T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, Sent., 15-09-2011, n. 4454 Bellezze naturali e tutela paesaggistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Col ricorso in epigrafe, M.A. impugnava, chiedendone l’annullamento: – il decreto del sindaco del Comune di Cellole n. 128 dell’11 dicembre 2000; – il parere della commissione edilizia integrata del Comune di Cellole n. 136 del 22 febbraio 2000; – ogni altro atto preordinato e consequenziale.

2. Alla luce delle allegazioni di parte ricorrente, la vicenda dedotta nel presente giudizio è la seguente.

2.1. Il M. aveva abusivamente installato in Cellole, località Bocca di Pantano, un container adibito a civile abitazione.

2.2. In data 17 febbraio 1995 aveva presentato domanda di condono edilizio ai sensi dell’art. 39 della l. n. 724/1994.

2.3. Ai fini dell’invocata sanatoria dell’illecito edilizio commesso, aveva, altresì, richiesto l’autorizzazione paesaggistica ex art. 151 del d.lgs. n. 490/1999. Autorizzazione che gli era stata denegata con l’impugnato decreto sindacale n. 128 dell’11 dicembre 2000 sulla base del parere sfavorevole n. 136 del 22 febbraio 2000, reso al riguardo dalla commissione edilizia integrata.

In particolare, a tenore del citato parere sfavorevole, l’opera abusiva non si sarebbe inserita "nel contesto ambientale, alterando le bellezze naturali del luogo".

3. A sostegno dell’esperito gravame, venivano dedotti vizi di violazione di legge, di erronea applicazione dell’art. 32 della l. n. 47/1985 e di eccesso di potere.

4. L’amministrazione comunale intimata non si costituiva in giudizio.

5. All’udienza pubblica del 22 giugno 2011, la causa veniva trattenuta in decisione.

6. Venendo ora al merito del ricorso, si rivela fondato l’ordine di doglianze in base al quale il decreto sindacale impugnato sarebbe carente di congrua motivazione, in quanto incentrato sul mero rilievo – recepito dal parere sfavorevole della commissione edilizia integrata – che l’opera abusiva "non si inserisce nel contesto ambientale, alterando le bellezze naturali del luogo".

In proposito, giova rammentare che il provvedimento declinatorio del richiesto titolo abilitativo, preordinato al conseguimento del condono edilizio, comportando una contrazione del ius aedificandi, necessita di una circostanziata motivazione, esplicativa delle reali ragioni impeditive, da individuarsi nel contrasto delle opere realizzate con precise norme ambientali, sia al fine di consentire all’istante di tutelarsi efficacemente avverso l’eventuale illegittimità del provvedimento, sia al fine di adattare dette opere alle esigenze paesaggistiche salvaguardate, sia al fine di evitare di trasformare il vincolo ambientale in un vincolo di inedificabilità tout court (cfr. TAR Liguria, Genova, sez. I, 22 giugno 2007, n. 1201; TAR Veneto, Venezia, sez. III, 19 febbraio 2009, n. 453; TAR Basilicata, Potenza, 9 aprile 2010, n. 180; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 8 luglio 2010, n. 1585; TAR Puglia, Bari, sez. II, 9 febbraio 2011, n. 228)

L’amministrazione non può, quindi, limitare la sua valutazione al mero riferimento ad un pregiudizio ambientale, utilizzando espressioni vaghe o formule stereotipate, ma deve adeguatamente esternare le specifiche ragioni per cui ritiene che un’opera non sia idonea ad inserirsi nell’ambiente, attraverso la concreta e analitica indicazione degli elementi di contrasto con i valori paesaggistici, nonché attraverso la puntuale descrizione delle caratteristiche dell’intervento preso in esame (cfr. TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 3 novembre 2006, n. 1274; TAR Lazio, Roma, sez. II, 5 febbraio 2009, n. 1212; 8 ottobre 2008, n. 8829; TAR Campania, Salerno, sez. II, 22 settembre 2009, n. 4978; Napoli, sez. VIII, 10 novembre 2010, n. 23751). Affermare, invece, soltanto che un determinato intervento compromette gli equilibri ambientali della zona interessata, senza nulla aggiungere, non spiega alcunché sul futuro danno alle bellezze ambientali che ne deriverebbe ed è un mero postulato apodittico (cfr. TAR Liguria, Genova, sez. I, 22 dicembre 2008, n. 2187).

In considerazione di ciò, è da reputarsi illegittimo, per carenza di motivazione, il diniego di rilascio di autorizzazione paesaggistica che – come, appunto, nella specie – risulti fondato esclusivamente sull’assunto secondo cui l’intervento eseguito "non si inserisce nel contesto ambientale, alterando le bellezze naturali del luogo", riproponendo pedissequamente l’omologa conclusione della commissione edilizia integrata, senza approfondirne la motivazione in relazione ai valori paesaggistici ritenuti compromessi e alle specifiche caratteristiche del predetto intervento (TAR Piemonte, Torino, sez. I, 7 novembre 2008, n. 2774).

7. In conclusione, stante la ravvisata fondatezza della censura dianzi scrutinata, ed assorbite quelle ulteriori, il gravame deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati, il tutto con salvezza delle ulteriori determinazioni dell’amministrazione intimata.

8. Appare equo compensare interamente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava)

definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti con esso impugnati.

Compensa interamente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 20-09-2011) 21-09-2011, n. 34407

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

E CONSIDERATO IN DIRITTO N.D., attualmente sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, ricorre personalmente avverso la sentenza 19 maggio 2011 della Corte di appello di Venezia, che ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione (in relazione alla sentenza di condanna n. k 35/08 emessa in data 12 maggio 2008 dal Tribunale Circondariale di Cacak, in giudicato il 17 novembre 2008, con la quale è stato condannato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione per reati in materia di stupefacenti), deducendo vizi e violazioni nella motivazione nella decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.

1) la vicenda processuale.

N.D. è stato tratto in arresto dalla Questura di Vicenza in data 22 dicembre 2010 in esecuzione del mandato di cattura internazionale, emesso dal Tribunale di Gornji Milanovac, in relazione alla sentenza di condanna – definitiva – alla pena di due anni e sei mesi di reclusione per reati in materia di stupefacenti.

L’arresto è stato convalidato il 24 dicembre 2010, con applicazione della custodia cautelare in carcere e l’arrestato in data 28 dicembre 2010 negava il proprio consenso alla consegna allo Stato richiedente.

In sede di convalida, l’estradando ha dichiarato di essere a conoscenza del processo, di aver partecipato alla sua celebrazione e di essere fuggito all’estero dopo che la condanna era divenuta definitiva.

Il 27 dicembre 2010, è pervenuta richiesta del Ministro di Giustizia di mantenimento della custodia in carcere ed il 31 gennaio 2011 sono stati acquisiti i documenti richiesti allo Stato serbo, dai quali consta che il N. è stato condannato – con sentenza irrevocabile – alla pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione, in quanto ritenuto responsabile di violazione della normativa sugli stupefacenti e del reato previsto dall’art. 246 comma L legge penale, commesso nel periodo (OMISSIS) ed il fatto accertato è consistito nella vendita di eroina in quattro occasioni a P. D..

Avanti alla Corte di appello, sulla richiesta del Procuratore generale di farsi luogo all’estradizione, l’estradando ha ribadito l’assunto di essere stato vittima in Serbia di un atteggiamento persecutorio da parte della polizia volto a costringerlo a trafficare sostanze stupefacenti in favore del P.D., ma la corte distrettuale ha ritenuto l’insussistenza di elementi idonei a suffragare tale ipotesi.

La gravata sentenza ha pertanto ritenuto le condizioni per accogliere la domanda di estradizione, che ha subordinato alla condizione prevista dall’art. 699 c.p.p. e art. 14 conv. europea di estradizione.

2.) i motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di questa Corte.

Con un unico motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonchè vizio di motivazione sotto il profilo della violazione dell’art. 698 c.p.p., comma 1 (tutela dei diritti fondamentali della persona) e art. 704 c.p.p., comma 2 (accertamenti ed assunzione di informazioni).

In particolare si sostiene che il reato commesso, è stato sì posto in essere dal ricorrente ma in qualità di "collaboratore" e su indicazione della Polizia, che voleva verificare la responsabilità di altra persona, certo P.D..

In realtà – lamenta il N. – la Polizia gli tese "un’imboscata", arrestandolo al momento dell’ultima cessione, e la corte distrettuale avrebbe omesso ogni accertamento sul punto.

Osserva ancora il ricorrente:

a) di essere in grado di indicare possibili testimoni sul punto e di voler finire di scontare la pena in Italia, lamentando comunque che la corte distrettuale non abbia condizionato la consegna alla valutazione del periodo di carcerazione presofferta a partire dal 22 dicembre 2010;

b) di avere pendente un giudizio avanti al G.U.P. del Tribunale di Vicenza con udienza fissata per il giorno 13 ottobre 2010, ragione per cui è chiesto il rinvio della decisione di estradizione al tempo successivo alla detta pronuncia penale.

Il motivo in tutte le sue articolazioni è privo di fondamento.

E’ noto infatti che nel regime di consegna della estradizione per l’estero, disciplinato dalla Convenzione europea di estradizione, anche la sussistenza dei gravi indizi di reità va incontrovertibilmente presunta dai documenti che la Convenzione indica e ai quali il giudice dello Stato richiesto non può negare fede quando, come nel caso di specie, essi gli siano ufficialmente comunicati per il solo esame formale da compiere su di essi (Cass. pen. sez. 6, 15626/2008 Rv. 239673).

Inoltre sullo stesso tema, come nella vicenda, a fronte di una sentenza che afferma la colpevolezza, il giudice di legittimità è sì competente anche per il merito ai sensi dell’art. 706 c.p.p., peraltro la prevista estensione di competenza non può giungere fino al punto da fare carico alla.

Corte di Cassazione del compito di svolgere attività istruttoria;

come richiesto al punto sub a) che precede (senza neppure l’indicazione dei testi a discarico), dato che il principio informatore è quello che consente il solo esame cartolare, limitato, comunque, alle informazioni, allo stato, acquisite (S.U. n.11/2000, in ricorso Audino), e versandosi, comunque nel caso -come già detto- non a fronte di un provvedimento cautelare, ma di una decisione irrevocabile e formalmente priva di invalidità o patologie deducibili in questa sede.

Invero, proprio nell’ambito di tale non superabile ambito di conoscenza, ritiene la corte di legittimità che, nella specie, il provvedimento dell’Autorità richiedente sia connotato da tutti i requisiti di legittimità e ritualità idonei e sufficienti per non impedire la chiesta estradizione, con conseguente rigetto del ricorso.

Rigetto che si estende anche alla richiesta dianzi indicata sub b), essendo questa pronuncia successiva alla prospettata udienza del 10 ottobre 2010 avanti il G.U.P. del Tribunale di Vicenza per altra pendenza riferita a carico del ricorrente.

Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p..

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Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-06-2011) 04-10-2011, n. 35862

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.F. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la corte di appello di Cagliari confermava quella del tribunale della medesima città che lo aveva condannato alla pena detentiva, convertita in quella pecuniaria, per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 3 perchè, quale amministratore unico della società SIE S.r.l., al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicava nella dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta 2003 elementi passivi fittizi avvalendosi di due fatture per operazioni inesistenti. Deduce in questa sede il ricorrente:

1) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 3;

2) violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) per avere la corte di merito incongruamente e senza alcun supporto ritenuto che le operazioni fossero inesistenti e ciò nonostante, come dichiarato dal teste O.ddo, la SIE avesse fornito gli scaffali di legno che le erano stati richiesti. Si contesta altresì che la società non avesse la capacità di realizzare la fornitura per le scaffalature di legno e comunque si ritiene tale dato ininfluente rispetto alla asserita inesistenza delle fatture avendo provveduto la società stessa – secondo il ricorrente – a commissionare a sua volta parte della commessa stante l’impossibilità di provvedere all’intera fornitura;

3) violazione dell’articolo 133 del codice penale e della L. n. 241 del 2000 non essendosi pronunciata la corte di merito in relazione alla richiesta di determinare nel minimo la pena convertita, dichiarandola interamente condonata.

Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato ed articolato su censure di merito.

Sui primi due motivi occorre rilevare che la sentenza appare congruamente motivata circa l’inesistenza delle operazioni con il riferimento al reperimento delle fatture, al rilievo che la società Pisano e Valdes SNC non si occupava affatto dei lavori di legno ma che svolgeva lavori di carpenteria metallica, che non erano state rinvenute presso la Pisano e Valdes fatture passive relative all’acquisto di materiali nè di noleggio di macchinari nè per la lavorazione del legno, che nello stesso periodo la società del ricorrente risultava avere invece fornito alla Composta Fungina scaffali di legno pari al doppio di quelli indicati nelle due fatture e, dunque, la sentenza appare sul punto logicamente motivata. Nè in questa sede può essere chiesto alla Corte di procedere a una diversa lettura degli elementi di prova.

Sul terzo motivo la pena risulta già inflitta nei minimi (mesi tre di reclusione con conversione della pena detentiva in pecuniaria) nè indica il ricorrente il percorso attraverso il quale si sarebbero potute ottenere ulteriori riduzioni. Quanto all’indulto è pacifico che il ricorso per cassazione avverso la mancata applicazione dell’indulto è ammissibile solo qualora il giudice di merito abbia esplicitamente escluso detta applicazione, mentre nel caso in cui abbia omesso di pronunciarsi deve essere adito il giudice dell’esecuzione (Sez. 5, n. 43262 del 22/10/2009 Rv. 245106) Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.

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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 11-07-2011) 20-10-2011, n. 37955 Giudizio d’appello rinnovazione del dibattimento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza 9/4/2008, confermava la decisione 12/10/2004 del Tribunale di Noia, che aveva dichiarato I.A. colpevole del reato di cui all’art. 416-bis c.p., commi 1, 4 e 5 cod. pen., per avere fatto parte dell’associazione armata di tipo mafioso facente capo a F.M. e operante nella zona vesuviana, e lo aveva condannato alla pena di anni quattro, mesi sei di reclusione e all’interdizione temporanea per anni cinque dai pubblici uffici, con sottoposizione, a pena espiata, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un anno.

Il Giudice distrettuale, disattesa la richiesta difensiva di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e ritenuta l’utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal collaborante A. B. oltre il termine di 180 giorni di cui al D.L. n. 8 del 1991, art. 16-quater come integrato dalla L. n. 45 del 2001, evidenziava che l’inserimento di I.A. nel clan Fabbrocino, per accaparrarsi subappalti e commesse di opere pubbliche (costruzione della linea ferroviaria "a monte del Vesuvio" e raddoppio della s.s. n. 268), avvalendosi della forza intimidatrice dell’associazione, era conclamato da plurimi dati probatori di assoluta attendibilità e tra loro convergenti: a) dichiarazioni del collaborante G. P., il quale aveva riferito che lo I. "spadroneggiava nella zona per conto dei Fabbrocino" ed aveva avuto rapporti con la società appaltatrice dei lavori ("Callisto Pontello spa") della tratta ferroviaria a monte del Vesuvio, ottenendo di eseguire in regime di subappalto alcuni di tali lavori; b) dichiarazioni del collaborante D.F. circa l’interessamento di N.E. e B.B., vicini al clan Fabbrocino, affinchè lo I. venisse autorizzato a proseguire i lavori di movimento terra relativi alla tratta ferroviaria a monte del Vesuvio anche nella zona di Somma Vesuviana di competenza del D.; c) dichiarazioni del collaborante A.B., che aveva riferito, per averlo appreso da B.B. e da A.F., dell’intraneità dello I. al clan Fabbrocino, dell’interesse dello I. ad eseguire lavori nella zona controllata dall’ A., della minaccia a mano armata di alcuni esponenti del clan ai danni di un ingegnere di Visciano e a protezione della posizione dello I., dell’ulteriore intervento del sodalizio per risolvere contrasti insorti tra l’imputato e l’imprenditore C.A., dell’estorsione posta in essere dall’imputato ai danni della ditta che stava eseguendo lavori sull’autostrada Napoli- Salerno; e) il collaborante A.M. aveva confermato le circostanze relative all’intervento del clan sull’ingegnere di Visciano e alla composizione del conflitto tra lo I. e il C.; d) il collaborante F.A. aveva riferito, per cognizione diretta, di plurimi episodi indicativi della partecipazione al sodalizio camorristico dello I. ed altrettanto aveva fatto il collaborante O.S. (deceduto);

e) esiti delle intercettazioni telefoniche e ambientali tra vari esponenti del sodalizio camorristico, che, nel corso delle conversazioni, avevano fatto riferimento allo I. come persona partecipe dell’associazione. La Corte territoriale sottolineava, inoltre, che l’aggravante dell’associazione armata era desumibile dall’episodio in danno dell’ingegnere di Visciano, destinatario di minaccia a mano armata ad opera di emissari del clan, per indurlo a desistere dal frapporre ostacoli all’ingresso dello I. nell’appalto al medesimo "riservato". 2. Ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei propri difensori avv. Stefano Montone e avv. Giuseppe Mandarino, che hanno presentato distinti atti d’impugnazione, l’imputato, deducendo vari motivi di censura sia sotto il profilo della violazione della legge processuale e della legge penale, sia sotto quello del vizio di motivazione in ordine al formulato giudizio di responsabilità, doglianze specificamente indicate e analizzate in prosieguo.

3. Il ricorso è solo in parte fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito precisati.

3.1. Con un primo motivo, si deduce la violazione e l’erronea applicazione della legge processuale, con riferimento agli artt. 603, 187, 234 e 238-bis cod. proc. pen., nonchè il vizio di motivazione, per non essere stata disposta la sollecitata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, finalizzata a risentire a chiarimento alcuni testi già escussi ( O., C., A.), ad acquisire e valutare la documentazione prodotta dalla difesa.

La doglianza non è fondata.

Nel giudizio d’appello, la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, prevista dall’art. 603 c.p.p., comma 1, con riferimento alla riassunzione di prove testimoniali già acquisite nel dibattimento di primo grado, è subordinata alla verifica dell’incompletezza dell’indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non potere decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione dell’istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. U, 24/1/1996, Paragoni; Sez. 4, n. 18660 del 19/2/200). Quanto alla prova documentale sopravvenuta o comunque scoperta dopo il giudizio di primo grado, il giudice di appello, se pure non è tenuto a subordinare la rinnovazione del dibattimento alla ritenuta impossibilità di decidere allo stato degli atti, come richiesto dall’art. 603 c.p.p., comma 1, deve comunque delibare l’utilità e la rilevanza della prova richiesta, escludendo la rinnovazione quando tale apprezzamento sia negativo (Sez. 6, n. 29137 del 5/5/2004).

La sentenza in verifica, nel disattendere la richiesta di rinnovazione parziale dell’istruttoria dibattimentale, giustifica in generale, con motivazione adeguata e logica, tale scelta, sottolineando la sufficienza del materiale probatorio acquisito ai fini della valutazione del caso in esame e la irrilevanza, agli stessi fini, della documentazione prodotta, non idonea a condizionare il processo valutativo della fattispecie. Si è di fronte ad un apprezzamento di merito non censurabile sotto il profilo della legittimità, fatta eccezione di quanto si preciserà in seguito, con riferimento alla ritenuta aggravante dell’associazione armata.

3.2. Con un secondo motivo, si deduce la violazione e l’erronea applicazione della legge processuale, con riferimento alla disciplina di cui alla L. n. 45 del 2001, per non essere state osservate le regole di ascolto – previa redazione del verbale illustrativo – del collaborante A.B., escusso nel corso delle udienze dell’8/7/2003 e del 24/1/2004, pur risalendo l’avvio del percorso collaborativo del predetto all’anno 1998, con conseguente inutilizzabilità delle relative dichiarazioni rese.

Rileva, al riguardo, la Corte che la sanzione dell’inutilizzabilità che, ai sensi del D.L. n. 8 del 1991, art. 16-quater, comma 9, convertito nella L. n. 82 del 1991, come modificata dalla L. n. 45 del 2001, art. 14, colpisce le dichiarazioni del collaboratore di giustizia rese oltre il termine di centottanta giorni, previsto per la redazione del verbale informativo dei contenuti della collaborazione, trova applicazione solo con riferimento alle dichiarazioni rese fuori del contraddittorio e non a quelle rese nel corso del dibattimento (Sez. 1, n. 35368 del 13/6/2007; Sez. 6, n. 27040 del 22/1/2008).

3.3. Con un terzo motivo, si lamenta la violazione e l’erronea applicazione della legge processuale, con riferimento agli artt. 192 e 526 cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta attendibilità delle propalazioni dei collaboratori di giustizia.

Preliminarmente devesi osservare che la chiamata in correità o in reità effettuata dai collaboratori di giustizia, tutti imputati di reato connesso o collegato, specie se fondata su dichiarazioni de relato, per potere assurgere al rango di prova pienamente valida a carico del chiamato ed essere posta a base di una pronuncia di condanna, necessita del positivo apprezzamento in ordine all’intrinseca attendibilità non solo del chiamante, ma anche della fonte di riferimento, oltre che dei riscontri esterni alla chiamata stessa, i quali devono avere carattere individualizzante, cioè riferirsi ad ulteriori, specifiche circostanze, strettamente e concretamente ricolleganti in modo diretto il chiamato al fatto di cui deve rispondere, essendo necessario, per la natura indiretta dell’accusa, un più rigoroso e approfondito controllo del contenuto narrativo della stessa e della sua efficacia dimostrativa (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003).

La sentenza impugnata si è fatta carico di apprezzare positivamente l’attendibilità intrinseca dei collaboranti, le cui propalazioni convergono nel significato più sostanziale ad esse sotteso e trovano ulteriori e decisivi riscontri esterni, di carattere individualizzante, oltre che nelle testimonianze di alcuni operatori di polizia giudiziaria, soprattutto nei contenuti delle conversazioni telefoniche e ambientali intercettate, nel corso delle quali il riferimento degli interlocutori allo I., come persona organicamente inserita nel sodalizio camorristico facente capo a F.M., è univoco e non lascia spazio a dubbi di sorta.

3.4. Con più motivi articolati nei due atti d’impugnazione, si denuncia la violazione e l’erronea applicazione delle regole in tema di valutazione della prova e il connesso vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione dell’imputato all’associazione, sotto il profilo del contributo causale offerto al raggiungimento degli scopi del sodalizio, anche in considerazione del fatto che nessun reato-fine era stato contestato.

Tali doglianze, incentrate essenzialmente sulla interpretazione delle dichiarazioni accusatorie rese dai vari collaboranti e dei contenuti delle conversazioni intercettate, si risolvono in non consentite censure in fatto al percorso argomentativo seguito dalla sentenza in verifica, che attribuisce a tale materiale probatorio un significato coerente con l’ipotesi d’accusa, all’esito di una valutazione delle circostanze fattuali emerse, la quale, in quanto immune da vizi di contraddittorietà o di manifesta illogicità, deve rimanere prerogativa esclusiva del giudice di merito e sfugge a qualunque rilievo di legittimità. 3.5. Con ulteriori due motivi, si censura la sentenza impugnata, per violazione ed erronea applicazione della legge penale e connesso vizio di motivazione, nella parte in cui ritiene sussistente l’aggravante di cui all’art. 416-bis cod. pen., commi 4 e 5 (associazione armata) e nega la concessione delle invocate circostanze attenuanti generiche.

E’ fondata la doglianza relativa alla ritenuta aggravante.

La sentenza impugnata individua la prova della sussistenza di tale aggravante esclusivamente nell’episodio della minaccia a mano annata, su mandato dello I. e dell’ A., in danno di un ingegnere di Visciano, al fine di indurlo a non ostacolare l’ingresso dell’imputato in un appalto a lui riservato dal clan di appartenenza.

Trattasi di motivazione assolutamente riduttiva e insufficiente, considerato che detto episodio, come specificamente allegato dal ricorrente in sede d’appello e ribadito in questa sede, sarebbe stato ritenuto insussistente dalla sentenza 12/11/2004 della Corte d’Appello di Salerno, decisione prodotta dinanzi al Giudice a quo ma non acquisita agli atti e non presa in considerazione.

E’ necessario, quindi, anche ricorrendo a una eventuale integrazione dell’istruttoria dibattimentale, prendere in esame questo specifico aspetto, per verificarne la corrispondenza o meno al vero e la conseguente incidenza sulla configurabilità dell’aggravante di cui si discute, nonchè valutare altri eventuali dati di fatto sintomatici della disponibilità di armi da parte del sodalizio criminoso in cui l’imputato era inserito, a nulla rilevando la utilizzazione effettiva delle stesse.

La doglianza relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche rimane, allo stato, assorbita dalla necessità di definire in tutti i suoi esatti contorni l’addebito mosso all’imputato, ivi compresa l’aggravante di cui all’art. 416-bis c.p., commi 4 e 5, la cui sussistenza o meno evidentemente connota di maggiore o minore gravita il fatto, il che potrebbe comportare la necessità di rivalutarne la gravita e di riconsiderare la opportunità di accordare o no all’imputato, in base al prudente esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, le dette attenuanti.

4. Limitatamente alla ritenuta circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis c.p., commi 4 e 5, la sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Nel resto il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all’aggravante di cui all’art. 416 bis c.p., commi 4 e 5, e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Core di Appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso.

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