Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-06-2012, n. 9194

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 17 dicembre 2009, la Corte d’Appello di Firenze respingeva il gravame svolto dall’INPS contro la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda proposta da C.L. ed altri due litisconsorti in epigrafe indicati, nei confronti dell’INPS per il riconoscimento dei benefici contributivi per l’esposizione all’amianto.

2. La Corte d’appello riteneva, all’esito della consulenza tecnica espletata e condividendo le conclusioni dell’ausiliare, sussistente la soglia di rischio sulla base del criterio della ragionevole probabilità.

3. L’INPS propone ricorso per cassazione affidato a due motivi di impugnazione, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

4. Gli assicurati resistono con controricorso.

Motivi della decisione

5. Con i due motivi di ricorso l’INPS denuncia nullità della sentenza per omessa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione (art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4) e omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio. L’INPS si duole che la corte territoriale abbia rigettato il gravame senza motivare le ragioni della decisione ed esplicitare le ragioni del rigetto del gravame e senza valutare i profili di censura rassegnati dall’appellante.

6. Osserva il Collegio che la concisa statuizione della Corte territoriale non è in alcun modo attinente alle censure svolte con i motivi di gravame con i quali l’INPS si doleva perchè: 1) era risultato del tutto omesso l’accertamento della presenza di polveri di amianto nell’ambiente di lavoro con valori superiori ai limiti individuati dal D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31 per 8 ore al giorno per 40 ore settimanali e per non meno di 10 anni; 2) il consulente tecnico officiato in primo grado non aveva compiuto alcuna indagine tecnica specifica da cui poter concretamente risultare la percentuale di polveri di amianto in misura rilevante negli ambienti di lavoro e l’effettiva esposizione dei lavoratori; 3) la genericità della consulenza tecnica, limitatasi a descrivere tipi di mansioni che potevano esporre i lavoratori senza precisare livello di esposizione e relativa durata; 4) la relazione peritale era priva di obiettivi riscontri in merito alla presenza di amianto ed all’effettiva esposizione a rischio dei ricorrenti; 6) sulla base dei rilievi effettuati dal consulente tecnico la domanda non era meritevole di accoglimento giacchè l’ausiliare aveva ritenuto l’esposizione bassa, solo talvolta con superamento dei valori soglia.

7. La Corte territoriale, pur premettendo la condivisione dell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’attribuzione dell’eccezionale beneficio di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, postula l’esposizione ultradecennale all’amianto in misura superiore a 100 fibre per litro, ha da un lato ritenuto di condividere le conclusioni dell’ausiliare, fissando, tuttavia, la sussistenza della soglia di rischio sulla base del criterio di ragionevole probabilità, dall’altro meramente richiamato, nell’iter argomentativo, con estrema sintesi le critiche svolte dall’INPS, in termini di "ctu insufficientemente supportata da elementi concreti", senza, tuttavia, sviluppare in alcun modo una compiuta disamina e una susseguente valutazione della fondatezza/infondatezza delle censure sollevate.

8. L’iter argomentativo della statuizione impugnata esibisce, pertanto, il mancato esame dei motivi specifici denunciati in appello e delle deduzioni critiche dell’odierna parte ricorrente.

9. Per le considerazioni sopra svolte il ricorso va accolto. Discende la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio per il riesame alla Corte d’appello designata in dispositivo, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-01-2013) 20-02-2013, n. 8383

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 15 giugno 2012 il Tribunale di Salerno rigettava l’appello cautelare proposto da P.P. avverso il provvedimento con il quale altra sezione del medesimo Tribunale, nel corso del procedimento di cognizione, aveva a sua volta rigettato l’istanza di revoca del sequestro preventivo dei beni del ricorrente ritenuti oggetto di ricettazione prefallimentare ai sensi della L. Fall., art. 232, comma 3, n. 2.

La misura cautelare reale di cui si tratta era stata invero originariamente disposta sui beni del P. in relazione al reato di cui all’art. 648 ter c.p., qualificazione giuridica dei fatti contestati al ricorrente al capo o) d’imputazione che è stata nel prosieguo smentita da questa Corte, che ha affermato non sussistere il fumus delicti qualora la condotta di reimpiego di beni e somme provenienti da una società in decozione sia posta in essere prima della dichiarazione di fallimento – atteso che ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 648 ter c.p. è necessario che la detta condotta di reimpiego sia posta in essere in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento – potendo, in tal caso, configurarsi invece la diversa fattispecie di ricettazione fallimentare (Sez. 5^, n. 135/12 del 20 ottobre 2011, P., Rv.

252656). Qualificazione questa che è stata recepita dal Tribunale come giudice della cognizione, prima, e dallo stesso Tribunale quale giudice dell’impugnazione cautelare, poi, i quali hanno per l’appunto entrambi riferito il sequestro preventivo al menzionato reato di ricettazione prefallimentare di cui alla L. Fall., art. 232.

2. Avverso il provvedimento ricorre l’imputato a mezzo del proprio difensore, che con un unico motivo deduce violazione della legge penale sostanziale e processuale, rilevando come erroneamente il Tribunale abbia ritenuto che il danaro ricevuto dal P. in pagamento di forniture effettuate in favore della fallita possa integrare l’oggetto materiale del reato contestato, atteso che la L. Fall. al menzionato art. 232, diversamente da quanto previsto in altre norme incriminatrici della medesima legge, espressamente precisa come oggetto della condotta di ricettazione prefallimentare siano esclusivamente "merci o altri beni" dell’imprenditore fallendo, operando evidente riferimento a beni che, pur non risultando classificabili come merci, siano alle stesse assimilabili, con logica esclusione dal fuoco dell’incriminazione del danaro; non di meno il ricorrente sottolinea altresì come la medesima disposizione citata punisca in alternativa anche la condotta di chi acquista le medesime merci e i medesimi beni a prezzo notevolmente inferiore a quello corrente, circostanza che ulteriormente dimostrerebbe la correttezza delle conclusioni prospettate, atteso che, non potendo il danaro essere oggetto di "acquisto" speculativo, sarebbe allora evidente che nel descrivere l’oggetto materiale del reato il legislatore non abbia voluto fare riferimento anche a quest’ultimo.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e deve essere pertanto rigettato, 1.1 Il Tribunale ha ritenuto che oggetto materiale del reato di ricettazione prefallimentare possa essere anche il danaro sottratto alla garanzia patrimoniale del fallito dal terzo estraneo alla procedura concorsuale consapevole del suo stato di dissesto. A sostegno di tale affermazione i giudici dell’appello cautelare hanno ricordato il conforme orientamento di questa Corte, seppure formatosi con riguardo alla diversa fattispecie di ricettazione postfallimentare, evocando altresì argomenti di tipo letterale e sistematico. Sotto il primo profilo hanno infatti evidenziato come anche il danaro sia un "bene" suscettibile di distrazione e dunque rientri a pieno titolo nella descrizione normativa dell’oggetto materiale, mentre in chiave sistematica hanno osservato come in alcun caso la legge penale fallimentare distingua tra le componenti attive del patrimonio del fallito, operando costantemente implicito riferimento anche al danaro di quest’ultimo.

1.2 Come illustrato, il ricorrente ritiene per contro che proprio dall’esame della lettera L. Fall., art. 232, comma 3, n. 2), emergano i limiti esegetici della disposizione, tali da impedire, pena il ricorso all’analogia in malam partem, di ricomprendere il danaro nel perimetro dell’oggetto materiale del reato.

2. Come accennato, la tesi del ricorrente, pur suggestiva, non può essere condivisa.

2.1 Può condividersi che il precedente citato dal Tribunale (Sez. 5^, n. 21081 del 13 aprile 2004, Pontini, Rv. 229199) non risulti particolarmente decisivo per controbattere l’interpretazione proposta con il ricorso, atteso che lo stesso riguarda l’ipotesi di ricettazione postfallimentare – fattispecie nella quale l’oggetto materiale è apparentemente descritto in maniera diversa – e comunque non affronta ex professo la questione dell’identificazione dell’oggetto materiale dei reati previsti dalla L. Fall., art. 232.

2.2 Ciò detto, deve peraltro rilevarsi come l’intrinseco significato della formula "merci od altri beni" cui il legislatore è ricorso per individuare l’oggetto materiale della ricettazione prefallimentare non è certo quello suggerito dal ricorrente, atteso che l’ampia latitudine lessicale del termine "beni" è certamente idonea a ricomprendervi anche il danaro. Ed infatti il ricorrente è costretto a ricorrere ad argomenti di carattere logico per sostenere che in realtà si sia voluto escludere quest’ultimo dal perimetro operativo della norma incriminatrice.

2.3 Di tali argomenti il primo è privo di pregio, risultando invero manifestamente illogico. Sostiene infatti il ricorrente che colui che distrae danaro dell’imprenditore in stato di dissesto in realtà concorre nella bancarotta fraudolenta patrimoniale di quest’ultimo;

mentre colui che ottiene prima del fallimento il pagamento del proprio credito in violazione della par condicio creditorum eventualmente concorre nella bancarotta preferenziale commessa dal medesimo imprenditore. Da ciò discenderebbe l’esigenza di attribuire alla locuzione "altri beni" un significato che escluda il danaro per identificare cose assimilabili alle "merci".

Lo iato logico di tale argomentare è talmente evidente che sembra quasi superfluo sottolinearlo. Non si comprende, infatti, perchè solo la distrazione di danaro o i pagamenti in danaro potrebbero configurare il concorso nei due reati evocati dal ricorrente, atteso che oggetto delle condotte tipiche degli stessi ben possono essere altri beni. Se dunque l’acquisizione da parte del terzo di qualsiasi bene del fallimento può assumere rilevanza ai sensi dell’art. 100 c.p. e L. Fall., art. 216, la valenza discriminante dell’argomento scelto dal ricorrente si dissolve ed al più lo stesso porterebbe ad affermare l’inesistenza di spazi applicativi tout court per le incriminazioni previste dalla L. Fall., art. 232, tesi che nemmeno il ricorrente intende sostenere e che risulterebbe talmente assurda da non meritare nemmeno confutazione.

2.4 Con un secondo e meno banale argomento il ricorrente sostiene che i "beni" menzionati dalla norma incriminatrice debbano necessariamente partecipare della medesima natura delle "merci" pure evocati dalla stessa, atteso che, accanto alle condotte di distrazione e ricettazione, il legislatore ha inteso punire anche la condotta di chi "li" acquista a prezzo notevolmente inferiore al valore corrente. Soltanto le merci o i beni che abbiano una comune vocazione mercantile potrebbero infatti essere acquistati a prezzo vile e non certo il danaro, rimanendo quindi dimostrato come quest’ultimo sia stato consapevolmente escluso dal perimetro della fattispecie. Conclusione questa che però sconta all’origine l’apoditticità dell’implicito assunto per cui la volontà legislativa sia stata quella di definire in maniera necessariamente omogenea l’oggetto materiale delle tre condotte incriminate. Il che non solo rimane indimostrato, ma è in realtà smentito proprio dalla costruzione della frase normativa. Infatti, se l’assunto del ricorrente fosse vero, a stretto rigore la norma avrebbe dovuto punire colui che "distrae, ricetta o acquista a prezzo notevolmente inferiore al valore corrente merci od altri beni", mentre proprio l’isolamento della terza condotta rilevante ai fini dell’integrazione del reato semmai ne rivela l’attitudine ad essere consumata solo in relazione a quei beni destinati alla compravendita.

2.5 In realtà l’interpretazione della disposizione incriminatrice appare assai meno problematica di come dimostra di credere il ricorrente. Come tradizionalmente ritenuto dalla dottrina, infatti, l’inusuale formulazione adottata dal legislatore e soprattutto l’eccentrico riferimento alle merci deve imputarsi alla considerazione della prevalenza di queste nelle "contrattazioni" oggetto della condotta di acquisto speculativo, non sussistendo invece dubbio alcuno che i beni oggetto del reato siano tutti quelli soggetti alla garanzia creditoria ed acquisirli alla procedura concorsuale, compreso, dunque, il danaro. E che il dato testuale non possa essere sopravalutato, evocando orizzonti interpretativi quantomeno avventurosi, è testimoniato in fondo dallo stesso carattere pleonastico della locuzione "merci od altri beni", atteso che le merci sono comunque dei beni.

Del resto, laddove dovesse invece concludersi che effettivamente il danaro non possa rappresentare l’oggetto materiale del reato, sarebbe assai arduo giustificare sul piano della ragionevolezza una siffatta interpretazione, posto che attraverso l’incriminazione della ricettazione prefallimentare il legislatore aveva voluto rafforzare la tutela dei creditori, punendo coloro che approfittando della situazione di dissesto dell’imprenditore realizzano illeciti lucri in danno delle ragioni dei creditori, assicurando al contempo agli organi del fallimento l’apprensione dei beni soggetti all’esecuzione fallimentare e garantendo cosi il regolare svolgimento della procedura concorsuale (Sez. 5^, n. 12229 del 14 maggio 1976, Hussmann, Rv. 134842).

3. E’ dunque evidente che oggetto materiale del reato previsto dalla L. Fall., art. 232, comma 3, n. 2), può essere anche il danaro dell’imprenditore in dissesto, distratto o ricettato senza il concorso di quest’ultimo anche da colui che abbia agito ai fine di soddisfarsi del proprio credito, giacchè tutte le attività dell’imprenditore medesimo sono destinate per legge al soddisfacimento di tutti i suoi creditori.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2013

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Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 30-01-2013) 24-07-2013, n. 32071

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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale della libertà di Messina, con ordinanza depositata il 31 luglio 2012 ha annullato – su riesame dell’indagato – l’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal G.U.P. presso il medesimo Tribunale disponendo l’immediata liberazione di T.A.J. (cittadino americano), indagato del reato di violenza sessuale in danno della giovane M.K. (cittadina britannica), commesso all’interno di una cabina durante la crociera a bordo del (OMISSIS).

2. Il pubblico ministero presso il Tribunale di Messina ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento dell’ordinanza per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione del provvedimento che avrebbe considerato assente la gravità indiziaria del quadro, atteso che i vestiti della ragazza erano integri, mentre i giudici avrebbero dovuto considerare l’intera scena del delitto che avrebbe confermato le dichiarazioni rese dalla ragazza in ordine alla violenza subita, posto che le contraddizioni evidenziate nel racconto della ragazza, ascoltata dal pm una settimana dopo i fatti con registrazione dell’esame, era ancora turbata e confusa dai fatti e dal senso di colpa costituito dal fatto di essersi fidata dell’indagato che era entrato nella cabina con lei quanto la stessa aveva deciso di andarsi a cambiare le scarpe; i giudici del riesame non avrebbero motivato in ordine alla documentazione trasmessa; inoltre avrebbero implicitamente ammesso che il rapporto non era stato voluto dalla ragazza.

3. Il difensore dell’indagato ha depositato memoria con la quale chiede il rigetto del ricorso, insistendo nella correttezza della ricostruzione dei fatti prospettata nell’ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

1. I motivi di ricorso sono infondati.

E’ principio consolidato in giurisprudenza che in tema di misure cautelari personali, l’ambito del controllo che la Corte di Cassazione esercita non riguarda la ricostruzione dei fatti, nè le valutazioni, tipiche del giudice di merito, sull’attendibilità delle fonti e la rilevanza e/o concludenza dei dati probatori, nè la riconsiderazione delle caratteristiche soggettive delle persone indagate, compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate: tutti questi accertamenti rientrano nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata richiesta l’applicazione della misura cautelare e del tribunale del riesame. Il giudice di legittimità deve invece verificare che l’ordinanza impugnata contenga l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che hanno sorretto la decisione e sia immune da illogicità evidenti: il controllo investe, in sintesi, la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (in tal senso, Sez. 6, n. 3529 dell’1/2/1999, Sabatini, Rv. 212S65; Sez. 4, n. 2050 del 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104).

2. L’ordinanza oggetto della presente impugnazione è sorretta da logica e corretta argomentazione motivazionale e risponde a tali due requisiti. Il Tribunale nel motivare la gravità del quadro indiziario, in maniera difforme da quanto ritenuto dal GIP, ha analiticamente esaminato gli elementi raccolti nel corso delle indagini svolte, ritenendo che gli stessi non possano costituiscano gravi indizi di colpevolezza dell’indagato quanto all’episodio di violenza sessuale allo stesso addebitato in questa fase delle indagini. I giudici hanno sottolineato alcune incongruente nelle versioni rese dalla persona offesa (nell’immediatezza del fatto alle vicine di cabina, al medico di bordo mentre era sottoposta a visita medica, in sede di; querela, al pubblico ministero una settimana dopo) e le hanno poste a raffronto con le altre emergenze probatorie (assenza di lesioni sul collo e petto, nonostante la ragazza avesse riferito di essere stata tenuta ferma dal collo, durata non minima della permanenza del giovane nella cabina, come riscontrata con le telecamere del corridoio della nave), concludendo poi nel senso che gli indizi di colpevolezza, pur sussistenti, non potevano essere ritenuti di gravità e consistenza tale da legittimare l’applicazione di una misura cautelare personale nei confronti dell’indagato. Il ricorso del pubblico ministero deve pertanto essere rigettato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso del pubblico ministero.

In caso di diffusione omettere, le generalità e gli altri dati identificativi di tutte le persone indicate nel provvedimento ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 perchè previsto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2013

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Cass. pen., sez. I 25-06-2009 (09-06-2009), n. 26476 – Pres. GIORDANO Umberto – Est. CANZIO Giovanni – G.G. IMPUGNAZIONI – Necessario accertamento con sentenza irrevocabile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La Corte d’appello di Messina, con ordinanza del 5/12/2008, dichiarava inammissibile la richiesta di revisione avanzata da G.G., condannato dalla Corte d’assise di appello di Catania, con sentenza divenuta irrevocabile il 19/9/1990, alla pena dell’ergastolo per concorso in omicidio dei CC F.S. e A.C., uccisi nella notte del (OMISSIS) all’interno della caserma di (OMISSIS), e per i connessi reati di armi.
Le nuove prove allegate alla domanda erano costituite principalmente (oltre alle dichiarazioni dell’avv. Francesco Lauda, officiato dai familiari della difesa del G., che era stato fermato dai CC la notte del (OMISSIS), e dei coniugi G.) dalle testimonianze rese l'(OMISSIS) al Procuratore della Repubblica di Trapani da O.R., ex carabiniere intervenuto nelle indagini per l’attentato in caserma, circa l’avvenuta sottoposizione a "torture" e "sevizie", da parte del nucleo dei carabinieri diretti dal tenente R., delle persone fermate in quella occasione e portate in caserma, fra le quali il chiamante in correità V.G., lo stesso G. e gli altri indagati.
Rilevava in proposito la Corte territoriale che le nuove prove avevano ad oggetto le accuse di violente pressioni esercitate dai CC per ottenere la chiamata in correità del V. e le confessioni degli indagati, "già elaborate dagli imputati nell’immediatezza dei fatti e non considerate incisive" dai giudici della cognizione; sicchè, da un lato, le dichiarazioni dell’ O. "oltre a dover superare il vaglio di attendibilità e credibilità, hanno necessità di ulteriori riscontri", e, dall’altro, "è necessario che le relative responsabilità vengano accertate giudizialmente in modo definitivo e solo successivamente potrà essere valutata l’incidenza delle torture, ove sussistenti, sulla posizione di G.".
2. – Avverso detta ordinanza i difensori del G. hanno proposto distinti ricorsi per cassazione denunciandone violazione di legge e vizio motivazionale, in considerazione della prevalente esigenza di un approfondimento dibattimentale e di una valutazione critica delle nuove prove, poste a fondamento della domanda di revisione, sul punto decisivo se le prove dichiarative poste a fondamento della condanna dell’imputato (la chiamata in correità del V., morto in carcere e mai sentito in dibattimento, e le confessioni, poi ritrattate, dei coimputati) fossero state, o non, estorte dagli investigatori con metodi violenti e illegali.
3. – Le censure sono fondate.
L’ordinanza di inammissibilità, limitandosi ad una mera enunciazione delle prove dichiarative poste a fondamento della domanda di revisione, non ne contesta il connotato di sostanziale novità rispetto a un tema pure trattato nel giudizio di cognizione. E però, da un lato si risolve nell’esposizione della prospettiva di estraneità dell’istante al fatto omicidiario, omettendone ogni valutazione di tipo analitico o sintetico, e dall’altro non si dispiega nel doveroso apprezzamento della loro complessiva attitudine dimostrativa a porre in crisi l’originario costrutto accusatorio e la conseguente affermazione di responsabilità del G..
D’altra parte, l’assunto della resistenza di quest’ultima (della quale non sono neppure indicate gli elementi di prova che ne hanno costituito il fondamento) al nuovo quadro probatorio prospettato dal richiedente appare meramente apodittico, in quanto del tutto sprovvisto di apparato argomentativo idoneo ad evidenziarne la solidità, apparendo assolutamente inadeguate e non puntuali, con riguardo alla fase di ammissibilità della richiesta, le argomentazioni circa la necessità che le dichiarazioni dell’ O. siano sottoposte al consueto vaglio di credibilità e che necessitino di opportuni riscontri.
I gravi e illegali atti di violenza denunziati a carico degli investigatori – asserita causa della condanna dell’imputato – ben possono, infatti, essere fatti valere nel giudizio di revisione, a prescindere dalla sentenza irrevocabile di condanna (richiesta, invece, come presupposto della domanda dal combinato disposto dell’art. 630 c.p.p., lett. d, e art. 633 c.p.p., comma 3) o comunque dall’avvio del relativo procedimento penale per queste eventuali ipotesi di reato, quando le prove dell’illecito (nella specie: le postume rivelazioni del carabiniere O.) siano emerse soltanto dopo che sia sopravvenuta una causa estintiva di siffatto reato, come la prescrizione.
In tal caso, attesa la prevalenza dell’interesse all’accertamento della verità sostanziale sull’esigenza di verifica formale della responsabilità del terzo, il dato storico rivelato mediante rituali dichiarazioni testimoniali, sempre che esse ineriscano (come nella specie) a circostanze assolutamente significative ai fini dell’affermazione di responsabilità e della condanna dell’imputato, ben può direttamente formare oggetto di accertamento incidentale da parte del giudice della revisione, superandosi la necessità del preventivo giudicato formatosi in esito a un autonomo processo (Cass. Sez. 3^, 28/11/2007 n. 4960/08, Galli, rv. 239088, Sez. 5^, 14/7/1993, Srangio, rv. 196153; Sez. 1^, 22/4/1991, Taldone, rv. 187247; Sez. 1^, 2/7/1985, Jovinella, rv. 170597).
4. – Di talchè, deve concludersi che la Corte territoriale è pervenuta con motivazione carente e non aderente alla ratio del modulo procedimentale previsto per la pregiudiziale declaratoria di inammissibilità della richiesta, al negativo apprezzamento prognostico di affidabilità e perciò di idoneità "ictu oculi" delle prospettate nuove prove dichiarative a ribaltare, nel giudizio di revisione, il costrutto accusatelo e l’affermazione di responsabilità del G., contenuta nella sentenza di condanna.
L’impugnata ordinanza va annullata con rinvio, per nuovo e più approfondito esame della portata delle nuove prove, alla Corte d’appello di Reggio Calabria, a norma dell’art. 634 c.p.p., comma 2, sost. dalla L. 23 novembre 1998, n. 405, art. 1.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame della Corte d’Appello di Reggio Calabria.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.