Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-11-2011, n. 23176 Assegno di invalidità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso del 19.9.2002. L.C. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, del 16.10.2001 con la quale era stata rigettata la sua domanda volta ad ottenere le provvidenze previste dalla L. n. 118 del 1971 per gli invalidi civili. In particolare, l’appellante deduceva di avere diritto all’assegno mensile di invalidità, pur essendo stata riconosciuta invalida dal CTU nella misura del 68%, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 29/31.5.1995, poichè aveva presentato la domanda amministrativa anteriormente alla data del 12.3.1992, in cui entrava in vigore la normativa ( D.Lgs. n. 509 del 1988, art. 9), che aveva operato un’elevazione della percentuale minima.

L’INPS, ritualmente costituito, invocava il rigetto del gravame.

La Corte d’appello di Catanzaro con sentenza del 2.10.2007, riformava la sentenza impugnata e dichiarava il diritto di L.C. all’assegno mensile di assistenza a decorrere dal 1.6.90 e condannava l’INPS alla relativa prestazione, oltre accessori di legge;

compensava tra le parti le spese del giudizio.

2. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione l’istituto con un unico motivo.

La parte intimata non ha svolto difesa alcuna.

Motivazione semplificata.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui l’istituto denuncia la violazione dell’art. 162 c.p.c., art. 164 c.p.c., comma 2, art. 191 c.p.c., comma 3, artt. 127, 434 e 435 c.p.c..

Sostiene l’Istituto ricorrente che l’appello era improcedibe. Infatti l’atto d’appello era stato depositato in cancelleria il 19 settembre 2002 e notificato, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, fissata per l’11 marzo 2004, solo in data 21 aprile 2004. Rileva in particolare l’Istituto ricorrente che all’udienza dell’11 marzo 2004 la corte territoriale ha disposto un rinvio all’udienza del 2 dicembre 2004 per consentire la notifica dell’atto d’appello che non era stata per nulla effettuata.

Secondo l’Istituto ricorrente la corte territoriale avrebbe dovuto invece dichiarare l’improcedibilità dell’impugnazione.

2. Il ricorso è fondato.

Va ribadito il principio affermato da Cass., sez. un., 30 luglio 2008, n. 20604, che ha affermato che nel rito del lavoro l’appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta, non essendo consentito, alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata, al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all’appellante, previa fissazione di un’altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell’art. 291 c.p.c.;

tale principio deve ritenersi applicabile al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo, sicchè, anche in tale procedimento, la mancata notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell’udienza determina l’improcedibilità dell’opposizione e con essa l’esecutività del decreto ingiuntivo opposto.

Nella specie si ricade proprio in questa ipotesi di assoluta mancanza di notificazione dell’atto d’appello e del decreto di fissazione dell’udienza sicchè non trovava applicazione l’art. 291 c.p.c. e la corte d’appello non avrebbe potuto fissare una nuova udienza assegnando un nuovo termine all’appellante per le notifiche diritto.

3. Il ricorso va quindi accolto. L’impugnata sentenza va cassata senza rinvio perchè il giudizio non poteva proseguire in ragione della rilevata improcedibilità dell’atto d’appello.

Non occorre provvedere sulle spese di lite ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nuovamente vigente a seguito di C. cost. n. 134 del 1994, non trovando applicazione ratione temporis il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11 conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso: cassa senza rinvio la sentenza impugnata; nulla sulle spese di questo giudizio di cassazione e del giudizio d’appello.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-11-2011, n. 25303 Passaggio ad altra amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La parte ricorrente chiede l’annullamento della sentenza di appello che ha negato il suo diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR).

La medesima questione è stata già decisa da Cass. 12 ottobre 2011, n. 20980 e Cass. 14 ottobre 2011, n. 21282, cui si rinvia per una motivazione più analitica. In estrema sintesi, deve rilevarsi quanto segue.

La controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola trasferito dagli enti locali al Ministero in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8.

Tale norma fu oggetto di un vasto contenzioso concernente, specificamente, l’applicazione che della stessa venne data dal D.M. Pubblica Istruzione 5 aprile 2001, che recepì l’accordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000. Le controversie giudiziarie riguardarono in particolare la possibilità di incidere, su di una norma di rango legislativo, da parte di un accordo sindacale poi recepito in D.M..

La giurisprudenza si orientò in senso negativo, sebbene con percorsi argomentativi diversi (ex plurimis, Cfr. Cass., 17 febbraio 2005, n. 3224; 4 marzo 2005, n. 4722, nonchè 27 settembre 2005, n. 18829).

Intervenne il legislatore, dettando la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 (Finanziaria del 2006), che recepì, a sua volta, i contenuti dell’accordo sindacale e del D.M.. Il legislatore elevò, quindi, a rango di legge la previsione dell’autonomia collettiva.

Si sostenne, da un lato, che tale norma non avesse efficacia retroattiva e, dall’altro, che se dotata di efficacia retroattiva, fosse incostituzionale sotto molteplici profili. Entrambe le posizioni sono stata giudicate non fondate. L’efficacia retroattiva è stata affermata da questa Corte (per tutte, S.U., 8 agosto 2011, n. 17076) e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2007).

L’incostituzionalità è stata esclusa in quattro interventi del giudice delle leggi (Corte cost. n. 234 e n. 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009). Per tali motivi, ricorsi di contenuto analogo a quello qui considerato, sono stati respinti (cfr. per tutte, Cass., 9 novembre 2010, n. 22751).

Questo approdo deve ora essere integrato con quanto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande sezione) nella sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C- 108/10), emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE. La Corte ha risposto a quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia. La prima consisteva nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 costituisca un trasferimento d’impresa ai sensi della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori. La soluzione è affermativa ("La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro").

Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: -se la continuità del rapporto di cui all’art. 3, n. 1 della 77/187 deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all’anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente (seconda questione);

-se tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al concessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l’anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico (terza questione). Il dispositivo della decisione è: "quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo. E’ compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo".

Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un peggioramento retributivo.

In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo scopo della direttiva, consistente "nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva "ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente").

Quindi, nella definizione delle singole controversie, è necessario stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice del rinvio deve osservare i seguenti criteri.

1. Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75 e, al n. 77, si precisa "posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento". Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77).

2. Quanto alle modalità, si deve trattare di peggioramento retributivo sostanziale (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere globale (n. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto.

3. Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto all’atto del trasferimento (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: "all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza").

La quarta ed ultima questione posta dal Tribunale di Venezia atteneva alla conformità della disciplina italiana e specificamente della Legge Finanziaria del 2006, art. 1, comma 218, all’art. 6, n. 2 TUE in combinato disposto con gli artt. 6 della CEDU e artt. 46, 47 e 52 n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti nel Trattato di Lisbona. La Corte, dando atto della pronunzia emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha statuito che "vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi" di cui alle norme su indicate. La sentenza della Corte di giustizia incide sul presente giudizio. In base all’art. 11 Cost. e all’art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere-dovere di dare immediata applicazione alle norme della Unione europea provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (cfr, per tutte, Corte cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 536 del 1995 nonchè, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme europee direttamente applicabili (cfr. Corte cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonchè, sull’onere di interpretazione conforme al diritto dell’Unione, sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000).

Il caso in esame deve quindi essere deciso in consonanza con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Ciò comporta che il ricorso deve essere accolto perchè la violazione del complesso normativo, costituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 e L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 denunziata, deve essere verificata in concreto sulla base dei principi enunciati dalla Corte di giustizia europea. La decisione impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, la quale, applicando i criteri di comparazione su indicati, dovrà decidere la controversia nel merito, verificando la sussistenza, o meno, di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento e dovrà accogliere o respingere la domanda del lavoratore in relazione al risultato di tale accertamento. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio. Il collegio ha deliberato che la presente sentenza venisse redatta con motivazione semplificata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 01-08-2011, n. 911 Diritto comunitario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con il ricorso in epigrafe, la sig.ra G.G.C., in qualità di datrice di lavoro, ed il sig. M.S.E., in qualità di lavoratore (di cittadinanza marocchina), hanno impugnato il provvedimento prot. n. 101033/EM/2009/S.U.I., del 14 giugno 2010, con il quale lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Alessandria ha rigettato l’istanza di emersione da lavoro irregolare presentata dalla sig.ra G.C. in favore del lavoratore, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare;

che l’impugnato provvedimento, emesso all’esito della procedura di emersione da lavoro irregolare di cui all’art. 1ter del decretolegge n. 78 del 2009, convertito in legge n. 102 del 2009, ha motivato con riferimento all’esistenza di un "precedente penale ostativo" ai sensi del comma 13, lett. c, del citato art. 1ter;

che tale precedente penale, come riferito dagli stessi ricorrenti, è costituito dalla condanna, emessa nei confronti del sig. Misbah, per il reato previsto e punito dall’art. 14, comma 5ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 (inottemperanza, senza giustificato motivo, all’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale);

che, con memoria di mero stile, si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, depositando documenti e chiedendo il rigetto del ricorso;

che, con ordinanza n. 802 del 2010 questo TAR ha rigettato la domanda cautelare non ritenendo sussistente il requisito del fumus boni iuris;

che alla pubblica udienza del 6 luglio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione;

Considerato che, nelle more del giudizio, è sopravvenuta la sentenza della Corte di Giustizia CE del 28 aprile 2011, nel procedimento C61/11 PPU, riguardante proprio la fattispecie penale di cui all’art. 14, comma 5ter, del d.lgs. n. 286 del 1998;

che, in base a tale sopravvenuto pronunciamento, il ricorso si palesa fondato;

che la condanna penale in ordine alla fattispecie delittuosa disciplinata dall’art. 14, comma 5ter, d.lgs. n. 286 del 1998, anche quando fosse riconducibile (come ritenuto da questo TAR nella sede cautelare) al novero delle condanne ostative all’emersione dal lavoro irregolare, ai sensi dell’art. 1ter, comma 13, lett. c, del decretolegge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, in legge n. 102 del 2009, non può essere posta a fondamento di un provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione da lavoro irregolare;

che, infatti, con riguardo al delitto di cui al citato art. 14, comma 5ter, con la citata sentenza della Corte di Giustizia CE si è ritenuto che "La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in particolare i suoi artt. 15 e 16, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo";

che, per garantire in modo effettivo l’applicazione delle norme comunitarie, i giudici nazionali sono tenuti a disapplicare la norma interna che sancisce l’autorità di cosa giudicata, anche se con solo riguardo al giudicato esterno (Corte giustizia CE, sez. II, 03 settembre 2009, n. 2) e che l’interpretazione del diritto comunitario affermata dalla Corte di Giustizia CE, nell’esercizio della competenza attribuitale dall’art. 234 del Trattato CE, chiarisce e precisa il significato e la portata che la disciplina avrebbe dovuto assumere sin dal momento della sua entrata in vigore;

che una sentenza su questione pregiudiziale ha, perciò, valore non costitutivo bensì dichiarativo, con la conseguenza che i suoi effetti risalgono alla data di entrata in vigore della norma interpretata (Corte Giustizia CE, Grande Sezione, 12 febbraio 2008, n. 2);

che gli effetti delle pronunce a titolo pregiudiziale retroagiscono alla data di entrata in vigore della norma interpretata, con la conseguenza che un organo amministrativo nazionale deve applicare la norma comunitaria nell’interpretazione datane in una sentenza della Corte di Giustizia anche a rapporti giuridici sorti prima del momento in cui tale sentenza è stata resa;

che il principio della certezza del diritto comporta, tuttavia, che un organo amministrativo non è, in linea di principio, obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito carattere definitivo (Corte Giustizia CE, Grande Sezione, 12 febbraio 2008, n. 2);

che, in base all’art. 2 c.p. (Successione di leggi penali), nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali;

che l’atto impugnato è stato adottato illegittimamente sul presupposto della condanna irrogata per reato previsto da norma nazionale ritenuta incompatibile con il diritto comunitario, con la conseguenza che il ricorso va accolto e l’atto impugnato annullato;

che, in considerazione della novità delle questioni oggetto del giudizio, sussistono i presupposti per disporre l’integrale compensazione tra le parti di spese ed onorari del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione seconda, definitivamente pronunciando,

Accoglie

il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Alessandria, prot. n. 101033/EM/2009/S.U.I., del 14 giugno 2010.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 28-12-2011, n. 29103 Giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

rilevato che i controricorrenti in epigrafe indicati, hanno proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione per ottenere che alcuni incrementi stipendiali venissero considerati nel calcolo degli aumenti periodici con conseguente corresponsione delle relative differenze economiche;

che il Presidente della Regione Siciliana ha decretato in conformità e gli interessati hanno promosso giudizio di ottemperanza davanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa, che con la decisione sopra richiamata ha accolto il ricorso, nominando un commissario ad acta per lo svolgimento dei necessari incombenti;

che la Presidenza della Regione Siciliana, la Presidenza della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale del Personale dei Servizi Generali di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale e gli Assessorati alla Presidenza, Agricoltura e Foreste, Beni Culturali, Ambientali e P.I., Lavori Pubblici, Lavoro, Sanità, Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca, Famiglia, Politiche Sociali ed Autonomie Locali, Bilancio e Finanze, Territorio e Ambiente, Industria, Turismo, Comunicazioni e Trasporti hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo il difetto assoluto di giurisdizione stante l’inammissibilità del giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di una decisione emanata su ricorso straordinario;

che i controricorrenti hanno contestato la fondatezza dell’impugnazione, di cui hanno chiesto il rigetto con vittoria di spese ed onorati;

che così riassunte le rispettive posizioni delle parti, osserva il Collegio che con le recenti sentenze nn. 2065 e 2818 – 2939/2011, queste Sezioni Unite hanno già rimeditato il problema e discostandosi dall’orientamento seguito in precedenza, hanno innanzitutto riconosciuto, con ampia ed articolata motivazione, che l’evoluzione del sistema portava ormai a configurare la decisione sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica come un provvedimento che pur non essendo formalmente giurisdizionale, poteva tuttavia costituire la base per l’instaurazione di un giudizio di ottemperanza;

che una volta precisato quanto sopra, le Sezioni Unite hanno poi ulteriormente affermato che tale regula iuris doveva trovare applicazione anche per le analoghe decisioni rese dal Presidente della Regione Siciliana, trattandosi di provvedimenti adottati sulla base di una disciplina modellata su quella valevole per i ricorsi al Capo dello Stato;

che trattandosi di principi che il Collegio condivide e ribadisce, l’impugnazione di cui si discute va, pertanto, rigettata;

che in considerazione della data di proposizione del ricorso e dell’epoca delle suindicate pronunce, stimasi equo compensare per intero le spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, rigetta il ricorso e compensa per intero le spese di lite fra le parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.