Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-04-2011) 11-07-2011, n. 27062 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con il decreto in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, su richiesta del pubblico ministero, disponeva l’archiviazione del procedimento nei confronti di B. A. e B.F., indagati per il reato di cui all’art. 388 c.p. in danno di D.F.M..

2. Ricorre per cassazione la persona offesa, con atto sottoscritto congiuntamente al difensore avv. Franco Libori, deducendo che illegittimamente il G.i.p. aveva provveduto all’archiviazione con decreto emesso de plano, nonostante la tempestiva opposizione presentata avverso la richiesta di archiviazione, nella quale si indicavano analiticamente le indagini ulteriori da svolgere.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. Risulta dagli atti che avverso la richiesta di archiviazione formulata in data 19 dicembre 2008 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia nel procedimento per il reato di cui all’art. 388 cod. pen., apertosi a seguito di querela in data 19 maggio 2008 presentata a carico di B.A. e B. F. da D.F.M., quest’ultimo aveva proposto opposizione, a norma dell’art. 410 c.p.p., indicando le investigazioni ulteriori (audizioni di testi e acquisizione di documentazione dalla pubblica amministrazione) che, a suo avviso, erano idonee a dimostrare la fondatezza della notitia criminis.

Al riguardo va qui ribadito il costante orientamento di questa Corte secondo cui, in aderenza alla lettera e alla ratio dell’art. 410 c.p.p., a fronte di una opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice per le indagini preliminari deve di norma provvedere a fissare l’udienza in camera di consiglio per la decisione, nel contraddittorio tra indagato e parte lesa, sulla richiesta del pubblico ministero; e che tale formalità può essere evitata, con provvedimento di archiviazione emesso de plano dal predetto giudice, esclusivamente se ricorrono congiuntamente le due condizioni della inammissibilità dell’opposizione e della infondatezza della notizia di reato (v., tra le altre, Sez. un., c.c. 14 febbraio 1996, Testa).

Inoltre occorre precisare che ai fini della delibazione di ammissibilità, evidentemente pregiudiziale a quella del merito, il giudice può valutare – oltre agli aspetti strettamente formali, quali la tempestività e ritualità della opposizione – solo la specificità e pertinenza della richiesta investigativa, con riferimento sia al tema sia alla fonte di prova, e non anche la rilevanza delle indagini indicate (v. Cass., sez. 6, 6 novembre 2006, Pinci; Id., 26 febbraio 2003, Papili; Id. 6, 25 settembre 2000, Castellucci; Cass., sez. 5, c.c. 14 dicembre 1998, Massone).

Infatti, la valutazione di eventuali ragioni di irrilevanza o superfluità dei temi di prova indicati dall’opponente, a meno che non siano manifeste, comporterebbe una anticipazione del merito dell’opposizione; il relativo atto, per espressa e non irragionevole scelta del legislatore, a salvaguardia delle ragioni della vittima dell’ipotizzato reato, deve essere trattato e deciso, appunto, nel contraddittorio delle parti interessate alla procedura di archiviazione.

La sanzione di inammissibilità è infatti collegata dall’art. 410 c.p.p., comma 1, esclusivamente al dato formale della omessa indicazione da parte dell’opponente dell’oggetto della investigazione suppletiva" e dei "relativi elementi di prova", essendo del tutto fuor di luogo, in tale sede, una indagine contenutistica circa l’utilità che tali investigazioni potrebbero avere al fine della valutazione della fondatezza della notizia di reato: e ciò non perchè questa sia una indagine sottratta al giudice per le indagini preliminari nella procedura di archiviazione, ma semplicemente perchè la sede in cui essa deve essere affrontata è quella della udienza camerale, che, nel sistema del codice, costituisce il paradigma procedurale "normale" della decisione sulla richiesta di archiviazione, essendo al contrario concepita come "eccezionale" la procedura de plano.

Tale impostazione è in linea con la giurisprudenza costituzionale, che ha censurato la pretesa del giudice a quo di essere affrancato dalla formalità dell’udienza camerale ex art. 409 c.p.p. in tutti i casi in cui emerga con assoluta evidenza l’inconsistenza della notitia criminis, risolvendosi tale pretesa, si è osservato, in una aprioristica e anticipata valutazione della inutilità del contraddittorio imposto dalla disciplina in questione (Corte cost., ord. n. 78 del 2000).

3. Ora, nel caso in esame, il Giudice per le indagini preliminari si è limitato a osservare, peraltro con un modulo apparentemente stereotipato, che "nel fatto non si ravvisano elementi di reato a carico degli indagati, sulla base delle argomentazioni del P.M.";

senza fare il menomo cenno al contenuto dell’atto di opposizione presentato dalla persona offesa.

4. Il decreto impugnato va pertanto annullato, e gli atti devono essere restituiti al G.i.p. del Tribunale di Perugia che, all’esito della udienza camerale, adotterà le sue determinazioni sulla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, a norma dell’art. 409 c.p.p..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Perugia per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 17-12-2011, n. 27238

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La parte ricorrente chiede l’annullamento della sentenza di appello che ha negato il suo diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR).

La medesima questione è stata già decisa da Cass. 12 ottobre 2011, n. 20980 e Cass. 14 ottobre 2011, n. 21282, cui si rinvia per una motivazione più analitica. In estrema sintesi, deve rilevarsi quanto segue.

La controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola trasferito dagli enti locali al Ministero in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8.

Tale norma fu oggetto di un vasto contenzioso concernente, specificamente, l’applicazione che della stessa venne data dal D.M. Pubblica Istruzione 5 aprile 2001, che recepì l’accordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000. Le controversie giudiziarie riguardarono in particolare la possibilità di incidere, su di una norma di rango legislativo, da parte di un accordo sindacale poi recepito in D.M..

La giurisprudenza si orientò in senso negativo, sebbene con percorsi argomentativi diversi (ex plurimis, Cfr. Cass., 17 febbraio 2005, n. 3224; 4 marzo 2005, n. 4722, nonchè 27 settembre 2005, n. 18829).

Intervenne il legislatore, dettando la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 (Finanziaria del 2006), che recepì, a sua volta, i contenuti dell’accordo sindacale e del D.M.. Il legislatore elevò, quindi, a rango di legge la previsione dell’autonomia collettiva.

Si sostenne, da un lato, che tale norma non avesse efficacia retroattiva e, dall’altro, che se dotata di efficacia retroattiva, fosse incostituzionale sotto molteplici profili. Entrambe le posizioni sono stata giudicate non fondate. L’efficacia retroattiva è stata affermata da questa Corte (per tutte, S.U., 8 agosto 2011, n. 17076) e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2007).

L’incostituzionalità è stata esclusa in quattro interventi del giudice delle leggi (Corte cost. n. 234 e n. 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009). Per tali motivi, ricorsi di contenuto analogo a quello qui considerato, sono stati respinti (cfr. per tutte, Cass., 9 novembre 2010, n. 22751).

Questo approdo deve ora essere integrato con quanto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande sezione) nella sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C- 108/10), emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE. La Corte ha risposto a quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia. La prima consisteva nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 costituisca un trasferimento d’impresa ai sensi della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori. La soluzione è affermativa ("La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro").

Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: -se la continuità del rapporto di cui all’art. 3, n. 1 della 77/187 deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all’anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente (seconda questione);

-se tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al concessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l’anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico (terza questione). Il dispositivo della decisione è: "quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo. E’ compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo".

Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un peggioramento retributivo.

In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo scopo della direttiva, consistente "nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva "ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente").

Quindi, nella definizione delle singole controversie, è necessario stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice del rinvio deve osservare i seguenti criteri.

1. Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75 e, al n. 77, si precisa "posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento". Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77).

2. Quanto alle modalità, si deve trattare di peggioramento retributivo sostanziale (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere globale (n. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto.

3. Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto all’atto del trasferimento (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: "all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza").

La quarta ed ultima questione posta dal Tribunale di Venezia atteneva alla conformità della disciplina italiana e specificamente della Legge Finanziaria del 2006, art. 1, comma 218, all’art. 6, n. 2 TUE in combinato disposto con gli artt. 6 della CEDU e artt. 46, 47 e 52 n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti nel Trattato di Lisbona. La Corte, dando atto della pronunzia emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha statuito che "vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi" di cui alle norme su indicate. La sentenza della Corte di giustizia incide sul presente giudizio. In base all’art. 11 Cost. e all’art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere-dovere di dare immediata applicazione alle norme della Unione europea provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (cfr, per tutte, Corte cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 536 del 1995 nonchè, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme europee direttamente applicabili (cfr. Corte cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonchè, sull’onere di interpretazione conforme al diritto dell’Unione, sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000).

Il caso in esame deve quindi essere deciso in consonanza con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Ciò comporta che il ricorso deve essere accolto perchè la violazione del complesso normativo, costituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 e L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 denunziata, deve essere verificata in concreto sulla base dei principi enunciati dalla Corte di giustizia europea. La decisione impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, la quale, applicando i criteri di comparazione su indicati, dovrà decidere la controversia nel merito, verificando la sussistenza, o meno, di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento e dovrà accogliere o respingere la domanda del lavoratore in relazione al risultato di tale accertamento. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio. Il collegio ha deliberato che la presente sentenza venisse redatta con motivazione semplificata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-07-2011) 09-08-2011, n. 31658

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 15.4.2011, il Tribunale della Libertà di Roma rigettava l’istanza di riesame proposta da T.E. avverso l’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa nei suoi confronti dal gip del Tribunale di Tivoli per il reato di ricettazione.

Ricorre il difensore, deducendo il vizio di violazione di legge del provvedimento impugnato sul rilievo che la misura cautelare sarebbe stata disposta in assenza di qualunque concreto indizio di reità.

L’imputato era appisolato sul letto al momento in cui i verbalizzanti perquisirono l’appartamento della sua fidanzata, peraltro denunciata a piede libero, e si trovava sul posto solo per il suo legame sentimentale con la donna.

Egli avrebbe mostrato la sua estraneità ai fatti anche fornendo indicazioni sugli autori del furto dei beni, due ragazzi che occupavano un’altra stanza dello stesso appartamento. Le censure difensive appaiono generiche, assertive e in un certa misura persino contraddittorie.

I beni di provenienza furtiva furono rinvenuti sotto il letto sul quale l’imputato riposava al momento dell’ingresso dei verbalizzanti nell’abitazione della sua fidanzata; che l’imputato si trovasse sul posto in ragione del suo legame sentimentale con la donna non rileva in alcun modo, contando piuttosto che egli non vi fosse ospitato provvisoriamente; le indicazioni sugli autori del furto aggraverebbero, semmai, la posizione dell’imputato, perchè dimostrerebbero la sua piena consapevolezza della provenienza furtiva dei beni, che non si comprende perchè sarebbero stati collocati nella sua stanza, e non in quella occupata dai due ragazzi accusati del furto. Del tutto irrilevante, infine, è che la fidanzata dell’imputata sia stata denunciata a piede libero.

Il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenti statuizioni sulle spese. Il cancelliere dovrà provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-01-2012, n. 1218 Difformità e vizi dell’opera Direttore dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 1 dicembre 1988 il Condominio di (OMISSIS) evocava, dinanzi al Tribunale di Lucca, la EDIL SERVICE s.n.c. e l’ing. P. A., nella loro rispettiva qualità di costruttrice e di direttore dei lavori del fabbricato condominiale, per sentirli condannare, in solido, al pagamento della somma necessaria per l’eliminazione dei vizi dello stabile, essendosi nel tempo evidenziate crepe nelle facciate esterne con distacco dell’intonaco a circa 50 cm. dal suolo, tracce di umidità con muffa sulle pareti interne delle scale (OMISSIS), lesioni nelle strutture murarie con distacco di intonaco ed infiltrazioni lungo i bordi della terrazza di copertura dell’edificio.

Instauratosi il contraddittorio, nella resistenza dei convenuti, i quali eccepivano la carenza di legittimazione attiva e passiva, contestando nel merito le domande attoree, il Tribunale adito, espletata c.t.u., condannava i convenuti, in solido, al pagamento in favore del CONDOMINIO della somma di Euro 40.438,53, oltre rivalutazione ed interessi legali.

In virtù di rituale appello interposto dal P., con il quale lamentava che il giudice di prime cure avesse ritenuto la sua responsabilità nonostante i difetti riscontrati fossero da attribuire a carenza di progettazione e non alla direzione dei lavori, dovendo peraltro i vizi essere ricondotti nell’ambito dell’art. 1667 c.c., con conseguente carenza di legittimazione attiva e passiva, la Corte di appello di Firenze, nella resistenza dell’appellato, rigettava il gravame.

A sostegno dell’adottata sentenza la corte distrettuale evidenziava che per costante giurisprudenza i gravi difetti delle costruzioni per cui operava la garanzia prevista dall’art. 1669 c.c. comprendeva qualsiasi alterazione conseguente ad una insoddisfacente realizzazione dell’opera, anche degli elementi accessori volti ad assicurare un impiego duraturo del bene, incidendo negativamente sul godimento dell’immobile. In quest’ottica vi rientrava il rivestimento esterno dell’edificio essendo destinato a preservare le pareti dall’azione degli agenti atmosferici.

Aggiungeva che non era condivisibile la tesi secondo cui il direttore dei lavori non avrebbe dovuto rispondere delle carenze progettuali essendo, di converso, tenuto all’individuazione ed alla correzione di eventuali carenze progettuali e a vigilare affinchè l’opera fosse realizzata senza gravi difetti.

Avverso l’indicata sentenza della Corte di Appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione il P., che risulta articolato su due motivi, al quale ha resistito il CONDOMINIO con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente – premesso che nelle more del giudizio è intervenuto accordo transattivo fra la Edilservice s.r.l. ed il CONDOMINIO, di cui egli intendeva profittare (ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1304 c.c.) – denuncia il vizio di contraddittoria, omessa o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo del giudizio per avere la corte di merito argomentato la responsabilità del direttore dei lavori circa la risalita capillare di acqua dalle fondamenta senza chiarire la colpa del professionista nella produzione delle cavillature ovvero per l’umidità proveniente dalla facciata dell’edificio, attribuite dal c.t.u. ad un fenomeno degenerativo e niente autorizzava a ricondurre detta degenerazione ad una colpa del direttore dei lavori.

E’ giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. 24 luglio 2007 n. 16361) che in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente presta un’opera professionale in esecuzione di una obbligazione di mezzi e non di risultati, ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di particolari e peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente – preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam" in concreto; che rientrano pertanto nelle obbligazioni de direttore dei lavori l’accertamento delle conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera ai progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonchè l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera, e segnalando all’appaltatore tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d’opera. Conseguentemente il professionista non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonchè di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore, di riferirne al committente: in particolare, l’attività del direttore dei lavori, per conto del committente si concreta nell’alta sorveglianza delle opere che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere ed il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell’opera nelle sue varie fasi e pertanto l’obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati.

Pertanto il direttore dei lavori, responsabile tecnico dell’opera e dei tempi tecnici di realizzazione dei lavori, ha la direzione e l’alta sorveglianza dei lavori con visite periodiche nel numero necessario a suo esclusivo giudizio, per accertare la regolare esecuzione dei lavori e per il collaudo dei lavori stessi.

Il direttore dei lavori deve, dunque, garantire il risultato di una regolare realizzazione dell’opera (v. Cass. 24 aprile 2008 n. 10728).

Contrariamente a quanto si sostiene nel motivo di ricorso, il giudice di appello ha ritenuto il direttore dei lavori responsabile, in concorso con l’appaltatore, dei difetti dell’opera non per l’inadempimento al contratto di appalto, tant’è che la transazione fra il committente e l’appaltatore, al quale egli era rimasto estraneo, non gli è neppure opponibile ex art. 1304 c.c., ma in via autonoma, per non avere assolto agli obblighi di sorveglianza e controllo che gli incombevano sull’esecuzione dell’opera.

Il motivo, che non coglie la ratio decidendi e si risolve in una censura di merito, è pertanto inammissibile.

Il giudice del gravame ha ritenuto sussistente la colpa concorrente del direttore dei lavori per la cattiva esecuzione della facciata dell’edificio, e precisamente per non essersi reso conto della cattiva esecuzione delle opere relative alle fondamenta, sì da determinare la produzione di cavillature, ciò nonostante le conclusioni del CTU che, al riguardo, aveva escluso qualsivoglia responsabilità del professionista, trattandosi di operazioni riconducibili ai compiti propri del direttore dei lavori, essendo di alta sorveglianza, quale l’analisi di congruità del progetto all’opera realizzanda.

In tema di responsabilità del direttore dei lavori questa Corte ha più volte affermato che l’alta sorveglianza in cui si concreta l’attività del detto professionista, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere nè il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell’opera nelle sue varie fasi e pertanto l’obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (Cass. 28 ottobre 1976 n. 3965; Cass. 19 ottobre 1968 n. 2790). Conformandosi ai principi suddetti la sentenza impugnata ha posto in evidenza che, in relazione alla natura dei difetti accertati nel caso di specie (il fenomeno delle infiltrazioni era causato dalla cattiva esecuzione delle fondamenta e dalla cattiva qualità dei materiali in esso impiegati, che provocavano una risalita dell’umidità dal sottosuolo su cui l’edificio condominiale insiste, senza l’uso di idoneo materiale impermeabilizzante), il direttore dei lavori doveva ritenersi responsabile per avere omesso, nella fase di realizzazione delle fondamenta, il dovuto controllo sull’esecuzione dell’opera e sulla qualità del materiale usato.

Per completezza, resta da osservare, quanto alla transazione intercorsa fra l’appaltatore ed il committente, di cui il ricorrente dichiara di volerne profittare, che si tratta di questione nuova che non ha formato oggetto del giudizio di appello e pertanto è inammissibile (v. Cass. 27 febbraio 2006 n. 4366). D’altro canto l’estensibilità degli effetti della stessa ai condebitori solidali ex art. 1304 c.c., presuppone l’unicità del titolo in forza del quale più soggetti siano tenuti alla medesima prestazione nei confronti del medesimo creditore (v. in tal senso Cass. 16 settembre 2004 n. 18652) ed inoltre andrebbe valutata la portata novativa o meno della stessa.

Con il secondo mezzo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione delle norme sostanziali in materia di responsabilità extracontrattuale in quanto avendo la corte voluto prescindere dalla colpa del direttore dei lavori nella produzione dei vizi nell’ipotesi delle sole cavillature, è incorsa in un errore di diritto attribuendo automaticamente la responsabilità, essendo invece la responsabilità per colpa un elemento indefettibile.

Anche detto motivo è privo di pregio e rimane superato alla luce di quanto esposto in relazione alla prima censura di cui sopra.

Al rigetto de ricorso, consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 21 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.