Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-04-2011, n. 7600 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

1. — Con decreto dell’11 gennaio 2007, la Corte d’Appello di Catanzaro ha accolto la domanda di equa riparazione proposta da C.P. nei confronti del Ministero della Giustizia per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, verificatasi in un procedimento penale promosso nei confronti dell’istante dinanzi al Tribunale di Matera per concorso in bancarotta fraudolenta e frode nelle sovvenzioni pubbliche.

Premesso che il ricorrente, tratto in arresto in virtù di ordinanza cautelare di custodia in carcere emessa il 23 aprile 1993 dal Giudice per le Indagini Preliminari, era stato assolto dal Giudice dell’udienza Preliminare con sentenza del 12 aprile 2005. La Corte d’Appello, avuto riguardo alla natura ed alla complessità del procedimento, nonchè del comportamento non dilatorio dell’imputato, ha determinato in quattro anni la durata ragionevole del processo, e, tenuto conto del pregiudizio psichico transitorio legato all’incertezza ed all’ansia per l’esito del processo, ha liquidato in Euro 15.000,00 il danno non patrimoniale subito dall’istante.

Ha invece rigettato la domanda di riparazione del danno patrimoniale, per mancanza di prova.

2. – Avverso il predetto decreto il C. propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo d’impugnazione,, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 111 Cost., comma 7, lamentando la totale assenza o la mera apparenza della motivazione del decreto impugnato, nel quale la Corte d’Appello non ha addotto alcun elemento che consenta di ricostruire il sillogismo che ha ispirato la liquidazione del danno non patrimoniale.

2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 e dell’art. 6, par. 1, della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, dolendosi dell’iniquità dell’indennizzo liquidato dalla Corte d’Appello, sia in relazione ai parametri elaborati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che in relazione all’importanza degli interessi personali lesi dalla durata eccessiva del processo.

3. – Le predette censure da esaminarsi congiuntamente per la comune attinenza alla liquidazione del danno non patrimoniale, sono infondate.

Secondo l’orientamento ormai consolidato di questa Corte, infatti, il giudice nazionale, se da un lato non può ignorare, nella liquidazione del ristoro dovuto per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, i criteri applicati dalla Corte EDU, dall’altro può apportarvi le deroghe giustificale dalle circostanze concrete della singola vicenda, purchè motivate e non irragionevoli.

E’ stato tuttavia precisato che, ove non emergano elementi concreti in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza del danno non patrimoniale, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa comporta, alla stregua della più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che la quantificazione di tale pregiudizio dev’essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a Euro 1.000,00 per quelli successivi, in quanto l’irragionevole durata eccedente il periodo indicato comporta lui evidente aggravamento del danno (cfr. Cass.. Sez. 1^, 30 luglio 2010. n. 17922: 14 ottobre 2009, n. 21840).

Tali parametri appaiono sostanzialmente rispettati nel decreto impugnato, con il quale la Corte d’Appello ha liquidato, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale, l’importo complessivo di Euro 15.000,00, che, avuto riguardo all’accertato ritardo di sette anni, undici mesi e venti giorni nella definizione del giudizio presupposto, risulta pari ad un importo annuo di Euro 1.900,00 circa, ben superiore a quello minimo derivante dall’applicazione dei criteri elaborati dai Giudici di Strasburgo. A fondamento di tale liquidazione, la Corte territoriale ha evidenziato la natura del giudizio, avente ad oggetto l’accertamento di gravi reati, ed il pregiudizio conseguentemente sofferto dal ricorrente in dipendenza dell’incertezza e dell’ansia per l’esito del procedimento, sottolineando peraltro i carattere transitorio della sua incidenza sulle condizioni psicologiche dell’interessato.

Il riferimento della motivazione alle particolarità del caso concreto rende evidente che la Corte, pur non avendolo precisato espressamente, ha fatto ricorso a metodo equitativo, ordinariamente ritenuto il più adatto ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, tenuto conto della difficoltà di provare tale pregiudizio nella sua esatta consistenza. Certamente, affinchè la discrezionalità della valutazione in cui tale metodo si sostanzia non trasmodi in arbitrio, è necessario che il giudice di merito fornisca indicazioni in ordine ai criteri che lo hanno condotto a ritenere proporzionata una certa misura dell’indennizzo:

l’indicazione del decreto quale forma della decisione in ordine alla domanda di equa riparazione conferisce peraltro alla motivazione caratteri di sommarietà che appaiono compatibili con una sintetica individuazione delle ragioni della decisione, purchè la stessa non impedisca di individuare, almeno per grandi linee ed anche dall’insieme delle indicazioni espresse nel provvedimento, i fondamentali elementi di giudizio sui quali la decisione è basata (cfr. Cass.. Sez. 1^, 17 aprile 2003, n. 6108; 3 gennaio 2003, n. 8;

19 novembre 2002, n. 16256).

Tale non è, evidentemente, il caso del decreto impugnato, la cui stringatezza, per quanto attiene alla liquidazione del danno non patrimoniale, non incide negativamente sull’individuazione degli elementi posti a base della relativa valutazione, che la Corte d’Appello ha indicato nell’ansia e nel patema d’animo connessi alla durata del procedimento penale ed alla gravità dei reati ascritti al ricorrente. Quest’ultimo contesta la liquidazione, denunciando l’omessa valutazione dell’importanza degli interessi personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio presupposto, e richiamando a tal fine i fatti esposti in una memoria depositata nel corso del procedimento, senza però indicare gli elementi acquisiti agli atti, dai quali la Corte d’Appello avrebbe dovuto desumere la prova di tali circostanze, con la conseguenza che le censure proposte risultano, sotto tale profilo, prive di autosufficienza.

4. – E’ parimenti infondato il terzo motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione o la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 2056 c.c. censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha rigettato per mancanza di prova la domanda di riparazione del danno patrimoniale, senza procedere alla liquidazione in via equitativa, benchè fosse stato dimostrato l’arresto irreversibile della sua carriera di corridore motociclistico professionista.

4.1. Mentre il danno non patrimoniale costituisce una conseguenza normale, ancorchè non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, e pertanto, pur non configurandosi come danno in re ipsa, deve essere ritenuto sussistente, in base all’id quod plerumque accidit, una volta accertata la predetta violazione, purchè non ricorrano in concreto circostanze particolari tali da far escludere che esso sia stato subito dal ricorrente, la liquidazione dell’indennizzo per il danno patrimoniale è soggetta alle regole ordinarie in materia di onere probatorio, dettate dall’art. 2697 c.c., con la conseguenza che la parte che agisce per il suo riconoscimento è tenuta a fornire la prova rigorosa dell’esistenza e della consistenza di tale pregiudizio (cfr. Cass. Sez. 1^, 7 marzo 2007, n. 5213). Soltanto in presenza di tale prova la corte d’appello può procedere alla liquidazione in via equitativa, non potendosi con tale metodo sopperire alla mancata dimostrazione dell’esistenza e dell’entità materiale del danno, ma solo all’impossibilità o alla particolare difficoltà di determinarne con precisione l’equivalente pecuniario (cfr. Cass. Sez. 3^, 30 aprile 2010, n. 10607: 18 aprile 2007, n. 9244).

Non merita pertanto censura il decreto impugnalo, nella parte in cui ha rigettato la domanda di riconoscimento dell’indennizzo per il danno patrimoniale, sul presupposto che il ricorrente non aveva fornito una prova specifica e rigorosa della mancata acquisizione di ingaggi e sponsorizzazioni a seguito del protrarsi nel tempo del procedimento penale. Nè tale conclusione si pone in contrasto con la prova, che il ricorrente sostiene di aver fornito, delle difficoltà da lui incontrate nella prosecuzione della sua carriera di corridore motociclistico, non essendo state neppure specificate le ricadute negative di tali difficoltà sul piano economico, la cui dimostrazione avrebbe potuto legittimare la liquidazione del danno in via equitativa da parte del giudice di merito.

5. – Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in Euro 900,00 per onorario, oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 02-03-2011, n. 1295

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto di appello, notificato il 27 marzo 2006, la signora C.F. ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, Catanzaro, sez. I, n.57 del 30 gennaio 2006, notificata il 13 febbraio 2006, con la quale veniva respinto il suo ricorso per ottenere il risarcimento dei danni riconducibili ad una precedente, illegittima esclusione dal concorso pubblico per l’accesso ai ruoli provinciali degli insegnanti elementari, concorso indetto con d.m. del 23 marzo 1990. Detta esclusione veniva annullata dal Tribunale amministrativocon sentenza n. 981 del 13 novembre 1995, eseguita dall’Amministrazione con provvedimento n. prot. 27081 del 18 dicembre 1995, col quale si disponeva l’immissione in ruolo dell’insegnante in questione con decorrenza giuridica 1 settembre 1991 ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio (19 dicembre 1995).

Con successivo ricorso, quindi, la signora F. chiedeva il risarcimento del danno corrispondente alla ritardata percezione del trattamento economico connesso alla predetta immissione in ruolo, per il periodo 1 settembre 1991 – 19 dicembre 1995.

Tale risarcimento veniva negato con la sentenza in questa sede contestata, nella quale si richiamavano i principi espressi dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con sentenza 10 dicembre 1991, n. 10, secondo cui il trattamento economico non può essere oggetto di riconoscimento retroattivo, ove sia mancata l’originaria instaurazione del rapporto sinallagmatico, che connette la retribuzione all’effettiva prestazione di lavoro; è anche mancata nel caso di specie la prova del danno, avendo svolto l’interessata, nel periodo sopra indicato, attività di supplenza, regolarmente retribuita.

In sede di appello, avverso le argomentazioni sopra sintetizzate sono state prospettate censure di contraddittorietà ed incongruità della motivazione, erronea valutazione del principio di sinallagmaticità, mancato riconoscimento del danno derivante da lesione di diritto soggettivo e mancata valutazione del principio affermato nella pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 500 del 1999, sulla risarcibilità del danno per lesione di interesse legittimo.

L’Amministrazione appellata non si è costituita in giudizio.

Premesso quanto sopra, il Collegio non può non rilevare d’ufficio che l’atto di appello in esame risulta notificato sia al Provveditorato agli Studi di Catanzaro (ora Centro Servizi Amministrativi per l’area di Catanzaro), sia al Ministero della Pubblica Istruzione, presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro; e che l’Amministrazione (sia centrale che periferica) non si è costituita in giudizio. Va quindi ricordato che – in base al combinato disposto degli articoli 144, comma 1 Cod. proc. civ. e 11, comma 3 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (nel testo introdotto dall’art. 1 l. 25 marzo 1958, n. 260, espressamente richiamato per i giudizi amministrativi dall’art. 10, comma 3, l. 3 aprile 1979, n. 103) – tutti gli atti costitutivi di una fase processuale, proposta nei confronti di amministrazioni statali e di enti pubblici patrocinati dall’Avvocatura dello Stato, vanno notificati a dette Amministrazioni ed enti presso l’ufficio dell’Avvocatura nel cui distretto abbia sede l’Autorità giudiziaria adita, e, per quanto riguarda il giudizio da instaurare innanzi al Consiglio di Stato, presso l’Avvocaturag, con sede a Roma.

Quando, come nella situazione in esame, la notifica dell’appello della sentenza di un Tribunale amministrativo regionale abbia avuto luogo presso l’Avvocatura del distretto in cui abbia sede quest’ultimo, detta notifica deve considerarsi nulla, con conseguente inammissibilità dell’appello stesso, ove l’Amministrazione evocata non abbia sanato tale nullità costituendosi in giudizio (giurisprudenza pacifica: cfr., fra le tante, Cons. Stato, VI, 24 settembre 2010, n. 7145, 2 marzo 2010, n. 1190, 3 settembre 2009, n. 5195, 28 agosto 2008, n. 4094; 25 giugno 2008, n. 3223 e 10 settembre 2008, n. 4316; Cons. Stato, IV, 23 ottobre 2008, n. 5244 e 15 giugno 2009, n. 3019).

Sembra anche opportuno ricordare che, in data successiva al deposito dell’appello di cui trattasi (6 aprile 2006), l’art. 64, comma 24 l. 18 giugno 2009, n. 69 aveva reso applicabile anche ai giudizi davanti ai giudici contabili e amministrativi il primo comma dell’art. 291 Cod. proc. civ., con conseguente sanabilità ex tunc dell’atto introduttivo del giudizio, viziato da nullità della notifica, attraverso la fissazione, da parte del giudice, di un termine perentorio per la rinnovazione della notifica stessa (cfr. anche al riguardo, per il principio, Cass. SS.UU. 7 marzo 1990, n. 1812, 28 agosto 1990, n. 8859 e 21 giugno 1990, n. 6241; Cass., lav. 7 febbraio 1983, n. 1029).

Con decorrenza 16 settembre 2010, tuttavia, l’art. 4, comma 1, punto n. 42 dell’allegato n. 4 al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ha espunto i giudizi davanti al giudice amministrativo dalla norma sopra indicata.

Tenuto conto, pertanto, dell’ordinaria immediata applicabilità delle norme di procedura – ove non sussistano disposizioni transitorie, rimesse alla discrezionalità del legislatore (cfr. anche, per il principio, Corte cost. 12 marzo 1998, n. 61) – l’atto di appello in esame non può che essere dichiarato inammissibile (ferma restando la configurabilità dello stesso come atto interruttivo dei termini di prescrizione, cui è soggetta l’azione risarcitoria: cfr., al riguardo, Cass., lav., 14 maggio 1985, n. 3003). Nessuna decisione deve essere assunta sulle spese giudiziali, non essendosi costituita in giudizio l’Amministrazione appellata.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in appello indicato in epigrafe.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Napoli Sez. V, Sent., 16-03-2011, n. 1485 Armi

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le ragioni di diritto come spiegate dalle parti negli atti processuali;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il Collegio ritiene il ricorso manifestamente infondato, con la conseguenza che esso può essere deciso con sentenza in forma semplificata, come rappresentato ai difensori delle parti costituite ai sensi dell’art.21, comma 10, della Legge n. 1034/1971 nel testo introdotto dall’art. 3 della Legge n.205/2000, in luogo dell’ordinanza sull’istanza cautelare, così come previsto dall’art. 26, commi 4 e 5 della Legge n.1034/1971 nel testo introdotto dall’art.9, comma 1, della Legge n.205/2000, nonché dall’art.74 cod. proc. ammin., essendo ciò consentito dall’oggetto della causa, dall’integrità del contraddittorio e dalla completezza dell’istruttoria;

Ritenuto in via preliminare di sottolineare che nella materia delle licenze di pubblica sicurezza, perché siano rispettati i principi costituzionali di eguaglianza e le libertà fondamentali riconosciute dalla Costituzione, i requisiti attitudinali o di affidabilità dei richiedenti di tali licenze devono pur sempre essere desunti da condotte del soggetto interessato, anche diverse da quelle aventi rilievo penale e accertate in sede penale, ma devono essere significative in rapporto al tipo di funzione o di attività da svolgere, non essendo ammissibile che da episodi estranei al soggetto finiscano per discendere conseguenze per lui negative, diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge e non suscettibili, secondo una valutazione ragionevole, di rilevare un’effettiva mancanza di requisiti o di qualità richieste per l’esercizio delle funzioni o delle attività di cui si tratta, traducendosi così in una sorta di indebita sanzione extralegale (T.A.R. Veneto, III, 14.4.2006, n.1017).

Ritenuto, altresì, che l’Amministrazione dell’Interno ha un potere ampiamente discrezionale per valutare con il massimo rigore qualsiasi circostanza che consigli l’adozione del provvedimento di revoca di un’autorizzazione di polizia, potendo esercitare il suo potere nel rispetto dei canoni tipici della discrezionalità amministrativa, sia sotto il profilo motivazionale che sotto quello della coerenza logica e della ragionevolezza, dandosi conto in motivazione dell’adeguata istruttoria espletata al fine di evidenziare le circostanze di fatto in ragione delle quali il soggetto richiedente sia ritenuto pericoloso o comunque capace di abusi (Cons. Stato, IV, 5.7.2000, n. 3709), con la conseguenza che il detentore deve essere persona esente da mende o da indizi negativi nei cui confronti esista sicura affidabilità, dovendosi escludere che le precedenti autorizzazioni rilasciate possano comportare un affievolimento dell’attività di controllo sulla attuale sussistenza delle condizioni in sede di richiesta di rinnovo della licenza (T.A.R. Sardegna, I, 26.3.2009, n.356). D’altro canto il Prefetto ha un potere ampiamente discrezionale per valutare con il massimo rigore qualsiasi circostanza che consigli l’adozione del provvedimento di divieto o di revoca della detenzione stessa in quanto la misura restrittiva persegue la finalità di prevenire la commissione di reati e, in generale, di fatti lesivi della pubblica sicurezza, con la conseguenza che il detentore deve essere persona esente da mende o da indizi negativi;

Considerato che, ad esempio, la sottoposizione a procedimenti penali, conclusa con provvedimenti di archiviazione, non è circostanza che da sola possa giustificare il divieto di autorizzazione di polizia per sopravvenuta inaffidabilità del titolare della stessa per perdita del requisito della buona condotta, che può essere conseguente solo ad una valutazione complessiva della personalità del soggetto destinatario del diniego di rinnovo dell’autorizzazione di polizia (T.A.R. Lombardia, Milano, III, 9.1.2009, n.7; T.A.R. Puglia, Bari, I, 25.11.2004, n.5478); l’Amministrazione, nel condurre l’istruttoria ai fini del rilascio della licenza, non può dunque limitarsi ad evidenziare, ad esempio, solo la sussistenza di ostativi vincoli di parentela con persone pregiudicate senza, in concreto, valutarne l’incidenza in ordine al giudizio di affidabilità e/o probabilità di abuso nell’uso della licenza, ciò perché la valutazione della possibilità di abuso, pur fondandosi legittimamente su considerazioni probabilistiche, non può prescindere da una congrua ed adeguata istruttoria, della quale dar conto in motivazione, onde evidenziare le circostanze di fatto che farebbero ritenere il soggetto richiedente pericoloso o comunque capace di abusi (Cons. Stato, VI, 22.10.2009, n.6477; T.A.R. Sicilia, Palermo, I, 18.4.2005, n.540).

Ritenuto, con particolare riguardo alla fattispecie in esame, di dover constatare che, per come non smentito da parte ricorrente nella invero assai esigua parte in diritto del presente gravame, seri pregiudizi sussistono in ragione della stabile frequentazione con soggetti pregiudicati, a tutto il novembre 2007 e peraltro non negata da parte ricorrente in sede di memoria difensiva, il che induce a ritenere configurabili nei confronti di parte ricorrente gli estremi per un sicuro rilievo negativo della propria personalità; possono dunque ritenersi esaurienti i necessari accertamenti come espletati dall’Autorità amministrativa nei confronti del titolare della licenza circa la perdita da parte del medesimo del requisito della buona condotta, ricorrendo gli estremi di una valutazione complessiva della personalità del soggetto in termini di affidabilità e/o probabilità di abuso nell’uso della licenza con formazione di un giudizio di pericolosità nei riguardi del ricorrente;

Ritenuto pertanto che, per lesuesposte considerazioni, il ricorso in epigrafe debba essere rigettato;

Ritenuto, infine, di disporre la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio,
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

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Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-02-2011) 06-04-2011, n. 13733 Sanzioni

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame P.S. impugna l’ordinanza in epigrafe depositata in cancelleria in data 20/4/2010, alle ore 10,00, con la quale il Giudice di pace di Trento, convalidava il decreto del questore di Trento – notificato il 19/4, alle ore 11,10 – con il quale si imponeva, a norma del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 bis, per il periodo di un anno, a) l’obbligo di presentarsi all’autorità competente due volte a settimana; b) l’obbligo di non uscire dalla dimora prima delle ore 8 e di non fare ritorno dopo le ore 22; c) l’obbligo di non frequentare bar e discoteche; d) l’obbligo di non allontanarsi dal Comune di residenza; e) il divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore;

A sostegno del ricorso deduce il ricorrente due motivi.

Con il primo si eccepisce la violazione del diritto di difesa essendosi, in relazione ad un decreto notificato il 19/4, alle ore 11,10, provveduto alla convalida il 20/4, alle ore 10,00, ragion per cui il ricorrente non aveva potuto usufruire per produrre memorie difensive di un termine ragionevole, indicato in 48 ore, pari a quello concesso al Questore per la trasmissione del suo decreto all’autorità giudiziaria per la convalida;

Con il secondo si deduce la mancanza di motivazione sulla sussistenza delle ragioni per l’emissione della misura, specie in relazione alla pericolosità sociale del ricorrente, nonchè sulla sussistenza della ragioni di necessità ed urgenza;

Il ricorso è fondato.

Assorbente è la trattazione del primo motivo.

Al riguardo è costante la giurisprudenza di questa Corte nell’affermare che è illegittimo, per violazione del diritto all’intervento e all’assistenza difensiva, il decreto del giudice di pace che convalidi il provvedimento adottato dal questore ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75-bis, prima che sia trascorso il termine di quarantotto ore dalla notifica all’interessato. (Sez. 6, n. 39212 del 15/10/2010 Rv. 248688).

Ha dunque ragione il ricorrente a dolersi del mancato rispetto del termine delle 48 ore per la difesa.

L’accoglimento del ricorso comporta l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la perdita di efficacia del provvedimento del questore in quanto il rinnovo della convalida incontrerebbe l’ostacolo del termine di quarantotto ore stabilito dalla legge ormai decorso, così come già affermato da questa Corte (Sez. 6, n. 39212 del 15/10/2010 Rv. 248688).

E del resto tali principi, in conformità ai pronunciamenti delle Sezioni Unite, trovano pacifica applicazione anche per altre misure di prevenzione quali quelle disposte per contrastare la violenza in occasione di manifestazioni essendo oramai pacifico che la mancata convalida del provvedimento del questore nei termini previsti comporti la caducazione dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

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