Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-05-2011) 09-06-2011, n. 23156

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- L.M. ricorre per cassazione avverso la sentenza della corte di appello di Ancona, datata 14/29. di conferma della pregressa decisione del tribunale della stessa città in data 15.1.2010, che lo condannava alle pene di legge per la riconosciuta responsabilità in ordine ai reati, in continuazione, di circonvenzione continuata di persona incapace, ai danni di P.R. – ex artt. 81 cpv., 110, e 643 c.p. – e di tentata continuata estorsione, ai danni di D.M.R., ex artt. 56, 81 cpv. e 629 c.p. -, proponendo censure ripetitive in ogni cadenza argomentativa dei pregressi motivi di appello. In particolare, quanto al reato di circonvenzione di persone incapaci, denunciava l’erronea applicazione della legge penale, nella misura in cui la sentenza avrebbe erroneamente riconosciuto una stato di infermità o deficienza psichica in realtà insussistenti; quanto al reato di tentata estorsione una idoneità ad incutere timore, anch’ essa in realtà insussistente, nonchè – denunciava sempre il ricorrente – la mancanza di motivazione per aver ripetuto i giudici di appello il discorso giustificativo dei giudici di primo grado, senza per nulla replicare alle critiche difensive proposte con i motivi di gravame.

Il ricorso è inammissibile.

A fronte di un ragionamento giudiziale che ha risposto punto per punto alle critiche difensive, da un lato ricollegando le numerose dazioni di denaro elargite alì imputato causa lo stato di infermità psichica della persona offesa, P.R., tratto, tra l’altro, da certificazioni mediche rilasciate da medici specializzati in psicologia e psichiatria, il ricorrente si limita a ripetere le cadenze dei motivi di appello senza per nulla contestare,tra l’altro, la richiamata documentazione clinica offerta dai giudici di appello.

Documentazione che attestava la minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l’altrui opera di suggestione, perchè è "deficienza psichica" qualsiasi minorazione della sfera volitiva ed intellettiva che agevoli la suggestionabilità della vittima e ne riduca i poteri di difesa contro le altrui insidie (v., per tutte, Sez. 2, 25.3/20.4.2010, Maiani, Rv 247018; Sez. 2, 25.3/23.6.1010,Conte e altro, Rv 247463). E nella specie,dopo averla appena conosciuta l’imputato coinvolgeva in una relazione sentimentale e sessuale la P.R., approfittando per l’appunto della, clinicamente diagnosticata, insufficienza mentale di grado medio, con ritardo mentale moderato, con problemi psicopatologici e con scarse difese, con un disturbo di personalità di tipo dipendente aggravato da una depressione, patologie facilmente riconoscibili da chiunque. Parimenti, quanto al delitto di tentata estorsione, il ricorrente si limita a ripetere,con i motivi di gravame, l’assunto secondo cui l’idoneità della minaccia ai fini estorsivi sarebbe da escludere allorchè la persona offesa non sia risultata effettivamente coartata. Il che costituisce, questo sì, un errore di diritto a fronte di una giurisprudenza di legittimità monolitica, richiamata dai giudici del merito, nel senso che in tema di estorsione a nulla rileva che si verifichi una effettiva intimidazione della soggetto passivo allorchè concrete circostanze oggettive, quali la personalità sopraffattrice dell’agente, le circostanze ambientali in cui lo stesso opera, l’ingiustizia della pretesa depongono nel senso della serietà della minaccia.

E nella specie l’imputato con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, minacciava con più telefonate ed anche con messaggi a mezzo di SMS telefonici, diretti tra l’altro anche ai genitori della vittima, di rivelare al marito della D., per l’appunto, i tradimenti sessuali della moglie ove non gli fosse stata corrisposta la somme di denaro.

In conclusione i motivi di ricorso sono inammissibili perchè si risolvono nella ulteriore proposizione di argomenti difensivi adeguatamente presi in esame e confutati nella sentenza impugnata e svolgono considerazioni di fatto, non suscettibili di valutazione in un giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n.. 186/2000; n.69/1964) – al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro così equitativamente fissata in ragione dei i motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 27-06-2011, n. 941 piano regolatore

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Svolgimento del processo

La ricorrente è proprietaria nel Comune di Borno di un appezzamento di terreno identificato al mappale 1430 del Fg. 16.

Espone in punto di fatto che la destinazione dell’area è "residenziale di espansione edilizia economico popolare", previa approvazione di un Piano di zona ai sensi dell’art. 24 delle N.T.A. del P.R.G. per tempo vigente.

Con deliberazione giuntale 23/3/2007 n. 41, impugnata in questa sede, l’amministrazione approvava il progetto di una nuova residenza sanitaria assistenziale per anziani, che in parte coinvolgeva il lotto di proprietà della ricorrente. Con successiva deliberazione consiliare 5/4/2007 n. 21 il Comune adottava la variante al P.R.G. ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L.r. 23/97. Di seguito lo stesso Consiglio comunale, con atto 29/6/2007 n. 34, annullava in autotutela la propria precedente deliberazione n. 21/2007 in quanto non preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento e per la sopravvenuta opportunità di modificare il progetto. Con deliberazione consiliare 29/6/2007 n. 35, parimenti impugnata, l’amministrazione riapprovava il progetto preliminare dando atto della contestuale adozione della variante semplificata al P.R.G.

Con gravame ritualmente notificato e tempestivamente depositato presso la Segreteria della Sezione la ricorrente impugna i provvedimenti in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di diritto:

a) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 comma 2 lett. a) della L.r. 23/97 e dell’art. 19 del D.P.R. 327/2001, in quanto lo strumento della variante semplificata – diretto ad accelerare la procedura, che non richiede l’autorizzazione regionale – non ha modificato l’assetto delle competenze sull’approvazione del progetto preliminare;

b) Incompetenza per violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D. Lgs. 267/2000, poiché dopo la revisione del progetto il Consiglio avrebbe dovuto attendere l’approvazione formale da parte della Giunta;

c) Violazione dell’art. 11 del D.P.R. 327/2001, essendo stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento.

Il Comune di Borno non si è costituito in giudizio.

Con motivi aggiunti depositati il 30/1/2008 parte ricorrente impugna la deliberazione consiliare 28/10/2007 n. 51, di esame osservazioni, controdeduzioni ed approvazione definitiva della variante al P.R.G. vigente ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L.r. 23/97. Lamenta gli stessi vizi denunciati in precedenza che rileverebbero a titolo di invalidità derivata.

Alla pubblica udienza del 18/5/2011 il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti venivano chiamati per la discussione e trattenuti in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti sono infondati e devono essere respinti, per le ragioni di seguito precisate.

1. Con il primo motivo del gravame principale parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 comma 2 lett. a) della L.r. 23/97 e dell’art. 19 del D.P.R. 327/2001, in quanto lo strumento della variante semplificata – diretto ad accelerare la procedura, che non richiede l’autorizzazione regionale – non ha modificato l’assetto delle competenze sull’approvazione del progetto preliminare: per questo l’amministrazione avrebbe dovuto applicare l’art. 19 del D.P.R. citato quale unica norma che riserva detta attribuzione al Consiglio comunale (e nel solo caso di variante semplificata dallo stesso prevista).

La censura è priva di pregio.

1.1 L’art. 2 della L.r. 23/2007 introduce un iter semplificato di variante al P.R.G., con la tipizzazione delle fattispecie ammesse a detta procedura connotata da rapidità e snellezza. Il comma 2 lett. a) contempla in particolare l’ipotesi di "varianti dirette a localizzare opere pubbliche di competenza comunale, nonchè a modificare i relativi parametri urbanistici ed edilizi, eccettuati i casi in cui la legislazione statale o regionale già ammetta la possibilità di procedere a tali adempimenti senza preventiva variante urbanistica". La pertinenza della fattispecie prescelta dall’amministrazione intimata non è messa in discussione dalla ricorrente, la quale però sostiene che il Consiglio comunale può intervenire soltanto mediante il diverso procedimento ex art. 19 del D.P.R. 327/2001.

1.2 Detta impostazione non è condivisibile, poiché la L.r. 23/2007 – applicabile in virtù della norma transitoria di cui all’art. 25 della L.r. 12/2005 – delinea un sistema semplificato per il perfezionamento della procedura di variante urbanistica, correlato al progetto preliminare per cui l’approvazione di quest’ultimo realizza anche l’effetto dell’adozione della prima. L’organo competente in materia di P.R.G. e delle loro varianti è il Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 267/2000 – che enuncia tra gli altri i "piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie" – e l’eventuale competenza (a titolo residuale) della Giunta sui progetti preliminari è "attratta" dal Consiglio, chiamato a pronunciarsi sull’effetto di maggiore portata per l’Ente locale (modificazione del P.R.G.). In buona sostanza il Comune di Borno ha correttamente sottoposto all’organo immediatamente rappresentativo della collettività locale la proposta di deliberazione che involgeva una variazione dello strumento urbanistico generale.

2. Le riflessioni svolte inducono a disattendere anche la seconda censura. La revisione degli elaborati tecnici ha comportato l’approvazione di una nuova proposta di progetto preliminare in variante, che come già visto rientra nella competenza del Consiglio comunale per un meccanismo di attrazione. Il preventivo esame della Giunta si sarebbe rivelato dunque un’inutile duplicazione, poiché l’effetto di variante urbanistica presuppone comunque la sottoposizione dell’atto deliberativo al Consiglio comunale.

3. Infondata è la doglianza relativa alla violazione delle garanzie partecipative. La notizia di avvio del procedimento è stata trasmessa il 19/4/2007, come dà atto la stessa ricorrente (suo doc. 5), e l’annullamento in autotutela di una deliberazione per vizi formali e modifiche del progetto non rende necessaria un’ulteriore comunicazione: il destinatario dell’atto finale è infatti già edotto dell’attivazione di un procedimento tipico che non è venuto meno ma semplicemente (nell’appropriata sede istruttoria) ha subito correzioni ed integrazioni. Non era pertanto dovuta una reiterazione dell’avviso.

4. La reiezione del gravame introduttivo si riflette sui motivi aggiunti, proposti evidenziando unicamente il vizio dell’invalidità derivata.

In conclusione il gravame introduttivo ed i motivi aggiunti sono infondati e devono essere respinti.

Nulla per le spese in difetto di costituzione in giudizio dell’amministrazione comunale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando, respinge il gravame introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti.

Spese compensate.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 13-07-2011, n. 4232

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

l’appello in epigrafe va respinto, avuto riguardo in via assorbente alla circostanza per cui – come rettamente ritenuto dal giudice di primo grado – non può reputarsi applicabile il beneficio di cui all’art. 33, comma 5, della L. 5 febbraio 1992 n. 104 come modificato per effetto modificato dall’art. 19, comma 1, della L. 8 marzo 2000 n. 53 – e poi, medio tempore, dall’art. 24, comma 1, lettera b) della L. 4 novembre 2010 n. 183 – al personale volontario in ferma prefissata, posto che la limitazione operata dall’Amministrazione militare nel senso di consentire l’applicazione dei benefici medesimi al solo personale in servizio permanente effettivo, ossia legato all’Amministrazione da un rapporto a tempo indeterminato, trova la sua ratio nell’esiguità temporale del rapporto di impiego che viceversa contraddistingue la ferma prefissata medesima; tale ferma non può ex se tollerare la possibilità di trasferimento in altra sede rispetto a quella ordinariamente contemplata dall’impiego nella pianificazione operativa di personale in servizio per un lasso di tempo comunque contenuto, a scanso di inevitabili riflessi negativi sulle esigenze operative delle Forze Armate e sulle conseguenti esigenze formative del personale volontario agli effetti del susseguente, possibile suo transito nel servizio permanente effettivo.

Del resto, al medesimo personale in ferma prefissata sono comunque applicabili le norme in materia di stato giuridico relative ai volontari in servizio permanente soltanto nei limiti di compatibilità con un rapporto di servizio a tempo determinato (cfr. art. 15, comma 1, lett. c, del D.L.vo 8 maggio 2001 n. 215 come sostituito dall’art. 8 del D.L.vo 19 agosto 2005 n. 197 e, ora, l’art. 936, comma 3, del D.L.vo 15 marzo 2010 n. 66).

Le spese e gli onorari di entrambi i gradi del giudizio possono essere, peraltro, integralmente compensati tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari di entrambi i gradi del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 05-07-2011) 25-07-2011, n. 29690

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 18 ottobre 2010, la Corte di appello di Venezia, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento pronunciato da questa Corte, ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Padova il 11 maggio 2007 nei confronti di G. R., concedendo il beneficio della non menzione, confermando la condanna della stessa alla pena di anni uno di reclusione quale imputata del reato di cui all’art. 328 cod. pen..

Propone ricorso per cassazione il difensore il quale lamenta che la Corte territoriale abbia fondato la decisione gravata sulla considerazione, frutto di travisamento del quadro probatorio, del cambiamento del quadro clinico cui sarebbe andato incontro il paziente sottoposto alle cure della imputata. Si sottolinea, infatti, che alla stregua della prova dichiarativa raccolta la scelta di sottoporre a nuova visita il paziente ovvero di indirizzarlo preventivamente al reparto radiologico risultava del tutto corretta ed in linea con le scelte discrezionali del sanitario. L’iter logico dei giudici sarebbe poi sostenuto in forza di argomentazioni che risultano per un verso apodittiche e in parte contraddittorie rispetto ad altre premesse del ragionamento seguito. Mentre ugualmente travisate sarebbero le emergenze di fatto secondo e quali vi sarebbe stato un rifiuto della imputata di prestare la propria opera in considerazione della "pausa caffè", collocata prima anzichè dopo il trasferimento del paziente presso il reparto di radiologia. Del pari carente sarebbe infine la motivazione della sentenza impugnata in ordine all’elemento psicologico del reato. Con successiva memoria il difensore ha dedotto la intervenuta prescrizione del reato, maturatasi il 29 dicembre 2010, e cioè dopo la pronuncia della sentenza di appello e prima del deposito dei motivi di ricorso.

Il ricorso è manifestamente inammissibile. Contrariamente a quanto assertivamente si denuncia nei motivi di impugnazione, infatti, la sentenza impugnata ripercorre in termini del tutto esaurienti la vicenda in relazione alla quale è stato elevato l’addebito contestato alla imputata, dando atto di come risulti univocamente e congruamente asseverata la colpevole e grave condotta omissiva che contrassegnò la sequenza dei fatti ascritti alla imputata stessa, in forza di univoche emergenze processuali solo labilmente contestate in sede di ricorso, per di più evocandosi ipotesi di travisamento su profili del tutto inconsistenti ai fini della stessa dinamica della vicenda e della responsabilità dell’imputata. La palese inammissibilità del ricorso preclude qualsiasi risalto al dedotto intervento della prescrizione, maturatasi dopo la pronuncia della sentenza di appello.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

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