Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 04-04-2012, n. 5372 Pensione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Torino, confermando la sentenza impugnata, ha riconosciuto il diritto di C.A. alla riliquidazione della pensione di vecchiaia a carico dell’a.g.o. con contestuale liquidazione del supplemento per i contributi maturati nella gestione speciale lavoratori autonomi, L. n. 1147 del 1974, ex art. 2 ter, che gli era stata negata dall’Inps sul rilievo che il supplemento, ai sensi della L. n. 155 del 1981, art. 7, non poteva essere riconosciuto prima del decorso di due anni dalla decorrenza della pensione. A tale conclusione la Corte territoriale è pervenuta osservando che, secondo la giurisprudenza della S.C., la normativa del 1981 riguarda esclusivamente i supplementi maturati dopo il conseguimento della pensione e non è applicabile quindi al caso in cui la liquidazione del supplemento venga richiesta al compimento dell’età pensionabile secondo la disciplina delle gestioni speciali.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’Inps affidandosi a un unico motivo di ricorso cui resiste con controricorso C. A., che ha depositato anche memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1.- Con l’unico motivo si denuncia violazione o falsa applicazione della L. n. 155 del 1981, art. 7, chiedendo a questa Corte di stabilire se "nell’ipotesi di pensionato presso una delle gestioni speciali lavoratori autonomi presso l’a.g.o. il quale abbia chiesto e ottenuto, ai sensi della L. n. 114 del 1974, art. 2 ter, la liquidazione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, trova o meno applicazione la L. n. 155 del 1981, art. 7, che differisce i termini di erogazione dei supplementi di pensione, qualora il supplemento debba essere liquidato sulla base di contribuzione relativa alla gestione speciale versata o accreditata in epoca antecedente alla data di decorrenza della pensione stessa". 2.- Il ricorso non è fondato. Il quesito formulato dall’Istituto deve trovare risposta nel principio costantemente ribadito da questa Corte – cfr. ex plurimis Cass. n. 13604/2001 e, da ultimo, Cass. n. 28738/2011 – secondo cui "in materia di supplementi di pensioni da liquidare in base a contributi versati presso le gestioni speciali per i lavoratori autonomi, la L. n. 155 del 1981, art. 7, comma 6, che prevede l’applicabilità anche ai supplementi di pensione liquidabili a carico di dette gestioni dei commi 4 e 5 del medesimo articolo, si riferisce solo ai supplementi da liquidare in base a contribuzioni relative a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, secondo quanto desumibile dal riferimento del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 19, comma 2, rimanendo salva, in riferimento a contributi versati per periodi anteriori, la facoltà di richiedere la liquidazione del supplemento al compimento dell’età pensionabile secondo la disciplina delle gestioni speciali ( L. 9 gennaio 1963, n. 9, art. 7 e L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 25), senza che spieghi efficacia dilatoria la liquidazione di supplementi sulla base di contributi versati nella gestione ordinaria". 3.- La sentenza impugnata, riconoscendo il diritto dell’assicurato alla liquidazione del supplemento al compimento dell’età pensionabile in relazione a contributi versati per periodi anteriori, non si è discostata dai principi giuridici sopra enunciati e non è assoggettabile, dunque, alle censure che le sono state mosse in questa sede di legittimità. Il ricorso deve essere pertanto rigettato con la conferma della sentenza impugnata.

4.- Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno distratte a favore del procuratore antistatario.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 40,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali, da distrarsi a favore dell’avv. Paolo Boer, antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-10-2011) 08-11-2011, n. 40306

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 22 novembre 2010, la Corte d’Appello di Catania, 1^ sezione penale, confermava la sentenza del Tribunale in sede appellata da L.G., con la quale questi era stato dichiarato colpevole di ricettazione di cavi elettrici in rame e detenzione di oggetti atti allo scasso e condannato, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva e ritenuta la continuazione, alla pena di due anni un mese di reclusione ed Euro 700,00 di multa, con confisca e distruzione di quanto in sequestro.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – mancanza di motivazione con riferimento alla richiesta di derubricazione del reato di ricettazione in furto, tenuto conto che con l’appello si era evidenziato che il coimputato minorenne era stato assolto dal delitto di furto (così qualificata l’azione delittuosa) per non essere stata raggiunta la prova in ordine alla provenienza del materiale rinvenuta nella loro disponibilità;

manifesta carenza e illogicità della motivazione sul chiesto riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui al capoverso dell’art. 648 c.p..

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è infondato, perchè la sentenza impugnata ha giustificato il convincimento di responsabilità del ricorrente in ordine al delitto di ricettazione contestato in considerazione della non veridicità della giustificazione addotta (volto che, si è spiegato, il teste M. ha smentito la cessione dei cavi elettrici, motivazione che non è stata oggetto di critica specifica e che quindi resiste come valido argomento della decisione) e dell’avvenuto (parziale) riconoscimento da parte del teste P. come proveniente da furto in danno della rete elettrica di Santa Venerina. La circostanza che il coimputato minorenne sia stato assolto nel separato procedimento dal delitto di furto (così qualificato il fatto) è stata per implicito disattesa, per effetto dello sviluppo di giustificazione che, in quanto non manifestamente illogica, non può essere oggetto di censura in questa sede.

2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Dal contesto della motivazione risultano indicate le giustificazioni a fondamento del denegato riconoscimento dell’ipotesi attenuata della particolare tenuità del fatto, posto che è stata contestata e riconosciuta (ancorchè poi ritenuta equivalente alle attenuanti generiche) la recidiva ed è stato spiegato che nel possesso dell’imputato è stata trovata "una notevole quantità di cavo elettrico in rame". 3. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-10-2011) 24-11-2011, n. 43451 Misure di prevenzione

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza letta all’udienza del 9.6.2010 la Corte d’appello di Torino dichiarava inammissibile l’impugnazione proposta dal difensore di D.R.M. avverso il decreto del Tribunale di Asti con cui costui era stato sottoposto alla misura di prevenzione (comunicata in data 25.2.2010 all’interessato ed il 10.3.2010 al difensore) perchè tardiva, essendo stata presentata il 22.3.2010 e quindi oltre il termine di dieci giorni prescritto a pena di decadenza, termine che era spirato il giorno non festivo del 20.3.2010. 2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione l’interessato, per dedurre vizio di violazione di legge : viene contestato che il termine in questione sia stato previsto a pena di decadenza, laddove i termini si considerano a pena di decadenza solo nei casi previsti dalla legge e tale non è quello di cui alla L. n. 1423 del 1956. Sussisterebbe una diversa ratio tra la previsione dell’art. 585 c.p.p. rispetto a quella sottesa alla L. n. 1423 del 1956, art. 4, poichè nel primo caso la celerità è motivata dall’urgenza di definire un processo in cui è già intervenuta sentenza di primo grado, mentre nel secondo caso occorre valutare la pericolosità sociale attraverso la condotta tenuta in un arco temporale relativamente ampio. Non sarebbe un caso che la misura della sorveglianza speciale sia applicata solo se preceduta dall’avviso orale.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve esser rigettato, atteso che, come rilevato nel suo parere dal Procuratore Generale, è principio indiscusso quello secondo cui il termine perentorio per proporre impugnazione dei provvedimenti in materia di prevenzione, fissato in dieci giorni, decorre sia per il proposto che per il difensore dalla data dell’ultima comunicazione eseguita (Cass. Sez. 1, 18.9.2009, 38397); la L. n. 1423 del 1956, art. 4 prevede un termine unico di dieci giorni sia per la presentazione del ricorso, che dei motivi a sostegno, termine che ha natura perentoria. Tale previsione è perfettamente in linea con il carattere giurisdizionale del procedimento di prevenzione, che ha ad oggetto interessi che riguardano la libertà personale, ragion per cui sono da intendere estensivamente applicabili le garanzie previste per il processo di cognizione (cfr. Sez. 1, 2/3/82, Giuliano, rv.153.298).

E’ stata quindi corretta la valutazione operata dalla corte d’appello di Torino sulla tardività dell’impugnazione proposta dal difensore del D.R..

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 06-07-2012, n. 11351 Tassa rimozione rifiuti solidi

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Svolgimento del processo

D.L.G. impugnò la cartella di pagamento portante l’iscrizione a ruolo della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per il 1998 relativi ad abitazione, autorimessa e studio professionale.

Il giudice di primo grado, accogliendo parzialmente il ricorso, riteneva non sussistente il presupposto per la tassazione dell’autorimessa di pertinenza dell’abitazione, "trattandosi di locale in cui l’accesso è saltuario e comunque inidoneo a produrre rifiuti in modo apprezzabile".

La decisione era impugnata tanto dal contribuente, il quale, con riguardo allo studio professionale, si doleva dell’arbitrarietà ed illogicità del regolamento comunale recante la tariffa in relazione ai locali adibiti ad uso ufficio, che dal Comune di Catania, il quale, con riguardo all’autorimessa, si doleva fosse stata considerata non soggetta alla tassa.

La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello del contribuente ed accoglieva quello del Comune.

Con riguardo allo studio professionale riteneva infatti legittimo il regolamento della tarsu approvato con regolare delibera comunale nel 1996, e legittimi i criteri con esso adottati. Quanto all’autorimessa, riteneva infondata a priva di logica giuridica la sentenza di primo grado, in quanto anche tali locali producono rifiuti apprezzabili: alla tarsu non sono soggetti infatti, a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 2, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, o per i quali risultano obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, e sempre che tali condizioni siano denunciate con dichiarazione di in tassabilità del locale e regolarmente controllate e rilevate, condizioni queste che non si erano verificate nella specie.

Nei confronti della sentenza il contribuente propone controricorso sulla base di quattro motivi, illustrati con successiva memoria.

Il Comune di Catania resiste con controricorso.
Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente, denunciando "omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 65 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3", con riguardo allo studio professionale, da una parte lamenta che, non esplicitando i motivi di dissenso rispetto alla domanda di esso ricorrente, il giudice abbia fondato il convincimento di rigetto sulle deduzioni dell’altra parte, pur non contrastando queste i fatti e le argomentazioni che sostengono la domanda e non comprovando le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che depongono per la sua infondatezza; per altro verso, assume che ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 65 il regolamento comunale concernente la tarsu debba indicare i criteri e i coefficienti utilizzati per ripartire tra le varie categorie e sottocategorie di locali ed aree considerati, dimostrando di aver rispettato il rapporto voluto dalla legge tra capacità di sopportarne i relativi costi.

Il motivo è inammissibile.

Questa Corte ha infatti affermato che "in tema di TARSU, quando siano sollevate censure che conportino l’esame di un regolamento comunale, adottato ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 68, è necessario, a pena di inammissibilità, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, che le norme del regolamento di cui è contestata la legittimità siano integralmente trascritte o allegate, al fine di porre la Corte di cassazione in condizione di apprezzare la rilevanza e fondatezza delle censure, senza dover ricorrere all’esame degli atti o ad ulteriori indagini, ciò che a tale giudice è precluso, e non operando il principio "iura novit curia" con riguardo alle norme giuridiche secondarie che, quali quelle censurate, siano applicative e non integrative di norme legislative" (Cass. n. 23083 del 2005, n. 12786 del 2006).

Ciò posto, è appena il caso di ricordare che il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 65, comma 1, come sostituito dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 68, nello stabilire che la tassa "può" essere commisurata a determinati parametri – quantità e qualità dei rifiuti prodotti, costi di smaltimento -, teorici o effettivi a seconda della popolazione comunale, consente di conformare la tariffa anche ad altri parametri, reperibili entro i limiti della logica e dell’equità contributiva, ossia della legittimità dell’atto amministrativo (Cass. n. 22804 del 2006).

Con il secondo motivo denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione dolendosi che la sentenza, nell’accogliere l’appello dell’ente locale sulla tassabilità del garage, abbia affermato che tanto le argomentazioni del contribuente che la motivazione della pronuncia di primo grado erano infondate e prive di logica giuridica "..perchè anche gli studi professionali producono rifiuti apprezzabili", laddove veniva denunziata l’intassabilità non dello studio professionale, ma del garage di pertinenza dell’abitazione.

La censura è inammissibile, risultando univocamente, dallo svolgimento del processo e dalla motivazione della decisione, che l’appello del Comune aveva ad oggetto il regime dell’autorimessa ("… l’appello proposto dal Comune in ordine all’intassabilità del garage.. è meritevole di accoglimento… in quanto non sono soggetti alla tarsu i locali e le aree che non possono produrre rifiuti…), e che la motivazione sul punto della pronuncia impugnata – che aveva già esaurito l’esame dell’appello del contribuente concernente la misura della tassa per lo studio professionale – nell’affermare che "..anche gli studi professionali producono rifiuti apprezzabili", incorre in un evidente lapsus calami, intendendo dire, oltre ogni equivoco, "anche i garage..".

Con il terzo motivo, denunciando "falsa applicazione e violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62 e 68 e dell’art. 174 del trattato di Amsterdam in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3", deduce che sarebbe escluso da tassazione il locale garage di pertinenza dell’abitazione in quanto inidoneo a produrre rifiuti secondo la normale destinazione, incontestata tra le parti, di locale adibito al ricovero dell’automezzo privato del proprietario, senza che quest’ultimo sia onerato di rendere la dichiarazione di cui alla prima disposizione in rubrica, e che debba essere disapplicato il regolamento tarsu che prevede la tassazione del detto locale anche in violazione di legge.

Il motivo si rivela in parte inammissibile, con riguardo alle ragioni, concernenti l’esame del regolamento comunale, rappresentate supra, ed in parte infondato.

Si osserva in primo luogo che "la disciplina della tarsu contenuta nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, sulla individuazione dei presupposti della tassa e sui criteri per la sua quantificazione non contrasta con il principio comunitario "chi inquina paga", sia perchè è consentita la quantificazione del costo di smaltimento sulla base della superficie dell’immobile posseduto, sia perchè la detta disciplina non fa applicazione di regimi presuntivi che non consentano un’ampia prova contraria, ma contiene previsioni (v. artt. 65 e 66) che commisurano la tassa ad una serie di presupposti variabili o a particolari condizioni: in applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva disapplicato la disciplina nazionale sulla TARSU, ritenendola in contrasto con il principio comunitario "chi inquina paga", nella parte in cui prevedeva il pagamento del tributo per un box adibito ad autorimessa" (Cass. n. 2202 del 2011).

Ciò premesso, occorre ricordare che "il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani, secondo il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, è l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti: l’esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate perchè ivi si producono rifiuti speciali, come pure l’esclusione di parti di aree perchè inidonee alla produzione di rifiuti, sono subordinate all’adeguata delimitazione di tali spazi ed alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell’esclusione o dell’esenzione; il relativo onere della prova incombe al contribuente" (Cass. n. 17037 del 2004, n. 17599 del 2009). Una siffatta prova non risulta nella specie essere stata fornita.

Il quarto motivo, con il quale il contribuente, denunciando la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, e del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, censura la decisione nel caso si ritenga implicitamente accolto il motivo dell’appello con il quale l’ente locale assumeva che la cartella di pagamento, ancorchè costituisse il primo atto con il quale si portava a conoscenza del contribuente la pretesa impositiva, sarebbe stata impugnabile solo per vizi propri, è inammissibile, atteso che il rilievo del Comune sul punto non è neppure stato esaminato dalla sentenza impugnata, che lo ha evidentemente implicitamente reietto.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 400, ivi compresi Euro 100 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2012

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