T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 12-12-2011, n. 9687

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

RILEVATO che col ricorso l’interessato impugna il diniego di visto di ingresso per lavoro subordinato oppostogli in quanto egli "sarebbe stato riconosciuto come omonimo ma persona differente dall’avente diritto quale indicato dal richiedente italiano";

RILEVATO che avverso tale provvedimento l’interessato ha opposto la illegittimità per travisamento dei fatti e per difetto di istruttoria, nonché la violazione dell’art. 4 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, lamentando che la norma prevede che il visto sia negato allo straniero che non riesce a dimostrare il possesso dei requisiti, mentre, nel suo caso, non solo egli era stato destinatario di precedenti visti di ingresso dal 2007, ma aveva anche, nello specifico, prodotto la documentazione come previsto dalle norme;

RILEVATO che l’Amministrazione ha chiarito di avere rilasciato al ricorrente il visto di ingresso "sticker n. I18264306" (nota dell’Ambasciata d’Italia in Islamabad del 15 luglio 2011);

RILEVATO che pertanto al Collegio non resta che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;

CONSIDERATO che appaiono sussistere i giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 29-12-2011, n. 10297

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Svolgimento del processo

A seguito del ricorso ex lege 89/2001 – proposto dall’odierno ricorrente per violazione del termine di ragionevole durata del procedimento – la Corte di Appello di Roma, con decreto reso il 21 dicembre 2009 e depositato il 2 novembre 2010, condannava il convenuto Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 3.500,00 a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale, oltre interessi fino al soddisfo.

Il decreto, non impugnato, acquistava autorità ed efficacia di res judicata.

In assenza di alcun adempimento al giudicato, sostiene il ricorrente che sussistano i presupposti necessari e sufficienti per l’esperibilità del presente mezzo di tutela, preordinato a veicolare l’ottemperanza dell’Amministrazione al suindicato provvedimento giudiziario.

Chiede pertanto che venga ordinata al Ministero della Giustizia l’adozione degli atti necessari per la piena e conforme esecuzione del giudicato formatosi sul decreto di che trattasi; e, in particolare che:

– venga dichiarata l’inottemperanza del Ministero della Giustizia al giudicato formatosi sul predetto decreto della Corte di Appello di Roma;

– venga assegnato un termine alla predetta Amministrazione al fine di disporre il pagamento della somma sopra specificata;

– venga nominato, fin da ora, e per il caso di perdurante inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle censure dedotte dalla parte ricorrente, conclusivamente insistendo per la reiezione del gravame.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla Camera di Consiglio del 7 dicembre 2011.

Motivi della decisione

Constatata la ritualità del gravame e la fondatezza della pretesa con esso fatta valere in giudizio dalla parte ricorrente – atteso che, sulla base delle depositate evidenze documentali il decreto indicato in narrativa non risulta, allo stato, aver ricevuto esecuzione – non può esimersi l’adito giudice amministrativo dal disporre l’accoglimento del mezzo di tutela all’esame.

Dispone per l’effetto la Sezione che il Ministero della Giustizia, nella persona del Ministro p.t., provveda a dare piena ed integrale esecuzione al decreto emesso dalla Corte d’Appello di Roma in data 21 dicembre 2009 e depositato in cancelleria il 2 novembre 2010; e, per l’effetto, provveda alla corresponsione della somma di Euro 3.500,00, oltre interessi fino al soddisfo.

Ove a tanto la suindicata Autorità ministeriale non provveda entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente decisione, i relativi adempimenti verranno posti in essere, nella qualità di Commissario ad acta, dal responsabile p.t. dell’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero della Giustizia (personalmente o a mezzo di dirigente dal medesimo designato), entro il successivo termine di giorni 60 (sessanta).

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, così dispone:

– ORDINA al Ministero della Giustizia, nella persona del Ministro p.t., di dare piena ed integrale esecuzione al decreto indicato in motivazione, provvedendo alla corresponsione degli importi pure ivi specificati;

– DISPONE che, ove l’Amministrazione non ottemperi a quanto sopra indicato entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, a tanto provveda, nella qualità di Commissario ad acta, il responsabile p.t. dell’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero della Giustizia; al quale, personalmente o a mezzo di dirigente dal medesimo designato, è demandato il compimento degli adempimenti di cui sopra nell’ulteriore termine di giorni 60 (sessanta);

– CONDANNA il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., al pagamento delle spese della presente procedura, per complessivi Euro 500,00 (euro cinquecento/00), in favore del ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente

Roberto Politi, Consigliere, Estensore

Solveig Cogliani, Consigliere

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Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 09-07-2012, n. 11489 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Roma ha accolto la domanda con la quale G.F. aveva chiesto la condanna della Presidenza Consiglio dei Ministri al pagamento di un’equa riparazione per il danno sofferto in conseguenza della violazione del termine ragionevole di durata di un processo svoltosi davanti al Tar del Lazio; giudizio iniziato il 2 novembre 1992 e conclusosi con sentenza del 21 dicembre 2006, depositata il 13 febbraio 2007. In accoglimento della domanda di riparazione la Corte d’appello ha condannato la Presidenza del Consiglio al pagamento della somma di Euro 10.000,00 con interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Per la cassazione di questo decreto la Presidenza del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi; l’intimato non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza.

Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la nullità del decreto impugnato per violazione della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 4, e dell’art. 164 cod. proc. civ., comma 2.

Premesso che il citato art. 3, comma 4, dispone che il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della Camera di consiglio, è notificato, a cura del ricorrente, all’amministrazione convenuta, presso l’Avvocatura dello Stato, stabilendo altresì che tra la data della notificazione e quella della Camera di consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a 15 giorni, la ricorrente rileva che, nel caso di specie, tale termine non è stato rispettato, in quanto il ricorso è stato notificato all’Avvocatura generale dello Stato il 18 maggio 2009, mentre il decreto di fissazione dell’udienza recava la data del 1 giugno 2009. Di qui la nullità del procedimento e del provvedimento che lo ha concluso, non avendo la Corte d’appello, in difetto di costituzione dell’amministrazione, disposto la rinnovazione della notificazione entro un termine perentorio.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1224, e conseguente difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La citata L. n. 296, art. 1, comma 1224, rileva la ricorrente, ha disposto la sostituzione, nella L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 3, delle parole "del Ministro delle finanze quando si tratta di procedimenti del giudice tributario. Negli altri casi è proposto nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri" con le seguenti "negli altri casi è proposta nei confronti del ministro dell’economia e delle finanze". L’art. 1, comma 1225, poi, ha previsto che la citata disposizione si applichi ai procedimenti iniziati dopo la data di entrata in vigore della L. n. 296 del 2006, e cioè dopo il 1 gennaio 2007. Nel caso di specie, poichè il ricorso introduttivo è stato depositato il 25 maggio 2007, la legittimazione passiva avrebbe dovuto essere riconosciuta unicamente al Ministero dell’economia e delle finanze.

Con il terzo motivo l’amministrazione ricorrente denuncia falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, dell’art. 6, par. 1, della CEDU e dell’art. 2056 cod. civ., rilevando che con provvedimento del 4 febbraio 1993 il Tar aveva accolto la domanda cautelare proposta dal G., consentendogli di riprendere servizio presso la scuola dalla quale era stato destituito. Osserva la ricorrente che in questo caso la pendenza del giudizio ha giovato al G., il quale ha potuto continuare a frequentare la scuola sino al definitivo accoglimento del ricorso con la sentenza conclusiva del giudizio. La Corte d’appello, nell’accogliere la domanda di equa riparazione, non avrebbe quindi minimamente tenuto conto di tale circostanza, così incorrendo in violazione di legge, risultando del tutto insussistente la lesione dell’interesse alla sollecita definizione del giudizio presupposto.

Con il quarto motivo l’amministrazione ricorrente denuncia falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6, par. 1, della CEDU, dolendosi del fatto che la Corte d’appello abbia riconosciuto al G. un indennizzo di Euro 1000,00 per anno di ritardo, laddove per i primi tre anni, non emergendo elementi concreti in grado di far apprezzare una peculiare rilevanza del danno non patrimoniale, l’indennizzo dovuto è di Euro 750,00.

11 secondo motivo di ricorso, che deve essere esaminato in via prioritaria discendendo dal suo eventuale accoglimento la definizione dell’intero giudizio, è fondato.

Al momento del deposito del ricorso da parte del G. (25 maggio 2007) era, infatti, già entrato in vigore la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1224, il quale ha attribuito la legittimazione passiva nei giudizi di equa riparazione relativi a controversie pendenti, tra l’altro, dinanzi ai giudici amministrativi, al Ministero dell’economia e delle finanze. La Corte d’appello avrebbe quindi dovuto rilevare il difetto di legittimazione passiva della Presidenza Consiglio dei Ministri e dichiarare inammissibile la domanda. L’accertamento del difetto di legittimazione passiva compiuto in sede di legittimità comporta, quindi, che il decreto impugnato debba essere cassato senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 cod. proc. civ., comma 3, perchè la causa non poteva essere iniziata nei confronti del soggetto evocato in giudizio.

L’accoglimento del secondo motivo assorbe l’esame degli altri.

In conclusione, in accoglimento secondo motivo, il decreto impugnato deve essere cassato senza rinvio e l’intimato deve essere condannato alla rifusione delle sole spese del giudizio di legittimità, nella misura indicata in dispositivo, non essendovi luogo a provvedere su quelle del giudizio di primo grado, non avendo in esso l’amministrazione svolto attività difensiva.
P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;

cassa senza rinvio il decreto impugnato e condanna l’intimato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per onorari, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-07-2012, n. 13377

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Svolgimento del processo

S.G.A. – ricorrendo ex art. 615 cod. proc. civ. avverso il precetto di rilascio intimatole in data 18.10.2003 da B.D., B.A. e B.S. in forza di sentenza del Tribunale di Lanusei n. 7/2000 avente ad oggetto la reintegra nel possesso di una striscia di terreno facente parte di un più ampio terreno sito in (OMISSIS) – deduceva che la sentenza posta a fondamento dell’esecuzione non le era opponibile in quanto emessa nei confronti di O.G..

In particolare sosteneva di non avere partecipato al giudizio di reintegrazione nel possesso e di non potersi considerare neppure avente causa delle parti, per avere acquistato l’immobile – di cui una porzione era oggetto del giudicato possessorio – anche da soggetti diversi da quello individuato nel giudicato possessorio quale autore dello spoglio.

Resistevano i fratelli B., deducendo, tra l’altro, l’improponibilità dell’opposizione del terzo e, comunque, l’infondatezza nel merito.

Con sentenza in data 26.09.2008, l’adito Tribunale di Lanusei rigettava l’opposizione e compensava le spese del giudizio tra le parti.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione S. G.A., svolgendo tre motivi.

Hanno resistito D., S. e B.A., depositando controricorso con il quale hanno eccepito l’inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 366 bis cod. proc. civ. del ricorso.

E’ stata depositata memoria da parte ricorrente.

Motivi della decisione

1. 1. Il ricorso, avuto riguardo alla data della pronuncia della sentenza impugnata (successiva al 2 marzo 2006 e antecedente al 4 luglio 2009), è soggetto, in forza del combinato disposto di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 27, comma 2 e della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, alla disciplina di cui all’art. 360 cod. proc. civ. e segg. come risultanti per effetto del cit. D.Lgs. n. 40 del 2006.

1.1. Inoltre deve farsi applicazione dell’art. 616 cod. proc. civ., nel testo modificato dalla L. n. 52 del 2006, art. 14 e antecedente alla L. n. 69 del 2009, art. 58 (che ha reso nuovamente appellabili le sentenze emesse ex art. 616 cod. proc. civ.), per cui, trattandosi di sentenza ratione temporis non impugnabile, è ammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. in relazione a tutti i motivi di cui all’art. 360 cod. proc. civ. (art. 360 c.p.c., u.c.).

2. La ricorrente ha svolto tre motivi e segnatamente:

2.1. con il primo motivo di ricorso denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1163, 1168 e 1169 cod. civ. in relazione agli artt. 101 e 100 cod. proc. civ. per carenza di legittimazione (art. 360 c.p.c., n. 3) e non opponibilità ad essa S. della sentenza possessoria, quale acquirente di buona fede, deducendo che l’avvenuto trasferimento in corso di causa non escludeva la legittimazione dello spoliator, nei cui confronti i fratelli B. avrebbero dovuto rivolgersi per il risarcimento del danno;

2.2. con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 404 e 615 cod. proc. civ. in relazione alla legittimazione attiva della stessa S. a proporre opposizione e violazione dell’art. 100 cod. proc. civ., censurando l’affermazione contenuta nella decisione, secondo cui l’avente causa che voglia contrastare l’efficacia riflessa del giudicato deve esperire l’azione revocatoria;

2.3. con il terzo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1159, 2935, 2946 cod. civ. e (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione all’acquisto in buona fede da parte di essa S. dell’immobile de quo agitur con atto pubblico 27.02.1986 e non uso da parte dei signori B. del provvedimento di reintegra in data 08.03.1982 sino al 07.11.2002.

3. Il ricorso è inammissibile sotto plurimi profili, rivelandosi, comunque, per quanto si andrà a dire di seguito anche manifestamente infondato.

Innanzitutto, per quanto esposto sub n. 1, nella fattispecie occorre fare riferimento ai criteri elaborati per la valutazione della rilevanza dei quesiti ex art. 366 bis cod. proc. civ., i quali vanno applicati anche dopo la formale abrogazione della norma, nonostante i motivi che l’avrebbero determinata, attesa l’univoca volontà del legislatore di assicurare ultra-attività alla medesima (per tutte, v. espressamente Cass. 27 gennaio 2012, n. 1194). In particolare questa Corte ha ribadito anche di recente (sentenza 7 marzo 2012, n. 3530) che ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., il quesito inerente ad una censura in diritto – dovendo assolvere alla funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale – non può essere meramente generico e teorico, ma deve essere calato nella fattispecie concreta, per mettere la Corte in grado di poter comprendere dalla sua sola lettura, l’errore asseritamene compito dal giudice di merito e la regola applicabile. Ne consegue che esso non può consistere in una semplice richiesta di accoglimento del motivo ovvero nel mero interpello della Corte in ordine alla fondatezza della propugnata petizione di principio o della censura così come illustrata nello svolgimento del motivo. In altri termini il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. deve comprendere (tanto che la carenza di uno solo di tali elementi comporta l’inammissibilità del ricorso: Cass. 30 settembre 2008, n. 24339) sia la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; sia la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; sia ancora la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie.

Orbene, nella fattispecie, nessuno dei quesiti articolati da parte ricorrente risponde ai canoni sopra indicati, segnatamente osservandosi quanto segue con riguardo alle singole censure.

3.1. A corredo del primo motivo la ricorrente articola un quesito (se nel giudizio possessorio unico legittimato passivo rimanga sempre lo spoliator e sia esclusa la legittimazione passiva degli acquirente di buona fede ed a questi non sia opponibile la sentenza che definisca il giudizio possessorio) teorico, privo di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente.

3.2. A corredo del secondo motivo la ricorrente articola un quesito (se il terzo acquirente in buona fede, rimasto estraneo e mai coinvolto nel giudizio possessorio, per opporsi alla esecuzione del giudicato che leda i suoi diritti dominicali di detentore dell’immobile, sia legittimato all’opposizione ancorchè sia persona diversa da quella indicata nel titolo, e che in ogni caso debba introitare una opposizione ex art. 615 c.p.c. e non una opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.) astratto e generico, al pari del precedente, privo di idonei riferimenti alla peculiarità della fattispecie e neppure perspicuo quanto alla regola, ritenuta errata, in concreto applicata. Peraltro – contrariamente a quanto lascia supporre il quesito proposto – la statuizione impugnata non è di inammissibilità dell’opposizione, bensì di rigetto nel merito, in considerazione della rilevata efficacia esecutiva nei confronti della S. della sentenza pronunciata nei confronti del dante causa.

3.2.1. Non appare superfluo aggiungere che l’astrattezza dei quesiti sopra riportati altro non è che il riflesso dell’aspecificità degli stessi motivi, incentrati sull’inapplicabilità del disposto dell’art. 1169 cod. civ. e sull'(asserita) buona fede della S.. Senonchè la decisione all’esame prescinde totalmente dalla disposizione richiamata, nè risulta che la questione della "buona fede" abbia formato oggetto del thema decidendum (di modo che la questione stessa risulterebbe, comunque, inammissibile in questa sede per la sua novità), anche perchè non si trattava di stabilire se nei confronti dell’odierna ricorrente si potesse agire in reintegrazione, ma se contro la stessa parte potesse essere eseguita la sentenza di reintegrazione emessa nei confronti del suo dante causa. E a tali effetti il richiamo all’art. 1169 cod. civ. non è assolutamente pertinente, posto che – come questa Corte ha avuto modo ripetutamente di osservare (ex plurimis, cfr. sentenze 31 maggio 2005, n. 11583 e 11 maggio 1983, n. 3254) – la regola dettata dall’art. 1169 cod. civ. è da intendere dettata per il caso in cui la successione nel possesso a titolo particolare nei confronti dell’autore dello spoglio avvenga prima che contro costui sia proposta la domanda di reintegrazione nel possesso: e, per questo caso, si dispone che la reintegrazione può essere domandata anche contro chi è nel possesso in virtù di un acquisto a titolo particolare, se egli ha fatto l’acquisto con la consapevolezza dell’avvenuto spoglio. Allorquando, invece, la successione nel possesso a titolo particolare avvenga dopo la proposizione della domanda di reintegrazione nei confronti dell’autore dello spoglio (come è avvenuto nel caso all’esame), non rileva la situazione soggettiva (di consapevolezza o meno dello spoglio) da parte dell’avente causa, perchè, a protezione dell’attore e a garanzia dell’effettività della tutela giurisdizionale, opera la norma di cui all’art. 111 cod. proc. civ. e in particolare quella di cui al comma 4, secondo cui la sentenza ha effetto anche nei confronti dell’avente causa.

Ed è a quest’ultima disposizione che la sentenza impugnata ha fatto riferimento, rilevando che la S. era avente causa di una delle parti del giudizio di reintegra nel possesso e vantava una situazione di diritto (la proprietà e il possesso su un immobile in cui era ricompresa la striscia di terreno oggetto della disposta reintegra) derivante, sia pure in parte, da quella controversa nel giudizio definito con la sentenza azionata in sede esecutiva.

3.2.2. Valga considerare che l’accertamento contenuto nella sentenza in ordine al possesso della parte spogliata e sul diritto della stessa parte ad esservi reintegrato fa stato ad ogni effetto anche verso gli aventi causa dell’autore dello spoglio (art. 2909 c.c.) e tra questi effettivi è anche quello all’attuazione coattiva dell’ordine di reintegrazione nel possesso rimasto inadempiuto; con la conseguenza che la sentenza di reintegrazione ha efficacia di titolo esecutivo, allo stesso modo che nei confronti dell’autore dello spoglio, nei confronti di coloro che gli siano succeduti nel possesso del bene, ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ., comma 4.

Tanto in base alla considerazione – costante nella giurisprudenza di questa Corte – secondo cui, così nella esecuzione per consegna o rilascio, come nella esecuzione per obblighi di fare o non fare (cfr.

Cass. 31 maggio 2005, n. 11583; Cass., 14 giugno 2001, n. 8056; Cass, 14 dicembre 1985 n. 6330), la parte nei cui confronti va rivolta l’azione esecutiva è il soggetto che si trova rispetto al bene nella situazione possessoria che consente di compiere l’attività necessaria ad adempiere al comando contenuto nella sentenza di condanna; in tale situazione, anche se non è menzionato dal titolo, egli non è terzo rispetto all’esecuzione, ma ne è l’effettivo legittimato passivo e potrà far valere, eventualmente, le proprie ragioni ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. se sostiene (e dimostra) di detenere l’immobile in virtù di un titolo autonomo e perciò non pregiudicato da detta sentenza (cosa che non risulta essere avvenuto nel caso all’esame); o ai sensi dell’art. 404 c.p.c., comma 2, se invece sostiene la derivazione del suo titolo da quello del convenuto ed essere la sentenza frutto di collusione tra le parti.

In definitiva, nell’esecuzione in forma specifica, l’avente diritto, intanto può rivolgere l’azione esecutiva contro chi si trovi nella situazione materiale con il bene che gli consenta di adempiere, in quanto la sentenza di condanna produca effetti nei suoi confronti o perchè è stata pronunciata contro di lui o perchè, pur non essendo menzionato nella sentenza come destinatario dell’ordine, egli si trovi nella disponibilità della cosa, in forza di una situazione giuridica dipendente da quella oggetto dell’accertamento giudiziale (come nel caso della subconduzione: art. 1595 c.c., comma 3) e, in linea generale, sulla base dell’art. 111 c.p.c., comma 4, perchè è succeduto nel rapporto controverso, in pendenza del giudizio; come, per l’appunto, nel caso che qui ricorre, dell’avente causa succeduto all’autore dello spoglio nel corso del processo iniziato contro costui, senza peraltro che possa venire in rilievo la clausola di salvezza degli effetti della trascrizione prevista da detta norma, tenuto conto che, non essendo trascrivibile la domanda di reintegrazione, resta irrilevante la trascrizione del titolo d’acquisto (cfr. Cass. n. 11583 del 2005 sopra cit.).

3.3. A corredo del terzo motivo la ricorrente formula un quesito (se il terzo acquirente in buona fede, decorsi dieci anni dalla trascrizione dell’acquisto di un bene immobile del quale abbia avuto da quel momento un interrotto e pacifico possesso, possa vantare ai sensi dell’art. 1159 c.c. il pieno godimento dell’immobile anche in ipotesi di pendenza di un giudizio possessorio nei confronti del venditore, ove per lo stesso periodo lo spogliato non abbia messo in esecuzione il provvedimento che lo autorizzava alla reintegra, in ciò lasciando prescrivere il titolo esecutivo per non uso) incomprensibile, ad una lettura autonoma dalla precedente esposizione del motivo, non individuando – al pari, del resto, dei precedenti – le affermazioni in diritto della sentenza che si assumono in contrasto con le disposizioni asseritamente violate.

3.3.1. Peraltro in relazione al motivo all’esame ricorre un’ulteriore ragione di inammissibilità: ciò in quanto propone questioni nuove – quali quelle relative ad un preteso acquisto per usucapione breve e alla prescrizione dell’actio iudicati – che presuppongono accertamenti e indagini sicuramente riservati al giudice di merito e preclusi in sede di legittimità. Invero non sono prospettabili, per la prima volta, in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, nè rilevabili d’ufficio (v. ex plurimis Cass. 30 marzo 2007 n. 7981; Cass. 29 ottobre 2001 n. 13403) e, ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 12 luglio 2005, n. 14599).

In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.200,00 (di cui Euro 200,00 per spese) oltre rimborso spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2012

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