Corte Costituzionale, Sentenza n. 297 del 2003, In tema di gestione di tributi regionali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto
1.- Con ricorso ritualmente notificato e depositato il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 119, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, e 5, comma 3, della legge della Regione V. 9 agosto 2002, n. 18 (Disposizioni in materia di gestione dei tributi regionali).
L’art. 2, comma 1, della legge regionale n. 18 del 2002, disponendo il «rinvio» al 31 dicembre 2003 del termine del 31 dicembre 2002, previsto per il recupero delle tasse automobilistiche regionali dovute per l’anno 1999, violerebbe l’art. 119, secondo comma, Cost., in quanto si porrebbe in contrasto con il principio fondamentale del sistema tributario, enunciato nell’art. 3 della legge statale 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), secondo cui i termini di prescrizione e decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.
La medesima norma sarebbe, sotto altro aspetto, lesiva della potestà legislativa esclusiva dello Stato, prevista dall’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione nella materia dell’ordinamento civile, comprensiva della disciplina delle cause di estinzione dei diritti per prescrizione o decadenza.
L’art. 5 della stessa legge, dopo aver dichiarato, al comma 1, non più applicabile, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, la tassa di concessione per la ricerca e la raccolta dei tartufi, dichiara estinti, al comma 3, i crediti relativi alla medesima tassa ed alle connesse sanzioni, ancora dovuti alla data di cui sopra.
Quest’ultima disposizione, ad avviso dell’Avvocatura, sarebbe lesiva dei principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., in quanto attribuirebbe un ingiustificato beneficio ai contribuenti che non abbiano tempestivamente adempiuto l’obbligazione tributaria.
La medesima norma si porrebbe, altresì, in contrasto con l’art. 119, secondo comma, Cost., in quanto non rispettosa dei principi fondamentali risultanti, in materia, dalla legislazione statale, ed in particolare di quello della «necessarietà per la Regione di provvedere alla “realizzazione” dei crediti corrispondenti al tributo alla stessa attribuito e dalla stessa istituito, nei confronti di tutti i contribuenti obbligati per legge al verificarsi del relativo presupposto».

2.- La Regione V. si è costituita in giudizio, concludendo per il rigetto del ricorso.
La Regione resistente muove dalla premessa che l’ordinamento delineato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), insieme all’attribuzione allo Stato della potestà legislativa esclusiva per la disciplina dei soli tributi erariali (art. 117, secondo comma, lettera e), ed alle regioni per quanto riguarda tutti gli altri tributi regionali e locali (art. 117, quarto comma), debba portare a riconoscere che le regioni sono dotate di una potestà normativa d’imposizione primaria e non secondaria.
L’art. 119, secondo comma, Cost., nel disporre che gli enti locali e le regioni stabiliscono e applicano i tributi propri secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, opererebbe un implicito richiamo all’art. 117, terzo comma, che ricomprende il coordinamento tra le materie oggetto di legislazione concorrente, nelle quali allo Stato spetta solo la determinazione dei principi fondamentali. Fermo restando che in assenza di una legge quadro sul coordinamento del sistema tributario le regioni potrebbero legiferare, ricavando i principi dalla disciplina vigente, come del resto affermato dalla stessa Corte nella sua prima giurisprudenza sul punto (sentenza n. 282 del 2002
).
Sulla base di tali premesse, le norme impugnate si sottrarrebbero, dunque, alle censure di illegittimità costituzionale avanzate dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Quanto al differimento dei termini per il recupero delle tasse automobilistiche (art. 2, comma 1), assume, infatti, la Regione che il principio di cui all’art. 3 della legge n. 212 del 2000 sarebbe derogabile e privo di valore assoluto e che la disposta proroga sarebbe giustificata dal fine di evitare il rischio di emettere cartelle di pagamento errate, a causa della inidoneità della documentazione in possesso della Regione stessa ad assicurare una corretta azione di recupero.
Circa l’estinzione dei crediti relativi alla soppressa tassa di concessione per la ricerca e la raccolta dei tartufi, osserva la medesima Regione che la disposizione denunciata, comunque riguardante un tributo economicamente insignificante, troverebbe la sua giustificazione nella onerosità della riscossione a fronte della esiguità del gettito e che, d’altro canto, l’impugnativa proposta dal Governo sembrerebbe voler escludere l’esistenza di qualsiasi spazio di autonomia in capo alla regione.

3.- Nell’imminenza dell’udienza pubblica, entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative a sostegno delle conclusioni rispettivamente assunte.
Considerato in diritto
1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in via principale, degli artt. 2, comma 1, e 5, comma 3, della legge della Regione V. 9 agosto 2002, n. 18 (Disposizioni in materia di gestione dei tributi regionali), in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lettera l), e 119, secondo comma, della Costituzione.
Ad avviso del ricorrente, entrambe le norme si porrebbero in contrasto con i principi fondamentali del sistema tributario posti dalla legislazione statale. L’art. 2, comma 1 – relativo alla disciplina della prescrizione del potere di accertamento della tassa automobilistica – violerebbe, inoltre, la competenza legislativa esclusiva dello Stato prevista dall’art. 117, secondo comma, lettera l), nella materia dell’ordinamento civile, mentre l’art. 5, comma 3, dichiarando estinti i crediti, esistenti alla data di entrata in vigore della legge, relativi alla tassa di concessione per la ricerca e la raccolta dei tartufi, sarebbe lesivo dei principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., in quanto si risolverebbe nell’attribuzione di un indebito ed irragionevole vantaggio a favore dei contribuenti inadempienti all’obbligo di pagamento del tributo.

2.- La questione relativa all’art. 2, comma 1, della legge della Regione V. n. 18 del 2002 è fondata.
Riguardo alla natura del tributo di cui si tratta, va ricordato che la tassa automobilistica, disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), e successive modificazioni, è stata «attribuita» per intero alle regioni a statuto ordinario dall’art. 23, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), assumendo contestualmente la denominazione di tassa automobilistica regionale (mantenuta nonostante l’intervenuto mutamento della sua natura giuridica), e che l’art. 17, comma 10, della successiva legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), ha altresì demandato alle regioni «la riscossione, l’accertamento, il recupero, i rimborsi, l’applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo» alla suddetta tassa.
Lo stesso art. 17 della legge n. 449 del 1997 determina, al comma 16, il criterio di tassazione degli autoveicoli a motore – in base alla potenza effettiva anziché, come in passato, ai cavalli fiscali – e stabilisce, ai fini dell’applicazione di tale disposizione, che le nuove tariffe delle tasse automobilistiche sono fissate «con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, […] per tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, in uguale misura», confermando, a decorrere dall’anno 1999, il potere – attribuito alle regioni dall’art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1992 – di determinare con propria legge gli importi della tassa per gli anni successivi, «nella misura compresa tra il 90 ed il 110 per cento degli stessi importi vigenti nell’anno precedente».
In definitiva, alle regioni a statuto ordinario è stato attribuito dal legislatore statale il gettito della tassa, unitamente all’attività amministrativa connessa alla sua riscossione, nonché un limitato potere di variazione dell’importo originariamente stabilito con decreto ministeriale, restando invece ferma la disciplina statale per ogni altro aspetto sostanziale della tassa stessa.
La tassa automobilistica non può, dunque, allo stato, ritenersi «tributo proprio della regione», nel senso in cui oggi tale espressione è adoperata dall’art. 119, secondo comma, Cost., essendo indubbio il riferimento della norma costituzionale ai soli tributi istituiti dalle regioni con propria legge, nel rispetto dei principi del coordinamento con il sistema tributario statale.
Ne discende che la disciplina sostanziale dell’imposta non è divenuta – come la stessa Avvocatura sembra erroneamente ritenere – oggetto di legislazione concorrente, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, ma rientra tuttora nella esclusiva competenza dello Stato in materia di tributi erariali, secondo quanto previsto dall’art. 117, secondo comma, lettera e).
La norma impugnata, modificando la disciplina dei termini per l’accertamento del tributo, in senso oltretutto lesivo del legittimo affidamento dei cittadini nel rapporto con l’amministrazione finanziaria, viola tale esclusiva competenza statale e va, perciò, dichiarata costituzionalmente illegittima.

3.- Non è invece fondata la questione relativa all’art. 5, comma 3, della medesima legge regionale n. 18 del 2002.
Va premesso che la tassa di concessione di cui si tratta deve considerarsi «tributo proprio della regione» – nel senso sopra chiarito – essendo stata istituita dall’art. 12, comma 1, della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 (Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi), in base all’autorizzazione contenuta nell’art. 17 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo). Nell’esercizio della propria competenza legislativa la Regione ha, poi, abolito il tributo in considerazione – come si ricava dai lavori preparatori – «dell’esiguità dell’introito derivante (dal tributo stesso) rapportato ai costi di gestione amministrativa».
Risulta, ancora, dai lavori preparatori che la disposizione censurata – finalizzata a «risolvere definitivamente» il contenzioso relativo al tributo – trova la sua giustificazione in identiche ragioni di antieconomicità della riscossione, rafforzate da una previsione sostanzialmente non favorevole riguardo all’esito di quel contenzioso insorto «tra amministrazione e contribuenti anche in relazione all’interpretazione dell’art. 51 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5», che aveva ricollegato l’obbligo di pagamento della tassa annuale alla effettiva raccolta dei tartufi piuttosto che alla mera titolarità della relativa concessione.
Se tale è, dunque, la ratio della norma impugnata, nessuna lesione può derivarne all’art. 3 Cost., né sotto il profilo della ragionevolezza, essendo certo non manifestamente irragionevole che la regione rinunci a coltivare un contenzioso per la stessa economicamente dannoso e comunque dagli esiti prevedibilmente sfavorevoli all’ente impositore, né sotto il profilo del principio di eguaglianza, non potendo considerarsi omogenee le situazioni dei contribuenti che abbiano spontaneamente riconosciuto l’esistenza dell’obbligo tributario rispetto a quelle di coloro che invece lo abbiano contestato, sulla base di una norma che sembra porre a carico dell’ente concedente un onere probatorio particolarmente gravoso (quale è quello di dimostrare l’effettivo svolgimento, nell’anno, di attività di ricerca e raccolta di tartufi).
Deve infine escludersi che risulti in concreto violato un principio generale del sistema tributario, quale sarebbe – secondo la prospettazione del ricorrente – quello della irrinunciabilità al credito tributario. Il senso della norma impugnata, per quanto si è sin qui osservato, non è infatti quello di una generalizzata rinuncia a crediti già maturati, dovendo, invece, ritenersi limitato alla cessazione, per le ragioni già viste, di un contenzioso, in atto o potenziale, relativo ad un tributo ormai soppresso, salvi restando gli effetti non solo dei pagamenti già eseguiti, ma anche di eventuali accertamenti divenuti definitivi in quanto non opposti.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della legge della Regione V. 9 agosto 2002, n. 18 (Disposizioni in materia di gestione dei tributi regionali);
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 3, della stessa legge, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 settembre 2003.

Depositata in Cancelleria il 26 settembre 2003.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 14-01-2011, n. 280 Ricorso giurisdizionale

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con il ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe proponendo censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

Con due memoria datate 23.9.2005 e 6.2.2006 il ricorrente ha proposto motivi aggiunti deducendo ulteriori censure avverso gli atti impugnati.

L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.

Con ordinanza del 21.4.2010 n. 722 il TAR ha disposto la rinnovazione della notificazione nei confronti del controinteressato evocato in giudizio dal ricorrente.

Con successive memorie le parti hanno argomentato ulteriormente le rispettive difese.

All’udienza del 17.12.2010 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Il Collegio osserva che all’udienza del 17.12.2010 il difensore della parte ricorrente, ha dichiarato la volontà del T. di rinunciare al ricorso, depositando un atto di rinuncia datato 18.11.2010 e chiedendo la compensazione delle spese di giudizio.

La Difesa erariale nulla ha opposto al riguardo.

Preso atto di ciò e visto l’articolo 84 del c.p.a., il Collegio ritiene di dover dichiarare estinto il giudizio ai sensi dell’art. 35, comma, lett. c), c.p.a., compensando integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia da parte del ricorrente e compensa le spese di giudizio tra le parti in causa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 13-01-2011) 03-02-2011, n. 4116 Notificazione

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Svolgimento del processo

B.K.B.M. veniva condannato dal GIP del Tribunale di Firenze, all’esito di giudizio celebrato con il rito abbreviato, alla pena ritenuta di giustizia per violazione della legge sugli stupefacenti, con la concessione delle attenuanti generiche, con espulsione dal territorio nazionale a pena espiata.

A seguito di gravame ritualmente proposto nell’interesse dell’imputato, la Corte d’Appello di Firenze confermava dette statuizioni, e, in risposta alle deduzioni dell’appellante, motivava il suo convincimento con argomentazioni che possono sintetizzarsi come segue: A) infondate apparivano le eccezioni relative alle intercettazioni telefoniche, posto che il giudice di prime cure aveva condivisibilmente evidenziato gli elementi, diversi da mere indicazioni di confidenti, in base ai quali le operazioni di intercettazione erano state autorizzate; B) le doglianze nel merito, concernenti l’affermazione di colpevolezza, non potevano trovare accoglimento tenuto conto del materiale probatorio acquisito, con particolare riferimento al contenuto delle conversazioni intercettate ed al linguaggio chiaramente ermetico adoperato, del tutto inspiegabile ove non riferito al traffico di stupefacenti, in ordine al quale era anche risultato il ruolo di intermediario dell’imputato in relazione ad un episodio concernente l’acquisto di almeno 250 grammi di sostanza; C) non sussistevano i presupposti per la configurabilità dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, tenuto conto dei quantitativi di droga trattati, del fine di lucro perseguito e del carattere apparentemente abituale della condotta: tutte circostanze rivelatrici di pericolosità sociale in grado non modesto dell’imputato; D) la prognosi della pericolosità sociale dell’imputato, in concreto così formulata in base all’entità del fatto ed alle modalità della condotta, legittimavano l’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio nazionale dell’imputato a pena espiata, a nulla rilevando il dedotto reinserimento lavorativo.

Avverso detta sentenza ricorre per Cassazione, tramite il difensore, l’imputato deducendo motivi che possono così sintetizzarsi: a) nullità della sentenza impugnata per la mancata citazione dell’imputato per il giudizio di appello, posto che la notifica dell’atto, ove fosse risultata impossibile nella sistemazione abitativa in via (OMISSIS), luogo della detenzione domiciliare, avrebbe dovuto essere effettuata mediante comunicazione dell’udienza camerale al difensore fiduciario; b) inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche perchè asseritamente disposte sulla base di indicazioni provenienti da confidenti della Polizia Giudiziaria; c) vizio motivazionale in ordine alle valutazioni probatorie relativamente alla ritenuta colpevolezza, sull’asserito rilievo che la Corte di merito avrebbe erroneamente interpretato il contenuto delle conversazioni intercettate; d) vizio di motivazione in ordine al diniego dell’attenuante di cui al D.P.R n. 309 del 1990, art. 73, comma 5; e) illegittimità dell’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione a pena espiata, dovendo escludersi la pericolosità dell’imputato tenuto conto dell’inserimento lavorativo di costui nella società civile.
Motivi della decisione

Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.

La doglianza di cui al primo motivo di ricorso è priva di fondamento. Invero, sostiene il ricorrente che sarebbe stata erroneamente disposta la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello celebrato il 5 maggio 2009 presso il domicilio dichiarato all’atto dell’interrogatorio di garanzia, ed afferma che, stante "l’impossibilità della notifica nella via (OMISSIS), se davvero esistente e conclamata" (per come si legge testualmente nel ricorso) – ed essendo stati notificati altri atti, sempre per come asserito dal ricorrente (senza alcuna allegazione documentale), in via (OMISSIS) quale luogo degli arresti domiciliari dopo la sostituzione della custodia in carcere con la detenzione domiciliare – il decreto di citazione per il giudizio di appello avrebbe dovuto essere notificato all’imputato presso il difensore fiduciario. Orbene, per come si rileva dagli atti trasmessi a questo Ufficio, sul decreto di citazione in argomento, per il giudizio di appello del 5 maggio 2009 all’esito del quale fu pronunciata la sentenza oggetto del ricorso, vi è l’annotazione di notificare l’atto stesso al "dom. dich. presso l’avv. Passione di Firenze (come da verbale di interrogatorio del 23/10/2003) via (OMISSIS) di fatto reperibile in (OMISSIS) presso N.P.": la notifica, effettuata in data 19 marzo 2009, andò a buon fine mediante consegna di copia del decreto all’addetto alla ricezione dello studio. Nel decreto di citazione per il giudizio di appello, come appena detto, risulta annotato che l’imputato (odierno ricorrente) era anche reperibile in via (OMISSIS), presso tale N.P., dove venne operata un’ulteriore notifica del decreto di citazione in argomento:

risultato assente l’imputato in via (OMISSIS), fu effettuata la notifica nelle forme dell’art. 158 c.p.p., comma 8, e dell’avvenuto deposito del plico (nella casa comunale) fu data notizia con avviso immesso nella corrispondente cassetta dello stabile. Ciò premesso sulla base di quanto si rileva dagli atti, va innanzi tutto sottolineata la genericità della censura in esame, posto che il ricorrente, come prima già ricordato, si è limitato a prospettare una mera ipotesi ed eventualità di impossibilità della notifica stessa, laddove ha parlato di impossibilità "se davvero esistente e conclamata".

Ma, a parte tali connotazioni di genericità e la infondatezza della censura come appena precisato, appare opportuno, per completezza argomentativa, ricordare i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità in tema di notifiche dell’atto di citazione all’imputato, con particolare riferimento al rapporto (fiduciario) tra l’imputato stesso ed il difensore di fiducia ai fini dell’effettiva conoscenza da parte dell’imputato dell’atto oggetto della notifica: nella concreta fattispecie, nel decreto di citazione per il giudizio di appello risulta indicato l’avv. Rocchi come difensore del B..

Mette conto sottolineare che la giurisprudenza di questa Corte (anche a Sezioni Unite) è nel senso che, in tema di notificazione della citazione all’imputato, la nullità assoluta ed insanabile prevista dall’art. 179 c.p.p., ricorre solo nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o, quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva da parte dell’imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue l’applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 c.p.p., (così, Sez. Un. 7.1.2005 n. 119). La notificazione della citazione all’imputato con forme diverse da quelle previste, non integra, infatti, necessariamente, un’ipotesi di omissione della notificazione, ma da luogo ad una nullità di ordine generale, soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art. 184 c.p.p., comma 1, alle sanatorie generali di cui all’art. 183 c.p.p., ed alle regole di deducibilità di cui all’art. 182 c.p.p., oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’art. 180 c.p.p., semprechè non appaia in astratto o non risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario. Inoltre, la parte nel cui interesse viene dedotta la nullità assoluta della notificazione non può limitarsi a denunciare l’inosservanza della norma processuale, ma deve rappresentare di non avere avuto conoscenza dell’atto ed indicare gli elementi che consentano la verifica di quanto affermato. Ciò posto, nel caso in esame non è stato dedotto, e neppure è dato presumere, che il ricorrente non ebbe effettiva conoscenza del decreto di citazione per il giudizio di appello. Con il ricorso è stata prospettata solo una mera eventualità della impossibilità della notifica dell’atto ("…l’impossibilità della notifica nella via (OMISSIS), se davvero esistente e conclamata, obbligava la comunicazione dell’udienza camerale al difensore fiduciario": cosi si legge testualmente a pag.

3 del ricorso, pur non numerata); ma – ferma restando peraltro la ritualità della notifica eseguita presso lo studio dell’avv. Passione, non avendo il ricorrente allegato alcun concreto elemento documentale da cui dedurre l’avvenuta (eventuale) revoca di detta dichiarazione di domicilio – non sono stati addotti elementi da cui poter desumere che l’imputato non sia stato posto in grado di venire effettivamente a conoscenza della fissazione dell’udienza per il giudizio di appello. Lo stesso ricorrente non adduce dunque alcun argomento a sostegno di una prospettazione di notifica "omessa" del decreto di citazione per il giudizio di appello. Orbene, osserva il Collegio che – pur a voler ipotizzare una irritualità della notifica della citazione (e non dunque l’omessa notifica) – essendo stato peraltro certamente notificato al difensore di fiducia avv. Rocchi l’avviso per il giudizio di appello, non vi sono elementi per ritenere che l’imputato non abbia avuto conoscenza della fissazione del giudizio di appello, considerato il rapporto fiduciario che legava l’imputato stesso al difensore avv. Rocchi. Da ciò consegue che la (eventuale) adozione di un modello di notificazione diverso da quello prescritto ha determinato al più una nullità a regime intermedio, non assoluta, della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di secondo grado. Ma siffatta nullità non può essere più rilevata dal momento che nel giudizio di appello si presentò, in sostituzione del difensore di fiducia avvocato Rocchi, l’avvocato Stefani il quale (come si rileva dal verbale della relativa udienza) nulla eccepì circa la ritualità della citazione dell’imputato. Va invero affermata l’applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 c.p.p., e, comunque, la decadenza della possibilità di rilevare la nullità oltre i termini previsti dall’art. 180 c.p.p., (in termini, Sez. 5^, n. 8826/05, imp. Bozzetti ed altro, RV. 231588). Secondo quanto prevede l’art. 182 c.p.p., comma 2, infatti, "quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo": sicchè, essendo stato presente nel giudizio d’appello, come detto, il sostituto processuale del difensore (di fiducia) del B., la (asserita) nullità doveva essere eccepita appunto dal difensore medesimo e non poteva dunque essere più dedotta in questa fase del giudizio (cfr. in termini:

Sez. 5^, n. 8826/05, imp. Bozzetti, prima già citata).

Quanto al secondo motivo di ricorso, in punto di decreti di intercettazione, va innanzi tutto evidenziato che – a fronte della motivazione addotta dai giudici di seconda istanza, e cioè che le intercettazioni erano state disposte in base ad elementi ben diversi da mere indicazioni di confidenti – il ricorrente nulla di specifico ha dedotto, limitandosi a reiterare, con generiche ed assertive formulazioni, l’eccezione già sottoposta alla Corte territoriale (e peraltro motivatamente respinta anche dal primo giudice).

Va inoltre osservato che nessuno dei decreti autorizzativi evocati dal ricorrente risulta inserito nel fascicolo trasmesso in Cassazione, ovvero prodotto in copia nel giudizio dinanzi a questa Corte.

Dunque, detta doglianza risulta infondata alla luce del consolidato, e condivisibile, orientamento affermatosi nella giurisprudenza di legittimità secondo cui "qualora venga eccepita in sede di legittimità l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, siccome asseritamente eseguite fuori dai casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dall’art. 267 c.p.p., e art. 268, commi 1 e 3, ( art. 271 c.p.p., comma 1), è onere della parte indicare specificamente l’atto asseritamente affetto dal vizio denunciato e curare che tale atto sia comunque effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, magari provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione. In difetto, il motivo è inammissibile per genericità, non essendo consentito alla Corte di Cassazione di individuare l’atto affetto dal vizio denunciato" (Sez. 4^, n. 33700 del 09/06/2004 Cc. – dep. 05/08/2004 – Rv. 229098, imp Campisi; conf.

Sez. 4^, n. 2375 del 03/11/2005 Ud. – dep. 20/01/2006 – Rv. 232972 imp. Tamarisco e altri).

Quanto alle doglianze oggetto del terzo motivo di ricorso, in punto motivazione della responsabilità, il complesso motivazionale di merito può senza dubbio complessivamente considerarsi coerente ad essenziali profili di logicità e congruità. Al riguardo il ricorso svolge una digressione illegittima in valutazioni di puro merito, richiedendo a questa Corte una rilettura alternativa delle fonti di prova suggerita dal medesimo ricorrente. Orbene: di fronte a simili motivi di ricorso, occorre ribadire la necessità di restare nell’alveo dei giudizio di legittimità ed osservare che il Giudice a quo ha invece correttamente inteso centrare la valutazione globale di deduzioni e risultanze ed ha spiegato le ragioni – sopra sinteticamente ricordate nella parte narrativa, e da intendersi qui richiamate onde evitare superflue ripetizioni – che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Il motivo di ricorso in punto di del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, è parimenti infondato. Il complesso motivazionale di merito non è censurabile: è del tutto priva di senso logico la pretesa del ricorrente, già correttamente negata dal Giudice a quo, di assumere l’applicabilità al caso di specie dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 comma 5, in ragione di una nuova interpretazione del fatto proposta dal medesimo ricorrente, ed attesa l’evidente destinazione alla vendita delle cospicue quantità detenute e trattate. La motivazione dei Giudici di merito risulta del tutto conforme al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il dato ponderale della sostanza detenuta assume valore preclusivo quando esso è preponderante, mentre, solo qualora tale dato non sia rilevante, vengono in rilievo i parametri sussidiari previsti dalla norma e relativi ai mezzi, alle modalità e dalle circostanze dell’azione (cfr. "ex plurimis": Sez. Un., n 17 del 21/9/2000, RV. 216667, Primavera e altri; Sez. Un., n. 35737 del 24/06/2010 Ud. – dep. 05/10/2010 – Rv. 247911, P.G. in proc. Ricco).

Priva di fondamento è, infine, anche la censura in punto di misura di sicurezza dell’espulsione del D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 86.

Basta invero evidenziare il carattere del tutto apodittico della doglianza in esame, a fronte di una motivazione assolutamente in sintonia con l’indirizzo interpretativo di questa Corte secondo cui in tema di misure di sicurezza, il giudice nell’emettere una sentenza di condanna a carico dello straniero per uno dei reati indicati nel D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86, deve, prima di applicare la misura dell’espulsione dal territorio dello Stato, accertare la sussistenza in concreto della pericolosità del condannato e darne adeguata motivazione ("ex plurimis", Sez. 4^, n. 46759 del 25/10/2007 Cc. – dep. 17/12/2007 – Rv. 238359, P.G. in proc. Cekodhima): e non può certo dirsi che, nella concerta fattispecie, il giudice "a quo" non abbia dato conto della ritenuta sussistenza in concreto della pericolosità del condannato, avuto riguardo alle argomentazioni al riguardo svolte nell’impugnata sentenza, quali sopra sinteticamente ricordate nella parte narrativa.

Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 25-01-2011) 22-02-2011, n. 6825 Ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 10.12.2008 il Tribunale di Massa – Sez. Dist. di Carrara – condannava T.L., all’esito di giudizio celebrato con il rito ordinario, alla pena di mesi uno di arresto (sostituita con la corrispondente pena pecuniaria di Euro 1.400,00 di ammenda) e di Euro 200,00 di ammenda, per il reato di guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), (tasso alcolemico pari a 2,89 g/l alla prima prova e 3,04 g/l alla seconda):

fatto accertato in (OMISSIS). A seguito di rituale impugnazione del Procuratore Generale territorialmente competente -il quale si era doluto dell’entità della pena asseritamente troppo blanda, nonchè della mancata applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida dell’imputato e della omessa confisca del veicolo – la Corte d’Appello di Genova, in riforma dell’impugnata decisione, determinava la pena inflitta al T. in mesi due di arresto ed Euro 400,00 di ammenda, applicava la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del T. per la durata di anni uno e mesi sei, e disponeva la confisca del veicolo muovendo dal rilievo della sua obbligatorietà e della natura di misura di sicurezza della stessa con conseguente applicabilità, stante detta connotazione, anche ai fatti commessi nel tempo in cui, come nella concreta fattispecie, non era legislativamente prevista.

Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del T. con motivi che possono così sintetizzarsi: a) violazione di legge in ordine alla disposta confisca, trattandosi di misura introdotta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92 entrato in vigore successivamente alla data di accertamento del reato contestato al T.; b) vizio di motivazione in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria sospensione della patente di guida, fissata in anni uno e mesi sei, da ritenersi eccessiva e priva di giustificazione anche in relazione al contenuto aumento della pena inflitta dal primo giudice;

ad avviso del ricorrente un così lungo periodo di sospensione non risulterebbe giustificato neanche dal richiamo al precedente specifico trattandosi di episodio risalente nel tempo. Il primo motivo di censura è fondato. In presenza di un contrasto interpretativo che si era inizialmente delineato nella giurisprudenza di legittimità, le Sezioni Unite di questa Corte (Sent. n. 23428 del 25/02/2010 Cc. – dep. 18/06/2010 – Rv. 247042) hanno affermato il principio di diritto secondo cui "la confisca del veicolo prevista in caso di condanna per la contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, così come per quella di guida in stato di ebbrezza, non è una misura di sicurezza patrimoniale, bensì una sanzione penale accessoria" (chiarendo in motivazione che, pertanto, la misura ablativa in argomento non può essere disposta in relazione agli illeciti commessi prima della sua introduzione). Orbene, poichè la confisca (obbligatoria) del veicolo – in relazione ai reati di guida in stato di ebbrezza ex art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e rifiuto di sottoporsi all’accertamento strumentale, previsti dal codice della strada – è stata istituita con la novella del 2008 (ulteriori modifiche sono state poi recentemente apportate con la L. n. 120 del 2010), ed essendo stato accertato il (OMISSIS) il reato per il quale il T. è stato condannato, la confisca del veicolo, nel caso in esame, non poteva essere disposta: ne consegue che l’impugnata sentenza deve essere annullata nella parte concernente la statuizione della confisca che va quindi eliminata.

E’ viceversa infondata la seconda doglianza. Quanto alla durata della sospensione della patente di guida, la legge in vigore al momento in cui è stato commesso il reato addebitato al T. prevedeva una forbice da uno a due anni, e la Corte distrettuale ha determinato in anni uno e mesi sei, e quindi in misura media, la sanzione applicata al T.: di tal che, il richiamo alla gravità del fatto ed al precedente specifico a carico dell’imputato rende del tutto congrua ed adeguata la motivazione sul punto.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’impugnata sentenza limitatamente alla disposta confisca del mezzo, statuizione che elimina.

Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.