Cons. Stato Sez. VI, Sent., 28-01-2011, n. 655 Notifica della sentenza del T.A.R. e dell’atto di appello CE Ambiente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. L’Azienda Municipalizzata Igiene Urbana di Trani s.p.a (di seguito: A.), con ricorso n. 567 del 2003 proposto al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, ha chiesto l’annullamento del provvedimento del 24 gennaio 2003, prot. n. 717 C.D., del Commissario delegato per l’emergenza ambientale nella Regione Puglia, di determinazione delle tariffa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella discarica di I categoria in agro di Trani a servizio del bacino BA/1; con motivi aggiunti ha chiesto l’annullamento del provvedimento n. 2591 del 2 aprile 2003, con il quale il detto Commissario delegato, revocata la precedente determinazione n. 717 del 2003, ha determinato in euro 40,60 per tonnellata la tariffa dei rifiuti nella discarica dell’A. di Trani.

2. Il T.a.r. adito, con sentenza n. 1371 del 2005, "fermo e impregiudicato quanto statuito con la sentenza nr. 2225 del 2004" ha respinto il ricorso "quanto all’impugnazione del provvedimento n. 2591 del 2 aprile 2003". Ha compensato tra le parti le spese del giudizio.

3. Con l’appello in epigrafe è chiesta la riforma della sentenza di primo grado, con l’annullamento del citato provvedimento del Commissario delegato n. 2591 del 2 aprile 2003.

4. All’udienza dell’8 ottobre 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

1. Nella sentenza di primo grado viene anzitutto richiamata, in fatto, la sentenza parziale n. 2225 del 2004 pronunciata dalla medesima Sezione, con cui era stata dichiarata l’improcedibilità del ricorso originario avverso il provvedimento n. 717 del 2003 per sopravvenuto difetto di interesse a seguito della revoca di tale provvedimento, ed erano stati disposti adempimenti istruttori.

Affermata quindi la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia, in quanto relativa al provvedimento discrezionale e autoritativo di determinazione della tariffa, nel merito il ricorso è stato respinto, poiché:

a) come si evince dalla delibera commissariale n. 296 del 30 settembre 2002, l’asserita incompetenza del Commissario delegato alla determinazione della tariffa in questione non sussiste;

b) nella valutazione delle voci di costo entranti a comporre la tariffa praticata dall’ente gestore della discarica il Commissario gode di ampia discrezionalità, censurabile dal giudice soltanto per manifesta illogicità o irragionevolezza;

c) tali vizi non si riscontrano nella specie poiché, come emerge dalla documentazione acquisita in sede istruttoria, per la determinazione della tariffa sono stati assunti gli elementi di costo forniti dalla stessa A. di Trani e ad essi sono stati applicati i parametri vincolanti di cui al citato decreto commissariale n. 296 del 2002 (non impugnato), con riguardo, in particolare, alla determinazione in 30 anni, anziché in 50, del periodo di "postgestione" ed al ricalcolo delle spese amministrative nella misura del 15 per cento dei costi di ammortamento, risultando altresì congrua la lieve riduzione del costo del personale di gestione, compiuta dall’Amministrazione in base ai costi di mercato.

2. Nell’appello si censura la sentenza di primo grado per non avere riconosciuto la erronea valutazione di alcuni elementi di costo fatta nella determinazione commissariale rispetto alla tariffa predisposta dall’A., ai sensi di legge, sulla base di costi effettivamente sostenuti e contabilmente documentati.

In particolare, ricordato che la tariffa predisposta dall’A. è inferiore al tetto massimo della tariffa indicato nella delibera commissariale n. 296 del 2002, si deduce che:

a) a fronte del costo medio annuo del personale di 35.000 euro il Commissario delegato ha assunto quale parametro il costo riferito ai C.C.N.L. dei dipendenti delle imprese esercenti servizi di igiene ambientale, smaltimento rifiuti, che è differente da quello applicabile ai dipendenti da imprese delle aziende municipalizzate per un incremento di circa il 10 per cento del costo unitario e non tiene conto, inoltre, del più elevato livello delle qualifiche di inquadramento;

b) la riduzione apportata alle spese amministrative, da euro 5,45/t ad euro 4,50/t (con il loro ricalcolo in misura pari al 15 per cento dei costi di ammortamento, gestione e post gestione), è diretta conseguenza della riduzione della voce relativa al personale e alla post gestione;

c) la delibera commissariale non ha in alcun modo motivato la riduzione del periodo di post gestione da 50 a 30 anni, nonostante la complessità degli adempimenti e oneri previsti al riguardo dal d.lgs. n. 36 del 2003, in particolare per il ripristino ambientale, la sorveglianza e il controllo, né considerato che così si sono disattese le delibere n. 117 del 10 aprile 2000 e n. 23 del 18 aprile successivo, rispettivamente, della Giunta e del Consiglio comunale di Trani, recanti l’approvazione della tariffa dell’A. e la previsione dei costi per la chiusura e post chiusura della discarica per un periodo non inferiore a 50 anni.

3. Il Collegio deve, anzitutto, rilevare la inammissibilità dell’appello per difetto della sua notificazione all’appellato Commissario delegato per l’emergenza ambientale nella Regione Puglia; essendo infatti il Commissario organo governativo (nominato con O.P.C.M. n. 3077 del 4 agosto 2000) l’appello avrebbe dovuto essergli notificato presso l’Avvocatura Generale dello Stato e non, come risulta, presso la sede del Commissario in Bari.

4. Per completezza ritiene, peraltro, il Collegio di esaminare l’appello nei suoi profili di merito.

Al riguardo è da condividersi quanto affermato dal giudice di primo grado sull’ampia discrezionalità del Commissario delegato nella valutazione delle voci di costo alla base della tariffa, in ragione del contenuto tecnico del giudizio, e perciò, sulla possibilità che la detta valutazione possa essere censurata soltanto per illogicità o irragionevolezza, si afferma che l’appello risulta, comunque, anche infondato nel merito.

Infatti:

dalla relazione tecnica (e allegati) dell’Ufficio del Commissario depositata nel giudizio di primo grado, in data 2 luglio 2004, emerge che il ricalcolo delle spese amministrative al 15 per cento dei costi di ammortamento, gestione e post gestione è motivato dalla conformità di tale misura a quanto stabilito al riguardo dal "Decreto del Commissario delegato emergenza ambientale 30 settembre 2002, n. 296" (pubblicato sul BURL del 23 ottobre 2002); poiché nel punto 8.3. di tale Decreto, rispetto alla I fascia di impianti (con volumetria autorizzata superiore a 500.000 mc, come nella specie), è in effetti specificato che "le spese amministrative, CUA" sono misurate nel 15 per cento dei costi di ammortamento ("Ca"), di esercizio ("Ce") e di chiusura e post gestione ("Cc"), ne risulta che fondatamente si è proceduto ad applicare siffatto parametro nella valutazione di specie.

con il richiamo di conformità a quanto stabilito dal decreto citato, e dal d.lgs. n. 36 del 2003, è anche motivata la rideterminazione del periodo di post gestione da 50 a 30 anni, dovendosi, pure in questo caso, giudicare adeguata la motivazione addotta, dal momento che nel medesimo punto 8.3. del suddetto decreto commissariale si specifica che "Il calcolo degli oneri di post gestione è riferito ad un periodo di durata di tale attività per trenta anni" e che nell’art. 8, comma 1, lett. m), del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 ("Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti") si dispone che il piano finanziario, da presentare con la domanda di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di una discarica, deve precisare i costi della gestione postoperativa "per un periodo di almeno trenta anni".

Riguardo a tale questione si deve anche osservare che con la delibera n. 117 del 10 aprile 2000, richiamata nell’appello, il Comune di Trani ha preso atto della proposta di tariffazione proposta dall’AMNIU e l’ha fatta propria "ai fini della presentazione della stessa alla Provincia di Bari per gli adempimenti di competenza", non risultando perciò alcuna efficacia vincolante della detta delibera per le determinazioni dell’Autorità amministrativa competente;

né appare provata la irragionevolezza o illogicità del ricalcolo del costo medio annuo del personale in 30.000 euro rispetto alla somma di euro 35.000 indicata dall’A. per la determinazione della tariffa, risultando indicata al riguardo nel più recente documento depositato dalla ricorrente (3 agosto 2010), a sostegno delle proprie valutazioni di costo (relazione Ansac 2006) l’applicazione al personale "in prima battuta" del "CCNL di Federambiente del maggio 2003", data perciò concomitante con quella dell’impugnato provvedimento n. 2591 del 2 aprile 2003, per la cui redazione sarebbe stato appunto adottato, come indicato in appello, il C.C.N.L. dei dipendenti del settore.

Per i motivi che precedono il presente gravame appare, in definitiva, privo di consistenza anche nei suoi profili di merito.

5. Per tali motivi l’appello in epigrafe deve essere dichiarato inammissibile.

INulla deve essere pronunciato sulle spese del presente grado di giudizio non risultando costituita la parte appellata.
P.Q.M.

dichiara l’appello in epigrafe inammissibile.

Nulla per le spese del grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 16-02-2011, n. 1461 Sanitari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato e depositato nei termini i signori indicati in epigrafe, tutti medici di medicina generale, impugnano, chiedendone l’annullamento, gli atti relativi al procedimento di trasformazione del rapporto di lavoro in essere in rapporto di lavoro a tempo indeterminato per coloro che erano in servizio alla data del 23 marzo 2005 e l’assegnazione dei posti residui, per coloro che non erano in servizio alla predetta data e in via preferenziale, se medici della Medicina dei Servizi.

Deducono i seguenti motivi:

1) Eccesso di potere per manifesta illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, disparità di trattamento e violazione dell’articolo 97 della Costituzione.

2) Violazione e falsa applicazione della norma finale n.15 dell’Accordo Collettivo Nazionale per i Medici di Medicina Generale. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 74, comma secondo, dell’Accordo Collettivo Nazionale per i Medici di Medicina Generale. Sviamento di potere.

Con successivo atto i ricorrenti hanno presentato i sottoindicati motivi aggiunti:

1) Violazione e falsa applicazione della norma finale n.15 dell’Accordo Collettivo Nazionale per i Medici di Medicina Generale. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 74, comma secondo, dell’Accordo Collettivo Nazionale per i Medici di Medicina Generale. Sviamento di potere. Manifesta irragionevolezza. Illegittimità derivata.

Hanno presentato atto di intervento ad adiuvandum i signori M.M., S.E., C.M., B.R., i quali hanno dedotto la contraddittorietà e l’ingiustizia manifesta del Protocollo d’intesa del 10 luglio 2007 richiamando, sostanzialmente, le stesse argomentazioni svolte dai ricorrenti.

Si è costituita in giudizio la Regione Lazio che ha eccepito l’inammissibilità del gravame sotto diversi profili e la sua infondatezza nel merito.

All’udienza pubblica del 10 marzo 2010 la causa è stata trattenuta in decisione;
Motivi della decisione

Il ricorso si presenta in parte inammissibile e in parte infondato tanto che può prescindersi dall’esame delle eccezioni di inammissibilità sollevate, nella sostanza, dalla Regione Lazio.

Quest’ultima ha reso noto di aver trasformato il rapporto di lavoro in essere in rapporto di lavoro a tempo indeterminato in favore di alcuni dei ricorrenti indicandoli, però, nominativamente, soltanto in parte e rilevato che vi sarebbe in parte, un difetto di contraddittorio per mancata notifica del presente gravame ad alcuni soggetti risultati positivamente inseriti nella graduatoria impugnata, senza fornire, anche a tale riguardo, le necessarie precisazioni.

Nel merito i ricorrenti lamentano l’illegittimità del recepimento del Protocollo d’intesa del 10 luglio 2007, intervenuto con la determinazione regionale 2060 del 15 luglio successivo, che ha trasformato i rapporti di lavoro in essere in rapporti di lavoro a tempo indeterminato utilizzando criteri del tutto illogici e contraddittori.

Lamentano la mancanza di ogni considerazione della graduatoria unica regionale di medicina generale vigente all’epoca, malgrado questa sia stata redatta con i criteri di volta in volta stabiliti dall’Accordo Collettivo Nazionale, ed esattamente l’anzianità di laurea e il punteggio maturato negli ambiti di medicina generale. Lamentano anche l’illegittimità, per irrazionalità, della previsione di un unico criterio "estemporaneo e casuale" che tiene conto di chi era in servizio alla data del 23 marzo 2005 per la stabilizzazione del rapporto in atto.

Rilevano che la casualità dell’evento dal quale è stata fatta scaturire la trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato darebbe conto anche della violazione dei principi di trasparenza e imparzialità che devono sorreggere l’azione di una pubblica amministrazione la quale deve ricorrere a criteri selettivi per procedere al conferimento di incarichi o ad assunzioni a tempo indeterminato.

Soggiungono che la procedura contestata non troverebbe giustificazione nemmeno dal richiamo all’articolo 15 del nuovo Accordo Collettivo Nazionale per i medici di Medicina generale atteso che la disposizione in parola si sarebbe limitata a consentire la conferma o il rinnovo del rapporto con i medici delle Attività territoriali programmate già incaricati, senza prevedere un’assunzione definitiva.

Assumono anche l’inconferenza della previsione inserita nel Protocollo d’intesa e nella nota di istruzioni per quanto riguarda l’assegnazione dei posti disponibili in favore di coloro che non erano in servizio alla data del 23 marzo 2005. Per costoro non viene fatto riferimento alla graduatoria unica regionale di medicina regionale vigente, ma si considera titolo preferenziale unicamente il numero complessivo di ore lavorate, la data del primo incarico e l’anzianità di laurea.

Lamentano, infine, la violazione degli articoli 60 del precedente Accordo Collettivo Nazionale ( dPR 270/00) e 74 dell’Accordo Collettivo nazionale del 20042005 per i medici di Medicina generale.

In entrambe le disposizioni richiamate verrebbe sancito il principio inderogabile secondo il quale gli incarichi relativi alle attività programmate territoriali devono essere ricoperti dai medici di medicina generale secondo un ordine di priorità fissato secondo la graduatoria regionale.

Il ricorso e i motivi aggiunti si incentrano, dunque, su due richieste.

Una di annullamento della procedura che dispone la trasformazione del rapporto di lavoro da rapporto a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato; l’altra, la seconda, di annullamento della procedura di conferimento degli incarichi in favore dei soggetti che non erano in servizio alla data del 23 marzo 2005.

Di quest’ultima, viene chiesto l’annullamento in considerazione del fatto che non si è tenuto conto della graduatoria unica regionale di medicina generale vigente o, comunque "della prorità conseguita da coloro che avevano pregresse esperienze maturate nella medicina generale, ma si limita a considerare titolo preferenziale unicamente il numero complessivo delle ore lavorate nella Medicina dei servizi, della data del primo incarico e dell’anzianità di laurea."

La prima delle due domande appena esposte si rivela inammissibile anche secondo quanto dimostra l’evoluzione della vicenda in fatto.

Ha dichiarato la Regione Lazio, senza che vi sia contestazione di controparte sul punto, che molti dei ricorrenti hanno ottenuto il beneficio della stabilizzazione in quanto inseriti, per scorrimento, nella graduatoria di cui chiedono l’annullamento.

Il ricorso collettivo risulta allora proposto da soggetti che erano all’epoca, potenzialmente, in una situazione conflittuale tra di loro secondo quanto dimostra l’evoluzione, in fatto, della vicenda. Risulta, in ogni caso proposto, senza adeguata precisazione sulle singole posizioni concorrenti in modo tale che nessuna valutazione sull’eventuale conflitto esistente tra loro è stato consentito a questo giudice.

E poiché nel caso del ricorso collettivo è necessario che non siano configurabili situazioni di interesse in conflitto tra loro (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 18 maggio 2010, n. 11964) e che le singole posizioni implicate siano sufficientemente chiarite, proprio al fine di valutare la sussistenza di tali eventuali situazioni di conflitto, mentre nel caso in esame ciò non si è verificato, ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in relazione a tale questione.

Del resto basta porre mente al fatto che l’eventuale annullamento della graduatoria finirebbe con il ledere la posizione di coloro, tra i ricorrenti, che hanno beneficiato del loro inserimento e poi dello scorrimento, per comprendere come sul piano del fatto gli interessi fatti valere siano in contrasto tra loro.

La seconda questione posta dai ricorrenti si rivela, invece, infondata.

Si tratta del conferimento di incarichi in favore di coloro che non potevano vantare il requisito della presenza in servizio alla data del 23 marzo 2005 e per i quali non è stata utilizzata la graduatoria generale di Medicina Generale.

L’ordine stabilito nella graduatoria gravata considera titolo preferenziale il numero delle ore lavorate nella Medicina di servizi, la data del primo incarico, l’anzianità di laurea.

Si tratta di una graduatoria che ad avviso dei ricorrenti "penalizza in modo irreparabile i soggetti che hanno speso oltre 20 anni di anzianità nella Medicina generale, ma che avendo un monte ore limitato nel settore delle Attività Territoriali Programmate sono stati esclusi dalla graduatoria".

Precisano gli stessi ricorrenti che la Medicina dei servizi "rientra in un comparto ove i medici di medicina generale si sono riservati la possibilità di poter operare a tempo pieno..ed hanno effettivamente operato come sostituti trimestrali sulla base della graduatoria della medicina generale."

Ne discende che la graduatoria dalla quale sono stati attinti i medici della Medicina dei servizi è, pertanto, secondo la stessa ricostruzione dei ricorrenti, proprio quella nella quale gli stessi ricorrenti sono oggi inseriti e dalla quale pretendono che ancora oggi vengano attinti i medici da selezionare per gli incarichi da conferire.

La differenza tra le due graduatorie: quella di medicina dei servizi e quella generale dei medici di medicina generale, sta nel fatto che i medici inseriti in quest’ultima sono quelli che hanno scelto o che hanno optato per la medicina dei servizi, offrendo una disponibilità al tempo pieno o come sostituti trimestrali, assicurando, in tal modo maggiore stabilità e garanzia al servizio sanitario per tale branca.

Ora che la Regione, in una più generale ottica di stabilizzazione del rapporto di lavoro precario in atto, abbia preferito attingere ad una graduatoria formata da coloro che avevano offerto, nel periodo precedente, maggiori prestazioni intese come monte ore svolto, sembra al Collegio tutt’altro che illogico o illegittimo, dovendosi tener conto non delle sole aspirazioni dei singoli, ma ancor più delle esigenze dei soggetti pubblici. Non vi è dubbio, allora, che soggetti con una maggiore esperienza attestata da un numero di monte ore svolto nel settore sanitario pubblico possano essere, legittimamente, preferiti dall’Ente pubblico rispetto ad altri professionisti con minore numero di ore di lavoro svolte, atteso che sono i primi a fornire garanzie maggiori sull’esperienza maturata.

Depone in favore della soluzione adottata dalla Regione, del resto, lo stesso argomento addotto dai ricorrenti secondo i quali la possibilità di esercitare la scelta tra la medicina generale e quella dei servizi "è stata penalizzata dalla graduatoria impugnata per quei medici di medicina generale che, per propri impegni o altre motivazioni, non hanno accumulato un notevole monte ore nel comparto della medicina di servizi non sapendo che ciò avrebbe costituito un elemento decisivo nella selezione per le assegnazioni definitive, ma che invece si trovano nei primi posti della graduatoria regionale di medicina generale".

Infatti, "i propri impegni" o le "altre motivazioni" alle quali accennano i ricorrenti testimoniano la differenza delle posizioni considerate e l’impegno relativo con la conseguenza che appare del tutto logico che l’incarico venga assegnato a coloro che hanno scelto, come impegno, quello di garantire un servizio continuativo nella temporaneità e che hanno maturato, a tale riguardo, un monte ore superiore rispetto agli altri medici inseriti nella graduatoria generale.

Quanto all’atto di intervento proposto da altri medici, osserva il Collegio che valgono sia le considerazioni relative all’inamissibilità del gravame che quelle relative alla sua infondatezza. Alcuni degli interventori risultano, infatti, inseriti nella graduatoria impugnata (lettera della Regione Lazio del 4 febbraio 2010) non contestata ex adverso e uno convocato dall’AUSL Roma H ha manifestato il proprio interesse soltanto dopo l’esaurimento della graduatoria gravata.

Il ricorso alla luce delle argomentazioni svolte deve essere dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato.

Le spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda trattata possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sede di Roma – Sezione III quater:

Dichiara inammissibile il ricorso proposto dai signori nominati in epigrafe con riferimento alla graduatoria che ha trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato il rapporto precedentemente in atto; lo respinge relativamente all’ulteriore parte relativa all’impugnativa della graduatoria di coloro che non erano in servizio alla data del 23 marzo 2005.

Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22-02-2011) 07-03-2011, n. 8955 sequestro

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nio per il ricorrente, che ha concluso riportandosi al ricorso.
Svolgimento del processo

1. La difesa di C.F. propone gravame avverso il provvedimento del 22/10/2010 con il quale il Tribunale del riesame ha respinto il ricorso proposto avverso il decreto di convalida di sequestro emesso nell’ambito del procedimento a suo carico.

2. Premesso in fatto che, in esecuzione del decreto di perquisizione e sequestro la p.g. ha sottoposto a vincolo una serie di oggetti che non hanno correlazione con l’imputazione originaria, assume il ricorrente che solo parzialmente la loro ritenzione da parte degli inquirenti possa essere legittimata dall’intervenuta convalida, dovendo tale provvedimento riferirsi testualmente ai beni pertinenti al delitto di cui all’art. 314 cod. pen., ed all’ipotizzato reato di occultamento di atti pubblici, mentre il provvedimento ablativo aveva interessato beni non rientranti nè nell’originaria imputazione, nè in quelle indicate nel successivo provvedimento di convalida.

Si contesta in argomento la motivazione del Tribunale, che ha ritenuto circoscritto il sequestro ai soli beni compresi nella descrizione iniziale e nel provvedimento successivo di convalida, osservando che il Tribunale ha omesso di integrare la motivazione del P.M., o di disporre il dissequestro dei beni non rientranti nelle richiamate categorie, di cui si lamenta l’omessa individuazione. Si chiede pertanto di annullare il provvedimento del Tribunale di Salerno, nella parte indicata, ove è stato omesso l’ordine di restituzione dei beni non compresi nel provvedimento di convalida.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile. Il perimetro del ricorso per Cassazione in tema di sequestro è la violazione di legge, che non può che riguardare il provvedimento, non la sua successiva esecuzione; il P.m. nella specie ha convalidato il sequestro di iniziativa della p.g. valorizzando il legame probatorio tra i beni rinvenuti – atti pubblici concernenti lavori diversi rispetto a quelli considerati nel sequestro disposto dallo stesso P.m. ed indicati nel precedente decreto di perquisizione – ed una nuova ipotesi di reato, sorta in conseguenza della constatata presenza di tali atti, estranei alla competenza del possessore, la cui detenzione deve ritenersi, secondo l’ipotesi accusatoria, sintomo del falso per occultamento, così che essi costituiscono corpo del reato, e la loro ritenzione risulta indispensabile per la prova dell’illecito. In tal senso deve considerarsi assolto l’onere motivazionale gravante sull’autorità procedente, limitato alla verifica di sussistenza del nesso pertinenziale tra beni e reato per cui si procede (sez. Sez. 2, Sentenza n. 39382 del 08/10/2008, dep. 21/10/2008, imp. Salvatori, Rv. 241881 e Sez. 2, Sentenza n. 38603 del 20/09/2007, dep. 18/10/2007, imp. Mansi, Rv. 238162).

2. Il rilievo operato dalla difesa in ricorso, riguardante la mancanza di motivazione del decreto di convalida, risulta in realtà formulato individuando in negativo l’impossibilità di riferire i rilievi svolti ai beni correlagli a tale indicazione funzionale, omettendo di considerare che, stante l’impossibilità per il giudice di legittimità di valutare materialmente gli oggetti inclusi nell’elenco allegato al sequestro di iniziativa, non è proponibile un generico annullamento della convalida per mancanza di motivazione;

al contrario tale estremo di legittimità è presente, ma è assente la verifica della rapportabilità nella categoria astratta del singolo bene di fatto sottoposto a vincolo, esame che non può che rimettersi al giudice del merito, veicolandolo con una specifica richiesta di dissequestro dei beni sui quali il vincolo pertinenziale valorizzato dall’accusa nella motivazione del suo provvedimento sarebbe assente.

3. La correttezza della valutazione del Tribunale del riesame adito risulta evidente dall’annullamento parziale del provvedimento di convalida con riferimento ad un oggetto ben individuato, in relazione al quale il fumus del delitto di cui all’art. 314 cod. pen. è stato valutato insussistente, non potendosi invece svolgere un esame analogo rispetto agli ulteriori oggetti, globalmente considerati, sottoposti a sequestro in relazione all’ulteriore ipotesi di accusa, dovendosi analizzare il contenuto dei singoli atti per accertare nello specifico il vincolo di pertinenzialità probatorio rispetto al contestato falso per occultamento, relativo ad atti pubblici di varia natura, individuati in negativo come "quelli reperiti nell’alloggio dell’interessato e diversi da quelli concernenti i lavori da eseguirsi sulla strada provinciale n. (OMISSIS)", la cui specifica individuazione impone l’esame dei singoli atti, accertamento che, all’evidenza, esula dall’ambito di cognizione sia del Tribunale del riesame, costituito dalla verifica astratta della sussistenza del fumus del reato (Sez. 2, Sentenza n. 3273 del 21/06/1999, dep. 20/11/1999, imp. Lechiancole, Rv. 214660), che, a fortiori, da quello del giudice di legittimità. 4. In ragione di quanto esposto deve giungersi all’accertamento di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchè di un somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata come in dispositivo, ex art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 22-12-2010) 22-03-2011, n. 11466 Ricorso

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lli Mario, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

1. – Il Tribunale di Reggio Calabria costituito ai sensi dell’art. 324 c.p.p., con ordinanza deliberata il 23 novembre 2009, ha confermato il decreto emesso dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria il 21 ottobre 2009, che aveva disposto – ai sensi dell’art. 321 c.p.p., comma 2, e D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies – il sequestro preventivo di un’automobile (BMW serie tre), in quanto bene ritenuto nella materiale disponibilità di B.R., indagato in relazione ai reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73, e di valore sproporzionato rispetto al reddito dell’indagato e del suo nucleo familiare, rigettando la richiesta di riesame della misura cautelare avanzata da B.R. e dal padre G., dichiaratosi effettivo proprietario del veicolo ed originario cointestatario dello stesso, unitamente alla propria madre M.G., dal 2006 sino al 2008, allorquando la cedette a quest’ultima, solo "per motivi fiscali". 1.1. – Il Tribunale, argomentava il rigetto dell’istanza di riesame affermando che, nel caso in esame, sussistevano entrambe le condizioni legittimanti l’adozione del sequestro preventivo del bene, rilevando:

– quanto al "fumus commissi delicti" individuato nell’astratta configurabilità di una delle ipotesi criminose previste dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, commi 1 e 2, che nei confronti di B.R. era stata disposta la custodia cautelare in carcere, siccome gravemente indiziato di partecipazione ad una "articolata associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina ed hashish, operante in diversi ambiti territoriali tra la Calabria, la Campania ed il Lazio, i cui esponenti, in un arco di tempo tra il (OMISSIS), avevano posto in essere numerose transazioni di sostanze stupefacenti, anche sfruttando una rete di fornitori stranieri";

– quanto al "periculum in mora", integrato sia dalla sproporzione esistente tra valore del bene sequestrato e reddito dell’indagato, sia dalla mancata giustificazione della lecita provenienza dello stesso, che il valore dell’autovettura al momento del suo acquisto (2006) era pari ad Euro 30.770,00 e che tale importo corrispondeva all’ammontare del reddito percepito nell’anno in questione dall’intero nucleo familiare dei B. (composto, oltre che dall’indagato, dal padre G., dalla nonna quasi centenaria, dalla madre S.M.A. e dalla sorella Gi.), laddove, la circostanza che nel 1998 i B. risultavano aver percepito un indennizzo di L. 500 milioni a seguito della morte di un loro congiunto e che l’anziana nonna, negli anni, aveva riscosso svariate somme a titolo di conguagli pensionistici, dovevano ritenersi dati non sufficienti a superare la "presunzione di illecita accumulazione patrimoniale", tenuto conto, quanto all’indennizzo risarcitorio, che il suo incasso era risalente nel tempo rispetto alla data di acquisto del veicolo e quanto ai conguagli pensionistici, che si trattava di importi non particolarmente elevati, e che non risultava prodotta dalla difesa alcuna documentazione bancaria che consentisse di "tracciare" la provenienza della somma impiegata nell’acquisto della vettura.

2. – Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il solo B.G., per il tramite del suo difensore e procuratore speciale, avvocato Antonio Abet, chiedendone l’annullamento.

2.1 – Con i motivi d’impugnazione prospettati in ricorso la difesa di B. deduce, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione: che l’operatività della presunzione di cui all’art. 12 sexies, lungi dal configurare una effettiva inversione dell’onere della prova, presuppone pur sempre, secondo la più recente e condivisibile elaborazione giurisprudenziale, che il "titolare apparente" del bene sequestrato – che secondo la difesa s’identifica appunto nella persona del ricorrente, non abbia una "piena capacità economica", sicchè, nel caso in esame, difetterebbe la preliminare e pur necessaria prova dell’effettiva origine illecita dell’acquisto, risultando, In particolare, la motivazione dell’ordinanza impugnata:

– "meramente apparente", sia per quel che attiene la valutazione del patrimonio dell’intero nucleo familiare – specie alla luce della documentazione attestante l’entità dell’indennizzo percepito a titolo di risarcimento danni (L. 500 milioni); – sia in ordine alla pertinenzialità del bene rispetto al reato per il quale il B.R. è indagato, essendo il tribunale pervenuto all’errata conclusione che l’autovettura sequestrata doveva ritenersi nella effettiva disponibilità di B.R., in base ad un ragionamento del tutto apodittico, basato sul presupposto, rivelatosi non veritiero, che detto veicolo, al momento dell’acquisto, fosse "intestato" alla nonna, laddove dell’auto era in effetti cointestatario anche B.G.;

– del tutto incongrua ed insufficiente laddove, senza considerare che costituiva pur sempre onere del pubblico ministero provare l’origine illecita del patrimonio del destinatario della misura cautelare, e ciò specie allorquando, come nel caso in esame, i beni colpiti dal sequestro appartengono ad un terzo estraneo al reato, pretenderebbe dai formale intestatario del bene sequestrato "la minuziosa dimostrazione delle singole somme lecite impiegate per ciascun acquisto".
Motivi della decisione

1. – L’impugnazione proposta da B.G. è basata su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità o comunque manifestamente infondati, e ne va quindi dichiarata l’inammissibilità. 1.1. – In primo luogo va precisato che il rilievo difensivo secondo cui deve escludersi, in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata della L. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12 sexies, che detta norma abbia introdotto nell’ordinamento un meccanismo di onere probatorio invertito, prevedendo essa, in realtà, a carico dei destinatari della misura cautelare soltanto un onere di allegazione, relativamente alla legittima provenienza dei beni, si rivela nel presente giudizio un’argomentazione del tutto inconferente, giacchè il tribunale del riesame, lungi dall’affermare l’esistenza di un’inversione dell’onere della prova, si è limitato ad evidenziare, per un verso, che l’autovettura sequestrata, anche perchè intestata a M.G., persona di età particolarmente avanzata (quasi centenaria), doveva ritenersi nella materiale disponibilità del nipote B.R., indagato per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti; sotto altro profilo, che Incontestato tale dato fattuale e quindi l’esistenza di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, gli elementi di prova documentale prodotti non erano sufficienti a vincere la presunzione che detto bene fosse stato formalmente acquistato da M. G. e dal figlio B.G. con i proventi derivati all’indagato B.R. dall’attività illecita allo stesso contestata.

1.2 – Per quanto attiene, infine, le ulteriori deduzioni difensive dirette a contestare tale specifico passaggio argomentativo della decisione impugnata, occorre considerare, in primo luogo, che le ordinanze emesse dal Tribunale del riesame a norma dell’art. 324 c.p.p., in base all’espresso disposto dell’art. 325 c.p.p., possono essere impugnate con ricorso per Cassazione solo per violazione di legge, nozione nella quale, per costante giurisprudenza, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, In quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali (Cass. Sez. Un. 28 gennaio 2004 n. 5876; Cass. Sez. 4, 21 gennaio 2004 n. 5302).

1.3 – Nel caso di specie, non si profila affatto un’ipotesi di mancanza assoluta di motivazione, in quanto il giudice della cautela ha dato conto adeguatamente del suo ragionamento, richiamando i dati investigativi da cui risulta un’assenza o insufficienza del reddito (del B.G. e dei suoi stretti familiari) nel periodo di riferimento, allorquando la vettura veniva acquistata e che sono tali da far ritenere non superata la presunzione di illecita accumulazione che sta alla base del provvedimento ablatorio.

Il denunziato deficit motivazionale sul punto non è dunque ravvisarle, anche perchè i rilievi difensivi, incentrati sulla sostanziale svalutazione del dato probatorio relativo all’esistenza di altre possidenze (indennizzo assicurativo) dimostrative della piena capacità economica del B.G., risultano manifestamente infondate, posto che il tribunale ha in realtà valutato anche tale specifica risultanza, motivatamente escludendone la idoneità a vincere la presunzione di illecita provenienza in base ad argomentazioni del tutto logiche e plausibili, evidenziando, per un verso, che si trattava di introiti percepiti "in epoca piuttosto risalente rispetto alla data di acquisto di veicolo" e che da parte dell’istante, altresì, non risultava allegata alcuna documentazione, anche bancaria, che consentisse di "tracciare la provenienza della somma impiegata nell’acquisto dell’autovettura nell’anno 2006". 2. – Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna, in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost, sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di Euro 1000,00 alla cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

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