Cassazione civile Sezioni Unite n.18332/2010 depositata il 06/08/2010 Condominio, riscaldamento, amministratore, legittimazione processuale, delibera assembleare (2010-09-10)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il condominio di via …………, con Delib. assembleare del 25 febbraio 1994, negava alla s.r.l. Alfa, proprietaria di un appartamento ivi ricompreso, l’autorizzazione al distacco dall’impianto di riscaldamento centrale in applicazione della clausola (n. 11) del regolamento condominiale che stabilisce che "nessun condomino … puo’ rinunciare al riscaldamento". La societa’ Alfa conveniva il condominio dinanzi al Tribunale di Roma che, in accoglimento della domanda, dichiarava la nullita’ della delibera in ordine al diniego dell’autorizzazione e asseriva la legittimita’ del distacco unilaterale. La Corte d’appello di Roma, con sentenza non definitiva n. 156 del 2008, rigettava l’appello del condominio in quanto riteneva che la clausola sopra trascritta andava interpretata nel senso che il regolamento condominiale inibiva ai condomini il rifiuto di pagare gli oneri di riscaldamento per non uso dell’impianto, ma non di distaccarsi dall’impianto centralizzato.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il condominio di via ………… in base a due motivi, ai quali, con controricorso, ha resistito la societa’ Alfa. Il ricorso e’ stato assegnato a queste Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 2, essendo stato registrato, a seguito dell’eccezione di inammissibilita’ sollevata dalla societa’ Alfa, un contrasto nella giurisprudenza di legittimita’ sulla questione se l’amministratore condominiale, per resistere alla lite proposta nei confronti del condominio, ovvero per impugnare la sentenza a questo sfavorevole, debba o meno essere autorizzato dall’assemblea. Il ricorso, assegnato dal Primo Presidente alle Sezioni Unite, e’ stato discusso nell’odierna udienza. Le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La societa’ Alfa in via preliminare ha eccepito l’inammissibilita’ del ricorso sotto due profili. Il primo profilo di inammissibilita’ si basa sull’asserita nullita’ della procura alle liti conferita dall’amministratore del condominio (la detta questione ha determinato la rimessione del ricorso a queste Sezioni Unite). Rileva al riguardo la societa’ Alfa che l’amministratore del condominio ricorrente non e’ stato autorizzato dall’assemblea condominiale a proporre il ricorso per cui la procura speciale al difensore rilasciata a margine del ricorso e’ stata conferita da organo privo di tale potere appartenendo questo solo all’organo collegiale (assemblea) al quale e’ affidata la valutazione in ordine alla proposizione o meno di detto ricorso.

2. La dedotta eccezione di inammissibilita’ e’ fondata.

2.1. Va innanzitutto osservato che la presenta controversia esula da quelle per le quali l’amministratore e’ autonomamente legittimato ex art. 1131 c.c., comma 1. Tale norma, infatti, conferisce una rappresentanza di diritto all’amministratore, il quale e’ legittimato ad agire (e a resistere) in giudizio (nonche’ a proporre impugnazione) senza alcuna autorizzazione, nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’art. 1130 c.c., quando cioe’ si tratta:

a) di eseguire le deliberazioni dell’assemblea e di curare l’osservanza dei regolamenti di condominio;

b) di disciplinare l’uso delle cose comuni, cosi’ da assicurarne il miglior godimento a tutti i condomini;

c) compiere, infine, gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio.

d) di riscuotere dai condomini inadempienti il pagamento dei contributi determinati in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea;

3. Sulla questione sottoposta all’esame di queste Sezioni Unite esistono nella giurisprudenza di legittimita’ due diversi orientamenti: il primo (maggioritario) afferma che l’amministratore puo’ costituirsi nel giudizio promosso nei confronti del condominio e puo’ impugnare la sentenza sfavorevole al condominio pur se a tanto non autorizzato dall’assemblea condominiale; il secondo (minoritario) sostiene, invece, che in assenza di tale deliberazione assembleare l’amministratore e’ privo di legittimazione a costituirsi e ad impugnare.

3.1. Il primo (prevalente) orientamento sostiene che l’amministratore e’ titolare di una rappresentanza processuale passiva generale che non incontra limiti, posto che l’art. 1131 c.c., prevedendo che l’amministratore "puo’ essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio", deve essere interpretato nel senso che l’amministratore non necessita di alcuna autorizzazione dell’assemblea per resistere in giudizio e per proporre le impugnazioni che si rendessero necessarie, compreso il ricorso per cassazione, in relazione al quale e’ legittimato a conferire procura speciale all’avvocato iscritto nell’apposito albo speciale (v., tra le tante, Cass. 20/4/2005, n. 8286; 21/5/2003, n.7958; 15/3/2001, n. 3773).

3.2. Non sussiste quindi alcuna distinzione tra la capacita’ dell’amministratore di essere convenuto e quella di costituirsi nel giudizio che riguardi una materia non ricompressa nelle sue attribuzioni: l’amministratore che sia stato convenuto in giudizio, quale rappresentante della comunita’ dei condomini, puo’ sempre impugnare e proporre ricorso in cassazione avverso la sentenza sfavorevole al condominio senza bisogno di autorizzazione dell’assemblea. L’amministratore ha il solo obbligo, di mera rilevanza interna e non incidente sui suoi poteri rappresentativi processuali, di darne senza indugio notizia all’assemblea: obbligo sanzionato dalla possibile revoca del mandato e con il risarcimento del danno (Cfr. ex multis Cass. 16/4/ 2007, n. 9093).

4. Il secondo indirizzo evidenzia che la "ratio" dell’art. 1131 c.c., comma 2, – che consente di convenire in giudizio l’amministratore del condominio per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio – e’ quella di favorire il terzo il quale voglia iniziare un giudizio nei confronti del condominio, consentendogli di poter notificare la citazione al solo amministratore anziche’ a tutti i condomini. Nulla, invece, nella stessa norma, giustifica la conclusione secondo cui l’amministratore sarebbe anche legittimato a resistere in giudizio e a impugnare senza essere a tanto autorizzato dall’assemblea (Cass. 26/11/ 2004, n. 22294;25/1/2006, n. 1422).

4.1. Inoltre, secondo tale indirizzo, poiche’ l’autorizzazione dell’assemblea a resistere in giudizio in sostanza altro non e’ che un mandato all’amministratore a conferire la procura "ad litem" al difensore che la stessa assemblea ha il potere di nominare, l’amministratore, in definitiva, non svolge che una funzione di mero "nuncius" e tale autorizzazione non puo’ valere che per il grado di giudizio in relazione al quale viene rilasciata. Deriva, da quanto precede, pertanto, che e’ inammissibile il ricorso per cassazione, avverso sentenza sfavorevole al condominio, proposto dall’amministratore di questo senza espressa autorizzazione dell’assemblea (Cass. 20.1.2009, n. 1381).

In sintesi;

a) l’amministratore deve munirsi di autorizzazione dell’assemblea per resistere in giudizio atteso che la rappresentanza passiva dell’amministratore riguarda solo la notificazione degli atti e non la gestione della controversia;

b) la concessa autorizzazione assembleare non legittima l’amministratore ad impugnare spettando tale legittimazione solo all’assemblea.

5. Anche in dottrina, specularmente agli orientamenti della giurisprudenza, si sono affermati due diversi indirizzi culturali.

5.1. L’indirizzo dottrinario maggioritario sostiene che l’amministratore e’ un rappresentante "ex lege" del condominio nelle liti contro quest’ultimo proposte da un condomino o da un terzo ed ha "ex lege" una rappresentanza generale passiva del condominio in virtu’ della quale puo’ resistere in giudizio ed impugnare eventuali decisioni sfavorevoli senza l’autorizzazione dell’assemblea. L’art. 1131 c.c., comma 2, – in quanto finalizzato, in base al principio del "minimo impatto", a facilitare al massimo la vita del condominio e quella di chi deve avere rapporti giuridici con esso – deve essere interpretato in senso ampio allargando al massimo i poteri rappresentativi sostanziali e processuali dell’amministratore, tenendo conto anche delle due diverse espressioni usate ("puo’ essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio" e "a lui sono notificati i provvedimenti dell’autorita’ amministrativa").

Da questo ampio potere rappresentativo – e dalla conseguente legittimazione passiva generale dell’amministratore – l’orientamento dottrinario prevalente fa discendere come conseguenza;

a) il potere dell’amministratore di impugnare la sentenza sfavorevole senza autorizzazione dell’assemblea;

b) l’eventuale inadempimento dell’amministratore all’obbligo di riferire all’assemblea, ovvero di attenersi alle determinazioni di questa, ha rilievo esclusivamente interno, con la conseguenza (art. 1131 c.c., comma 4) che l’amministratore inadempiente puo’ essere revocato e tenuto al risarcimento dei danni provocati al condominio per la propria scelta processuale inopportuna o dannosa, ma rispetto a colui che ha promosso il giudizio resta ferma la legittimazione passiva dell’amministratore e l’opponibilita’ della sentenza al condominio.

5.1.2. Tale indirizzo culturale pone in evidenza che – una volta configurato l’amministratore quale ufficio di diritto privato assimilabile al "mandatario ex lege" e, quindi, soggetto individuale al quale sono attribuite particolari funzioni (difesa "necessaria") a tutela delle parti comuni dell’edificio – la dissociazione tra i due momenti processuali del perfezionamento della notificazione e della costituzione in giudizio, connaturale alle persone giuridiche ed a un rapporto organico, appare contestabile in ragione proprio dell’insussistenza della personalita’ giuridica, perche’ prefigura una differenziazione, nell’ambito della "eccezionale" legittimazione processuale riconosciuta all’amministratore del condominio, che non trova riscontro nella normativa speciale dettata per il condominio: la rappresentanza legale e la legittimazione processuale concernenti le parti comuni dell’edificio devono ritenersi estese, in mancanza di contraria espressa previsione normativa, a tutti gli effetti tipici connessi perche’ coessenziale alla ratio dell’istituto ed alla figura dell’amministratore-mandatario speciale.

5.1.3. Pertanto, conclude tale indirizzo dottrinario, l’amministratore, ex art. 1131 c.c., comma 2, primo periodo, e’ deputato ex. lege, non solo a ricevere l’atto di citazione in giudizio, bensi’ a costituirsi, tempestivamente, in giudizio e a proporre validamente tutte le eventuali impugnazioni, senza la necessita’ di alcuna preventiva deliberazione autorizzativa – limitatamente alle azioni concernenti le parti comuni dell’edificio promosse nei confronti del condominio – con il solo onere di "darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini".

5.2. Il diverso indirizzo culturale rileva che l’amministratore e’ un mandatario del condominio, ed il mandatario non puo’ resistere in giudizio per conto del mandante senza l’autorizzazione di quest’ultimo. Diversamente il condominio sarebbe esposto al rischio di vedersi coinvolto, suo malgrado, in liti giudiziarie resistite avventurosamente dall’amministratore, il quale non puo’, con la propria scelta, imporre ai condomini una linea di condotta da costoro non condivisa.

5.2.1. E’ stato pure evidenziato che la decisione se resistere in giudizio o impugnare la sentenza sfavorevole non puo’ che competere alla parte in senso sostanziale. Ne’ esiste nel nostro ordinamento un principio generale secondo il quale il destinatario di una notifica e’ sempre anche titolare di un autonomo potere di iniziativa processuale. Al riguardo, con riferimento all’ipotesi piu’ vicina al condominio, cioe’ alle associazioni non riconosciute, si evidenzia che altro e’ la rappresentanza nel processo, altro il potere di decidere come vada condotto; il primo punto concerne i rapporti esterni, il secondo i rapporti e le competenze interne fra i vari organi sociali. Il potere di rappresentanza processuale del presidente e’ solo un mezzo tecnico per agevolare i rapporti processuali esterni; ma nei rapporti interni anche le decisioni sulla linea di condotta da tenere nel processo rientrano fra le funzioni degli amministratori e non del presidente in quanto tale. Parimenti nel campo delle societa’ gestite da un consiglio di amministrazione, il presidente ha la rappresentanza processuale, nel senso che e’ destinatario della notifica di atti processuali e conferisce il mandato ad litem, ma non e’ titolare di un autonomo potere di iniziativa processuale. Fino alle recenti riforme, sotto il vigore della precedente normativa (R.D. 4 febbraio 1915, n. 148), il Sindaco era destinatario della notifica di atti processuali e conferiva il mandato ad litem, ma a tanto doveva essere autorizzato dal consiglio o dalla giunta.

5.2.3. Pertanto, l’autorizzazione dell’assemblea a resistere si pone quale conditio sine qua non affinche’ l’amministratore, nella propria vesta di mandatario, possa conferire il mandato difensivo ad un legale e sottoscrivere la relativa procura alle liti. In mancanza, non potra’ che concludersi per l’inammissibilita’ della costituzione in giudizio del condominio.

6. Considerata la criticita’ del contrasto e i rilevanti risvolti operativi, appare opportuno esaminare ex funditus la questione.

6.1 Come e’ noto il codice civile del 1865 non dedicava alcuna norma espressa ne’ all’amministrazione dei condomini di edifici, ne’ alla legittimazione dell’amministratore. Fu soltanto il D.L. 15 gennaio 1934, n. 56, art. 20, commi secondo e ss., a dettare una disciplina in materia, stabilendo che l’amministratore "puo’ essere convenuto in giudizio per qualsiasi oggetto" e "Qualora la citazione … abbia un contenuto che esorbiti dalle attribuzioni dell’amministratore, questi e’ tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini, la quale delibera se resistere nel giudizio o conciliare la vertenza". La disciplina di cui al D.L. n. 56 del 1934, art. 20, fu trasfusa negli artt. 320 e 321 del progetto preliminare del Libro della proprieta’ e, quindi, nel testo definitivo degli artt. 1131 e 1132 c.c., ma con alcune modifiche, nel senso che l’amministratore puo’ essere convento in giudizio "per qualunque azione concernente le parti comuni" e "Qualora la citazione … abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell’amministratore, questi e’ tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini." La relazione del Ministro Guardasigilli al Re, mentre giustifica la prima modifica (affermando "nel riprodurre le disposizioni del R.D.L. 15 gennaio 1934, art. 20, circa la rappresentanza dei condomini ho sostituito alla formula del 2 comma una formula che amplia l’ambito della rappresentanza conferita all’amministratore nelle liti promosse contro i partecipanti. La rappresentanza passiva e’ infatti estesa a qualunque azione proposta contro i condomini, e pertanto anche alle azioni di carattere reale, purche’ si riferiscano alle parti comuni dell’edificio"), nulla dice in ordine alla seconda modifica, lasciando incerta la giustificazione: intenzione di eliminare l’intervento deliberativo dell’assemblea di condominio, ovvero inutilita’ di ribadire la necessita’, fino allora pacifica, di una delibera dell’assemblea in ordine alla resistenza o meno nel giudizio. L’art. 65 disp. att. c.c., dopo aver previsto, al primo comma, che "Quando per qualsiasi causa manca il legale rappresentante dei condomini, chi intende iniziare o promuovere una lite contro i partecipanti a un condominio puo’ richiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell’art.80 c.p.c.", stabilisce, al comma 2, che "Il curatore speciale deve convocare l’assemblea dei condomini per avere istruzioni sulla condotta della lite." 6.2. Dal sistema normativo emerge che l’amministratore di condominio non e’ un organo necessario del condominio. L’art. 1129 c.c. espressamente richiede la nomina di un amministratore solo quando il numero di condomini sia superiore a quattro. Ne consegue che in materia di condominio negli edifici, l’organo principale, depositario del potere decisionale, e’ l’assemblea dei condomini, cosi’ come in materia di comunione in generale il potere decisionale e di amministrazione della cosa comune, spetta solo ed esclusivamente ai comunisti (art. 1105 c.c.) e la nomina di un amministratore cui "delegare" l’esercizio del potere di amministrazione e’ ipotesi meramente eventuale (art. 1106 c.c.). La prima, fondamentale, competenza dell’amministratore consiste nell’"eseguire le deliberazioni dell’assemblea dei condomini" (art. 1130 c.c., comma 1, n. 1)). Da tale disposto si evince che l’essenza delle funzioni dell’amministratore e’ imprescindibilmente legata al potere decisionale dell’assemblea: e’ l’assemblea l’organo deliberativo del condominio e l’organo cui compete l’adozione di decisioni in materia di amministrazione dello stesso, mentre l’amministratore riveste un ruolo di mero esecutore materiale delle deliberazioni adottate in seno all’assemblea. Nessun potere decisionale o gestorio compete all’amministratore di condominio in quanto tale (e cio’ a differenza di quanto accade nelle societa’, sia di persone che di capitali, dove all’amministratore competono poteri propriamente gestionali). Anche l’art.1131 c.c., nell’attribuire all’amministratore di condominio un potere di rappresentanza dei condomini e di azione in giudizio, chiarisce che tale potere e’ conferito "Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’articolo precedente o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall’assemblea". Ancora una volta, quindi, si legano i poteri dell’amministratore di condominio alle deliberazioni dell’assemblea, proprio a voler sottolineare la derivazione e subordinazione degli stessi alle decisioni dell’organo assembleare.

6.3. L’art. 1131 c.c., comma 2, prevede poi che l’amministratore possa essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio. Mentre il comma terzo aggiunge che qualora la citazione abbia contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell’amministratore, questi e’ tenuto a darne senza indugio comunicazione all’assemblea.

Detta normativa e’ stata interpretata, secondo prevalente e risalente orientamento, come affermazione di un autonomo potere dell’amministratore di essere destinatario di atti processuali, nonche’ del potere di costituirsi in giudizio e di impugnare i provvedimenti in cui il condominio risulta soccombente, se rientranti nelle sue attribuzioni, posto che la norma dell’art. 1131 c.c., comma 3 sembrerebbe richiedere la necessita’ di una comunicazione all’assemblea solo nel caso di materie non rientranti nelle attribuzioni dell’amministratore. Secondo altri, va intesa come espressione dell’esigenza di facilitazione dei rapporti tra terzi e condominio. La citazione notificata all’amministratore consente di risolvere le problematiche connesse ad una eventuale notificazione individuale ai singoli condomini, soprattutto nei condomini di notevoli dimensioni.

7. Tale normativa deve essere tuttavia correttamente interpretata alla luce dei principi generali e, soprattutto, del ruolo e delle competenze dell’amministratore di condominio, nonche’ in base al diritto di dissenso dei condomini rispetto alle liti (art. 1132 c.c.).

L’amministratore,come detto, non ha autonomi poteri, ma si limita ad eseguire le deliberazioni dell’assemblea ovvero a compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio (art. 1130 c.c.). Ne consegue che, anche in materia di azioni processuali il potere decisionale spetta solo ed esclusivamente all’assemblea che dovra’ deliberare se agire in giudizio, se resistere e se impugnare i provvedimenti in cui il condominio risulta soccombente. Un tale potere decisionale non puo’ competere all’amministratore che, per sua natura, non e’ un organo decisionale ma meramente esecutivo del condominio.

7.1. Ove tale potere spettasse all’amministratore, questi potrebbe anche autonomamente non solo costituirsi in giudizio ma anche impugnare un provvedimento senza il consenso dell’assemblea e, in caso di ulteriore soccombenza, far si’ che il condominio sia tenuto a pagare le spese processuali, senza aver in alcun modo assunto decisioni al riguardo. Tale soluzione non solo contrasta con il principio che unico organo decisionale nel condominio e’ l’assemblea, ma conculca anche il diritto dei condomini di dissentire rispetto alle liti (art.1132 c.c.). La mancata convocazione dell’assemblea per l’autorizzazione ovvero per la ratifica dell’operato dell’amministratore vanifica ogni possibilita’ di esercizio del diritto al dissenso alla lite che la legge espressamente riconosce ai condomini.

8. L’attribuzione in capo all’assemblea di condominio del potere gestorio e, quindi, della decisione se resistere in giudizio o impugnare la sentenza sfavorevole, per cui occorre che l’amministratore sia autorizzato a tanto, va tuttavia raccordata con la legittimazione passiva generale attribuita all’amministratore dall’art. 1131 c.c., comma 2. Invero, tale legittimazione rappresenta il mezzo procedimentale per il bilanciamento tra l’esigenza di agevolare i terzi e la necessita’ di tempestiva (urgente) difesa (onde evitare decadenze e preclusioni) dei diritti inerenti le parti comuni dell’edificio, che deve ritenersi immanente al complessivo assetto normativo condominiale. Pertanto, l’amministratore convenuto puo’ anche autonomamente costituirsi in giudizio ovvero impugnare la sentenza sfavorevole, nel quadro generale di tutela (in via d’urgenza) di quell’interesse comune che integra la ratio della figura dell’amministratore di condominio e della legittimazione passiva generale, ma il suo operato deve essere ratificato dall’assemblea, titolare del relativo potere. La ratifica, che vale a sanare con effetti ex tunc l’operato dell’amministratore che abbia agito senza autorizzazione dell’assemblea, e’ necessaria sia per paralizzare la dedotta eccezione di inammissibilita’ della costituzione in giudizio o dell’impugnazione, sia per ottemperare al rilievo ufficioso del giudice che, in tal caso, dovra’ assegnare, ex art. 182 c.p.c., un termine all’amministratore per provvedere.

9. Alla luce delle considerazioni svolte va enunciato il seguente principio di diritto: "L’amministratore di condominio, in base al disposto dell’art. 1131 c.c., comma 2 e 3, puo’ anche costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza previa autorizzazione a tanto dall’assemblea, ma dovra’, in tal caso, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell’assemblea per evitare pronuncia di inammissibilita’ dell’atto di costituzione ovvero di impugnazione".

10. Nel caso specifico risulta che il ricorso per cassazione da parte dell’amministratore e’ stato proposto senza autorizzazione dell’assemblea di condominio. Di fronte all’eccezione, dedotta dalla Alfa, di inammissibilita’ del ricorso, l’amministratore non ha provveduto a munirsi della necessaria ratifica. Ne consegue che il ricorso del condominio va dichiarato inammissibile. In considerazione della complessita’ e particolarita’ delle questioni trattate sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di Cassazione. Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il 6 luglio 2010. Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 242 del 2003, In tema di governo del territorio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto
1.  Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 48, in relazione all’art. 117, secondo comma, lettera a) e nono comma, della Costituzione, agli artt. 1, 4, 5 e 6 dello statuto della Regione di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e all’art. 3 del d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469 (Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia).
Secondo il ricorrente, la disposizione impugnata, che attribuisce al Presidente della Regione il potere di stipulare intese con la Slovenia e con l’Austria al fine del coordinamento delle attività in materia di difesa del suolo nei bacini idrografici transfrontalieri, pur prevedendo che dette intese vengano assunte "in conformità ai principi di cui all’art. 117 nono comma della Costituzione", non rispetterebbe i limiti stabiliti dalla norma costituzionale citata, che prevede la possibilità di "intese" delle Regioni solo con enti territoriali interni ad altri Stati e non con questi ultimi, intese che possono essere concluse soltanto "nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato" che, in materia, non sono ancora state emanate.
Secondo il ricorrente, il richiamo all’art. 117, nono comma, contenuto nella disposizione impugnata sarebbe quindi vago e tecnicamente inesatto, dal momento che la disposizione costituzionale stabilisce già una disciplina positiva, non limitandosi ad enunciare semplici principi.
Richiamato il "principio di continuità" dell’ordinamento, di cui alla sentenza della Corte n. 376 del 2002, e rilevato come la specialità dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia non possa comportare una diversa lettura dei limiti di cui alle disposizioni costituzionali invocate, l’Avvocatura conclude chiedendo che la disposizione impugnata sia dichiarata costituzionalmente illegittima e chiedendo alla Regione di non procedere all’attuazione delle legge stessa in pendenza di giudizio.
2.  Si è costituita in giudizio la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, depositando una prima memoria con la quale ha chiesto alla Corte di dichiarare la questione inammissibile e infondata.
Con successiva memoria, depositata in prossimità dell’udienza, la Regione autonoma ha meglio illustrato le proprie difese.
Ad avviso della Regione Friuli-Venezia Giulia, l’art. 117, nono comma, Cost., riconosce alle regioni la possibilità di concludere sia accordi con Stati, aventi una diretta rilevanza internazionale, sia intese con enti territoriali interni ad altri Stati.
Anche prima della riforma del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza costituzionale riteneva pacificamente che le regioni potessero stipulare intese con Stati, oltre che con enti territoriali sub-statali, come risulta dalle sentenze n. 332 del 1998 e n. 13 del 2003, che hanno sì annullato intese stipulate da regioni con Stati esteri, ma solo per la mancata previa comunicazione delle stesse al Governo. L’inciso "nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato", di cui al nono comma dell’art. 117 Cost., secondo la Regione Friuli-Venezia Giulia non può quindi essere interpretato nel senso di privare le regioni di capacità che esse pacificamente esercitavano anche prima della riforma del Titolo V, posto che i diritti e le facoltà previsti dalla Costituzione sono direttamente esercitabili secondo le regole ed i principi tratti dalla stessa, pur in attesa di una legislazione ordinaria di attuazione.
Nel caso in esame, pur dovendosi ammettere che la capacità delle regioni di impegnare lo Stato sul piano del diritto internazionale richiede la definizione di regole e procedure, quando si tratta di intese per il coordinamento di attività di rispettiva competenza degli ordinamenti di ciascuna entità partecipante  che non producono vincoli internazionali fra gli Stati  null’altro può essere richiesto se non la "previa comunicazione" allo Stato, per la verifica della compatibilità dell’atto con gli indirizzi di politica estera perché, in caso contrario, si rimetterebbe indefinitamente alla volontà del legislatore statale ordinario l’attuazione della Costituzione.
L’inesistenza di qualsiasi violazione della Costituzione emergerebbe inoltre, sotto diverso profilo, dalla disposizione di cui al terzo comma dell’art. 117 Cost., che attribuisce alle regioni potestà legislativa concorrente in materia di "rapporti internazionali e con l’Unione europea delle regioni", ciò che non le esime dal rispetto delle concorrenti potestà statali ma rende pacificamente esercitabile la potestà regionale nel quadro "fissato esplicitamente o implicitamente dallo Stato", secondo quanto stabilito dalla Corte con la sentenza n. 282 del 2002.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 117, primo comma, lettera a), Cost., la difesa della Regione rileva come la censura sia solo apoditticamente indicata in ricorso ma non motivata, con la conseguente inammissibilità della stessa; osserva inoltre che il parametro è stato indicato impropriamente, dal momento che la legge regionale non mette in discussione le prerogative statali in materia di politica estera.
La difesa della Regione prosegue rilevando che le censure esposte nel ricorso dell’Avvocatura sarebbero frutto di una erronea interpretazione della disposizione impugnata, che non solo non sarebbe "vaga e tecnicamente inesatta", ma al contrario sottolineerebbe l’esigenza che le funzioni in materia di difesa del suolo siano svolte nel modo più efficiente e coordinato possibile.
Inoltre, la disposizione prevede la competenza alla stipulazione delle intese in capo al Presidente della Regione, essendo palese che si tratta di atti che rientrano nel suo ruolo statutario, e precisa che tali atti saranno assunti "in conformità ai principi di cui all’art. 117, nono comma, Cost.", e quindi nel quadro sia della Costituzione, sia di quanto sarà disposto dalla legge statale, sia infine dei principi di diritto costituzionale già vigenti.
Da tale assunto la difesa della Regione resistente deduce che, qualora venissero stipulate intese al di fuori di tali principi e regole, lo Stato potrebbe far valere la lesione delle proprie prerogative davanti alla Corte attraverso lo strumento del conflitto di attribuzioni, già più volte utilizzato in questa materia.
Sempre secondo la difesa della Regione, riguardo al contrasto dell’art. 48 impugnato con taluni articoli dello statuto regionale, si tratterebbe di una censura non motivata, della quale sarebbe impossibile individuare il contenuto, e in ogni caso infondata, dato che le disposizioni dello statuto indicate fondano e certo non contraddicono la capacità regionale di stipulare intese con altri soggetti, al fine del migliore esercizio delle proprie funzioni.
Quanto alle intese con la Repubblica austriaca, la Regione deduce un ulteriore motivo di totale ed assoluta infondatezza, dal momento che si tratta di Paese membro dell’Unione europea e nell’ambito di materie in tutto o in parte ad essa devolute, che hanno quindi perduto carattere internazionalistico e non attengono alla politica estera.
A tale proposito, la Regione rileva come l’ordinamento abbia da tempo riconosciuto alle relazioni tra regioni e istituzioni dell’Unione carattere "interno e collaborativo". Nel quadro dell’Unione europea ed entro le sue regole non esiste e non potrebbe esistere quindi un limite di "politica estera" che impedisca alla Regione Friuli-Venezia Giulia di coordinare la sua attività con le istituzioni austriache per il migliore esercizio delle sue funzioni, secondo una regola di diritto comunitario che non potrebbe essere negata.
Infine la difesa della Regione osserva che l’invito, rivoltole in ricorso, a "non procedere all’attuazione della legge stessa in pendenza di giudizio" sarebbe del tutto irrituale, oltre che ingiusto ed arbitrario, dovendosi al più intendere come invito "a non stipulare le intese cui la legge si riferisce".
Considerato in diritto
1.  Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita della legittimità costituzionale dell’art. 48 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), che attribuisce al Presidente della Regione il potere di stipulare intese con la Slovenia e con l’Austria al fine del coordinamento delle attività in materia di difesa del suolo nei bacini idrografici transfrontalieri, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera a), e nono comma, della Costituzione, degli artt. 1, 4, 5 e 6 dello statuto approvato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e dell’art. 3 del d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469 (Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia).
Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri la disposizione impugnata, pur prevedendo che le intese con la Slovenia e l’Austria vengano stipulate "in conformità ai principi di cui all’art. 117 nono comma della Costituzione", non rispetterebbe i limiti stabiliti dalla norma costituzionale, secondo la quale sono possibili "intese" solo con enti territoriali interni ad altri Stati e non con questi ultimi, e le intese possono essere concluse soltanto "nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato", leggi che ad oggi non sono ancora state emanate.
2.  La questione è in parte inammissibile ed in parte infondata.
3.  Preliminarmente va osservato che il ricorso indica, quali parametri della ritenuta illegittimità costituzionale, l’art. 117, secondo comma, lettera a) e nono comma, della Costituzione, gli artt. 1, 4, 5 e 6 dello statuto regionale di cui alla legge cost. n. 1 del 1963 e l’art. 3 del d.P.R. n. 469 del 1987.
L’atto introduttivo del presente giudizio non fornisce alcuna motivazione in ordine alle ragioni per le quali la disposizione impugnata della legge regionale violerebbe il secondo comma, lettera a), dell’art. 117 Cost., le varie norme dello statuto di autonomia della regione citate, e le relative norme di attuazione stabilite con il d.P.R. n. 469 del 1987.
In proposito questa Corte ha più volte affermato (sentenza n. 384 del 1999; cfr. anche, ex plurimis, sentenze n. 85 del 1990 e n. 261 del 1995) che non solo il ricorso deve identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi, "deve cioè indicare dove siano poste o da dove si possano o si debbano ricavare le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l’oggetto della questione di costituzionalità", ma deve inoltre "contenere una seppur sintetica argomentazione di merito, a sostegno della richiesta declaratoria d’incostituzionalità della legge".
Mancando in ricorso, come eccepito dalla difesa della Regione Friuli-Venezia Giulia, qualsiasi specifica motivazione in ordine ai parametri che sono solo apoditticamente indicati, con la sola eccezione di quello di cui all’art. 117, nono comma, Cost., la questione deve ritenersi, in parte qua, inammissibile.
4.  Restano da esaminare le censure del Presidente del Consiglio dei ministri che si fondano sulla pretesa violazione dell’art. 117, nono comma, Cost.
La disposizione regionale impugnata è inserita in un testo di legge avente lo scopo di provvedere al riassetto organizzativo e funzionale delle attività della Regione Friuli-Venezia Giulia per la difesa del suolo e del demanio idrico, secondo una competenza per materia che appartiene pacificamente alla stessa regione e non è in contestazione tra le parti.
In tale contesto ed a questi fini la legge del Friuli-Venezia Giulia prevede tra l’altro la possibilità di stipulare intese con lo Stato per l’esercizio delle funzioni amministrative relative alla laguna di Marano-Grado, e intese con la Regione del Veneto per le attività che riguardano i fiumi Tagliamento e Livenza lungo i tratti che fanno da confine ai due ambiti territoriali regionali (art. 47 della legge regionale cit.).
La disposizione successiva, che è oggetto della presente impugnazione, prevede la possibilità di stipulare intese, non diversamente da quelle con lo Stato e la regione confinante, nel rispetto dell’art. 117, nono comma, Cost., anche con l’Austria e la Slovenia, "al fine del coordinamento delle attività in materia di difesa del suolo nei bacini idrografici transfrontalieri".
Al di là dell’inesatto nomen iuris adottato nella legge regionale ("intese" in luogo di "accordi", come indicato dall’art. 117, nono comma, Cost. per gli atti regionali stipulati con altri Stati), la disposizione si limita soltanto ad attribuire la competenza in materia al Presidente della Regione, senza in alcun modo incidere sui limiti costituzionali indicati.
Ancora non può ritenersi, come richiesto nel ricorso, che sia necessario attendere una legge statale ordinaria di attuazione dell’art. 117, nono comma, Cost., per stabilire a chi, nell’ambito delle istituzioni della regione Friuli-Venezia Giulia, spetti la competenza per tali stipulazioni.
La violazione della norma costituzionale è prospettata nel ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri solo in via ipotetica e la doglianza è volta a censurare intese ed accordi con altri Stati che non risultano in alcun modo stipulati.
Ed ancora la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3)  che prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono concludere con altri Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi di natura tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica per favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e dalle linee e dagli indirizzi di politica estera italiana  nulla dispone in ordine alle competenze interne agli ordinamenti delle singole regioni per la stipula di tali accordi.
La censura risulta del tutto infondata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 48 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia del 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, agli artt. 1, 4, 5 e 6 dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e all’art. 3 del d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469 (Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia);
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 48 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 3 luglio 2002, n. 16, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all’art. 117, nono comma, Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 30 giugno 2003.

Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2003.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-11-2010) 17-01-2011, n. 995 Determinazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con sentenza del 13.1.2010 la 2 Sezione della Corte d’Appello di Napoli decidendo ex art. 599 c.p.p. in parziale riforma della sentenza del GUP di Napoli del 10.6.2009, ritenuta la continuazione fra i reati ascritti a S.A. rideterminava la pena in anni tre, mesi 8, gg. 14 di recl. ed Euro 1.778,00 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato contestando che la sentenza impugnata nel calcolare la pena è incorsa nella violazione dell’art. 81 c.p., comma 4. In particolare la Corte territoriale avrebbe errato in quanto avrebbe aumentato di 1/3 non la pena base, ma la pena già aumentata dalla recidiva.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Correttamente la Corte Territoriale nell’applicare entrambi gli istituti della recidiva e della continuazione ha praticato sul reato base l’aumento di pena previsto per la recidiva e, quindi, sulla pena ottenuta, quello previsto per la continuazione (cfr. in tal senso Cass. SU n. 9148/96).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 07-03-2011, n. 5358

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con decreto del 7 gennaio 2008, la Corte d’Appello di Catania ha accolto la domanda di equa riparazione proposta da A.D. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, verificatasi in un giudizio dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia. Sezione staccata di Catania, promosso dall’ A. per il pagamento del corrispettivo dovuto per plus-orario prestato in favore dell’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina.

Premesso che il giudizio, iniziato nell’anno 1999, non era stato ancora definito in primo grado, la Corte, per quanto ancora rileva in questa sede, ne ha determinato in tre anni la durata ragionevole, e, tenuto conto della natura della causa, che non comportava la risoluzione di problematiche complesse e non presentava rilevanti risvolti economici, ha liquidato equitativamente il danno non patrimoniale in complessivi Euro 2.997.00, pari ad Euro 600,00 per ogni anno di ritardo.

2. – Avverso il predetto decreto l’ A. propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze resiste con controricorso.
Motivi della decisione

1. – Con l’unico motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, commi 2 e 3, e dell’art. 6, par. 1, della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, censurando il decreto impugnato nella parte in cui. a fronte della durata abnorme del giudizio presupposto, ha liquidato l’indennizzo dovuto in misura irrisoria e comunque inferiore ai parametri adottati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e dalla stessa giurisprudenza di legittimità, senza tener conto dell’avvenuta presentazione di istanze di prelievo da parte di esso ricorrente e della rilevanza dell’interesse economico sotteso alla controversia, nonchè de patema d’animo in lui ingenerato dalle aspettative connesse all’avvenuto accoglimento di analoghe domande, con conseguente svuotamento della garanzia assicurata dall’art. 6 cit..

1.1. – Il motivo è inammissibile, in quanto corredato da un quesito di diritto inadeguato rispetto a quanto prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ..

L’abrogazione di tale disposizione ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), non ne esclude infatti l’applicabilità al ricorso in esame, avente ad oggetto un decreto pubblicato in data anteriore al 4 luglio 2009, tenuto conto dell’efficacia non retroattiva della normativa in esame e della disposizione transitoria specificamente dettata dalla L. n. 69 cit., art. 58, comma 5, secondo cui la nuova disciplina trova applicazione esclusivamente ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (cfr. Cass., Sez. 2^, 27 settembre 2010, n. 20323; Cass.. Sez. 3^, 24 marzo 2010, n. 7119).

1.2. Com’è noto, la formulazione del quesito di diritto assolve la funzione di porre il Giudice di legittimità in condizione di cogliere immediatamente, attraverso la lettura del ricorso, la questione sottoposta al suo esame, mediante l’individuazione dell’errore di diritto asseritamente commesso dal giudice di merito e l’indicazione della regula juris che il ricorrente ritiene debba applicarsi al caso concreto "cfr. Cass.. Sez. lav., 7 aprile 2009. n. 8463). In quanto funzionale all’enunciazione diretta ed immediata di un principio di diritto suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dal provvedimento impugnato, e quindi ad un migliore esercizio della funzione nomolilattica della Corte di cassazione, il quesito deve consistere in una sintesi logico-giuridica della questione originale ed autosufficiente (cfr. Cass. Sez. 1^, 24 luglio 2008, n. 20409): esso deve pertanto investire la ratio decidendi del provvedimento impugnato, proponendone una alternativa e tale da comportare il ribaltamento della decisione assunta dal giudice di merito (cfr.

Cass. Sez. 3^, 19 febbraio 2009. n. 4044; Cass. Sez. lav. 26 novembre 2008. n. 28280), e non può essere desunto, neppure parzialmente, dal contenuto del motivo, al quale deve comunque corrispondere, localizzando la questione di diritto essenziale per la decisione (cfr. Cass. Sez. Un., 2 aprile 2008. n. 8466; 11 marzo 2008. n. 6420).

Tali requisiti non risultano soddisfatti dal quesito enunciato a conclusione del motivo d’impugnazione, la cui formulazione non coglie la ratio del decreto impugnato, e non appare quindi tale da consentire a questa Corte di enunciare un principio di diritto conforme o contrario: il ricorrente chiede infatti un’astratta pronuncia in ordine alla legittimità della liquidazione di un indennizzo per la violazione del termine di durata ragionevole del processo inferiore a quello risultante dall’applicazione dei parametri enunciati dalla Corte EDU, senza lare alcun riferimento agli elementi, pur enunciati nel decreto impugnato, che hanno indotto la Corte d’Appello a discostarsi dai predetti parametri, nè agli altri elementi, da lui stesso indicati nel motivo, la cui valutazione avrebbe dovuto condurre ad una decisione diversa.

2. – Il ricorso va pertanto dichiaralo inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna A. D. al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in Euro 600,00 per onorario, oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.