Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-06-2011, n. 14484 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

P.G. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che, liquidando Euro 3.600, ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo per separazione giudiziale svoltosi in primo grado avanti al Tribunale di Spoleto dal settembre 2001 al marzo 2008.

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

Il Collegio ha disposto fa redazione della motivazione in forma semplificata.
Motivi della decisione

Con i primi tre motivi di ricorso, che per la loro connessione possono essere trattai congiuntamente, il ricorrente censura l’impugnata decisione per avere la Corte d’appello ritenuto ragionevole una durata di anni tre per il giudizio di primo grado benchè si trattasse di procedimento attinente a separazione coniugale e quindi necessitante di uno svolgimento particolarmente contenuto.

I motivi sono manifestamente infondati in quanto il lasso di tempo ritenuto ragionevole dal giudice del merito è in linea con gli standards indicati dalla Corte europea nè può darsi particolare rilievo alla natura de giudizio dal momento che, in concreto e come risulta dallo stesso ricorso, nello stesso la parti hanno soprattutto dibattuto questioni di natura patrimoniale per cui non vi è ragione di discostarsi dai parametri propri delle comuni controversie.

Con il quarto e il quinto motivo si deduce l’insufficiente liquidazione del danno non patrimoniale evidenziandosi come il protrarsi del giudizio abbia influito sull’esercizio di godere di diritti fondamentali quali quello di formarsi una nuova famiglia.

I motivi sono manifestamente infondati in quanto il giudice del merito si è attenuto ai parametri indicati dalla Corte europea liquidando Euro 1.000 in ragione d’anno per i tre anni circa di irragionevole durata e quindi un importo superiore a quello ritenuto usualmente congruo in base alla giurisprudenza di questa Corte che ha indicato in Euro 750 l’equo indennizzo per i primi tre anni eccedenti la durata ragionevole in considerazione dei limitato patema d’animo che consegue all’iniziale modesto sforamento (Sez. 1, 14 ottobre 2009, n. 21840). Nè, si ripete, può essere valutata in modo particolare la natura del giudizio, posto che, in concreto, la ragione del contendere era individuabile soprattutto in motivazioni di carattere patrimoniale.

Con il sesto, il settimo e l’ottavo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e difetto di motivazione per avere la Corte d’appello escluso il danno patrimoniale consistito nel pagamento alla moglie del ricorrente di quanto disposto in via provvisoria e poi risultato non dovuto all’esito de giudizio e della mancanza di disponibilità dell’immobile comune assegnato al coniuge con provvedimento poi non confermato.

Anche tali motivi sono manifestamente infondati dal momento che l’indennizzo in discorso compete unicamente non solo quando il danno patrimoniale sia l’effetto immediato e diretto della eccessiva durata sulla base di una normale sequenza causale (Cassazione civile, sez. I, 16 novembre 2007, n. 23756) ma anche a condizione che il danno subito non trovi possibilità di risarcimento sulla base del rapporto sostanziale dedotto nel giudizio o dell’attività nello stesso compiuta dalla controparte: poichè nella fattispecie il diritto all’attribuzione delle somme periodiche al coniuge del ricorrente e della disponibilità esclusiva dell’immobile di comune proprietà è stato ritenuto insussistente all’esito del giudizio ne consegue che dette attribuzioni costituiscono ingiustificato arricchimento in danno del ricorrente che ne può dunque perseguire il recupero.

Manifestamente infondato è, infine, l’ultimo motivo di ricorso con cui si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte d’appello escluso la sussistenza dei danno patrimoniale pur in difetto di specifica contestazione sul punto da parte dell’Avvocatura dal momento che il principio di non contestazione attiene unicamente all’esistenza dei fatti dedotti ma non impedisce ai giudice di ritenerli insufficienti a provare la sussistenza del diritto invocato e comunque non comporta alcun limite per il giudice alla qualificazione giuridica degli stessi (Cassazione civile, sez. 1, 9/04/2010, n. 8513).

Il ricorso deve dunque essere rigettato con le conseguenze di rito in ordine alle spese.
P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in Euro 2.000, oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 01-02-2011) 22-04-2011, n. 16104 Intercettazioni telefoniche Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza emessa al termine del giudizio abbreviato dal giudice per l’Udienza Preliminare del Tribunale di Trani in data 20.07.2009, M.S., P.F., O.N. e R.A. venivano riconosciuti colpevoli del reato di illecita detenzione a fine di spaccio e cessione a titolo oneroso, in concorso, di sostanze stupefacenti e condannati alle pene ritenute di giustizia.

La condanna ha preso origine dall’indagine effettuata dai Carabinieri di Trani in ordine al tentato omicidio commesso in data 9.04.2008 in danno del pregiudicato M.S. che, verso le ore 21.40 circa, in Trani era stato attinto da numerosi colpi di arma da fuoco indirizzati agli arti inferiori, esplosi da due persone rimaste ignote; il M. veniva prontamente soccorso e accompagnato presso il locale ospedale civile.

Veniva incardinato presso la Procura della Repubblica di Trani un procedimento penale nel cui ambito venivano richieste ed autorizzate le intercettazioni delle utenze in uso alla fidanzata del M. ( P.F.) ed alla madre di quest’ultima, nonchè un’intercettazione ambientale audio-video eseguita nella stanza di degenza del M.S., che era stato ricoverato presso l’ospedale di Trani.

L’attività intercettativa , che si protraeva dal 9 al 26 aprile 2008, disvelava il coinvolgimento del M. e degli altri soggetti di cui sopra, che frequentemente si erano recati a fargli visita presso la sala di degenza dell’ospedale, in una fiorente attività di detenzione illecita e confezionamento, nella stessa stanza di ospedale, di sostanze stupefacenti – del tipo cocaina – che, successivamente, gli stessi intercettati, anche con la collaborazione del minore S.A., la cui posizione veniva stralciata, spacciavano in quel di Trani ed in particolare in zona Colonna.

Emergeva che l’anzidetta attività di spaccio era diretta dal M., collaborato attivamente da O.N., che si avvaleva per il taglio e confezionamento delle dosi di B. P. e P.F., nonchè sempre del B. e del minore S.A. per la vendita e il recupero crediti. Un ulteriore significativo riscontro era rappresentato dall’arresto, a seguito di servizio di o.p.c., di B.P. che in data 26.04.2008, proveniente dalla stanza ospedaliera del M., veniva sorpreso in possesso di 13 dosi di cocaina.

Il B. "patteggiava" la pena, mentre gli altri imputati chiedevano di essere giudicati con il rito abbreviato.

Il Gup perveniva alla pronuncia di condanna nei confronti di tutti i soprascritti imputati valorizzando l’esito delle intercettazioni sia telefoniche che soprattutto ambientali, nonchè i servizi di o.p.c. e l’arresto del B..

Il giudice non riconosceva l’ipotesi attenuata di cui al quinto comma del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e graduava la pena per ciascuno degli imputati tenendo conto degli indizi gravanti su ciascuno di essi, del ruolo in concreto svolto nell’ambito dell’attività di confezionamento e spaccio e dei precedenti penali; il Gup riconosceva a tutti gli imputati le attenuanti generiche, per la ritenuta necessità di adeguare la pena alla entità del fatto e le valutava equivalenti rispetto all’aggravante contestata e alla recidiva con riferimento a M., O. e R.; le riteneva prevalenti solo per la P. stante la sua incensuratezza.

Unificati i reati sotto il vincolo della continuazione ed applicata la riduzione per la diminuente processuale le singole pene venivano così calcolate: per il M.: pena base: anni 9 di reclusione e Euro 90.000,00 di multa; aumentata di anni 3 di reclusione e Euro 30.000,00 di multa per la continuazione: anni 12 ed euro 120.000,00 , ridotta per il rito abbreviato: a 9 anni di reclusione e euro 90.000,00 di multa; per O. e R.: anni sei di reclusione ed Euro 27.000,00 di multa ciascuno; per P. F. anni tre, mesi quattro di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa.

2. Impugnata la sentenza da tutti gli imputati, la Corte di appello di Bari riduceva la pena inflitta a M.S. ad anni sei, mesi quattro di reclusione ed Euro 28.000,00 di multa; riduceva pena inflitta ad O.N. ad anni cinque, mesi quattro di reclusione ed Euro 24.000,00 di multa; riduceva la pena inflitta a R.A. ad anni quattro di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa; riduceva la pena inflitta a P.F. ad anni tre di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa; revocava nei confronti di R.A. la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e la sostituisce con quella temporanea per la durata di anni cinque; confermali nel resto l’impugnata sentenza.

3. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati con separati ricorsi. M. deduce: 1) violazione degli artt. 191 e 266 cod. proc. pen., u.c., per la ritenuta utilizzabilità delle intercettazione eseguite in ospedale, luogo da considerarsi di privata dimora, in assenza di un regolare provvedimento autorizzativo; 2) mancanza, contradditorietà e manifesta illogicità della motivazione relativa alla affermazione di responsabilità; secondo il ricorrente non sussiste prova sicura del reato contestato atteso che le conversazioni intercettate avevano natura neutra o al massimo ambigua; 3) irragionevolezza del trattamento sanzionatorio per mancata concessione dell’attenuate di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.

P.: 1) violazione degli artt. 191 e 266 cod. proc. pen., u.c., per la ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni eseguite in ospedale, luogo da considerarsi di privata dimora, in assenza di un regolare provvedimento autorizzativo; 2) mancanza, contradditorietà e manifesta illogicità della motivazione relativa alla affermazione di responsabilità; deduce che non sussiste prova sicura del reato contestato atteso che l’imputata aveva mantenuto, come risulta dalle conversazioni intercettate, un atteggiamento omissivo ed inerte, semplicemente non ostacolando l’attività degli altri, attività che non aveva obbligo di impedire, ed anzi talvolta mostrandosi fermamente contraria; 3) irragionevolezza del trattamento sanzionatorio per mancata concessione dell’attenuate di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. R. deduce: 1) violazione degli artt. 191 e 266 cod. proc. pen., u.c., per la ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni eseguite in ospedale, luogo da considerarsi di privata dimora, in assenza di un regolare provvedimento autorizzativo; 2) mancanza, contradditorietà e manifesta illogicità della motivazione relativa alla affermazione di responsabilità, essendosi egli recato in ospedale da M. una sola volta (15.4.2008) e non potendosi ritenere con certezza che le somme di denaro di cui alla intercettazione si riferissero a sostanza stupefacente; nè una tale certezza poteva ricovarsi dal dialogo intervenuto in altre occasioni in cui i coimputati si riferivano a (OMISSIS) o al "(OMISSIS)" atteso che la sua identificazione in tale soggetto era frutto di mere congetture; 3) difetto di correlazione tra l’imputazione e la sentenza: la Corte di appello lo ha ritenuto responsabile solo di un’unica fornitura di stupefacente provata dalla intercettazione audio-visiva del 22.4.2008 nella quale M. e B. parlavano della "rimanenza" da dare a "(OMISSIS)" indicandolo anche come il "(OMISSIS)"; ma si tratta – sostiene il ricorrente – di fatto diverso da quello contestatogli che era il concorso nella attività di detenzione, confezionamento e alienazione della droga dei coimputati; 4) mancata esclusione della aggravante di cui all’art. 73, comma 6, nonostante la stessa sentenza avesse ritenuto che "non si potesse escludere" che il debito nei confronti dell’imputato fosse stato contratto non dal solo M. ma anche dall’intero gruppo facente capo a quest’ultimo; 5) irragionevolezza del trattamento sanzionatorio per mancata concessione dell’attenuate di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. O. prospetta: 1) violazione degli artt. 191 e 266 cod. proc. pen., u.c., per la ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni eseguite in ospedale, luogo da considerarsi di privata dimora, in assenza di un regolare provvedimento autorizzativo; 2) violazione di legge e difetto di motivazione per la mancata concessione dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e per la mancata concessione delle attenuanti generiche prevalenti; 3) violazione dell’art. 81 cpv cod. pen. in relazione al disposto aumento di pena di due anni per la ritenuta continuazione con altri reati della stessa indole, non sorretto da adeguata motivazione.

I difensori dell’imputato R. hanno ulteriormente illustrato e ribadito i motivi di ricorso proposti nell’interesse del loro assistito, sopra specificati, con memoria aggiuntiva.
Motivi della decisione

1. I ricorsi non meritano accoglimento salvo quanto si dirà in relazione al ricorso di R. per la aggravante del numero delle persone.

1.1. Può in primo luogo prendersi in esame la censura proposta da tutti i ricorrenti di violazione degli artt. 191 e 266 cod. proc. pen., u.c., e di inutilizzabilità delle intercettazioni, che si assumono illegittime in quanto eseguite in ospedale, luogo da considerarsi di privata dimora con la conseguente necessità di un provvedimento autorizzativo che facesse riferimento alla attività criminosa in corso, requisito quest’ultimo mancante. Deve al riguardo osservarsi che sono del tutto corrette le argomentazioni svolte dalla Corte di appello per rispondere ad analogo motivo, in quella sede proposto dai soli imputati R. e O..

La Corte di merito si è richiamata alla sentenza della 6^ sezione di questa Corte del 13.5.2009 dep. Il 3.6.2009, n. 22836 R. rv 244148, con la quale si è espressamente escluso che ai fini dell’ammissibilità dell’intercettazione di comunicazioni tra presenti, la stanza di degenza di un ospedale possa essere considerata luogo di privata dimora. E ciò in quanto per luogo di privata dimora, ai fini di che trattasi, deve intendersi quello adibito all’esercizio di attività che ciascuno ha diritto di svolgere liberamente e legittimamente senza interferenza e turbativa da parte di estranei; deve cioè trattarsi di luoghi che assolvano attualmente e concretamente la funzione di proteggere la vita privata di coloro che li possiedono, i quali sono titolari dello "ius excludendi alios" al fine di tutelare il diritto alla riservatezza di ciascun soggetto nelle sue personali modalità esistenziali che l’art. 14 Cost. garantisce proclamando l’inviolabilità del domicilio. Tali caratteristiche non possono assolutamente ravvisarsi in una camera di degenza ospedaliera, luogo "lato sensu" pubblico posto sotto il diretto controllo del personale ospedaliere non fosse altro che – ha osservato la Corte di Lecce – per la possibilità del sopraggiungere in essa in qualunque momento del personale medico e paramedico o dei parenti degli stessi degenti, circostanza positivamente riscontrata nella specie allorchè i dialoghi intercettati si interrompevano repentinamente proprio per il sopraggiungere di altre persone. Tali richiamati e dal Collegio condivisi rilievi non ricevono smentita, come vorrebbero i ricorrenti, per effetto della giurisprudenza di questa Corte, richiamata dagli stessi, secondo la quale per luogo destinato a privata dimora deve intendersi qualsiasi luogo, non pubblico, in cui una persona si trattenga, in modo permanente oppure transitorio e contingente, per compiere atti di vita privata o attività lavorative (per tutte, v. sentenza n. 20022 del 16.4.2008 rv. 239980). Tale orientamento, peraltro del tutto condivisibile, non comporta le conseguenze che vorrebbe il ricorrente perchè si tratta di principi espressi rispetto alla diversa situazione del furto in abitazione, attualmente disciplinato dall’art. 624 bis c.p., con una disposizione in cui lo stesso tenore letterale del dettato normativo, nel prevedere la "introduzione in edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora", non è del tutto sovrapponibile a quello di cui alla norma sulla violazione di domicilio ( art. 614 cod. pen.), ma fa riferimento ad una situazione diversa e più ampia di quella che è prevista invece dal predetto art. 614 c.p., espressamente richiamato dalla norma processuale contenuta nell’art. 266. Non può dunque destare sconcerto il fatto che la nozione di "abitazione o luogo di privata dimora" assuma diverse connotazioni in relazioni a diverse fattispecie criminose sostenute da diverse finalità punitive, di cui quella del furto destinata a rafforzare la protezione del patrimonio del soggetto in qualsiasi luogo nel quale le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata (sez. 5^ 5.5.2010 dep. 14.6.2010 n. 22725 rv 247969).

2. Anche le censure relative alla ritenuta responsabilità possono essere congiuntamente valutate, salvo opportuni approfondimenti per le singole posizioni ove siano state prospettate questioni particolari; il compendio probatorio è costituito infatti principalmente dalle medesime fonti di prova, le intercettazioni ambientali e le riprese video effettuate e l’attività criminosa dei ricorrenti risulta posta in essere in tale comune contesto. Si deve al riguardo rilevare che la sentenza impugnata ha diffusamente e puntualmente rappresentato l’esistenza di una situazione probatoria assolutamente convincente in ordine all’attività illecita posta in essere dai singoli imputati, le cui posizioni sono state partitamente esaminate, riferendo come i dialoghi tra gli stessi, nonostante l’uso di un linguaggio spesso allusivo e criptato, fossero sicuramente attinenti l’attività di spaccio cui essi erano dediti, che continuava nonostante la degenza in ospedale di M.S., principale referente di tale attività, cui giornalmente gli altri presentavano rendiconto delle vendite al minuto e dei relativi ricavi, avvalendosi della collaborazione di altri personaggi che non figurano nel presente procedimento e primo fra tutti di quel B. Pasquale che si è già detto essere stato arrestato all’uscita dell’ospedale con 13 dosi di stupefacente confezionate poco prima con gli altri; puntuale è la sentenza anche nel riferire che proprio nella camera d’ospedale del M. gli imputati si dedicavano all’attività di "confezionamento" delle dosi, come si è potuto osservare dalle riprese video effettuate; questo particolare assume decisiva rilevanza per la posizione della P. che, ha già del tutto condivisibilmente rilevato l’impugnato sentenza, non può considerarsi , come dalla medesima sostenuto, soltanto connivente avendo positivamente collaborato appunto al confezionamento delle dosi di cocaina ed essendosi rivelata molto attiva nell’informare il M. dell’attività di spaccio del B. e nel controllo delle somme da recuperare e più in generale della contabilità del gruppo. La posizione di R. è stata fatta oggetto di attenta considerazione e la Corte ha riferito della circostanza che i numerosi riferimenti alla sua persona, indicata con i soprannomi di "(OMISSIS)" o "(OMISSIS)" per la sua calvizie, si sono inseriti nel contesto della illecita attività degli altri di gestione dello spaccio, risultando dunque logicamente sicuro che i riferimenti ai "debiti" e alle "rimanenze" che nei suoi confronti si avevano erano collegati al commercio degli stupefacenti;

e che fosse proprio lui la persona indicata con i detti sopranomi è stato confermato dalla sua presenza in ospedale almeno in due occasioni (il 15 e il 17.4.2008) per far visita al M..

3. Nè può il R. fondatamente dolersi di essere stato condannato per un fatto diverso da quello contestato e cioè dell’unica fornitura di stupefacente provata dalla intercettazione audio visiva del 22.4.2008, atteso che la Corte di appello ha già opportunamente messo in rilievo come anche tale episodio si inserisse nel quadro dell’attività illecita concorsuale contestata, con una semplice precisazione del ruolo di fornitore dal medesimo tenuto ed una sostanziale riduzione dell’originaria contestazione mossa.

4. Per quanto riguarda l’attenuante di cui al comma 5, la cui mancata concessione è fatta oggetto di censura da tutti i ricorrenti sostenendosene l’irragionevolezza, è sufficiente osservare che la Corte di appello ha espresso corretta e condivisibile motivazione al riguardo riferendosi alle peculiari modalità dell’attività posta in essere dal M. e dai suoi complici, continuativa e ben radicata, non interrotta nemmeno dalla degenza ospedaliera del medesimo, rilievo certamente valido anche per R. cui, in occasione della visita ricevuta il 15.4.2008, M. assicurava la pronta "chiusura" del lavoro.

5. Resta da precisare, con riferimento alla posizione di O., che non risulta censurabile, in quanto debitamente motivata, la decisione della Corte barese che ha escluso di poter ritenere la prevalenza delle attenuanti generiche in considerazione dei precedenti specifici ed ha due anni, a front dei tre anni ritenuti in primo grado, l’aumento inflitto a titolo di continuazione per i reati di cui al presente procedimento, avendo ritenuto tale aumento più adeguato alla attività concorsuale positivamente accertata a suo carico.

6. La sentenza deve invece essere annullata per quanto riguarda il punto concernente la sussistenza della aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 76, comma 6, e cioè il numero delle persone coinvolte, che risulta motivata con l’affermazione che non si poteva escludere che il debito nei confronti del R. fosse stato contratto non dal solo M. ma dall’intero gruppo; si tratta di una motivazione esclusivamente negativa, che non può ritenersi sufficiente a sostenere l’affermazione fatta che deve trovare sostegno in un positivo giudizio di sussistenza delle condizioni di fatto che intergrano l’aggravante in parola.

7. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di R.A. limitatamente al punto concernente l’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 76, comma 6, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Il ricorso va nel resto rigettato quanto al R.; e vanno altresì rigettati i ricorsi di M.S., P.F., O. N. che condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di R.A. limitatamente al punto concernente l’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 76, comma 6, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bari. Rigetta nel resto il ricorso dello stesso R.. Rigetta il ricorsi di M.S., P. F. e O.N. che condanna al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 02-09-2011, n. 18039 Contratto preliminare Nullità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato l’11-11-1992 la Promedil 84 s.r.l. conveniva dinanzi al Tribunale di Roma la Malica s.p.a., per sentir accertare l’inadempimento della società convenuta alle obbligazioni assunte con il contratto preliminare di compravendita del 5-6-1992, avente ad oggetto due appartamenti, cantina e posto auto siti in (OMISSIS); con il conseguente diritto alla ritenzione della caparra versata dalla promittente acquirente, che aveva mostrato di non volere stipulare l’atto definitivo di compravendita, inviando una lettera in cui dichiarava, immotivatamente, la risoluzione del preliminare.

Nel costituirsi, la Malica s.p.a. eccepiva l’inadempimento, da parte della promittente venditrice, di vari obblighi assunti con il contratto preliminare, tra cui l’omessa consegna, entro il termine pattuito e successivamente prorogato con l’atto di diffida, della documentazione necessaria per la stipulazione del contratto definitivo. Deduceva altresì la grave difformità dell’immobile rispetto alla descrizione contenuta nel contratto preliminare;

l’indicazione, nell’atto di provenienza, di una licenza urbanistica errata, con il conseguente rischio di incommerciabilità del bene ai sensi della L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40; l’esistenza, nel regolamento condominiale predisposto dalla promittente venditrice, di servitù onerose, ulteriori rispetto a quella dichiarata nel preliminare. La convenuta, pertanto, concludeva per il rigetto della domanda attrice, chiedendo in via riconvenzionale la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento della Promedil 84 s.r.l., con la condanna di quest’ultima alla restituzione della caparra di L. 238.000.000, oltre al risarcimento dei danni e alla rivalsa della provvigione pagata alla mediatrice Gabetti s.p.a..

Con separata citazione notificata il 4-12-1992, la Malica s.p.a., richiamate le premesse in fatto e in diritto sopra esposte, conveniva dinanzi al Tribunale di Roma la Promedil 84 s.r.l. e la Gabetti s.p.a. – quest’ultima quale mediatrice inadempiente all’obbligo di controllare in via preventiva la regolarità urbanistica degli immobili oggetto della trattativa -, per sentirle condannare in solido al risarcimento dei danni.

A seguito della riunione della due cause, con sentenza del 30-5-2000 il Tribunale di Roma, ritenuti infondati i motivi addotti dalla Malica s.p.a. per l’esercizio del diritto di recesso (così convertita in corso di causa la domanda di risoluzione) e, per contro, giustificato il recesso esercitato dalla Promedil 84 s.r.l., dichiarava la risoluzione del contratto preliminare del 5-6-1992 per inadempimento della promittente acquirente, con il conseguente f diritto della promittente venditrice di trattenere la caparra;

rigettava altresì la domanda proposta nei confronti della Gabetti e condannava la Malica s.p.a. alla rifusione delle spese di giudizio.

La Malica s.p.a., proponeva appello avverso tale sentenza, deducendo che il Tribunale aveva definito non essenziale il termine per l’adempimento dell’obbligo di consegna della documentazione necessaria per la stipulazione dell’atto definitivo, senza rilevare che non era in questione il ritardo nell’adempimento della Promedil 84, bensì l’assoluta inesecuzione dell’obbligo di consegna; che il giudice di primo grado non aveva considerato la presenza di un abuso edilizio, consistente nell’aumento della superficie utile abitabile, ottenuto mediante la chiusura di un balcone dell’appartamento posto all’ottavo piano, dando, invece, valore esimente ad una generica attestazione di condono contenuta nell’atto di provenienza, che si riferiva, in realtà, ad abusi diversi; che il Tribunale non aveva apprezzato nella sua gravità l’abuso di mandato insito nella redazione del regolamento condominiale ad opera della Promedil 84, con cui erano state aumentate le servitù di insegna luminosa, che nel contratto preliminare erano Imitate ad una; che, infine, era erronea anche l’affermazione del diritto di ritenere la caparra e l’esclusione della corresponsabilità della Gabetti..

La Corte di Appello di Roma, con sentenza parziale del 3-6-2002, rigettava l’appello proposto dalla Malica s.p.a. nei confronti della Gabetti s.p.a. e, con sentenza definitiva depositata il 30-6-2005, il gravame proposto nei confronti della Promedil 84.

Per la cassazione di tale ultima sentenza ricorre la Malica s.p.a., sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso la Marchesina s.p.a., società che ha incorporato la Promedil s.r.l. in virtù di atto di fusione per notaio Giorgio Pozzi di Milano del 16-2-2004, rep. n. 24833.

In prossimità dell’udienza entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

1) Con il primo motivo la ricorrente lamenta F. applicazione degli artt. 1218 ss.., artt. 1453 e 1454 c.c. e l’omessa e insufficiente motivazione in ordine al dedotto inadempimento, da parte della promittente venditrice, dell’obbligo di consegnare al notaio C., designato per il rogito definitivo, la documentazione indicata negli artt. 6 e 7 del preliminare.

Premette, in punto di fatto, che, secondo il preliminare, tale consegna avrebbe dovuto essere effettuata almeno sette giorni prima della data del rogito, da stipularsi il 10-9-1992, e quindi entro il 3-9-2002. Rileva che, avendo la Promedil trasmesso al notaio solo una parte della documentazione, il 23-9-1992 la Malica s.p.a notificava a tale società, ai sensi dell’art. 1454 c.c., formale diffida ad adempiere, invitandola a provvedere alla consegna dell’ulteriore documentazione entro e non oltre il termine di quindici giorni; e che, avendo nelle more la controparte provveduto solo al deposito parziale dei documenti mancanti, il 6/10-11-1992 la Malica inviava alla promittente venditrice un ulteriore atto di significazione e diffida stragiudiziale, con il quale, precisata la gravità delle inadempienze della Promedil, dichiarava la risoluzione del preliminare per fatto e colpa della controparte.

Sostiene che la motivazione resa dalla Corte di Appello per disattendere le censure mosse dall’appellante è insufficiente ed omissiva per due ordini di ragioni:

a) perchè ha stravolto il contenuto del primo motivo di gravame addotto dalla Malica, la quale non ha mai affermato che la promittente venditrice non aveva consegnato nessuno dei documenti indicati dagli artt. 6 e 7 del preliminare, ma ha sempre evidenziato che la Promedil, dopo aver consegnato parte della documentazione dovuta, ha omesso completamente la consegna dell’ulteriore documentazione prevista ai n. 4, 5, 6, 7, 9 dell’art. 6 del preliminare e al successivo art. 7;

b) perchè la contestazione d’inadempimento sollevata dalla Malica s.p.a. non si riferiva al periodo successivo alla seconda diffida ricevuta dalla Promedil il 10-11-1992, bensì al periodo compreso tra la stipula del contratto preliminare e la scadenza del termine ad adempiere di quindici giorni assegnato ex art. 1454 c.c. con la prima diffida notificata alla controparte il 23-9-2002.

Entrambe le censure -con le quali, al di là del riferimento, contenuto nell’intestazione, a violazione di norme di legge, vengono prospettati esclusivamente vizi di motivazione- devono essere disattese.

La Corte di Appello, nel richiamare una lettera del notaio C., dalla quale si desumeva che alla data del 5-10-1992 risultava già consegnata dalla Promedil una serie di documenti, ha ritenuto infondato l’assunto dell’appellante, secondo cui la promittente venditrice non aveva fornito nessuno dei documenti necessari per la stipula. Essa, tuttavia, non si è limitata a tale affermazione, ma ha ritenuto altresì priva di pregio l’ulteriore deduzione della Malica, secondo cui la documentazione consegnata era incompleta e i documenti mancanti non erano mai pervenuti al notaio "nè entro il termine contrattualmente previsto nè successivamente, nè mai".

Nella specie, pertanto, non vi è stato alcuno "stravolgimento" del contenuto del primo motivo di appello, avendo la Corte territoriale concretamente esaminato e confutato quelle che, secondo il ricorrente, erano le effettive doglianze fatte valere dall’appellante.

Il giudice del gravame, d’altro canto, ha illustrato, con motivazione adeguata e logica e come tale non censurabile in sede di legittimità, le ragioni per le quali ha escluso la gravità del dedotto inadempimento della Promedil; ragioni che risultano fondate da un lato sull’adempimento, sia pure parziale, della promittente venditrice all’obbligo di consegna della documentazione indispensabile per la vendita, e dall’altro sulla natura non essenziale del termine di consegna e sulla sussistenza di successivi accordi intercorsi tra le parti, diretti a prorogare il termine di stipula del contratto definitivo e, conseguentemente, anche quello di consegna della documentazione, ad esso collegato.

2) Con il secondo motivo la Malica s.p.a. denuncia la violazione della L. n. 47 del 1985, artt. 7, 8, 31 e 40 e l’errata e insufficiente motivazione in ordine al secondo motivo di appello, con il quale si denunciava l’esistenza di un abuso edilizio gravante sull’appartamento promesso in vendita e la sua mancata sanatoria.

Afferma che la Corte di Appello, nel disattendere le deduzioni svolte dall’appellante, ha omesso di pronunciarsi sull’esistenza o meno dell’abuso, sulla sua mancata sanatoria e sui suoi effetti sul preliminare e sul rogito definitivo. Rileva che il giudice del gravame, nel ritenere che la variazione di superficie e di volume prodotta dalla chiusura del vano balcone non si configura come un abuso, essendo la sua incidenza rispetto agli indici di misura (superficie e cubatura) inferiore al 2% della normativa regionale, ha erroneamente applicato alla fattispecie in esame la L. n. 47 del 1985, artt. 7 e 8, i quali si riferiscono esclusivamente agli abusi edilizi commessi successivamente all’entrata in vigore di tale legge;

laddove, in relazione alle opere abusive commesse in epoca anteriore, trova applicazione l’art. 31 della citata legge, che sanziona l’abuso in questione. Aggiunge che la Corte di Appello, in modo non condivisibile, ha sostanzialmente ritenuto che la legittimità dell’atto di compravendita, pur in presenza di un abuso edilizio e dell’omessa indicazione della concessione in sanatoria, sarebbe comunque salvaguardata, purchè le parti si limitino a riportare gli estremi della concessione edilizia, "fingendo" che l’abuso non esista.

Il motivo non è meritevole di accoglimento.

Non sussiste, in primo luogo, il dedotto vizio di motivazione, avendo la Corte di Appello esaminato le questioni prospettate dall’appellante, escludendo che la variazione di superficie e di volume prodotta dalla chiusura del vano balcone concretizzi un abuso tale da comportare la nullità dell’atto di compravendita, ai sensi della L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40.

Quanto alle censure di violazione di legge, si osserva che le stesse muovono dal presupposto che i dedotti abusi siano stati commessi prima dell’entrata in vigore della L. n. 47 del 1985 e che, conseguentemente, per gli stessi non possa trovare applicazione la disciplina dettata dagli artt. 7 e 8 di tale legge, richiamati nella sentenza impugnata. Le deduzioni svolte al riguardo, peraltro, si palesano del tutto generiche, non avendo la ricorrente specificato, nemmeno con approssimazione, l’epoca dell’avvenuta trasformazione del balcone in veranda, nè offerto elementi utili ai fini del relativo accertamento. La Corte di Appello, d’altro canto, nel respingere le censure mosse dall’appellante, ha precisato, sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, che l’edificio di cui fa parte l’appartamento oggetto del preliminare è stato costruito in base a licenza edilizia del 28-11-1961 e successiva voltura del 15-10- 1962, nonchè alla licenza di variante in corso d’opera del 1964; e che l’inizio e la fine dei lavori sono stati certificati rispettivamente al 25-8-1962 e al 4-8-1962, mentre l’abitabilità è stata rilasciata con licenza del 29-10-1965. In mancanza di diverse indicazioni, pertanto, deve ritenersi che il giudice di merito abbia inteso collocare cronologicamente negli stessi anni anche l’esecuzione dell’intervento edilizio che ha comportato la chiusura del vano balcone e il conseguente aumento di volumetria.

Ciò posto, si osserva che, secondo il disposto della L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, gli immobili costruiti in epoca anteriore al 2 settembre 1967 sono liberamente commerciabili, qualunque sia l’abuso edilizio commesso dall’alienante, a condizione che, nell’atto pubblico di trasferimento, risulti inserita una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o da altro avente titolo, attestante l’inizio dell’opera in data anteriore al 2 settembre 1967, senza che rilevi, pertanto, ai fini della legittimità del trasferimento, la mancanza dell’attestazione di conformità della costruzione alla licenza edilizia ovvero la esistenza di una concessione in sanatoria (Cass. Sez. 2, 20-3-2006 n. 6162; Cass. Sez. 2, 22-8-1998 n. 8339).

Ne consegue che, nel caso di specie, non può ritenersi legittimo il rifiuto opposto dalla promittente acquirente a prestare il consenso alla stipulazione del contratto definitivo per la semplice esistenza di un abuso edilizio non sanato, che non comportava affatto l’incommerciabilità dell’immobile.

Alla luce di tali considerazioni, il motivo in esame deve essere rigettato, rimanendo assorbite le ulteriori deduzioni svolte dalla ricorrente.

3) Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione ed errata applicazione degli artt. 1476, 1477, 1489, 1490, 1492, 1375, 1710 c.c., nonchè dell’errata e insufficiente motivazione in ordine al terzo motivo di appello, con cui si contestava l’inadempimento della Promedil 84 per le onerose servitù passive poste a carico dell’immobile dopo la stipula del contratto preliminare e per l’abuso di mandato nella formazione del regolamento condominiale.

Afferma che all’atto della stipula di preliminare il fabbricato condominiale era gravato da servitù passiva costituita dalla installazione di una insegna luminosa "SAI" sul tetto del fabbricato, e che nel predetto contratto era stato espressamente trasfuso l’obbligo della venditrice di consegnare gli immobili promessi in vendita "nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano".

Sostiene che, successivamente alla stipula del preliminare, la Promedil, abusando del mandato conferitole per la redazione del regolamento condominiale, statuiva in favore della SAI s.p.a., il "diritto perpetuo e gratuito, per sè ed aventi causa, di esporre sulle facciate corrispondenti alle unità immobiliari di sua proprietà, insegne pubblicitarie anche luminose"". Deduce che la Corte di Appello, nel disattendere le doglianze mosse dalla Malica s.p.a. sul rilievo che quest’ultima, nel preliminare, aveva riconosciuto ampia discrezionalità alla Promedil 84 nella redazione del regolamento condominiale, e nell’aggiungere che, in ogni caso, il denunciato comportamento della promittente venditrice non era di gravità tale da comportare la risoluzione del contratto preliminare, ha violato gli articoli del codice civile innanzi indicati, che disciplinano tanto i limiti e l’abuso del mandato inter partes, quanto l’inosservanza degli obblighi della parte venditrice rispetto alla consegna dell’oggetto della vendita, quanto il diritto di risoluzione del contratto da parte del promittente acquirente in caso di illegittimo aggravamento degli oneri posti a carico dell’immobile oggetto del preliminare.

Il motivo è infondato, riproponendo sostanzialmente le stesse censure di merito già sottoposte al giudice di appello, senza confrontarsi con le specifiche e articolate argomentazioni che hanno indotto la Corte di Appello ad escludere che la previsione, nel regolamento condominiale predisposto dalla Promedil, del diritto di installazione delle insegne luminose in favore della SAI, possa considerarsi un aggravamento dello stato di fatto e di diritto delle unità immobiliari promesse in vendita e concretare, comunque, un inadempimento contrattuale di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto preliminare. Argomentazioni che, partendo dalla premessa dell’"ampia discrezionalità" riconosciuta, nel preliminare, dalla Malica alla Promedil nella redazione del regolamento condominiale, prendono in considerazione il comportamento della società convenuta -la quale, sia pure in rappresentanza della Promedil, ha partecipato all’assemblea condominiale in cui si è proceduto all’approvazione del regolamento condominiale, poi ritenuto pregiudizievole-, per poi porre in evidenza come dal riconoscimento in favore della SAI del diritto di esporre le insegne luminose non poteva derivare alcun pregiudizio diretto ed immediato alle unità immobiliari promesse in vendita, ma, a tutto concedere, solo una limitazione dei diritti del futuro acquirente quale condomino.

La ricorrente, in realtà, non ha evidenziato eventuali vizi logici della motivazione e, per quanto concerne le dedotte violazioni di legge, si è limitata ad una lunga elencazione di norme codicistiche asseritamente lese, senza spiegare le ragioni per le quali, a suo parere, la decisione impugnata si pone in contrasto con tali disposizioni. Orbene, come è stato più volte affermato da questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione nel quale non venga precisata, nei suoi contenuti, la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronuncia di merito, non essendo al riguardo sufficiente la sola indicazione delle singole norme che si assumono violate, non seguita da alcuna dimostrazione per mezzo di una circostanziata critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito, dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimità in condizioni di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (tra le tante v. Cass. Sez. 2, 19-1-2005 n. 1063; Cass. Sez. 2, 2-7-2004 n. 12127).

4) Con il quarto motivo la Malica s.p.a. lamenta l’omessa motivazione e la mancata applicazione di norme di diritto, nonchè l’insussistenza dei presupposti giuridici e di fatto inerenti la richiesta di ritenzione della caparra da parte della promittente venditrice. Nel riportarsi a quanto esposto nel quarto motivo di appello, deduce che la Corte di Appello ha totalmente omesso di pronunciarsi sulla questione dell’illegittimo riconoscimento in favore della Promedil 84 del diritto di ritenzione della caparra.

Il motivo è inammissibile, limitandosi ad un mero rinvio per relationem alle deduzioni svolte con l’atto di appello, senza specificare in concreto il contenuto delle doglianze sulle quali il giudice del gravame ha omesso di pronunciare, in modo da consentire a questa Corte di esprimere le necessarie valutazioni.

E invero, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, allorquando con il ricorso per Cassazione si lamenti il mancato esame, da parte del giudice d’appello, delle critiche rivolte alla sentenza di primo grado, è necessario che il ricorrente specifichi quali siano state queste critiche, onde consentire al giudice di legittimità di valutare la dedotta omissione. Nè il requisito della specificità, completezza e riferibilità dei motivi del ricorso alla decisione impugnata può dirsi rispettato quando il ricorso per cassazione è basato sul richiamo ai motivi di appello, nonchè alle deduzioni svolte nei precedenti gradi del giudizio; e ciò in quanto l’onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per Cassazione dall’art. 366 c.p.c., n. 4, qualunque sia il tipo di errore per cui è proposto (in procedendo o in indicando), non può essere assolto per relationem, con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto (tra le tante v.

Cass. Sez. 2, 21-2-2007 n. 4021; Cass. Sez. 2, 23-21-2007 n. 1406; 1, 21-10-2005 n. 20454).

5) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente gradoni giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 5.400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-05-2011, n. 4693 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

dell’assenza, alla presente camera di consiglio, delle parti costituite;

Accertata, ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo, la completezza del contraddittorio (quale risultante dalla conoscenza, da parte di entrambe le parti costituite, della presente camera di consiglio, alla quale risultano aver liberamente ritenuto di non presenziare), nonché dell’istruttoria;

Ritenuto che sussistano i presupposti per la definizione immediata della causa nel merito, con rito abbreviato;

Considerato che l’impugnato provvedimento ha escluso il ricorrente con la seguente motivazione: "a seguito di un ulteriore colloquio di approfondimento la Commissione ha giudicato il candidato "non idoneo" per il concorso in epigrafe, in quanto ha ottenuto una valutazione di "scarso" nelle sottonotate caratteristiche attitudinali: – progettualità e coerenza delle aspettative; – motivazione e valori professionali";

Visto il provvedimento istruttorio del T.a.r. e il relativo adempimento dell’Amministrazione;

Considerato che nessuna delle censure il ricorso risulta da accogliere, così come di seguito specificato:

– la censura la quale lamenta difetto di motivazione va respinta perché l’atto impugnato dà conto in modo adeguato delle ragioni sulle quali esso fonda;

– la censura la quale lamenta che la causa di non idoneità non è prevista dalla Direttiva tecnica del 5 dicembre 2005 "Per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare" va respinta perché la contestata inidoneità non è stata accertata in base alle suddetta Direttiva tecnica, ma in base alla diverse e specifiche Direttive tecniche emanate dallo Stato maggiore dell’Esercito (vedi la Relazione istruttoria, alla pagina 2);

– la censura la quale lamenta che quanto alla caratteristica "progettualità e coerenza delle aspettative" l’Amministrazione non ha tenuto conto del periodo di tempo già trascorso dal ricorrente nell’Esercito italiano per due anni (quale volontario in ferma breve, e nel quale ha anche ricevuto un elogio ufficiale) va respinta perché la citata caratteristica "progettualità e coerenza delle aspettative" appare essere indipendente dal pregresso servizio e dall’elogio ricevuto; ed il relativo giudizio di inidoneità appare esente da gravi vizi logici o palesi carenze valutative (in proposito può rinviarsi alla esauriente e non contestata Relazione istruttoria dell’Amministrazione); inoltre correttamente la Relazione istruttoria rileva che nel concorso VSP4, riservato ai volontari in ferma annuale, le caratteristiche attitudinali richieste per svolgere il servizio da VSP1 sono necessarie ma non sufficienti per accedere al servizio in ferma prefissata quadriennale, poiché i due reclutamenti sono caratterizzati da requisiti diversi, come diversa è l’intensità del futuro impiego; e che qualora così non fosse stato non si sarebbe proceduto ad un concorso, ma a un semplice avanzamento di grado;

– la censura la quale rileva che quanto alla caratteristica "motivazione e valori professionali" lo psicologo nella stessa mattinata del 29 giugno 2010 non ha evidenziato carenze o problemi di alcun genere in relazione ai test da lui effettuati va respinta perché la circostanza prospettata risulta priva di rilievo, giacché dalla incontestata Relazione istruttoria risulta che i test sono effettuati in base a precisi protocolli (indipendenti dalle eventuali prospettazioni verbali dello psicologo) i quali nella fattispecie risultano osservati;

– la censura che, pure con riferimento alla caratteristica "motivazione e valori professionali" rileva che l’esame effettuato dalla Commissione per formulare il giudizio definitivo è durato non più di mezz’ora va respinta perché un simile lasso di tempo appare più che adeguato per la formulazione di un corretto giudizio;

– la censura che, sempre con riferimento alla caratteristica "motivazione e valori professionali", rileva che la motivazione delle scelte del ricorrente risulta dalla sua storia militare pregressa e dalla perseveranza dimostrata nel cercare di raggiungere i propri obiettivi risulta infondata per le considerazioni già formulate in relazione alla precedente censura che pure invocava il periodo di tempo già trascorso dal ricorrente nell’Esercito;

– analogo rinvio va fatto per la similare censura prospettata dal ricorrente quanto al giudizio negativo concernente i "valori professionali";

Considerato pertanto che il ricorso risulta da respingere;

Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 1500,00, seguono la soccombenza ai sensi dell’articolo 91 del codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’Amministrazione intimata, e le liquida in Euro 1500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.