T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 07-10-2011, n. 2403 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Milano ha determinato gli oneri di urbanizzazione, per opere effettuate sull’immobile di sua proprietà, in Via Salvatore Rosa 5.

A seguito del ricorso il Comune ha accolto la domanda di riesame, rideterminando gli oneri.

La società ricorrente ha deciso di provvedere al pagamento di quanto richiesto.

Con atto depositato in data 28 settembre 2011, la società ricorrente ha quindi fatto presente che è cessata la materia del contendere, insistendo però sulla liquidazione delle spese di giudizio e sul rimborso del contributo unificato.

Il Collegio, preso atto di quanto sopra, ai sensi dell’art 34 comma V cod.proc.amm., dichiara la cessazione della materia del contendere.

Compensa le spese di giudizio, in considerazione della tempestività del provvedimento di nuova rideterminazione degli oneri, con la precisazione che ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, il contributo unificato deve essere rimborsato dall’Amministrazione al ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 02-11-2011, n. 1507 Procedimento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con memoria depositata il 10 febbraio 2011, l’Amministrazione ricorrente ha chiesto:

1) che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo il Commissario straordinario dell’intimato Comune disposto (deliberazione 13.1.2011, n. 125) l’annullamento d’ufficio del provvedimento impugnato;

2) che lo stesso Comune sia condannato alla rifusione delle spese di lite.

Ciò stante, il Collegio deve dichiarare l’intervenuta cessazione della materia del contendere; le spese di lite possono, tuttavia, essere compensate tra le parti, tenuto conto che tanto il provvedimento impugnato, quanto il suo annullamento d’ufficio sono stati adottati da un organo straordinario del Comune e che il contenzioso riguarda, comunque, due amministrazioni pubbliche, come si evidenzia nella menzionata deliberazione n. 125/2011.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 18-11-2011, n. 2795 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento.

Nelle more del giudizio, è stato assegnato un alloggio in deroga a favore del ricorrente, sicché questi non ha più interesse a coltivare il ricorso, che è divenuto improcedibile.

Nel peculiare caso di specie, le spese restano compensate.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 11-05-2012, n. 7278

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Svolgimento del processo

B.F., T.A., A.P., M. T. e D.R.C. propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che, in riforma delle due pronunce di primo grado del Tribunale di Paola, ha rigettato la domanda risarcitoria da essi proposta nei confronti della Ignazio Messina & C. S.p.A., quale armatrice della nave da carico "(OMISSIS)", arenatasi il 14/12/1990 nel tratto di mare antistante i terreni di proprietà degli attori.

La Ignazio Messina & C. resiste con controricorso illustrato da successiva memoria, proponendo due motivi di ricorso incidentale (condizionato quanto al secondo).

Motivi della decisione

1.- Preliminarmente si rileva che il ricorso incidentale proposto nell’ambito del ricorso n. 17905 del 2010 va deciso unitamente a quest’ultimo.

2.- Con il primo motivo i ricorrenti principali si dolgono, sotto il profilo della violazione degli artt. 2050 e 2051 cod. civ., sia della parte in cui, quanto alla particella 194 (di proprietà di F. e B.A.F.), la Corte di Appello afferma che non vi sarebbe prova se "la perdita di una parte di terreno (…) sia dipesa dalla modificazione del moto ondoso causata dalla posizione assunta dalla nave o, al contrario, da fatto naturale per l’erosione continua che quel tratto di costa subisce, riferita con compiutezza di indagini dal consulente di ufficio", sia della omessa considerazione del carattere pericoloso dell’attività svolta dalla società intimata.

2.1.- Il primo motivo è inammissibile.

La Corte di Appello ritiene che la domanda sia da rigettare in quanto gli odierni ricorrenti non avrebbero fornito alcuna prova in ordine, tra l’altro, all’esistenza del nesso causale e, relativamente alla particella 194, afferma che sarebbe "estremamente difficile" stabilire le cause della perdita lamentata dagli attori. Tale affermazione è si, nell’ambito del motivo (attinente a violazione degli artt. 2050 e 2051 cod. civ.) censurata, ma – a prescindere dal fatto che non è dato comprendere sotto quale profilo lo sia – sembra richiedersi inammissibilmente a questa Corte di procedere ad un esame diretto della CTU (della quale neppure si indica dove, nel fascicolo d’ufficio, sia rinvenibile) per pervenire a conclusioni difformi dalla Corte di Appello.

Una volta rigettato il profilo relativo alla (affermata) esistenza dei nesso causale, è evidentemente inammissibile quello relativo alla mancata applicazione degli artt. 2050 e 2051 cod. civ., essendo, nell’azione risarcitoria, la sussistenza del nesso causale preliminare rispetto ai profili di colpa dell’agente.

3.- Resta conseguentemente assorbito il secondo motivo, con cui si lamenta la violazione dell’art. 274 c.n., dell’art. 2049 cod. civ. e dei principi in materia di culpa in vigilando e culpa in eligendo, sempre attinente ai profili di colpa della società intimata.

4.- Con il primo motivo di ricorso incidentale la Ignazio Messina & C. si duole che la Corte di Appello di Catanzaro non abbia condannato gli appellati a restituire ad essa quanto pagato in esecuzione delle sentenze di primo grado, maggiorato di "interessi, rivalutazione e maggior danno", assumendo che a ciò fosse tenuta anche d’ufficio.

4.1.- Il primo motivo di ricorso incidentale è inammissibile.

L’obbligo di condanna alle restituzioni può ritenersi ovviamente sussistente solo se il giudice di appello sia reso edotto dei pagamenti (del che nulla si dice nel ricorso incidentale). Giova d’altro canto considerare che, secondo una giurisprudenza di questa Corte, l’obbligo restitutorio sorge automaticamente, quale effetto consequenziale, dalla riforma della sentenza di primo grado cosicchè non incorre nel vizio di omessa pronuncia il giudice di appello che, nel riformare completamente la decisione impugnata, non dispone – ove pure gli sia richiesta – la condanna della parte vittoriosa in primo grado a restituire gli importi ricevuti in forza dell’esecuzione della sentenza appellata (Cass. 5 luglio 2006 n. 15295, Cass. 13 aprile 2007 n. 8829).

5.- Resta assorbito, per effetto del rigetto del ricorso principale, il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato, con il quale la società lamenta la mancata pronuncia della Corte di Appello sulla eccezione di difetto di legittimazione attiva degli odierni ricorrenti.

6.- Conclusivamente, vanno rigettati sia il ricorso principale sia il primo motivo di quello incidentale, assorbito il secondo. Appare equo compensare le spese in ragione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

la Corte, decidendo sui ricorsi riuniti, rigetta il principale ed il primo motivo dell’incidentale, assorbito il secondo; compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.