Cass. civ. Sez. V, Sent., 05-05-2011, n. 9899 Sanzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di irrogazione sanzioni, notificato il 12 giugno 1991, per l’omesso versamento dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale per l’anno 1986. Nel corso del giudizio il contribuente depositava la dichiarazione integrativa presentata per sanare gli omessi versamenti dell’imposta (e relative sanzioni), pagando, tuttavia, solo la prima delle due rate previste per la definizione, e chiedeva che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.

La Commissione adita rigettava il ricorso per mancanza della prova di quanto dedotto.

L’appello del contribuente era riunito ad altro appello, concernente la analoga vicenda relativa all’impugnazione da parte dello stesso contribuente dell’avviso di irrogazione sanzioni per l’omesso versamento dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale per l’anno 1987. Gli appelli riuniti erano rigettati con la sentenza in epigrafe la quale rideterminava la sanzione applicata a carico del contribuente.

Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione con due motivi. Resiste l’amministrazione con controricorso, illustrato anche con memoria.

MOTIVAZIONE
Motivi della decisione

Con i due motivi di ricorso che possono essere esaminati congiuntamente in quanto collegati in linea di subordinazione, il contribuente lamenta:

a) la violazione e falsa applicazione degli L. n. 413 del 1991, art. 34, comma 5, artt. 44, 45, 47 e 49, art. 51, comma 8, art. 62-bis e vizio di motivazione, per non aver il giudice di merito dichiarato la cessazione della materia del contendere e aver considerato "estranea alla materia del contendere la validità ed efficacia del condono fiscale conseguente ala presentazione della dichiarazione integrativa" (primo motivo);

b) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 12 e 13, in quanto il giudice di merito nel valutare l’applicazione dello ius novum in materia di sanzioni non aveva tenuto conto che il beneficio andava "ragguagliato al residuo nuovo credito erariale risultante dalla presentazione della dichiarazione integrativa" (secondo motivo).

La questione posta dal ricorso è del tutto analoga a quella relativa ad una identica vicenda risolta da questa Corte con la sentenza n. 1124 del 2006, le cui conclusioni sono condivise dal collegio.

Nonostante l’erronea prospettazione tanto di parte ricorrente quanto del giudice di merito, la disposizione applicabile nella fattispecie è la L. n. 413 del 1991, art. 62-bis il quale prevede l’inapplicabilità delle sanzioni amministrative comminate come nel caso di specie dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 44 (omesso versamento dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale presentata).

La non applicazione delle sanzioni è condizionata al pagamento da parte del contribuente delle imposte non versate alla data del 29 aprile 1992 o successivamente in due rate di uguale importo entro il 30 giugno e nel mese di luglio 1992, ovvero in unica soluzione entro il 20 giugno 1993. Si tratta di, pertanto, di "una ipotesi peculiare di condono", la quale "subordina il godimento del beneficio dell’esonero dalle sanzioni, oltre che alla presentazione di apposita dichiarazione integrativa, al pagamento delle imposte dichiarate e non versate entro termini precisi, i quali debbono qualificarsi perentori, pur in assenza di espressa previsione in tal senso, in quanto la loro osservanza è posta dalla norma quale specifica condizione per la produzione dell’effetto agevolativo. Ne deriva che non può essere accolta la tesi del ricorrente, secondo cui il mancato versamento della seconda rata non comporterebbe alcun effetto in termini di validità del condono, conseguendone esclusivamente, ai sensi del disposto della L. n. 413 del 1991, art. 51, comma 8, e della L. n. 146 del 1998, art. 18, l’obbligo per l’ufficio di procedere all’iscrizione a ruolo della somma relativa alla rata non versata: deve, infatti, ritenersi che la anzidetta disciplina, attinente alle dichiarazioni integrative presentate ai sensi della medesima L. n. 413 del 1991, artt. 49 e 50, non sia applicabile, in assenza di un richiamo specifico, alla particolare fattispecie di condono di cui all’art. 62-bis in esame, anche in considerazione del fatto che, mentre nel caso delle dichiarazioni integrative di cui agli artt. 49 e 50 citati si è in presenza di una liquidazione ex novo dell’imposta dovuta, secondo i parametri stabiliti dalla legge di condono, nell’ipotesi di cui all’art. 62-bis il contribuente deve versare le imposte da lui stesso a suo tempo dichiarate, nella misura già originariamente stabilita" (Cass. n. 1124 del 2006, in motivazione).

Ciò significa che dal mancato pagamento della seconda rata consegue la decadenza del contribuente dal beneficio attribuito dalla norma:

la decadenza, tuttavia, va limitata "alla parte del beneficio in relazione alla quale il contribuente è stato inadempiente, con la conseguenza che egli non resta soggetto alle sanzioni nella misura integrale, dovendo ritenersi che gli effetti della dichiarazione integrativa permangano fino alla concorrenza della somma pagata nel termine prescritto" (Cass. n. 1124 del 2006, in motivazione). Ciò sia perchè non è possibile equiparare il versamento della sola prima rata all’inerzia totale del contribuente, sia perchè l’amministrazione ha comunque, "in tali limiti, conseguito lo scopo, comune a tutte le normative di condono, di ottenere rapidamente l’incasso delle somme dovute, sia il rilievo che lo stesso art. 62- bis prevede, nei commi successivi al primo, ipotesi di inapplicabilità pro quota delle sanzioni".

Sicchè, se da un lato, deve essere rigettata la censura rubricata sotto il primo motivo di ricorso, deve essere accolta quella articolata con il secondo motivo e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia per una valutazione della misura delle sanzioni alla luce del principio di diritto affermato: "in tema di condono fiscale e con riguardo al beneficio, accordato dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 62-bis, della non applicazione delle sanzioni amministrative comminate per la violazione dell’obbligo di versamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate, l’omesso pagamento, entro il termine prescritto, della seconda rata delle imposte o delle ritenute anzidette, dopo il regolare pagamento della prima, non determina la decadenza totale dal beneficio, permanendo gli effetti della dichiarazione integrativa, in ordine all’ammontare delle sanzioni applicabili, fino alla concorrenza della somma tempestivamente versata". Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 07-06-2011, n. 12386 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

S.E., S.U., in proprio e quali eredi di S.T., ricorrono per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha dichiarato inammissibile il loro ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata di un procedimento di liquidazione coatta amministrativa nel quale avevano proposto domanda di ammissione di un credito.

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.
Motivi della decisione

Con i tre motivi di ricorso, che per la loro connessione possono essere trattati congiuntamente, si deduce violazione di legge e difetto di motivazione per avere la Corte d’appello ritenuto non applicabili le disposizioni della L. n. 89 del 2001, al procedimento di liquidazione coatta amministrativa in quanto procedimento non giurisdizionale.

I motivi sono infondati, essendo già stato affermato ripetutamente dalla Corte il principio, dal quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, secondo cui "il diritto all’equa riparazione per le conseguenze dell’irragionevole durata del processo, riconosciuto dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, non è configuratile in relazione alla liquidazione coatta amministrativa, che è procedimento a carattere amministrativo, in cui si innestano fasi di carattere giurisdizionale, quali la dichiarazione dello stato di insolvenza, le relative eventuali impugnazioni e le opposizioni allo stato passivo.

Poichè è il deposito dello stato passivo che costituisce il presupposto per le contestazioni davanti al giudice ordinario, la connotazione giurisdizionale sopravviene soltanto con il deposito stesso e per effetto della proposizione delle opposizioni e delle impugnazioni di cui alla L. Fall., artt. 98 e 100, o delle insinuazioni tardive. Pertanto, ove non sia dedotta l’esistenza di un contenzioso con riferimento all’avvenuta declaratoria dello stato di insolvenza ed ai giudizi eventualmente da essa derivanti, il procedimento mantiene inalterato il suo carattere amministrativo, a nulla rilevando, come nella specie, che la liquidazione si sia aperta in seguito a conversione dell’iniziale procedura fallimentare" (Cassazione civile, sez. 1^, 30/12/2009, n. 28105; conforme Cass. 3 agosto 2007 n. 17048). Nè vale il rilievo secondo il quale nella procedura de qua sarebbero state proposte opposizioni con conseguente svolgimento di attività giurisdizionale dal momento che questa non ha riguardato la posizione degli attuali ricorrenti per i quali il procedimento ha avuto unicamente natura amministrativa.

Il ricorso deve dunque essere rigettato. Non si deve provvedere in ordine alle spese in assenza di attività difensiva da parte dell’intimata Amministrazione.
P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 31-03-2011, n. 2833 Contratto di appalto

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Svolgimento del processo

1. Con atto notificato il 29 luglio 2010 e depositato il successivo 25 agosto la E. s.p.a. ha trasposto – a seguito di opposizione dell’8 luglio 2010, notificato dalla A.I. s.r.l. – il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (che era stato notificato il 28 maggio 2010), con il quale aveva chiesto l’annullamento, tra gli altri, della delibera del direttore generale della A.S.L. RM F n. 275 del 14 dicembre 2009, nella parte in cui ha aggiudicato in via definitiva all’impresa controinteressata A.I. s.r.l. la fornitura (lotto n. 1) di software per il Dipartimento di prevenzione.

Espone, in fatto, di aver partecipato alla gara e di essersi aggiudicata il lotto 2, mentre si è collocata al secondo posto in graduatoria relativamente al lotto 1, dietro la A.I. s.r.l., unica altra concorrente.

2. Avverso gli atti di gara è insorta deducendo:

a) Violazione e omessa applicazione dell’art. 2 della lettera di invito e del capitolato tecnico, violazione dei principi di par condicio, trasparenza, imparzialità e buon andamento – Violazione e falsa applicazione art. 46 D.L.vo n. 163 del 2006 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà e perplessità manifesta dell’azione amministrativa.

La stazione appaltante ha illegittimamente consentito alla controinteressata di depositare documentazione mancante, ancorché richiesta a pena di esclusione sia dalla lettera d’invito che dal capitolato tecnico;

b) Violazione del capitolato tecnico – Violazione e omessa applicazione art. 69 D.L.vo n. 82 del 2005 – Eccesso di potere.

La controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa per aver offerto un sistema informativo diverso da quello richiesto dalla lex specialis di gara;

c) Violazione del capitolato tecnico sotto altro, concorrente profilo – Eccesso di potere – Violazione del principio della par condicio, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta.

La controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa per aver offerto un software web incompleto, ancora in fase di sviluppo e solo parzialmente installato;

d) Violazione del capitolato tecnico e, in particolare, delle prescrizioni richiamate "condizioni di ammissibilità", sotto altri concorrenti profili – Violazione art. 2 della lettera di invito, eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, disparità di trattamento, illogicità e perplessità manifesta dell’azione amministrativa.

Il punteggio assegnato all’offerta tecnica della controinteressata è manifestamente erroneo;

e) Violazione e falsa applicazione di legge: art. 84 D.L.vo n. 163 del 2006 – Eccesso di potere – Violazione del giusto procedimento.

Manca il provvedimento di nomina della Commissione di gara.

3. La ricorrente ha altresì chiesto la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno.

4. Si è costituita in giudizio l’A.S.L. RM F, che ha preliminarmente eccepito la tardività del ricorso straordinario e, nel merito, l’infondatezza del gravame.

Con memoria di replica depositata l’11 marzo 2011 ha dedotto altresì l’inammissibilità del ricorso incidentale della controinteressata, avendo ad oggetto la mancata aggiudicazione del lotto n. 2 (relativo alla fornitura di hardware), affidato alla ricorrente principale.

3. Si è costituita in giudizio la A.I. s.r.l., che ha preliminarmente eccepito l’improcedibilità e la tardività del ricorso trasposto nonché dello stesso ricorso straordinario. Nel merito ha sostenuto l’infondatezza del ricorso.

4. Con ricorso incidentale, notificato il 13 agosto 2010 e depositato il successivo 14 agosto, l’A.I. s.r.l. ha impugnato l’aggiudicazione, alla ricorrente principale, del lotto 2 (relativo alla fornitura di hardware). Ha chiesto altresì la condanna dell’A.S.L. RM F al risarcimento dei danni.

5. Con memorie depositate alla vigilia dell’udienza di discussione le parti costituite hanno ribadito le rispettive tesi difensive.

6. Con ordinanza n. 5629 del 7 dicembre 2007 è stata respinta l’istanza cautelare di sospensiva.

7. Alla Camera di consiglio dell’1 settembre 2010, sull’accordo delle parti, l’esame dell’istanza di sospensione cautelare è stato abbinato al merito.

8. All’udienza del 23 marzo 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

1. Come esposto in narrativa è stata impugnata, tra l’altro, la delibera del direttore generale della A.S.L. RM F n. 275 del 14 dicembre 2009, nella parte in cui ha aggiudicato in via definitiva all’impresa controinteressata A.I. s.r.l. la fornitura (lotto n. 1) di software per il Dipartimento di prevenzione.

In via preliminare occorre esaminare l’eccezione di improcedibilità del ricorso straordinario al Capo dello Stato, sollevata dalla controinteressata sul rilievo che lo stesso sarebbe stato notificato il 28 maggio 2010, e cioè quando era già entrata in vigore (27 aprile 2010) la preclusione introdotta dall’art. 8, primo comma, lett. b), D.L.vo 20 marzo 2010 n. 53 il quale, modificando l’art. 245, primo comma, D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163, ha escluso la possibilità di impugnare nella via del ricorso straordinario gli atti delle procedure di gara.

L’eccezione è fondata. Ed invero, l’art. 15, sesto comma, D.L.vo n. 53 del 2010, che detta le disposizioni transitorie, nulla ha previsto in relazione alla data di entrata in vigore del cit. primo comma dell’art. 8, che è dunque da individuare nel 27 aprile 2010. In altri termini, dal 27 aprile 2010, in mancanza di un’espressa disciplina transitoria, è precluso l’esperimento del ricorso straordinario al Capo dello Stato nella materia degli appalti pubblici.

Tale conclusione trova conferma in una recente decisione del giudice di appello (V sez., 2 agosto 2010 n. 5069), secondo cui l’impugnazione con ricorso straordinario di un atto relativo a una procedura ad evidenza pubblica contemplata dal D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163 era legittima e praticabile fino all’entrata in vigore del D.L.vo n. 53 del 2010, recante attuazione della direttiva 2007/66/CE che, all’art. 8, comma 1 lett. b), ha modificato il comma 1 dell’art. 245 del D.L.vo n. 163 del 2006, prevedendo che detti atti "sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente"; solo dalla data di entrata in vigore del citato D.L.vo n. 53 del 2010 (27 aprile 2010) non è più consentita l’impugnazione degli atti delle procedure ad evidenza pubblica con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Né tale conclusione può apparire contraria al principio, costituzionalmente garantito, del diritto di difesa. E’ ben vero, infatti, che alla ricorrente era ormai preclusa, alla data del 27 aprile 2010, la possibilità di esperire l’ordinario rimedio giurisdizionale, ma è altresì vero che l’art. 8 è entrato in vigore dopo un periodo di vacatio legis di 15 giorni (il D.L.vo n. 53 del 2010 è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 12 aprile 2010), con la conseguenza che essa ben avrebbe potuto proporre il ricorso al Capo dello Stato in questo intervallo temporale (il ricorso è stato proposto solo il successivo 28 maggio 2010), tanto più che era decorso già un lungo lasso di tempo dalla data (5 febbraio 2010) in cui essa afferma di aver conosciuto, mediante accoglimento dell’istanza di accesso, la documentazione dalla quale ha evinto di non essersi aggiudicata la fornitura (lotto n. 1) di software per il Dipartimento di prevenzione.

Ritiene peraltro il Collegio che da questa premessa non possa trarsi la conclusione che il ricorso trasposto in sede giurisdizionale è inammissibile, dovendosi riconoscersi l’errore scusabile in relazione alla proposizione del ricorso straordinario successivamente al 27 aprile 2010.

L’indiscussa novità della norma che ha abolito il rimedio del ricorso straordinario nel settore degli appalti pubblici giustifica, infatti, la concessione dell’errore scusabile ex art. 37 c.p.a. in relazione al rimedio amministrativo e, di conseguenza, a quello giurisdizionale attivato a seguito di trasposizione. Né si potrebbe ritenere inibito a questo giudice la concessione dell’errore scusabile sul rilievo che il giudizio sull’errore scusabile può essere espresso solo dall’autorità deputata a decidere sul ricorso straordinario – e cioè, in pratica, dal Consiglio di Stato in sede consultiva – laddove l’errore fosse stato invocato, e ciò in quanto – come si è più volte chiarito – alla data di proposizione del ricorso straordinario l’Autorità in astratto deputata a deciderlo non ne aveva più la competenza e dunque non avrebbe potuto pronunciare più neanche sulla concessione del beneficio in questione.

2. Priva di pregio è l’eccezione di irricevibilità del ricorso straordinario, perché notificato oltre i 120 giorni dalla conoscenza della mancata aggiudicazione del lotto n. 1 (relativo alla fornitura di software). Le controparti, infatti, non individuano, come è onere per chi eccepisce la tardività di un ricorso, il dies a quo dal quale far decorrere il termine in questione. E tale decorrenza non può certo essere fatta risalire al 16 dicembre 2009, data in cui è stata comunicata (nota n. 2573 del 15 dicembre 2009) solo l’avvenuta aggiudicazione del lotto n. 2 (relativo alla fornitura di hardware). Poiché la ricorrente non è mai stata formalmente notiziata di essersi collocata solo al secondo posto nella graduatoria relativa all’appalto della fornitura di software, è solo dall’acquisizione della documentazione a seguito dell’accesso ai documenti che può riconnettersi la piena conoscenza dell’esito negativo della procedura. Rispetto a tale data (5 febbraio 2010) il ricorso straordinario, notificato il 28 maggio 2010, è tempestivo.

Né può costituire riprova – come affermano le parti resistenti – della conoscenza dell’aggiudicazione del lotto 1 da parte della società E. la circostanza che alla stessa era stata comunicata l’aggiudicazione del lotto 2. Si tratta di una mera presunzione, ma è noto che le eccezioni di tardività non si possono fondare su mere presunzioni ma richiedono prove concrete.

3. E’ invece inammissibile (salvo che per il secondo motivo) il ricorso incidentale, atteso che con questo la A.I. s.r.l. deduce l’illegittima aggiudicazione del lotto 2 alla E. s.r.l..

E’ noto, infatti, che il ricorso incidentale è lo strumento di cui si avvale il controinteressato per paralizzare l’azione del ricorrente principale e conservare il provvedimento a sé favorevole, di cui è stato chiesto l’annullamento con l’atto introduttivo del giudizio.

Nel caso all’esame del Collegio, invece, la Avelco s.r.l. – salvo che per il secondo motivo, che è dunque ammissibile – non deduce vizi che, ove accolti, porterebbero all’esclusione della E. s.r.l. dalla procedura per l’aggiudicazione del lotto 1, facendo così venir meno il suo interesse al ricorso perché in ogni caso il lotto 1 non avrebbe potuto esserle affidato. Non mira dunque a paralizzare l’azione del ricorrente principale, ma tende ad estendere la sua posizione di vantaggio per ottenere l’affidamento anche del lotto 2.

Infine, il gravame proposto dalla Avelco s.r.l. non potrebbe neppure essere trasformato in ricorso principale, atteso che lo stesso sarebbe ampiamente tardivo.

Ed invero, se il termine perentorio di trenta giorni per proporre ricorso incidentale, a norma del combinato disposto degli artt. 22 L. 6 dicembre 1971 n. 1034 e 37 T.U. 26 giugno 1924 n. 1054 (applicabili ratione temporis), decorre, in ragione della natura accessoria del medesimo, esclusivamente dalla scadenza del termine assegnato per il deposito del ricorso principale, perché è da quel momento che sorge l’interesse ad agire in giudizio per paralizzare la pretesa attorea, senza che, ai fini della tempestiva presentazione del detto ricorso, possa assumere alcuna rilevanza la conoscenza dell’atto, quest’ultimo elemento rappresenta, invece, il dies a quo del termine per la proposizione del ricorso ordinario (Cons. Stato, V Sez., 9 ottobre 2000 n. 5367 e VI Sez., 13 febbraio 1987 n. 43; T.A.R. Lazio, II Sez., 17 maggio 2004 n. 4575).

4. Come si è detto, non è travolto dalla pronuncia di inammissibilità il secondo motivo del ricorso incidentale, che mira all’esclusione della E. dalla gara. E poiché la gara è unica, anche se suddivisa in due lotti, il motivo in questione, ove accolto, paralizzerebbe in ogni caso il ricorso principale.

Il Collegio ritiene dunque di passare subito all’esame di tale motivo, per poi occuparsi del ricorso principale.

Ed invero, secondo un principio ormai acquisito nella giurisprudenza del giudice amministrativo (Cons.Stato, V Sez., 22 giugno 2010 n. 3888 e 1 febbraio 2010, n. 417; id., VI Sez., 29 novembre 2006 n. 6990; V Sez., 8 maggio 2002 n. 2468, 25 marzo 2002 n. 1695 e 24 novembre 1997 n. 1367; T.A.R. Lazio, II Sez., 2 dicembre 2010 n. 35031; T.A.R. Toscana, II Sez., 22 giugno 2010 n. 2025; T.A.R. Lazio, I Sez., 25 luglio 2006 n. 6372; T.A.R. Palermo, III Sez., 18 gennaio 2006 n. 132 e 17 novembre 2005 n. 1720; T.A.R. Bologna, I Sez., 24 maggio 2004 n. 800; T.A.R. Napoli, I Sez., 20 maggio 2004 n. 8865; T.A.R. Milano, III Sez., 13 aprile 2004 n. 1453; T.A.R. Basilicata 4 ottobre 2002 n. 620), nell’ipotesi in cui ad una gara pubblica abbiano partecipano due soli concorrenti, in caso di fondatezza sia del ricorso principale che di quello incidentale, in quanto entrambi rivolti ad ottenere una declaratoria di esclusione dalla gara di controparte, occorre procedere all’annullamento di tutti gli atti impugnati ed al rinnovo delle operazioni concorsuali.

Ciò in quanto il ricorrente principale vanta comunque, nell’ipotesi di riconosciuta fondatezza del gravame incidentale, un interesse, cd. strumentale, al rinnovo delle operazioni di gara; il ricorrente incidentale, dal canto suo, con l’accoglimento della propria domanda, otterrebbe comunque un risultato utile, consistente nella possibilità di partecipare al procedimento rinnovato dall’Amministrazione.

Ad avviso della A.I. la E. avrebbe dovuto essere esclusa innanzitutto per aver presentato in modo incompleto la dichiarazione prevista al punto 2 delle Condizioni di ammissibilità del Capitolato tecnico (prima censura del secondo motivo del ricorso incidentale).

La censura non è suscettibile di positiva valutazione.

Il punto 2 delle condizioni di ammissibilità del capitolato tecnico dispone che "la ditta proponente deve documentare di avere all’attivo almeno cinque referenze complete, funzionanti (installate e collaudate), di cui almeno una nella regione Lazio, pena l’esclusione, la ditta proponente deve fornire l’elenco delle installazioni effettuate riportante: denominazione A.S.L., anno di installazione, quanti clienti installati, quali componenti software, il nome del referente ed il suo telefono. Tali installazioni vanno verificate".

La necessità di documentare il possesso delle suddette referenze è ribadita all’art. 2 della lettera di invito, laddove si precisa "relativamente al sub parametro relativo alle referenze, che esse dovranno essere almeno cinque e dovranno essere comprovate con specifiche dichiarazioni da parte delle A.S.L. che attualmente dispongono ed utilizzano il software richiesto nella presente gara".

Ulteriore riprova è nella risposta della A.U.S.L. 28 gennaio 2009 n. 212 alla richiesta di chiarimenti formulata da Avelco se fosse sufficiente, "ai fini dell’ammissione alla gara", una sola referenza. La risposta è nel senso che la ditta, "a pena di esclusione", deve "documentare" di avere all’attivo almeno 5 referenze, di cui almeno una nella Regione Lazio.

Rileva il Collegio che, indubbiamente, la formulazione della disposizione dettata dal capitolato speciale non brilla per chiarezza, atteso che la locuzione "pena l’esclusione", costituisce un inciso tra due diverse proposizioni. Peraltro, la circostanza che detta sanzione è riportata al termine della prima proposizione – quella cioè che richiede che le cinque referenze siano documentate sin dal momento della presentazione della domanda, come requisito di ammissione alla procedura selettiva, e non solo dichiarate – e non dopo la dichiarazione delle installazioni effettuate, come logica e comuni regole grammaticali e sintattiche vorrebbero ove l’esclusione fosse prevista per ambedue le ipotesi, lascia ragionevolmente intendere che l’esclusione è prevista solo per la prima ipotesi, e non anche per la seconda o addirittura solo per quest’ultima, come sostiene la ricorrente incidentale.

D’altro canto l’interpretazione, che del testo in esame s’impone sotto un profilo letterale, trova anche ragionevole spiegazione nel diverso rilievo che la stazione appaltante, a conclusione di una valutazione ampiamente discrezionale, aveva ritenuto di assegnare sia nella lettera d’invito che nel capitolato tecnico all’immediata disponibilità dei documenti comprovanti il possesso delle cinque referenze, come elementi di cui disporre al fine di valutare l’idoneità tecnica della singola offerente a partecipare alla gara, e un ruolo subordinato all’elenco delle installazioni eseguite, che si riservava di "effettuare" nel corso del procedimento.

La riprova definitiva di quanto sopra è nella relazione esplicativa predisposta in data 3 giugno 2010 dal Direttore generale dell’A.U.S.L. su specifica richiesta del Ministero della salute. In essa si dà atto che il termine per la presentazione della documentazione afferente le referenze è effettivamente perentorio, ma si afferma che si è ritenuto "opportuno" superare detto principio "al fine di non aggravare l’Azienda di inutili costi", "sia per le spese immediate di una nuova procedura che per il dispendio di risorse umane", chiedendo nell’interesse pubblico "un’ulteriore documentazione amministrativa per il perfezionamento dell’iter".

Si tratta di affermazione che, rimettendo alla libera valutazione della stazione appaltante gli effetti ex lege scaturenti da un termine dichiaratamente perentorio, è di tale gravità, considerato anche che proviene dall’organo apicale della struttura sanitaria pubblica, da non richiedere ulteriori commenti.

Priva di pregio è anche la seconda censura, dedotta sempre con il secondo motivo del ricorso incidentale.

E’ infatti irrilevante che la dichiarazione del legale rappresentante delle A.S.L. attestante l’esecuzione di forniture di software analoghi sia stata resa dalle Aziende Sanitàrie Locali sulla carta intestata della E. s.p.a. e in calce alla richiesta di certificazione, se non è stata disconosciuta – e non lo è stato – la firma del sottoscrittore, che ne garantisce la provenienza.

L’unico motivo del ricorso incidentale, che resiste al profilo di inammissibilità, deve dunque essere respinto. La reiezione travolge anche l’istanza risarcitoria.

5. Occorre ora passare all’esame del ricorso principale.

Con il primo motivo la società E. afferma che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per non aver allegato alla dichiarazione del 22 gennaio 2009 tutte e cinque le certificazioni della A.S.L. che documentavano l’avere in attivo almeno cinque referenze complete.

Le argomentazioni addotte dal Collegio sub 4 per respingere il secondo motivo del ricorso incidentale portano all’accoglimento del primo motivo del ricorso principale. Risulta infatti incontestato, in punto di fatto, che unitamente alla domanda di partecipazione erano state presentate solo 3 referenze (Latina, Lodi e Pavia) in luogo delle cinque richieste a pena di esclusione dalla lex specialis di gara.

Peraltro, proprio la previsione che la dimostrazione del possesso delle cinque referenze era a pena di esclusione comporta l’impossibilità di ricorrere all’integrazione ex art. 46 D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163.

La giurisprudenza consolidata del giudice amministrativo è nel senso che, ai sensi dell’art. 46 D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163, la regolarizzazione documentale può essere consentita solo quando i vizi sono puramente formali o chiaramente imputabili ad errore solo materiale, e sempre che riguardino dichiarazioni o documenti non richiesti a pena di esclusione, non essendo, in quest’ultima ipotesi, consentita la sanatoria o l’integrazione postuma, che si tradurrebbe in una violazione dei termini massimi di presentazione dell’offerta e, in definitiva, in una violazione della par condicio. Sanatorie documentali sono dunque possibili con la possibilità d’integrare successivamente la documentazione prodotta con la domanda di partecipazione alla gara o, comunque, con l’offerta, nel rispetto di un duplice limite: la regolarizzazione deve riferirsi a carenze (e, quindi, non ad "assenze") puramente formali od imputabili ad errori solo materiali; non può mai riguardare produzioni documentali che abbiano violato prescrizioni del bando o della lettera di invito sanzionate con una comminatoria di esclusione (Cons. Stato, V Sez., 9 novembre 2010 n. 7963; id. 14 settembre 2010 n. 6687; id. 2 agosto 2010 n. 5084).

La stazione appaltante non avrebbe, dunque, potuto chiedere di produrre una dichiarazione che avrebbe dovuto essere esibita, a pena di esclusione, ab origine, unitamente alla restante documentazione.

Né si potrebbe ritenere che, essendo state presentate tre su cinque referenze, la stazione appaltante avrebbe consentito un’integrazione e non una nuova produzione. Si tratta, infatti, di referenze che, provenendo da soggetti diversi, mantengono la loro individualità, sicchè l’integrazione sarebbe giustificabile con riferimento a carenze riscontrate in alcune di esse, e non alla loro mancanza.

Il primo motivo deve dunque essere accolto, con la conseguenza che la A.I. s.r.l. avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara.

6. Il Collegio ritiene di non procedere all’esame degli ulteriori motivi atteso che gli stessi richiederebbero una complessa attività istruttoria volta ad acquisire conoscenze di carattere prettamente tecnicoinformatico.

Ritiene di dover soprassedere anche dall’esame dell’ultimo motivo relativo alla nomina della Commissione. L’accoglimento di tale motivo avrebbe un effetto annullatorio dell’intera gara e, dunque, un risultato di certo meno favorevole per la ricorrente di quello raggiunto con l’accoglimento del primo motivo, che porta invece alla declaratoria di illegittimità dell’aggiudicazione in favore della contriointeressata del lotto 1.

7. Dalla documentazione versata in atti risulta che la fornitura oggetto dell’appalto è in avanzato stato di esecuzione, con la conseguenza che il Collegio ritiene di non poter dichiarare l’inefficacia del contratto e di riconoscere invece alla ricorrente il risarcimento del danno.

Tale possibilità è data dall’art. 122 c.p.a. (Cons. Stato, sez. V, 4 marzo 2011 n. 1385). Ed infatti, sin dopo l’entrata in vigore delle disposizioni attuative della direttiva comunitaria 2007/66/CE (D.L.vo 30 marzo 2010 n. 53), ora trasfuse negli artt. 121 e 122 del Codice del processo amministrativo, nel caso di annullamento giudiziale dell’aggiudicazione di una pubblica gara spetta al giudice amministrativo il potere di decidere discrezionalmente (anche nei casi di violazioni gravi) se mantenere o non l’efficacia del contratto nel frattempo stipulato; il che significa che l’inefficacia non è conseguenza automatica dell’annullamento dell’aggiudicazione, il quale determina solo il sorgere del potere in capo al giudice di valutare se il contratto debba o meno continuare a produrre effetti (Tar Toscana, sez. I, 27 gennaio 2011 n. 154).

Il Collegio ritiene che la mancata declaratoria di inefficacia del contratto lo esoneri dal dichiarare l’annullamento dell’aggiudicazione, di cui è stata accertata l’illegittimità. L’annullamento dell’atto illegittimo ha una sua ratio nella necessità di eliminare dal mondo giuridico il provvedimento lesivo per il ricorrente e far venir meno la fonte degli effetti sfavorevoli alla sua sfera giuridica. Ma nel caso in cui, a seguito della valutazione di opportunità ex art. 122 c.p.a., questo giudice ha ritenuto che la ricorrente non possa comunque subentrare nel contratto, non ha alcuna utilità eliminare la fonte pubblicistica sulla quale tale rapporto privatistico si regge.

Del resto, seppure con precipuo riferimento alle infrastrutture strategiche, il codice del processo amministrativo ha espressamente previsto (art. 125, terzo comma) che se è riconosciuto il risarcimento per equivalente si applica l’art. 34, terzo comma, dello stesso c.p.a., che prevede appunto che "quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori", senza dunque annullare l’atto illegittimo.

8. Il risarcimento, che spetta alla ricorrente ai sensi dell’art. 124, primo comma, c.p.a., va commisurato al 10% dell’importo a base d’asta, decurtato del ribasso da essa offerto (Cons. Stato, sez. VI, 24 settembre 2010 n. 7132; id., sez. V, 6 aprile 2009 n. 2143); la somma così calcolata, costituendo oggetto di debito di valore, va incrementata con la rivalutazione monetaria dal giorno in cui è stato stipulato il contratto con l’impresa illegittima aggiudicataria, sino alla pubblicazione della presente sentenza (a decorrere da tale momento, in conseguenza della liquidazione giudiziale, il debito di valore si trasforma infatti in debito di valuta); spettano, inoltre, gli interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione della sentenza di condanna fino al soddisfo effettivo.

Per le ragioni che precedono il ricorso principale deve essere accolto, con conseguente condanna della stazione appaltante al risarcimento dei danni.

La concessione dell’errore scusabile nella proposizione del ricorso straordinario giustifica la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) in parte dichiara inammissibile ed in parte respinge il ricorso incidentale; b) accoglie il ricorso principale e condanna la A.S.L. RM F al risarcimento dei danni a favore della ricorrente nei sensi indicati nella parte motiva.

Compensa, tra le parti in causa, le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 22-07-2011, n. 16122 occupazione d’urgenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.V., premesso che il comune di San Giorgio Jonico con decreto del 27/8/1981 aveva disposto l’occupazione d’urgenza del terreno di cui l’attrice era comproprietaria pro indiviso con i germani O. e R., che l’occupazione era avvenuta il 29/9/1981, l’opera pubblica era stata realizzata, ma la procedura espropriativa non era stata completata con l’emissione del decreto di esproprio, chiedeva in giudizio la condanna del Comune all’indennizzo pari al valore corrente di mercato del fondo occupato e trasformato e delle aree rese di fatto inutilizzabili, ovvero al risarcimento dei danni commisurato al valore di mercato. Il Comune eccepiva la prescrizione e che il trattamento risarcitorio doveva essere commisurato ai criteri normativi nel frattempo dettati.

Anche C.R. agiva con separata domanda per il pagamento della terza parte del valore di mercato; il Comune svolgeva identiche difese.

I due giudizi venivano riuniti; spiegava intervento volontario il terzo comproprietario.

Veniva espletata CTU. Il Tribunale, con sentenza depositata il 24/3/2004, rigettava la domanda perchè prescritta.

Appellavano V. e C.R., precisando che il decreto di occupazione d’urgenza aveva riguardato solo mq. 3215 e non la maggiore superficie di mq. 20940, trasformata dal Comune senza dichiarazione di pubblica utilità e fissazione dei termini di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 13 da cui la natura usurpativa dell’occupazione.

Il Comune rifiutava il contraddittorio sulla domanda, in tesi, nuova.

La Corte d’appello, con sentenza depositata il 7/6/05, ha rigettato l’appello sulla base dei seguenti rilievi: dal decreto di occupazione d’urgenza del 27/8/1981 e dai verbali di consistenza ed immissione del 29/9/1981, non risultavano elementi sicuri, nel senso di ritenere che il decreto riguardasse solo l’area su cui era sorta la casa comunale e non anche le aree sulle quali erano state realizzate opere di viabilità; invece, poichè con la delibera del 7/6/1978, il Consiglio comunale aveva approvato il Piano Quadro nella zona di espansione C1, costituente variante di programma per la viabilità e attrezzature, e nel verbale di immissione in possesso redatto in contraddittorio, era chiaro il riferimento dell’occupazione all’attuazione del piano concordato, ha concluso nel senso che, imposto con l’approvazione del piano detto vincolo preordinato all’esproprio, con il decreto sindacale, pur nel generico riferimento all’intera proprietà degli attori, era stata disposta l’occupazione d’urgenza in toto, per la costruzione della casa comunale e delle opere viarie, quindi si era trattato di occupazione acquisitiva.

La Corte ha quindi rilevato che le C., che inizialmente avevano agito facendo valere l’occupazione acquisitiva, in secondo grado avevano sostenuto trattarsi solo per mq. 3215 di occupazione acquisitiva e non per tutta l’estensione di mq. 20940, sulla quale erano state realizzate opere viarie, non sorrette dalla dichiarazione di PU e quindi si era realizzata occupazione usurpativa, per la quale non era decorso il termine di prescrizione.

Tale tesi, infondata, non poteva neppure essere introdotta in grado d’appello, costituendo domanda nuova, essendo la domanda fatta valere in citazione basata sulla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 65 e non sull’art. 2043 c.c..

La Corte del merito ha quindi ritenuto che il Tribunale correttamente aveva accolto l’eccezione di prescrizione, atteso che avvenuta l’immissione in possesso il 29/9/1981, l’occupazione disposta con il decreto 27/8/1981 per la durata massima di cinque anni era divenuta illegittima alla scadenza del sesto anno, in virtù della proroga automatica di cui al D.L. n. 901 del 1984, convertito nella L. n. 42 del 1985, e quindi il 29/9/87, per cui la prescrizione si era compiuta al 29/9/92, ben prima della messa in mora, contenuta nell’atto di citazione notificato il 15/3/95.

Ricorrono per cassazione V. e C.R., sulla base di unico motivo; resiste il Comune, che ha anche depositato memoria ex art. 348 c.p.c..
Motivi della decisione

1.1.- Con l’unico motivo di ricorso, C.R. e C.V. denunciano vizio di violazione ed erronea applicazione dell’art. 2947 c.c., e dell’art. 2697 c.c., nonchè vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria, in relazione a profilo decisivo della controversia.

Secondo le ricorrenti, accertata la natura acquisitiva dell’occupazione, la Corte del merito ha ritenuto compiuto il termine prescrizionale il 29 settembre 1987,a nulla rilevando che alcune opere viarie sui terreni in origine di proprietà delle C., segnatamente, la via (OMISSIS), fossero state realizzate successivamente, nel 1973 (vedi la pagina 15 della relazione del CTU, la pagina 20 e il capitolo denominato "Determinazione delle superfici occupate", da cui risulta che nel 1993 venne irreversibilmente trasformata la complessiva superficie di mq. 4920, nell’ambito della più vasta estensione della proprietà C.).

Tale conclusione, continuano le ricorrenti, viola l’art. 2947 c.c., comma 1, che prevede che "il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato", atteso che per i giudici salentini il termine di prescrizione può anche decorrere ed addirittura perfezionarsi in data antecedente all’evento generatore di danno.

La Corte del merito, infine, ha violato l’art. 2697 c.c. affermando che, eccepita la prescrizione dal Comune, alla controparte spettava l’onere di provarne l’infondatezza, ovvero il compimento di atti interruttivi.

2.1. – Il motivo è fondato.

Ed invero, premesso che spetta alla parte eccipiente di provare la fondatezza della proposta eccezione di prescrizione, ex art. 2697 c.c., comma 2, va rilevato che, per costante giurisprudenza di questa Corte (vedi la pronuncia delle Sezioni unite, n. 6853/2003 e le successive sentenze delle sezioni semplici, n. 16137 del 2003, n. 2824 del 2006, n. 7981 del 2007), nell’occupazione appropriativa o acquisitiva la decorrenza del termine quinquennale va individuata alla data di scadenza dell’occupazione legittima, se l’opera è stata realizzata nel corso di tale occupazione, oppure al momento dell’irreversibile trasformazione del fondo (coincidente con la modifica dello stato anteriore del bene), se essa è avvenuta dopo quella scadenza (o in assenza di un decreto di occupazione di urgenza ma sempre nell’ambito di una valida dichiarazione di pubblica utilità dell’opera).

E solo dal momento della irreversibile trasformazione, con la realizzazione della fattispecie dell’accessione invertita, da cui l’acquisto a titolo originario in capo alla P.A. della proprietà e la corrispondente estinzione del diritto del proprietario, può essere esercitato e fatto valere il diritto aita riparazione del danno subito.

3.1.- Da quanto sopra esposto, consegue la cassazione della sentenza impugnata, e la rimessione della causa al Giudice del merito, che dovrà attenersi al principio sopra esposto, e verificare, alla stregua di detto criterio, se e in quali limiti si sia perfezionata la fattispecie prescrittiva, provvedendo alle successive determinazioni nel merito.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente grado.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.