Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 01-03-2012, n. 3198 Categoria, qualifica, mansioni

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 20 ottobre 2009 la Corte d’Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Tribunale di Rossano del 5 marzo 2007, ha rigettato la domanda avanzata da M.G. nei confronti della società Fratelli Gambacorta Giovanni e Tommaso s.n.c. e dei soci personalmente ed in solido, per il pagamento di spettanze in relazione al dedotto rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal gennaio 1986 al 10 febbraio 2000 e nel quale il M. deduceva di avere svolto le mansioni di carrozziere verniciatore. In particolare, per quanto rileva in questa sede, la Corte territoriale ha ritenuto esatta la decisione del giudice di primo grado che ha considerato ritualmente evocata in giudizio la società Gambacorta Giovanni e Tommaso rimasta contumace; ha considerato inammissibile l’appello incidentale svolto dal M. nei confronti degli eredi del socio deceduto G.T., rimasti estranei al giudizio di primo grado; ha ritenuto non dimostrato lo svolgimento di mansioni superiori a quelle effettivamente svolte quali risultanti dalle buste paga nè lo svolgimento di lavoro straordinario eccedente quello pure risultante dalle stesse buste paga sottoscritte dallo stesso lavoratore per cui non era giustificato il riconoscimento di differenze retributive.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il M. articolandolo su quattro motivi.

Resistono con distinti controricorsi G.G. e G.T.M., quest’ultima erede di G. T., i quali propongono ricorso incidentale.

Gli altri eredi di G.T. restano intimati.

Motivi della decisione

I ricorsi vanno riuniti perchè proposti avverso la medesima sentenza.

Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto e mancata evocazione in giudizio del convenuto contumace, deducendosi la nullità della sentenza di secondo grado per la mancata notifica dell’atto di appello alla società Fratelli Gambacorta Giovanni e Tommaso s.n.c. evocata nel giudizio di primo grado e rimasta contumace.

Con il secondo motivo si deduce errata decisione sulla inammissibilità dell’appello incidentale svolto dal ricorrente nei confronti degli eredi del socio G.T. essendo irrilevante la loro mancata evocazione in giudizio ab origine in quanto non era conosciuta la situazione successoria di detto socio deceduto;

Con il terzo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro con riferimento al mancato riconoscimento delle spettanze retributive richieste, in quanto la Corte territoriale non avrebbe considerato il CCNL di categoria comunque applicabile per tutta la durata del rapporto, e le prove testimoniali assunte.

Con il quarto motivo si assume omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio con riferimento alla mancata considerazione delle risultanze della CTU espletata nel giudizio di primo grado e che, pur non costituendo prova, costituisce elemento di valutazione che la corte d’Appello avrebbe disatteso senza alcuna valida motivazione.

Con il ricorso incidentale i controricorrenti lamentano violazione dell’art. 92 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, per l’erronea e immotivata compensazione delle spese relative ai gradi di giudizio.

Il primo motivo del ricorso principale è infondato. Correttamente la Corte territoriale ha escluso la necessità del contraddittorio nei confronti della società Fratelli Gambacorta G & T, dovendosi escludere la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra la stessa società ed i soci, potendo ben il creditore rivolgere la propria pretesa, a sua discrezione e secondo un suo criterio di convenienza, nei confronti della società o nei confronti di singoli soci illimitatamente responsabili, o nei confronti di entrambi i soggetti. Infatti il rapporto di sussidiarietà che collega la responsabilità dei soci di società di persone rispetto alla responsabilità della società non esclude la natura solidale della relativa obbligazione, con la conseguenza, sul piano processuale, dell’esclusione del litisconsorzio necessario e della relativa inscindibilità delle cause (per tutte Cass. 20891 del 31 luglio 2008).

Il secondo motivo è generico in quanto non è indicato il denunciato l’error in procedendo. La mancata partecipazione al giudizio di primo grado da parte degli eredi di G.T., ritenuta ostativa all’appello incidentale nei loro confronti, viene contestata genericamente dal ricorrente, senza, tuttavia, esplicitare il vizio della pronuncia di inammissibilità dell’appello incidentale oggetto della doglianza.

Il terzo motivo è parimente infondato. La Corte territoriale ha adeguatamente motivato la quantificazione delle spettanze retributive riconosciute, sulla base del CCNL ritenuto applicabile. Le circostanze di fatto relative alla durata del rapporto e l’orario di lavoro sono state congruamente motivate sulla base delle prove testimoniali espletate e compiutamente riferite nella motivazione della sentenza stessa. In ordine alla prova, esattamente il giudice del merito ha ritenuto il lavoratore gravato della prova dell’effettivo svolgimento delle mansioni allegate, ai fini dell’inquadramento contrattuale.

In ordine al quarto motivo, va considerato che la consulenza tecnica, come riconosciuto dal medesimo ricorrente, non costituisce prova di cui il giudice debba necessariamente tenere conto, ma semplice ausilio. Le valutazioni espresse dal consulente tecnico d’ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice e, tuttavia, egli può legittimamente disattenderle attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u. (Cass. 3 marzo 2011 n. 5148). Nel caso in esame il giudice del merito ha, come detto, compiutamente e logicamente motivato la quantificazione del credito del lavoratore sulla base delle prove espletate, fra le quali, come detto, non rientra la consulenza tecnica.

I ricorsi incidentali sono parimente infondati. La censurata compensazione delle spese di giudizio rientra nella discrezionalità del giudice, in forza della disciplina legislativa applicabile ratione temporis. Il giudice di merito può compensare le spese di giudizio per giusti motivi senza obbligo di specificarli e la relativa statuizione, assistita da una presunzione di conformità a diritto, non è censurabile in sede di legittimità; la pronuncia sulle spese diventa censurabile in cassazione solo se accompagnata da ragioni palesemente illogiche, inficianti il processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto (Cass. 11 aprile 2006 n. 8418).

La reciproca soccombenza indice a disporre la compensazione delle spese di giudizio fra le parti.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione riunisce i ricorsi; Li rigetta; Compensa fra le parti le spese di giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 05-04-2012, n. 5556 Responsabilità dell’appaltatore

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Svolgimento del processo

1.- Nel 1983 M.M. commise in appalto alla s.n.c. Piazza Bruno & C. l’ampliamento di un fabbricato artigianale su progetto del geom. Z.L., che fu anche direttore dei lavori per il committente.

Nel 1985, sul rilievo che il primo piano era destinato a magazzino dei pezzi di ricambio necessari all’officina meccanica sita al piano terra e che il solaio realizzato non era risultato in grado di sopportare il carico necessario a quella destinazione, convenne in giudizio appaltatore e direttore dei lavori chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni.

Entrambi i convenuti resistettero.

Espletate numerose consulenze tecniche d’ufficio, con sentenza del 2003 il Tribunale di Vicenza condannò i convenuti al pagamento di circa 87.000 Euro per sorte capitale rivalutata e di circa 76.000 Euro per interessi a quella data maturati.

2.- La decisione è stata riformata dalla Corte d’appello di Venezia, che – in adesione alle conclusioni dell’ultima relazione del c.t.u. – con sentenza n. 1297 del 22.7.2009 ha ridotto ad Euro 14.140,59 l’importo dovuto solidalmente dai convenuti, oltre agli accessori, ritenendo tale somma sufficiente a realizzare il rinforzo del solaio senza procedere alla demolizione ed alla ricostruzione. Ha dunque condannato gli eredi di M.M. a restituire quanto intanto riscosso in eccesso dallo Z. in base alla sentenza di primo grado.

3.- Avverso la sentenza ricorrono per cassazione i M. affidandosi a dieci motivi (erroneamente numerati come 9), cui resistono con controricorsi i due intimati.

Lo Z. propone ricorso incidentale basato su tre motivi ed ha depositato anche memoria.

Motivi della decisione

Il ricorso principale.

1.- Col ricorso principale dei M. sono dedotti i seguenti vizi della sentenza impugnata:

a) col primo motivo, violazione di legge sostanziale e processuale per avere la corte d’appello disconosciuto il danno da svalutazione dell’immobile che il c.t.u. aveva ritenuto conseguente all’ultima soluzione prospettata (rinforzo del solaio rinunciando alla posa di un pesante pavimento) e per non essersi pronunciata sulle ulteriori voci di danno dedotte e provate dal committente (rifacimento impianto elettrico ed idraulico, spese di ricucitura delle fessure sui muri, spese di intonacatura, danno per mancato utilizzo del magazzino per oltre vent’anni);

b) coi motivi dal secondo al settimo (erroneamente indicato come sesto a pag. 26 del ricorso, essendo il sesto motivo quello non numerato a pag. 24 del ricorso), violazione della legge processuale e sull’onere della prova, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto che committente ed appaltatore si fossero accordati in ordine alla variazione del progetto per quanto concerneva il solaio (diminuito di spessore per ottenere una maggiore altezza del piano inferiore) sulla scorta della mera affermazione del c.t.u. che, esulando dai poteri propri del consulente, e recependo la notizia da un c.t.p., aveva affermato: "la variazione di altezza del solaio sembra che sia stata concordata dal sig. M. con l’impresa Piazza …";

e) con l’ottavo e col nono (numerati coi numeri 7 e 8 alle pagine 27 e 30), violazione di legge sostanziale e processuale ed insufficiente e contraddittoria motivazione perchè non era stato considerato che, quand’anche in ipotesi fosse intervenuto un accordo volto ad assottigliare il solaio da cm. 40 a cm. 28 per consentire un’altezza al piano terra tale da permettere l’ingresso di mezzi pesanti, tanto non valeva ad escludere che il committente avrebbe dovuto essere informato della conseguente riduzione della portata del solaio (dai comunque insufficienti 400 kg/mq di progetto ai 350 Kg/mq), sicchè era stato in ogni caso compromesso il suo pur riconosciuto interesse ad impiegare il primo piano dell’edificio come magazzino;

d) col decimo, violazione della legge processuale ed insufficiente e contraddittoria motivazione per avere la Corte d’appello affermato che il Tribunale avrebbe dovuto far proprie le conclusioni del c.t.u., in luogo di quelle del consulente tecnico di parte, che invece il giudice ben può porre a base della sua decisione.

1.1.- I motivi possono essere congiuntamente esaminati.

Vero che la sentenza impugnata è censurabile nella parte in cui (alla terzultima delle non numerate pagine che la compongono) esclude che il committente potesse "lamentarsi di una svalutazione dell’immobile creatasi proprio per venire incontro alle sue esigenze" al piano terra, giacchè direttore dei lavori ed appaltatore erano comunque tenuti ad evitare che tanto precludesse il programmato uso del primo piano come magazzino, ovvero ad ottenere un consenso in tal senso da parte del committente (e tanto assorbe ogni censura relativa all’insufficienza dell’affermazione del c.t.u. in ordine all’accordo).

Ma i ricorrenti, per un verso, non affermano di aver specificamente richiesto il risarcimento di quel tipo di danno, non essendo a tale scopo sufficiente la richiesta di risarcimento di tutti i danni, segnatamente alla luce del rilievo che quello in questione era correlato solo ad una delle possibili soluzioni tecniche; per altro verso, comunque non dicono che l’entità di quella diminuzione di valore fosse stata stimata dal c.t.u., nè dalle conclusioni trascritte nella quarta pagina della sentenza impugnata risulta che essi avessero in qualche modo domandato che lo fosse. Sicchè si verteva in ipotesi di danno bensì indicato tipologicamente dal c.t.u., ma non provato nel suo ammontare e dunque non liquidabile;

che se, invece, quella diminuzione di valore fosse stata indicata, allora ai ricorrenti sarebbe imputabile il non averlo rappresentato in ricorso, in violazione del principio di autosufficienza.

La motivazione va dunque corretta sul punto, ma la censura non è comunque suscettibile di essere accolta.

Quanto agli altri danni, i ricorrenti hanno affermato (a pag 16, capoverso, del ricorso) che "la Corte, inoltre, non s’è pronunciata sulle ulteriori voci di danno dedotte e provate dal committente, oltre che accertate nelle precedenti perizie, quali le spese di rifacimento dell’impianto idraulico ed elettrico, le spese di ricucitura delle fessurazioni sui muri, le spese di intonacatura, il danno per mancato utilizzo del magazzino".

Anche qui, al di là del rilievo che l’entità di quei danni non è indicata (e la Corte di cassazione non è certo tenuta a leggere essa le relazioni di consulenza per controllare se invece lo fossero), il ricorrente apoditticamente sostiene che quelle "voci di danno erano state dedotte e provare dal committente", senza però indicare, al di là del generico riferimento alle "precedenti perizie", dove e come lo fossero state. Il che sarebbe stato tanto più necessario nel contesto di una causa protrattasi per oltre un quarto di secolo e dove in via principale s’era domandato che il solaio fosse messo in grado di sopportare un peso adeguato all’uso cui era destinato.

Tanto è stato appunto ritenuto possibile dal giudice del merito – che del tutto comprensibilmente privilegia le conclusioni del c.t.u., che è un suo ausiliario, rispetto a quelle del c.t.p., le cui affermazioni equivalgono a quelle della parte – sulla scorta di una consulenza le cui risultanze non si assumono argomentatamente contestate ed in difetto di chiare, ulteriori richieste risarcitorie.

Salva la correzione cui s’è accennato, il ricorso va dunque respinto.

Il ricorso incidentale.

2.- Lo Z. censura la sentenza:

a) col primo motivo, per violazione di legge sostanziale e processuale nonchè per insufficiente e contraddittoria motivazione laddove la Corte d’appello aveva ritenuto che la destinazione del primo piano a magazzino fosse provata dalla "inequivoca dicitura magazzino" stampigliata sulla pianta approvata dalla committenza;

b) col secondo, per violazione della legge processuale e e per insufficiente e contraddittoria motivazione sulla conformità del progetto redatto dal geom. Z. all’incarico assunto, che concerneva un piano a destinazione abitativa, per il quale era sufficiente il sovraccarico previsto;

c) col terzo, per violazione della legge sostanziale e processuale e per insufficiente e contraddittoria motivazione circa il profilo di responsabilità imputabile al progettista e direttore dei lavori, che avevano concordato una modifica peggiorativa del progetto a sua insaputa.

2.1.- Anche il ricorso incidentale dello Z. è infondato.

I tre motivi inequivocamente attengono alla valutazione del fatto compiuta dal giudice del merito, con motivazione assolutamente congrua anche nella parte in cui la sentenza considera le violazioni imputabili allo Z. come direttore dei lavori. Che, poi, un locale indicato in progetto come "magazzino" e posto al di sopra di un’officina possa essere adibito anche ad abitazione è rilievo che non inficia in alcun modo l’apprezzamento di merito compiuto dalla Corte d’appello.

Il riferimento, infine, alla raccomandata con avviso di ricevimento del 3.7.1984 (menzionata a pag. 31 del ricorso incidentale), con la quale il ricorrente afferma di aver segnalato la difformità delle opere realizzate rispetto agli elaborati di progetto, nella parte in cui è fatto per sostenere che la Corte d’appello non ne aveva tenuto conto, integra la prospettazione di un errore percettivo, in ipotesi denunciabile col mezzo della revocazione e non del ricorso per cassazione.

Conclusioni.

3.- I ricorsi riuniti sono respinti.

Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra i ricorrenti e lo Z. in ragione della reciproca soccombenza.

La difformità tra le decisioni di merito e le difficoltà presentate dalla controversia in punto di accertamenti tecnici inducono, peraltro, alla compensazione delle spese anche nel rapporto processuale tra i ricorrenti e la s.n.c. Piazza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE pronunciando sui ricorsi riuniti, li rigetta e compensa le spese.

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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 20-10-2011) 08-11-2011, n. 40510

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Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello di Messina, a seguito di impugnazione del P.M., ha condannato C.L. alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari, così riformando la sentenza in data 25.05.2007 del locale Tribunale che lo aveva mandato assolto.

Rilevava la Corte di merito che, contrariamente a quanto opinato dal primo giudice, il comportamento del prevenuto, che, autorizzato a recarsi senza scorta all’udienza di un procedimento a suo carico da celebrarsi alle ore 11,00, non vi arrivava per tempo, pur essendo uscito di casa alle ore 8,55 e rientrava nella propria abitazione alle ore 12,30 con la propria autovettura, integrava il reato ascritto, non potendo ritenersi giustificato dalla documentata circostanza di un intervento di sostituzione delle gomme reso necessario da una dedotta foratura, che lo aveva prima bloccato e costretto alla ricerca di un gommista, facendolo arrivare in ritardo alla udienza, e poi impegnato in fase di ritorno, posto che agli indicati incombenti ben avrebbe potuto attendere la moglie, che era in sua compagnia, o altro eventuale incaricato, sì da evitare la protratta assenza del C. prima dal luogo di sostituzione dell’abitazione (ufficio giudiziario) e poi da quest’ultima.

Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore, deducendo che egli, anticipatamente autorizzato ad allontanarsi dalla abitazione, era stato bloccato da un caso fortuito (foratura di una gomma) che gli aveva impedito di giungere in tempo ed era poi tornato dal gommista per recuperare l’autovettura dopo la (documentata) sostituzione delle gomme, sì da far più celere ritorno a casa. Mancava, pertanto, nella specie, l’elemento soggettivo del reato e anche qualsiasi lesione all’interesse protetto dalla norma incriminatrice, potendosi al più ravvisare una mera trasgressione alle prescrizioni imposte.

Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato.

L’imputato disponeva di una autorizzazione di contenuto specifico e limitato, che prevedeva la possibilità di allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari per il solo tempo strettamente necessario a recarsi e presenziare all’udienza di un procedimento a suo carico da celebrarsi alle ore 11,00. Nel momento in cui intervenne l’imprevisto della dedotta foratura, egli, lasciando l’autovettura dal gommista sotto le cure della propria moglie, che era con lui, doveva, se ancora in tempo, recarsi con altri mezzi alla udienza ovvero, nella prevista o verificata impossibilità di un tale tempestivo intervento, darne immediato avviso alle autorità di controllo e rientrare senza alcun indugio e con i mezzi più spediti (pubblici o privati di fortuna) alla propria abitazione. L’assenza non comunicata alla udienza e il ritardo del rientro all’abitazione hanno senza dubbio integrato la commissione del reato contestato. Il quale, com’è noto, da un punto di vista oggettivo, si realizza quale che sia l’allontanamento temporale e spaziale e, dal punto di vista soggettivo, richiede solo la consapevolezza dell’allontanamento e del provvedimento restrittivo. Nel caso di specie il ricorrente aveva senza dubbio il dovere e la possibilità di tenere un comportamento tale da evitare la riscontrata sua non presenza nel luogo di esecuzione degli arresti domiciliari.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 27-10-2011) 24-11-2011, n. 43349 Misure cautelari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 10.3.2011 il Tribunale del Riesame di Catanzaro confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in data 24.2.2011 dal GIP del Tribunale di Crotone nei confronti di B.A., indagato dei reati di cui all’art. 110 c.p., L. Fall., art. 216 e art. 223, comma 1 (capo a), artt. 110, 483, 48, 476, 479 e 640 bis c.p. (capo b), art. 316 bis c.p. (capo c), artt. 110, 648 bis e 648 ter c.p. (capo g), art. 416 c.p. (capo h).

Con riguardo al capo a) riteneva il Tribunale sussistente a carico del B., nella sua qualità di amministratore della società Eurosviluppo Industriale, un grave quadro indiziario, non scalfito dalla documentazione prodotta dalla difesa, in ordine alla realizzazione di operazioni fraudolente che avevano determinato lo stato di insolvenza della predetta società, tanto da indurre l’Ufficio di Procura a richiederne il fallimento in data 28.5.2010.

Veniva altresì sottolineato il mancato reperimento delle scritture contabili.

Con riguardo alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche contestata al capo b) riteneva sussistente un grave quadro indiziario sulla scorta degli atti di indagine confluiti nella informativa della G.d.F.. Da tale documentazione emergeva che in data 19.10.2005 B.A. aveva presentato – in qualità di legale rappresentante della società Eurosviluppo Industrale (E.I) che controllava la società Eurosviluppo Elettrica Spa (E.E), autorizzata, in data 18.5.2004, dal Ministero delle Attività Produttive all’esercizio e alla realizzazione della Centrale a ciclo combinato di Scandale ed opere connesse – richiesta di riconoscimento dello stato di avanzamento dei lavori e di rilascio della fidejussione prestata a titolo di garanzia. A sostegno della richiesta aveva presentate fatture per un importo di Euro 6.470.000,00 relative a forniture poste in essere dalla società PIANIMPIANTI SpA di Milano a favore della E.I. Il 16.10.2006 MELIORBANCA aveva inviato al Ministero una relazione con cui riteneva ammissibili le spese rappresentate dalle fatture. Il 23.2.2006 il Ministero sulla base di detta relazione provvedeva allo svincolo della fidejussione a suo tempo prestata dalla E.I. Dagli accertamenti effettuati dalla GdF Nucleo Polizia Tributaria di Cremona del 15.10.2009 e dalla informativa di P.G. del 13.8.2010 era emerso che le fatture emesse dalla PIANIMPIANTI SpA a favore della E.I. e da questa utilizzate per ottenere la restituzione della fideiussione riguardavano operazioni inesistenti. Circostanza confermata anche dalle dichiarazioni di G.A., Presidente del CdA di PIANIMPIANTI e di V.P., AD di ERGOSUD SpA, titolare dell’autorizzazione per la realizzazione della Centrale di Scandale In ordine al reato di malversazione (capo c), ritenuta la possibilità di concorso formale con la truffa aggravata, il grave quadro indiziario era individuato negli elementi di indagine già indicati dai quali era emerso che E.I. non aveva destinato i finanziamenti conseguiti dallo Stato e dalla Regione Calabria alla realizzazione delle opere in progetto.

Con riguardo alla contestazione di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p. contestato al capo g) il Tribunale evidenziava che gli esperiti accertamenti contabili e bancali consentivano di accertare che il B. aveva impiegato le somme provenienti dai delitti di malversazione e bancarotta fraudolenta di cui ai capi e) ed f) in attività finanziarie.

Veniva ritenuto sussistente un grave quadro indiziario anche con riguardo al contestato reato di associazione per delinquere realizzato attraverso società allo stesso riferibili che erano state piegate alla realizzazione degli illeciti in esame, come riscontrato da conversazioni intercettate dalle quali era emerso lo stretto rapporto fiduciario fra l’indagato, BA.Ro. e C. G. che lo coadiuvavano nella sistematica strumentalizzazione delle società a lui riconducibili allo scopo di raccogliere fondi pubblici in mancanza delle condizioni normativamente previste.

Ricorre per Cassazione il difensore dell’indagato deducendo che l’ordinanza impugnata è incorsa in mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo. Travisamento della prova con riguardo alle dichiarazioni di G.A. e V.P.. Contesta la valutazione degli elementi indiziali operata dai giudici merito con riguardo al reato di bancarotta fraudolenta e di malversazione. Lamenta l’insussistenza del reato di falso con riguardo al provvedimento di svincolo e del reato di cui all’art. 648 ter c.p. essendo contestato al B. il concorso nel reato presupposto. Si duole della non corretta ricezione delle dichiarazioni di G. e V. che allega al ricorso. Lamenta l’insussistenza di elementi di fatto attestanti la sussistenza del vincolo associativo.

In data 10.10.2011 il ricorrente depositava copia della decisione assunta dalla Sezione Fallimentare del Tribunale di Crotone in data 29.7.2011 con la quale era stata disposta Consulenza Tecnica d’Ufficio al fine di accertare la sussistenza delle condizioni per la fallibilità della Società Eurosviluppo Industriale S.r.l..

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

In tema di misure cautelari personali, allorchè sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.

Deve aggiungersi che, con riguardo alle doglianze attinenti alla tenuta argomentativa del provvedimento, il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne nè la ricostruzione dei fatti nè l’apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l’assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Deve aggiungersi che l’illogicità della motivazione, deve risultare percepibile ictu oculi, in quanto, come già indicato, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Cass., Sez. 4, 4 dicembre 2003, Cozzolino ed altri). Deve inoltre precisarsi che il vizio della "manifesta illogicità" della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, nel senso che il relativo apprezzamento va effettuato considerando che l’ordinanza deve essere logica "rispetto a se stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati.

Va altresì ricordato che, anche alla luce del nuovo testo dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, non è tuttora consentito alla Corte di Cassazione di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. La previsione secondo cui il vizio della motivazione può risultare, oltre che dal "testo" del provvedimento impugnato, anche da "altri atti del processo", purchè specificamente indicati nei motivi di gravame, non ha infatti trasformato il ruolo e i compiti del giudice di legittimità, il quale è tuttora giudice della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto. In questa prospettiva il richiamo alla possibilità di apprezzarne i vizi anche attraverso gli "atti del processo" rappresenta null’altro che il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto "travisamento della prova" che è quel vizio in forza del quale la Corte, lungi dal procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), prende in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti per verificare se il relativo contenuto è stato veicolato o meno, senza travisamenti, all’interno della decisione.

Mentre, giova ribadirlo, non spetta alla Corte di cassazione "rivalutare" il modo con cui quello specifico mezzo di prova è stato apprezzato dal giudice di merito, giacchè attraverso la verifica del travisamento della prova il giudice di legittimità può e deve limitarsi a controllare se gli elementi di prova posti a fondamento della decisione esistano o, per converso, se ne esistano altri inopinatamente e ingiustamente trascurati o fraintesi. Per intenderci, non potrebbe esserci spazio per una rinnovata considerazione della valenza attribuita ad una determinata deposizione testimoniale, mentre potrebbero farsi valere la mancata considerazione di altra deposizione testimoniale di segno opposto esistente in atti ma non considerata dal giudice ovvero la valenza ingiustamente attribuita ad una deposizione testimoniale inesistente o presentante un contenuto diametralmente opposto a quello recepito dal giudicante.

Ponendosi nella richiamata prospettiva ermeneutica,le doglianze del ricorrente, contenute nei motivi in cui lamenta il travisamento della prova con riferimento alle dichiarazioni di G.A. e V.P. si palesa manifestamente infondata, non apprezzandosi nella motivazione del provvedimento impugnato alcuna illogicità che ne vulneri la tenuta complessiva.

In ogni caso la doglianza sarebbe inammissibile anche alla luce di alcuni arresti di questa Corte (Cass. Sez. 6 10 maggio 2007, Contrada; Cass. Sez. 4 n. 15556/08), secondo i quali, alla luce della nuova formulazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, che consente di dedurre il vizio di motivazione desumibile dagli "atti del processo" specificamente indicati, deve per vero rilevarsi che una "fonte dichiarativa" è per sua stessa definizione scandita da significanze non univoche, si da doversi escludere che essa possa in linea di principio integrare gli "altri atti del processo" cui potrebbe o dovrebbe estendersi in sede di legittimità lo scrutinio sulla completezza e logicità della decisione impugnata. Infatti, la testimonianza, salvi i casi limite in cui l’oggetto della deposizione sia del tutto definito o attenga alla proposizione di un dato storico semplice e non opinabile (ad esempio: il teste dice bianco, il giudice valuta la deposizione come se avesse detto nero o non avesse detto nulla), è sempre il frutto di una percezione soggettiva del dichiarante anche se attiene a fatti di sua diretta scienza, con la conseguenza che il giudice di merito, nel valutare i contenuti della deposizione testimoniale, è sempre chiamato a "depurare", in diversa misura, il dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante: ossia dalla sua capacità cognitiva, dalla sua sensibilità percettiva ed emotiva, dal suo stato di coinvolgimento o meno negli accadimenti che riesuma e descrive. Per l’effetto, affinchè il giudice di legittimità possa esprimere un eventuale giudizio sulla completezza, logicità e non contraddittorietà della motivazione in rapporto all’apprezzamento (di fatto) di una fonte testimoniale operato o non operato dal giudicante, diverrebbe necessario che avesse contezza dell’intero compendio probatorio (tutti gli atti processuali) raccolti fino al momento della decisione, sulla base dei quali svolgere l’analisi comparativa inerente la decisività o non della fonte testimoniale e della incidenza causale dalla stessa svolta (cioè della sua lacunosa o preterita considerazione) nel percorso decisionale del giudice di merito: ciò che è impraticabile in rapporto alla natura del giudizio di legittimità.

Nel caso in esame, il Tribunale argomenta la sussistenza del grave quadro indiziario a carico dell’imputato con riguardo al reato di bancarotta fraudolenta facendo puntuale riferimento ad atti di indagine, compendiati negli accertamenti della Guardia di Finanza che hanno evidenziato il compimento di operazioni fraudolente, specificamente indicate, consistite in fittizi aumenti di capitale sociale, creazione di un’elevata esposizione debitoria, eliminazione di poste dall’attivo patrimoniale, trasferimento di risorse finanziarie all’estero all’esito delle quali il patrimonio della Società E.I. srl. registrava perdite ingenti e quantificate in oltre 13 milioni di Euro. Grave quadro indiziario che secondo il Tribunale non era minimamente scalfito dagli elementi addotti a suo discarico che venivano specificatamente analizzati. Così come riteneva sussistente il grave quadro indiziario con riguardo i delitti di truffa e falso contestati al capo b) richiamando l’attività investigativa realizzata dai militari della G.d.F. suffragata da documentazione, specificamente richiamata, che aveva consentito di accertare che le fatture emesse da PIANIMPIANTI SpA a favore di E.I. s.r.l. e da questa utilizzate per ottenere la restituzione della fidejussione, riguardavano fatture per operazioni inesistenti.

A fronte di tale grave quadro indiziario con riguardo al reato di bancarotta fraudolenta di nessuna rilevanza appare la decisione del Tribunale fallimentare di Crotone di disporre consulenza tecnica d’ufficio al fine di valutare la sussistenza dei presupposti di fallibilità della E.I. considerato che la L. Fall., art. 238, prevede al comma 1 che l’azione penale, per una delle ipotesi di reato fallimentare specificamente previste, possa essere esercitata anche prima della declaratoria di fallimento nel caso previsto dall’art. 7, ossia in presenza dello stato di insolvenza desunto dagli indici normativamente previsti, e in ogni altro caso in cui concorrano gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione anzidetto Come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte la formula "esercizio dell’azione penale" deve essere letta alla luce del nuovo codice di rito che ha collocato l’esercizio dell’azione penale al termine della fase delle indagini preliminari. Alla stregua della disciplina codicistica, e segnatamente degli artt. 326 e 405 c.p.p., la locuzione deve oggi intendersi nel senso della possibilità di espletamento di tutte le indagini necessarie ai fini delle valutazioni e determinazioni funzionali all’esercizio dell’azione penale. E dal momento che non sussiste coincidenza tra quest’ultimo momento e l’adozione di misure cautelari personali, nel senso che l’emissione di quest’ultime non comporta, pacificamente, esercizio di azione penale, risulta evidente che, pur in mancanza di dichiarazione di fallimento, le stesse esigenze di cautela, sottese alla previsione dell’anticipato esercizio dell’azione penale, nel senso dianzi specificato, possano giustificare l’adozione di misure cautelari personali durante la fase delle indagini preliminari. (Cass. sez. 1^, 15/10/1993, n. 4191, rv. 195570; Cass. sez. 5 9.11.2005 n. 43871 Rv.

232731; Cass. sez. 5 19.12.2005 n. 8363 Rv. 233236).

Il Tribunale ha dato conto con motivazione coerente e priva di vizi logici e giuridici anche della sussistenza di un grave quadro indiziario con riguardo alla contestata associazione per delinquere.

E’ vero che per l’esistenza di una associazione per delinquere la legge non richiede l’apposita configurazione di una organizzazione potendo a fine illecito essere utilizzata una struttura preesistente e già adibita a finalità lecite, ma è pur vero che nel caso indicato occorre dimostrare che alcuni aderenti hanno modificato le originarie regole statutarie plasmando l’organizzazione alle loro finalità illecite. Nel caso in esame il Tribunale richiamando il contenuto di conversazioni intercettate ha dato conto che l’indagato, coadiuvato da consapevoli fiduciari, ha utilizzato le società a lui riconducibili per realizzare il proprio programma delinquenziale.

Con riguardo al contestato delitto di malversazione il Tribunale ha ritenuto correttamente la possibilità di concorso fra i reati di "malversazione in danno dello Stato" e "truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche". La possibilità di concorso fra le due fattispecie è, infatti, riconosciuta dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte (si vedano, infatti: Sez. 6, Sentenza n. 4313 del 02/12/2003 Cass. 1^, sent. 4663 del 7/11/98, Saccani e altro, rv. 211494; Cass. 6^, sent. 3362 del 15/12/92, Scotti, rv.

193155) alla quale questo Collegio aderisce, richiamando le seguenti considerazioni.

L’art. 316 bis c.p., introdotto dalla L. 26 aprile 1990, n. 86, art. 3, ha lo scopo di reprimere le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche, attuate non destinando alle finalità per le quali sono stati erogata i fondi ottenuti. La configurabilità di tale reato non postula che i fondi siano stati conseguiti con artifici o raggiri, essendo ipotizzabile una situazione nella quale il richiedente espone e documenta correttamente una situazione meritevole di contributi, versando poi in illecito solo in un momento successivo, quando, ottenuto il finanziamento, lo destina a scopi diversi da quelli in vista del quale era stato erogato.

La truffa aggravata, disciplinata dall’art. 640 bis c.p., presenta invece come elemento costitutivo necessario la frode, per mezzo della quale l’erogazione pubblica viene ottenuta.

Rispetto al contributo concesso dall’ente pubblico possono così configurarsi due comportamenti illeciti differenti, puniti da norme diverse: quello di chi artificiosamente simuli una situazione che induca l’ente a corrispondere fondi, che altrimenti non sarebbero erogati, in vista di un fine poi effettivamente perseguito e quello di colui che, conseguite senza artifizi le pubbliche erogazioni concesse in vista di un fine prestabilito, destini i fondi ad uno scopo diverso.

La circostanza che i due comportamenti possano sommarsi, nel senso che artificiosamente, allegando una situazione non rispondente al reale, in relazione ad un fine dichiarato, si ottengano pubblici contributi in concreto destinati ad uno scopo diverso e già programmato, come contestato nel caso in esame, non elude la possibilità di concorso tra i due reati. Non si verte infatti su di una stessa materia regolata da una pluralità di disposizioni penali, per la quale possa valere il criterio di specialità dettato dall’art. 15 del codice penale. La concomitanza dei due comportamenti, l’uno preso in considerazione dalla truffa, antecedente al conseguimento dei fondi pubblici, l’altro, quello punito dall’art. 316 bis c.p., a tale momento successivo, è solo eventuale, e non vale a caratterizzare la prima o la seconda delle due ipotesi delittuose come speciale rispetto all’altra. La inapplicabilità del criterio di specialità alle due norme emerge anche in considerazione della non identità degli interessi protetti.

L’art. 640 e art. 640 bis c.p., tutelano il patrimonio da atti di frode, aggravata nel caso di conseguimento di erogazioni pubbliche;

l’art. 316 bis c.p., tutela la pubblica amministrazione da atti contrari agli interessi della collettività, anche di natura non patrimoniale.

Nel caso di specie la differenza tra i due reati, e la possibilità di concorso tra essi, risulta chiaro da quanto evidenziato dai giudici del Riesame che hanno sottolineato come dagli elementi indiziali a carico del B. (in particolare accertamenti della G.d.F. di Cremona in data 15.10.2009, dichiarazioni rese da G. A. e V.P., consulenza tecnica Dott. L.), emergeva che Eurosviluppo Industriale S.r.l. non destinava i finanziamenti conseguiti dallo Stato e dalla Regione Calabria alla realizzazione delle opere in progetto. In particolare dagli esiti degli accertamenti bancari, ricostruiti nella consulenza tecnica del Dott. L. era stato acclarato che all’indomani dell’accredito delle quote di finanziamento le corrispondenti somme venivano destinate, in parte, a ripianare i debiti assunti nei confronti delle banche e per il resto confluivano in un’indicata società di diritto lussemburghese la SFC dalla quale, poi, pervenivano a conti correnti direttamente intestati al B..

A fronte di tale corretta, motivata e coerente decisione il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento dell’ordinanza e l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione rispetto a quelli adottati dal giudice del merito perchè ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Un tale modo di procedere è però inammissibile perchè trasformerebbe la Corte nell’ennesimo giudice del fatto.

Deve aggiungersi che in tema di misure cautelari personali, la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili, viceversa, le censure, che, come quelle in esame, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto decidente.

Infondata è anche la censura in ordine all’insussistenza del reato di cui all’art. 648 ter c.p.. per essere contestato al B. il concorso nel reato presupposto considerato che i reati presupposti, così come indicato nel provvedimento impugnato, sono quelli indicati ai capi e) ed f) che non risultano contestati al ricorrente.

Il ricorso deve pertanto essere respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

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