, mediante rate di ammortamento provvisorie e con obbligo di subingresso nella relativa obbligazione dell’I.A.C.P. Con atto di appello del 13 marzo 2003 l’I.A.C.P. impugnava tale sentenza insistendo nel rigetto dell’opposizione e nell’accoglimento della riconvenzionale. Resisteva l’appellato.

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 1879/04, accoglieva l’appello dell’ente, confermava il provvedimento monitorio e condannava parte appellata-opponente al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.

Avverso detta pronuncia ricorre per cassazione il G. sulla base di sei motivi, cui resiste con controricorso l’I.A.C.P. della Provincia di Benevento.
Motivi della decisione

Il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, si duole che la Corte d’appello abbia omesso di considerare ex officio il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado là dove questa aveva affermato che l’unico obbligo nascente dal contratto era per l’assegnatario quello di pagare le rate da L. 460.000 mensili (in realtà L. 420.000 – precisa il ricorrente – secondo quanto risultava dal contratto ma erroneamente trascritto nella sentenza).

Con il secondo motivo deduce il vizio di ultrapetizione per avere la Corte d’appello ritenuto che la controversia investisse la differenza tra il dare e l’avere complessivo tra le parti e non la specifica domanda introdotta con il giudizio monitorio.

Con il terzo motivo deduce il vizio di omessa pronuncia sulla eccezione proposta che lo I.A.C.P. non poteva pretendere il pagamento delle rate di mutuo perchè occorreva il frazionamento ed il subingresso e che solo in presenza dell’avveramento di tali condizioni egli sarebbe stato tenuto al pagamento delle rate di mutuo.

Con il quarto motivo deduce la violazione dell’art. 1372 c.c. ed errata interpretazione del contratto, perchè dalla scrittura del 29 novembre 1990 (erroneamente – precisa il ricorrente – indicata in sentenza come recante la data del 3 dicembre 1990) risultava che fino al frazionamento del mutuo gravante sull’alloggio l’assegnatario avrebbe dovuto corrispondere una quota parziale del mutuo mediante rate mensili da L. 460.000, per cui, non essendosi la Corte di appello pronunciata sul se l’assegnatario fosse tenuto, in attesa del frazionamento dei mutui gravanti sull’alloggio, a corrispondere allo I.A.C.P. la quota integrale del mutuo ovvero solo la quota parziale di L. 460.000, conseguentemente non si era pronunciata sul se fosse fondata o meno la domanda.

Con il quinto motivo lamenta che il giudice di seconde cure avrebbe effettuato erronei conteggi nella ricostruzione dei rapporti dare – avere tra assegnatario ed ente.

Con il sesto motivo contesta la liquidazione delle spese processuali.

Il controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per inidoneità dei motivi, contenenti censure di merito, e per intervenuto giudicato esterno.

Entrambe le eccezioni sono manifestamente infondate. L’infondatezza della prima risulta chiaramente dalla sintesi dei motivi di censura, che precede. Quanto alla seconda, il giudicato esterno deriverebbe, secondo il contro ricorrente, dalla sentenza n. 975/02 del Tribunale di Benevento emessa "in altro identico giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da altro assegnatario"; difetta, pertanto, il requisito della identità dei soggetti.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata, nel riassumere i motivi di appello dell’I.A.C.P., in relazione al primo di essi espone chiaramente che l’Istituto aveva dedotto che "erroneamente … il primo giudice ha ritenuto infondata la pretesa dell’IACP a motivo che in attesa del frazionamento l’obbligo dell’assegnatario sarebbe limitato a rata di minor entità di rimborso mensili e che quindi malamente l’Istituto avrebbe fatto ricorso al credito bancario".

Risulta dunque in modo del tutto inequivoco che nessun giudicato si è formato in ordine alla quantificazione dell’ammontare mensile del rimborso dovuto per il mutuo non ancora frazionato, posto che una censura sul punto era stata espressamente formulata dall’I.A.C.P. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto propongono censure tra loro strettamente collegate.

Essi sono fondati.

Il presente giudizio è originato – come risulta dalla narrativa della sentenza impugnata – da una opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Pretore di Benevento in data 23 luglio 1997 in favore dell’I.A.C.P. avente ad oggetto la somma di L. 6.862.200 quali rate inevase dal 1 gennaio al 1 luglio 94 di rimborso mutuo, oltre interessi, in dipendenza dell’assegnazione di un alloggio.

La controversia resta dunque limitata all’accertamento dell’ammontare delle singole rate di mutuo dovute al momento della emanazione del decreto ingiuntivo in relazione al periodo fatto valere ed al se le dette rate siano state corrisposte dal G. per importi corrispondenti a quanto dovuto.

A tal fine va evidenziato che l’art. 3 del contratto 3 dicembre 1990, richiamato nella parte narrativa della sentenza e riportato per esteso nel ricorso e posto a base dell’ingiunzione, prevedeva che l’assegnatario, in attesa del frazionamento del mutuo gravante sull’alloggio, dovesse corrispondere una quota parziale del mutuo mediante rate mensili di L. 460.000 e che il medesimo dovesse subentrare nel mutuo in questione subito dopo il suo frazionamento, facendo propri tutti gli obblighi e gli impegni in esso contenuti. Va altresì evidenziato che il decreto ingiuntivo (il cui testo è riportato integralmente nel ricorso per la parte che interessa) affermava che il C. era debitore della complessiva somma di L. 20.322.650 per l’omesso pagamento delle seguenti rate: a) 1 gennaio 1994 per L. 3.357.650; b) 1 luglio 1994 per L. 3-504.500.

Al fine, dunque, di decidere la controversia, il giudice di merito avrebbe dovuto accertare quale fosse l’importo effettivamente dovuto delle rate di mutuo non pagate, verificando se era intervenuto o meno il frazionamento del mutuo, perchè, in caso negativo, l’importo delle rate restava fissato nella somma provvisoria di cui all’art. 3 del contratto ed il G. doveva essere condannato al pagamento dei ratei non versati sulla base di tale importo rateale.

La Corte d’appello ha invece seguito un percorso decisionale del tutto diverso che appare invero esorbitare dall’ambito della questione oggetto del giudizio. Ha infatti osservato che tra le parti era intervenuto un altro processo, conclusosi con sentenza n. 531/2002 del Tribunale di Benevento, che aveva assegnato determinato il prezzo dell’alloggio in L. 91.793.845, e ne ha dedotto che, essendo tale importo superiore a quanto versato dal G. fino a quel momento (L. 56.014.054), ne residuava un’eccedenza di debito a suo carico della quale giustamente l’I.A.C.P. aveva chiesto il pagamento, scaturendo l’ingiunzione chiesta dall’Istituto "da maggiori costi obbiettivi dell’assegnazione fronteggiati col mutuo e precisamente dalla differenza tra il prezzo del cespite definitivamente accertato dalla sentenza 531/02 (comprensivo dei maggiori costi dell’immobile, degli interessi a vario titolo e spese di frazionamento) e l’ammontare complessivo del finanziamento ottenuto) il che rende esigibile mediante semplice operazione matematica il credito dell’IACP verso l’assegnatario tenuto direttamente, per effetto del frazionamento, ad accollarsi la rata di tali oneri".

Risulta del tutto evidente che la Corte d’appello ha preso in considerazione aspetti estranei rispetto all’oggetto della presente controversia, relativa ad opposizione ad un decreto ingiuntivo con il quale si faceva valere il mancato pagamento di alcuni ben specificati ratei di mutuo dall’importo controverso e da calcolarsi al momento della proposizione della domanda (1997), per esaminare una questione del tutto diversa relativa al mancato saldo del prezzo definito dell’assegnazione ed all’importo dei ratei di mutuo dovuti per effetto del definitivo provvedimento di assegnazione intervenuto ben cinque anni dopo l’introduzione del giudizio che qui rileva.

I motivi in questione vanno in conclusione accolti, restando assorbito il quinto ed il sesto.

Il ricorso va, pertanto, accolto nei termini di cui in motivazione.

La sentenza impugnata va di conseguenza cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che, secondo quanto sopra chiarito, dovrà accertare quale era l’importo dovuto e non pagato dei ratei di mutuo per i quali è stato chiesto il decreto ingiuntivo in applicazione dell’art. 3 del contratto, restando in ogni caso impregiudicata ogni questione relativa al saldo del prezzo di assegnazione dell’immobile in quanto estranea all’oggetto del presente giudizio.

La Corte d’appello provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, il terzo ed il quarto, assorbito il quinto ed il sesto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

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Cons. Stato Sez. V, Sent., 11-05-2011, n. 2774 Contratti

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nsi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

di poter definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, come da avviso dato alle parti alla odierna camera di consiglio;

Rilevato che con l’impugnata sentenza il Tar ha respinto il ricorso proposto dalla Cooperativa Sociale F. R. avverso il provvedimento di esclusione dalla gara indetta dal comune di Grottaglie per l’affidamento della gestione dell’asilo nido comunale (esclusione disposta a causa della mancata previsione nell’offerta della ricorrente della contemporanea presenza di quattro educatori per l’intero orario di apertura dell’asilo);

Ritenuto che il ricorso in appello è privo di fondamento, in quanto:

a) la lex specialis della gara era chiara nel richiedere la presenza di quattro educatori per l’intera giornata, senza subordinare tale elemento alla effettiva presenza di un numero di alunni pari a quaranta;

b) tale interpretazione si ricava dalla previsione del bando che impone di "assicurare la presenza dell’organico come da capitolato" "anche per un numero inferiore a 40 unità frequentanti" (pag. 12 bando) e dall’art. 6 del capitolato speciale, che, dopo aver previsto una frequenza costante giornaliera di 40 unità, fisa in rapporto alle 40 unità la necessaria presenza di 4 educatori da impegnare per l’intero orario di apertura dell’asilo, disciplinando poi l’ipotesi di presenza di un numero di alunni superiore a 40 (che comporta un onere aggiuntivo per il comune);

c) ai fini dell’applicazione delle richiamate clausole di gara, non assume rilievo l’art. 2 dello stesso Capitolato e l’esattezza del dato ivi contenuto, che riguarda il diverso elemento dell’apertura della struttura e non la presenza dei singoli operatori, che – si ripete – è disciplinata dal richiamato art. 6;

d) una volta confermata la legittimità dell’esclusione della ricorrente, viene meno il suo interesse a contestare asserite cause di esclusione dell’aggiudicataria (questione del coordinatore) e l’attribuzione dei punteggi (Cons. Stato, ad. plen. n. 4/2011);

Ritenuto che il ricorso in appello deve, quindi, essere respinto con conseguente improcedibilità del ricorso in appello incidentale;

Ritenuto, infine, che la peculiarità in fatto della controversia integra i presupposti per la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), respinge il ricorso in appello principale indicato in epigrafe e dichiara improcedibile il ricorso in appello incidentale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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